Art. 2. 1. Le procedure indicate nell' articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104 , si applicano ai lavoratori convocati dagli uffici giudiziari fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Nota all'art. 2:
Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 v. nota all'art. 1.
Nota all'art. 2:
Per il testo della lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 10/1989 v. nota all'art. 1.