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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8122 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN MA Massimo Fabio EL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 10689/2022 R.G. avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 53, e (p.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Giarre (CT), Via Finocchiaro Aprile n. 17, in persona del socio accomandatario rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Brancati (c.f. Parte_1
), presso il quale sono elettivamente domiciliati in Catania, Via C.F._2
Conte Ruggiero n. 61 (PEC: ; Email_1
- opponenti- contro c.f. - p. IVA - R.E.A. MI-1584464), con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Bugliani (c.f. Controparte_3
- p.IVA ), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. C.F._3 P.IVA_4
CE CH in Milano, Via Santa Tecla n. 4 (FAX: 0585/886379 - PEC:
; Email_2
-opposta-
con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato il 9.3.2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. 36234/2021) in data
29.10/26.11.2021 del Tribunale di Milano, per € 28.357,34 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese del procedimento monitorio – regresso a seguito di pagamento di sanzioni amministrative (€ 27.000,00) e pagamento di altri crediti contrattuali;
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI: <all'ill.mo giudice del tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta
− In via principale, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in parte motiva e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto
− In subordine, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità della Controparte_2 in ordine ai fatti causali dell'irrogazione della sanzione e per l'effetto, ridurre l'importo richiesto a titolo di rimborso sanzione amministrativa proporzionalmente all'entità della responsabilità imputabile alla opposta;
− Con vittoria di spese e compensi>>
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA:
<
-in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata (tanto nella sua tesi principale, quanto in quella subordinata) e,
2 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20107/21 emesso dal Tribunale di Milano a favore di per la somma di € 28.357,34, condannando Controparte_2 Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] [...] al pagamento della medesima, oltre agli Controparte_1 interessi come da domanda e al rimborso delle spese legali per € 1.400,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA, CAP e spese successive occorrende;
- in via subordinata, condannare , in proprio e nella sua qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore di Controparte_1
a corrispondere a a maggior o minor somma dovuta per il titolo
[...] Controparte_2 dedotto in giudizio, così come ritenuta giusta ed equa dal giudicante;
- in ogni caso, condannare , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore di Controparte_1
a corrispondere a i compensi professionali e le spese di questo
[...] Controparte_2 giudizio>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Milano (iscritto al n. 36234/2021 R.G.),
(già ) ha chiesto pronunciarsi, nei confronti della Controparte_2 CP_4 CP_1 di , nonché nei confronti di e di
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo di pagamento di € 28.357,34, a titolo di rifusione di sanzione
[...] amministrativa pagata dalla ricorrente ad per illeciti Controparte_5 ascrivibili al “punto di gioco” di (€ 27.000,00) e per altri crediti derivanti dai CP_1 contratti inter partes di gestione di sala VLT e raccolta e di gestione AWP.
Il decreto ingiuntivo richiesto è stato emesso in data 2910/26.11.2021 (n. 20107).
3 Al decreto ingiuntivo si sono opposti, con atto di citazione notificato il 9.3.2022, Parte_1
e la (già
[...] Controparte_1 Controparte_6
chiedendo dichiararsi l'insussistenza del credito vantato da .
[...] CP_2
Gli opponenti hanno dedotto che:
- il 19.3.2018 il socio accomandatario di Sig. aveva Controparte_1 Parte_2 inviato a tale Sig. di “modello 1 per il cambio di tipologia di Persona_1 CP_2 sala”, da “sala VLT” a “negozio gioco”/“sala scommesse”, allegando titolo autorizzativo n.
2017/A171056/GIOCHI/SCO e atto di incarico alla raccolta scommesse (datato 12.12.2017) proveniente da SKS365 Malta Limited;
- lo stesso giorno aveva affidato formale incarico a quale CP_2 Parte_2 legale rappresentante di dell'attività di raccolta Parte_3 delle giocate degli apparecchi videoterminali (VLT) siti in Giarre, Via Finocchiaro Aprile n.
