TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 13/11/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4052/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
con l'avv. Loretta Vaglio Tessitore;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
divorzio alle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale, di Piedicavallo, in proprietà al Sig.
[...]
, Piazza Monte Bo', 1, Unità immobiliare, censita al Catasto fabbricati del Comune Parte_1 di Piedicavallo al n. 1, Fg. 14, Part. 547, sub. 4 Cat A/4, in proprietà esclusiva al Sig. Parte_3 Per_
, rimane definitivamente assegnata allo;
3. Per quanto riguarda i figli: , ancora
[...] Pt_4 minorenne, sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_ responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione. manterrà la residenza anagrafica con il padre, attualmente in Piedicavallo, Piazza Monte Bo, 1. ormai Per_2 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, rimarrà a vivere con il padre. La madre, potrà vedere liberamente i fi gli. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo Per_ dei documenti validi per l'espatrio per la fi glia minore . La madre verserà a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 600,00 - 300,00 per ogni figlio, fi no al raggiungimento dell'autonomia economica degli Stessi, somma da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT, oltre a provvedere a riversare al Sig. il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 sopportate e anticipate per entrambi i fi gli, da concordarsi preventivamente, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Biella, a far data dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e a Part saldare quanto ancora dovuto a tale titolo. La Sig.ra , inoltre, si impegna a saldare l'importo ancora dovuto al Sig. e anticipato dallo , per l'acquisto dell'autovettura usata, Parte_1 Pt_4 in proprietà e in uso al figlio acquistata all'inizio del mese di settembre 2023; inoltre, si Per_2 impegna fi no al raggiungimento dell'indipendenza economica di a versare il 50% dei premi Per_2 assicurativi per l'R.C.A. dell'auto in uso e in proprietà a nonché il 50% delle spese di Per_2 manutenzione di macchine e moto in uso ai fi gli;
4. Si da atto che i coniugi hanno già raggiunto un accordo in sede di separazione, in relazione ai beni contenuti nella casa coniugale, quali: arredi, elettrodomestici e suppellettili che rimangono definitivamente assegnati al Sig. il quale Parte_1 Part ne diviene unico proprietario e che la Sig.ra ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali e a prelevare dalla casa coniugale quanto di interesse, in base all'accordo tra le parti e i monili in oro (anelli, collane e orecchini, ricevuti e/o acquistati prima del matrimonio). Per cui tra le parti nulla è più dovuto;
5. Si da atto che i coniugi hanno già raggiunto un accordo in sede di separazione, in relazione alle somme ricavate dallo svincolo di titoli e versate poi sul conto corrente cointestato e agli investimenti fatti dal Sig. all'interno dell'azienda intestata alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 Part con rinuncia dello a richiedere alla Sig.ra la propria quota relativa all'azienda alla Stessa Pt_4 intestata anche in caso di vendita, nonché a richiedere qualsiasi somma per il lavoro prestato all'interno dell'azienda. Per cui nulla è più dovuto anche in relazione a tale titolo;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non vi sono altri beni in comune da dividere.
per il Pubblico Ministero:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Rosazza il 24 aprile 2004, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Rosazza al numero 1, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati a Biella il 31 maggio 2005 il figlio e l'11 febbraio 2008 la figlia Per_2
. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella 57/2024 pronunciata il 7 agosto 2024, pubblicata il 4 settembre 2024, irrevocabile dal 5 marzo 2025.
Con ricorso congiunto depositato il 15 ottobre 2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta del 6 novembre 2025 le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 7 agosto 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, fermo restando che la previsione circa la residenza del figlio è da intendersi Per_2 come una mera premessa delle sue condizioni di mantenimento e che lo stesso, in quanto maggiorenne, resta libero di scegliere il proprio luogo di residenza. Detti accordi possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4052 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Rosazza il 24 aprile 2004, atto trascritto nei Registri degli atti
[...] Parte_2 di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Rosazza al numero 1, serie A, anno 2004.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rosazza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/11/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Biella
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Emanuele Migliore Presidente
dott. Maria Donata Garambone Giudice
dott. Margherita Cerizza Giudice rel.
nella camera di consiglio del 12/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di RG 4052/2025 promossa da
, c.f. , e Parte_1 C.F._1
, c.f. Parte_2 C.F._2
con l'avv. Loretta Vaglio Tessitore;
atti trasmessi al PUBBLICO MINISTERO
Oggetto:
divorzio congiunto
Conclusioni:
per le parti:
divorzio alle seguenti condizioni congiunte:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale, di Piedicavallo, in proprietà al Sig.
[...]
