Rigetto
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 5849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5849 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05849/2025REG.PROV.COLL.
N. 07928/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7928 del 2024, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Gen. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Fata Musto e Nicolina Ferrara, con domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultima in Roma, via Aurelia n. 547;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima bis, del -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il cons. Francesco Guarracino e uditi l’avv. dello Stato Vittorio Cesaroni, per la parte appellante, e gli avvocati Nicolina Ferrara e Fata Musto, per la parte appellata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Il Ministero della difesa ha interposto appello avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha accolto il ricorso per ottemperanza proposto dal Gen. -OMISSIS- contro l’esito del rinnovato giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata del ruolo normale dell’Arma dei Carabinieri per l’anno 2019, cui l’Amministrazione aveva proceduto in esecuzione del giudicato di annullamento del precedente scrutinio nel quale il ricorrente si era collocato al posto n. 12 della graduatoria, non utile alla promozione al grado superiore dal 1° gennaio 2019, riservata ai primi undici ufficiali.
2. – L’appellato si è costituito in giudizio per chiedere il rigetto dell’appello.
3. – Alla camera di consiglio del 12 novembre 2024 il Ministero ha rinunciato, allo stato, all’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata, presentata in via incidentale con l’appello.
4. – In vista della discussione nel merito l’appellato ha depositato una memoria e note d’udienza.
6. – Alla camera di consiglio del 10 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. – Con il ricorso per ottemperanza, l’odierno appellato, che intanto aveva conseguito l’avanzamento dal 1° luglio 2019 per effetto di una promozione aggiuntiva ex art. 1079 c.o.m., si era doluto del fatto che in sede di rinnovo dello scrutinio gli fosse stato attribuito un punteggio superiore al precedente di soli 3 centesimi di punto, collocandolo tra il 10° e l’11° posto della graduatoria con iscrizione nel quadro di avanzamento al grado con effetto dal 1° gennaio 2019.
Secondo il ricorrente, il giudizio della Commissione superiore di avanzamento non avrebbe costituito esatta esecuzione del giudicato di annullamento, formatosi sulla sentenza del T.a.r. Lazio n. -OMISSIS- (che aveva riconosciuto la fondatezza sia delle censure di eccesso di potere in senso assoluto, sia di quelle di eccesso di potere in senso relativo), confermata integralmente con sentenza n. 8601 del 2 ottobre 2023 dal Consiglio di Stato: queste sentenze, infatti, avrebbero riconosciuto, se non la superiorità, quanto meno la non inferiorità dei suoi titoli rispetto a quelli dei controinteressati (attestatisi al 4°, 5° e 6° posto), dietro i quali, tuttavia, egli era rimasto collocato in quadro.
8. – Con la sentenza ora appellata il T.a.r., con riferimento al nuovo scrutinio, ha rilevato, in sintesi, che « né le schede redatte dalla Commissione superiore di avanzamento, né la memoria depositata in giudizio dalla difesa erariale contengono elementi diversi rispetto alle argomentazioni già giudicate sfavorevolmente nelle sentenze azionate, tali da poter sorreggere il nuovo giudizio penalizzante per il ricorrente rispetto ai controinteressati » (cfr. punto 20 della sentenza impugnata).
Ha ritenuto, pertanto, che la rinnovata valutazione del ricorrente sia stata effettuata in elusione del giudicato per il fatto di avergli attribuito nuovamente un punteggio e una posizione in graduatoria nettamente inferiori rispetto ai controinteressati.
Dopo averne illustrato ampiamente le ragioni (cfr. pagine da 20 a 31 della motivazione), il T.a.r. ha riassunto le sue conclusioni nei termini che seguono (punto 22.6 della motivazione):
« Emerge da quanto sin qui illustrato come le difese sviluppate dall’Amministrazione nel presente giudizio risultino in parte non pertinenti rispetto all’oggetto delle contestazioni del ricorrente e per la restante parte si limitino a tentare di giustificare la rinnovata valutazione della Commissione superiore di avanzamento sulla base di argomenti già vagliati e respinti nel precedente giudizio.
