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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/11/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE 1^ CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n.6825/2025 V.G. e promossa da
, con gli avv.ti Ricardo De Simone e Valeria Saitta come da Parte_1 mandato separato al ricorso;
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Ricorso per ricostruzione del certificato di nascita ex art.95 Dpr.
n.369/2000.
FATTO E DIRITTO
, nata in [...] il [...] e discendente in linea retta di Parte_1
, figlio di e di , nato a Salgareda (TV) in [...] Persona_1 Per_2 Persona_3
3.8.1858, ha adito l'intestato Ufficio per ottenere la ricostruzione del certificato di nascita del predetto avo, al fine di ottenere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Osserva il Collegio che a mente dell'art.95 Dpr. 369/2000: «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento».
All'epoca della nascita (nell'anno 1858) del predetto avo, oggetto dell'atto anagrafico che si chiede di ricostruire, non erano ancora stati istituiti i registri nazionali di stato civile.
Questi sono stati per la prima volta istituiti per il Regno d'Italia con r.d. 15 novembre 1865,
n. 2602 (entrato in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo);
Va aggiunto che il territorio del Veneto – e quindi anche dell'attuale Parte_2
– è stato annesso dallo Stato italiano solo nel 1866 e l'istituzione dello stato civile italiano è stata implementata unicamente nel 1871.
Prima di tale data nei territori che non appartenevano allo stato italiano la registrazione delle nascite era gestita dalle parrocchie.
Non sussiste pertanto, logicamente, un'omissione di tale atto da parte dell'Amministrazione competente.
Va rilevato, da ultimo, come la richiesta della ricorrente non corrisponda a nessuna delle fattispecie contemplate dal citato art. 95.
La norma indica in maniera specifica le ipotesi per le quali è possibile ricorrere al
Tribunale: orbene nei registri di stato civile, anche per quanto sopra esposto non è, né poteva essere, logicamente, presente alcun atto relativo alla nascita del sig. Per_1
da rettificare così come non sussistevano i presupposti per la “ricostruzione del
[...] certificato di nascita” antecedente l'istituzione del registro.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso.
-Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Treviso, 26.11.2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Daniela Ronzani
SEZIONE 1^ CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente rel.
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
Ha pronunciato il seguente
DECRETO nella causa civile di primo grado iscritta al n.6825/2025 V.G. e promossa da
, con gli avv.ti Ricardo De Simone e Valeria Saitta come da Parte_1 mandato separato al ricorso;
-ricorrente-
contro
, Controparte_1
-resistente-
OGGETTO: Ricorso per ricostruzione del certificato di nascita ex art.95 Dpr.
n.369/2000.
FATTO E DIRITTO
, nata in [...] il [...] e discendente in linea retta di Parte_1
, figlio di e di , nato a Salgareda (TV) in [...] Persona_1 Per_2 Persona_3
3.8.1858, ha adito l'intestato Ufficio per ottenere la ricostruzione del certificato di nascita del predetto avo, al fine di ottenere il riconoscimento della propria cittadinanza italiana iure sanguinis.
Osserva il Collegio che a mente dell'art.95 Dpr. 369/2000: «Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito al di fuori dei casi di cui all'articolo 98, comma 2-bis, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l'atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l'adempimento».
All'epoca della nascita (nell'anno 1858) del predetto avo, oggetto dell'atto anagrafico che si chiede di ricostruire, non erano ancora stati istituiti i registri nazionali di stato civile.
Questi sono stati per la prima volta istituiti per il Regno d'Italia con r.d. 15 novembre 1865,
n. 2602 (entrato in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo);
Va aggiunto che il territorio del Veneto – e quindi anche dell'attuale Parte_2
– è stato annesso dallo Stato italiano solo nel 1866 e l'istituzione dello stato civile italiano è stata implementata unicamente nel 1871.
Prima di tale data nei territori che non appartenevano allo stato italiano la registrazione delle nascite era gestita dalle parrocchie.
Non sussiste pertanto, logicamente, un'omissione di tale atto da parte dell'Amministrazione competente.
Va rilevato, da ultimo, come la richiesta della ricorrente non corrisponda a nessuna delle fattispecie contemplate dal citato art. 95.
La norma indica in maniera specifica le ipotesi per le quali è possibile ricorrere al
Tribunale: orbene nei registri di stato civile, anche per quanto sopra esposto non è, né poteva essere, logicamente, presente alcun atto relativo alla nascita del sig. Per_1
da rettificare così come non sussistevano i presupposti per la “ricostruzione del
[...] certificato di nascita” antecedente l'istituzione del registro.
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso.
-Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Treviso, 26.11.2025
Il Presidente est.
Dott. ssa Daniela Ronzani