TRIB
Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott. Antonio Cantillo, all'esito dello scambio delle note scritte disposto con ordinanza del 30/11/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza di discussione del 15/04/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico, fuori udienza, la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4154 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...], il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Maria
Lisa Gregorio ed elettivamente domiciliato in Pontecagnano Faiano (SA), al Corso Europa,
n. 55, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
(C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo Commissario Straordinario e l.r.p.t., rapp.to e difeso, giusta procura generale alle liti del 22/03/2024 per Notar di Fiumicino, dall'avv. Francesco Persona_1
1 Bove e con questi elett.te dom.to in Salerno, al Corso Garibaldi, n. 38, presso l'Ufficio Legale
della Sede provinciale dell'Istituto, nonché presso il domicilio digitale
PEC: t;
Email_2
Resistente
OGGETTO: pensione – assegno di invalidità (opposizione ad CP_1 CP_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato telematicamente il 30/07/2024, esponeva che, Parte_1
versando nelle condizioni mediche per ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 74%, avendo diritto ai benefici ex Lege n. 118/71 e n. 509/88, aveva presentato domanda amministrativa per il riconoscimento degli invocati benefici e, a seguito del rigetto dell'istanza da parte della , aveva chiesto l'accertamento delle sue condizioni mediche mediante CP_3
ricorso giurisdizionale per A.T.P., all'esito del quale il C.T.U. nominato aveva escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione dei benefici in questione.
In ragione delle non soddisfacenti – per il ricorrente – risultanze dell'A.T.P., il medesimo proponeva ricorso, previo deposito di atto di dissenso, con il quale, impugnando le conclusioni del C.T.U., chiedeva accogliersi il ricorso previo accertamento della sussistenza del suo diritto alle prestazioni richieste, valutando debitamente l'aggravamento delle condizioni di salute della parte, come da certificati medici allegati.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratisi antistatario.
Con memoria depositata il 29/10/2024 si costituiva in giudizio l il quale CP_1
concludeva per l'improcedibilità della domanda, nonché per l'infondatezza ed il rigetto nel merito della stessa. Il tutto con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di giudizio.
2 Con il ricorso il ricorrente depositava ulteriore documentazione medica comprovante l'aggravamento delle sue condizioni di salute e, nel corso del giudizio, veniva conferito incarico integrativo al C.T.U. per l'effettuazione di un supplemento di consulenza volta ad attualizzare la valutazione medico-legale alla luce delle sopravvenienze documentate,
nonché ad approfondire le ragioni di doglianza mosse da parte ricorrente al primo accertamento consulenziale.
Veniva calendarizzata l'udienza di discussione del 15/04/2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza,
riportandosi ai rispettivi atti introduttivi del giudizio.
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c.,
pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza,
comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta con il ricorso introduttivo del giudizio odierno è in parte fondata e va accolta, pur dovendo essere fissata una data di decorrenza del beneficio diversa da quella richiesta da parte opponente e successiva non solo allo svolgimento della consulenza svolta in sede di A.T.P., ma anche all'epoca della proposizione della domanda introduttiva del presente giudizio.
In rito, va dato atto che emerge dagli atti l'avvenuta presentazione della domanda, il rigetto della pretesa e l'esaurimento del procedimento amministrativo;
nonché, all'esito dell'A.T.P.,
la tempestiva formulazione della dichiarazione di dissenso e la susseguente proposizione del ricorso nei termini di cui all'art. 445 bis, commi 4 e 5, c.p.c.
