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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/02/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. E. Ferrari Morandi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Manno giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 990/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- con sentenza n. 4218/2022 la Corte di Appello di Roma aveva riconosciuto in suo favore il diritto alla pensione d'inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971 per il periodo gennaio 2003 -
25 febbraio 2005, data di compimento da parte sua dei 65 anni di età;
- da tale data non aveva goduto dell'assegno sociale in sostituzione della pensione d'inabilità, perché il suo reddito familiare era superiore al limite di legge;
- il 28 giugno 2013 era entrato in vigore l'art. 10, co. 5 e 6 del D.L. n. 76/2013 convertito dalla
L. n. 99/2013, che considerava integrato il requisito reddituale ex art. 12 citato dal solo reddito personale del pensionato;
- dunque, con tale decorrenza aveva diritto di percepire l'assegno sociale in automatica sostituzione della prestazione assistenziale in parola, perché il suo reddito personale era inferiore al limite di legge;
- tuttavia, l' non le aveva riconosciuto il dovuto a tal titolo. CP_1
Pertanto, domandava:
“ACCERTARE DOCUMENTALMENTE il diritto della ricorrente all'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 28
Giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare), o con la decorrenza di legge.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento ed al ripristino in favore della ricorrente dell'assegno CP_1 sociale sostitutivo della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 28 Giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del
2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare), o dalla data e nei per gli anni ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.
24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, riteneva che al compimento del 65° anno di età la non fosse titolare del diritto Parte_1 alla pensione d'invalidità civile, stante la carenza del requisito reddituale positivamente previsto, il che precludeva ogni spazio per la conversione automatica in assegno sociale della prestazione in parola.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 maggio
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte.
A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione dell'art. 19 della L. n. 118/1971, l'erronea considerazione d'insussistenza del requisito reddituale richiesto per l'erogazione dell'assegno sociale e il conseguente erroneo convincimento d'infondatezza del suo diritto a tale prestazione.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 26 febbraio 2025 a causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. Osserva la Corte che l'art. 19 della L. n. 118/1971 stabilisce “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
8. La Suprema Corte ha reiteratamente pronunciato sulla fattispecie d'interesse, chiarendo quanto segue:
- sentenza n. 24952/2021: “…Questa Corte di cassazione ha pure avuto modo di affermare che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall in sostituzione del trattamento di invalidità, in CP_1 applicazione dell'art. 19 della I. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione CP_2 patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate ( Cass. n. 2029 del 2020).
24. Tale stretta correlazione è stata mantenuta anche a seguito dell'introduzione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma sei, L. n. 335 del 1995 che ha sostituito la pensione sociale, mantenendo il requisito anagrafico dei 65 anni di età.
3 25. Tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo di cui si è appena detto, ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida, va letto l'articolo
12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del
Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
26. L' aggiornamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale, per il raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all'assegno sociale, ha esplicato effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili;
in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti viene adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni dalla medesima data potevano essere concesse sino al compimento di 65 anni e 3 mesi.
27. In tal senso l'Amministrazione stessa si è orientata, come dimostra la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 punto 13 emessa dall' ed il successivo messaggio n. 16587 del CP_1
12.10.2012.
28. A seguito degli adeguamenti del 2016, inoltre, il requisito anagrafico è stato innalzato a
65 anni e 7 mesi;
con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017). CP_1
29. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha poi provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Così, a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi
4 dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita.
30. Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
31. Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1 gennaio
2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
32. Da ciò consegue che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età sopra indicate in applicazione (come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in
Legge n. 122 del 30 luglio 2010…”.
- ordinanza n. 2029/2020: “L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall in sostituzione del CP_1 trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate;
ne
5 consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità”;
- Cass. nr. 9740 del 2019 : “…si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell dei requisiti di ammissione e, in CP_1 particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10397;
21 ottobre 1994 n. 8668; 27 febbraio 1990 n. 1530; in senso contrario, Cass. 3 febbraio
1998 n. 1082)…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Osserva poi la Corte che fino al 28 giugno 2013, data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del D.L. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 99 del 2013, per l'erogazione della pensione d'invalidità civile avevano rilevanza i redditi personali dell'invalido cumulati con quelli del coniuge, mentre da tale data in poi hanno rilevanza soltanto i redditi personali dell'invalido (Cass. Sez. 6 – L.
Ordinanza n. 9142 del 07/04/2017, secondo cui “Il requisito reddituale per l'attribuzione della pensione di inabilità, ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, va accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e
6, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare”).