Emerge, per questa via, la manifesta elusione della portata conformativa del giudicato, atteso che la penalizzazione del ricorrente rispetto ai controinteressati risulta essere stata basata su quegli stessi elementi di valutazione già ritenuti non idonei a sorreggerla ».
9. – Il T.a.r. ha dichiarato, quindi, la nullità degli atti relativi alla riedizione del giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata reso nei confronti del ricorrente e ha ordinato all’Amministrazione di provvedere, entro novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, a una riedizione, nuova e definitiva, della valutazione, attenendosi all’effetto conformativo del giudicato formatosi sulle sentenze azionate.
10. – Con un primo motivo di appello, il Ministero contesta la sussistenza stessa dell’interesse dell’appellato a conseguire un miglior posizionamento in graduatoria avendo questi già ottenuto, in forza del rinnovo dello scrutinio in esecuzione del giudicato, la promozione al grado di generale di brigata con la stessa decorrenza dei controinteressati.
11. – Il motivo è infondato.
12. – La promozione conseguita con la medesima decorrenza ha assicurato all’appellato la stessa anzianità assoluta nel grado dei suoi controinteressati (art. 856 c.o.m.), ma la sua posizione inferiore in graduatoria lo pregiudica sotto il profilo dell’anzianità relativa, cioè dell’ordine di precedenza fra i pari grado dello stesso ruolo (art. 857, co. 1, c.o.m.), posponendolo a quelli riguardo agli atti del servizio e della disciplina militare, secondo la previsione generale di cui all’art. 854 c.o.m.
Difatti, a mente del secondo comma dell’art. 857 c.o.m., « L’anzianità relativa è determinata dalle graduatorie di merito, compilate al termine del concorso di ammissione in ruolo, o al termine del corso di formazione iniziale, o negli avanzamenti a scelta, quando espressamente stabilito ».
Ebbene, nel testo vigente l’art. 1067, co. 1, lett. b), c.o.m. stabilisce ora, senza distinzioni, che la formazione dei quadri di avanzamento avviene, per l’avanzamento a scelta, iscrivendovi gli ufficiali idonei “ nell’ordine della graduatoria di merito ” e non più nell’ordine di ruolo, come, invece, era previsto per gli ufficiali generali per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica militare e per i gradi di generale di divisione e di generale di corpo d’armata per l’Arma dei carabinieri nella formulazione originaria dello stesso articolo, prima della novella di cui al d.lgs. 28 gennaio 2014, n. 8.
Era il criterio dell’ordine di ruolo a legittimare la conclusione per cui, una volta ottenuta l’iscrizione in quadro, non era ravvisabile un interesse a migliorare la propria posizione nella graduatoria di merito (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 22 febbraio 2006, n. 777, con riferimento all’abrogato art. 60 della l. 12 novembre 1955, n. 1137, che applicava quel criterio nell’iscrizione in quadro nell’avanzamento ai gradi da tenente colonnello in poi per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica militare).
Venuto meno quel criterio, la tesi dell’Amministrazione non ha fondamento.
13. – A ciò si aggiunge, in sovrappiù, l’interesse dell’appellato a tutelare la propria tendenza di carriera, nei termini illustrati nella sentenza di questo Consiglio (n. 8601/2023 cit., § 8.10) di conferma della pronuncia di annullamento del primo scrutinio nel giudizio di avanzamento al grado di generale di brigata per l’anno 2019.
14. – Il secondo, il terzo e il quarto motivo dell’appello sono dedicati a dimostrare la pretesa inammissibilità del ricorso di ottemperanza accolto con la sentenza impugnata, con la quale, secondo l’appellante, il T.a.r. si sarebbe ingerito nell’area riservata alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione sostituendo le proprie alle valutazioni espresse dalla Commissione superiore di avanzamento all’esito di un procedimento valutativo rinnovato, in perfetta osservanza delle prescrizioni conformative delle sentenze precedenti, avvalendosi dei residui margini di discrezionalità.
