CA
Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4613 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6820 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], ) e ivi Parte_1 C.F._1
in viale Mazzini n. 123, presso avv. Stefania VOTANO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ( e ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio del procuratore, avv. Piero FALETTI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8013/2022, del Tribunale di Roma, pubblicata il 23 maggio 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2019 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti, nel corso del quale nascevano le figlie
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Deduceva, Per_1 Per_2
a fondamento della sua domanda, che fosse ampiamente decorso il termine dalla data della separazione, decorrente dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente (10 febbraio
2016) previsto dalla legge e che non fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Chiedeva inoltre di assegnare alla stessa la casa familiare di Roma, ubicata in via Pietro
Pozzi 20; di affidare a entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlie; di disporre a carico del padre un mantenimento mensile per le figlie pari a euro 900,00 complessivi oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, richiedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle modalità di visita e frequentazione delle stesse con lui;
chiedeva inoltre di stabilire a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per le figlie pari a euro 400,00 complessivi. In sede di precisazione delle conclusioni, considerate le varie relazioni inviate dai Servizi Sociali, chiedeva, a parziale modifica delle conclusioni già svolte l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali.
Con ordinanza del 3 luglio 2019 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione, a eccezione del diritto di visita padre-figlie, che veniva modulato secondo quanto indicato dalle parti nel verbale di udienza del 3.07.2019.
2 All'esito del giudizio – nel corso del quale il 13 febbraio 2020 veniva emessa la sentenza non definitiva n. 3202/20 sullo status e che veniva istruito mediante l'esame della C.T.U. espletata nel giudizio sulla separazione e delle varie relazioni dei Servizi Sociali - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n. 8013/2022, con la quale il Tribunale di Roma limitava la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione;
affidava le figlie minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre mediante incontri protetti la cui organizzazione veniva demandata ai
Servizi sociali;
disponeva che le minori intraprendessero senza ritardo un percorso di supporto psicologico;
assegnava alla la casa coniugale;
confermava l'assegno Pt_1
di mantenimento per le due minori a carico del nella misura di euro 400,00 mensili. Per_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 21 dicembre 2022 che, in via principale e nel merito, ha chiesto di affidare le figlie minori e a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
di Per_1 Persona_4
determinare le modalità di visita e frequentazione delle stesse con il padre non convivente, con il monitoraggio dei Servizi Sociali, incaricati di verificare le eventuali difficoltà nei rapporti e di suggerire eventuali soluzioni, anche attraverso l'attivazione del servizio di educativa domiciliare SISMIF;
di ordinare ai Servizi Sociali di richiedere valutazione da parte del relativamente alle minori, al fine di assumere le più opportune Pt_2
iniziative per un supporto psicologico in favore delle minori stesse. Ha chiesto, inoltre, di confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare di Roma, via Pietro Pozzi 20 e di disporre un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre pari a euro 900,000 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie per le stesse al 50% tra le parti.
Si è costituito che ha contestato integralmente l'atto d'appello Controparte_1
della chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 16 aprile 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
3 Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 marzo 2025 è stato disposto che l'udienza dell'8 maggio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, rilevata l'interruzione dei rapporti padre-figlie, tenuto conto delle relazioni dei Servizi Sociali dalle quali era emerso un complesso quadro caratterizzato dalla resistenza delle figlie nel frequentare il padre, da una forte conflittualità tra i genitori nonché da scarsa capacità normativa degli stessi nei confronti delle figlie, ha ritenuto necessario disporre l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti, al fine di recuperare i rapporti padre-figlie sotto il controllo di operatori a tal scopo specializzati.
L'appellante, con il primo dei motivi di gravame, ha contestato la decisione, lamentando che il Tribunale aveva provveduto in merito al regime di affidamento delle minori sulla base di una mera relazione dei Servizi Sociali, senza avere svolto alcun accertamento e senza avere ascoltato le minori. Sottolinea ancora l'appellante, a ulteriore fondamento del motivo di gravame in esame, che la c.t.u. nel giudizio di separazione mai avesse rilevato criticità al punto da prevedere un regime di affido delle minori diverso da quello condiviso;
evidenzia infine che nessun percorso di supporto psicologico per le minori è mai stato attivato dai Servizi affidatari.
