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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1284/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 07 gennaio 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1284/2021 R.G.
TRA
Parte 1 elettivamente domiciliata in Barrafranca, Corso Vittorio Emanuele n.
365,presso lo studio dell'avv.to A. Bonaffini, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso introduttivo;
- ricorrente-
CONTRO
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. S. Dolce
per procura generale alle liti.
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti con note sostitutive d'udienza la causa veniva decisa come da sentenza. MOTIVI
Con ricorso depositato in data 08.09.2021 parte ricorrente esponeva che l'CP_1, sede periferica di
Enna, in data 05/08/2021 aveva notificato l'avviso di addebito n. 594 2019 00001160 31 000, con cui era stato richiesto il pagamento di € 4049,79 relative a somme erogategli - a detta dell' CP_1 -
indebitamente a titolo di indennità di malattia dal 01/2015 al 05/2015, a seguito di disconoscimento di giornate lavorative, provvedimento prot. n. CP 1.2800.14/11/2016.0073259.
Esponeva che nell'anno 2014 non aveva svolto attività di lavoro agricolo e che pertanto non aveva avanzato richieste di prestazioni ( di disoccupazione e di malattia per l'anno in questione).
Eccepiva che in realtà contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, nell'anno 2015 il ricorrente non aveva percepito alcuna prestazione da parte dell' CP_1 di Enna.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'avviso opposto attesa la infondatezza della pretesa ad esso sottesa
Vinte e distratte le spese di lite.
L'CP 1 nel costituirsi in giudizio contestava la domanda evidenziando e dimostrando di aver provveduto ad erogare prestazioni di malattia e di disoccupazione agricola nell'anno in oggetto.
Autorizzato il deposito di note sostitutive d'udienza, la causa, all'udienza odierna, trattata ex art 127
ter cpc veniva decisa come da sentenza.
******
La domanda non può trovare accoglimento.
Con l'unico motivo il ricorrente contesta di aver percepito le somme chieste poi in restituzione.
D'altra parte l'CP_1 ha allegato e soprattutto provato giusta produzione documentale versata in atti (
vedi risultanze del cassetto previdenziale) l'intervenuto pagamento in favore del ricorrente della somma relativa al periodo in oggetto. In particolare il pagamento dell'indennità di malattia in questione, pari a € 3.584,28 netti, è stato effettuato in un'unica soluzione sul conto corrente ([...]) aperto dal beneficiario presso Banca Intesa, accredito avvenuto in data 10/07/2015, pagamento andato a buon fine (docc.
1-3 parte resistente).
La documentazione (intervenuto pagamento, nell'anno 2015, degli importi a titolo di indennità di malattia ) non è stata specificamente contestata dal ricorrente nella prima difesa utile.
Il dato deve ritenersi dunque pacificamente acquisito in atti. Il Pt 1 (vedi note del 27.11.2023) si limita a far rilevare una pretesa non corrispondenza tra gli importi indicati nella ricevuta di pagamento e quelli richiesti nell'avviso di addebito opposto.
D'altra parte la discrasia è solo apparente ed agevolmente spiegabile.
L'avviso di addebito riguarda infatti “l'importo totale pari a euro 4049,79, comprensivo di spese di notifica e di oneri di riscossione" (cfr avviso di addebito prodotto dal ricorrente) ; la somma erogata a titolo di indennità di malattia è pari ad euro 3584,28 netti, cui si aggiungono le suddette spese ed oneri. Di qui la maggiorazione degli importi.
Non avendo da una parte il ricorrente contestato la erogazione delle somme in oggetto, e superato,
dall'altra, il motivo facente leva sulla diversità degli importi, non può che concludersi se non nel senso della illegittimità delle erogazione della indennità ( non è in contestazione che il ricorrente non avesse i requisiti per richiedere ed ottenere alcunchè per il periodo in questione a titolo di indennità
di malattia) e della legittimità delle chiesta restituzione delle somme che configurano un evidente indebito.
Le spese di lite vanno compensate in considerazione del fatto che la erogazione delle somme è
verosimilmente frutto di un errore dell' CP 1
PQM
Definitivamente pronunciando;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Enna, 7
GENNAIO 2025.