11. Esaminando le questioni controverse in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che, alla data di compimento del 65° anno di età, l'appellante era titolare di pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 giusta la sentenza della Corte di Appello n. 4218/2011, il che, in forza dell'art. 19 legge citata, le ha attribuito in via automatica la titolarità dell'assegno sociale.
12. Di poi, se è vero che fino al 27 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10 citato commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013) la prestazione assistenziale non è stata rettamente erogata all'appellante per
6 superamento del limite reddituale di legge (ossia, il reddito familiare previsto fino a tale momento dall'art. 12 L. n. 118/1971, che rilevava, in via riflessa ex art. 19 citato, anche ai fini dell'assegno sociale), è altrettanto vero che dopo tale discrimine temporale l'erogazione era dovuta, in quanto al fine la legge accorda rilievo al solo reddito dell'invalido.
13. L'appellante, ottemperando all'ordinanza della Corte del 4 dicembre 2024, ha prodotto nel grado il certificato aggiornato dell'Agenzia delle Entrate concernente il solo reddito personale.
14. Contestualmente, ha rappresentato che il 22 gennaio 2024 l' le ha comunicato di aver liquidato CP_1 in suo favore la pensione di reversibilità categoria SO n. 003-709424125994 con decorrenza 1° aprile
2023 e, per l'effetto, ha limitato la domanda ai soli ratei dell'assegno sociale maturati dal 28 Giugno
2013 fino al 31 dicembre 2022.
15. Ebbene, dal detto certificato dell'Agenzia delle Entrate risulta che dal 2013 fino al 2022 l'appellante ha prodotto un reddito personale inferiore al limite di legge (€ 16.127,3013 nel 2013, limite superiore negli anni successivi).
Nessuna contestazione risulta svolta in merito dall' , nonostante il termine accordato allo scopo. CP_1
16. Pertanto, e tenuto conto che la limitazione della domanda nei termini riferiti è stata confermata dal procuratore dell'appellante all'udienza del 26 febbraio 2025, spetta alla il pagamento dei Parte_1 ratei dell'assegno sociale maturati dal 28 Giugno 2013 fino al 31 dicembre 2022, maggiorati degli interessi legali (soli, ex art. 16 D.lgs. n. 412/1991), dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale con decorrenza 28 giugno 2013;
- l' va condannato a pagarle i ratei maturati a tal titolo da tale decorrenza fino al 31 CP_1 dicembre 2022, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
18. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale dal 28 Giugno 2013 e condanna l' a pagarle CP_1
i ratei maturati a tal titolo fino al 31 dicembre 2022, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
7 Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1
2.800,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1041/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 con l'Avv. E. Ferrari Morandi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. A. Manno giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Tivoli n. 990/2022, pubblicata in data 8 novembre 2022 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc esponeva: Parte_1
- con sentenza n. 4218/2022 la Corte di Appello di Roma aveva riconosciuto in suo favore il diritto alla pensione d'inabilità ex art. 12 della L. n. 118/1971 per il periodo gennaio 2003 -
25 febbraio 2005, data di compimento da parte sua dei 65 anni di età;
- da tale data non aveva goduto dell'assegno sociale in sostituzione della pensione d'inabilità, perché il suo reddito familiare era superiore al limite di legge;
- il 28 giugno 2013 era entrato in vigore l'art. 10, co. 5 e 6 del D.L. n. 76/2013 convertito dalla
L. n. 99/2013, che considerava integrato il requisito reddituale ex art. 12 citato dal solo reddito personale del pensionato;
- dunque, con tale decorrenza aveva diritto di percepire l'assegno sociale in automatica sostituzione della prestazione assistenziale in parola, perché il suo reddito personale era inferiore al limite di legge;
- tuttavia, l' non le aveva riconosciuto il dovuto a tal titolo. CP_1
Pertanto, domandava:
“ACCERTARE DOCUMENTALMENTE il diritto della ricorrente all'assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 28
Giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare), o con la decorrenza di legge.
Conseguentemente:
CONDANNARE l' al pagamento ed al ripristino in favore della ricorrente dell'assegno CP_1 sociale sostitutivo della pensione di inabilità ex art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dal 28 Giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del
2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare), o dalla data e nei per gli anni ritenuti di giustizia, oltre gli interessi legali su ciascuna rata delle rispettive scadenze al saldo, ed accessori, ciò con riguardo agli artt.
24 e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle recenti sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
2 Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario.
