Parere definitivo 18 marzo 2024
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/06/2025, n. 4952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4952 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 04952/2025REG.PROV.COLL.
N. 00594/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 594 del 2023, proposto da DE ER, MA NG, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Gramegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sant'Olcese, non costituito in giudizio;
nei confronti
IO AR, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, n. 532/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli artt. 34, co. 5, e 38 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il consigliere Paolo Marotta;
1. I signori ER DE e NG MA hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sez. II, ha respinto il ricorso di primo grado da essi proposto per l’annullamento dei seguenti atti:
- della nota prot. n. 6919 in data 25.6.2021 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Olcese, avente ad oggetto “ Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/90 e s.m.i. all’accoglimento dell’istanza pervenuta a mezzo p.e.c. in data 23.04.2021 ed assunta al Protocollo Generale di questo Comune al n. 4630 in pari data. Riscontro osservazioni ”;
- della nota prot. n. 5738 in data 21.5.2021 a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Olcese, avente ad oggetto la “ Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis L. n. 241/90 e s.m.i. all’accoglimento dell’istanza pervenuta a mezzo p.e.c. in data 23.04.2021 ed assunta al Protocollo Generale di questo Comune al n. 4630 in pari data ”.
I ricorrenti in primo grado hanno chiesto anche l’accertamento del loro diritto alla restituzione delle somme versate in relazione alla convenzione attuativa del 30 giugno 2014 (Rep. n. 450), registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Genova il 4 luglio 2014 al n. 3645.
2. Gli odierni appellanti premettono quanto segue.
2.1. La IG MA NG, unitamente ai signori IO AR e OL ZA, ha sottoscritto in data 30 giugno 2014 una convenzione attuativa (Rep. n. 450), ai sensi dell’art. 16 della l.r. della Liguria 8 luglio 1987 n. 24, per la realizzazione di sei fabbricati residenziali unifamiliari inseriti in zona di espansione C14 del P.R.G. del Comune di Sant’Olcese, in Frazione Torrazza, Loc. Caega.
2.2. La suddetta convenzione prevedeva (art. 6) il versamento al Comune, a seguito del rilascio dei permessi di costruire, dei relativi oneri concessori (oneri di urbanizzazione di esclusivo interesse dell’operatore; oneri di urbanizzazione di interesse generale; costo di costruzione).
La convenzione precisava inoltre che “ i contributi relativi all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di interesse generale ed al costo di costruzione sono intesi dovuti pro-quota dai Proponenti, in proporzione alla superficie di riferimento dei titoli abilitativi delle singole case monofamiliari ad essi intestati ”.
L’efficacia della suddetta convenzione veniva prorogata sino al 29 giugno 2021, con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 27 giugno 2018.
2.3. Nelle more, l’originaria stipulante OL ZA decedeva.
2.4. Il signor ER DE, figlio della IG MA NG, provvedeva al pagamento, per conto di quest’ultima, mediante tre bonifici bancari in data 16 gennaio 2015, della quota pari al 50% del contributo di costruzione non scomputabile, oltre ai diritti di segreteria, rispettivamente di euro 1.182,36, di euro 2.846,28 e di euro 7.549,86 (e, quindi, per complessivi euro 11.578,50).
Inoltre, in esecuzione della suddetta convenzione, i proponenti provvedevano al deposito delle fideiussioni a garanzia delle opere.
2.5. Successivamente al deposito dei singoli progetti strutturali presso lo Sportello Unico pe l’Edilizia del Comune, la Città Metropolitana di Genova in data 29 dicembre 2014 adottava la variante al Piano di Bacino del Torrente Polcevera, che veniva pubblicata sul B.U.R.L. in data 28 gennaio 2015 (e quindi in data successiva al pagamento degli oneri di cui sopra).
Alla luce di tale variante, in data 16 dicembre 2015 il Comune di Sant’Olcese sospendeva il rilascio dei titoli edilizi convenzionati e comunicava ai proponenti la contestuale richiesta di parere di conformità, inoltrata sia alla Provincia di Genova, che all’Ufficio Associato tra Comuni di Campomorone, Ceranesi, Mignanego, Sant’Olcese e Serra Riccò.
