Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 19/06/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 108/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III - FAMIGLIA
Riunito in camera di conSIlio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Franco Davini - ConSIliere
Dott. Laura Casale - ConSIliere relatore ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa con oggetto Separazione giudiziale proposta da:
IG. nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1
Salita dell'Oratorio n. 9, ai fini della presente procedura elettivamente domiciliato in Loano (SV), Via Cavour n. 3/3, presso lo studio e la persona dell'Avv. Simonetta Salvini del Foro di Savona, che lo assiste e difende come ed in virtù di mandato apposto in calce al ricorso in appello
- Appellante -
-
contro
-
IG.ra , nata a [...] il [...], residente in [...]
6/2, elettivamente domiciliata in Albenga (Sv), via B. Ricci n. 5, presso e nello Studio dell'Avv.
Alessandro Aschero, che la rappresenta e assiste giusta procura depositata in via telematica in uno alla memoria di costituzione in appello
-Appellata -
e con l'intervento necessario del Pubblico Ministero avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 579/2024 del 17.7.2024
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte di Appello Ill.ma, contrariis reiectis, riformando la sentenza impugnata:
ammettere le prove per interrogatorio della IG.ra e per testimoni dedotte nella memoria ex CP_1 art 473 bis.17 comma II cpc in data 22/05/2024,
accertare e dichiarare il diritto del IG. a percepire dalla IG.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 350,00 (annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al suo mantenimento;
Vittoria di competenze e spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre al rimborso 15% IVA e CPA come per legge”.
Per la parte appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, adversis rejectis, previa ammissione di prova contraria sulle circostanze dedotte ex adverso nel primo grado di giudizio (nella denegata ipotesi di loro ritenuta ammissibilità), respingere l'appello proposto da confermando integralmente la Parte_1 sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze giudiziali, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso al Tribunale di Savona depositato in data 28.2.2024, la RA Controparte_1 chiedeva che venisse pronunciata la separazione dal coniuge SInor con il quale Parte_1 aveva contratto matrimonio - dal quale non erano nati figli - in Calizzano, in data 16.3.2013,
A sostegno della propria domanda, allegava che:
la serenità del matrimonio era stata minata da alcuni aspetti caratteriali del convenuto che si erano manifestati pienamente all'incirca nel mese di febbraio del 2021; in particolare il SInor si Parte_1 sarebbe mostrato focalizzato solo sulle proprie eSIenze, non provando nessun tipo di empatia verso la moglie, opponendosi categoricamente al desiderio di quest'ultima di dare alla luce un figlio, oltre a mostrare un'esagerata gelosia;
gli aspetti caratteriali di cui sopra si erano resi ancora più evidenti quando nel luglio del 2021 al padre della RA veniva diagnosticato un tumore al CP_1 pancreas, avvenimento che gettava nello sconforto più totale la ricorrente, la quale avrebbe avuto necessità della vicinanza del marito;
nonostante i tentativi della RA di recuperare il CP_1 rapporto, nel settembre 2022 questo si comprometteva irrimediabilmente.
A ciò era conseguita la richiesta da parte della stessa che il marito si trasferisse a Calizzano, nella casa sita in Salita dell'Oratorio n. 9, di cui i coniugi erano comproprietari. Inizialmente il convenuto aveva rifiutato, ma ad esito di una lite si era trasferito effettivamente, proponendo però una querela nei confronti della moglie che a suo dire lo aveva illecitamente allontanato.
Deduceva ancora di aver scoperto che il SInor intratteneva conversazioni on line Parte_1 con una donna sconosciuta e poneva in evidenza che dopo l'interruzione della convivenza egli si concedeva due viaggi (in Svezia, nel luglio del 2023 e l'altro nell'aprile del 2023) e un ulteriore viaggio a Napoli.
Passava poi in rassegna i beni di cui erano proprietari l'una e l'altro nonché le situazioni reddituali, affermando che erano entrambi indipendenti sotto il profilo economico e che quindi non sussistessero i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento, sia in una direzione che nell'altra.
