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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/01/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott.ssa Giulia Spadaro Presidente rel dott.ssa Domenica Capezzera Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere ha pronunciato
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6355 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
( ), ( ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
( ) rappresentati e difesi dagli avv.ti LI ON Parte_3 C.F._3
( ) e ( giusta procura in atti, C.F._4 Controparte_1 C.F._5
ed elettivamente domiciliati presso il loro studio legale sito in San Cesareo (RM) in Piazza Giulio
Cesare n. 16 -00030.
APPELLANTI
E
(CF: ), (CF: Controparte_2 C.F._6 Controparte_3
), CF: , (CF: C.F._7 CP_4 C.F._8 CP_5
, (CF: ), C.F._9 Parte_4 C.F._10 Parte_5
(CF: ), (CF: , C.F._11 Parte_6 C.F._12 Pt_7
(CF: ), (CF: , tutti
[...] C.F._13 Parte_8 C.F._14
rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Chiattelli (CF: ed C.F._15
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Elettra Bianchi sito in Roma via Savoia, 89
APPELLATI
E
Controparte_6
anche quale erede di
[...] Persona_1
[...] APPELLATI CONTUMACI
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — e hanno proposto appello avverso la Parte_1 Parte_2 Parte_3
sentenza definitiva del Tribunale di Rieti n. 97/2018, pubblicata in data 22.2.2018, resa nel giudizio tra le parti
I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Si danno per riportati e trascritti gli atti introduttivi di lite poiché già noti alle parti e si dà atto che gli attori e le parti volontariamente intervenute nel giudizio ai sensi degli artt. 110 e 302 c.p.c. - tutti indicati in epigrafe - hanno concluso nell'atto introduttivo chiedendo al Tribunale adito di volere, ogni diversa istanza o eccezione disattese, riconosciuta la falsità della scheda testamentaria la cui provenienza è stata infondatamente attribuita dai convenuti e Parte_1 Parte_2 [...]
, al de cuius , nato a [...] l'[...] e deceduto a Rieti Parte_3 Persona_2 il 8.11.2009, sì da considerarsi l'inesistenza del testamento come atto di ultima volontà del de cuius per la mancanza dei requisiti estrinseci del testamento stesso e riconosciuto che sia la sottoscrizione del testamento olografo di cui si discute, sia il suo contenuto, sono apocrifi, per quanto alla firma, perché non apposta dal de cuius e, per quanto al testo della scheda testamentaria di cui allo stesso testamento olografo, perché non redatto dal de cuius , A) dichiarare la nullità e/o Persona_2
l'inesistenza del testamento olografo a firma di , recante la data del 15.08.2009 e Persona_2
pubblicato, su presentazione di in data 14.12.2009, dal Notaio dott. Parte_1 Persona_3
di Roma, con verbale di pubblicazione di Testamento Olografo, rep. N. 212650, racc. n. 62557, registrato a Roma il 16.2.2009 al n. 45023/1T; B) dichiarare che gli attori e gli eredi di Parte_2
nato a [...] il [...] sono eredi universali ex art. 570 c. c. di nato a [...]
OZGL SA il 11.11.1933 e deceduto in Rieti in data 8.11.2009 e conseguentemente C) ordinare al Conservatore dei RR.II. di Rieti la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.8.2009 attribuito a avvenuta in Roma il 14.2.2009, ivi Persona_2
registrato in data 16.2.2009 al n. 45023/1T, notaio di Roma, rep. N. 216650, racc. n. Persona_3
62557 e della conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti della nota di trascrizione R.G. n. 6972, R.P. n. 4918 di cui alla presentazione n. 62 del 26.5.2020, riferita alla
Dichiarazione di Successione presentata in data 5.2.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di repertorio 181/9990/10 a favore dei convenuti nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] (pronipoti in linea collaterale del de cuius) e di nata Parte_3
a NI (RI) il 8.9.1952 (affine fino al III° del de cuius). Con vittoria delle spese di lite;
che , unica convenuta costituita nel giudizio, nella comparsa di costituzione e Parte_3
risposta ha concluso chiedendo al Tribunale adito di volere, ogni contraria istanza, eccezione e
2 deduzione reietta, rigettare ogni e qualsiasi domanda avanzata dagli attori. Con vittoria delle spese di lite;
che è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti Controparte_7
e quali eredi legittimi - per rappresentazione, di - del de CP_6 CP_6 Parte_2
cuius Persona_2
che è stata dichiarata la contumacia di tutti i convenuti nei confronti dei quali è stato ritualmente provocato il contraddittorio mediante notificazione dell'atto di citazione, ad eccezione di
[...]
in quanto unica convenuta costituita nel giudizio;
Parte_3 che, rigettate (con ordinanze riservate rispettivamente in data 9.12.2011 e 23.4.2012) l'eccezione di improcedibilità del giudizio nonché la domanda di ammissione della prova orale formulate dalla convenuta il G.I. ha istruito la causa mediante acquisizione della documentazione allegata Pt_3 dalle parti nonché del fascicolo relativo al procedimento per ATP svoltosi innanzi all'intestato
Tribunale (r.g. n. 166/2010), contenente la perizia grafologica acquisita tramite CTU al fine di accertare la veridicità del testamento impugnato”.