2.6. Con successiva nota PG/2018/321856 del 23 novembre 2018 la Regione Liguria rilasciava parere favorevole alla realizzazione dell’intervento con prescrizioni, resesi necessarie alla luce della suddetta variante.
2.7. Allegando che, a seguito della stipula della convenzione di cui sopra, erano intervenuti fattori indipendenti dalla loro volontà che avevano determinato il venir meno della redditività dell’intervento edilizio proposto ed evidenziando di non aver intrapreso i relativi lavori, gli odierni appellanti, con atto di significazione e diffida in data 23 aprile 2021, hanno diffidato il Comune di Sant’Olcese alla restituzione della somma dagli stessi versata per la complessiva somma di euro 11.578,50.
2.8. Con successiva nota prot. n. 5738 in data 21 maggio 2021, il Comune di Sant’Olcese comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando un termine di dieci giorni per eventuali osservazioni. In particolare, il Comune rilevava: “ nulla osta alla restituzione della quota del contributo di costruzione (quota relativa al costo di costruzione e alle opere di urbanizzazione d’interesse generale non scomputabile) e dei diritti di segreteria versati per la realizzazione della casa D (P.E. 45/2012 nella quale la sig.ra NG MA ̀ l’unica richiedente) [...] diversamente, per le pratiche edilizie P.E. 44/2012 e P.E. 47/2012, nelle quali la sig.ra NG MA non è l’unica richiedente, lo scrivente Servizio ritiene che si potrà procedere alla restituzione della quota del contributo di costruzione e dei diritti di segreteria previa comunicazione con cui gli altri richiedenti, per le rispettive pratiche edilizie, formulano espressa rinuncia alle stesse ”.
Con successiva nota del 31 maggio 2021 gli odierni ricorrenti, a mezzo del loro legale di fiducia, formulavano le proprie osservazioni, chiedendo l’archiviazione del procedimento volto al diniego di accoglimento dell’istanza.
2.9. Con successiva nota prot. n. 6919 in data 25 giugno 2021, la responsabile del Servizio Urbanistica del Comune comunicava quanto segue: “ per quanto riguarda la P.E. 45/2012 – Richiedente: NG MA, nel presupposto che la SV intenda rinunciare in via definitiva all’istanza su citata, la richiesta è accolta e pertanto si provvederà con l’emissione di apposita determinazione a restituzione della quota di contributo di costruzione e dei diritti di segreteria versati, per un importo complessivo di Euro 2.845,28 (duemilaottocentoquarantacinque/28), come precedentemente comunicato con ns nota Prot. 5738 del 21.05.2021 … per quanto riguarda la P.E. 44/2012 – Richiedenti: AR IO e NG MA e la P.E. 47/2012 – Richiedenti: NG MA e ZA MA, considerato che si tratta di procedimento edilizio avente ad oggetto istanze collettive e che non sono state presentate le rinunce definitive alle istanze da parte degli altri operatori, come richiesto con ns nota prot. 5738 del 21.05.2021, non si può al momento provvedere alla restituzione delle quote di contributo di costruzione e de diritti di segreteria versati; ovvero per la P.E. 44/2012 complessivi Euro 1.181,36 (millecentottantuno/36) e per la P.E. 47/2012 complessivi Euro 7.548,86 (settemilacinquecentoquarantotto/86) ”.
Successivamente, l’Amministrazione adottava apposita determinazione per la restituzione della somma complessiva di € 2.845,28 (duemilaottocentoquarantacinque/28), provvedendo alla emissione dei relativi mandati di pagamento.
2.10. Avverso gli atti da ultimo richiamati i signori ER DE e NG MA proponevano ricorso al T.a.r. Liguria, che, con sentenza del 27 giugno 2022 n. 554:
a) ha dichiarato la parziale cessazione della materia del contendere, “ stante l’intervenuta restituzione della somma di € 2.845,28 quale contributo per costo di costruzione versato in relazione all’istanza edificatoria presentata dalla sola IG MA NG ”;
b) ha respinto per il resto il ricorso, compensando integralmente le spese di lite.
3. Tanto premesso, con il ricorso in esame, gli odierni appellanti hanno contestato la sentenza impugnata con sei articolati motivi.
