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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza 25/11/2025 , nella causa di cui al n. 900 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. FIORENTIN NICOLO'
Per parte resistente: nessuno
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. FIORENTIN NICOLO' si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 900 /2024
Promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FIORENTIN Parte_1 C.F._1
NICOLO' del foro di Udine
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE in via pregiudiziale/cautelare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;
- nel merito, in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente nulla deve all' a titolo di contributo CP_1 soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2018 e, conseguentemente, annullare integralmente la cartella di pagamento n. 115 2024 00124072 07 000; - nel merito, in ogni caso, condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 23.10_.2024 propone opposizione alla cartella di pagamento Parte_1
n. 115 2024 00124072 07 000 (doc. 01) resa esecutiva in data 04/03/2024, notificata il
1 27/09/2024, con cui l' procedeva al recupero di contributi previdenziali relativi CP_1 all'anno 2018 per un importo di € 4.627,76, interessi di mora per un importo di € 1.221,79 e sanzioni per € 462,78.
L'ente resistente è rimasto contumace.
Dai documenti dimessi risulta che, in parte per un'anomalia del sistema informatico dell'ente, in parte per una vicenda di rimborsi richiesti e ottenuti dalla ricorrente ma in realtà non dovuti, il 30.10.2023
l' doc. 4) chiedeva alla iscritta il pagamento entro e non oltre l'1.12.2023 di euro CP_1 Parte_1
4.627,76 per contribuzione 2018.
La ricorrente in data 23/07/2024, e quindi successivamente alla data indicata dall'ente, versava spontaneamente con mod. F 24 (doc. n. 11) l'importo di € 2.237,76, a regolarizzazione del 2018
(restituzione indebito rimborso di € 1.521,40 e € 716,36 a saldo della contribuzione 2018).
2. Con nota 3.3.2025 l'ente ha provveduto a comunicare la variazione in diminuzione, ma ha mantenuto la pretesa per euro 1840,14 + 549,84 per contributi (differenza fra i 4.627,76 di cui alla nota 30.10.2023 e i 2237,76 versati il 23.7.2024, oltre 462,78 sanzioni e 1221,73 interessi.
L'ente però allo stato pretende un importo residuo, oltre accessori, di cui restando contumace non si impegna a dimostrare an e quantum, mentre la ricorrente ha dettagliato i suoi conteggi per cui la somma ingiunta non è dovuta (cfr nota 19.4.2024 inviata all'ente resistente e, più diffusamente, il ricorso introduttivo).
Gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito» (Cass. n.
11025/2022).
Peraltro è certo che l'onere della prova della fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa incombe sull'ente impositore;
è la stessa Corte costituzionale a chiarire che la scelta del legislatore di consentire a un creditore, attesa la sua natura pubblicistica, di formare unilateralmente un titolo esecutivo è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo solo grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, e alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione (sentenza n. 111/2007).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, natura ed entità dell'attività defensionale e secondo i criteri di cui al dm 55/2014
e la nota spese 27.10.2025
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accoglie il ricorso
Annulla la cartella di pagamento impugnata
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 2420 per compensi, 15 CP_1
% spese generali e accessori di legge
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Paolo CO
3
All'udienza 25/11/2025 , nella causa di cui al n. 900 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro Paolo
CO, sono comparsi
Per parte ricorrente avv. FIORENTIN NICOLO'
Per parte resistente: nessuno
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. FIORENTIN NICOLO' si richiama agli atti e conclude come in ricorso.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte che dichiara di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti la parte predetta, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
Paolo CO REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Paolo CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 900 /2024
Promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. FIORENTIN Parte_1 C.F._1
NICOLO' del foro di Udine
-ricorrente- contro
(C.F. Controparte_1
), contumace P.IVA_1
-resistente-
Avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria sulle seguenti conclusioni di parte
PARTE RICORRENTE in via pregiudiziale/cautelare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento opposta;
- nel merito, in via principale, accogliere il ricorso e per l'effetto dichiarare che la ricorrente nulla deve all' a titolo di contributo CP_1 soggettivo, integrativo e di maternità per l'anno 2018 e, conseguentemente, annullare integralmente la cartella di pagamento n. 115 2024 00124072 07 000; - nel merito, in ogni caso, condannare il resistente alla rifusione delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso 23.10_.2024 propone opposizione alla cartella di pagamento Parte_1
n. 115 2024 00124072 07 000 (doc. 01) resa esecutiva in data 04/03/2024, notificata il
1 27/09/2024, con cui l' procedeva al recupero di contributi previdenziali relativi CP_1 all'anno 2018 per un importo di € 4.627,76, interessi di mora per un importo di € 1.221,79 e sanzioni per € 462,78.
L'ente resistente è rimasto contumace.
Dai documenti dimessi risulta che, in parte per un'anomalia del sistema informatico dell'ente, in parte per una vicenda di rimborsi richiesti e ottenuti dalla ricorrente ma in realtà non dovuti, il 30.10.2023
l' doc. 4) chiedeva alla iscritta il pagamento entro e non oltre l'1.12.2023 di euro CP_1 Parte_1
4.627,76 per contribuzione 2018.
La ricorrente in data 23/07/2024, e quindi successivamente alla data indicata dall'ente, versava spontaneamente con mod. F 24 (doc. n. 11) l'importo di € 2.237,76, a regolarizzazione del 2018
(restituzione indebito rimborso di € 1.521,40 e € 716,36 a saldo della contribuzione 2018).
2. Con nota 3.3.2025 l'ente ha provveduto a comunicare la variazione in diminuzione, ma ha mantenuto la pretesa per euro 1840,14 + 549,84 per contributi (differenza fra i 4.627,76 di cui alla nota 30.10.2023 e i 2237,76 versati il 23.7.2024, oltre 462,78 sanzioni e 1221,73 interessi.
L'ente però allo stato pretende un importo residuo, oltre accessori, di cui restando contumace non si impegna a dimostrare an e quantum, mentre la ricorrente ha dettagliato i suoi conteggi per cui la somma ingiunta non è dovuta (cfr nota 19.4.2024 inviata all'ente resistente e, più diffusamente, il ricorso introduttivo).
Gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità per l'Istituto di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito» (Cass. n.
11025/2022).
Peraltro è certo che l'onere della prova della fondatezza nell'an e nel quantum della pretesa incombe sull'ente impositore;
è la stessa Corte costituzionale a chiarire che la scelta del legislatore di consentire a un creditore, attesa la sua natura pubblicistica, di formare unilateralmente un titolo esecutivo è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo solo grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e/o dell'esecuzione, e alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione (sentenza n. 111/2007).
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa, natura ed entità dell'attività defensionale e secondo i criteri di cui al dm 55/2014
e la nota spese 27.10.2025
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro Paolo
CO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
Accoglie il ricorso
Annulla la cartella di pagamento impugnata
Condanna al pagamento delle spese di lite liquidandole in euro 2420 per compensi, 15 CP_1
% spese generali e accessori di legge
Udine, 25/11/2025
Il Giudice
Paolo CO
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