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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/07/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
N.R.G. 2709/2024
Il Giudice LI AL, ha pronunciato la seguente ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv. MIRIELLO GIORGIA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente Scolastico dott.ssa LUPPI MARIA GRAZIA ex art. 417 bis c.p.c. resistente
OGGETTO: CA DO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 04.10.2024, parte ricorrente premesso di essere docente non di ruolo con supplenze negli a.s.2020/2021-2024/2025, con ultima sede di servizio presso l'I.C. Pisacane in Ponza (LT), premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), ha chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in suo CP_2 favore della somma indicata in domanda (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio. Assumeva invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "CA del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona
Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del
29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
Il regolarmente citato, si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della CP_2 domanda perché infondata.
La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 26 giugno 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento, con i limiti di cui in motivazione.
La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
Pag. 2 di 15 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della CA di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
CA medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della CGUE, dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai
«docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Pag. 3 di 15 In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non CP_1 di ruolo e con contratto a tempo determinato (come parte ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della CA di che trattasi.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il
Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio
2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_2
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "CA del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
CA Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost.
Il Supremo Consesso ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della CA, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
Pag. 4 di 15 più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è
– e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della CA vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della CA anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
Pag. 5 di 15 beneficerebbero della CA e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”, con ciò distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della CA e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ha infine ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), rilevando segnatamente che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la CA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di
Pag. 6 di 15 garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Ha quindi concluso ritenendo che “tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la CA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia, con ordinanza emessa dalla Sesta Sezione n. 1842 del 18 maggio
2022, ha innanzitutto affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
Pag. 7 di 15 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Avverso l'attribuzione della CA Elettronica del docente al personale precario non può quindi neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria
(Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Da ultimo, la operata ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 29961/2023 ha statuito i seguenti principi di diritto:
“1) La CA DO di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
Pag. 8 di 15 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
CA DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA DO si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA DO, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Questi i principi affermati dalla citata pronuncia e rilevanti ai fini del decidere:
a) La CA spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche (nel senso innanzi chiarito), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
Pag. 9 di 15 b) Ai docenti precari che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica all'attribuzione della CA del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito all'attribuzione;
c) Ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio,
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Le analoghe condizioni di impiego poi si evincono dalle deduzioni attoree, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato di aver svolto attività didattica con contratti di supplenza, fino al termine delle attività didattiche (30.06) e annuali (30.08), svolgendo, per i suddetti periodi, attività del tutto analoghe e comparabili con quelle ordinariamente espletate dai docenti di ruolo.
Pag. 10 di 15 Per l'a.s. 2023/2024, a fronte di una mancata allegazione del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, la domanda deve disattendersi, non potendosi valorizzare l'omessa contestazione del fatto posto a fondamento della pretesa attorea, in ragione Cont della tardività della costituzione del .
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene che parte ricorrente, possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la CA DO per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato: invero risulta dalla documentazione in atti che per gli a.s. in questione Ella ha espletato una unica supplenza sino al termine delle attività didattiche e supplenze annuali (cfr. contratti di lavoro in atti).
Le condizioni di insegnamento (c.d. condizioni di impiego) sono quindi equiparabili ad un docente a tempo indeterminato per tutti gli a.s. richiesti.
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma
121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a tempo e personale a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata che, come tale, può essere utilizzato dalla parte ricorrente. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi, ossia:
Pag. 11 di 15 libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso far riferimento semplicemente al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione dal servizio dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento); da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto. Né può sostenersi che il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto a meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti.
Pag. 12 di 15 Peraltro, l'art. 6 del d.P.C.M. citato prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella CA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Trib. Torino, sentenza n. 1259/2022).
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve essere Controparte_1 condannato a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione, nella misura pari ad euro 2.000,00.
Né osta a tale conclusione, come sopra rilevato, la circostanza che i rapporti di lavoro a tempo determinato non siano più in corso, poiché conclusi, alla data di deposito del ricorso: deve infatti rilevarsi che il mancato godimento del beneficio per gli anni scolastici già esauriti sono, infatti, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del convenuto – che non ha consentito ai docenti con contratto a termine di CP_1 registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma, e non l'effetto del mancato utilizzo da parte del docente nel termine previsto.