L'adito Tribunale, con detta sentenza, ha così deciso: “dichiara la nullità del testamento olografo a firma di , recante la data del 15.08.2009 e pubblicato, su presentazione di Persona_2 [...]
in data 14.12.2009, dal Notaio dott. di Roma, con verbale di pubblicazione Pt_1 Persona_3
di Testamento Olografo, rep. N. 212650, racc. n. 62557, registrato a Roma il 16.2.2009 al n.
45023/1T;
- accerta e dichiara che le parti in causa sono eredi legittimi dell'originario dante causa Per_2
nato a [...] il [...] e deceduto in Rieti in data 8.11.2009 e, per l'effetto:
[...]
- Ordina al Conservatore dei RR.II. di Rieti la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.8.2009 attribuito a avvenuta in Roma il 14.2.2009, ivi Persona_2
registrato in data 16.2.2009 al n. 45023/1T, notaio di Roma, rep. N. 216650, racc. n. Persona_3
62557 e della conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti della nota di trascrizione R.G. n. 6972, R.P. n. 4918 di cui alla Presentazione n. 62 del 26.5.2010, riferita alla
Dichiarazione di Successione presentata in data 5.2.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di repertorio 181/9990/10 a favore dei convenuti nato a [...] il [...], Parte_1 Parte_2
nato a [...] il [...] e di nata a [...] il [...]; Parte_3
- Ordina altresì al Conservatore dei RR.II. di Roma 2 la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.08.2009 attribuito a (data emergente dalla Persona_2
scheda testamentaria), avvenuta in Roma il 14.12.2009, ivi registrato in data 16.2.2009 al n.
45023/1T, notaio di Roma, repertorio n. 216.650, raccolta n. 62.55 e della Persona_3
trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 della Nota di trascrizione Registro
3 generale n. 53479, registro particolare n. 31007 di cui alla Presentazione n. 112 del 09.09.2010, riferita alla Dichiarazione di Successione presentata in data 5.2.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di repertorio 181/9990/10 a favore dei convenuti nato a [...] il Parte_1
15.2.1987, nato a [...] il [...] e di nata a [...] il Parte_2 Parte_3
08.09.1952.
- dichiara compensate tra le parti le spese di lite;
- condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di CTU già liquidate con decreto giudiziale del 23.12.2010, nell'ambito del procedimento per ATP”.
Il Tribunale ha motivato la decisione come di seguito.
“Orbene, premesso quanto sopra, rileva il giudicante che la domanda attorea, cui hanno aderito anche le parti intervenute volontariamente nel presente giudizio, sia fondata e come tale meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Ritenute condivisibili le ordinanze motivate sopra citate da intendersi qui richiamate e trascritte, rileva preliminarmente il giudicante che la domanda ha ad oggetto: a) la declaratoria di nullità e/o inesistenza del testamento olografo a firma di b) l'accertamento della qualità di eredi Persona_2 legittimi del de cuius in capo agli attori ed ai convenuti;
c) l'ordine al Conservatore dei registri immobiliari di cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del Per_2
In particolare, gli attori hanno impugnato il testamento olografo assumendo essere ad apparente firma del de cuius e comune dante causa (nato a [...] il [...] e Persona_2
deceduto a Rieti il 8.11.2009) nonché dallo stesso apparentemente redatto e di cui deducono, giustappunto, l'apocrifia. Sostengono i deducenti di essere, unitamente a tutti i convenuti, eredi legittimi del predetto de cuius e di avere diritto, in quanto tali ed ai sensi dell'art. 570 c.p.c., ad una quota ereditaria dell'intero patrimonio ereditario lasciato, ab intestato ovvero in assenza di disposizioni testamentarie, da (deceduto senza essere coniugato e senza prole) e Persona_2
consistente nelle somme di danaro nonché nei beni immobili dettaGLtamente indicati in citazione;
beni pretesamente lasciati in eredità, sulla base del testamento impugnato, ai soli Parte_3
, e (rispettivamente nuora e nipoti di , fratello del de cuius).
[...] Parte_1 Parte_2 Parte_2
Rilevano dunque essenzialmente, ai fini della decisione della controversia, le risultanze peritali ritenendosi utilizzabili, per quanto già argomentato dal giudicante nel corso del giudizio, quelle acquisite nell'ambito del procedimento per ATP, che qui di seguito sinteticamente si riportano.
Il perito grafologo dott.ssa , replicando vieppiù alle osservazioni critiche Persona_4
formulate dal CTP di parte convenuta, nella perizia depositata in data 6.12.2010 ha infatti concluso affermando che:”1. La sottoscrizione della scheda testamentaria, di cui al testamento olografo pubblicato dal notaio dr. in atti, del 14.12.2009 rep. 212.650. è da considerarsi apocrifa, non Per_3
4 essendo stata apposta dal de cuius 2. Il testo della scheda testamentaria, di cui al Persona_2
testamento olografo sopra esplicitato, è da considerarsi apocrifo, non essendo stato redatto dal de cuius . Persona_2
L'accertamento peritale deve ritenersi condivisibile poiché compiutamente basato su una corretta metodologia di indagine e sull'esame analitico di tutte le scritture di comparazione disponibili. Esso riveste, inoltre, carattere assorbente ai fini della decisione della causa e non consente di accedere all'espletamento di ulteriore attività istruttoria ovvero all'acquisizione di un supplemento di indagine anche a carattere tecnico, così come richiesto dalla parte convenuta.