17, nonché della “richiesta e rilascio”, in proprio nome, presso le autorità competenti, della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS;
- il 15.3.2018 il Questore di Catania aveva rilasciato a licenza ex art. 88 TULPS per il Pt_2 punto di raccolta di Giarre, per il quale era stata presentata la domanda di “cambio sala”, collegato al totalizzatore nazionale mediante il concessionario SKS365 Malta Limited;
- , benché a conoscenza della richiesta di cambio di tipologia di sala, non aveva CP_2 scollegato dalla rete gli apparecchi videoterminali concessi e ancora funzionanti, “cosa che invece avrebbe dovuto fare al fine di consentire la detta trasformazione”;
- “nelle more del cambiamento di tipologia di sala”, in data 22.3.2018, accertatori di avevano erroneamente ritenuto “la violazione dell'art. Controparte_5
110 co. 9, lett. F) in relazione agli apparecchi AWP di cui all'art. 110 co. 6 lett. A) e CP_7
VLT di cui all'art. 110 co. 6 lett. B) funzionanti e non ancora ritirati dal concessionario
”; CP_2
- era invece in possesso di regolare licenza, per gli apparecchi AWP, e, quanto ai CP_1 terminali VLT, rinvenuti dagli accertatori “spenti” e con nessuna raccolta di giocata a essi
4 riconducibile1, la condotta illecita era da ravvisarsi nella colpevole omissione di , CP_2
che non aveva provveduto al tempestivo ritiro degli apparecchi;
− aveva tempestivamente segnalato all' i CP_1 Controparte_5 profili di illegittimità del verbale, ma , senza preavvisare aveva CP_2 CP_1 provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, per complessivi € 27.000,00;
- il pagamento delle sanzioni da parte di aveva indotto l'Amministrazione a CP_2 desistere dall'ingiungere il pagamento alla società che dunque non aveva avuto CP_1 alcuna ordinanza-ingiunzione da impugnare;
- non aveva omesso alcun pagamento di somme dovute dal “punto gioco” Controparte_1 con riguardo agli incassi delle macchine slot VLT (videolottery) e AWP;
- aveva lasciato indebitamente in giacenza nei locali di In & Out, per oltre due anni, CP_2 gli apparecchi slot VLT disabilitati, così arrecando un danno alla società opponente.
L'opposta (già ) si è costituita con comparsa di risposta Controparte_2 CP_4 depositata telematicamente il 27.10.2022 (per l'udienza dell'8.11.2022).
Essa ha in primo luogo rilevato che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato alla società ingiunta il 29.11.2021 e solo successivamente ai soci accomandatari: essa si era perfezionata, per in data 31.12.2021, e, per , in data Parte_2 Parte_1
28.1.2022.
Sulla base di ciò , dato atto che nessuna opposizione era stata spiegata da CP_2 [...]
ha sostenuto la tardività (e la conseguente inammissibilità) dell'opposizione Parte_2 proposta per conto di con l'atto di citazione notificato il 9.3.2022, ritenendo CP_1 validamente proposta solo “quella spiegata in nome e per conto di Parte_1 personalmente”.
