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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 30/10/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 334/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. ULBAR FRANCESCO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti MAJORANO LUCA e DI SANTE PIERA, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 143/2024 del 21/02/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/07/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 21/02/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di riconoscimento di malattia professionale (lombosciatalgia con protrusioni discali lombo-sacrali) avanzata, per ritenuta insussistenza della natura professionale di essa, deducendone l'erroneità della motivazione per erronea od omessa valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice di primo grado aderito alla c.t.u. medico legale esperita senza considerare che, come evidenziato dal c.t.p., l'elaborato peritale non teneva adeguatamente conto dell'intensa esposizione ai rischi durante l'attività lavorativa prestata quale stuccatore ed intonacatore edile, risultante dalle dichiarazioni dei testi escussi, colleghi di lavoro, i quali avevano riferito che le lavorazioni svolte comportavano movimentazione manuale di carichi, posizioni incongrue per la colonna vertebrale, continue rotazioni e flessioni del rachide, esposizione a fattori climatici e vibrazioni, sicché le conclusioni del c.t.u., che aveva ritenuto l'insussistenza di nesso causale con l'attività lavorativa in quanto non era possibile escludere l'esclusiva componente costituzionale/idiopatica della malattia, recepite nell'impugnata sentenza, erano errate.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previo rinnovo della c.t.u. medico legale, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di rendita per malattia professionale proposta in primo grado.
L' nonostante regolare notifica del ricorso in appello, non si è costituito in giudizio CP_1 per l'udienza del 27/03/2025, fissata ex art. 435 c.p.c..
Disposto con ordinanza del 27/03/2025 il rinnovo della c.t.u., in considerazione dei motivi di appello, l' si costituiva in giudizio in data 31/03/2025 chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1 deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Infine, instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
La malattia professionale di cui l'appellante chiede il riconoscimento (lombosciatalgia con protrusioni discali) non è ricompresa nelle vigenti tabelle di cui al t.u. n. 1124/65; vi è ricompresa la diversa malattia dell'ernia discale lombare (n. 77, codice m51.2) per lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine per la movimentazione di materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il periodo massimo di indennizzabilità è di 1 anno dalla cessazione della lavorazione. Come pacifico in giurisprudenza, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, qualora il lavoratore assicurato sia stato addetto alla lavorazione nociva tabellata, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari, senza poter invocare a proprio favore presunzioni (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27752 del 30/12/2009 rv. 611554 – 01, 1135 del 19/01/2011 rv. 615930 e 13024 del
24/05/2017 rv. 644514 - 01).
Pertanto, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 e poi al d.lgs. n. 38/2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso (sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella), il nesso eziologico è presunto per legge, mentre negli altri casi il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri (cfr. Cass. Sez. L. n. 22592 del 09/08/2024 rv. 671927 - 01).
Inoltre, in tema di malattie ad eziologia multifattoriale (quali quelle a carico del rachide, notoriamente di possibile derivazione anche congenita o sistemica o da cause comuni) il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, ma è necessario acquisire il dato della probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori concreti e specifici elementi di fatto attinenti all'effettiva esposizione al rischio ambientale (riferita alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio) e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, o a dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione in termini probabilistici del consulente tecnico in certezza giudiziale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13814 del
31/05/2017 rv. 644527 – 01, 21825 del 15/10/2014 rv. 632608 – 01, 21360 del 18/09/2013 rv.
628368 – 01 e 18270 del 05/08/2010 rv. 614582 - 01).
In base ai richiamati principi, osserva la Corte che la doglianza dell'appellante, ove deduce che l'impossibilità di escludere la componente costituzionale/idiopatica della malattia non è sufficiente ad escluderne la natura tecnopatica, è condivisibile, in base a quanto appena osservato in tema di malattie multifattoriali, ma non risulta che egli sia affetto da ernia discale
(ciò che è stato escluso già nell'impugnata sentenza, con statuizione non oggetto di gravame, nonché dal c.t.u. nominato nel presente grado del giudizio), sicché egli aveva l'onere di provare sia l'esposizione a rischio professionale a carico del rachide sia il nesso causale tra lavorazione svolta e malattia.
Tale onere, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, non è stato assolto.