Ne deriva conclusivamente che le parti in causa (fratelli del de cuius e/o comunque eredi di questi ultimi laddove deceduti e/o premorti), debbano considerarsi quali eredi legittimi in quanto tutti soggetti rientranti nella categoria dei successibili ai sensi degli artt. 565 e 570 c.c. dell'originario comune dante causa , deceduto ab intestato ovvero in assenza di disposizioni Persona_2
testamentarie nonché, pacificamente, senza lasciare coniuge né prole, né genitori né altri ascendenti.
La causa va pertanto decisa come precisato nel dispositivo con accoglimento della domanda attorea cui hanno aderito le parti intervenute nonché con rigetto delle ulteriori eccezioni sollevate dalla convenuta di inammissibilità/improcedibilità della domanda per omessa presentazione nelle forme previste per la querela di falso ai sensi dell'art. 221 e ss. c.p.c. nonché per irritualità dell'intervento spiegato dagli eredi dell'attore , medio tempore deceduto. Relativamente a tali Parte_9
eccezioni, se ne rileva innanzitutto la inammissibilità stante la loro tardiva formulazione avvenuta soltanto in sede di deposito delle comparse conclusionali (in data 12.2 e 5.3-2015). Nel merito, se ne rileva altresì la infondatezza dal momento che: a) non si ritiene necessaria la proposizione della querela di falso, essendo prevista l'azione tipica di impugnazione del testamento finalizzata ad ottenerne la declaratoria per nullità stante il combinato disposto di cui agli artt. 602 co. 1 e 606 c.c. ove l'atto, come nel caso di specie, si deduca come non scritto né sottoscritto di mano del testatore;
b) risulta rituale l'intervento volontario spiegato direttamente dagli eredi di ai sensi e Parte_9
per gli effetti di cui gli artt. 110 e 302 c.p.c. anche ai fini della prosecuzione del giudizio ed ancorché in assenza di dichiarata interruzione. Tale intervento è avvenuto in data 4.2.2014 (antecedente alla udienza fissata per la precisazione delle conclusioni) nonché mediante deposito, unitamente all'atto di intervento, del certificato di morte di e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di Parte_9
notorietà ai fini della prova della qualità di eredi in capo ai sigg.ri , e Parte_6 Parte_7
). Parte_8
Le spese di lite si dichiarano opportunamente ed equitativamente compensate in ragione della reciproca qualità delle parti e della natura della controversia.
5 Le spese di CTU, già liquidate nel procedimento per ATP, si pongono definitivamente a carico di tutti i convenuti, in solido”.
Con l'atto di appello e hanno formulato le seguenti Parte_1 Parte_2 Parte_3 conclusioni: “VoGL l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata così decidere:
Preliminarmente:
A) Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per non essere stata emessa dal Giudice in composizione collegiale così come previsto ex art 50 bis n 6 c.p.c.. e così come eccepito nella lettera
A) dei motivi del presente appello che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
B) pronunciarsi sull'eccezione di improcedibilità del processo per mancato esperimento della mediazione obbligatoria così come prevista dalla lettera B) dei motivi del presente appello che si intende qui integralmente riportata e trascritta;
C) NEL MERITO Accogliere il presente appello e riformare come richiesto, per tutti i motivi sopra esposti, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti la Sentenza n. 97/18 emessa dal
Tribunale di Rieti in persona del Giudice Dott.ssa Vitale pubblicata il 22/02/2018 emessa nel procedimento rubricato al n. RG. 938/2011, con rigetto di tutte le pretese avverse;
E PER L'EFFETTO
D) Dichiarare l'autenticità della scheda testamentaria impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio in favore dell'Avv.
[...]
e ON LI che si dichiarano antistatarie”. Controparte_1
, , , , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 Parte_4 Parte_5
, nel costituirsi hanno formulato le seguenti Parte_6 Parte_7 Parte_8 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi esposti, rigettare l'appello e per
l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Rieti, Dr.ssa Francesca Vitale n. 97/2018 pubblicata 22.02.2018;
- in linea subordinata qualora l'Ecc.ma Corte di Appello ritenga fondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per carenza di collegialità del pronunciamento del Tribunale di Rieti, per i motivi esposti, sulla base delle risultanze istruttorie già acquisite, per l'effetto accogliere le rassegnate conclusioni come precisate e appresso riportate:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma ogni diversa istanza ed eccezione disattese, riconosciuta la falsità della scheda testamentaria la cui provenienza è stata infondatamente attribuita dai convenuti e , al de cuius , nato a [...]_2 Parte_3 Persona_2
OZ GL SA (RI) 1'11.11.1933 e deceduto a Rieti 1'8.11.2009, sì da considerarsi l'inesistenza del testamento come atto di ultima volontà del de cuius per la mancanza, dei requisiti estrinseci del
6 testamento stesso e riconosciuto che sia la sottoscrizione del testamento olografo di cui si discute, sia il suo contenuto, sono apocrifi, per quanto, alla firma, perché non apposta dal de cuius e, per quanto al testo della scheda testamentaria di cui allo stesso testamento olografo, perché non redatto dal de cuius , Persona_2
A) dichiarare la nullità/o inesistenza del testamento olografo a firma di , recante la data Persona_2
del 15.08.2009 e pubblicato, su presentazione di , in data 14.12.2009, dal Notaio Dott. Parte_1
di Roma con Verbale di Pubblicazione di Testamento Olografo ,rep. n. 212.650, Persona_3
Raccolta n. 62557, Registrato a Roma il 16.02.2009 al n. 45023/1T;
B) accertare e dichiarare che le parti in causa sono eredi legittimi dell'originario dante causa Per_2
, nato a [...] 1'11.11.1933 e deceduto a Rieti in data 8.11.2009 e per l'effetto
[...]