Nel merito la concessionaria opposta ha sostenuto che:
- aveva provveduto “a riconsegnare in Questura le vecchie licenze in suo Controparte_1 possesso … già nel mese di Febbraio del 2018”, di propria iniziativa e senza informarne
; CP_2
- tale restituzione sarebbe stata illegittima;
5 - , “pur provando a inoltrare osservazioni difensive” all'Amministrazione, aveva CP_2 inteso fruire della possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (ai sensi dell'art. 16 L. 689/81) e perciò aveva provveduto al pagamento delle sanzioni di cui al verbale di accertamento di (di mancato possesso della licenza di cui all'art. 88 CP_8
T.U.L.P.S. con riferimento agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del medesimo
Testo Unico), per un totale di € 27.000,00 (€ 3.000,00 per ciascun apparecchio privo di licenza presente nei locali di;
CP_1
- l'irrogazione della sanzione era stata legittima, a fronte della assenza di apposizione su nove apparecchi dei prescritti titoli abilitanti;
- a fronte di perduranti gravi inadempimenti di aveva dichiarato Controparte_1 CP_2 risolti i due rapporti contrattuali con l'opponente;
- il residuo debito di In & Out (€ 1.357,34), il cui importo è compreso nella somma ingiunta, sarebbe costituito da € 700,28 relativi a un “parziale insoluto” dei saldi delle macchine VLT del periodo 1-7.3.2020, € 2,23 per riaddebito di ticket non riscossi riferiti alle macchine VLT nel mese di Marzo 2020, € 7,59 per riaddebito di ticket non riscossi riferiti alle macchine
VLT nel mese di Settembre 2020, € 647,24 relativi ai “saldi delle macchine AWP del periodo 16-30.6.2020.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto respingersi l'opposizione. Controparte_2
L'opposta non ha avanzato, in corso di causa, richiesta di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
**
Deve innanzitutto osservarsi che l'assenza di prova della data di notifica del decreto ingiuntivo n. 20107721 alla non consente di Controparte_1 ritenere fondato il rilievo di tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione da questa proposta.
Non è controversa la tempestività dell'opposizione svolta da , socio Parte_1 accomandatario di in proprio. Controparte_1
6 Con riguardo al merito della domanda di regresso proposta da con il ricorso Controparte_2 ex art. 633 c.p.c., dell'importo di € 27.000,00 versato dall'opposta a titolo di sanzione per gli illeciti risultanti dal “verbale di operazioni compiute” in data 22.3.2018, redatto da personale di presso l'esercizio di Controparte_9 [...]
in Giarre, via Finocchiaro Aprile n. 17 (doc. 4 opponenti), si Parte_3 osserva quanto segue.
Il predetto verbale ha contestato a in qualità di gestore dell'esercizio, Parte_2
l'installazione di apparecchi rientranti nelle previsioni dei commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS in assenza della licenza prescritta dall'art. 88 TULPS. Per tale ragione ha elevato a carico del gestore, della proprietaria degli apparecchi e Parte_3 del concessionario , “distintamente”, “per ognuno di essi”, la sanzione comminata CP_2 dall'art. 110 co. 9 lett. f-bis) TULPS, quantificata in € 3.000,00 per ciascun apparecchio rinvenuto.
Per tale ultima norma citata "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio".
Ciò detto, deve osservarsi che gli opponenti hanno dimostrato, con la produzione sub doc. 3, che aveva ottenuto, in data 15.3.208, anteriore alla data delle operazioni Parte_2 compiute dal personale aams, dal Questore della Provincia di Catania, licenza ex artt. 8, 9,
10, 11, 13, 14, 88, 93, 99, 100, 110 e 131 TULPS.
Dunque la contestazione a carico di era infondata Parte_3
e, ove a essa fosse stata notificata ingiunzione di pagamento della sanzione, avrebbe ben potuto opporvisi, con fondate probabilità di successo, ciò che esclude che (peraltro CP_2
“distintamente” sanzionata in quanto concessionario), che ha pagato la sanzione senza neppure preavvertire possa vantare alcun regresso nei confronti degli opponenti. CP_1
7 Peraltro, la considerazione della autonomia della sanzione inflitta “distintamente” al concessionario, rispetto a quella dell'esercente e del proprietario dei macchinari, evidenzia che la condotta del primo, oggetto della misura afflittiva pecuniaria, è sua propria, e diversa da quella degli altri soggetti nei cui confronti è stato effettuato l'accertamento. Ciò, ove non bastasse la considerazione sopra svolta circa l'insussistenza dell'illecito ascritto a CP_1
esclude comunque che nella fattispecie possa farsi applicazione delle clausole
[...] contenute nei contratti inter partes (8.11 e 8.12), che prevedono l'obbligo del gestore di sala di tenere indenne il concessionario da qualsiasi danno, costo o spesa che questi abbia a sopportare quale conseguenza, diretta o indiretta, del mancato adempimento da parte del
Gestore degli obblighi sullo stesso gravanti.