15. – In particolare, con il secondo motivo d’appello il Ministero afferma che dalle precedenti decisioni del T.a.r. e del Consiglio di Stato non discendeva alcun particolare obbligo per l’Amministrazione di attribuire all’odierno appellato un specifico punteggio e che, tanto meno, esse recavano statuizioni vincolanti in ordine al risultato da raggiungere con il rinnovo del giudizio di avanzamento.
Con il terzo motivo critica la sentenza appellata per aver genericamente motivato la censura di elusione del giudicato e per aver assunto contra legem la necessità di un confronto diretto con ciascuno dei chiamati in causa, obliando, tra l’altro, la possibilità per i commissari di attribuire un punteggio differente al medesimo aggettivo e pervenendo all’irrilevante osservazione circa il fatto – giustificato dalla peculiarità di un giudizio rivolto a ufficiali superiori muniti tutti di ottimi precedenti di carriera - che l’appellato aveva ottenuto soltanto tre centesimi di punto in più.
Con il quarto motivo, infine, espone le ragioni per cui, dalla rassegna complessiva degli elementi documentali relativi ai gruppi di qualità previsti dall’art. 1058 c.o.m., risulterebbe dimostrata, con estrema chiarezza, la coerenza del nuovo giudizio di avanzamento espresso nei confronti dell’appellato per l’anno 2019.
16. – I suddetti motivi possono essere esaminati assieme in ragione della loro connessione e, nel merito, sono infondati.
17. – Con la sentenza di annullamento dell’originario giudizio della Commissione superiore di avanzamento nei confronti del gen. -OMISSIS- in sede di valutazione per l’avanzamento a scelta al grado superiore per l’anno 2019, oltre a rilevare un manifesto errore di fatto circa il numero degli encomi e degli elogi del ricorrente, il T.a.r. ha accolto le censure di eccesso di potere in senso assoluto e ravvisato una disparità nell’applicazione dei parametri valutativi, sintomatica dell’eccesso di potere in senso relativo, nel fatto che il raffronto dei precedenti di carriera non avrebbe consentito di rinvenire le ragioni per cui era stata attribuita posizione di preminenza ai controinteressati rispetto al ricorrente (T.a.r. Lazio, n. 7821/2022 cit., §§ 7.3 - 7.4).
La decisione ha trovato conferma in appello nonostante l’articolata contestazione, nel merito, della sentenza di primo grado contenuta nel gravame, di cui oltre quindici pagine erano dedicate a dimostrare la sussistenza di numerosi e significativi elementi che avrebbero giustificato e motivato la scelta operata dalla Commissione superiore di avanzamento.
In tale sede le argomentazioni difensive dell’Amministrazione, svolte a supporto della legittimità del giudizio di avanzamento, sono state scrutinate in modo analitico, pressoché pagina per pagina, e tutte respinte.