Quanto, invece, al requisito sanitario, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito nel corso del presente giudizio, ha concluso, con
3 percorso logico chiaro, scientificamente basato sulla migliore scienza ed esperienza del momento e del tutto condivisibile, nel senso che il complesso patologico diagnosticato a carico dell'istante (“CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN INEFFICACE CONTROLLO
FARMACOLOGICO ED IN LABILE COMPENSO EMODINAMICO. ESITI DI TRAUMA
CONTUSIVO - DISTORSIVO AL POLSO ED ALLA SPALLA SINISTRA ESITATO IN
FIBROSI DEL NERVO ULNARE AL GOMITO SINISTRO TRATTATO CON NEUROLISI
DEL NERVO ULNARE E TENOLISI DELL'ADDUTTORE E DELL' ESTENSORE DEL 1°
DITO DELLA MANO SINISTRA. SPONDILOARTROSI CERVICALE E LOMBO –
SACRALE CON RICORRENTI EPISODI LOMBO – SCIATALGICI. DISTURBO ANSIOSO
- DEPRESSIVO RICORRENTE DI TIPO REATTIVO CON CHIUSURA RELAZIONALE.”)
globalmente considerato sia attualmente tale da determinare una “riduzione permanente
della capacità lavorativa in misura del 75%”, e tale condizione di invalidità determina,
quindi, il possesso in capo al ricorrente del requisito sanitario oggetto della domanda, sotto il profilo dell'invalidità civile necessaria per il conseguimento dell'assegno mensile di assistenza.
Ed, infatti, l'indagine clinica eseguita sulla persona della parte ricorrente ha consentito di verificare una ingravescenza delle patologie sofferte dallo stesso (“Alla luce delle
risultanze dell'esame clinico del 08.01.2025 ed anche in considerazione della
documentazione sanitaria integrativa prodotta (visita cardiologica, 22.07.2024; visita
psichiatrica, 06.08.2024) può definirsi che il complesso morboso sofferto dal ricorrente è
andato incontro ad un sensibile peggioramento rispetto alla precedente osservazione
medico - legale del 11.04.2024. Per quanto attiene alla documentazione sanitaria
integrativa prodotta, l'elettrocardiogramma del 22.07.2024 evidenzia “anomalie
aspecifiche della fase di ripolarizzazione ventricolare”, correlabile agli elevati regimi
tensivi. L'ecocardiogramma, effettuato in pari data, evidenzia ipertrofia del setto
interventricolare, conseguente alla condizione di stabile incremento dei valori pressori ed
4 insufficienza mitralica di grado lieve. La consulenza psichiatrica del 06.08.2024 rileva “il
quadro clinico risulta peggiorato rispetto alla osservazione precedente, persistono i
sintomi sia depressivi che ansiosi con marcata somatizzazione…… tale da compromettere
la sua attività quotidiana;
manifesta inoltre sfiducia nelle prospettive future. La storia
naturale della malattia è cronicamente strutturata con necessità di terapia
psicofarmacologica cronica a lungo termine”. Alla osservazione dello scrivente il ricorrente
riferisce dispnea e cardiopalmo a seguito di sforzi anche di lieve entità. All'esame obiettivo
cardiologico i valori di pressione arteriosa non appaiono controllati dalla terapia in corso
(PA 190/100 mmHg). L'azione cardiaca è tachifrequente (F. C. 102 b.m.). Si rileva, inoltre,
succulenza edematosa a sede perimalleolare – pretibiale e rumorini umidi alle basi
polmonari bilateralmente, elementi clinici espressione di precario compenso
emodinamico. La saturazione in ossigeno del sangue arterioso è ai limiti inferiori della
norma (SaO2 = 93% in aria ambiente e posizione seduta) […] Nel caso di specie, alla luce
dell'esame clinico dello scrivente e delle risultanze della consulenza cardiologica prodotta
(22.07.2024), può definirsi che la cardiopatia ipertensiva sofferta dal ricorrente è ascrivibile
alla seconda classe funzionale NYHA. Il soggetto indossa corsetto ortopedico steccato
con spallacci e tutore al polso sinistro. Il rachide è diffusamente dolente alla
digitopressione, particolarmente nei segmenti cervicale e lombo – sacrale, limitati nella
motilità attiva e passiva ai gradi medi. Al gomito ed al polso sinistro, limitati nella motilità
attiva e passiva, sono presenti piccole cicatrici chirurgiche. La spalla sinistra è dolente alla
digitopressione, limitata nella motilità attiva e passiva. Si rileva, inoltre, deficit di chiusura
a pugno della mano sinistra e deficit di forza prensile globale dell'arto superiore sinistro.