Pag. 13 di 15 Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Va così dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, che ella ha diritto ad ottenere, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 per ciascun anno sulla predetta carta elettronica del docente, per gli anni scolastici sopra individuati.
Le spese di giudizio, compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza, Cont sono poste per i restanti due terzi a carico del , liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della consolidata giurisprudenza – nazionale ed eurounitaria - formatasi sulla questione, in applicazione dei nuovi parametri forensi
(d.m. 147/2022).
Nulla deve riconoscersi per gli operati collegamenti ipertestuali in ragione della scarsa quantità di allegati, che, unitamente alla ormai consolidata giurisprudenza in materia non hanno di fatto offerto un significativo supporto allo studio della documentazione prodotta.
La mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso.
Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 11 aprile 2025, n. 9464).
p.q.m.
Pag. 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di euro 500,00 annui tramite la CA elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, NN il resistente ad accreditare la somma di euro 2.000,00 CP_1 sulla carta elettronica dei docenti;
- condanna altresì il contumace alla corresponsione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 876,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, contributo unificato se dovuto, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
LI AL
Pag. 15 di 15
Sezione Lavoro
N.R.G. 2709/2024
Il Giudice LI AL, ha pronunciato la seguente ex art. 127 ter c.p.c.
SENTENZA
nella causa proposta da rappresentata e difesa dall'Avv. MIRIELLO GIORGIA Parte_1
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal Controparte_1
Dirigente Scolastico dott.ssa LUPPI MARIA GRAZIA ex art. 417 bis c.p.c. resistente
OGGETTO: CA DO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso depositato in data 04.10.2024, parte ricorrente premesso di essere docente non di ruolo con supplenze negli a.s.2020/2021-2024/2025, con ultima sede di servizio presso l'I.C. Pisacane in Ponza (LT), premettendo di non aver potuto usufruire, in quanto docente a tempo determinato, dell'erogazione della somma di 500,00 annui di cui all'art. 1 comma 121 legge n. 107/2015, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente), ha chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento la formazione del docente di ruolo delle istituzioni di ogni ordine e grado con condanna del convenuto alla corresponsione in suo CP_2 favore della somma indicata in domanda (parametrate al valore nominale della carta elettronica, pari a 500 euro), deducendo, a fondamento dell'illegittimità della denunciata condotta, l'inesistenza di qualsiasi ragione volta alla indebita esclusione degli stessi dalla platea dei destinatari dell'istituito beneficio. Assumeva invero che la normativa nazionale, nella parte in cui limitava il riconoscimento della cd. "CA del docente" (legge n. 107 del 13.07.2015 cd. "Buona
Scuola" – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e D.P.C.M. del 28.11.2016), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari come la parte ricorrente, era discriminatoria per contrasto con gli articoli 3 e 35 della
Costituzione e per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria del
29/11/2007, che prevedevano la centralità della formazione del docente, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla disciplina comunitaria, di cui alla Direttiva Europea 1999/70 CE, così come espressa dal Consiglio di Stato e dalla Corte di Giustizia (Cfr. CGUE. Grande Sez. 22.2.2022, causa C-430/21).
Il regolarmente citato, si costituiva in giudizio insistendo per il rigetto della CP_2 domanda perché infondata.
La causa, di natura squisitamente documentale, è stata decisa in esito all'udienza cartolare del 26 giugno 2025, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda è fondata e merita accoglimento, con i limiti di cui in motivazione.
La legge n. 107/2015 all'art. 1, commi 121-123 prevede:
“121. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La CA, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione
a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_3
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al
[...]
Pag. 2 di 15 profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla
CA non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
122. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle Controparte_4 finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della CA di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità' digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla
CA medesima.
123. Per le finalità di cui al comma 121 è autorizzata la spesa di euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015”.