2. Nella contumacia dell' , con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva le domande. A CP_1 fondamento, riteneva che al compimento del 65° anno di età la non fosse titolare del diritto Parte_1 alla pensione d'invalidità civile, stante la carenza del requisito reddituale positivamente previsto, il che precludeva ogni spazio per la conversione automatica in assegno sociale della prestazione in parola.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica in data 8 maggio
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero Parte_1 accolte.
A sostegno, lamentava con articolate censure la violazione dell'art. 19 della L. n. 118/1971, l'erronea considerazione d'insussistenza del requisito reddituale richiesto per l'erogazione dell'assegno sociale e il conseguente erroneo convincimento d'infondatezza del suo diritto a tale prestazione.
4. L' depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 26 febbraio 2025 a causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. Osserva la Corte che l'art. 19 della L. n. 118/1971 stabilisce “In sostituzione della pensione o dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno dal mese successivo al compimento dell'età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153”.
8. La Suprema Corte ha reiteratamente pronunciato sulla fattispecie d'interesse, chiarendo quanto segue:
- sentenza n. 24952/2021: “…Questa Corte di cassazione ha pure avuto modo di affermare che l'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall in sostituzione del trattamento di invalidità, in CP_1 applicazione dell'art. 19 della I. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto , della rivalutazione della posizione CP_2 patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate ( Cass. n. 2029 del 2020).
24. Tale stretta correlazione è stata mantenuta anche a seguito dell'introduzione dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma sei, L. n. 335 del 1995 che ha sostituito la pensione sociale, mantenendo il requisito anagrafico dei 65 anni di età.
3 25. Tenendo conto della ratio sottesa all'operatività dell'automatismo di cui si è appena detto, ai fini della integrale tutela dell'assistenza alla persona invalida, va letto l'articolo
12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del
Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento.
26. L' aggiornamento dell'età di accesso al beneficio dell'assegno sociale, per il raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all'assegno sociale, ha esplicato effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili;
in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile, dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti viene adeguato all'incremento della speranza di vita, in attuazione dell'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni dalla medesima data potevano essere concesse sino al compimento di 65 anni e 3 mesi.
27. In tal senso l'Amministrazione stessa si è orientata, come dimostra la circolare n. 35 del 14 marzo 2012 punto 13 emessa dall' ed il successivo messaggio n. 16587 del CP_1
12.10.2012.
28. A seguito degli adeguamenti del 2016, inoltre, il requisito anagrafico è stato innalzato a
65 anni e 7 mesi;
con l'ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018, previsto dall'articolo 24, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'età prevista per l'accesso all'assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (cfr. il messaggio n. 4920/2017). CP_1
29. Il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 2017, ha poi provveduto all'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi.
Così, a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi
4 dell'assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell'assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l'incremento della speranza di vita.
30. Di conseguenza, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell'assegno sociale, di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dell'assegno sociale sostitutivo della pensione d'inabilità civile e dell'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali, di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché dell'assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi, di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è innalzato di 5 mesi e, pertanto, l'età richiesta per poter accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018.
31. Per effetto del suddetto innalzamento del requisito anagrafico, a decorrere dal 1 gennaio
2019, la pensione d'inabilità civile e l'assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché la pensione non reversibile ai sordi di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, sono concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d'età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo.
32. Da ciò consegue che il requisito anagrafico per l'acquisizione del diritto alla pensione d'inabilità civile, all'assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età sopra indicate in applicazione (come stabilito dall'art. 18 comma 4 Legge n. 111 del 15 luglio 2011), del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall'art. 12 del D.L. 78/2010 convertito in
Legge n. 122 del 30 luglio 2010…”.
- ordinanza n. 2029/2020: “L'ammissione degli invalidi civili, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, all'assegno sociale erogato dall in sostituzione del CP_1 trattamento di invalidità, in applicazione dell'art. 19 della l. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e prescinde pertanto dall'accertamento, da parte di detto Istituto, della rivalutazione della posizione patrimoniale dell'assistito, costituendo la titolarità dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell'assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate;
ne
5 consegue che non può dirsi nuova, in quanto tale inammissibile ex art. 437, comma 2, c.p.c., la domanda di attribuzione dell'assegno sociale in luogo di quello di invalidità”;
- Cass. nr. 9740 del 2019 : “…si è infatti sottolineata la necessità di applicare rigorosamente l'art. 19 della L. 30 marzo 1971 n. 118, interpretato nel senso che gli invalidi civili, i quali già fruiscano della relativa pensione (o assegno mensile), ne ottengono automaticamente la trasformazione in pensione sociale al compimento del sessantacinquesimo anno di età, alle stesse condizioni reddituali stabilite per il trattamento in corso di erogazione, senza che sia possibile alcuna autonoma valutazione, da parte dell dei requisiti di ammissione e, in CP_1 particolare, delle condizioni economiche dell'invalido (v. Cass. 22 ottobre 1997 n. 10397;
21 ottobre 1994 n. 8668; 27 febbraio 1990 n. 1530; in senso contrario, Cass. 3 febbraio
1998 n. 1082)…”.