3.1. Con il primo motivo deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 10, comma 4-bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.; eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto; travisamento; sviamento di potere; perplessità; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Gli appellanti evidenziano che il T.a.r. ha subordinato il diritto alla restituzione delle somme versate non alla verifica della sopravvenuta impossibilità di realizzare l’intervento edilizio proposto, ma alla ritenuta vigenza e/o efficacia della convenzione urbanistica.
La premessa su cui si fonda la motivazione della sentenza di primo grado sarebbe errata per le seguenti ragioni:
a) il Comune di Sant’Olcese ha provveduto alla restituzione della quota di contributo di costruzione versata dalla IG MA NG, nell’importo di € 2.845,28, a prescindere dalla ritenuta efficacia e/o validità della convenzione;
b) allorquando il Comune ha ritenuto di prorogare la durata della Convenzione, lo ha fatto espressamente, manifestando la permanenza dell’interesse pubblico all’esecuzione dell’intervento stesso; a fronte della prima scadenza della convenzione (30 giugno 2018), con deliberazione n. 71 del 27 giugno 2018, la Giunta Comunale ha espressamente prorogato la durata della convenzione al 29 giugno 2021, a fronte di una specifica istanza presentata, con nota prot. 6727 dell’11 giugno 2018, dai proponenti l’intervento edilizio;
c) la norma citata dal T.a.r. a sostegno della dimostrazione dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione (art. 10, comma 4-bis, del d.l. 16 luglio 2020, n. 76) non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie, in quanto ha ad oggetto le proroghe delle “ convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ” nel novero delle quali non rientra la convenzione in questione, adottata “ ai sensi dell’art. 16 della L.R. 8.7.1987, n. 24 ”.
3.2. Con il secondo motivo di appello, gli appellanti deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e/o 2041 cod. civ.; mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento di potere; perplessità; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Evidenziano che il T.a.r. ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, affermando che “ non è stata dimostrata l’impossibilità di realizzare gli interventi edificatori previsti dalle due istanze presentate in forma collettiva né possono ritenersi ostative in tal senso le vicende della convenzione urbanistica che, come si è avuto modo di precisare, risulta tuttora in vigore ”.
A giudizio degli appellanti, l’impossibilità di realizzare l’intervento edilizio, così come previsto dalla convenzione urbanistica, sarebbe dimostrata dall’intervenuta variante al Piano di Bacino del Torrente Polcevera, approvata con deliberazione della Città Metropolitana di Genova in data 29 dicembre 2014, che non consente la realizzazione di nuove costruzioni (art. 16 delle N.T.A. del Piano di Bacino).
Poiché l’intervento edilizio proposto insiste in area classificata come Pg3a, lo stesso non sarebbe attualmente realizzabile, a ciò ostandovi la sopravvenuta normativa di Piano.
La Regione Liguria non avrebbe verificato l’aumento delle condizioni di rischio, con conseguente applicazione del divieto di nuove costruzioni in zona Pg3a, di cui all’art. 16 delle N.T.A. del Piano di Bacino del Torrente Polcevera.
3.3. Con il terzo motivo di appello, gli appellanti deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e/o 2041 cod. civ. sotto ulteriore e diverso profilo; mancata rilevazione dell’eccesso di potere, per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento di potere; perplessità; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Evidenziano che l’impraticabilità dell’intervento o comunque la necessità di un adeguamento della convenzione attuativa alla mutata disciplina del Piano di Bacino sarebbero state riconosciute dalla stessa Amministrazione resistente nel corso dell’istruttoria; infatti, nel parere reso il 2 luglio 2020 dal legale incaricato dal Comune, si evidenzia la necessità della predisposizione di una nuova soluzione progettuale a cura del signor AR e della stipulazione di un atto suppletivo alla convenzione attuativa.
Il mancato adeguamento della convenzione alla mutata disciplina di Piano renderebbe evidente la necessità di restituzione di quanto versato, stante l’impossibilità per i proponenti di eseguire l’intervento, così come previsto originariamente dalla convenzione.
Fanno rilevare che gli artt. 15 e ss. del d.P.R. 380/2001 e s.m.i. correlano il pagamento degli oneri alla materiale estrinsecazione dello ius aedificandi ; nel caso di specie, nessun intervento edilizio è stato intrapreso, pertanto l’intervenuto pagamento degli oneri concessori risulterebbe sine causa .
3.4. Con il quarto motivo di appello, gli appellanti deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 e/o 2041 cod. civ. sotto ulteriore e diverso profilo; mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento di potere; perplessità; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, i ricorrenti avevano evidenziato che, anche nella denegata ipotesi in cui la rinuncia all’istanza edificatoria da parte degli altri proponenti dovesse essere ritenuta necessaria ai fini della restituzione delle somme versate, il diritto dei ricorrenti discenderebbe comunque dalle previsioni della convenzione attuativa, che configuravano l’obbligazione di pagamento del contributo di costruzione come parziaria; l’art. 6, comma 2, della convenzione prevede: “ i contributi relativi all’incidenza degli oneri di urbanizzazione di interesse generale ed al costo di costruzione sono intesi dovuti pro-quota dai proponenti, in proporzione alla superficie di riferimento risultante dai titoli abilitativi delle singole case monofamiliari ad essi intestati ”.
Il T.a.r. ha respinto la censura con la seguente motivazione: “ il motivo non è fondato, poiché la trascritta previsione afferente la ripartizione pro-quota dell’obbligo di pagamento del contributo di costruzione non si riferiva al singolo titolo edilizio, bensì ai sei permessi di costruire per i quali, appunto, la misura del contributo era parametrata alla “superficie di riferimento” risultante da ciascuno di essi ”.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado; a loro giudizio, l’uso dei termini “ pro quota ” inseriti nella convenzione si riferirebbe ai “ soggetti proponenti ” e non alle pratiche edilizie.
Richiamano alcune pronunce giurisprudenziali a sostegno della natura parziaria dell’obbligazione.
3.5. Con il quinto motivo di appello deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento di potere; perplessità; contraddittorietà intrinseca ed estrinseca; illogicità e irrazionalità manifeste; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, era stata dedotta l’intrinseca illogicità degli atti impugnati, con i quali l’Amministrazione, da un lato, ha riconosciuto la ripetibilità del contributo in relazione alla istanza presentata dalla IG NG e, dall’altro lato, ha escluso tale ripetibilità con riguardo alle altre pratiche edilizie (in mancanza di rinuncia da parte degli altri soggetti proponenti l’intervento edilizio).
Il giudice di primo grado ha respinto la censura, evidenziando che la motivazione degli atti impugnati rendeva percepibili le ragioni del mancato recepimento delle osservazioni procedimentali, non essendo a tal fine necessaria l’analitica confutazione di tali osservazioni.
Gli appellanti contestano le conclusioni del giudice di primo grado, sostenendo che, in base agli atti impugnati, non si comprenderebbero le ragioni per cui l’Amministrazione ha ritenuto restituibile la somma versata a titolo di contributo di cui alla P.E. 45/2012, per la mancata realizzazione dell’intervento, mentre invece abbia ritenuto non restituibili le somme versate per le ulteriori pratiche edilizie.
3.6. Con il sesto motivo di appello, gli appellanti deducono: erroneità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16 e ss. del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i. in relazione alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; mancata rilevazione dell’eccesso di potere per difetto assoluto del presupposto e di istruttoria; travisamento; sviamento di potere; perplessità; contraddittorietà intrinseca e estrinseca; illogicità e irrazionalità manifeste; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.
Con il quarto motivo del ricorso introduttivo del giudizio era stata dedotta la carenza di istruttoria; il T.a.r. ha respinto la censura, evidenziando: “ l’irrealizzabilità degli interventi è stata semplicemente allegata dalla parte ricorrente senza il supporto di alcun principio di prova e, non risultando l’intervenuto rilascio dei permessi di costruire, non può ovviamente essere decorso il termine di inizio lavori. Infine, attraverso le integrazioni documentali trasmesse con nota del 27 giugno 2019, gli eredi della IG ZA hanno dimostrato di avere interesse alla definizione del procedimento edilizio ”.
Gli appellanti contestano diffusamente le conclusioni del giudice di primo grado.