Rilevava infatti che il SInor percepiva una pensione di invalidità, mentre la RA Parte_1
era occupata a tempo determinato e part-time con una retribuzione di 1.200,00 euro mensili CP_1 ed in più percepiva l'importo mensile di 1850,00 quale canone di affitto dell'azienda “La Frutteria”, col quale riusciva a malapena a coprire la propria esposizione debitoria.
Concludeva chiedendo pertanto la separazione senza condizioni.
Si costituiva in giudizio il SInor replicando che: Parte_1
- controparte aveva omesso che prima del matrimonio, le parti avevano convissuto per 14 anni;
- le motivazioni della fine del rapporto coniugale erano diverse ed in principale conseguenza del comportamento della RA . Quest'ultima, tra l'altro, aveva individuato il febbraio 2021 CP_1 come il periodo in cui gli aspetti caratteriali negativi del marito posti in risalto dalla stessa si sarebbero resi più palesi, ma proprio in quel periodo andava considerato, a suo dire, egli aveva attraversato due lutti, ovvero la morte dei genitori, a distanza di tre mesi l'uno dall'altro;
- sin dall'inizio della relazione il convenuto aveva reso edotta la ricorrente dei propri problemi di salute e di come lo stesso non si sarebbe sentito di affrontare una ulteriore paternità (il SInor Parte_1 aveva infatti avuto già un figlio da un precedente matrimonio);
- sulla questione della gelosia, poneva in evidenza che controparte manifestava chiaramente un'infatuazione per un ragazzo francese di nome presente nel punto vendita gestito dai Per_1 coniugi ogni qualvolta era presente la . A tale ragazzo, la donna, dapprima all'insaputa del CP_1 marito e poi malgrado la contrarietà dallo stesso espressa, concedeva le chiavi dell'immobile di Calizzano, perché potesse utilizzarlo per brevi periodi di vacanza. Sempre in quel periodo, la ricorrente nei momenti di intimità parlava in francese, determinando dolore e disagio nel coniuge.
Deduceva poi che la ricorrente attraversava un periodo di forte depressione, che la portava ad isolarsi dal marito, rifiutando qualsiasi aiuto da parte sua;
nonostante alcuni momenti di miglioramento nel 2022, la situazione peggiorava iniziando la stessa a vivere in modo autonomo e a comunicare al marito la volontà di separarsi. Nel dicembre 2022, chiedeva esplicitamente la separazione, arrivando a manifestare comportamenti aggressivi per spingerlo ad allontanarsi dalla casa coniugale. Alla fine, il convenuto era costretto a lasciare la casa nel febbraio 2023.
In merito alla situazione economica, il marito esponeva di percepire una pensione di invalidità di circa 1.182 euro al mese e che svolgeva vari lavori con la moglie nel corso degli anni.
Affermava di aver sempre contribuito economicamente e lavorativamente alla gestione della famiglia e dell'attività coniugale "La Frutteria", pur essendo la stessa intestata alla moglie. Inoltre, si difendeva dalle accuse in punto economico mosse dalla moglie, sottolineando che lei aveva ricevuto vantaggi economici dal suo lavoro, nonostante le difficoltà.
Entrambi contestavano le rispettive dichiarazioni e accusavano l'altro di nascondere dettagli importanti, soprattutto riguardo alla situazione economica e alla gestione dei beni. La ricorrente precisava di vivere con la madre, che era malata e le forniva un aiuto economico, e di non lavorare.
Il marito, dal canto suo, confermava la sua situazione economica precaria, senza altre entrate oltre la pensione di invalidità.
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Savona, sostenendo che la circostanza che un coniuge non volesse ulteriormente proseguire l'unione matrimoniale con l'altro non potesse di per sé costituire oggetto di addebito e che, dopo un debito raffronto delle situazioni patrimoniali delle parti, le stesse disponessero di mezzi sufficienti per conservare il tenore di vita già goduto in costanza di matrimonio, accoglieva la domanda relativa alla separazione e rigettava le altre, tra cui quella di addebito della separazione formulata dal Parte_1 Proponeva appello avverso la suddetta sentenza il SInor fondando la propria Parte_1 doglianza su 4 motivi:
- primo motivo, relativo alla domanda di addebito: "Sulla erronea ricostruzione dei fatti, sulla erronea valutazione delle risultanze processuali sulle violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata".