Per le ragioni che precedono il d.i. n. 20107/2021 del Tribunale di Milano deve essere revocato.
Tuttavia gli opponenti devono essere condannati a pagare a il complessivo importo CP_2 di € 1.357,34 (oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 fino al saldo), per i residui crediti contrattuali dedotti dall'opposta, atteso che l'eccezione di pagamento sollevata da CP_1
e da sulla base del documentato bonifico di € 1.082,18 in data 7.4.2020 Parte_1 non precisa a quali crediti di questo pagamento sia da imputare. CP_2
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e Parte_1 da avverso il decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. Controparte_1
36234/2021) in data 29.10/26.11.2021 del Tribunale di Milano,
8 revoca, nei confronti di e della il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. 36234/2021) emesso in data 29.10/26.11.2021 dal
Tribunale di Milano;
condanna
e a pagare a la Parte_1 Controparte_1 CP_2 minor somma di € 1.357,34 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda fino al saldo;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano, 24.10.2025.
Il giudice
AN MA EL
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 deduzione effettuata dagli opponenti con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 vecchio testo c.p.c.;
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN MA Massimo Fabio EL, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 10689/2022 R.G. avente a oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da:
(c.f. , residente in [...] C.F._1
n. 53, e (p.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1
sede in Giarre (CT), Via Finocchiaro Aprile n. 17, in persona del socio accomandatario rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Brancati (c.f. Parte_1
), presso il quale sono elettivamente domiciliati in Catania, Via C.F._2
Conte Ruggiero n. 61 (PEC: ; Email_1
- opponenti- contro c.f. - p. IVA - R.E.A. MI-1584464), con Controparte_2 P.IVA_2 P.IVA_3
sede in Milano, Piazza della Repubblica n. 32, in persona della procuratrice speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dall'Avv. Giacomo Bugliani (c.f. Controparte_3
- p.IVA ), ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. C.F._3 P.IVA_4
CE CH in Milano, Via Santa Tecla n. 4 (FAX: 0585/886379 - PEC:
; Email_2
-opposta-
con atto di citazione in opposizione a D.I. notificato il 9.3.2022;
avente a oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. 36234/2021) in data
29.10/26.11.2021 del Tribunale di Milano, per € 28.357,34 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e spese del procedimento monitorio – regresso a seguito di pagamento di sanzioni amministrative (€ 27.000,00) e pagamento di altri crediti contrattuali;
CONCLUSIONI PER GLI OPPONENTI: <all'ill.mo giudice del tribunale adito ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinta
− In via principale, accertare e dichiarare la nullità, illegittimità ed inefficacia del Decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in parte motiva e per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto
− In subordine, accertare e dichiarare il concorso di responsabilità della Controparte_2 in ordine ai fatti causali dell'irrogazione della sanzione e per l'effetto, ridurre l'importo richiesto a titolo di rimborso sanzione amministrativa proporzionalmente all'entità della responsabilità imputabile alla opposta;
− Con vittoria di spese e compensi>>
CONCLUSIONI PER L'OPPOSTA:
<
-in via principale, respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata (tanto nella sua tesi principale, quanto in quella subordinata) e,
2 per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 20107/21 emesso dal Tribunale di Milano a favore di per la somma di € 28.357,34, condannando Controparte_2 Parte_1
, in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore di
[...] [...] al pagamento della medesima, oltre agli Controparte_1 interessi come da domanda e al rimborso delle spese legali per € 1.400,00 per compensi professionali ed € 286,00 per esborsi, oltre spese generali, IVA, CAP e spese successive occorrende;
- in via subordinata, condannare , in proprio e nella sua qualità Parte_1 di legale rappresentante pro tempore di Controparte_1
a corrispondere a a maggior o minor somma dovuta per il titolo
[...] Controparte_2 dedotto in giudizio, così come ritenuta giusta ed equa dal giudicante;
- in ogni caso, condannare , in proprio e nella sua qualità di Parte_1 legale rappresentante pro tempore di Controparte_1
a corrispondere a i compensi professionali e le spese di questo
[...] Controparte_2 giudizio>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. al Tribunale di Milano (iscritto al n. 36234/2021 R.G.),
(già ) ha chiesto pronunciarsi, nei confronti della Controparte_2 CP_4 CP_1 di , nonché nei confronti di e di
[...] Parte_1 Parte_1 Parte_2
decreto ingiuntivo di pagamento di € 28.357,34, a titolo di rifusione di sanzione
[...] amministrativa pagata dalla ricorrente ad per illeciti Controparte_5 ascrivibili al “punto di gioco” di (€ 27.000,00) e per altri crediti derivanti dai CP_1 contratti inter partes di gestione di sala VLT e raccolta e di gestione AWP.