4. Ai sensi degli artt. 7 e 30, comma 2, c.p.a., gli appellanti chiedono il risarcimento dei danni in conseguenza degli illegittimi atti impugnati, da liquidarsi in via equitativa o con il ricorso ai criteri di cui all’art. 34, comma 4, c.p.a., riservandosi di quantificare il danno in corso di causa, anche con la proposizione di motivi aggiunti.
5. Il Comune di Sant’Olcese non si è costituito in giudizio.
6. In data 5 dicembre 2024 gli appellanti hanno presentato istanza di rinvio fondata sulle seguenti considerazioni:
“ Premesso … - che la convenzione attuativa Rep. n. 450, sottoscritta in data 30.6.2014, è longe et ultra scaduta, quantomeno alla data del 29 giugno 2024 e non è stata presentata da alcuna delle parti istanza di proroga della stessa, a dimostrazione dell’impraticabilità tecnica e giuridica dell’intervento edificatorio; - che pertanto in data 7 settembre 2024 il Signor ER ha presentato al Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Sant’Olcese n. 2 istanze di restituzione degli oneri…relativamente alle pratiche P.E. nn. 44/2012 e 47/2012, condividendone previamente il contenuto con l’Amministrazione; - che, ad oggi, le suddette istanze non sono state riscontrate, essendo ancora in corso di perfezionamento il procedimento volto alla restituzione delle somme; - che la positiva conclusione di detto procedimento determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse per i ricorrenti alla coltivazione del presente gravame e la sua conseguente declaratoria di improcedibilità; - che pertanto sussistono, nel caso di specie, le ragioni di eccezionalità di cui all’art. 73, comma 1 - bis secondo periodo, c.p.a. per differire la trattazione della causa ”.
7. All’udienza pubblica del 16 gennaio 2025 la trattazione della causa è stata rinviata, in accoglimento della istanza di rinvio presentata dagli appellanti.
8. Con nota depositata in data 10 marzo 2025, in relazione determinazioni dirigenziali nn. 2 e 3 del 23 dicembre 2024 (nelle quali l’Amministrazione ha determinato la restituzione delle somme dovute, avendo “ considerata legittima la richiesta in argomento ”) e della emissione da parte del Comune dei relativi mandati di pagamento, hanno chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere o della improcedibilità dell’appello, per sopravvenuta carenza di interesse; hanno chiesto altresì che il Comune di Sant’Olcese e/o il Signor IO AR, in solido tra loro o nella misura meglio vista, vengano condannati alla rifusione delle spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio in favore degli appellanti.
9. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
10. In relazione alla intervenuta restituzione delle somme versate dagli appellanti e della espressa richiesta formulata dai ricorrenti in questo senso, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
11. Ritiene tuttavia il Collegio che non sussistano i presupposti per la condanna del Comune al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio (come richiesto dagli appellanti).
Il Comune ha correttamente distinto la pratica edilizia per la quale la relativa istanza era stata presentata dalla sola IG NG, dalle pratiche edilizie per le quali l’istanza era stata presentata unitamente ad altri soggetti, che potrebbero avere ancora interesse a realizzare l’intervento proposto (non è stata dimostrata l’impossibilità di realizzazione dell’intervento proposto, ma solo la necessità di apportare delle modifiche progettuali ad esso in relazione alla variante al Piano di Bacino del Torrente Polcevera, adottata in data 29 dicembre 2014 dalla Città Metropolitana di Genova).
Il carattere parziale della obbligazione si riferisce al pagamento degli oneri (nel senso che il Comune non avrebbe potuto chiedere a ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto la convenzione somme maggiori di quelle previste pro quota per ciascuno di essi), ma non si estende al progetto edilizio presentato che ha necessariamente carattere unitario.
Del resto, nelle determinazioni dirigenziali nn. 2 e 3 del 23 dicembre 2024 l’Amministrazione comunale ha riconosciuto legittima la richiesta di restituzione delle somme versate dagli appellanti, ma ha “ fatti in ogni caso salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi ”.
La posizione di cautela inizialmente assunta dalla Amministrazione comunale non giustifica la condanna alle spese di giudizio, che debbono essere equamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Marotta | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO