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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/10/2025, n. 1496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1496 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di REGGIO CALABRIA, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Lucia Delfino, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile, iscritta al n. 271/2023 R.G.- la cui chiamata all'udienza del 6 ottobre 2025 è stata sostituita dalle note di trattazione scritta, per come previsto dal decreto del 19 settembre 2025 - promossa da
, C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13.11.1945, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Maria Gattuso;
attore
contro
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Argentina, Legarreta 864, 1842 Monte Grande;
, nato a [...] il [...]; Controparte_2
, nata l'[...] e residente in Controparte_3
Argentina, Olavarria n. 755 1836, Llavallol Buenos Aires;
, nato a [...] il [...] e Parte_2 residente nel comune di Roma, Viale dell'Astronomia n. 17, int. 1;
, nato ad [...] il [...] e Parte_3 residente a [...], scala B, frazione Montepiselli (ME); tutti quali eredi di , C.F. , nato a [...] il Persona_1 C.F._2
18.05.1909 ed ivi deceduto il 21.08.1991;
Pag. 1 di 5 convenuti contumaci
Il Giudice
Viste le note in sostituzione d'udienza depositate il 30 settembre 2025, con cui il procuratore di parte attrice ha precisato le conclusioni.
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
1. Con atto di citazione notificato per pubblici proclami – giusta autorizzazione presidenziale del 17.12.2022 – ai convenuti , , Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 Parte_2 Parte_3
, il sig. conveniva le suddette parti per chiedere al
[...] Parte_1
Tribunale adito di “accertare e dichiarare che il signor è divenuto Parte_1 esclusivo proprietario, per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c., del cespite sito in
Scilla (RC), in Vicolo I Bastia n. 4, piano terra, ed identificato al Catasto sezione
Urbana del Comune Scilla al foglio di mappa n. 5 particella 971, di mq 16, mandando alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari di Reggio Calabria per la trascrizione della relativa sentenza come per legge”.
Nella contumacia dei convenuti la causa veniva istruita a mezzo prova documentale e testimoniale e con note in sostituzione d'udienza depositate in data 30.09.2025, parte attrice precisava le conclusioni.
In punto di legittimazione passiva (rectius, titolarità passiva del rapporto controverso) ed integrità del contraddittorio, si deve ritenere, sulla base delle visure catastali e delle certificazioni ipo-catastali prodotte, che il contraddittorio sia stato regolarmente instaurato con gli eredi di cl. 1909 (v. anche relazione tecnica di parte Persona_1
a firma del geom. . CP_4
Pag. 2 di 5 2. Il bene oggetto di causa è oggi identificato al Catasto sezione Urbana del
Comune Scilla al foglio di mappa n. 5, particella n. 2264 (ex particella 971), di mq 16
(v. relazione Tecnica di parte già menzionata).
3. La domanda attrice è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del “corpus”, ma anche dell'“animus possidendi”.
Ai fini dell'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili, ai sensi dell'art. 1158 c.c., è necessario che in capo alla parte rivendicatrice si sia maturato, per un tempo non inferiore a venti anni, una forma di possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (c.d. possesso uti domini) e accompagnato dall'intenzione di tenere la cosa come propria (c.d. animus rem sibi habendi), cui consegua l'inerzia del proprietario;
ancora, il possesso deve essere stato continuo, ininterrotto, pubblico e pacifico mentre il godimento del bene dovrà essere qualificato per la sua esclusività.
Tanto precisato in punto di diritto, nel caso in questione, dall'istruttoria è emerso che l'attore ha esercitato, per oltre venti anni, con continuità, senza interruzioni, pubblicamente e pacificamente, il potere di fatto corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile usucapendo.
Dalla deposizione dei testimoni, escussi all'udienza del 07.10.2024, è emerso che l'attore, dalla morte della madre, avvenuta nel 2000, ha proseguito nell'esercizio del potere di fatto già esercitato dalla madre sul piccolo locale, ubicato in Scilla, utilizzato quale deposito e di cui detiene le chiavi in via esclusiva.
La teste ha riferito: "Il locale è utilizzato da mio cugino e lui Controparte_3 solo ha le chiavi per quello che vedo io... nel senso che non è mai andato qualcuno ad aprire che non fosse lui, e ci va ogni volta che è a Scilla perché lo usa sempre come deposito". La sig.ra , compagna dell'attore, ha affermato: Testimone_1
“Noi di solito viviamo a Davoli, ma tutti i fine settimana più o meno veniamo a Scilla e comunque abitiamo lì durante il periodo estivo. La casa in cui abitiamo a Scilla è vicinissima a questo locale che lui utilizza come deposito. […] Abbiamo tinteggiato i
Pag. 3 di 5 muri, sistemato la tettoia, anzi l'abbiamo sostituita con una lamiera nuova e abbiamo che sostituito la grondaia e cambiato il portone che prima era in legno, chiuso con una catena e un lucchetto. Adesso la porta si chiude direttamente con la chiave”.
La realizzazione di interventi di manutenzione e miglioramento dell'unità immobiliare ha trovato conferma anche nella deposizione della teste ha Testimone_2 dichiarato: "La porta è stata sostituita intorno al 2020 e lo so perché ho anche visto mio cugino mentre faceva i lavori".
Le dichiarazioni dei testimoni, sopra indicate, sono precise nella descrizione dell'immobile per cui è causa e non residuano dubbi sulla corrispondenza dell'unità immobiliare cui si sono riferiti con l'immobile oggetto di causa.
Vi è da aggiungere che nella relazione tecnica redatta dal consulente di parte, Geom.
il bene è compiutamente descritto: “ […] Poiché l'immobile Persona_2 non risultava correttamente censito in catasto, al fine di consentire al committente
l'avvio della procedura per intervenuta usucapione ventennale, si è pertanto dovuto procedere a un nuovo accatastamento, a seguito del quale il suolo su cui insiste il vano deposito in oggetto ha modificato il proprio identificativo catastale e risulta oggi riportato in mappa al foglio 5 con particella n. 2264 […] È oggettivamente plausibile desumere che la costruzione attualmente esistente non sia altro che un reliquato dell'originario edificio a tre piani danneggiato e reso inutilizzabile dal sisma del 1908
[…] Da quanto si è potuto verificare, i muri perimetrali esterni della costruzione esistente sono in muratura di mattoni pieni di vecchia fattura e, in considerazione anche dello stato di fatto degli edifici limitrofi, può oggettivamente desumersi che essi siano quelli originari che delimitavano l'area di sedime di cui si parla nei documenti del 1943, mentre la copertura in lamiera esistente è stata comunque sostituita in epoca più recente”.
Alla luce delle risultanze istruttorie sinteticamente esposte, il possesso dell'attore, estrinsecatosi attraverso la detenzione esclusiva delle chiavi d'accesso ed il godimento dell'unità immobiliare conformemente alle utilità dalla stessa ritraibili, ha avuto carattere pieno ed esclusivo, non risultando, in particolare, che altri abbiano mai
Pag. 4 di 5 frapposto ingerenze rispetto a tali attività o mosso alcun ostacolo o impedimento nel ventennio antecedente alla proposizione della domanda.
In conclusione, secondo i principi generali in materia di usucapione, essendovi la prova sia dell'animus possidenti che del corpus possesionis, deve essere dichiarata, in favore dell'attore, l'acquisto della proprietà per intervenuta usucapione dell'immobile oggetto della domanda.
4. Avuto riguardo alla natura della controversia, alla indefettibilità della pronuncia giudiziaria per la dichiarazione della prescrizione acquisitiva ed alla contumacia delle parti convenute, intesa quale indice di mancanza di opposizione, si ritiene sussistano giustificati motivi per dichiarare irripetibili le spese e competenze di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) in accoglimento della domanda attrice, dichiara acquisito, per intervenuta usucapione, da , il diritto di proprietà esclusiva sull'immobile sito Parte_1 in Scilla (RC), identificato al Catasto sezione Urbana del Comune Scilla al foglio di mappa n. 5, particella n. 2264 (ex particella 971);
2) dichiara non ripetibili le spese processuali.
Reggio Calabria, 6 ottobre 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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