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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1133 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2024, trattenuta in decisione con ordinanza del 28.1.2025, depositata in data 29.1.2025, emessa all'esito dell'udienza del 17.1.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di Sezione del
30.12.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro
n. 1351/2024, pubblicata in data 2.7.2024, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1 in virtù di procura rilasciata per il primo grado ed estesa anche all'appello, dall'avv.
Emanuele Calderazzo, nel cui studio, in Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLANTE =
CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2
procura da intendersi rilasciata in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado, depositata in allegato a detta costituzione, dall'avv. Gaetano Iannello, nel cui studio, in
Catanzaro, ha eletto domicilio;
- APPELLATO =
1 Con l'intervento della Procura generale presso la Corte di appello di Catanzaro.
Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 17.1.2025:
“…disporre – EX ARTT. 473 BIS 15/473 BIS 34 COMMA 4-
A) IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE, a carico del il Controparte_1
riconoscimento di un assegno divorzile nella misura di euro 400,oo in favore dell'appellante, giusta la narrativa del presente ricorso e l'evento sopravvenuto in capo alla stessa (malattia);
B) DI SEGUITO, NEL MERITO, accogliere il proposto appello, disponendo, sempre a carico dell'appellato, un assegno divorzile di euro 600,oo a partire dal mese di agosto
2024;
-con vittoria di spese e compensi del doppio grado del procedimento, da distrasi in favore dello Stato per quanto riguarda la presente fase d'appello, considerata la richiesta di ammissione al gratuito Patrocinio. Salvo ogni altro diritto”.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “... rigettare il ricorso poiché infondato sia in fatto che in diritto. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori di legge.”. del Procuratore Generale: “Si esprime parere favorevole ad attribuire provvisoriamente alla reclamante ed a carico dell'ex coniuge un assegno mensile di 150,00 euro, fino alla conclusione della pratica di invalidità civile”.
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 26.6.2018, adiva il Tribunale di Catanzaro Controparte_1
affinché pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in data 5.10.1996, domandando, ferme le ulteriori Parte_1
disposizioni contenute nel decreto di omologa della separazione del 2.7.2014, una riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della resistente da euro 400,00 ad euro 150,00.
Si costitutiva la resistente , la quale aderiva alla domanda di pronuncia sul Pt_1
divorzio ma contestava le ulteriori avverse deduzioni e istanze;
evidenziava, in
2 particolare, il non irrilevante patrimonio e stile di vita del , a fronte, invece, CP_1
della mancanza di occupazione lavorativa in capo ad essa resistente, in capo alla quale era rimasta la totale gestione delle due figlie (allora minori); dava conto anche delle difficoltà economiche in cui essa versava. Concludeva, pertanto, per la conferma delle concordate condizioni di separazione.
All'esito della fase presidenziale, il Presidente riduceva ad euro 250,00 mensili il contributo posto a carico del per il mantenimento della ex coniuge. CP_1
Depositata dalla memoria integrativa contenente domanda riconvenzionale Pt_1 nella quale ella chiedeva un aumento dell'assegno in proprio favore ad euro 600,00 mensili (in considerazione delle dedotte sue difficoltà economiche, dell'assenza di qualifiche professionali idonee a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché della totale gestione delle figlie a tempo pieno), emessa sentenza non definitiva sullo status, espletata l'istruttoria tramite accertamenti della Guardia di Finanza e precisate le conclusioni – in cui, tra l'altro, il chiedeva la revoca integrale del contributo al CP_1
mantenimento della – il Tribunale, con sentenza n. 1351/2024, pubblicata in Pt_1
data 2.7.2024, così statuiva:
“
1. revoca ogni provvedimento disciplinante l'affidamento delle figlie e;
Per_1 Per_2
2. pone a carico di l'obbligo di corrispondere, in favore di Controparte_1 [...]
, a titolo di mantenimento delle figlie, maggiorenni ma non Parte_1
autonome economicamente, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 mensili per ciascuna figlia, oltre rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie, che dovranno essere documentate;
3. rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1 inerente l'assegno divorzile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio”.