In attuazione di quanto previsto da tale disposto normativo, è stato adottato il D.P.C.M. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal D.P.C.M. 28 settembre 2016, entrambi annullati, nelle more della decisione della CGUE, dal Consiglio di Stato, nella parte in cui avevano individuato i destinatari del bonus nei soli docenti di ruolo: quest'ultimo, nell'identificare i «beneficiari della carta» ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) ed ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai
«docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Pag. 3 di 15 In base alla disciplina sopra riportata, dunque, il ha ritenuto che i docenti non CP_1 di ruolo e con contratto a tempo determinato (come parte ricorrente) fossero esclusi dalla cerchia dei destinatari della CA di che trattasi.
La ricostruzione del quadro normativo, come prospettata dalla parte ricorrente, ha trovato riscontro in rilevanti decisioni giurisprudenziali, emesse sia in ambito interno, sia in ambito comunitario.
Rileva, in primo luogo, la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022, con la quale il
Consiglio di Stato, nel riformare la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Sezione Terza Bis, che con sentenza n. 7799/2016 del 7 luglio
2016 aveva respinto il ricorso proposto per l'annullamento della nota del n. CP_2
15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui specificava che la "CA del docente" e i relativi € 500,00 annui erano assegnati ai soli docenti di ruolo e non anche ai docenti con contratto a tempo determinato, nonché dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015, ha affermato che la scelta del di escludere dal beneficio della CP_1
CA Docenti il personale con contratto a tempo determinato presenta profili di irragionevolezza e contrarietà ai principi di non discriminazione e di buon andamento della P.A., con ciò affermando, quindi, l'illegittimità degli atti impugnati rispetto ai parametri di diritto interno desumibili dagli artt. 3,35 e 97 Cost.
Il Supremo Consesso ha infatti rilevato come tale esclusione creerebbe “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con
l'erogazione della CA, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di
Pag. 4 di 15 più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”.
Ha infatti condivisibilmente osservato che “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per
l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è
– e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della CA vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della CA anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non
Pag. 5 di 15 beneficerebbero della CA e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”, con ciò distaccandosi quindi dall'idea di un sistema di formazione a "doppia trazione" tra docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della CA e docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Ha infine ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi
121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.), rilevando segnatamente che “la questione dei destinatari della Carte del docente va riguardata tenendo conto anche della disciplina prevista in tema di formazione dei docenti dal C.C.N.L. di categoria: questa va letta in chiave non di incompatibilità, ma di complementarietà rispetto al disposto dell'art. 1, commi da 121 a
124, della l. n. 107/2015. L'interpretazione di tali commi deve, cioè, tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la CA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di
Pag. 6 di 15 garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
Ha quindi concluso ritenendo che “tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la CA del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole 4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia, con ordinanza emessa dalla Sesta Sezione n. 1842 del 18 maggio
2022, ha innanzitutto affermato che: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_1 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di CP_1
EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e
Pag. 7 di 15 cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Avverso l'attribuzione della CA Elettronica del docente al personale precario non può quindi neppure richiamarsi la sua natura strumentale all'attività di formazione del docente, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con contratti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Va poi evidenziato che le sentenze interpretative della CGUE, precisando il significato e la portata del diritto dell'UE, hanno effetto retroattivo, salvo il limite dei rapporti ormai esauriti, efficacia "erga omnes" nell'ambito dell'Unione (Cass. Sez. Civ. Ordinanza n.
2468 del 08/02/2016, e in termini: Cass. civ., sez. lav., 15/10/2020, n. 22401, e Cass. civ., sez. lav., 17/05/2019, n. 13425) e sono vincolanti per i giudici nazionali che sono così tenuti a disapplicare la normativa interna contrastante con la normativa eurounitaria
(Cfr. CGUE. Gr. Sez. 22.2.2022, causa C-430/21, § 38 e ss).
