Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 04/07/2025, n. 13199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13199 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13199/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11102/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11102 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Calcerano, Valerio Impellizzeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valerio Avv. Impellizzeri in Roma, via Giovanni Vitelleschi n. 26;
contro
Ministero della Difesa, Stato Maggiore della Difesa, Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Dei seguenti atti:
1) Prospetto motivazionale (doc. 1), con cui l'Amministrazione Militare ha fornito una illustrazione del tutto errata del profilo del C.F. -OMISSIS- e proposto la candidatura del C.F. -OMISSIS- per l'incarico di “Obsolescence and Logistic Support Analysis (LSA) Manager”, posizione n. 2140, presso la NATO, conosciuto dall'odierno ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi effettuato in data 24 giugno 2022 (doc. 2);
2) Appunto per il CSMM prot. 90 del 10 maggio 2022 (doc. 3), con cui si è proposta la candidatura del C.F. -OMISSIS- per l'incarico di “Obsolescence and Logistic Support Analysis (LSA) Manager”, posizione n. 2140, presso la NATO, conosciuto dall'odierno ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi effettuato in data 24 giugno 2022;
3) Lettera di candidatura del C.F. -OMISSIS-, della Direzione per l'Impiego del Personale Militare della Marina del 20 maggio 2022 (doc. 4);
Nonché, per quanto occorrer possa:
4) Comunicazione di accesso agli atti inviata al C.F. -OMISSIS-, con cui si è avuta conoscenza della candidatura del medesimo per l'incarico di “Obsolescence and Logistic Support Analysis (LSA) Manager”, posizione n. 2140, presso la NATO, conosciuto dall'odierno ricorrente a seguito di accesso agli atti amministrativi effettuato in data 24 giugno 2022 (doc. 5);
Nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, per quanto di interesse, ancorché allo stato non conosciuti, per quanto lesivi degli interessi del ricorrente.
E PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO
Patrimoniale e non patrimoniale, subìto e subendo dal Capitano di Fregata -OMISSIS- a seguito della condotta tenuta dall'Amministrazione Militare, che ha illegittimamente escluso l'odierno ricorrente dalla selezione per incarico di “Obsolescence and Logistic Support Analysis (LSA) Manager”, posizione n. 2140, presso la NATO, Helicopter Production And Logistics Management Agency (NAHEMA), avente durata triennale, rinnovabile per ulteriori due annualità, con decorrenza dall'11 ottobre 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero difesa e di Stato maggiore e di Difesa stato maggiore della Marina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Il capitano di Fregata -OMISSIS- ha lamentato l’illegittimità dei provvedimenti e della condotta dell'Amministrazione Militare nella selezione per l’incarico di “ Obsolescence and Logistic Support Analysis (LSA) Manager ”, posizione n. 2140, presso la NATO, Helicopter Production And Logistics Management Agency (NAHEMA), avente durata triennale, rinnovabile per ulteriori due annualità, con decorrenza dall’11 ottobre 2022.
1.1 Ha esposto il ricorrente di aver partecipato in data 2 maggio 2022 a detta selezione ma senza ricevere poi riscontri alla sua candidatura e di aver appreso in data 24 giugno 2022, solo dopo istanza 31 maggio 2022 di accesso agli atti, dell’avvenuta scelta da parte dell’AM del collega C.F. -OMISSIS- quale candidato.
1.2 Ha quindi impugnato tutti gli atti e i provvedimenti relativi alla procedura e, altresì, proposto domanda risarcitoria per danni subiti, prudenzialmente quantificati in Euro 310.252,15 (di cui Euro 295.252,15 per danno patrimoniale per differenze retributive, TFS/TFR, oltre altre voci; Euro 15.000,00 per danno non patrimoniale, oltre altre voci, ed interessi, che saranno meglio quantificate in corso di causa).
1.3 Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e lo Stato Maggiore della Difesa, con il patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, resistendo al ricorso. Il controinteressato C.F. -OMISSIS- – pur se ritualmente citato – non si costituiva in giudizio.
1.4 Era fissata per la discussione del ricorso l’udienza pubblica del 14 maggio 2025 in vista della quale l’Avvocatura, in data 7 aprile 2025, depositava memoria con richiamo espresso ad un’acclusa contestuale relazione difensiva redatta dallo Stato Maggiore, sollevando anche una preliminare contestazione di tardività del ricorso.
1.5 Parte ricorrente contestava a sua volta la tempestività del deposito della relazione suddetta, richiamata dall’Avvocatura, in quanto da ritenersi documento e da assoggettare al termine di legge di quaranta giorni liberi.
1.6 All’udienza fissata la causa era trattenuta in decisione.
2 Il ricorso non può essere accolto.
2.1 Ritiene anzitutto il Collegio sia da respingere l’eccezione di rito formulata dal ricorrente sulla relazione dello Stato Maggiore richiamata nella memoria dell’Avvocatura (supra sub 1.5). Il contestuale deposito di detta relazione con la memoria della Parte pubblica ed il rinvio espresso al contenuto di tale relazione (tra l’altro a sua volta strutturata non dissimilmente da un atto processuale) inducono a ritenere che non ci si trovi di fronte ad una produzione documentale, ma ad un’appendice della memoria erariale.
