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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 1975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1975 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047/20 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ferraiuolo, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Sirena n. 115
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Dolores Scotto di Uccio, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Umberto I n. 237
APPELLATO nel contradditorio anche di:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Maria Gabriella Gatta, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via
Epomeo n. 334
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2717 del 2020 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto le opposizioni proposte da avverso le cartelle esattoriali nn. Controparte_1
07120180000787478000 e 07120190015630059000, attinenti a contributi dovuti per gli anni
2013-2015. L'opposizione era stata accolta perché i contributi ingiunti costituivano un duplicato di altra cartella, la n. 07120170001473069 000, coperta dall'avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016.
L'appellante censurava la sentenza impugnata, deducendo, con articolate argomentazioni, che i ruoli della presente controversia erano stati ingiunti per contributi diversi e non sovrapponibili.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venissero rigettate le opposizioni proposte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Quest'ultima si costituiva, resistendo all'appello.
Si costituiva, altresì, l insistendo sul suo difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, comunque sostenendo l'appello proposto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Come ha correttamente esposto l' , la cartella di pagamento n. 071 2017 0001473069000 CP_3
(oggetto di istanza di adesione agevolata e della quale le cartelle della presente controversia rappresenterebbero, nella prospettazione della una mera illegittima duplicazione), era CP_1 composta, oltre che dall'importo pari ad un terzo dell'intera somma dovuta a titolo di contributi minimi per gli anni 2013 e 2014 e accessori, anche da altre somme dovute alla Parte_1 per gli anni di imposta 2004, 2005, 2009, 2011 e 2012 sopra indicati (esclusi dalla rateazione), per un importo complessivo di € 3.012,42, ridotto, in seguito alla definizione agevolata, a €
2.577,89. Se si tiene conto del meccanismo di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 sopra cit., per il quale i carichi venivano definiti pur sempre pagando per intero le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, emerge l'equivoco di cui alla sentenza impugnata, per la quale la definizione agevolata comprendeva tutti gli importi relativi agli anni 2013 e 2014, invece di molto superiori e pari, CP_ secondo il conteggio dell' come espresso anche dalle cartelle della presente sede, per la sola sorte capitale, a € 4.926,99. Ne discende che la somma di €2.577,00, che ha cristallizzato la definizione agevolata, copre solo una prima rateazione, nonché precedenti morosità della
CP_1
Anche le quietanze di pagamento prodotte dalla ricorrente in primo grado, di € 238,00 per l'anno di imposta 2013 e due rate di € 802,50 per l''anno 2014, attengono, conformemente alla CP_ puntuale ricostruzione dell' ad eccedenza di contributi dovuta dall'odierna opposta alla e non a contributi minimi per le medesime annualità, oggetto di rateazione. Pt_1
Risulta, così, infondata l'eccezione di duplicazione, costituente l'unico profilo posto a base dell'opposizione di , non sussistendo causali sovrapponibili tra i ruoli opposti Controparte_1 nel presente procedimento e la cartella n. 07120170001473069 000. Né alcun pregio presenta la doglianza di intempestività formulata dalla nella memoria di costituzione, in ordine CP_1
CP_ a una presunta maggiore completezza della ricostruzione, effettuata dall' con l'atto di appello, non vertendosi nel campo di eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, ma di mere deduzioni contabili che al più possono essere di supporto al Giudice nel suo dovere di verifica della lamentata duplicazione posta a base dell'opposizione.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione (alle due cartelle sopra indicate, con i relativi ricorsi riuniti) proposta da in primo grado. Controparte_1
In considerazione della complessiva particolarità e non immediata intellegibilità della vicenda, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di formulata con il ricorso di primo grado. Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. dr. Gabriella Gentile -Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3047/20 r. g. l., vertente
TRA
in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Ferraiuolo, presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Sirena n. 115
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Dolores Scotto di Uccio, presso la quale Controparte_1 elettivamente domicilia, in Napoli, c.so Umberto I n. 237
APPELLATO nel contradditorio anche di:
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Maria Gabriella Gatta, presso la quale elettivamente domicilia, in Napoli, via
Epomeo n. 334
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti la proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2717 del 2020 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva accolto le opposizioni proposte da avverso le cartelle esattoriali nn. Controparte_1
07120180000787478000 e 07120190015630059000, attinenti a contributi dovuti per gli anni
2013-2015. L'opposizione era stata accolta perché i contributi ingiunti costituivano un duplicato di altra cartella, la n. 07120170001473069 000, coperta dall'avvenuta adesione alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016.