Da ultimo, la operata ricostruzione è stata sostanzialmente avallata dalla Suprema Corte che, con la recente sentenza n. 29961/2023 ha statuito i seguenti principi di diritto:
“1) La CA DO di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o
Pag. 8 di 15 transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della
CA DO, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui
l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA DO si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui alla L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1 e 2, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA DO, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Questi i principi affermati dalla citata pronuncia e rilevanti ai fini del decidere:
a) La CA spetta ai docenti non di ruolo con incarico annuale o fino al termine delle attività di didattiche (nel senso innanzi chiarito), senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al;
CP_1
Pag. 9 di 15 b) Ai docenti precari che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche (in quanto iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo) spetta l'adempimento in forma specifica all'attribuzione della CA del docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, dalla data del diritto all'accredito all'attribuzione;
c) Ai docenti che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche (per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati, da quantificarsi anche in via equitativa, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, entro il massimo costituito dal valore della CA, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
d) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della CA docente si prescrive nel termine quinquennale che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, quindi dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
e) La prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della CA è invece decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio,
o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Le analoghe condizioni di impiego poi si evincono dalle deduzioni attoree, avendo parte ricorrente dedotto ed allegato di aver svolto attività didattica con contratti di supplenza, fino al termine delle attività didattiche (30.06) e annuali (30.08), svolgendo, per i suddetti periodi, attività del tutto analoghe e comparabili con quelle ordinariamente espletate dai docenti di ruolo.
Pag. 10 di 15 Per l'a.s. 2023/2024, a fronte di una mancata allegazione del contratto di lavoro sottoscritto tra le parti, la domanda deve disattendersi, non potendosi valorizzare l'omessa contestazione del fatto posto a fondamento della pretesa attorea, in ragione Cont della tardività della costituzione del .
Ciò posto, sul piano delle conseguenze, si ritiene che parte ricorrente, possa ottenere il pagamento della somma di € 500,00 tramite la CA DO per gli a.s. 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 con le stesse modalità con cui ne usufruiscono i lavoratori a tempo indeterminato: invero risulta dalla documentazione in atti che per gli a.s. in questione Ella ha espletato una unica supplenza sino al termine delle attività didattiche e supplenze annuali (cfr. contratti di lavoro in atti).
Le condizioni di insegnamento (c.d. condizioni di impiego) sono quindi equiparabili ad un docente a tempo indeterminato per tutti gli a.s. richiesti.
Deve rilevarsi, infatti, che oltre a rappresentare una evidente sperequazione ai danni dei docenti assunti a termine, che vengono onerati personalmente delle spese destinate alla propria formazione, a differenza dei propri colleghi di ruolo, la norma di cui al comma
121 non sembra nemmeno essere improntata al canone di buon andamento della pubblica amministrazione, in quanto rischia altresì di determinare un evidente dislivello nella professionalità e competenze acquisite tra personale assunto a tempo e personale a tempo indeterminato.
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale.
Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata che, come tale, può essere utilizzato dalla parte ricorrente. Del resto, per espressa previsione normativa, esso non ha natura di retribuzione accessoria e non costituisce reddito imponibile. Tale provvidenza può essere impiegata per l'acquisito di predeterminati beni o servizi, ossia:
Pag. 11 di 15 libri;
pubblicazioni e riviste;
hardware e software;
iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali;
iscrizione a corsi di laurea, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
titoli di accesso per rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
titoli per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo.
Inoltre, essa forma oggetto di specifica rendicontazione finalizzata a verificare che il bonus sia stato impiegato nel rispetto dei limiti posti dalla legge.
Deve in proposito rilevarsi come l'art. 3 del d.P.C.M. del 28 novembre 2016, nel prevedere, quale limite alla fruizione della carta docente, la cessazione del servizio, abbia inteso far riferimento semplicemente al venir meno del bisogno formativo siccome connesso alla cessazione dal servizio dei docenti a tempo indeterminato (a seguito di dimissioni, licenziamento o pensionamento); da tale previsione non può trarsi la conseguenza di ritenere estinto il diritto per effetto di una supposta decadenza in coincidenza con la scadenza del termine apposto al contratto. Né può sostenersi che il bonus accreditato sulla carta sarebbe strettamente dipendente e funzionale al singolo anno scolastico di riferimento, con conseguente infondatezza delle pretese riferite ai rapporti giuridici esauriti. Così ragionando si attribuirebbe all'apposizione del termine finale, e all'esaurimento del rapporto che deriva dalla sua scadenza, l'effetto di precludere qualsiasi rimedio rispetto alla discriminazione accertata: la illegittima esclusione della parte ricorrente dal beneficio ha precluso alla stessa, a monte, ogni iniziativa finalizzata ad ottenerlo, onde l'irrilevanza sia della mancata documentazione di spese che, in tesi, avrebbe dovuto anticipare per la propria formazione, salvo poi tentare con esiti incerti il relativo recupero, sia rispetto a meccanismi forgiati per i beneficiari della carta in ordine ad eventuali termini per l'utilizzo delle somme accreditate, visto che si tratta di meccanismi predicabili solo per chi, fin da principio, sia stato posto in condizione di spendere le somme corrispondenti.
