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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/06/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 343/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ); Parte_1 C.F._1
( ; Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. BACCHI VITALIANO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA GALAVERNA N.1 43044 COLLECCHIO;
OPPONENTI contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e
MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la sede in V.LE BASETTI,
10 43121 ; CP_1
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
« – preliminarmente affinché venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto n. OI-
002122359 relativa all'atto di accertamento n. 5600.30/01/2020.0021529 del 30/01/2020 CP_1 riferito all'anno 2018
– nel merito affinché venga dichiarato nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002122359 relativa all'atto di accertamento n. CP_1
5600.30/01/2020.0021529 del 30/01/2020 riferito all'anno 2018 per i motivi si legittimità esposti presente ricorso e accertare la legittimità del comportamento della parte ricorrente rispetto agli obblighi contributivi sulla stessa incombenti nei confronti dell . CP_1
Con ogni più ampia difesa di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo. In ogni caso con spese rifuse».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
1.- in via preliminare e di rito, negare/revocare il provvedimento di sospensione delle ordinanze- ingiunzioni opposte, concesso inaudita altera parte, non ricorrendone i presupposti di legge per come precisato in narrativa;
2.- nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta nei limiti risultanti dal ricalcolo prodotto in atti o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.4.2025, anche in qualità di ex Parte_1
l.r. della società cancellata ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. OI – 002122359 di con la quale gli era stato ingiunto di CP_1 pagare l'importo di € 2.376,00 a titolo di sanzione ammnistrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Deve innanzitutto rilevarsi che l'omesso versamento di ritenute contestato da agli opponenti non è in alcun modo contestato, sicché deve ritenersi CP_1 pacifica la sussistenza dell'illecito.
6. Gli opponenti hanno invece eccepito la prescrizione delle contribuzioni di cui è contestato l'omesso versamento.
7. L'eccezione è inconferente ai fini del presente giudizio, che non ha a oggetto il credito contributivo di ma la legittimità della sanzione amministrativa CP_1 irrogata in ragione dell'omesso versamento.
8. Anche qualora si ritenesse di interpretare l'eccezione come riferita alla prescrizione della sanzione, la stessa risulterebbe nondimeno infondata. ha CP_1 infatti documentato di avere regolarmente notificato l'atto di accertamento dell'illecito in data 26.2.2020, mediante lettera raccomandata regolarmente ritirata dal destinatario a seguito del deposito del piego susseguente alla mancata consegna della raccomandata per temporanea assenza del destinatario (doc. 1 opposto).
9. Ai sensi dell'art. 2 co. 1-quater d.l. 463/1983, la prescrizione è rimasta sospesa per il termine di tre mesi in cui, sulla base del co. 1-bis della medesima norma, il
Pag. 3 di 5 trasgressore ha la possibilità di estinguere l'illecito procedendo al versamento di cui è stata contestata l'omissione.
10. La prescrizione ha quindi ricominciato a decorrere in data 26.5.2020; il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto con la notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta in data 6.3.2025, prima del decorso dei 5 anni previsti dall'art. 28 l. 689/1981.
11. A ciò deve peraltro aggiungersi che l'art. 103 co. 6 d.l. 18/2020 ha previsto che, in ragione del generale blocco delle attività anche amministrative imposto dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981 rimanesse sospeso dal 23.2.2020 al
31.5.2020, con ciò ulteriormente confermandosi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
12. Gli opponenti hanno altresì eccepito l'estinzione della sanzione in ragione dell'intervenuta cancellazione della società , dato che i soci potrebbero Pt_2 rispondere dei residui debiti sociali solo nei limitati casi previsti dall'art. 2495 c.c., non ricorrenti nel caso di specie.
13. Anche tale eccezione è infondata, dato che la sanzione è emessa nei confronti del trasgressore persona fisica che, in qualità di l.r. dell'impresa datore di lavoro, ha commesso personalmente l'illecito di omesso versamento delle ritenute;
la società
è individuata come mera obbligata in solido. La sanzione resta pertanto valida e vincolante nei confronti del trasgressore , per il quale essa Parte_1 costituisce un credito personale e non sociale, potendo ovviamente ora essere eseguita solo nei confronti di quest'ultimo, essendo venuto meno il soggetto obbligato in solido.
14. Ulteriori eventuali profili di illegittimità del procedimento sanzionatorio o di decadenza della sanzione per tardività non possono essere esaminati nel presente giudizio, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è regolato, come ogni processo civile, dal principio della domanda e dal divieto del giudice di pronunciare d'ufficio su
Pag. 4 di 5 eccezioni rimesse all'esclusiva iniziativa della parte (Cass. 14 gennaio 2022, n.
1056).
15. Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le stesse sono poste a carico unicamente di avendo lui stesso dato atto Pt_1 dell'estinzione del soggetto giuridico . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
OI – 002122359 di CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 1.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 12/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE PRIMA CIVILE
Sottosezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice Matteo
Giovanni Moresco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
( ); Parte_1 C.F._1
( ; Parte_2 P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'avv. BACCHI VITALIANO, elettivamente domiciliati presso il relativo studio in VIA GALAVERNA N.1 43044 COLLECCHIO;
OPPONENTI contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del l. r. p. t., rappresentato e difeso dagli avv. GIROLDI VALERIA e
MANZI ORESTE, elettivamente domiciliato presso la sede in V.LE BASETTI,
10 43121 ; CP_1
OPPOSTO OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.