Anche le articolazioni coxo – femorali e le ginocchia sono dolenti alla digitopressione,
limitate nella motilità attiva e passiva ai gradi medi. Sono presenti, inoltre, chiari segni
clinici di interessamenti radicolare. Infatti, il tonotrofismo muscolare ed i riflessi osteo –
tendinei sono ridotti agli arti inferiori. La manovra di RG è positiva ad occhi chiusi
5 per la presenza di oscillazioni pluridirezionali. Il soggetto deambula con andatura
claudicante per zoppia di fuga sinistra. L'esame obiettivo dello scrivente rileva, inoltre, un
sensibile peggioramento del già accertato disturbo ansioso – depressivo. Il ricorrente
mostra un aspetto sofferente. Il tono dell'umore è marcatamente deflesso con
polarizzazione dell'ideazione su tematiche autosvalutative, di sciagura, di rovina e sullo
stato di cronica malattia. E' presente, inoltre, marcato stato di ansia. L'eloquio è lento ma
strutturato. L'osservazione dello scrivente è confermata dalla prodotta consulenza
psichiatrica del 06.08.2024”)
Ciò evidenziato il C.T.U. ha, poi, precisato, quanto alla decorrenza del beneficio, con considerazioni anch'esse meritevoli di piena condivisione, che in base all'evoluzione delle malattie, desumibile dalla documentazione sanitaria acquisita e da lui esaminata, le condizioni cliniche del ricorrente sono divenute tali da fondare il diritto all'assegno di assistenza solo a decorrere dal mese di agosto 2024.
Di conseguenza il quadro patologico idoneo a determinare le condizioni legittimanti il diritto invocato si è concretizzato, a parere del C.T.U., dal mese di agosto 2024, cioè in epoca successiva non soltanto alla domanda amministrativa ed alla visita della Commissione
medica dell' ma anche al deposito della C.T.U. in sede di A.T.P. (deposito avvenuto CP_1
il 30/06/2024).
La conclusione in parola è fondata su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportata da inequivocabile documentazione sanitaria, sostanziandosi in un giudizio medico-legale ineccepibile e meritevole di totale adesione.
Invero, come già detto, il CTU ha evidenziato come rispetto alla pregressa e sostanzialmente condivisibile valutazione di insussistenza dei presupposti per riconoscere l'assegno mensile di assistenza si sia avuta un'evoluzione, in senso peggiorativo, del quadro patologico che ha portato ad un maggior grado di compromissione dello stato di salute del ricorrente e ad un peggioramento del quadro clinico odierno, che fonda il diritto attuale ad
6 ottenere l'indennità richiesta.
Per quanto precede, la domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio va in parte qua
accolta.
Quanto alle spese del giudizio, stante il solo parziale accoglimento della domanda per effetto della ritenuta decorrenza del requisito sanitario da epoca successiva alla valutazione tecnica opposta, deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti delle medesime.
Per quanto attiene, invece, alle spese della C.T.U. espletata nel presente giudizio, che saranno liquidate con separato decreto, esse, stante il sostanziale accoglimento della prospettazione di parte ricorrente, vanno poste in via definitiva a carico dell' CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4154 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da Parte_1
contro l in persona del suo
[...] Controparte_4
Commissario Straordinario e l.r.p.t., così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara il ricorrente invalido al 75% ai fini del riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, con decorrenza da agosto 2024 e necessità di revisione a dicembre 2026;
2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite;
3) pone a carico dell' il pagamento delle spese della C.T.U., da liquidarsi con CP_1
separato decreto.
Salerno, 9.5.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
7