Difatti, pur se i testi escussi, confermando i capitoli di prova formulati dall'allora ricorrente, hanno riferito dello svolgimento da parte sua, per oltre dieci anni, di attività di stuccatore ed intonacatore edile, e delle relative mansioni di movimentazione di carichi (sacchi e secchi di cemento e malta) di peso fino a kg. 25), nonché dell'utilizzo di pale o miscelatori, martelli e scalpelli, cazzuole e spatole, e della necessità di continui movimenti del busto per l'esecuzione delle operazioni di intonacatura e stuccatura, i testi stessi hanno precisato che l'utilizzo del martello demolitore era occasionale, e non vi sono risultanze specifiche sull'alternanza tra le varie fasi lavorative e quindi su tempi e modalità di effettuazione delle operazioni di movimentazione di carichi e sul numero di carichi interessati, né su eventuali ausili a disposizione del lavoratore per eseguire dette operazioni, ovvero sulla durata delle operazioni comportanti utilizzo di strumenti vibranti;
infine, non risulta che durante la posa in opera di intonaci o stucchi, costituenti l'attività principale dell'appellante, vi fosse necessità di utilizzo di utensili pesanti che abbiano potuto comportare un continuativo aggravio funzionale sul tratto lombo-sacrale del rachide.
Inoltre, il c.t.u. nominato nel presente grado -dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, anche in risposta alle osservazioni dell'appellante, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile- ha evidenziato, congruamente rispetto alle risultanze testimoniali, che la lombosciatalgia e le protrusioni del tratto lombo-sacrale, da cui l'appellante è affetto, non sono correlabili all'attività lavorativa svolta, per difetto di adibizione a lavorazioni comportanti movimentazione manuale di carichi in modo continuativo nell'arco della giornata lavorativa, tenuto anche conto che la protrazione dell'attività lavorativa non ha comportato nessuna progressione in pejus del quadro patologico rilevato durante la storia clinica.
Le critiche mosse alla c.t.u. dalla difesa dell'appellante non sono, pertanto, affatto condivisibili, trattandosi di mera differente valutazione -tra l'altro del tutto immotivata, avendo l'appellante meramente dedotto l'asserita omessa o scorretta valutazione delle risultanze testimoniali, ma senza in alcun modo argomentare sulla sussistenza di esposizione a rischio e di nesso causale anche in mancanza di continuativa movimentazione di carichi- del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
Non si riscontra pertanto alcuna palese devianza del c.t.u. dalle nozioni correnti della scienza medica -e peraltro nemmeno l'appellante indica le fonti scientifiche del convincimento del c.t.p.- né alcuna omissione da parte del c.t.u. di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché le censure mosse costituiscono mero inammissibile dissenso diagnostico (cfr. Cass. Sez. L. n.
1652 del 03/02/2012).
Deve quindi ritenersi, conformemente all'impugnata sentenza, che non sia stata raggiunta prova sufficiente del fatto che l'appellante abbia svolto lavorazioni comportanti necessità di movimentazione manuale di carichi, in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci, di peso rilevante ed idoneo a cagionare la malattia denunciata, per difetto di prova specifica dell'effettiva entità delle sollecitazioni all'apparato rachideo cui l'appellante era sottoposto.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, nonché quelle di c.t.u. già liquidate, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 143/2024 in data 21/02/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. già liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Lavoro
La Corte, composta dai magistrati: dr. Fabrizio Riga - Presidente dr.ssa Anna Maria Tracanna - Consigliera dr. Massimo De Cesare - Consigliere relatore all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura, la seguente sentenza con motivazione contestuale ex artt. 429 e 436 bis c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
, rappresentato e difeso da: avv. ULBAR FRANCESCO, elettivamente Parte_1 domiciliato come in atti;
-appellante-
e
, rappresentato e difeso da: avv.ti MAJORANO LUCA e DI SANTE PIERA, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti;
-appellato-
Oggetto: Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. Appello CP_1 avverso la sentenza n. 143/2024 del 21/02/2024, emessa dal Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 30/10/2025.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 24/07/2024 ha impugnato la sentenza indicata in Parte_1 oggetto, pronunciata il 21/02/2024, depositata in pari data e non notificata, con la quale era stata rigettata la domanda di riconoscimento di malattia professionale (lombosciatalgia con protrusioni discali lombo-sacrali) avanzata, per ritenuta insussistenza della natura professionale di essa, deducendone l'erroneità della motivazione per erronea od omessa valutazione delle risultanze processuali, avendo il giudice di primo grado aderito alla c.t.u. medico legale esperita senza considerare che, come evidenziato dal c.t.p., l'elaborato peritale non teneva adeguatamente conto dell'intensa esposizione ai rischi durante l'attività lavorativa prestata quale stuccatore ed intonacatore edile, risultante dalle dichiarazioni dei testi escussi, colleghi di lavoro, i quali avevano riferito che le lavorazioni svolte comportavano movimentazione manuale di carichi, posizioni incongrue per la colonna vertebrale, continue rotazioni e flessioni del rachide, esposizione a fattori climatici e vibrazioni, sicché le conclusioni del c.t.u., che aveva ritenuto l'insussistenza di nesso causale con l'attività lavorativa in quanto non era possibile escludere l'esclusiva componente costituzionale/idiopatica della malattia, recepite nell'impugnata sentenza, erano errate.