Pag. 12 di 15 Peraltro, l'art. 6 del d.P.C.M. citato prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella CA dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”.
Ne deriva che la somma eventualmente non utilizzata nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità del titolare della carta per l'anno scolastico successivo, cumulandosi con quella da erogare all'avvio di quest'ultimo (cfr., in tal senso, Trib. Torino, sentenza n. 1259/2022).
Alla luce di quanto sopra, pertanto il deve essere Controparte_1 condannato a costituire in favore di parte ricorrente, con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8, DPCM 28.11.2016 (GU n. 281 del 01.12.2016) ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, con accredito sulla stessa del detto bonus, somma di cui la parte ricorrente potrà/dovrà fruire, per le finalità formative di cui all'art. 1, comma 121°, l. 13.07.2015, n. 107, non oltre il 24° mese decorrente dalla data di sua costituzione, nella misura pari ad euro 2.000,00.
Né osta a tale conclusione, come sopra rilevato, la circostanza che i rapporti di lavoro a tempo determinato non siano più in corso, poiché conclusi, alla data di deposito del ricorso: deve infatti rilevarsi che il mancato godimento del beneficio per gli anni scolastici già esauriti sono, infatti, la conseguenza del mancato riconoscimento da parte del convenuto – che non ha consentito ai docenti con contratto a termine di CP_1 registrarsi sulla piattaforma web e, a seguito della registrazione, generare e scaricare i buoni con cui procedere all'acquisto dei beni e servizi previsti dalla norma, e non l'effetto del mancato utilizzo da parte del docente nel termine previsto.
Pag. 13 di 15 Nulla osta, pertanto, all'accreditamento di tutte le somme che sarebbero spettate alla parte ricorrente rispetto agli anni scolastici coinvolti.
Va così dichiarato il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la CA elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, che ella ha diritto ad ottenere, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo indeterminato, mediante accreditamento della somma di euro 500,00 per ciascun anno sulla predetta carta elettronica del docente, per gli anni scolastici sopra individuati.
Le spese di giudizio, compensate per un terzo in ragione della reciproca soccombenza, Cont sono poste per i restanti due terzi a carico del , liquidate al valore minimo dello scaglione di riferimento, in ragione della consolidata giurisprudenza – nazionale ed eurounitaria - formatasi sulla questione, in applicazione dei nuovi parametri forensi
(d.m. 147/2022).
Nulla deve riconoscersi per gli operati collegamenti ipertestuali in ragione della scarsa quantità di allegati, che, unitamente alla ormai consolidata giurisprudenza in materia non hanno di fatto offerto un significativo supporto allo studio della documentazione prodotta.
La mera utilizzazione di modalità telematiche non giustifica, di per sé, l'incremento del compenso.
Non si tratta, in altre parole, di una maggiorazione obbligatoria: la norma rimette al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale ai documenti utilizzati per la decisione, conferendogli un potere discrezionale (cfr. da ultimo, Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 11 aprile 2025, n. 9464).
p.q.m.
Pag. 14 di 15 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1 di euro 500,00 annui tramite la CA elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 e, per l'effetto, NN il resistente ad accreditare la somma di euro 2.000,00 CP_1 sulla carta elettronica dei docenti;
- condanna altresì il contumace alla corresponsione delle spese di lite, che CP_1 liquida in complessivi euro 876,00 per compensi professionali, oltre 15% spese generali, contributo unificato se dovuto, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Cassino, data del deposito
Il Giudice
LI AL
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