A fondamento della decisione il Tribunale, per quanto in questa sede interessa, poneva le seguenti osservazioni:
- le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), pur divenute Per_1 Per_2
maggiorenni, non erano economicamente autosufficienti, con conseguente necessità di determinazione di un contributo per il loro mantenimento a carico del padre;
3 - richiamata la funzione riequilibratrice dell'assegno divorziale e la sua natura, parimenti, perequativo-compensativa e assistenziale, la domanda della Pt_1
doveva ritenersi volta esclusivamente al riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno “non avendo la medesima in alcun modo allegato di avere sostenuto - nei 18 anni di vita matrimoniale - sacrifici professionali, rinunce o altri pregiudizi derivanti da scelte condivise o scaturenti dall'unione matrimoniale che abbiano potuto incidere sul proprio percorso lavorativo e professionale” e avendo, invece, ella “assunto, alla luce della sperequazione dei redditi, di non avere possibilità di lavorare e di non essere in grado di produrre reddito, tanto da ritenersi incapace di vivere una vita dignitosa”;
- gli accertamenti reddituali e patrimoniali svolti avevano dimostrato una capacità reddituale della (“Nel caso in esame, dall'accertamento della guardia Pt_1 di finanza (da cui si evince un reddito medio di € 4.000,00 annui fino all'anno
2020) e dalla certificazione depositata dalla stessa resistente, si evince chiaramente (v. CU 2023) che la stessa nel solo anno 2022 è stata alle dipendenze della a aprile a giugno 2022 (percependo un Parte_2 reddito pari ad € 2.310,35), alle dipendenze della da Controparte_2 settembre 2021 a febbraio 2022 (percependo un reddito pari ad € 669,10) e alle dipendenze di da novembre 2022 a dicembre 2022 Parte_3
(percependo un reddito pari ad € 2.928,13), per complessivi € 5.907,60 per soli
5 mesi del 2022”), da valutarsi unitamente alla comproprietà di immobili (tre fabbricati in Catanzaro e un terreno in Botricello) e all'assenza di ragioni oggettive che impediscano alla di procurarsi mezzi adeguati: tale Pt_1 complessiva valutazione conduceva ad escludere il diritto all'assegno divorzile.
Avverso la predetta pronuncia propone appello Parte_1 dolendosi del mancato riconoscimento del diritto alla percezione dell'emolumento richiesto.
A sostegno del gravame ella deduce:
- l'ingiustizia e iniquità della pronuncia: si duole della mancata considerazione, da parte del Tribunale, delle risultanze, pur lacunose, degli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza, che avrebbero fatto emergere un significativo squilibrio patrimoniale fra gli ex coniugi;
lamenta, in particolare, la mancata
4 considerazione del patrimonio e dei redditi del , avendo, il giudice di CP_1
prime cure, posto attenzione, invece, sulle sole dichiarazioni fiscali di essa appellante, riportanti, peraltro, redditi esigui;
- l'erroneità della pronuncia nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo ad essa appellante, la proprietà di cespiti immobiliari, che, invece, costituivano il patrimonio del proprio defunto padre, al quale patrimonio ella avrebbe dovuto rinunciare “causa gli ingenti debiti contratti in vita dal genitore (cfr.
PRODUZIONE DOCUMENTALE NOTE DI REPLICA EX ART. 190 c.p.c.)”;
- la necessità di riforma della sentenza di primo grado alla luce del fatto sopravvenuto rappresentato dalla malattia contratta da essa appellante, essendole stato diagnosticato, il 18 giugno 2024, un carcinoma duttale infiltrante, che ha reso necessario un ciclo di chemioterapia, al termine del quale “sarà costretta a sottoporsi ad intervento chirugico per asportazione della ghiandola mammaria”.
Conclude nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituito con comparsa argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avverso appello, del quale ha chiesto la reiezione.
Il p.m. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del gravame, nei limiti di euro
150,00 mensili sino alla conclusione della pratica per il riconoscimento dell'invalidità civile.
All'esito dell'udienza del 17.1.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dare atto che, potendo la causa essere decisa nel merito, risulta superflua la valutazione in ordine all'istanza, avanzata dall'appellante, di emissione di provvedimenti urgenti, ex art. 473-bis.34 c.p.c. (norma peraltro inapplicabile, essendo il giudizio soggetto al rito anteriore alla riforma di cui al D. Lgs. 249/2022, in ragione del tempo dell'introduzione del primo grado).
