Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/03/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7261/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est.
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 7261/2024 promossa con ricorso congiunto depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
, residente in [...], C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandro Pedone del Foro di Bergamo e Consuelo
Locati del Foro di Bergamo (pec: presso il cui Email_1
studio – sito in Bergamo, via Borgo Palazzo n. 116 – è elettivamente domiciliato,
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), residente in [...] Int. 1, C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Victor Rampazzo del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio - sito in Jesolo (VE), Email_2
Piazza Brescia, 5/B – è elettivamente domiciliata,
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia;
In punto: Regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter in data 14.11.2024 in sostituzione dell'udienza fissata per il giorno
21.11.2024.
Conclusioni del Pubblico Ministero: parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.04.2024 – premesso di aver Parte_1
intrattenuto una relazione more uxorio con e che dalla loro Controparte_1
unione era nato il figlio (nato a [...], il [...]) – chiedeva a Per_1
questo Tribunale di disporre la regolamentazione del regime di affidamento,
collocamento e mantenimento del figlio minore.
La resistente si costituiva in giudizio chiedendo al Tribunale di assumere provvedimenti diversi da quelli richiesti dal ricorrente aventi il medesimo oggetto.
All'udienza del 10.09.2024, a seguito di discussione dinanzi al Giudice relatore, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“1. Affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore Per_2
con collocamento prevalente e fissazione della residenza presso l'abitazione
[...]
materna, sita in Jesolo, Via Nazario Sauro, n. 31/a int. 1;
2. stabilire il diritto/dovere del padre, , di vedere e tenere con sé il Parte_1
figlio minore, durante il periodo invernale, un weekend al mese, da concordare con la madre, dal venerdì all'uscita di scuola siano la domenica sera. Nel periodo estivo, a tale fine settimana se ne aggiungerà un altro, sempre da concordare con la OR . CP_1
Resta inteso che, per quanto attiene al viaggio da Jesolo a Osio Sotto (BG) e ritorno, i genitori si faranno carico delle spese al 50% ovvero uno dei due accompagnerà il piccol in provincia di Bergamo e l'altro presso la residenza materna;
Per_1
3. per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi;
in merito alle vacanze natalizie, il padre e la madre avranno la facoltà di tenere con sé il figlio ad anni alterni, per il periodo compreso tra il 23 dicembre e il 30 dicembre, N.R.G. 7261/2024
ovvero tra il 31 dicembre e il 6 gennaio, in modo tale ch possa trascorrere Per_1
con un genitore il Natale e con l'altro il Capodanno. Anche relativamente alle vacanze di Pasqua i genitori terranno con sé i minori ad anni alterni;
i ponti e le festività infrasettimanali saranno trascorse dal minore con un genitore o con l'altro, secondo il criterio dell'alternanza, con l'accorpamento ai fine settimana di spettanza, salvo diversi accordi fra le parti. Analogamente per quanto attiene al giorno del compleanno d i genitori si alterneranno nel trascorrerlo con il minore;
Per_1
4. nel caso in cui il padre voglia trascorrere un giorno infrasettimanale, o ulteriori giornate con il figlio, lo dovrà comunicare alla madre almeno 48 ore prima, la quale, compatibilmente con le esigenze scolastiche e/o gli impegni precedentemente presi, presterà il proprio consenso;
5. il signo verserà alla OR a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1
al mantenimento del piccol una somma pari ad € 350,00, a mezzo bonifico Per_1
bancario sulle già note coordinate, oltre al rimborso del 50% delle spese sostenute dalla madre nell'interesse dei figli minori, secondo quanto stabilito dal Protocollo Famiglia del Tribunale di Venezia. L'importo dell'assegno di mantenimento verrà rivalutato annualmente, sulla base degli indici ISTAT, solo in caso di valore positivo;
6. l'assegno unico, in virtù del collocamento prevalente presso la madre, verrà trattenuto integralmente dalla OR , i infatti, rinuncia alla propria CP_1 Parte_1
quota quale ulteriore contributo al mantenimento del piccol Per_1
8. spese di lite integralmente compensate.”
Le parti hanno chiesto, pertanto, l'accoglimento delle conclusioni formulate nei medesimi termini.
Il P.M. intervenuto ha concluso in data 25.03.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso alle condizioni indicate dalle parti.
Ebbene ritiene questo Tribunale che le condizioni congiuntamente indicate dai genitori nelle proprie conclusioni congiuntamente presentate, così come indicate, non siano contrarie all'interesse morale e materiale della prole minore, la cui audizione è
stata da questo Tribunale deliberatamente omessa, in quanto manifestamente superflua in ragione dell'accordo intervenuto tra i genitori;
nel complesso, invero, le N.R.G. 7261/2024
condizioni appaiono garantire lo sviluppo di un rapporto equilibrato e sereno della figlio minore con entrambi i genitori.
Si dispone la compensazione delle spese giudiziali, stante l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dispone che il regime di affidamento, collocamento, diritto di visita del genitore non collocatario e mantenimento del figlio minore Persona_2
(nato a [...], il [...]) sia regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
- Spese compensate tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 27.03.2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente dott.ssa Lisa Micochero