L'appellato, dal canto suo, ha chiesto la conferma dell'affido ai Servizi Sociali, deducendo che – nonostante, allo stato, tale regime non abbia determinato alcun miglioramento nei rapporti tra lui e le figlie – l'eventuale affido condiviso, avrebbe comportato il ritorno a 4 una gestione completamente lasciata alla madre, la quale avrebbe potuto compromettere irreversibilmente il rapporto padre-figlie.
Tale motivo è infondato e non merita pertanto di essere accolto.
Osserva infatti questa Corte che, seppur allo stato l'affido ai Servizi Sociali non ha prodotto ancora gli esiti sperati ovvero anche solo dei miglioramenti in relazione al rapporto tra padre e figlie, tuttavia non sono emersi elementi tali da giustificare una riforma della decisione del Tribunale che, ben ricostruendo la situazione familiare, appare sorretta da un'adeguata e logica motivazione. E invero, nella relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 13 giugno 2025, a fronte dei positivi passi in avanti nel rapporto tra la Pt_1
e il ome dagli stessi dichiarato (pag. 4 della relazione), si dà atto che le figlie CP_1
continuano a rifiutare un rapporto con il padre. In questa prospettiva, ritenuto che la situazione sia ancora in una fase di sviluppo, rilevata la preminente esigenza di garantire alle minori e al padre il ripristino del rapporto, considerato il perdurare delle difficoltà delle minori nel relazionarsi con il padre come testimoniato dalle relazioni dei Servizi nonché dalle stesse parti nei propri atti, risulta necessario conservare l'affidamento delle minori ai
Servizi Sociali i quali continueranno a esercitare in modo imparziale le funzioni genitoriali assegnategli, monitorando l'evoluzione della situazione allo scopo di favorire il riavvicinamento delle figlie alla figura paterna. È auspicabile, invero, che supportati dal percorso di sostegno genitoriale, i due genitori superino il sentimento di disistima che nutrono ognuno nei confronti dell'altro, clima nel quale sono cresciute le figlie, e rappresentino così la giusta cornice per essere di esempio alle figlie e trasmettere loro l'insegnamento che i membri di una comunità familiare, anche se non più uniti, possono e debbono essere considerati reciprocamente affidabili. Solo nel contesto stabilito dal primo giudice è invero ancora possibile per la madre, genitore collocatario, adempiere al primario ruolo di sostegno delle figlie prospettando loro, con il suo comportamento, una diversa dinamica relazionale tra i due adulti che reintroduca l'altro genitore, riabilitato agli occhi delle figlie dalla condotta materna verso di lui, nel ruolo genitoriale indispensabile per una sana crescita emotiva delle minori. Ne consegue che va confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre nella casa familiare e
5 diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti. Saranno poi i Servizi affidatari, a fronte di un netto miglioramento delle relazioni, a segnalare alle autorità competenti la possibilità di apertura verso l'autonomia dei rapporti e, conseguentemente, al ripristino del pieno esercizio della responsabilità in capo a entrambi i genitori e al regime di affido condiviso.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ha confermato l'assegno di mantenimento per le minori a carico del ella misura CP_1
complessiva di euro 400,00 mensili, in continuità con quanto già disposto in sede di separazione.
L'appellante ha contestato la decisione ritenendo incongrua per difetto l'entità dell'assegno, domandandone l'aumento nella misura complessiva di euro 900,00 mensili.
A sostegno della propria richiesta, l'appellante ha dedotto che la decisione impugnata si fonda su un'errata valutazione delle risultanze economico-patrimoniali, in particolare laddove, a fronte della sperequazione tra i redditi delle parti, ha determinato la situazione dell'appellante sulla base di circostanze presunte, come quella secondo cui la Pt_1
percepisca o possa percepire anche utili come socia della presso la quale svolge Parte_3
l'attività d'impiegata.
