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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/06/2025, n. 1291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1291 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 4306/2022 di R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto
ingiuntivo
tra
Parte_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Marina Doro, come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione)
OPPONENTE
e
CP_1
(rappresentata e difesa dall'avv. Arianna Cassandro, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta)
OPPOSTA
* * * * * * * *
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, qui da intendersi richiamate e trascritte.
1
La presente controversia trae origine dalla domanda azionata in via monitoria da per il CP_1
pagamento di euro 20.500,00 oltre accessori che assume dovuto da quale residuo prezzo Parte_1
per l'operata cessione del ramo di azienda corrente in Castellaneta alla via S. Francesco n.106 avente ad oggetto il commercio al dettaglio di abbigliamento per bambini e dall'opposizione alla relativa ingiunzione
(la n.1020/22 del 20.6.2022) formulata dall'intimata, la quale nega l'esistenza del debito avendo provveduto al pagamento del saldo mediante undici assegni di complessivi euro 21.586,55 emessi in favore della CP_1
L'opposta deduce l'infondatezza dell'avverso assunto poiché quel pagamento è da imputare ad altro rapporto negoziale intercorso con la Parte_1
* * * * * * *
I) L'opposizione è infondata.
Risulta per tabulas ed è incontestato che le parti hanno perfezionato la cessione del ramo aziendale alla per il prezzo di euro 36.000,00 da corrispondere mediante ratei mensili di euro 500,00 cadauno a Parte_1
partire dal settembre 2014 (v. atto di trasferimento del 26.2.14, reg.to il successivo 11.3, e controscrittura ricognitiva del debito datata 1.9.14 a firma della parte acquirente).
E' pacifico altresì che, per la detta causale, la ha pagato in acconto euro 15.500,00 mediante Parte_1
versamenti periodici di euro 500,00, l'ultimo dei quali risale al maggio 2018 (v. ricevute rilasciate dall'accipiens).
L'opponente tuttavia non ha dimostrato di aver estinto il debito.
Gli undici assegni bancari di vario importo emessi in favore della nell'arco temporale 31.10.2014- CP_1
10.7.2026 per complessivi euro 21.586,55 (uno di euro 1.000,00, quattro di euro 1.096,70, due di euro
1.802,91, uno di euro 2.393,93 e tre di euro 3.400,00, prodotti in copia) sono verosimilmente riconducibili non al rapporto per cui è causa ma ad altre transazioni commerciali inter partes ovvero a forniture di merce
2 commissionate dalla Ditta Nicolotti, portate dalle fatture emesse dalla venditrice a settembre/ottobre 2014
ed a marzo e luglio 2015, regolarmente annotate in contabilità dalla che ha puntualmente CP_1
documentato il suo assunto.
I tempi e le modalità di pagamento nonché l'entità degli importi coperti dagli assegni si rivelano inconciliabili con il piano di rientro sessennale dal debito previsto a fronte della cessione aziendale,
rispettato parzialmente dalla Parte_1
Del resto, la stessa non ha smentito (neppure in sede di interrogatorio) gli acquisti di merce ed il Parte_1
pagamento del prezzo con quelle modalità.
Gli elementi in possesso inducono dunque a ritenere che le dationes pecuniarie hanno avuto una funzione solutoria diversa da quella prospettata dalla debitrice.
* * * * * * *
Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo parametri aggiornati al d.m. n.147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da e, per l'effetto, dichiara l'esecutorietà del decreto Parte_1
ingiuntivo n.1020/22 del 20.6.2022;
- condanna la a rifondere alla controparte le competenze di lite, che liquida in euro 3.097,00 oltre Parte_1
rsg, iva e cap come per legge.
Taranto, 3.6.2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Attanasio)
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