L'appellante ritiene che, ai fini della pronuncia circa l'addebito della separazione alla moglie, il
Giudice di primo grado non avrebbe considerato varie circostanze, in particolare avrebbe omesso di valorizzare adeguatamente le fonti di prova a sua disposizione relativamente ai comportamenti posti in essere dalla RA , giudicandoli la conseguenza, e non la causa, della crisi coniugale. CP_1
La RA avrebbe reiteratamente violato i doveri ex art. 143 c.2 c.c., e precisamente: CP_1
il dovere di fedeltà, infatuandosi di un cliente del bar gestito dai coniugi, di nazionalità francese e di nome il dovere di assistenza morale e collaborazione nell'interesse della famiglia, escludendo Per_1 la appellata completamente il coniuge dalla sua vita e dalle sue decisioni, sottraendosi al dialogo ed al confronto. Tale circostanza sarebbe provata da messaggi whatsapp della moglie nonché da post-it lasciati sul tavolo della cucina. Di contro l'appellante avrebbe sempre dimostrato vicinanza e comprensione nei confronti della moglie;
il dovere di coabitazione, considerato che la RA dormiva reiteratamente fuori di casa, documentata anch'essa attraverso la produzione di CP_2 messaggi whatsapp.
- secondo motivo, relativo alla domanda circa il contributo al mantenimento: "Sulla erronea ricostruzione dei fatti, sulla erronea valutazione delle risultanze processuali, sulla contraddittorietà della motivazione e sulle violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata con riguardo alla inadeguatezza del reddito del IG. a mantenere il tenore di vita goduto in Parte_1 costanza di matrimonio ed alle disparità reddituali e professionali dei coniugi, ed alle loro condizioni personali".
Il Tribunale avrebbe errato a giudicare il reddito del SInor come adeguato a mantenere il Parte_1 tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, omettendo di valorizzare le prove a sua disposizione.
In particolare:
il giudice di primo grado ha erroneamente affermato che "entrambe le parti non hanno depositato per intero la documentazione prevista dall' art 473bis.12 cpc, ragione per cui in questa sede può trovare applicazione l' art 473bis.18 cpc", perché tale previsione avrebbe potuto essere riferibile solo alla RA e non al SInor il quale ha depositato tutta la documentazione prevista ex CP_1 Parte_1 lege;
il Tribunale ha erroneamente ritenuto che per entrambi i coniugi sia venuto meno il reddito prodotto dalla impresa, non considerando che se da un lato per il IG sia completamente Parte_1 venuta meno qualsiasi possibilità di guadagno riconducibile alla impresa familiare, la RA
non solo continua ad essere la titolare della attività ma continua a percepirne un profitto CP_1 avendo ceduto in affitto la azienda, ed incassando il relativo canone pari a euro 1.850; il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che i mezzi economici del SInor permettano a Parte_1 quest'ultimo di conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'appellante contesta questa valutazione, spiegando che, dopo la separazione, il convenuto vive in un piccolo alloggio nell'entroterra Savonese, privo di comfort, e che il suo reddito da pensione (inferiore a 1.200 euro al mese) non gli consente di mantenere il livello di vita precedente.
In particolare, il convenuto non può permettersi di affittare un'abitazione in una zona costiera, dove aveva sempre abitato durante il matrimonio. L'appellante sottolinea anche che il giudice di primo grado ha contraddetto se stesso, valutando come “buono” il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio, che includeva anche il reddito derivante dall'attività imprenditoriale comune, ma sostenendo che il convenuto potesse continuare a godere dello stesso tenore con un reddito da pensione molto inferiore.
Inoltre, l'appellante fa notare che, nonostante il convenuto abbia alcuni risparmi, questi sono stati accantonati per necessità future e non sono sufficienti a mantenere il livello di vita preesistente.