Conclusioni
Per le parti opponenti:
« – preliminarmente affinché venga sospesa l'esecuzione del provvedimento opposto n. OI-
002122359 relativa all'atto di accertamento n. 5600.30/01/2020.0021529 del 30/01/2020 CP_1 riferito all'anno 2018
– nel merito affinché venga dichiarato nullo e/o invalido, e/o inefficace e/o comunque annullare e/o revocare annullare e/o revocare, per le ragioni sopra esposte, l'ordinanza ingiunzione n. OI-002122359 relativa all'atto di accertamento n. CP_1
5600.30/01/2020.0021529 del 30/01/2020 riferito all'anno 2018 per i motivi si legittimità esposti presente ricorso e accertare la legittimità del comportamento della parte ricorrente rispetto agli obblighi contributivi sulla stessa incombenti nei confronti dell . CP_1
Con ogni più ampia difesa di ulteriormente dedurre e produrre nel prosieguo. In ogni caso con spese rifuse».
Per la parte opposta:
«Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, respinta ogni diversa istanza eccezione e deduzione:
1.- in via preliminare e di rito, negare/revocare il provvedimento di sospensione delle ordinanze- ingiunzioni opposte, concesso inaudita altera parte, non ricorrendone i presupposti di legge per come precisato in narrativa;
2.- nel merito, rigettare il ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta nei limiti risultanti dal ricalcolo prodotto in atti o comunque, salvo gravame, nella diversa misura che risulterà di giustizia.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio».
Pag. 2 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3.4.2025, anche in qualità di ex Parte_1
l.r. della società cancellata ha proposto opposizione all'ordinanza- Parte_2 ingiunzione n. OI – 002122359 di con la quale gli era stato ingiunto di CP_1 pagare l'importo di € 2.376,00 a titolo di sanzione ammnistrativa per l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali riferite all'annualità 2018.
2. si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1
infondato in fatto e in diritto.
3. A seguito di discussione, la causa è stata decisa con lettura in udienza della sentenza.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Deve innanzitutto rilevarsi che l'omesso versamento di ritenute contestato da agli opponenti non è in alcun modo contestato, sicché deve ritenersi CP_1 pacifica la sussistenza dell'illecito.
6. Gli opponenti hanno invece eccepito la prescrizione delle contribuzioni di cui è contestato l'omesso versamento.
7. L'eccezione è inconferente ai fini del presente giudizio, che non ha a oggetto il credito contributivo di ma la legittimità della sanzione amministrativa CP_1 irrogata in ragione dell'omesso versamento.
8. Anche qualora si ritenesse di interpretare l'eccezione come riferita alla prescrizione della sanzione, la stessa risulterebbe nondimeno infondata. ha CP_1 infatti documentato di avere regolarmente notificato l'atto di accertamento dell'illecito in data 26.2.2020, mediante lettera raccomandata regolarmente ritirata dal destinatario a seguito del deposito del piego susseguente alla mancata consegna della raccomandata per temporanea assenza del destinatario (doc. 1 opposto).
9. Ai sensi dell'art. 2 co. 1-quater d.l. 463/1983, la prescrizione è rimasta sospesa per il termine di tre mesi in cui, sulla base del co. 1-bis della medesima norma, il
Pag. 3 di 5 trasgressore ha la possibilità di estinguere l'illecito procedendo al versamento di cui è stata contestata l'omissione.
10. La prescrizione ha quindi ricominciato a decorrere in data 26.5.2020; il termine di prescrizione è stato poi nuovamente interrotto con la notifica dell'ordinanza- ingiunzione opposta in data 6.3.2025, prima del decorso dei 5 anni previsti dall'art. 28 l. 689/1981.
11. A ciò deve peraltro aggiungersi che l'art. 103 co. 6 d.l. 18/2020 ha previsto che, in ragione del generale blocco delle attività anche amministrative imposto dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia da Covid-19, il termine di prescrizione previsto dall'art. 28 l. 689/1981 rimanesse sospeso dal 23.2.2020 al
31.5.2020, con ciò ulteriormente confermandosi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dagli opponenti.
12. Gli opponenti hanno altresì eccepito l'estinzione della sanzione in ragione dell'intervenuta cancellazione della società , dato che i soci potrebbero Pt_2 rispondere dei residui debiti sociali solo nei limitati casi previsti dall'art. 2495 c.c., non ricorrenti nel caso di specie.
13. Anche tale eccezione è infondata, dato che la sanzione è emessa nei confronti del trasgressore persona fisica che, in qualità di l.r. dell'impresa datore di lavoro, ha commesso personalmente l'illecito di omesso versamento delle ritenute;
la società
è individuata come mera obbligata in solido. La sanzione resta pertanto valida e vincolante nei confronti del trasgressore , per il quale essa Parte_1 costituisce un credito personale e non sociale, potendo ovviamente ora essere eseguita solo nei confronti di quest'ultimo, essendo venuto meno il soggetto obbligato in solido.
14. Ulteriori eventuali profili di illegittimità del procedimento sanzionatorio o di decadenza della sanzione per tardività non possono essere esaminati nel presente giudizio, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che il procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione è regolato, come ogni processo civile, dal principio della domanda e dal divieto del giudice di pronunciare d'ufficio su
Pag. 4 di 5 eccezioni rimesse all'esclusiva iniziativa della parte (Cass. 14 gennaio 2022, n.
1056).
15. Per tali motivi, l'opposizione deve essere rigettata.
16. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
le stesse sono poste a carico unicamente di avendo lui stesso dato atto Pt_1 dell'estinzione del soggetto giuridico . Pt_2
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Parma, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione n.
OI – 002122359 di CP_1
2. condanna al pagamento in favore di delle spese di Parte_1 CP_1 lite, che liquida in € 1.000,00, oltre 15% per spese generali, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Parma, 12/06/2025
Il giudice
Matteo Giovanni Moresco
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