Il decreto ingiuntivo richiesto è stato emesso in data 2910/26.11.2021 (n. 20107).
3 Al decreto ingiuntivo si sono opposti, con atto di citazione notificato il 9.3.2022, Parte_1
e la (già
[...] Controparte_1 Controparte_6
chiedendo dichiararsi l'insussistenza del credito vantato da .
[...] CP_2
Gli opponenti hanno dedotto che:
- il 19.3.2018 il socio accomandatario di Sig. aveva Controparte_1 Parte_2 inviato a tale Sig. di “modello 1 per il cambio di tipologia di Persona_1 CP_2 sala”, da “sala VLT” a “negozio gioco”/“sala scommesse”, allegando titolo autorizzativo n.
2017/A171056/GIOCHI/SCO e atto di incarico alla raccolta scommesse (datato 12.12.2017) proveniente da SKS365 Malta Limited;
- lo stesso giorno aveva affidato formale incarico a quale CP_2 Parte_2 legale rappresentante di dell'attività di raccolta Parte_3 delle giocate degli apparecchi videoterminali (VLT) siti in Giarre, Via Finocchiaro Aprile n.
17, nonché della “richiesta e rilascio”, in proprio nome, presso le autorità competenti, della licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS;
- il 15.3.2018 il Questore di Catania aveva rilasciato a licenza ex art. 88 TULPS per il Pt_2 punto di raccolta di Giarre, per il quale era stata presentata la domanda di “cambio sala”, collegato al totalizzatore nazionale mediante il concessionario SKS365 Malta Limited;
- , benché a conoscenza della richiesta di cambio di tipologia di sala, non aveva CP_2 scollegato dalla rete gli apparecchi videoterminali concessi e ancora funzionanti, “cosa che invece avrebbe dovuto fare al fine di consentire la detta trasformazione”;
- “nelle more del cambiamento di tipologia di sala”, in data 22.3.2018, accertatori di avevano erroneamente ritenuto “la violazione dell'art. Controparte_5
110 co. 9, lett. F) in relazione agli apparecchi AWP di cui all'art. 110 co. 6 lett. A) e CP_7
VLT di cui all'art. 110 co. 6 lett. B) funzionanti e non ancora ritirati dal concessionario
”; CP_2
- era invece in possesso di regolare licenza, per gli apparecchi AWP, e, quanto ai CP_1 terminali VLT, rinvenuti dagli accertatori “spenti” e con nessuna raccolta di giocata a essi
4 riconducibile1, la condotta illecita era da ravvisarsi nella colpevole omissione di , CP_2
che non aveva provveduto al tempestivo ritiro degli apparecchi;
− aveva tempestivamente segnalato all' i CP_1 Controparte_5 profili di illegittimità del verbale, ma , senza preavvisare aveva CP_2 CP_1 provveduto al pagamento delle sanzioni irrogate, per complessivi € 27.000,00;
- il pagamento delle sanzioni da parte di aveva indotto l'Amministrazione a CP_2 desistere dall'ingiungere il pagamento alla società che dunque non aveva avuto CP_1 alcuna ordinanza-ingiunzione da impugnare;
- non aveva omesso alcun pagamento di somme dovute dal “punto gioco” Controparte_1 con riguardo agli incassi delle macchine slot VLT (videolottery) e AWP;
- aveva lasciato indebitamente in giacenza nei locali di In & Out, per oltre due anni, CP_2 gli apparecchi slot VLT disabilitati, così arrecando un danno alla società opponente.