L'appellante critica la decisione di primo grado per aver sottovalutato la disparità economica tra i coniugi, che è evidente, soprattutto considerando che la moglie ha ancora un'attività imprenditoriale di successo e che, sebbene la moglie cerchi di dissimulare le sue entrate, emergono evidenti discrepanze tra quanto dichiarato e quanto realmente percepito.
Conclude chiedendo che il Giudice di Appello consideri correttamente le condizioni economiche dei coniugi, il tenore di vita preesistente e la disparità tra le loro risorse, e disponga un contributo al mantenimento a favore del convenuto, in considerazione della sua condizione economica e personale.
- terzo motivo: "In punto di rigetto delle istanze istruttorie formulate dal IG. ". Parte_1
L'appellante ricorda di essersi offerto di provare determinate circostanze attraverso l'escussione di testimoni e che quindi sia errata la previsione della sentenza secondo cui "Nè la circostanza che il abbia compiuto ogni sforzo per aiutare la moglie e salvare il proprio matrimonio può Parte_1 comportare in automatico l'attribuzione alla di ogni responsabilità per la frattura familiare, CP_1 in assenza di adeguata prova in ordine alla assunzione da parte di lei di una condotta contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio", siccome è lo stesso Tribunale ad aver precluso all'appellato di offrirne prova, pur in presenza di circostanze specifiche, rilevanti e tempestivamente dedotte dallo stesso.
- quarto motivo: "In punto condanna del IG. al pagamento delle spese Parte_1 processuali". L'appellante non condivide la statuizione di primo grado nel punto in cui afferma che gli sforzi conciliativi effettuati dal giudice sono falliti a causa dell'immotivata opposizione del SInor
L'unica soluzione proposta prevedeva la totale ed incondizionata rinuncia dell'odierno Parte_1 appellante alle domande proposte.
Chiede quindi l'ammissione delle prove testimoniali già dedotte in primo grado, la pronuncia dell'addebito in capo a controparte della separazione, la previsione di una somma mensile a proprio favore e a carico della RA pari ad euro 350,00 a titolo di mantenimento. CP_1
Si costituisce la RA , la quale: CP_1
1) sulla domanda di addebito, passa in rassegna i comportamenti che controparte le ascrive e che giustificherebbero una pronuncia positiva sul punto, ritenendole inidonee.
Quanto alla violazione del dovere di fedeltà, afferma l'appellata di non avere mai avuto nessuna relazione con il SInor né provò alcuna infatuazione per lui, ma soltanto un atteggiamento Per_1 amichevole che la stessa teneva con tutti i clienti della frutteria. Anzi approfittò della frequentazione della Frutteria da parte del SInor per “rispolverare” le sue conoscenze della lingua francese Per_1
e, quanto alla concessione dell'utilizzo della casa in Calizzano, lo aveva fatto perché pensava che in futuro egli avrebbe potuto ricambiare ospitando i due coniugi in francia. Evidenziava poi che comunque anche il SInor e il SInor avevano un rapporto. Per_1 Parte_1
Sarebbe stato poi falso che l'appellata, nell'intimità, si rivolgesse al marito in francese. Quanto alla violazione del dovere coniugale di assistenza morale e materiale, la RA CP_1 richiamava le argomentazioni svolte nel giudizio di primo grado. Analizza singolarmente le produzioni di controparte rilevando che la produzione n. 8 rappresenta una conversazione fra i due coniugi dalla quale, sostiene l'appellata, non potrebbe evincersi che la coppia non fosse in crisi, come al contrario dimostrerebbero le parole della stessa appellante;
che la produzione n. 10 è costituita da alcuni bigliettini privi di data e firma che la RA avrebbe lasciato sul tavolo della cucina, CP_1
e rileva che non potevano costituire la prova del rifiuto della stessa al dialogo;
che la produzione n.
11 riguarda la comunicazione da parte dell'appellata di aver "venduto il bar", cessione dell'azienda che era già stata maturata come ipotesi alla fine del 2021.