C) ordinare al Conservatore del RR.II di Rieti la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.08.2009 attribuito a (data emergente dalla scheda Persona_2
testamentaria) avvenuto in Roma il 14.12.2009, ivi registrato in data 16.02.2009 al n. 45023/1T,
Notaio di Roma, Repertorio n. 216.650, Raccolta n. 62557 e della conseguente Persona_3
trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti della nota di trascrizione Registro Generale
n. 6972, Registro Particolare n. 4918 di cui alla Presentazione n. 62 del 26.05.2010 riferita alla
Dichiarazione di Successione presentata in data 5.02.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di Repertorio 181/9990/10 a favore dei convenuti nato a [...] il Parte_1
15.02.1987, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_2 Parte_3
(RI)1'8.09.1952;
d) Ordinare, altresì, al Conservatore dei RR.H. di Roma 2 la Cancellazione dell'atto di pubblicazione
e deposito del testamento olografo del 15.08.2009 attribuito a (data emergente dalla Persona_2
scheda testamentaria) avvenuto in Roma il 14.12.2009, ivi registrato in data 16.02.2009 al n.
45023/1T, Notaio di Roma, Repertorio n. 216.650, Raccolta n. 62557 e della Persona_3
conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 della Nota di trascrizione
Registro Generale n. 53479, Registro Particolare n. 31007 di cui alla Presentazione n. 112 del
09.09.2010 riferita alla Dichiarazione di Successione presentata in data 5.02.2010 all'Ufficio del
Registro di Rieti con numero di Repertorio 181/9990/10 a favore dei convenuti , nato Parte_1
a Tivoli (RM) il 15.02.1987, nato a [...] il [...] e , nata a [...]_3
Orvini (RI) 1'8.09.1952";
- con salvezza di spese dei due gradi di giudizio di cui lo scrivente difensore si dichiara antistatario”.
All'udienza del 17.12.2024 la causa è stata posta in decisione con rinuncia ai termini per le conclusionali.
§ 2. — Va innanzitutto dichiarata la contumacia di e anche CP_6 CP_6
7 quale erede di Persona_1
§ 3. — L'atto di appello è articolato in cinque motivi.
§ 3.1. — Con il primo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della sentenza di primo grado, in quanto emessa da un giudice monocratico in violazione dell'art. 50 bis c.p.c., chiedendo una statuizione sul punto ancorché non costituisce causa di rimessione al giudice di primo grado.
Tale motivo d'appello è fondato.
Infatti, rilevato che oggetto del giudizio attiene all'impugnazione di un testamento, l'art. 50 bis c.p.c. prevedeva – nel testo vigente al momento dell'instaurazione del giudizio – al punto 6 che il tribunale decide in composizione collegiale “nelle cause di impugnazione dei testamenti”, con la conseguenza che il giudizio doveva essere definito dal tribunale in composizione collegiale. Tale procedimento è stato viceversa erroneamente deciso dal giudice monocratico e non dal collegio.
La fondatezza di tale motivo d'appello non comporta la rimessione della causa dinanzi al giudice di primo grado, essendo le cause di rimessione tassative. Va infatti osservato come secondo pacifica giurisprudenza del Supremo Collegio “l'eventuale errore in ordine alla composizione collegiale o monocratica del tribunale non dà luogo a rimessione della causa al primo giudice;
pertanto, il fatto che la corte d'appello abbia giudicato sul presupposto della validità della precedente pronuncia ovvero in sostituzione del tribunale, dopo averne annullato la sentenza, può integrare un motivo di ricorso per cassazione solo qualora risulti, e sia stato dedotto dal ricorrente, che l'applicazione delle regole processuali del giudizio di secondo grado, in luogo di quelle di primo grado cui si sarebbe dovuto far riferimento, ha influito sulla decisione” (Cass. n. 22235/2022). Ulteriormente si è osservato come “l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale, costituendo, alla stregua del rinvio operato dall'articolo 50-quater del codice di procedura civile al successivo articolo 161, comma 1, un'autonoma causa di nullità della decisione, con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo d'impugnazione, non determina, peraltro, né la nullità degli atti che hanno preceduto la sentenza nulla, né produce l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, come nel caso della corte d'appello, la quale, pertanto, previo accoglimento del relativo motivo d'impugnazione, deve decidere sulla domanda sulla quale il tribunale (in errata composizione) si è già pronunciato, senza rimettere la causa innanzi al giudice di primo grado” (Cass. 4475/2022).
Pertanto ritenuta la nullità della sentenza di primo grado, va esaminata nel merito la domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento.
§ 3.2. — Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono l'improcedibilità della domanda per mancata mediazione obbligatoria, trattandosi di materia successoria rientrante nella previsione di cui
8 all'art. 5 comma 1 bis del Dlgs. n. 28/2010.