L'opposta (già ) si è costituita con comparsa di risposta Controparte_2 CP_4 depositata telematicamente il 27.10.2022 (per l'udienza dell'8.11.2022).
Essa ha in primo luogo rilevato che il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato alla società ingiunta il 29.11.2021 e solo successivamente ai soci accomandatari: essa si era perfezionata, per in data 31.12.2021, e, per , in data Parte_2 Parte_1
28.1.2022.
Sulla base di ciò , dato atto che nessuna opposizione era stata spiegata da CP_2 [...]
ha sostenuto la tardività (e la conseguente inammissibilità) dell'opposizione Parte_2 proposta per conto di con l'atto di citazione notificato il 9.3.2022, ritenendo CP_1 validamente proposta solo “quella spiegata in nome e per conto di Parte_1 personalmente”.
Nel merito la concessionaria opposta ha sostenuto che:
- aveva provveduto “a riconsegnare in Questura le vecchie licenze in suo Controparte_1 possesso … già nel mese di Febbraio del 2018”, di propria iniziativa e senza informarne
; CP_2
- tale restituzione sarebbe stata illegittima;
5 - , “pur provando a inoltrare osservazioni difensive” all'Amministrazione, aveva CP_2 inteso fruire della possibilità di pagamento della sanzione in misura ridotta (ai sensi dell'art. 16 L. 689/81) e perciò aveva provveduto al pagamento delle sanzioni di cui al verbale di accertamento di (di mancato possesso della licenza di cui all'art. 88 CP_8
T.U.L.P.S. con riferimento agli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 del medesimo
Testo Unico), per un totale di € 27.000,00 (€ 3.000,00 per ciascun apparecchio privo di licenza presente nei locali di;
CP_1
- l'irrogazione della sanzione era stata legittima, a fronte della assenza di apposizione su nove apparecchi dei prescritti titoli abilitanti;
- a fronte di perduranti gravi inadempimenti di aveva dichiarato Controparte_1 CP_2 risolti i due rapporti contrattuali con l'opponente;
- il residuo debito di In & Out (€ 1.357,34), il cui importo è compreso nella somma ingiunta, sarebbe costituito da € 700,28 relativi a un “parziale insoluto” dei saldi delle macchine VLT del periodo 1-7.3.2020, € 2,23 per riaddebito di ticket non riscossi riferiti alle macchine VLT nel mese di Marzo 2020, € 7,59 per riaddebito di ticket non riscossi riferiti alle macchine
VLT nel mese di Settembre 2020, € 647,24 relativi ai “saldi delle macchine AWP del periodo 16-30.6.2020.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto respingersi l'opposizione. Controparte_2
L'opposta non ha avanzato, in corso di causa, richiesta di concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del d.i. opposto.
**
Deve innanzitutto osservarsi che l'assenza di prova della data di notifica del decreto ingiuntivo n. 20107721 alla non consente di Controparte_1 ritenere fondato il rilievo di tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione da questa proposta.
Non è controversa la tempestività dell'opposizione svolta da , socio Parte_1 accomandatario di in proprio. Controparte_1
6 Con riguardo al merito della domanda di regresso proposta da con il ricorso Controparte_2 ex art. 633 c.p.c., dell'importo di € 27.000,00 versato dall'opposta a titolo di sanzione per gli illeciti risultanti dal “verbale di operazioni compiute” in data 22.3.2018, redatto da personale di presso l'esercizio di Controparte_9 [...]
in Giarre, via Finocchiaro Aprile n. 17 (doc. 4 opponenti), si Parte_3 osserva quanto segue.
