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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/07/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3422/24 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
Maria Pia Arisi e Elisabetta Villani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, alla via Santi Giacomo
e Filippo 19/4;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore e Controparte_3
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. , delegato dal dirigente dell' CP_4 [...]
legalmente Controparte_5 CP_6
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
- convenuto –
1 Conclusioni per i l ricorrente: “1) Previo annullamento e/o disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89/2024, quanto al triennio 2024/2027, nonché del DM 50/2021, per il triennio
2021/2024, nonché occorrendo, i precedenti DM 640/2017 del
30/8/2017 e, occorrendo, dell'art. 2 comma 6 D.M 235/2014 del
1.4.2014, recanti la disciplina delle Graduatorie di Circolo e di
Istituto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del 13 dicembre 2000 n. 430, e Controparte_7
dell'Allegato A (Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituti del personale ATA), e di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale
A.T.A., nella parte in cui stabiliscono distinzione di valutazione a seconda che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano stati prestati o meno in costanza di rapporto di impiego. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente: 3) accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del Sig. al maggior punteggio pari a 5,4 punti, Parte_1
(pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6
punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio
2 militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
4)
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di cui sopra in merito al servizio di leva prestato;
5) conseguentemente condannare le Amministrazioni
resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, al riconoscimento ed alla adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra ed alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituti di terza fascia, ai fini della assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza;
6) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
7) condannare le
Amministrazioni resistenti, in solido o in via alternativa o nella forma meglio vista, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15% Cpa ed Iva e rimborso
Contributo Unificato pari ad Euro 259,00”.
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, iscritto Parte_1
nelle graduatorie ATA della provincia di Genova per il triennio
3 2024/2027, ha dedotto di aver prestato servizio militare obbligatorio dal 18.6.1999 al 18.6.2000, quale Carabiniere
Ausiliario, in un periodo in cui non lavorava per il e CP_1
di essersi visto riconoscere, all'atto di inserimento nelle graduatorie ATA, il minor punteggio di 0,60 anziché di 6.
In relazione al suddetto punteggio, il ricorrente ha evidenziato che il decreto del n. 89 Controparte_1
del 2024, riportante i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ATA, riconosce, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno
(e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni),
mentre per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro riconosce il punteggio del servizio specifico (punti 6
per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni).
Il ricorrente ha contestato tale disposizione, invocando, a supporto della propria domanda, i principi di cui all'art. 20 L.
958/1986, dell'art. 62 L 312/1990, dell'art. 569, comma 3 D.lgs.
297/1994, in analogia all'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994
(T.U. in materia di istruzione) che prevedono che “il servizio militare è valido a tutti gli effetti”.
Il ha resistito in giudizio, evidenziando la correttezza CP_1
del proprio operato in ossequio a quanto disposto dal DM. 89 del
2024 che distingue i due tipi di servizio militare a seconda che siano resi durante il servizio presso il MINISTERO o prima di
4 esso, non potendo considerare quest'ultimo come se si trattasse di servizio reso nell'amministrazione scolastica, ma come servizio reso per altre Amministrazioni statali.
Nessuno dei possibili controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura della sentenza contestuale.
Il ricorso va respinto per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei controinteressati nei confronti dei quali il ricorrente ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nelle forme indicate da questo giudice nel proprio provvedimento in data
3.8.2024.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come, sia questo Tribunale, che la Corte di Appello di Genova, si sono già espressi in senso sfavorevole a fronte di domande della stessa natura, per le ragioni di seguito riportate che vengono condivise anche questo giudice e che portano alle medesime conclusioni.
Si riportano di seguito ampli stralci della motivazione della sentenza di n. 540/2023 del 05/6/2023 della Dott.ssa che, Pt_2
a sua volta, richiama la motivazione di una decisione della Corte
di Appello di questo Tribunale: “Come puntualmente osservato dalla
5 Corte di Appello di Genova con la sentenza resa nel procedimento
MIM / contro del 17.11.2022 e da intendersi qui CP_9
richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., in base all'art. 485, comma 7, D.Lgs. 294/94 «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». L'art. 2050 del
D.Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare,
prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; il comma 2 prevede poi che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1
comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M.
42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3,
comma 5 e all'art. 2, comma 6 – hanno previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». La Corte
di Cassazione con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi
6 pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva,
deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è
adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e,
nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, alla lettera a)
dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lettera a),
comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno (cfr. allegato
B cit.). Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente,
tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui,
7 appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs.
66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r.
237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio,
disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali. La
richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva,
sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva,
sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle
8 graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti. In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.1.2023 dalla parte ricorrente evocata a sostegno delle proprie argomentazioni;
tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità
con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021;
Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - la svolga non in costanza di nomina”.