2.2. Neanche può accogliersi l’eccezione di irricevibilità formulata dall’Avvocatura, tesa ad anticipare al 30 maggio 2022, data di presentazione dell’istanza di accesso, la conoscenza dell’esito negativo della candidatura (supra sub 1.4) con conseguente tardività del ricorso presentato il 6 settembre 2022. Invero il contenuto dell’istanza di accesso 30 maggio 2022 fa riferimento in via eventuale -o al massimo presuntiva- alla presenza di altri candidati e a nominati vincitori, il che porta ad escludere che al momento dell’istanza il CF -OMISSIS- potesse avere già precisa nozione dell’esito negativo della vicenda, né potrebbe rilevare una sua autonoma deduzione presuntiva, a partire dai mancati riscontri ricevuti, sull’attribuzione ad altri della candidatura.
2.3 Nel merito non si rinvengono ragioni di fondatezza nel composito motivo articolato dal ricorrente sotto la rubrica “ violazione degli artt. 3, 51 e 97 della costituzione. violazione dei principi di cui alla legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 3. violazione e/o falsa applicazione della legge n. 241/1990, con particolare riferimento all’art. 6, comma 1, lett. b) (c.d. soccorso istruttorio). violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare). violazione e/o falsa applicazione della legge n. 299 del 2 dicembre 2004. violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 28 gennaio 2014 n. 8. Violazione e/falsa applicazione del decreto ministeriale del 9 ottobre 2012. violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso dello stato maggiore della difesa del 7 febbraio 2017. Violazione e/o falsa applicazione della circolare inps n. 28/2022. violazione dei principi di correttezza e buona fede. istruttoria e motivazione carenti ed illogiche, errore nei presupposti, violazione del principio di trasparenza e par condicio tra i concorrenti, disparità di trattamento, irragionevolezza, sviamento. Sussistenza dei requisiti della responsabilità civile/contrattuale della pubblica amministrazione (artt. 1218/2043 c.c.) anche come violazione del canone di buona fede (art. 1375 c.c.).”
2.3.1 Va intanto premesso che la procedura in esame, non paragonabile ad un concorso, prevede una fase “interna” nella quale le varie Armi raccolgono manifestazioni di disponibilità da segnalare allo Stato Maggiore per individuare tra esse possibili candidature da segnalare all’Agenzia NAHEMA, organismo internazionale che decide in tutta autonomia chi dei candidati scegliere tra i soggetti segnalati dai diversi Paesi Alleati. È evidente quindi l’altissimo tasso di discrezionalità che caratterizza la procedura descritta.
Ha esposto il Ministero, senza tra l’altro contestazioni sul punto, che già con foglio M_D MPERS prot. nr. 0046531 in data 24 giugno (prodotto in atti il 30 gennaio 2025) l’Organo di impiego accoglieva l’istanza del C.F. -OMISSIS-, ostendendo la documentazione e rappresentando che “ al punto 4 del msg n. 60539 del 28/04/2022 di MARIPERS 1° Dipartimento [cit. allegato 1] è indicato che può avanzare la propria disponibilità il personale che alla data di prevista partenza non si trova a meno di 5 anni dai limiti d’età previsti per il grado/ruolo posseduto e che l’esito della eventuale designazione sarebbe stato comunicato esclusivamente all’Ufficiale candidato ”.
Tale aspetto veniva, altresì, rimarcato al C.F. -OMISSIS- da MARIPERS in data 11 luglio 2022 con foglio prot. n. 0050055, (prodotto in atti il 30 gennaio 2025) con il quale nel trasmettere la dichiarazione di disponibilità per impiego estero del C.F. -OMISSIS- ribadiva che “ al punto 4 del msg n. 60539 del 28/04/2022 di MARIPERS 1° Dipartimento veniva espressamente indicato che avrebbe potuto avanzare la propria disponibilità il personale che, alla data di prevista partenza, non si fosse trovato a meno di 5 anni dai limiti d’età previsti per il grado/ruolo posseduto e che l’esito della eventuale designazione sarebbe stato comunicato esclusivamente all’Ufficiale candidato ”.
2.3.2 Il C.F. -OMISSIS- risulta invero privo del requisito suddetto trovandosi a meno di 5 anni dall’esonero per limiti d’età, in quanto compirà il 60° anno d’età il 4.12.2025. Né sono invocabili per lui i differimenti nell’uscita dal servizio prospettati dalla sua difesa trattandosi di mere eventualità.
2.3.3 Inoltre risulta essere in possesso di un livello accertato di lingua inglese inferiore a quello del controinteressato. Invero il livello di conoscenza della lingua inglese per la posizione in parola – così come richiesto dalla job description (“ fluency in speaking, writing and reading English ” – cfr. allegato 8) - è di L (Listening) 3/S (Speaking) 3/R (Reading) 3/W (Writing) 3.
Il C.F. -OMISSIS- possiede un livello accertato della lingua inglese pari a: L4/S2/R3+/W2 con una media di 2,75. La media del C.F. -OMISSIS- è invece di 2,25, avendo una conoscenza accertata della lingua pari a L2+/S2+/R3+/W2+.
2.3.4 La legittimità dei provvedimenti impugnati esclude la configurabilità di responsabilità risarcitorie.
2.3.5 Conclusivamente il ricorso è integralmente da respingere. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
-- lo respinge con ogni sua domanda, confermando i provvedimenti impugnati;
-- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali a favore dell’intimato Ministero della difesa che liquida in complessivi euro 2500,00 (duemilacinquecent/00) oltre rimborso forfetario per spese generali nella misura del quindici per cento, nonché gli altri accessori se dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
Domenico De Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De Martino | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.