Il predetto verbale ha contestato a in qualità di gestore dell'esercizio, Parte_2
l'installazione di apparecchi rientranti nelle previsioni dei commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS in assenza della licenza prescritta dall'art. 88 TULPS. Per tale ragione ha elevato a carico del gestore, della proprietaria degli apparecchi e Parte_3 del concessionario , “distintamente”, “per ognuno di essi”, la sanzione comminata CP_2 dall'art. 110 co. 9 lett. f-bis) TULPS, quantificata in € 3.000,00 per ciascun apparecchio rinvenuto.
Per tale ultima norma citata "chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio".
Ciò detto, deve osservarsi che gli opponenti hanno dimostrato, con la produzione sub doc. 3, che aveva ottenuto, in data 15.3.208, anteriore alla data delle operazioni Parte_2 compiute dal personale aams, dal Questore della Provincia di Catania, licenza ex artt. 8, 9,
10, 11, 13, 14, 88, 93, 99, 100, 110 e 131 TULPS.
Dunque la contestazione a carico di era infondata Parte_3
e, ove a essa fosse stata notificata ingiunzione di pagamento della sanzione, avrebbe ben potuto opporvisi, con fondate probabilità di successo, ciò che esclude che (peraltro CP_2
“distintamente” sanzionata in quanto concessionario), che ha pagato la sanzione senza neppure preavvertire possa vantare alcun regresso nei confronti degli opponenti. CP_1
7 Peraltro, la considerazione della autonomia della sanzione inflitta “distintamente” al concessionario, rispetto a quella dell'esercente e del proprietario dei macchinari, evidenzia che la condotta del primo, oggetto della misura afflittiva pecuniaria, è sua propria, e diversa da quella degli altri soggetti nei cui confronti è stato effettuato l'accertamento. Ciò, ove non bastasse la considerazione sopra svolta circa l'insussistenza dell'illecito ascritto a CP_1
esclude comunque che nella fattispecie possa farsi applicazione delle clausole
[...] contenute nei contratti inter partes (8.11 e 8.12), che prevedono l'obbligo del gestore di sala di tenere indenne il concessionario da qualsiasi danno, costo o spesa che questi abbia a sopportare quale conseguenza, diretta o indiretta, del mancato adempimento da parte del
Gestore degli obblighi sullo stesso gravanti.
Per le ragioni che precedono il d.i. n. 20107/2021 del Tribunale di Milano deve essere revocato.
Tuttavia gli opponenti devono essere condannati a pagare a il complessivo importo CP_2 di € 1.357,34 (oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 fino al saldo), per i residui crediti contrattuali dedotti dall'opposta, atteso che l'eccezione di pagamento sollevata da CP_1
e da sulla base del documentato bonifico di € 1.082,18 in data 7.4.2020 Parte_1 non precisa a quali crediti di questo pagamento sia da imputare. CP_2
Tenuto conto dell'esito complessivo del presente giudizio, sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese processuali.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge (art. 282 c.p.c.).
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da in proprio e Parte_1 da avverso il decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. Controparte_1
36234/2021) in data 29.10/26.11.2021 del Tribunale di Milano,
8 revoca, nei confronti di e della il Parte_1 Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 20107 (R.G. 36234/2021) emesso in data 29.10/26.11.2021 dal
Tribunale di Milano;
condanna
e a pagare a la Parte_1 Controparte_1 CP_2 minor somma di € 1.357,34 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 dalla domanda fino al saldo;
compensa interamente le spese processuali tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Milano, 24.10.2025.
Il giudice
AN MA EL
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 deduzione effettuata dagli opponenti con memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 vecchio testo c.p.c.;