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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 31/07/2024, n. 1377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1377 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale al n° 7260/2021 R.G. con ricorso depositato il
25.11.2021 da
nato a [...] il [...] Parte_1 con l'avv. RUFFATO SILVIA ricorrente contro
nata a [...] l'[...] con l'avv. BARON NICOLA CP_1
resistente
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni delle parti: per parte ricorrente:
“respinta ogni diversa richiesta avversaria:
1) Disporre a carico del Signor un assegno divorzile a Parte_1
favore della Signora quantificato nella somma massima di euro CP_1
200,00 mensili.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di giudizio e con ogni più ampia riserva.
Insiste per l'ammissione delle prove indicate nella memoria ex. art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 2”. 2
per parte resistente:
“- rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
- verificata la modifica in pejus delle condizioni economiche della signora
[...]
, mantenersi la somma di € 450,00 o quella diversa maggiore o minore CP_1
ritenuta di giustizia per le ragioni meglio indicate nella memoria integrativa di costituzione datata 07/12/2022; in via istruttoria insiste per l'ammissione delle prove indicate nella memoria ex art.
183, sesto comma, c.p.c. n. 2 opponendosi alle avverse richieste come da memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. n. 3”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/11/2021 il ricorrente , Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario con il CP_1
30.09.1972 in Borgoricco, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Borgoricco al n. 24, parte II, serie A dell'anno 1972, adiva il Tribunale affinchè fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava che dall'unione coniugale era nato il figlio , maggiorenne ed Per_1
economicamente autosufficiente, che in data 03.04.2009 veniva omologata la separazione personale e che da allora non si era più ricostituita nè la comunione materiale né spirituale con la signora CP_1
Il ricorrente precisava:
- che le condizioni della separazione prevedevano la corresponsione in favore della signora di un assegno di mantenimento pari a euro 400,00 mensili;
CP_1
- che nel corso degli anni le proprie condizioni economiche erano peggiorate, mentre aveva visto un incremento del proprio patrimonio in quanto CP_1
in data 13.11.2018 il ricorrente versava alla la somma di euro 80.000,00 CP_1 per l'apporto conferito da questa alla costruzione della casa familiare di proprietà del a seguito del trasferimento immobiliare del 31.10.2018 (doc. 5 e 6); Pt_1
- che egli si trasferiva quindi in un più modesto appartamento sito in Villanova di
PI (PD) del quale deteneva il diritto di usufrutto, analogamente alla signora che aveva il diritto di usufrutto di un immobile in Campodarsego CP_1
la cui nuda proprietà era a favore del figlio;
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- di essere pensionato e percepire una pensione media mensile pari ad € 1.300,00
(docc. n. 8 a 10);
- di essere proprietario della quota pari a ½ di un immobile non idoneo alla abitazione, che non produce alcun reddito (doc. 12).
Tanto evidenziato, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: disporre a carico del Signor un assegno divorzile a favore della Signora Parte_1
di euro 200,00 mensili, con vittoria di spese e competenze. CP_1
In data 26.04.2022 si costituiva la resistente che aderiva alla CP_1
domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ma a diverse condizioni e precisamente evidenziava:
- che dal matrimonio erano nati non uno ma due figli, e CP_2 [...]
; CP_3
- che l'unione era durata 37 anni, sino a quando il marito aveva intrapreso una relazione con un'altra donna, motivo della separazione (avventa quando la CP_1
aveva già 61 anni);
- che tutti i guadagni del lavoro svolto dalla resistente prima e durante il matrimonio erano stati depositati presso il conto corrente che il condivideva Pt_1
con il fratello e la cognata (che non lavorava) ed erano con gli stessi condiviso in ragione del fatto che tutti abitavano in un'unica casa;
- che ella, oltre a lavorare come operaia, aveva anche lavorato come domestica nei fine settimana per arrotondare e nel tempo libero aveva aiutato nella costruzione della casa a schiera che sarebbe divenuta la casa familiare;
- che terminata la casa i fratelli dividevano il conto in comune così che la Pt_1
stessa vi depositava il proprio stipendio e successivamente anche il t.f.r.;
- che aveva speso la maggior parte della propria vita come “casalinga, mamma, moglie”;
- che in seguito alla separazione con il avevano deciso di vendere l'immobile Pt_1
coniugale e, dal ricavato, aveva devoluto alla resistente la somma di euro 80.000,00
a titolo di riconoscimento del contributo versato per la costruzione della casa coniugale;
- che la casa coniugale veniva venduta al prezzo di euro € 195.000,00 (doc. 3);
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- che dal 2009 ella aveva abitato in locazione e solo nel 2018 era riuscita a acquistare l'usufrutto del miniappartamento sito in Campodarsego (PD) Via Padre
Massimiliano Kolbe n. 13 dove ora viveva (intestato al figlio);
- che il in ogni caso, non aveva mai aggiornato secondo gli indici ISTAT la Pt_1
cifra stabilita per il proprio mantenimento e che, pertanto, l'entità dell'assegno rivalutata era pari ad euro 451,80;
- che il aveva acquistato la casa di Via G. Carducci per € 72.000,00 per Pt_1
vivere con la nuova compagna, alla quale intestava la nuda proprietà riservandosi l'usufrutto (doc. 9);
- che il era anche proprietario di terreni agricoli in Villanova di Pt_1
PI (doc. 10).
Tanto evidenziato, la resistente chiedeva dichiararsi la cessazione CP_1
degli effetti civili del matrimonio, rigettarsi le avverse domande perché infondate in fatto ed in diritto e, verificata la modifica in pejus delle proprie condizioni economiche, mantenersi la somma di € 450,00 o quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia, con vittoria di spese
****
All'udienza del 19.05.2022 le parti comparivano personalmente avanti al Presidente del. del Tribunale, rendevano le dichiarazioni riportate a verbale, insistendo per le rispettive istanze e il Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in pari data il
Giudice confermava condizioni di separazione e, per l'effetto, poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
400,00, rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, quale contributo al mantenimento della stessa;
nominatasi giudice istruttore fissava per la comparizione delle parti e per la trattazione l'udienza del 22.12.2022. A detta udienza le parti insistevano sulle domande formulate e chiedevano la pronuncia di sentenza non definitiva in punto status, senza termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con sentenza n. 117/2023, depositata in data 15.01.2023 il Tribunale pronunciava la separazione personale tra i coniugi e rimetteva con ordinanza la causa sul ruolo per la prosecuzione del processo. Successivamente, con ordinanza depositata in data
06.07.2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie formulate in atti e, ritenuta la
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causa matura per la decisione, fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 02.04.2024.
Con note scritte depositate rispettivamente in data 27.03.2024 e in data 25.03.2024 le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione, concedendo i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Con sentenza non definitiva del Tribunale di Padova di data 10.01.2023 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e sicché il thema decidendum è circoscritto all'assegno Parte_1 CP_1
divorzile.
La resistente chiede un assegno divorzile di euro 450 e il resistente chiede che l'assegno sia determinato in euro 200.
Sul punto va premesso che la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, n. 18287, dell'11.7.2018, in materia di quantificazione dell'assegno divorzile, oltre ad aver affermato la natura composita dell'assegno divorzile: assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), compensativo-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione), ha stabilito per la quantificazione dello stesso che: “All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.”.
Nella decisione n.11178/2019 del 15 marzo 2019 la Suprema Corte, riaffermando i principi espressi nella decisione delle Sezioni Unite ha precisato che nel calcolo dell'assegno divorzile il giudice “a)procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri
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officiosi ala comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o, comunque
l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, della legge n.898/1970, e, in particolare, se quella sperequazione sia, o , meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato.”
Occorre, pertanto, preliminarmente determinare la situazione economico reddituale delle parti per verificare se sussista la richiesta sperequazione.
All'esito dell'acquisizione delle produzioni documentali, è emerso che il ricorrente, pensionato, ha percepito i seguenti redditi: mod. 730 2019 per l'anno 2018 (doc. 7) euro 17.655 mod. 730 2020 per l'anno 2019 (doc. 8) euro 17.867 mod. 730 2021 per l'anno 2020 (doc. 9) euro 17.938
La pensione percepita è pari a circa 1300 euro.
E' proprietario di alcuni terreni agricoli e della quota di ½ di un immobile e vive in un appartamento di cui ha il diritto di usufrutto mentre la nuda proprietà è intestata alla nuova compagna.
La resistente, anch'ella pensionata, ha percepito i seguenti redditi: mod. 730 2019 per l'anno 2018 (doc. 16) euro 6.591 mod. 730 2020 per l'anno 2019 (doc. 15) euro 6.669 mod. 730 2021 per l'anno 2020 (doc. 14) euro 6.696
La pensione percepita è pari a circa 500 euro.
E' titolare del diritto di usufrutto della casa di abitazione, la cui nuda proprietà appartiene al figlio.
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Le parti hanno già provveduto alla vendita della ex casa coniugale (al prezzo di euro 195.000) e la parte resistente ha ricevuto la somma di euro 80.000 per il contributo a suo tempo dato nella costruzione dell'immobile.
Ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, emerge come vi sia attualmente tra gli ex coniugi una sperequazione a vantaggio del ricorrente.
Accertata la sussistenza dello squilibrio, occorre procedere seguendo quanto precisato dalla Suprema Corte, per accertare la effettiva valutazione del contributo fornito dalla coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
Sul punto occorre rilevare che le parti hanno contratto matrimonio nel 1972, allorquando il ricorrente aveva 28 anni e la resistente aveva 24 anni. Il matrimonio
è durato 37 anni. Dall'unione sono nati due figli ed è incontestato che durante la vita matrimoniale la parte resistente abbia accudito la prole e, nel contempo, lavorato come operaia e come domestica, conferendo tutte le proprie risorse nel conto corrente comune.
L'apporto della resistente alla vita familiare, svolto per 37 anni, ha senz'altro contribuito a che il marito potesse dedicarsi alla propria attività lavorativa e maturare le attuali condizioni reddituali.
Peraltro, va ulteriormente rilevato che la attualmente percepisce la CP_1
pensione minima di euro 500, per ottenere la quale sono dovuti intervenire i figli mediante il versamento dei contributi mancanti pari alla somma di euro 22.269,85
(doc. 11) e che, in considerazione dell'età raggiunta, è pacifico che ella non possa ulteriormente incrementare le proprie entrate.
Tuto ciò considerato, deve essere riconosciuto alla resistente un CP_1
assegno divorzile che appare congruo determinare nella misura di euro 300 mensili.
In considerazione della neutralità della pronuncia sullo status e della reciproca soccombenza sulla domanda di assegno, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, dando atto che con sentenza parziale n. 115/2023 pubblicata il 20.01.2023 è stata
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pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, così provvede:
1. pone a carico di in favore di un Parte_1 CP_1
assegno divorzile pari a euro 300 (annualmente rivalutabile secondo gli indici
ISTAT) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
2. compensa tra le parti la spese di lite.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 19/07/2024
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
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