9. Questa Corte intende dare continuità ai riferiti principi di diritto, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando agli stessi per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
10. Osserva poi la Corte che fino al 28 giugno 2013, data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e 6, del D.L. n. 76 del 2013, conv. con modif. dalla L. n. 99 del 2013, per l'erogazione della pensione d'invalidità civile avevano rilevanza i redditi personali dell'invalido cumulati con quelli del coniuge, mentre da tale data in poi hanno rilevanza soltanto i redditi personali dell'invalido (Cass. Sez. 6 – L.
Ordinanza n. 9142 del 07/04/2017, secondo cui “Il requisito reddituale per l'attribuzione della pensione di inabilità, ex art. 12 della l. n. 118 del 1971, va accertato con riferimento all'anno di decorrenza della prestazione, tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall'invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge fino alla data di entrata in vigore dell'art. 10, commi 5 e
6, del d.l. n. 76 del 2013, conv. con modif., dalla l. n. 99 del 2013, che ha data rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale, a decorrere dalla suddetta data, al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare”).
11. Esaminando le questioni controverse in questo quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, osserva allora la Corte che, alla data di compimento del 65° anno di età, l'appellante era titolare di pensione d'inabilità ex art. 12 L. n. 118/1971 giusta la sentenza della Corte di Appello n. 4218/2011, il che, in forza dell'art. 19 legge citata, le ha attribuito in via automatica la titolarità dell'assegno sociale.
12. Di poi, se è vero che fino al 27 giugno 2013 (data di entrata in vigore dell'art. 10 citato commi 5 e 6, del d.l. n. 76 del 2013) la prestazione assistenziale non è stata rettamente erogata all'appellante per
6 superamento del limite reddituale di legge (ossia, il reddito familiare previsto fino a tale momento dall'art. 12 L. n. 118/1971, che rilevava, in via riflessa ex art. 19 citato, anche ai fini dell'assegno sociale), è altrettanto vero che dopo tale discrimine temporale l'erogazione era dovuta, in quanto al fine la legge accorda rilievo al solo reddito dell'invalido.
13. L'appellante, ottemperando all'ordinanza della Corte del 4 dicembre 2024, ha prodotto nel grado il certificato aggiornato dell'Agenzia delle Entrate concernente il solo reddito personale.
14. Contestualmente, ha rappresentato che il 22 gennaio 2024 l' le ha comunicato di aver liquidato CP_1 in suo favore la pensione di reversibilità categoria SO n. 003-709424125994 con decorrenza 1° aprile
2023 e, per l'effetto, ha limitato la domanda ai soli ratei dell'assegno sociale maturati dal 28 Giugno
2013 fino al 31 dicembre 2022.
15. Ebbene, dal detto certificato dell'Agenzia delle Entrate risulta che dal 2013 fino al 2022 l'appellante ha prodotto un reddito personale inferiore al limite di legge (€ 16.127,3013 nel 2013, limite superiore negli anni successivi).
Nessuna contestazione risulta svolta in merito dall' , nonostante il termine accordato allo scopo. CP_1
16. Pertanto, e tenuto conto che la limitazione della domanda nei termini riferiti è stata confermata dal procuratore dell'appellante all'udienza del 26 febbraio 2025, spetta alla il pagamento dei Parte_1 ratei dell'assegno sociale maturati dal 28 Giugno 2013 fino al 31 dicembre 2022, maggiorati degli interessi legali (soli, ex art. 16 D.lgs. n. 412/1991), dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
17. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata:
- va dichiarato il diritto dell'appellante all'assegno sociale con decorrenza 28 giugno 2013;
- l' va condannato a pagarle i ratei maturati a tal titolo da tale decorrenza fino al 31 CP_1 dicembre 2022, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
18. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, con distrazione in favore del procuratore dell'appellante per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara il diritto dell'appellante all'assegno sociale dal 28 Giugno 2013 e condanna l' a pagarle CP_1
i ratei maturati a tal titolo fino al 31 dicembre 2022, con gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo.
7 Condanna l' a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € CP_1
2.800,00 per ciascun grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Roma, 26 febbraio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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