18. – Nello specifico, per il Consiglio di Stato (sent. n. 8601/2023 cit.):
i) emergeva inequivocabilmente dagli atti che tutti i membri della C.S.A., nelle rispettive schede valutative, avevano omesso di inserire il possesso da parte dell’interessato dell’encomio ricevuto nel dicembre 2017; inconferenti, al riguardo, i riferimenti dell’Amministrazione alla portata delle aggettivazioni contenute nelle schede di valutazione, dal momento che contestato non era la congruenza o la rilevanza delle aggettivazioni, ma il numero delle ricompense ottenute dall’interessato e la omessa considerazione e valutazione di quella conseguita nel grado di colonnello; inconferente anche il richiamo al consolidato principio della sufficienza del punteggio numerico, che non aveva costituito oggetto di censura da parte dell’interessato (§ 8.1);
ii) le condivisibili e ragionevoli esigenze di celerità e semplificazione e di non aggravamento del procedimento non potevano prescindere dagli altrettanti fondamentali principi di trasparenza e correttezza che impongono che le schede motivazionali contengano, ancorché sinteticamente, tutti gli elementi valutandi e valutati (§ 8.2);
iii) non poteva dirsi raggiunta la prova che la C.S.A. avrebbe comunque tenuto conto e considerato l’encomio non riportato nella scheda motivazionale (§ 8.3);
iv) non era agevolmente comprensibile la ragione per cui l’interessato, rispetto all’ottava posizione nel ruolo da colonnello, si era collocato nei successivi giudizi al dodicesimo posto senza che nel periodo intercorrente tra i due avanzamenti (da colonnello a generale) risultassero intervenuti ed evidenziati elementi a lui sfavorevoli o notevolmente favorevoli ai controinteressati, tenuto conto che l’art. 1060 c.o.m., pur stabilendo « l’autonomia dei giudizi di avanzamento a scelta », precisa che « L’eventuale diversità di valutazioni, sia in senso positivo che negativo, concernente lo stesso militare, deve trovare giustificazione in elementi di giudizio intervenuti nel tempo e risultanti dalla documentazione di cui all’art. 1032 »; secondo la sentenza, infatti, nel caso di specie non emergevano elementi di giudizio negativi, potendo invece apprezzarsi una continuità di valutazioni positive (§ 8.4, dove il giudice d’appello ha elencato anche gli “ incarichi di sicuro rilievo, maggiori o quanto meno non inferiori a quelli controinteressati, con risultati e rendimento elevatissimi ” svolti in detto periodo dall’ufficiale appellato, nonché i nuovi positivi elementi curriculari conseguiti dal medesimo nell’arco temporale successivo al precedente avanzamento, ma obliterati dalla C.S.A. e, quindi, ulteriore sintomo di eccesso di potere);
v) la tesi dell’Amministrazione, volta a contestare la sussistenza dell’eccesso di potere in senso assoluto in ragione del fatto che i risultati del percorso formativo, dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento e il perfezionamento dell’ufficiale non sarebbero stati connotati da eccezionalità, pur essendo di tutto rilievo, risultava apodittica ed immotivata se confrontata con i dati di carriera dell’appellato; non decisivo era il rilievo che non avrebbe sempre ottenuto i massimi giudizi possibili nella documentazione caratteristica, essendo questo riferito alle note caratteristiche di inizio carriera; indimostrata l’asserzione per cui, in numerose schede valutative, pur conclusesi con l’attribuzione della massima qualifica di “eccellente”, non aveva ottenuto le più elevate aggettivazioni interne possibili; irrilevanti per le ragioni esposte in dettaglio in sentenza la deduzione relativa ad alcune flessioni di rendimento durante la carriera; inconferente, non decisiva e non rilevante la deduzione concernente il fatto che nel documento caratteristico n. 66 l’interessato, in qualità di vice direttore dell’ISSMI, aveva ottenuto il «vivissimo ed incondizionato compiacimento» in luogo del precedente «convinto, vivissimo ed incondizionato compiacimento» (§ 8.5);
vi) risultava infondato l’argomento basato sull’importanza delle espressioni elogiative aggiuntive, risultante in un’inammissibile, ingiustificata e immotivata sottovalutazione del profilo dell’appellato e in una altrettanto inammissibile, ingiustificata e immotivata eccessiva valorizzazione dei profili di carriera dei controinteressati (§ 8.6);
vii) l’omessa considerazione da parte della C.S.A. dell’encomio conseguito dall’ufficiale e le ingiustificate ed immotivate aggettivazioni nettamente più basse attribuitegli rispetto ai tre controinteressati nella redazione delle schede di valutazione, nonché la circostanza che ufficiali (-OMISSIS-) collocati nelle intermedie o ultime posizioni delle graduatorie dei corsi avessero ottenuto dalla C.S.A. altrettanto ingiustificate e immotivate (e quindi abnormi) aggettivazioni di “ straordinario ” e “ pregevolissimo ” alla voce « risultati conseguiti nell’iter formativo, nei corsi e negli esami », aveva del tutto ragionevolmente condotto il T.a.r. ad affermare, in modo logico e congruo, che la Commissione avesse applicato, nei confronti del ricorrente, un metro di valutazione diverso rispetto a quello adottato rispetto ai colleghi -OMISSIS- (§ 8.7);
viii) la censura secondo cui la rassegna complessiva degli elementi documentali non avrebbe potuto condurre al giudizio di preminenza dell’appellato rispetto ai chiamati in causa non solo non era dimostrata, ma dalla documentazione in atti non poteva ragionevolmente dubitarsi, se non della prevalenza, quanto meno dell’equivalenza dell’appellato rispetto ai controinteressati (§ 8.8);
ix) l’argomentazione difensiva basata su una disamina diretta a derubricare la valenza degli incarichi del grado superiore (ossia da generale e da generale/colonnello) ricoperto dell’interessato rispetto ai controinteressati, era infondata in quanto lo svolgimento di incarico del grado superiore, stante la sua eccezionalità derogatoria alla linea di comando, era di sicura importanza, soprattutto se effettuato al momento dell’avanzamento (§ 8.9);
x) apodittiche e infondate, in considerazione delle osservazioni già svolte quanto alle espressioni elogiative e dell’indimostrata maggiore diversificazione nelle organizzazioni territoriali dei controinteressati in reparti, risultavano gli apprezzamenti relativi alla pretesa scarsa valenza dell’impiego dell’appellato presso il Reparto operativo speciale (ROS) di Napoli, il suo minore impiego nelle articolazioni territoriali e nelle aree sensibili, le migliori note e espressioni elogiative aggiuntive ottenute dai controinteressati, la loro migliore diversificazione geografico-funzionale, l’importanza dei loro incarichi interforze, nonché il mancato impiego dell’appellato presso il Comando generale dell’Arma dei carabinieri, che non poteva essere considerato un elemento negativo della sua carriera non potendo obliterarsi gli altrettanti prestigiosi tre incarichi interforze retti per 40 mesi con risultati degni di due encomi e l’incarico svolto con rendimento straordinario presso lo Stato maggiore della Difesa; infondata risultava anche l’ulteriore argomentazione dell’appellante circa il fatto che non vi sarebbe stata una superiorità dell’appellato in merito alla « Tendenza di carriera » di cui all’art. 709 del d.P.R. n. 90/2010, avendo l’amministrazione confuso la tendenza di carriera e la progressione di carriera, che è una componente della prima (§ 8.10);
xi) infondate erano anche le censure dell’Amministrazione incentrate sulla disamina sulle qualità culturali e intellettuali di cui all’art. 1058, lett. c), c.o.m., in relazione alle attività di docenza svolte dall’appellato e ai corsi di aggiornamento tecnico-professionale frequentati dalle qualifiche possedute dai chiamati in causa (§ 8.11, dove è esaminata la valenza dei titoli in questione); in particolare, non poteva condividersi la tesi del Ministero secondo cui sarebbe rilevante solo il superamento dei corsi ISSMI e di alta formazione, ma non la relativa graduatoria, giacché tale tesi risultava in contrasto con la disposizione di cui all’art. 707, co. 2, c.o.m. ove si prevede che « costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l’iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell’avanzamento e per l’aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all’estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni »;
xii) apodittica risultava l’affermazione dell’amministrazione militare circa la superiorità dei controinteressati nell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, perché formulata senza minimamente evidenziare e dimostrare in quale delle tre voci che compongono tale qualità (specifiche attitudini e versatilità, incarichi nel grado rivestito e risultati e diversificazione geografico-funzionale) essi sarebbero stati superiori.
19. – L’autorità del giudicato preclude alle parti qualsiasi possibilità di pretendere un bis in idem , e cioè che le questioni irretrattabilmente decise vengano riesaminate e ridecise da un nuovo giudice (Cons. Stato, sez. V, 30 giugno 2022, n. 5435).
20. – Nella sentenza d’ottemperanza impugnata nel presente grado, il T.a.r. ha censurato il nuovo scrutinio effettuato dalla C.S.A. proprio in quanto non supportato da alcun elemento valutativo non considerato in precedenza o, comunque, non coperto dalle statuizioni conformative contenute nelle sentenze azionate, rilevando che le argomentazioni sviluppate a suo supporto nelle difese dall’Amministrazione erano in parte inconferenti e, per il resto, si limitavano a riproporre considerazioni già formulate nel giudizio conclusosi con le sentenze azionate e già ritenute in quella sede non idonee a giustificare una valutazione del ricorrente meno favorevole rispetto a quelle riportate dai controinteressati.
21. – Il ricorso d’appello non dimostra il contrario perché gli elementi che nella prospettazione dell’appellante dimostrerebbero la coerenza con il giudicato del nuovo scrutinio dei titoli dell’appellato, che, in tesi, sarebbe stato condotto dall’Amministrazione utilizzando il residuo margine di discrezionalità tecnica, risultano essere gli stessi già ritenuti sintomatici della rottura dell’uniformità del metro di giudizio poiché valutati non idonei a giustificare la peggior collocazione in graduatoria dell’interessato rispetto ai chiamati in causa.
22. – Difatti, l’aspetto concernente la non apicalità del rendimento dell’appellato nell’incarico di vicedirettore dell’ISSMI per il fatto di aver ottenuto il « vivissimo e incondizionato compiacimento », in luogo del precedente « convinto, vivissimo e incondizionato compiacimento » (fatto reiteratamente richiamato nell’atto di appello, al pari di altri dei profili di cui appresso) è già stato valutato inconferente, non decisivo e non rilevante nella precedente sentenza d’appello (al § 8.5); sulla questione della rilevanza delle ricompense di ordine morale si è già espresso il T.a.r. nella sentenza di annullamento del primo scrutinio, in cui si è rilevato, tra l’altro, che il ricorrente aveva un numero di encomi ed elogi nettamente superiore a tutti e tre i controinteressati ed era l’unico ad avere anche un encomio solenne (ivi, § 7.3), oltre a non vedersi considerato un encomio e la relativa motivazione (ivi, § 4.2); la dedotta circostanza che non aveva ricoperto incarichi di comando presso reparti territoriali in aree sensibili, essendo stato impiegato presso il ROS di Napoli esclusivamente come ufficiale addetto, è stata svalutata nella sentenza di appello (al § 8.10); lo stesso dicasi quanto al fatto che soltanto i controinteressati potevano vantare un’esperienza nell’ambito dello Stato maggiore od attività professionali maggiormente diversificate dal punto di vista geografico e funzionale (ibidem); tutti i profili concernenti il minor rendimento complessivo nel corso della carriera e le flessioni di rendimento che l’appellato avrebbe subito nel grado di tenente, di capitano, di maggiore e, da ultimo, di colonnello sono già stati esaminati e superati nella sentenza d’appello (al § 8.5); riguardo alle qualità culturali e intellettuali per le quali all’appellato è stato assegnato il nuovo punteggio di 28,80, superiore di due centesimi al precedente, ma nettamente inferiore a quello dei tre controinteressati (28,87 per -OMISSIS-; 28,90 per -OMISSIS-; 28,86 per -OMISSIS-), il richiamo a un principio di apprezzamento unitario del numero e delle qualità dei titoli di studio parametrato al rendimento complessivo offerto nei diversi incarichi, nonché il rimando ai corsi frequentati, alle qualifiche ottenute , ai titoli di studio conseguiti e alla conoscenza delle lingue straniere posseduta dai controinteressati, nulla aggiunge al quadro già esaminato nella sentenza d’appello, nella quale, come correttamente rilevato nella sentenza ora impugnata, è stata riconosciuta la rilevanza delle docenze svolte dall’appellato e, più in generale, la non inferiorità del medesimo rispetto ai controinteressati in relazione alle qualità culturali e intellettuali (cfr. § 8.11).
23. – Per queste ragioni, in conclusione, l’appello dev’essere respinto.
24. – La peculiarità della vicenda giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte appellata e di altri soggetti privati citati, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle loro generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Guarracino | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.