Quanto alla violazione del dovere di coabitazione, pone in evidenza che gli episodi richiamati dalla difesa avversaria sono collocati in una fase in cui il rapporto fra i due coniugi era ormai giunto a una crisi assolutamente irreversibile e, pertanto, si configurano quale mera conseguenza di tale crisi, e non certo come sua cagione.
La resistente concentra poi l'attenzione sul fatto che l'appellante abbia ritenuto che costituisse circostanza favorevole alla propria ricostruzione delle dinamiche familiari il fatto che la CP_1 abbia affermato che, avendo, nell'estate del 2022, dedicato più tempo al marito, la situazione migliorò, essendo secondo il SInor controparte a determinare l'andamento del rapporto. Parte_1
Secondo la RA da tale affermazione si evince il distacco emotivo del marito, il suo CP_1 considerarsi quale “centro di gravità” attorno al quale la doveva semplicemente orbitare, il CP_1 suo egocentrismo.
Nega poi che il SInor sia stato costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale. Precisa Parte_1 solamente che aveva fatto cambiare la serratura perché spaventata dopo che a seguito della sottoscrizione della scrittura privata dell'1.2.2023 la RA trovò in casa il marito al suo CP_1 rientro dal lavoro.
Parte appellata poi sostiene con fermezza la logicità e l'obiettività dell'impianto motivazionale della sentenza di primo grado sul punto, ribadendone la solidità e condividendola in ogni aspetto.
2) sulla domanda di riconoscimento di un contributo al mantenimento, la censura circa il mancato deposito di documentazione completa da parte dell'appellata sarebbe infondato e irrilevante, elencando la stessa tutti i documenti oggetto di produzione, tra cui le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e l'estratto conto degli ultimi tre anni.
Inoltre rileva che i giroconti rilevati dal Giudice di primo grado sul conto corrente acceso presso la intestato alla Frutteria non attestano l'esistenza di un “altro conto intestato alla CP_3 medesima attività” ma in realtà, si tratta semplicemente di incassi accreditati sul conto corrente della Frutteria relativi a pagamenti eseguiti con carta di credito.
Spiega infatti che "Le movimentazioni sono annotate, in linguaggio bancario, come “giroconti” per il fatto che l'accredito delle somme avviene dopo essere transitato su un conto specifico facente capo alla società che gestisce la carta di credito e destinato proprio agli incassi derivanti da pagamenti con carta di credito. La società che gestisce il conto riversa poi (con un'operazione di “giroconto”, appunto) gli importi ricevuti sul conto corrente del titolare della carta di credito, al netto delle commissioni."
L'appellante poi censura la sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice non abbia preso in considerazione la sua perdita di reddito dovuta alla cessazione dell'attività, mentre la convenuta continua a percepire un canone di affitto mensile di 1.850 €. Tuttavia, la convenuta sottolinea diversi errori e imprecisioni nell'argomentazione dell'appellante.
- Errore sull'interpretazione del reddito: L'appellante confonde il reddito d'impresa con quello da locazione, non tenendo conto che, sebbene la convenuta percepisca un affitto, il reddito derivante dall'attività di impresa è cessato insieme all'affitto dell'azienda.
- Spese della convenuta: La convenuta ha numerosi debiti e spese, tra cui il pagamento di un mutuo, finanziamenti aziendali, noleggi auto e l'IMU per la casa. Inoltre, il reddito netto percepito dall'affitto
è minore rispetto a quanto l'appellante sembra sostenere, poiché gran parte dei proventi è destinata a imposte e spese.
- Disparità economica tra i coniugi: l'appellante riceve una pensione di circa 1.200 € al mese e non ha l'onere di mutui o finanziamenti, vivendo gratuitamente in una casa di proprietà cointestata
(immobile sito in Calizzano). Inoltre, da ciò che risulta, ha risorse economiche sufficienti per viaggi e altre spese non essenziali. La convenuta, invece, vive in condizioni più precarie e continua a farsi carico di debiti derivanti dall'ex casa coniugale e dai finanziamenti aziendali.
