TRIB
Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 31/25 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 31/25 P.U. promosso con istanza di liquidazione giudiziale depositata in data 31.01.2025
da
(C.F./01490130216 P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore, dott. con sede in Bergamo, via San Parte_2
Bernardino n. 120
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lopa del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./01490130216 P.Iva Parte_1
), in persona del liquidatore, dott. con sede in P.IVA_1 Parte_2
Bergamo, via San Bernardino n. 120;
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I.;
pagina1 di 3 esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (nel bilancio al 31.12.2023, allegato al ricorso come doc. 12, risultano debiti scaduti per euro 4.701.215,00), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , con Studio in Persona_1
Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F./01490130216 P.Iva , in persona del liquidatore, dott. P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Bergamo, via San Bernardino n. 120;
[...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. , con Studio in Bergamo, via Gian Maria Persona_1
Scotti n. 11; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 03.06.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza pagina2 di 3 fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dott. Luca Fuzio - Giudice estensore dott. Luca Verzeni - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 31/25 P.U. promosso con istanza di liquidazione giudiziale depositata in data 31.01.2025
da
(C.F./01490130216 P.Iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del liquidatore, dott. con sede in Bergamo, via San Parte_2
Bernardino n. 120
rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Lopa del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso il loro Studio sito in Bergamo, Piazza della Repubblica n. 1
RICORRENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
************ letto il ricorso in proprio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (C.F./01490130216 P.Iva Parte_1
), in persona del liquidatore, dott. con sede in P.IVA_1 Parte_2
Bergamo, via San Bernardino n. 120;
ritenuto che
, provenendo l'istanza dalla medesima impresa debitrice, risulta superflua la fissazione dell'udienza prevista dall'art. 40 C.C.I.I.;
pagina1 di 3 esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in Bergamo, comune sede dell'intestato Tribunale;
valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, e non è provato che in capo alla medesima sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale: in particolare, dalla documentazione fornita dalla stessa ricorrente è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto, infine, che la società debitrice versi in uno stato di insolvenza non reversibile, come prova l'elevato ammontare dei debiti maturati (nel bilancio al 31.12.2023, allegato al ricorso come doc. 12, risultano debiti scaduti per euro 4.701.215,00), e come peraltro appare acclarato dalle stesse dichiarazioni confessorie della ricorrente, che ha chiesto direttamente l'apertura della procedura di liquidazione nei propri confronti;
ritenuto di indicare come curatore il dott. , con Studio in Persona_1
Bergamo, via Gian Maria Scotti n. 11, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Parte_1
(C.F./01490130216 P.Iva , in persona del liquidatore, dott. P.IVA_1 Pt_2
, con sede in Bergamo, via San Bernardino n. 120;
[...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;
Nomina Curatore il dott. , con Studio in Bergamo, via Gian Maria Persona_1
Scotti n. 11; Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 03.06.2025, ore 11.00; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza pagina2 di 3 fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, il 5 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott. Luca Fuzio dott. Vincenzo Domenico Scibetta
pagina3 di 3