Per contro, il ha dedotto come l'attuale situazione economica sia addirittura CP_1
peggiore rispetto a quella sulla base della quale era stato riconosciuto l'assegno di mantenimento per le figlie, dovendo oggi sostenere le spese relative al cambio di abitazione, effettuato al fine di poter garantire una camera esclusiva alle minori al fine di facilitare il riattivarsi di un normale rapporto con le stesse.
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
La ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Pt_1
dell'atto di notorietà del 14 marzo 2024, di svolgere attività lavorativa come impiegata part- time presso la Carrozzeria Gambale s.r.l. percependo redditi netti annui pari a euro
12.079,24 (anno 2020), pari a euro 13.945,97 (anno 2021) e pari a euro 17.821,31 (anno
2022); di percepire uno stipendio netto mensile di circa 1.467,00 euro (media tra gli
6 stipendi risultanti dalle buste paga relative al periodo settembre 2023 - febbraio 2024); di detenere il 20% delle quote della s.r.l. Carrozzeria Gambale senza ricavarne compensi o utili nonché di corrispondere un corrispettivo pari a 250,00 euro mensili per l'utilizzazione della casa familiare di proprietà del proprio genitore.
Il da parte sua, ha dedotto e documentato, anche mediante dichiarazione CP_1
sostitutiva dell'atto di notorietà datata 21 marzo 2024, di essere dipendente della Polizia di
Stato e di percepire uno stipendio netto di circa 1.600,00 euro per tredici mensilità; di aver percepito redditi netti pari a euro 26.897,22 nel 2021, pari a euro 27.055,77 nel 2022 e pari a euro 27.805,41 nel 2023; di aver percepito uno stipendio netto di circa 2.018,37 euro mensili tra settembre 2023 e febbraio 2024 (media tra gli importi indicati nell'atto); di essere gravato da una rata mensile di euro 350,00 per la cessione del quinto e da un canone locatizio di euro 638,00 mensili più spese condominiali;
di non essere proprietario di beni immobili.
Alla stregua dei superiori elementi l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie deve ritenersi proporzionato, reputandosi congruo l'importo di euro 400,00 mensili alla luce delle risorse economiche delle parti e delle esigenze di vita delle minori.
L'appello anche su tal punto va pertanto rigettato.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1,
c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del procuratore generale, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8013/2022 pubblicata il 23 maggio 2022, così provvede:
-rigetta l'appello;
7 -compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Alberto TILOCCA
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE FAMIGLIA
La Corte, nelle persone dei magistrati: dott. Alberto TILOCCA Presidente dott. Chiara GIAMMARCO Consigliere dott. Anna Chiara GIAMMUSSO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento in secondo grado iscritto al n. R.G. 6820 dell'anno 2022 trattenuto in decisione all'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita con trattazione scritta, vertente
TRA nata a [...] il [...], ) e ivi Parte_1 C.F._1
in viale Mazzini n. 123, presso avv. Stefania VOTANO, che la rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegata in calce al ricorso in appello
APPELLANTE
E
nato a [...] il [...] ( e ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio del procuratore, avv. Piero FALETTI, che lo rappresenta e difende per delega rilasciata su foglio separato e allegato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
E con la partecipazione del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 8013/2022, del Tribunale di Roma, pubblicata il 23 maggio 2022, in tema di cessazione degli effetti civili del matrimonio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 10 aprile 2019 conveniva innanzi al Parte_1
Tribunale di Roma per sentir dichiarare cessati gli effetti civili del Controparte_1
matrimonio concordatario celebrato tra le parti, nel corso del quale nascevano le figlie
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Deduceva, Per_1 Per_2
a fondamento della sua domanda, che fosse ampiamente decorso il termine dalla data della separazione, decorrente dall'udienza di comparizione dinanzi al Presidente (10 febbraio
2016) previsto dalla legge e che non fosse intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Chiedeva inoltre di assegnare alla stessa la casa familiare di Roma, ubicata in via Pietro
Pozzi 20; di affidare a entrambi i genitori le figlie minori e , con residenza Per_1 Per_2
prevalente presso la madre e regolamentazione del regime di frequentazione padre-figlie; di disporre a carico del padre un mantenimento mensile per le figlie pari a euro 900,00 complessivi oltre al pagamento in misura del 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva che aderiva alla domanda di cessazione degli effetti Controparte_1
civili del matrimonio, richiedendo l'affidamento condiviso delle minori con collocamento presso la madre e regolamentazione delle modalità di visita e frequentazione delle stesse con lui;
chiedeva inoltre di stabilire a suo carico un assegno a titolo di mantenimento per le figlie pari a euro 400,00 complessivi. In sede di precisazione delle conclusioni, considerate le varie relazioni inviate dai Servizi Sociali, chiedeva, a parziale modifica delle conclusioni già svolte l'affidamento delle figlie minori ai Servizi Sociali.
Con ordinanza del 3 luglio 2019 il Presidente del Tribunale di Roma confermava i provvedimenti della separazione, a eccezione del diritto di visita padre-figlie, che veniva modulato secondo quanto indicato dalle parti nel verbale di udienza del 3.07.2019.
2 All'esito del giudizio – nel corso del quale il 13 febbraio 2020 veniva emessa la sentenza non definitiva n. 3202/20 sullo status e che veniva istruito mediante l'esame della C.T.U. espletata nel giudizio sulla separazione e delle varie relazioni dei Servizi Sociali - la causa veniva decisa con la sentenza definitiva n. 8013/2022, con la quale il Tribunale di Roma limitava la responsabilità genitoriale delle parti alle questioni di ordinaria amministrazione;
affidava le figlie minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre mediante incontri protetti la cui organizzazione veniva demandata ai
Servizi sociali;
disponeva che le minori intraprendessero senza ritardo un percorso di supporto psicologico;
assegnava alla la casa coniugale;
confermava l'assegno Pt_1
di mantenimento per le due minori a carico del nella misura di euro 400,00 mensili. Per_3
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con ricorso depositato Parte_1
il 21 dicembre 2022 che, in via principale e nel merito, ha chiesto di affidare le figlie minori e a entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
di Per_1 Persona_4
determinare le modalità di visita e frequentazione delle stesse con il padre non convivente, con il monitoraggio dei Servizi Sociali, incaricati di verificare le eventuali difficoltà nei rapporti e di suggerire eventuali soluzioni, anche attraverso l'attivazione del servizio di educativa domiciliare SISMIF;
di ordinare ai Servizi Sociali di richiedere valutazione da parte del relativamente alle minori, al fine di assumere le più opportune Pt_2
iniziative per un supporto psicologico in favore delle minori stesse. Ha chiesto, inoltre, di confermare l'assegnazione alla madre della casa familiare di Roma, via Pietro Pozzi 20 e di disporre un assegno di mantenimento per le figlie a carico del padre pari a euro 900,000 mensili, con suddivisione delle spese straordinarie per le stesse al 50% tra le parti.
Si è costituito che ha contestato integralmente l'atto d'appello Controparte_1
della chiedendone il rigetto. Pt_1
Il Procuratore Generale, cui gli atti sono stati trasmessi il 16 aprile 2025, ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
3 Con il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di trattazione le parti sono state invitate ad aggiornare la documentazione sulle risorse economiche e autorizzate al deposito di memorie successive al deposito dei documenti richiesti.
Con successivo decreto presidenziale depositato il 10 marzo 2025 è stato disposto che l'udienza dell'8 maggio 2025, fissata per la decisione, fosse trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; nelle note scritte a tal fine depositate i procuratori delle parti si sono riportati alle rispettive conclusioni e la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il Tribunale, rilevata l'interruzione dei rapporti padre-figlie, tenuto conto delle relazioni dei Servizi Sociali dalle quali era emerso un complesso quadro caratterizzato dalla resistenza delle figlie nel frequentare il padre, da una forte conflittualità tra i genitori nonché da scarsa capacità normativa degli stessi nei confronti delle figlie, ha ritenuto necessario disporre l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre e diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti, al fine di recuperare i rapporti padre-figlie sotto il controllo di operatori a tal scopo specializzati.
L'appellante, con il primo dei motivi di gravame, ha contestato la decisione, lamentando che il Tribunale aveva provveduto in merito al regime di affidamento delle minori sulla base di una mera relazione dei Servizi Sociali, senza avere svolto alcun accertamento e senza avere ascoltato le minori. Sottolinea ancora l'appellante, a ulteriore fondamento del motivo di gravame in esame, che la c.t.u. nel giudizio di separazione mai avesse rilevato criticità al punto da prevedere un regime di affido delle minori diverso da quello condiviso;
evidenzia infine che nessun percorso di supporto psicologico per le minori è mai stato attivato dai Servizi affidatari.
L'appellato, dal canto suo, ha chiesto la conferma dell'affido ai Servizi Sociali, deducendo che – nonostante, allo stato, tale regime non abbia determinato alcun miglioramento nei rapporti tra lui e le figlie – l'eventuale affido condiviso, avrebbe comportato il ritorno a 4 una gestione completamente lasciata alla madre, la quale avrebbe potuto compromettere irreversibilmente il rapporto padre-figlie.
Tale motivo è infondato e non merita pertanto di essere accolto.
Osserva infatti questa Corte che, seppur allo stato l'affido ai Servizi Sociali non ha prodotto ancora gli esiti sperati ovvero anche solo dei miglioramenti in relazione al rapporto tra padre e figlie, tuttavia non sono emersi elementi tali da giustificare una riforma della decisione del Tribunale che, ben ricostruendo la situazione familiare, appare sorretta da un'adeguata e logica motivazione. E invero, nella relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 13 giugno 2025, a fronte dei positivi passi in avanti nel rapporto tra la Pt_1
e il ome dagli stessi dichiarato (pag. 4 della relazione), si dà atto che le figlie CP_1
continuano a rifiutare un rapporto con il padre. In questa prospettiva, ritenuto che la situazione sia ancora in una fase di sviluppo, rilevata la preminente esigenza di garantire alle minori e al padre il ripristino del rapporto, considerato il perdurare delle difficoltà delle minori nel relazionarsi con il padre come testimoniato dalle relazioni dei Servizi nonché dalle stesse parti nei propri atti, risulta necessario conservare l'affidamento delle minori ai
Servizi Sociali i quali continueranno a esercitare in modo imparziale le funzioni genitoriali assegnategli, monitorando l'evoluzione della situazione allo scopo di favorire il riavvicinamento delle figlie alla figura paterna. È auspicabile, invero, che supportati dal percorso di sostegno genitoriale, i due genitori superino il sentimento di disistima che nutrono ognuno nei confronti dell'altro, clima nel quale sono cresciute le figlie, e rappresentino così la giusta cornice per essere di esempio alle figlie e trasmettere loro l'insegnamento che i membri di una comunità familiare, anche se non più uniti, possono e debbono essere considerati reciprocamente affidabili. Solo nel contesto stabilito dal primo giudice è invero ancora possibile per la madre, genitore collocatario, adempiere al primario ruolo di sostegno delle figlie prospettando loro, con il suo comportamento, una diversa dinamica relazionale tra i due adulti che reintroduca l'altro genitore, riabilitato agli occhi delle figlie dalla condotta materna verso di lui, nel ruolo genitoriale indispensabile per una sana crescita emotiva delle minori. Ne consegue che va confermato l'affidamento delle minori ai Servizi Sociali con collocamento presso la madre nella casa familiare e
5 diritto di visita per il padre a mezzo incontri protetti. Saranno poi i Servizi affidatari, a fronte di un netto miglioramento delle relazioni, a segnalare alle autorità competenti la possibilità di apertura verso l'autonomia dei rapporti e, conseguentemente, al ripristino del pieno esercizio della responsabilità in capo a entrambi i genitori e al regime di affido condiviso.
Il Tribunale, poste a confronto le situazioni economico-patrimoniali degli ex-coniugi, ha confermato l'assegno di mantenimento per le minori a carico del ella misura CP_1
complessiva di euro 400,00 mensili, in continuità con quanto già disposto in sede di separazione.
L'appellante ha contestato la decisione ritenendo incongrua per difetto l'entità dell'assegno, domandandone l'aumento nella misura complessiva di euro 900,00 mensili.
A sostegno della propria richiesta, l'appellante ha dedotto che la decisione impugnata si fonda su un'errata valutazione delle risultanze economico-patrimoniali, in particolare laddove, a fronte della sperequazione tra i redditi delle parti, ha determinato la situazione dell'appellante sulla base di circostanze presunte, come quella secondo cui la Pt_1
percepisca o possa percepire anche utili come socia della presso la quale svolge Parte_3
l'attività d'impiegata.
Per contro, il ha dedotto come l'attuale situazione economica sia addirittura CP_1
peggiore rispetto a quella sulla base della quale era stato riconosciuto l'assegno di mantenimento per le figlie, dovendo oggi sostenere le spese relative al cambio di abitazione, effettuato al fine di poter garantire una camera esclusiva alle minori al fine di facilitare il riattivarsi di un normale rapporto con le stesse.
Quanto ai profili economico-patrimoniali gli atti processuali forniscono i seguenti elementi di valutazione.
La ha dedotto e documentato, anche tramite dichiarazione sostitutiva Pt_1
dell'atto di notorietà del 14 marzo 2024, di svolgere attività lavorativa come impiegata part- time presso la Carrozzeria Gambale s.r.l. percependo redditi netti annui pari a euro
12.079,24 (anno 2020), pari a euro 13.945,97 (anno 2021) e pari a euro 17.821,31 (anno
2022); di percepire uno stipendio netto mensile di circa 1.467,00 euro (media tra gli
6 stipendi risultanti dalle buste paga relative al periodo settembre 2023 - febbraio 2024); di detenere il 20% delle quote della s.r.l. Carrozzeria Gambale senza ricavarne compensi o utili nonché di corrispondere un corrispettivo pari a 250,00 euro mensili per l'utilizzazione della casa familiare di proprietà del proprio genitore.
Il da parte sua, ha dedotto e documentato, anche mediante dichiarazione CP_1
sostitutiva dell'atto di notorietà datata 21 marzo 2024, di essere dipendente della Polizia di
Stato e di percepire uno stipendio netto di circa 1.600,00 euro per tredici mensilità; di aver percepito redditi netti pari a euro 26.897,22 nel 2021, pari a euro 27.055,77 nel 2022 e pari a euro 27.805,41 nel 2023; di aver percepito uno stipendio netto di circa 2.018,37 euro mensili tra settembre 2023 e febbraio 2024 (media tra gli importi indicati nell'atto); di essere gravato da una rata mensile di euro 350,00 per la cessione del quinto e da un canone locatizio di euro 638,00 mensili più spese condominiali;
di non essere proprietario di beni immobili.
Alla stregua dei superiori elementi l'ammontare del contributo paterno per il mantenimento delle figlie deve ritenersi proporzionato, reputandosi congruo l'importo di euro 400,00 mensili alla luce delle risorse economiche delle parti e delle esigenze di vita delle minori.
L'appello anche su tal punto va pertanto rigettato.
Il tenore della decisione giustifica la compensazione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Sussistono infine i presupposti per porre a carico dell'appellante l'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 quater T.U. spese di giustizia come modificato dall'art. 1,
c. 18 legge 24/12/2012 numero 228, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di con l'intervento del procuratore generale, Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 8013/2022 pubblicata il 23 maggio 2022, così provvede:
-rigetta l'appello;
7 -compensa tra le parti le spese processuali del presente grado;
-dà atto che sussistono i presupposti perché versi l'ulteriore Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione il 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Anna Chiara GIAMMUSSO Alberto TILOCCA
8