Pone in evidenza che nell'anno 2023 la stessa ha prodotto un reddito imponibile pari a € CP_1
33.706,00, assoggettato a un'imposta complessiva pari a € 3.205,00, con conseguente reddito netto pari a € 30.501,00, corrispondente a un reddito mensile di € 2.541,75 e che di contro, sostiene esborsi per complessivi € 2.584,79. ogni mese. Inoltre rileva che attualmente vive insieme alla madre nell'abitazione di quest'ultima per prendersene cura e che se non potesse fruire di questa soluzione abitativa e non percepisse qualche aiuto economico dalla madre, non sarebbe in grado di sopravvivere.
- Critiche alle argomentazioni dell'appellante: l'appellante solleva doglianze riguardo alla disoccupazione temporanea della convenuta e alla rinuncia all'eredità del padre, ma la difesa sostiene che queste questioni siano irrilevanti, poiché la convenuta non ha mai richiesto un assegno di mantenimento e ha cercato di provvedere da sola. La rinuncia all'eredità secondo la resistente non può essere interpretato come un tentativo di farsi passare per "coniuge debole".
La convenuta sostiene che, considerando le sue difficoltà economiche, l'assenza di richieste di mantenimento e la sua determinazione a vivere con le proprie forze, non ci siano ragioni per attribuire all'appellante un diritto a ricevere un assegno di mantenimento.
In sintesi, la convenuta ribatte che l'appellante stia facendo valere una situazione economica erronea e infondata, e che la sua richiesta di mantenimento non sia giustificata dato il contesto delle finanze di entrambi i coniugi.
3) sul rigetto delle istanze istruttorie del SInor la RA riporta tratti della Parte_1 CP_1 sentenza di primo grado affermando di non poter far altro che condividerli. Sostiene l'inutilità dei capitoli di prova dedotti da controparte perché il fatto che la abbia o meno “parlato e CP_1 scherzato” con il SInor si sia rivolta al marito, talvolta, in francese nell'intimità e abbia Per_1 prestato le chiavi della casa di Calizzano al SInor sia completamente irrilevante ai fini Per_1 dell'addebito. Così come inutili sarebbero altre circostanze come ad esempio il fatto che la convenuta abbia talvolta omesso di comunicare al marito i propri turni e spostamenti, sia tornata a casa a tarda sera.
Si oppone quindi all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dall'appellante e chiede l'ammissione di prova contraria con i testi già indicati nel primo grado di giudizio. Conclude quindi chiedendo ammissione prova contraria e rigetto dell'appello, con conferma integrale della sentenza impugnata.
Fissata l'udienza di discussione al giorno 11.6.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate le memorie di rito da entrambe le parti, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
***
L'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Ed invero, prendendo le mosse dal terzo motivo di appello che, ove fosse ritenuto meritevole di accoglimento comporterebbe la rimessione della causa in istruttoria, se ne deve rilevare l'infondatezza.
Al riguardo appare sufficiente leggere le modalità con cui sono stati articolati i capitoli di prova oggetto della richiesta di prova orale per evincerne la totale genericità (dai nn. 1 a 6) oltre che irrilevanza in punto domanda di addebito della separazione (cfr. ex plurimis: Cap. 7: “Vero che a far tempo dal 2021, e nei mesi successivi mesi (eccezion fatta per la estate, durante la quale era in navigazione) un cliente del , di nome era presente tutti i giorni, alla apertura Parte_2 Per_1 ed alla chiusura del locale, intrattenendosi a parlare e scherzare con la IG ra ?” Cap. Controparte_1
8) “Vero che alcuni clienti del locale, ed i titolari di alcuni esercizi commerciali confinanti, segnalarono la circostanza di cui al capitolo precedente al IG ed il rapporto di confidenza Parte_1 che si era instaurato tra la IG.ra ed il predetto ”), così come del resto ha CP_1 Per_1 condivisibilmente già ritenuto il Giudice di primo grado, ampiamente argomentando sul punto.
Ciò precisato, venendo ora all'esame del merito dell'appello, con riguardo al primo motivo, relativo alla domanda di addebito, giova in primo luogo ricordare che, come è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio.
In via generale, La Suprema Corte ha affermato che la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata una situazione in cui la convivenza non era più tollerabile, abbia assunto efficacia causale nel determinare la situazione di intollerabilità (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014).
L'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve, peraltro, essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 14162 del 14/11/2001).
L'anteriorità della crisi della coppia rispetto alla violazione di tali obblighi, quale causa di esclusione del nesso causale, integra comunque un'eccezione in senso lato, ed è pertanto rilevabile d'ufficio, purché siano allegati dalla parte a ciò interessata i fatti che ne suffragano l'esistenza e i menzionati fatti risultino provati dal materiale probatorio comunque acquisito al processo (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 20866 del 21/07/2021). Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 648 del 15/01/2020).
A prescindere da qualsivoglia elemento di addebito, in applicazione dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve comunque trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. A tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi in giudizio (Cass., Sez. 1, Sentenza
n. 8713 del 29/04/2015; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16698 del 05/08/2020). Ovviamente,
l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi, nel determinarsi della intollerabilità della convivenza, è un accertamento in fatto riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione che non sia viziata (Cass., Sez.
1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014 e, di recente, Cass. sez. 1, sentenza n. 11032 del 24/4/2024).
Nel quadro così ricostruito, ritiene questa Corte che il Giudice di primo grado abbia correttamente applicato i parametri sopra richiamati, svolgendo un accertamento in fatto che ha portato del tutto condivisibilmente a concludere che “la disgregazione del matrimonio fra le parti non sia imputabile ad alcuno dei coniugi, ma piuttosto sia conseguenza della crisi vissuta dai coniugi medesimi a causa della malattia dei genitori del a causa della malattia del padre della , a causa dei Parte_1 CP_1 problemi di salute vissuti dal e a causa della depressione in cui era incorsa la , Parte_1 CP_1 stremata dal lavoro svolto sia in autonomia che alle dipendenze di terzi tanto da arrivare addirittura a tentare un gesto estremo di autolesionismo”.
Né, in effetti, la circostanza che il abbia eventualmente compiuto ogni sforzo per aiutare la Parte_1 moglie e salvare il proprio matrimonio (oggetto dei capitoli di prova 14, 15, 16) può comportare di per sé l'attribuzione alla di ogni responsabilità per la frattura dell'unità familiare, in assenza CP_1 di adeguata prova in ordine all'assunzione da parte di lei di una condotta contraria agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Come infatti ha motivatamente osservato il Giudice di primo grado, nella specie non è stata fornita alcuna prova (e i capitoli di prova articolati dal si ribadisce, non erano affatto idonei in tal Parte_1 senso) di condotte poste in essere dalla comportanti la violazione del dovere di fedeltà CP_1 ovvero contrari agli obblighi di assistenza materiale e morale, essendo anzi stato riconosciuto dal medesimo “il generoso ruolo svolto dalla moglie nell'accudimento dei di lui genitori malati, Parte_1 le cure dalla stessa prestate al marito, l'impegno lavorativo della donna finalizzato a procacciare risorse da destinare al mantenimento della coppia”.
In questa situazione, come sopra ricordato dalla Suprema Corte (Cfr. Cass 16698/2020, cit.) il solo fatto che uno dei due coniugi non voglia ulteriormente portare avanti l'unione matrimoniale con l'altro non può di per sé costituire oggetto di addebito né possono assumere rilevanza condotte che (anche cronologicamente) si collocano a valle, anziché a monte, della dissoluzione dell'affectio coniugalis (come nel caso in esame, in cui sono state allegate condotte risalenti al 2023, essendo tuttavia pacifico che la crisi matrimoniale abbia avuto il sopravvento già nel 2021, tanto è vero che nel dicembre 2022 la aveva già manifesto la propria volontà di separarsi). CP_1
Da qui il rigetto della domanda di addebito della separazione e pertanto l'infondatezza del motivo di gravame in esame.
