Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01847/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1847 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Piccioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
TT LI, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della graduatoria definitiva 2024 contenente l’elenco delle istanze accolte degli imputati assolti, n. prot. m_dg.DAG.2-OMISSIS- del -OMISSIS-, nella parte in cui non accoglie l’istanza IA-2024--OMISSIS- del ricorrente;
- del diniego relativo alla domanda di accesso al fondo per gli imputati assolti presentata dal ricorrente n. prot. IA-2024--OMISSIS-;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso o conseguenziale.
nonché per la condanna
- a rivalutare l’istanza del ricorrente, attraverso ogni modalità ritenuta idonea;
- ad accogliere l’istanza del ricorrente;
- a rettificare la graduatoria oggetto del procedimento, inserendo l’istanza del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2025 il dott. IA GG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugnava gli atti in epigrafe coi quali l’amministrazione resistente rigettava la sua istanza di ammissione al rimborso delle spese legali in favore degli imputati assolti con sentenza irrevocabile di cui al fondo istituito dall’art. 1, commi 1015-1020 l. 30 dicembre 2020, n. 178 (attuato con decreto del Ministro della giustizia del 2021).
2. Nel dettaglio, la domanda veniva respinta attesa la carenza dei requisiti di accesso al fondo in relazione alla formula di assoluzione, dell’assenza della documentazione inerente all’esercizio dell’azione penale, all’irrevocabilità della sentenza e alla corresponsione del compenso professionale al difensore (cfr. artt. 1, comma 2, lett. e), 2, comma 2, lett. a) e 3, comma 4, lett. c) e f) d.m. 20 dicembre 2021).
3. Si costituiva in resistenza il Ministero della giustizia.
4. Al ricorso era unita istanza di sospensione cautelare cui l’esponente rinunciava alla camera di consiglio del 5 marzo 2025.
5. Parte ricorrente depositava ulteriore memoria in vista della pubblica udienza del 10 dicembre 2025 all’esito della quale il Collegio tratteneva la causa per la decisione di merito.
6. Esaurita l’esposizione dello svolgimento del processo può passarsi allo scrutinio delle censure sollevate con il ricorso.
7. Con il primo motivo (indicato con il numero romano III) viene evidenziato come nell’istanza si fosse correttamente indicata la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» che pacificamente rientrerebbe tra quelle che consentono l’ammissione al beneficio; similmente, la questione afferente all’irrevocabilità della sentenza parrebbe essere un mero errore materiale, attesa la presenza di una spunta di assenso riferita al documento attestante la definitività dell’assoluzione. Il rigetto, indi, sarebbe frutto di un palese travisamento di fatto.
8. Col secondo motivo, invece, si precisa che i documenti inerenti all’esercizio dell’azione penale e al pagamento del compenso professionale (per i quali non vi è una spunta, bensí una «X»), pur non risultando scaricabili, sarebbero «presenti» sul portale informatico: l’amministrazione avrebbe dunque dovuto attivare i proprî poteri di soccorso istruttorio per consentire la regolarizzazione della domanda.
9. I due motivi, strettamente connessi tra loro, possono essere esaminati congiuntamente.
10. Essi sono infondati.
11. Va ribadito, come in parte già osservato, che l’istanza di ammissione al beneficio è stata respinta per carenze nella domanda: orbene, per un elementare principio di autoresponsabilità, è onere dell’interessato assicurarsi della completezza dell’istanza e della corretta trasmissione della stessa al fine di consentire all’amministrazione decidere senza procedere ad approfondimenti istruttorî circa fatti afferenti alla sfera di controllo del privato (in termini, v. Cons. Stato, sez. V, 6 settembre 2024, n. 7471).
12. Ciò premesso, nel caso in esame è pacifico (risultando ciò anche da quanto allegato dalla parte ricorrente – gli screenshot sono illeggibili, ma dal doc. 19 si evince come vi sia un errore nel caricamento della sentenza penale) che alcuni documenti necessarî per la decisione dell’istanza non fossero stati correttamente messi a disposizione dell’amministrazione: ne consegue, evidentemente, come quest’ultima non poteva far altro che rigettare la domanda di ammissione al beneficio.
13. A tal proposito, va precisato come si tratta di un fatto imputabile al privato che, evidentemente, non ha verificato il corretto caricamento dei documenti prima di consegnare la domanda. In tal senso, la mancata segnalazione di un errore da parte del portale informatico non esime l’esponente da verificare la completezza dell’istanza.
14. Seguendo proprio il parallelismo proposto dal ricorrente, può osservarsi come analogo sarebbe stato l’esito nell’ipotesi in cui la richiesta fosse stata trasmessa in maniera cartacea e un foglio (es. quello attestante l’irrevocabilità della sentenza) fosse risultato incomprensibile; analogamente, a differenza della consegna brevi manu ad una persona fisica (che nell’immediatezza può controllare la completezza formale della documentazione), l’architettura informatica non è progettata per procedere a verifiche sul contenuto degli atti, seguendo semplicemente un codice binario di esistenza/inesistenza di un file relativo ad una certa richiesta.
15. Neppure può dolersi il privato della mancata attivazione del soccorso istruttorio: difatti, come è noto, in procedure che vedono il coinvolgimento di un elevato numero di soggetti (solo quelli che hanno avuto accesso al beneficio nell’anno 2024 sono 627 persone) va esclusa l’applicabilità dell’art. 6 l. 7 agosto 1990, n. 241, allorquando esso sia invocato per superare le violazioni di quell’onere minimo di cooperazione che viene preteso dal privato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 dicembre 2020, n. 8020).
16. Si aggiunga, per completezza, che neppure in sede di ricorso sono stati prodotti i documenti inerenti ai redditi percepiti, né quelli circa il pagamento del compenso professionale (è presente in atti solo una prenotazione del bonifico, ancora revocabile, non l’attestazione dell’avvenuto trasferimento del denaro): circostanza, quindi, che corrobora la tesi dell’amministrazione di incompletezza dell’istanza.
17. Pertanto, può concludersi evidenziando come non avendo correttamente trasmesso i documenti necessarî a dimostrare il possesso dei requisiti per l’ammissione al beneficio, correttamente il ricorrente ne è stato escluso (a differenza del coimputato la cui domanda è stata invece accolta).
18. Alla luce di quanto esposto, il ricorso è respinto.
19. Le spese, stante la peculiarità della vicenda, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OB OL, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
IA GG, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GG | OB OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.