L'appellante censurava la sentenza impugnata, deducendo, con articolate argomentazioni, che i ruoli della presente controversia erano stati ingiunti per contributi diversi e non sovrapponibili.
Concludeva, pertanto, affinchè, in riforma della sentenza impugnata, venissero rigettate le opposizioni proposte da con il ricorso di primo grado. Controparte_1
Quest'ultima si costituiva, resistendo all'appello.
Si costituiva, altresì, l insistendo sul suo difetto di Controparte_2 legittimazione passiva, comunque sostenendo l'appello proposto.
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'appello è fondato, nei termini che seguono.
Come ha correttamente esposto l' , la cartella di pagamento n. 071 2017 0001473069000 CP_3
(oggetto di istanza di adesione agevolata e della quale le cartelle della presente controversia rappresenterebbero, nella prospettazione della una mera illegittima duplicazione), era CP_1 composta, oltre che dall'importo pari ad un terzo dell'intera somma dovuta a titolo di contributi minimi per gli anni 2013 e 2014 e accessori, anche da altre somme dovute alla Parte_1 per gli anni di imposta 2004, 2005, 2009, 2011 e 2012 sopra indicati (esclusi dalla rateazione), per un importo complessivo di € 3.012,42, ridotto, in seguito alla definizione agevolata, a €
2.577,89. Se si tiene conto del meccanismo di cui all'art. 6 del d.l. n. 193 sopra cit., per il quale i carichi venivano definiti pur sempre pagando per intero le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, emerge l'equivoco di cui alla sentenza impugnata, per la quale la definizione agevolata comprendeva tutti gli importi relativi agli anni 2013 e 2014, invece di molto superiori e pari, CP_ secondo il conteggio dell' come espresso anche dalle cartelle della presente sede, per la sola sorte capitale, a € 4.926,99. Ne discende che la somma di €2.577,00, che ha cristallizzato la definizione agevolata, copre solo una prima rateazione, nonché precedenti morosità della
CP_1
Anche le quietanze di pagamento prodotte dalla ricorrente in primo grado, di € 238,00 per l'anno di imposta 2013 e due rate di € 802,50 per l''anno 2014, attengono, conformemente alla CP_ puntuale ricostruzione dell' ad eccedenza di contributi dovuta dall'odierna opposta alla e non a contributi minimi per le medesime annualità, oggetto di rateazione. Pt_1
Risulta, così, infondata l'eccezione di duplicazione, costituente l'unico profilo posto a base dell'opposizione di , non sussistendo causali sovrapponibili tra i ruoli opposti Controparte_1 nel presente procedimento e la cartella n. 07120170001473069 000. Né alcun pregio presenta la doglianza di intempestività formulata dalla nella memoria di costituzione, in ordine CP_1
CP_ a una presunta maggiore completezza della ricostruzione, effettuata dall' con l'atto di appello, non vertendosi nel campo di eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio, ma di mere deduzioni contabili che al più possono essere di supporto al Giudice nel suo dovere di verifica della lamentata duplicazione posta a base dell'opposizione.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va accolto, per cui, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettata l'opposizione (alle due cartelle sopra indicate, con i relativi ricorsi riuniti) proposta da in primo grado. Controparte_1
In considerazione della complessiva particolarità e non immediata intellegibilità della vicenda, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di formulata con il ricorso di primo grado. Controparte_1
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del doppio grado.
Napoli, 16 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)