Ad analoghe conclusioni ritiene la Corte di dover pervenire quanto al secondo motivo di appello,
relativo alla domanda circa il contributo al mantenimento.
In effetti, come emerge dalla documentazione di causa e come ha anche osservato la difesa di parte appellata, dal modello 730/2024 (relativo ai redditi dell'anno 2023) depositato in questa sede dall'appellante con la memoria ex art. 417 bis.32 c.p.c. del 22.5.2025, emerge il SI. ha Parte_1 avuto un reddito complessivo di € 19.219,00.
Egli inoltre non è gravato da alcun onere abitativo (permanendo tuttora nella casa di Calizzano, di cui
è comproprietaria anche la moglie), non deve pagare alcuna rata correlata a finanziamenti o mutuo, essendo infine proprietario di una pluralità di immobili suscettibili, almeno in parte, di produrre reddito.
Quanto alla situazione della SI.ra , se è vero che ella percepisce un canone di affitto di € CP_1
1.850,00 mensili per l'avvenuta cessazione dell'attività d'impresa e l'affitto della relativa azienda, occorre ricordare che la stessa versa l'importo mensile di € 1.100,00 a favore di a titolo Persona_2 di canone di locazione dell'immobile ubicato in Loano, Corso Roma n. 136 ove è situata appunto l'azienda concessa in affitto.
La moglie è inoltre gravata dall'importo mensile di € 393,35 in relazione al contratto di mutuo n. 451031 stipulato con Banca Alpi Marittime il 10/3/2009 per l'acquisto della ex casa coniguale, oltre che da alcune rate per contratti di finanziamento.
Comparando l'ultima dichiarazione dei redditi della SI.ra (anch'essa relativa all'anno CP_1
d'imposta 2023), emerge che nell'anno 2023 ha prodotto un reddito imponibile pari Controparte_1
a € 33.706,00, assoggettato a un'imposta complessiva pari a € 3.205,00, con conseguente reddito netto pari a € 30.501,00, corrispondente a un reddito mensile di € 2.541,75.
E tuttavia da tale somma occorre quantomeno detrarre gli esborsi sopra citati per un residuo disponibile pari a poco più di mille Euro (Euro 1.047,65) con cui deve far fronte peraltro anche a due finanziamenti.
Appare quindi evidente che se la SI.ra non si fosse trasferita a vivere presso la madre, CP_1 nell'abitazione di quest'ultima, sita in Neive (Cn), via Pelisseri n. 21, e non percepisse qualche aiuto economico dalla stessa, ella non sarebbe davvero in grado di sopravvivere.
In questa situazione, non appare affatto che il sia il coniuge più debole della coppia, Parte_1 essendo anzi, semmai, vero il contrario, così come ha già correttamente osservato il Giudice di primo grado.
Da qui l'assenza dei presupposti per il riconoscimento a suo favore di qualsiasi contributo al mantenimento a carico della moglie.
Per quanto concerne infine il quarto motivo, relativo alla statuizione in punto spese processuali, appare evidente che, data la soccombenza del di cui il Tribunale di Savona ha peraltro Parte_1 evidenziato il persistente rifiuto di accettare qualsiasi soluzione conciliativa della controversia, pur tentata dal Giudice relatore, esse sono state correttamente poste a carico dello stesso.
Da qui l'infondatezza anche del quarto ed ultimo motivo di appello con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Sussistono tuttavia giusti motivi, dati dalla natura della causa e dalla finalità di non acuire ulteriormente la conflittualità tra le parti, per compensare integralmente tra le stesse le spese di lite del presente grado di giudizio.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Rigetta l'appello proposto da e per l'effetto Parte_1
- Conferma integralmente la sentenza appellata del Tribunale di Savona n. 579/2024 del 17.7.2024,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Dà atto - ai fini dell'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, introduttivo dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) - che l'appello è stato integralmente rigettato.
Così deciso in Genova, il 12.6.2025
Il ConSIliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni