Articolo 217 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 210Articolo 211 bis
Versione
6 maggio 1952
Art. 217.
(Libretto di ricognizione)


Il libretto di ricognizione, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile, e' rilasciato al barcaiolo dal comandante del porto all'atto della iscrizione nel registro previsto nell'articolo precedente.
Per le indicazioni che tale libretto deve contenere e per la sua tenuta si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 155.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952