, Piazza Monte Bo', 1, Unità immobiliare, censita al Catasto fabbricati del Comune Parte_1 di Piedicavallo al n. 1, Fg. 14, Part. 547, sub. 4 Cat A/4, in proprietà esclusiva al Sig. Parte_3 Per_
, rimane definitivamente assegnata allo;
3. Per quanto riguarda i figli: , ancora
[...] Pt_4 minorenne, sarà affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_ responsabilità genitoriale nelle questioni di ordinaria amministrazione. manterrà la residenza anagrafica con il padre, attualmente in Piedicavallo, Piazza Monte Bo, 1. ormai Per_2 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, rimarrà a vivere con il padre. La madre, potrà vedere liberamente i fi gli. I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo Per_ dei documenti validi per l'espatrio per la fi glia minore . La madre verserà a titolo di mantenimento la somma mensile di euro 600,00 - 300,00 per ogni figlio, fi no al raggiungimento dell'autonomia economica degli Stessi, somma da rivalutarsi ogni anno in base agli indici ISTAT, oltre a provvedere a riversare al Sig. il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 sopportate e anticipate per entrambi i fi gli, da concordarsi preventivamente, come da protocollo vigente presso il Tribunale di Biella, a far data dalla data di sottoscrizione del presente ricorso e a Part saldare quanto ancora dovuto a tale titolo. La Sig.ra , inoltre, si impegna a saldare l'importo ancora dovuto al Sig. e anticipato dallo , per l'acquisto dell'autovettura usata, Parte_1 Pt_4 in proprietà e in uso al figlio acquistata all'inizio del mese di settembre 2023; inoltre, si Per_2 impegna fi no al raggiungimento dell'indipendenza economica di a versare il 50% dei premi Per_2 assicurativi per l'R.C.A. dell'auto in uso e in proprietà a nonché il 50% delle spese di Per_2 manutenzione di macchine e moto in uso ai fi gli;
4. Si da atto che i coniugi hanno già raggiunto un accordo in sede di separazione, in relazione ai beni contenuti nella casa coniugale, quali: arredi, elettrodomestici e suppellettili che rimangono definitivamente assegnati al Sig. il quale Parte_1 Part ne diviene unico proprietario e che la Sig.ra ha già provveduto a ritirare i propri effetti personali e a prelevare dalla casa coniugale quanto di interesse, in base all'accordo tra le parti e i monili in oro (anelli, collane e orecchini, ricevuti e/o acquistati prima del matrimonio). Per cui tra le parti nulla è più dovuto;
5. Si da atto che i coniugi hanno già raggiunto un accordo in sede di separazione, in relazione alle somme ricavate dallo svincolo di titoli e versate poi sul conto corrente cointestato e agli investimenti fatti dal Sig. all'interno dell'azienda intestata alla Sig.ra Parte_1 Parte_2 Part con rinuncia dello a richiedere alla Sig.ra la propria quota relativa all'azienda alla Stessa Pt_4 intestata anche in caso di vendita, nonché a richiedere qualsiasi somma per il lavoro prestato all'interno dell'azienda. Per cui nulla è più dovuto anche in relazione a tale titolo;
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che non vi sono altri beni in comune da dividere.
per il Pubblico Ministero:
---
per i seguenti
MOTIVI
FATTO
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2
Rosazza il 24 aprile 2004, atto trascritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato
Civile del Comune di Rosazza al numero 1, serie A, anno 2004.
Dall'unione sono nati a Biella il 31 maggio 2005 il figlio e l'11 febbraio 2008 la figlia Per_2
. Per_1
Fra le parti è intervenuta separazione giudiziale con sentenza del Tribunale di Biella 57/2024 pronunciata il 7 agosto 2024, pubblicata il 4 settembre 2024, irrevocabile dal 5 marzo 2025.
Con ricorso congiunto depositato il 15 ottobre 2025 le parti hanno chiesto una pronuncia di divorzio alle condizioni da queste stabilite.
Gli atti venivano trasmessi al Pubblico Ministero.
All'udienza mediante trattazione scritta del 6 novembre 2025 le parti si riportavano alle conclusioni formulate nel ricorso congiunto.
DIRITTO
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, numero 2, lett. b), l. 898/1979 il divorzio può essere concesso quando
“è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero
è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.” Nel presente caso le parti hanno cessato di convivere anteriormente alla pronuncia di separazione, intervenuta il 7 agosto 2024, e non si sono mai riconciliate. Sussistono pertanto i presupposti per accogliere la domanda di divorzio. Ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., gli accordi delle parti non contrastano con l'ordine pubblico e le norme imperative, fermo restando che la previsione circa la residenza del figlio è da intendersi Per_2 come una mera premessa delle sue condizioni di mantenimento e che lo stesso, in quanto maggiorenne, resta libero di scegliere il proprio luogo di residenza. Detti accordi possono pertanto essere recepiti nel presente provvedimento. Infine, tenuto conto della natura necessaria del giudizio di divorzio e dell'accordo delle parti sulle ulteriori questioni, non si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Biella, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio civile
RG 4052 2025, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Rosazza il 24 aprile 2004, atto trascritto nei Registri degli atti
[...] Parte_2 di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di Rosazza al numero 1, serie A, anno 2004.
2) Omologa e prende atto degli accordi intercorsi fra le parti di cui al ricorso congiunto;
3) Nulla sulle spese;
4) Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo n. 1, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Rosazza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Biella, 12/11/2025
la giudice rel. il Presidente
dott. Margherita Cerizza dott. Emanuele Migliore