Nel merito, l'appello è infondato e, come tale, non merita accoglimento.
Preliminarmente, appare utile richiamare i principi di diritto, in gran parte espressi anche nella sentenza impugnata, che governano la materia.
Il riferimento corre agli ormai consolidati principi secondo cui “all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura
5 perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”; peraltro, “il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto” (Cass. SS. UU. n. 18287/2018 e
Cass. sez. I n. 1882/2019).
Nel caso di specie rilevano anche ulteriori chiarificazioni fornite dalla giurisprudenza di legittimità più recente, la quale ha precisato che l'assegno di divorzio “presuppone
l'accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare; l'assegno divorzile, infatti, deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha
l'onere di dimostrare - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia, sia ad assicurare, in funzione perequativa, sempre previo accertamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio
6 familiare e personale dell'altro coniuge, rimanendo, in tal caso, assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale” (Cass. n. 35434 del 19/12/2023).
Inoltre, “In tema di assegno divorzile, l'essersi dedicata durante il lungo matrimonio alla cura dei figli e alla gestione della famiglia non è sufficiente per la richiedente per obbligare l'ex marito a versarle il relativo assegno, atteso che è necessaria l'ulteriore prova di avere effettivamente rinunciato a precise e concrete prospettive di lavoro e di carriera” (Cass. n. 29920 del 13/10/2022).
Tanto premesso, deve darsi atto che l'appellante non ha articolato alcuna censura in merito al presupposto da cui il Tribunale ha preso le mosse, ossia che la domanda dalla stessa proposta deve ritenersi volta esclusivamente al riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno “non avendo la medesima in alcun modo allegato di avere sostenuto - nei 18 anni di vita matrimoniale - sacrifici professionali, rinunce o altri pregiudizi derivanti da scelte condivise o scaturenti dall'unione matrimoniale che abbiano potuto incidere sul proprio percorso lavorativo e professionale” e avendo, invece, ella “assunto, alla luce della sperequazione dei redditi, di non avere possibilità di lavorare e di non essere in grado di produrre reddito, tanto da ritenersi incapace di vivere una vita dignitosa”.
L'appellante ha, quindi, prestato acquiescenza in ordine a tale parte della sentenza ed è, dunque, da essa che anche la Corte deve muovere la propria valutazione.
Sul punto la Suprema Corte ha recentemente statuito che “L'assegno di divorzio, avente funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale,
l'assegno può giustificarsi solo per esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive.” (Cass. n. 26520 del 11/10/2024).
Tanto si riflette, di necessità, sia sul giudizio in merito all'attribuzione dell'assegno
(che, mancando l'esigenza di compensare il coniuge per l'apporto endofamiliare e per il sacrificio di proprie prospettive di carriera, richiede una valutazione oltremodo rigorosa del presupposto assistenziale, ossia dell'oggettiva e non transitoria incapacità del coniuge richiedente di procurarsi mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa), sia sul
7 giudizio relativo alla sua quantificazione (che, ove l'assegno sia riconosciuto, va limitata allo stretto necessario per consentire il minimo di sostentamento dignitoso).
Quindi, il solo squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi non è sufficiente per riconoscere l'assegno in parola sotto il profilo assistenziale.
Sulla scorta dei principi sin qui esaminati devono, quindi, scrutinarsi i motivi di gravame.
Deduce l'appellante, con il primo motivo, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto del patrimonio e dei redditi del , essendosi dedicato esclusivamente all'esame delle CP_1 dichiarazioni reddituali dell'appellante.
Il motivo non coglie nel segno.
Il tribunale ha posto l'accento sulle dichiarazioni reddituali dell'allora resistente, in quanto ella era – ed è anche nel presente grado – gravata dall'onere di offrire la prova della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno in funzione esclusivamente assistenziale, sicché, ove anche sussistente il dedotto squilibrio, in ogni caso l'attitudine a produrre reddito, emergente dalla documentazione fiscale (risultava, in particolare, la produzione di un reddito di complessivi euro 5.907,60 in soli 5 mesi del 2022 e, comunque, un pressocché costante impiego della ), era rilevante ai Pt_1 fini dell'affermazione della capacità, in capo alla richiedente, di procurarsi da sé i mezzi per un'esistenza dignitosa. Quindi, sostanzialmente superflua era la valutazione del reddito dell'ex coniuge, in quanto qualsiasi eventuale divario non sarebbe stato utile all'accoglimento della domanda.
Lamenta, inoltre, all'appellante, con il secondo motivo di gravame, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che fosse proprietaria di immobili, avendo ella, invece, rinunciato all'eredità del padre (nella quale quei beni ricadevano), per come dimostrato dalla documentazione allegata alla memoria di replica ex art. 190 c.p.c..
Neanche il motivo in argomento è condivisibile.
Innanzi tutto, bene ha fatto il Tribunale a non prendere in considerazione alcuna un documento depositato solo con la memoria di replica: qualsiasi produzione documentale
è impedita una volta terminata l'istruttoria, essendo gli atti conclusivi ontologicamente deputati esclusivamente a compendiare le difese e non a costituire veicolo per far transitare nel processo, senza contraddittorio, documentazione di sorta. È, quindi, la
8 tipologia di attività espletabile ad istruttoria conclusa che segna, essa stessa, la preclusione alla produzione documentale.
Ciò nondimeno, quella produzione è utilizzabile nel presente giudizio di appello, in cui le parti hanno avuto modo di dedurre su di essa. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Nel giudizio di divorzio in appello - che si svolge secondo il rito camerale, ai sensi dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898
(nel testo sostituito ad opera dell'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74) - l'acquisizione dei mezzi di prova, e segnatamente dei documenti, è ammissibile sino all'udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contraddittorio, che costituisce esigenza irrinunziabile anche nei procedimenti camerali” (Cass. n. 11319 del 27/05/2005; conf. Cass. n. 27234 del 30/11/2020).
Dunque, premessa l'utilizzabilità della documentazione prodotta in allegato alla conclusionale in primo grado e nuovamente prodotta in appello entro l'udienza di discussione, tuttavia essa è insufficiente per addivenire ad un giudizio diverso da quello fatto proprio dal Tribunale. La questione riguarda la proprietà, in capo all'appellante pro quota, di tre fabbricati in Catanzaro e di un terreno in Botricello. Innanzi tutto, non può dirsi adeguatamente dimostrato né che gli immobili in questione provengano dall'eredità del padre dell'appellante (nulla è stato prodotto sul punto), né che effettivamente l'appellante abbia rinunciato a tale eredità. Infatti, a fronte della netta contestazione del fatto da parte dell'appellato, la difesa ha prodotto esclusivamente la copertina esterna del fascicolo d'ufficio, iscritto il 25.9.2019, avente ad oggetto la rinuncia all'eredità in cui risulta richiedente la (unitamente a tale ) e de cuius tale Pt_1 Persona_3
e un modello F24 quietanzato per il pagamento, nel 2022, di euro Persona_4
200,00 per un tributo dovuto per il 2019 ma senza alcuna comprensibile imputazione.
Non è stato prodotto, invece, proprio l'atto di rinuncia, tanto più necessario in quanto, come dimostrato dall'appellato tramite visura aggiornata al 12.9.2024, gli immobili risultano ancora in testa (anche) alla . Ma soprattutto – ammesso e non Pt_1 concesso che gli immobili facessero parte di un'eredità rinunciata – non risulta dimostrato che tale dedotta rinuncia all'eredità sia stata determinata, per come dedotto, da ingenti debiti gravanti sul de cuius. La prova sarebbe stata particolarmente necessaria sol che si consideri che – trascurando la modesta quota di proprietà del terreno in
9 Botricello – la risultava (e, come già evidenziato, risulta ancora) proprietaria Pt_1
per la quota di 1/6 di tre unità immobiliari con categoria catastale A2 (che connota le abitazioni civili di pregio), di cui uno di ben 13,5 vani, che si sviluppa su due piani
(primo e secondo), avente una rendita di euro 871,52 e gli altri due, ubicati nel medesimo edificio (sito in Via Domenico Spanò Bolani n. 41 in Catanzaro), che constano di 7,5 vani ciascuno e si sviluppano anch'essi su due piani e con rendita, per ognuno, di euro 464,18. Ebbene, la consistenza e il valore di siffatti immobili, come desumibili dalla visura, rendono – per il principio di autoresponsabilità – la dedotta rinuncia (che, peraltro, ove esistente, determinerebbe il subentro, per rappresentazione, delle figlie delle parti) non giustificata, in totale difetto di prova della denunciata esposizione debitoria del de cuius, né di un'entità di essa tale per cui neppure un'accettazione con beneficio di inventario potesse ritenersi conveniente.
Dunque, nella valutazione circa la capacità dell'appellante di procurarsi da sé i mezzi per vivere va considerata anche la predetta consistenza immobiliare.
L'unico profilo che, invece, ha mutato il quadro di fatto considerato dal Tribunale è la sopravvenuta patologia riscontrata all'appellante (carcinoma della mammella), per la quale ella è stata dichiarata inabile al lavoro al 100%, ancorché con valutazione rivedibile, e per il quale accertamento percepisce una pensione di euro 333,00.
Ebbene, pur considerando l'inabilità totale accertata e, quindi, la – quantomeno temporanea – impossibilità per l'appellante di svolgere attività lavorativa, tuttavia l'ammontare della pensione di invalidità percepita, unitamente al reddito traibile dagli immobili (tramite una loro messa a frutto ovvero una vendita) e alla considerazione per cui le spese ordinarie legate al vitto, alle utenze e, in genere, al ménage familiare quotidiano sono condivise con le figlie (e, quindi, non gravano integralmente sull'appellante) per il cui mantenimento l'appellante riceve l'apporto del CP_1
attraverso la corresponsione di un assegno di mantenimento di complessivi euro 600,00 mensili costituiscono elementi che inducono a ritenere che, nel complesso, l'appellante sia in grado di procurarsi da sé quei mezzi idonei ad un'ordinaria esistenza dignitosa, sì da doversi escludere la necessità dell'intervento in funzione assistenziale dell'ex coniuge.
10 Non sono utili al fine di supportare una diversa conclusione gli arresti della giurisprudenza di legittimità invocati dalla difesa dell'appellante (Cass. 26672/2022;
Cass. 22537/2021).
Essi, infatti, non sono pertinenti in quanto
- per un verso, riguardano: a) l'una (Cass. 26672/2022) ipotesi in cui il coniuge debole era, già in costanza di matrimonio, affetto da malattia invalidante e ingravescente e, quindi, già durante l'unione coniugale, non era in grado di produrre reddito a cagione della patologia: nel caso di specie, invece, la patologia è subentrata dopo il divorzio;
b) l'altra (Cass. 22537/2021) un'ipotesi di aumento di un assegno (alla cui percezione, quindi, era già stato, a monte, riconosciuto il diritto) in conseguenza di una grave patologia invalidante del beneficiario (incapace anche di deambulare), il quale, tuttavia, aveva dato piena prova di non avere alcuna sostanza per la propria sopravvivenza;
- per altro verso, mirano – specie la prima – ad affermare l'irrilevanza, in ipotesi di patologie gravi del coniuge debole esistenti già durante il matrimonio, dei parametri di attribuzione dell'assegno divorzile collegati all'apporto di contributo personale ed economico alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio personale o comune e, quindi, ad affermare la prevalenza, invece, in simili casi, del parametro assistenziale: nella fattispecie, tuttavia, si è già preso atto che l'unico parametro invocato è proprio quello assistenziale e su di esso è stata effettuata la valutazione.
L'appello, in conclusione, non può essere accolto.
In considerazione della materia del contendere e della particolare delicatezza della vicenda in fatto e degli interessi coinvolti, la Corte ritiene sussistere giusti motivi per compensare integralmente le spese del presente grado.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
11 Va disposta l'omissione delle generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento, secondo il disposto dell'art. 52 D. lgs. 193/2003.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro n. 1351/2024, pubblicata in
[...]
data 2.7.2024, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
2. compensa integralmente le spese del presente grado;
3. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR
115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione;
4. dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D. Lgs. 193/2003.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 28.1.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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