In primo grado è stata proposta domanda diretta a “A) dichiarare la nullità e/o l'inesistenza del testamento olografo a firma di , recante la data del 15.08.2009 e pubblicato, su Persona_2
presentazione di in data 14.12.2009, dal Notaio dott. di Roma, con Parte_1 Persona_3
verbale di pubblicazione di Testamento Olografo, rep. N. 212650, racc. n. 62557, registrato a Roma il 16.2.2009 al n. 45023/1T; B) dichiarare che gli attori e gli eredi di nato a [...]_2
SA il 19.5.1927 sono eredi universali ex art. 570 c. c. di nato a [...] il Persona_2
11.11.1933 e deceduto in Rieti in data 8.11.2009”.
L'appellante nel costituirsi tempestivamente ha eccepito ai sensi dell'art. 5 Dlgs. n. 28/2010
l'improcedibilità della domanda per non essere stata promossa la mediazione obbligatoria.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione, ritenendo che non viene in rilievo una controversia di natura successoria, atteso che la controversia successoria sarebbe stata oggetto di altro giudizio nell'ipotesi di accoglimento della domanda.
Il citato art. 5, comma 1, Dlgs. n. 28/2010 prevede la mediazione obbligatoria in materia di successione ereditaria senza distinguere tra successioni testamentarie e successioni legittime, con la conseguenza che deve ritenersi che anche la presente controversia, diretta ad accertare la nullità del testamento e la conseguente qualifica di erede, rientri nelle materie oggetto di mediazione obbligatoria.
Il Supremo Collegio ha osservato come nell'ipotesi in cui l'eccezione è stata tempestivamente sollevata, come nel caso di specie, il giudice di appello deve procedere alla mediazione e, all'esito del suo inutile esperimento, rinnovare il giudizio, oppure, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità (Cass
n.12896/2021).
Pertanto questa Corte ha ai sensi degli art. 5 del Dlgs. n. 28/2010 inviato le parti in mediazione, che ha avuto esito negativo. Ne consegue che non può ritenersi l'improcedibilità della domanda.
§ 4. — È quindi da esaminare nel merito la domanda proposta in primo grado.
§ 4.1. — Vanno innanzitutto vaGLte le questioni pregiudiziali poste da parte convenuta (e peraltro riproposte in appello).
Parte convenuta/appellante ha evidenziato di essere venuta a conoscenza dalla comparsa conclusionale di controparte del decesso di e pertanto di avere chiesto la dichiarazione Persona_5 di interruzione del processo, contestando l'intervento di e Parte_7 Parte_6 Parte_8
intervento del quale non avevano avuto conoscenza e dei quali non risultava il titolo di eredi.
[...]
In linea di fatto e sono intervenuti in giudizio in data Parte_7 Parte_6 Parte_8
4.2.2014, quali figli ed unici eredi di , producendo certificato di morte e dichiarazione Parte_9
sostitutiva di atto di notorietà.
9 L'art. 300 c.p.c. prevede espressamente che la costituzione gli eredi della parte deceduta impedisce la dichiarazione di estinzione. Pertanto è da escludere che vada dichiarata la interruzione del processo, stante la costituzione degli eredi.
Né può considerarsi irrituale la costituzione in quanto avvenuta al di fuori di una udienza. Infatti l'art. 302 c.p.c. prevede che la costituzione possa avvenire all'udienza già fissata ovvero, in assenza di udienza fissata, che la parte debba chiedere la fissazione di una udienza. Nel caso di specie l'atto di intervento è avvenuto per l'udienza già fissata dell'8.4.2014, con la conseguenza che deve ritenersi rituale per quell'udienza. La citata disposizione non può essere interpretata nel senso che la costituzione debba avvenire solo in udienza e non con atto di costituzione depositato in vista dell'udienza, come sostiene l'appellante, dovendo ritenersi che la costituzione avvenuta in vista dell'udienza produca gli effetti (anche di conoscenza da controparte) alla prima udienza successiva alla costituzione. E va inoltre osservato come tale costituzione è avvenuta prima della precisazione delle conclusioni, con la conseguenza che non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa, risultando quindi infondato l'assunto secondo cui gli appellanti hanno avuto conoscenza dell'evento interruttivo e dalla costituzione solo in comparsa conclusionale.
Ulteriormente è da rilevare come e nel costituirsi Parte_7 Parte_6 Parte_8
hanno dedotto di essere figli ed eredi producendo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che non è stata tempestivamente contestata in sede di udienza di conclusioni (dopo la costituzione). Inoltre se in linea generale la qualità di erede va provata mediante il ricorso agli atti dello stato civile, tale qualità può desumersi anche da atti diversi, tra cui una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(Cass. n. 15027/2019); questo tanto più in assenza di una contestazione alla successiva udienza.
Infine, la riassunzione va notificata unicamente alle parti costituite (Cass. n. 26800/2022), con la conseguenza che l'atto di intervento degli eredi non va notificato alle parti contumaci.
L'eccezione è quindi infondata.
§ 4.2. — Infondata è poi l'eccezione di inammissibilità della domanda in assenza di querela di falso. Infatti secondo l'insegnamento della S.C. “la parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo. Non è necessario, pertanto, presentare querela di falso (Cass. 4 gennaio 2017, n. 109;
Cass., Sez. Un., n. 12307 del 2015)” (Cass. n. 30733/2017; anche Cass. SU n. 12307/2015).
Né si può sostenere che non essendo stato il testamento disconosciuto deve ritenersi come accertata l'autenticità, atteso che per quanto sopra evidenziato la parte che vuole affermare la falsità di un testamento non deve disconoscerlo ma deve, come è stato fatto nel caso di specie, proporre domanda di accertamento negativo della provenienza del testamento.
10 § 4.3. — Va quindi esaminata nel merito la domanda proposta.
Innanzitutto per quanto appena evidenziato grava sulla parte che ha proposto la domanda di accertamento negativo l'onere di provare i fatti posti a fondamento della domanda.
Quanto alle richieste istruttorie della circa quella attinente alla esibizione delle cartelle Pt_3 cliniche relative a presso l'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, va osservato come Persona_2
la stessa è inammissibile sotto una pluralità di profili: non appare indispensabile ai fini della decisione;
si tratta di documenti che la parte istante poteva chiedere direttamente, quale erede, all'Ospedale; la richiesta è indeterminata in quanto non è specificato il periodo in relazione al quale vengono chieste le cartelle cliniche.
Relativamente alla prova per testi sui seguenti capitoli (1 “Vero che lei nei mesi precedenti il decesso del sig. ha più volte fatto visita al sig. ”; 2 “Vero che in occasione delle sue Persona_2 Per_2
visite al sig. lei ebbe a constatare, in base al comportamento ed alle dichiarazioni dal Per_2
medesimo fatte, che quest'ultimo era gravemente ammalato e debole nei movimenti e nella parola?”;
3 “Vero che in occasione delle sue visite al sig. lei trovò in casa del de cuius la sig.ra Persona_2 ed i suoi due figli ed ”; 4 “Vero che il sig. le riferì Parte_3 Pt_1 Parte_2 Per_2
che la sig.ra ed i suoi figli convivevano con lui e lo aiutavano e lo assistevano durante la Pt_3 sua malattia?”; 5 “Vero che durante le visite da lei fatte al sig. quest'ultimo le disse che era Per_2
sua intenzione di fare lasciti testamentari in favore della sig.ra e dei suoi due Parte_3 figli?”; 6 “Vero che il sig. le disse che aveva provveduto a fare testamento in favore Persona_2
Pt_ della sig.ra e dei figli ed ?”), i cap 1-5 sono irrilevanti ai fini della Parte_3 Pt_1
decisione; il cap. 6 è generico come formulato in assenza di contestualizzazione spazio temporale.
Nel corso del giudizio di primo grado è stato acquisito un ATP tra le parti che ha così concluso: “1.
La sottoscrizione della scheda testamentaria, di cui al testamento olografo pubblicato dal notaio dr.
in atti, del 14.12.2009 rep. 212.650 è da considerarsi apocrifa, non essendo stata apposta dal Per_3
de cuius 2. Il testo della scheda testamentaria, di cui al testamento olografo sopra Persona_2 esplicitato, è da considerarsi apocrifo, non essendo stato redatto dal de cuius . Persona_2
Va dato atto che il consulente ha provveduto all'esame del documento originale. Quali scritture di comparazione sono state utilizzate: firma apposta su libretto a risparmio emesso dall'Agenzia di
Osteria Nuova l'1.1.1987 (in fotocopia); due firme apposte in data 15.9.2004 su un verbale di testamento olografo pubblicato in data 18.4.2005 (in copia autentica); firma apposta su modulo di accertamento della proprietà immobiliare urbana dell'Agenzia del territorio in data 14.10.2005 (in fotocopia); firma apposta sulla richiesta di carta d'identità in data 14.4.2009 (in fotocopia); due firme apposte su un modulo per apertura libretto postale del 26.9.2009 (in originale); formula di
11 manifestazione del consenso ai dati personali in data 26.9.2009 (in originale); due firme apposte sul cartellino delle firme persone autorizzate ad operare del 26.9.2009 (in fotocopia).
In primo luogo va evidenziato come per quanto attiene al fatto che il testamento non è stato prodotto in giudizio in originale, la nel costituirsi non ha contestato (tempestivamente) la conformità Pt_3 della fotocopia all'originale, come era suo onere ex art. 2719 c.c.., con la conseguenza che la fotocopia si ha per riconosciuta. A ciò si aggiunga che nel caso di specie il consulente dell'ATP ha esaminato non solo la fotocopia ma anche l'originale depositato presso il notaio.
Quanto alla valenza dell'ATP, secondo pacifica giurisprudenza della S.C. “la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, entra a far parte del materiale probatorio regolarmente prodotto e sottoposto al contraddittorio anche se una delle parti del giudizio di merito non ha partecipato al procedimento di istruzione preventiva e, perciò, è liberamente apprezzabile e utilizzabile, quale elemento di prova idoneo a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, nei confronti di tutte le parti del processo” (Cass. n. 8496/2023). Pertanto non è in discussione la valenza probatoria dell'ATP peraltro nel caso di specie resa nel contraddittorio con gli appellanti/convenuti; il che esclude in via generale la necessità di rinnovare la consulenza espletata in fase cautelare, come richiesta dagli appellanti. Va inoltre osservato come il consulente ha risposto ai rilievi di parte.
Relativamente alle scritture di comparazione utilizzate, contestate in quanto non in originale, è da evidenziare che come sopra dato conto in alcune scritture le firme sono state prodotte in originale.
Inoltre il fatto che le scritture in comparazione sono in fotocopia non inficia di per sé l'idoneità della comparazione, purché chiaramente siano valutate come idonee da parte del consulente (Cass. pen.