L'appellante ha quindi chiesto, in riforma della sentenza impugnata, e previo rinnovo della c.t.u. medico legale, l'accoglimento della domanda di riconoscimento di rendita per malattia professionale proposta in primo grado.
L' nonostante regolare notifica del ricorso in appello, non si è costituito in giudizio CP_1 per l'udienza del 27/03/2025, fissata ex art. 435 c.p.c..
Disposto con ordinanza del 27/03/2025 il rinnovo della c.t.u., in considerazione dei motivi di appello, l' si costituiva in giudizio in data 31/03/2025 chiedendo il rigetto dell'appello, CP_1 deducendo la correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza e l'infondatezza dei motivi.
Infine, instauratosi il contraddittorio, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa.
Motivi della decisione
L'appello è infondato, per le seguenti considerazioni.
La malattia professionale di cui l'appellante chiede il riconoscimento (lombosciatalgia con protrusioni discali) non è ricompresa nelle vigenti tabelle di cui al t.u. n. 1124/65; vi è ricompresa la diversa malattia dell'ernia discale lombare (n. 77, codice m51.2) per lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine per la movimentazione di materiali vari, trattori, gru portuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura, ovvero per lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Il periodo massimo di indennizzabilità è di 1 anno dalla cessazione della lavorazione. Come pacifico in giurisprudenza, in tema di assicurazione contro le malattie professionali, la riconducibilità della patologia sofferta dal prestatore di lavoro alle previsioni di cui alla tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 esclude la necessità di provare l'esistenza del nesso di causalità tra il morbo contratto e l'attività professionale svolta, qualora il lavoratore assicurato sia stato addetto alla lavorazione nociva tabellata, mentre nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari, senza poter invocare a proprio favore presunzioni (cfr. Cass. Sez. L. nn. 27752 del 30/12/2009 rv. 611554 – 01, 1135 del 19/01/2011 rv. 615930 e 13024 del
24/05/2017 rv. 644514 - 01).
Pertanto, quando la malattia è inclusa nella tabella allegata al d.P.R. n. 1124/1965 e poi al d.lgs. n. 38/2000, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, perché in tal caso (sempre che la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo indicato in tabella), il nesso eziologico è presunto per legge, mentre negli altri casi il nesso di causalità dev'essere provato dal prestatore di lavoro secondo gli ordinari criteri (cfr. Cass. Sez. L. n. 22592 del 09/08/2024 rv. 671927 - 01).
Inoltre, in tema di malattie ad eziologia multifattoriale (quali quelle a carico del rachide, notoriamente di possibile derivazione anche congenita o sistemica o da cause comuni) il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data anche in termini di probabilità sulla base della particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, ma è necessario acquisire il dato della probabilità qualificata, da verificarsi attraverso ulteriori concreti e specifici elementi di fatto attinenti all'effettiva esposizione al rischio ambientale (riferita alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio) e alla sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, o a dati epidemiologici, idonei a tradurre la conclusione in termini probabilistici del consulente tecnico in certezza giudiziale (cfr. Cass. Sez. L. nn. 13814 del
31/05/2017 rv. 644527 – 01, 21825 del 15/10/2014 rv. 632608 – 01, 21360 del 18/09/2013 rv.
628368 – 01 e 18270 del 05/08/2010 rv. 614582 - 01).
In base ai richiamati principi, osserva la Corte che la doglianza dell'appellante, ove deduce che l'impossibilità di escludere la componente costituzionale/idiopatica della malattia non è sufficiente ad escluderne la natura tecnopatica, è condivisibile, in base a quanto appena osservato in tema di malattie multifattoriali, ma non risulta che egli sia affetto da ernia discale
(ciò che è stato escluso già nell'impugnata sentenza, con statuizione non oggetto di gravame, nonché dal c.t.u. nominato nel presente grado del giudizio), sicché egli aveva l'onere di provare sia l'esposizione a rischio professionale a carico del rachide sia il nesso causale tra lavorazione svolta e malattia.
Tale onere, come correttamente ritenuto nell'impugnata sentenza, non è stato assolto.
Difatti, pur se i testi escussi, confermando i capitoli di prova formulati dall'allora ricorrente, hanno riferito dello svolgimento da parte sua, per oltre dieci anni, di attività di stuccatore ed intonacatore edile, e delle relative mansioni di movimentazione di carichi (sacchi e secchi di cemento e malta) di peso fino a kg. 25), nonché dell'utilizzo di pale o miscelatori, martelli e scalpelli, cazzuole e spatole, e della necessità di continui movimenti del busto per l'esecuzione delle operazioni di intonacatura e stuccatura, i testi stessi hanno precisato che l'utilizzo del martello demolitore era occasionale, e non vi sono risultanze specifiche sull'alternanza tra le varie fasi lavorative e quindi su tempi e modalità di effettuazione delle operazioni di movimentazione di carichi e sul numero di carichi interessati, né su eventuali ausili a disposizione del lavoratore per eseguire dette operazioni, ovvero sulla durata delle operazioni comportanti utilizzo di strumenti vibranti;
infine, non risulta che durante la posa in opera di intonaci o stucchi, costituenti l'attività principale dell'appellante, vi fosse necessità di utilizzo di utensili pesanti che abbiano potuto comportare un continuativo aggravio funzionale sul tratto lombo-sacrale del rachide.
Inoltre, il c.t.u. nominato nel presente grado -dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, anche in risposta alle osservazioni dell'appellante, immune da vizi logici e giuridici e pertanto pienamente condivisibile- ha evidenziato, congruamente rispetto alle risultanze testimoniali, che la lombosciatalgia e le protrusioni del tratto lombo-sacrale, da cui l'appellante è affetto, non sono correlabili all'attività lavorativa svolta, per difetto di adibizione a lavorazioni comportanti movimentazione manuale di carichi in modo continuativo nell'arco della giornata lavorativa, tenuto anche conto che la protrazione dell'attività lavorativa non ha comportato nessuna progressione in pejus del quadro patologico rilevato durante la storia clinica.
Le critiche mosse alla c.t.u. dalla difesa dell'appellante non sono, pertanto, affatto condivisibili, trattandosi di mera differente valutazione -tra l'altro del tutto immotivata, avendo l'appellante meramente dedotto l'asserita omessa o scorretta valutazione delle risultanze testimoniali, ma senza in alcun modo argomentare sulla sussistenza di esposizione a rischio e di nesso causale anche in mancanza di continuativa movimentazione di carichi- del medesimo quadro clinico considerato dal c.t.u., ma senza deduzione di erroneità o incongruità delle conclusioni raggiunte dal c.t.u..
Non si riscontra pertanto alcuna palese devianza del c.t.u. dalle nozioni correnti della scienza medica -e peraltro nemmeno l'appellante indica le fonti scientifiche del convincimento del c.t.p.- né alcuna omissione da parte del c.t.u. di accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, sicché le censure mosse costituiscono mero inammissibile dissenso diagnostico (cfr. Cass. Sez. L. n.
1652 del 03/02/2012).
Deve quindi ritenersi, conformemente all'impugnata sentenza, che non sia stata raggiunta prova sufficiente del fatto che l'appellante abbia svolto lavorazioni comportanti necessità di movimentazione manuale di carichi, in modo non occasionale ed in assenza di ausili efficaci, di peso rilevante ed idoneo a cagionare la malattia denunciata, per difetto di prova specifica dell'effettiva entità delle sollecitazioni all'apparato rachideo cui l'appellante era sottoposto.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, nonché quelle di c.t.u. già liquidate, seguono la soccombenza dell'appellante.
Ex art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del c. 1 bis dell'art. 13 stesso.
p.q.m.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 143/2024 in data 21/02/2024 del Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del
Lavoro, così provvede: rigetta l'appello e condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in €. 1.500,00 per compensi professionali, oltre rimborsi (15%), IVA e CAP come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di c.t.u. già liquidate;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento da parte dell'appellante di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13 c. 1 bis e 1 quater d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in L'Aquila all'udienza del 30/10/2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
- dott. Massimo De Cesare - - dott. Fabrizio Riga -