12978/2020); e nel caso di specie nessun dubbio in ordine all'idoneità è stato posto dal consulente. A ciò si aggiunga che nessuna contestazione specifica è stata mossa ai singoli documenti, atteso che gli appellanti/convenuti hanno mosso contestazione generica a tutti i documenti utilizzati in fotocopia come strumenti di comparazione. Peraltro la giurisprudenza richiamata, secondo cui le fotocopie non costituiscono documento idoneo a essere oggetto di perizia grafologica, in quanto non in grado di rendere percepibili segni grafici personalizzati, concerne più propriamente la scheda testamentaria
(su cui si è già detto) e non le scritture di comparazione, atteso che queste ultime sono plurime e sono valutate complessivamente.
Per quanto attiene poi all'ulteriore censura relativa al fatto che il consulente ha utilizzato due firme apposte dal de cuius per il consenso all'utilizzo dei dati personali datati 28.9.2010 inviate da controparte e senza contraddittorio, pare sufficiente osservare come il consulente non ha valutato tali atti come scritture di comparazione. Il che rende in radice priva di rilevanza tale censura.
12 Venendo al merito della valutazione effettuata dal consulente, a fronte del rilievo secondo cui non è stata valutata la firma sulla richiesta sulla carta d'identità, va evidenziato come il consulente ha dato compiutamente conto di come tutte le scritture di comparazione provengono da una stessa mano ad eccezione della scrittura di comparazione relativa alla richiesta di carta d'identità (in fotocopia) che presenta caratteristiche formali e sostanziali diverse (in tale scrittura la gestualità è sciolta e progressiva), ed inoltre pur essendo coeva delle successive scritture di comparazione non presenta i segni di degrado grafomotorio evidenti in queste ultime. Né in senso contrario vale l'assunto secondo cui è certa la provenienza della scrittura (attestata da un pubblico ufficiale), considerato che si tratta di una scrittura prodotta in fotocopia e che nel caso di specie il consulente l'ha valutata come inidonea alla comparazione. Inoltre, trattandosi del mero modulo di richiesta, non è escluso che la firma possa essere stata apposta non alla presenza del pubblico ufficiale. Peraltro viene in rilievo una firma che appare – al di là della questione del degrado grafomotorio – con tratti diversi da quelli del testamento in esame. Né vale il rilievo che si tratta di una firma coeva alla redazione del testamento, atteso che il consulente ha preso in esame ulteriori scritture (due firme apposte su modulo per apertura libretto postale del 26.9.2009, in originale;
formula di manifestazione consenso dati personali in data
26.9.2009, in originale;
due firme apposte sul cartellino firme persone autorizzate ad operare del
26.9.2009, in fotocopia), anche in originale di un mese dopo il testamento, che presentavano segni di degrado grafomotorio a differenza di quella in esame.
La consulenza espletata con metodo scientifico, del quale ha dato compiutamente conto, ha rilevato numerose discordanze non solo di carattere formale ma anche sostanziale tra il testamento in verifica e le firme di comparazione: rapporti dimensionali tra maiuscole e minuscole (che sfuggono facilmente al controllo dello scrivente); scansione ritmica (la presenza del collegamento “ni” presente in tutte le firme nonostante il degrado ed assente nella scheda testamentaria); allineamento di base (che evidenzia un andamento molto discendente in verifica ed eterogeneo anche nell'abito di una stessa firma); particolarità espressive che derivano da modalità fortemente personalizzanti del gesto formativo – al di là delle pur numerose discordanze nella conformazione letterale, nelle firme autografe si riscontrano alcune peculiarità che non compaiono nella firma contestata (collegamento
“aus”, che nelle firme autografe si realizza con elisione di un engramma della “u”, quale contrassegno specifico dall'alto grado identificativo, che non si riscontra nel testamento); modalità di erogazione e di canalizzazione dell'energia pressoria, di natura fisiologica e pertanto di carattere individuale – che non possono essere imitate né trasformate involontariamente – che appare sostanzialmente diverso nelle sottoscrizioni a confronto (nel testamento la pressione appare generalmente piatta, in alcuni punti tuttavia si evidenzia una chiara differenziazione tra pieni e filetti, mentre in altri si realizzano addensamenti dell'inchiostrazione, incide di arresti e inceppamenti;
mentre le autografie più coeve
13 mostrano tratti sbiaditi che succedono in modo irregolare ad altri più marcati, a causa di una riduzione delle funzioni metaboliche); gestualità grafica (il testamento si connota per una lentezza aritmica del movimento ed ina impressione globale di staticità dovuta anche al fatto che le lettere appaiono accostante come fossero oggetti, il movimento non è naturare e il tratto non è caratterizzato da tremori o destrutturazioni;
le firme autografe presentano una maggiore spontaneità nel gesto che, nonostante i progressivi indici di degrado grafotomorio, evidenzia una certa spiGLtezza di fondo e un più elevato grado di vitalità e di ritmo, con la presenza di tremori di progressiva rilevanza e nelle firme più recenti di frammentazioni e destrutturazioni dei tratti grafici non presenti nel testamento). Il fatto che come scritture di comparazione non siano state utilizzate scritture con una intera frase del testatore non inficia la validità dell'accertamento effettuato, atteso che la firma con nome e cognome è idonea – come ritenuta dal consulente – a tale accertamento. Né peraltro gli appellanti/convenuti hanno fornito diverse scritture di comparazione.
Il consulente ha evidenziato come il tracciato di una grafia imitata si caratterizza per le seguenti fenomenologie tutte presenti nel caso di specie: elementi morfologici tracciati senza spontaneità; pressione generalmente piatta;
soste e riprese dal momento scrittorio;
presenza di bottoni di sosta;
mancanza di coesione ritmica;
mancanza di coerenza grafica e di isocronia.
La consulenza ha inoltre risposto ai rilievi dei CTP, evidenziando come: per quanto riguarda gli stacchi, presenti anche nel testamento, sono più marcati in questo che nelle scrittura di comparazione
(ove è sempre presente, nonostante il degrado grafico, il collegamento finale “ni” assente nel testamento); quanto alla direzione, il discendente progressivo, molto vistoso nel testamento, non si riscontra nelle firme autografe. Inoltre ha puntualmente risposto ai rilievi in ordine alle singole lettere ed ha evidenziato “le differenze evidenziate dalla dott.ssa , ma da lei attribuite “probabilmente Per_6
a differenti stati d'animo, sono in effetti legale al più volte citato degrado senile, presente in misura cronologicamente crescente nelle firme autografe e del tutto assenze nel testo in verifica”; chiave interpretativa che a maggior ragione porta ad affermare con certezza che si è dinanzi ad un testamento apocrifo. A fronte di ciò l'appellante/convenuto riporta quanto dedotto dal CTP senza tuttavia prendere in considerazione quanto risposto dal CTU. Del tutto infondato è poi l'assunto secondo cui il consulente non ha tenuto conto del fatto che la mano era di una persona stanca ed anziana, considerato che anzi tali elementi sono stati presi in considerazioni, dando conto del degrado senile
Pertanto, l'esaustiva consulenza espletata porta a ritenere che la scheda testamentaria non sia riconducibile al Irrilevanti sono sul punto le considerazioni relative al fatto che gli appellati si Per_2
sarebbero disinteressati del proprio congiunto.
Ne consegue che, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado per quanto sopra osservato, va dichiarata la nullità del testamento olografo a firma di , recante la data del 15.08.2009 e Persona_2
14 pubblicato, su presentazione di in data 14.12.2009, dal Notaio dott. di Parte_1 Persona_3
Roma, con verbale di pubblicazione di Testamento Olografo, rep. N. 212650, racc. n. 62557, registrato a Roma il 16.2.2009 al n. 45023/1T, con le conseguenti statuizioni già adottate dal giudice di primo grado.
L'esito complessivo del giudizio, unito alla complessità dell'accertamento in fatto, giustifica l'integrale compensazione delle spese dei due gradi. Le spese dell'ATP sono poste in via definitiva a carico di parte appellante.
Poiché l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 [...]
avverso la sentenza definitiva del Tribunale di Rieti n. 97/2018, così provvede: Parte_3
dichiara la nullità della sentenza appellata;
dichiara la nullità del testamento olografo a firma di , recante la data del 15.08.2009 e Persona_2
pubblicato, su presentazione di in data 14.12.2009, dal Notaio dott. di Parte_1 Persona_3
Roma, con verbale di pubblicazione di Testamento Olografo, rep. N. 212650, racc. n. 62557, registrato a Roma il 16.2.2009 al n. 45023/1T; accerta e dichiara che le parti in causa sono eredi legittimi dell'originario dante causa , Persona_2
nato a [...] 1'11.11.1933 e deceduto a Rieti in data 8.11.2009 e per l'effetto ordina al Conservatore dei RR.II. di Rieti la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.8.2009 attribuito a avvenuta in Roma il 14.2.2009, ivi Persona_2
registrato in data 16.2.2009 al n. 45023/1T, notaio di Roma, rep. N. 216650, racc. n. Persona_3
62557 e della conseguente trascrizione presso la Conservatoria dei RR.II. di Rieti della nota di trascrizione R.G. n. 6972, R.P. n. 4918 di cui alla Presentazione n. 62 del 26.5.2010, riferita alla
Dichiarazione di Successione presentata in data 5.2.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di repertorio 181/9990/10 a favore di nato a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
Tivoli il 20.9.1984 e di nata a [...] il [...]; Parte_3 ordina altresì al Conservatore dei RR.II. di Roma 2 la Cancellazione dell'atto di pubblicazione e deposito del testamento olografo del 15.08.2009 attribuito a (data emergente dalla Persona_2
scheda testamentaria), avvenuta in Roma il 14.12.2009, ivi registrato in data 16.2.2009 al n.
45023/1T, notaio di Roma, repertorio n. 216.650, raccolta n. 62.55 e della trascrizione Persona_3
presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma 2 della Nota di trascrizione Registro generale n. 53479, registro particolare n. 31007 di cui alla Presentazione n. 112 del 09.09.2010, riferita alla
15 Dichiarazione di Successione presentata in data 5.2.2010 all'Ufficio del Registro di Rieti con numero di repertorio 181/9990/10 a favore di nato a [...] il [...], nato a Parte_1 Parte_2
Tivoli il 20.09.1984 e di nata a [...] il [...]; Parte_3
dichiara compensate tra le parti le spese dei due gradi;
le spese di ATP sono poste in via definitiva a carico degli appellanti. dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di Parte_1 Pt_2
e in via solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
[...] Parte_3 pari a quello dovuto per l'impugnazione
Roma, 13.1.2025
Il presidente est.
Giulia Spadaro
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