9 In considerazione di quanto finora osservato, la domanda di parte ricorrente risulta infondata.
Il motivo per il quale non potrebbe darsi applicazione della norma contenuta nel DM 89/2024 (come in quelli precedenti a decorrere da quello dell'anno 2024 che hanno introdotto la distinzione tra servizio prestato o meno in costanza di rapporto di lavoro con il
) in quanto è proprio il provvedimento Controparte_1
del quale il ricorrente chiede la disapplicazione, non tiene conto del fatto che, come spiegato sopra, non vi sono motivi per disapplicarlo e quindi è da ritenersi valida ed efficace la sua applicazione.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Ritiene questo giudice che, tenuto conto dei difformi orientamenti giurisprudenziali, le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3422/2024 R.G. p r o m o s s a d a
contro
Parte_1
respinta ogni contraria Controparte_1
eccezione, deduzione e conclusione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Genova, il 18 luglio 2025. Il Giudice
Giovanna Golinelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di GENOVA
Sezione Lavoro
in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3422/24 R.G. promossa da:
rappresentato e difeso congiuntamente e Parte_1
disgiuntamente, per procura in calce al ricorso, dagli avv.ti
Maria Pia Arisi e Elisabetta Villani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Genova, alla via Santi Giacomo
e Filippo 19/4;
- ricorrente -
contro in persona del Controparte_1 CP_2
pro-tempore e Controparte_3
rappresentati e difesi, ex art. 417 bis c.p.c., dal funzionario dott. , delegato dal dirigente dell' CP_4 [...]
legalmente Controparte_5 CP_6
domiciliato nella propria sede in Genova, Via Assarotti n. 38;
- convenuto –
1 Conclusioni per i l ricorrente: “1) Previo annullamento e/o disapplicazione del Decreto Ministeriale n. 89/2024, quanto al triennio 2024/2027, nonché del DM 50/2021, per il triennio
2021/2024, nonché occorrendo, i precedenti DM 640/2017 del
30/8/2017 e, occorrendo, dell'art. 2 comma 6 D.M 235/2014 del
1.4.2014, recanti la disciplina delle Graduatorie di Circolo e di
Istituto, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento approvato con decreto del 13 dicembre 2000 n. 430, e Controparte_7
dell'Allegato A (Tabelle di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituti del personale ATA), e di ogni di qualsivoglia altro atto amministrativo presupposto, connesso e/o conseguente, relativo alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale
A.T.A., nella parte in cui stabiliscono distinzione di valutazione a seconda che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge siano stati prestati o meno in costanza di rapporto di impiego. 2) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del maggior punteggio pari a punti complessivi 6 computati in virtù del servizio militare di leva svolto e, conseguentemente: 3) accertata e dichiarata l'illegittimità / nullità / inefficacia dei provvedimenti di pubblicazione delle graduatorie impugnati e delle relative graduatorie per la parte in cui non è stato riconosciuto il diritto del Sig. al maggior punteggio pari a 5,4 punti, Parte_1
(pari alla differenza dei 6 punti effettivamente dovuti e gli 0,6
punti riconosciuti dall'Amministrazione convenuta), per il servizio
2 militare svolto successivamente al conseguimento del titolo necessario per inserimento nelle suddette graduatorie;
4)
conseguentemente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il corretto riposizionamento nelle predette graduatorie con il punteggio di cui sopra in merito al servizio di leva prestato;
5) conseguentemente condannare le Amministrazioni
resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, per quanto di rispettiva competenza, al riconoscimento ed alla adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra ed alla migliore collocazione nelle graduatorie di istituti di terza fascia, ai fini della assunzioni temporanee e relativamente a tutte le scuole indicate nella domanda di partecipazione per i profili di appartenenza;
6) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
7) condannare le
Amministrazioni resistenti, in solido o in via alternativa o nella forma meglio vista, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese generali al 15% Cpa ed Iva e rimborso
Contributo Unificato pari ad Euro 259,00”.
Cont Conclusioni per il : “Voglia codesto Ill.mo Tribunale respingere il ricorso perché infondato. In ogni caso con vittoria di spese,
competenze e onorari di giudizio e accessori di legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.07.2024, iscritto Parte_1
nelle graduatorie ATA della provincia di Genova per il triennio
3 2024/2027, ha dedotto di aver prestato servizio militare obbligatorio dal 18.6.1999 al 18.6.2000, quale Carabiniere
Ausiliario, in un periodo in cui non lavorava per il e CP_1
di essersi visto riconoscere, all'atto di inserimento nelle graduatorie ATA, il minor punteggio di 0,60 anziché di 6.
In relazione al suddetto punteggio, il ricorrente ha evidenziato che il decreto del n. 89 Controparte_1
del 2024, riportante i criteri di valutazione per la formazione delle graduatorie ATA, riconosce, per il servizio militare prestato non in costanza di nomina, solo punti 0,60 per ogni anno
(e punti 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni),
mentre per il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro riconosce il punteggio del servizio specifico (punti 6
per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a
15 giorni).
Il ricorrente ha contestato tale disposizione, invocando, a supporto della propria domanda, i principi di cui all'art. 20 L.
958/1986, dell'art. 62 L 312/1990, dell'art. 569, comma 3 D.lgs.
297/1994, in analogia all'art. 485 comma 7 del D. Lgs. n. 297/1994
(T.U. in materia di istruzione) che prevedono che “il servizio militare è valido a tutti gli effetti”.
Il ha resistito in giudizio, evidenziando la correttezza CP_1
del proprio operato in ossequio a quanto disposto dal DM. 89 del
2024 che distingue i due tipi di servizio militare a seconda che siano resi durante il servizio presso il MINISTERO o prima di
4 esso, non potendo considerare quest'ultimo come se si trattasse di servizio reso nell'amministrazione scolastica, ma come servizio reso per altre Amministrazioni statali.
Nessuno dei possibili controinteressati si è costituito in giudizio.
La causa, senza necessità di alcuna attività istruttoria, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, mediante lettura della sentenza contestuale.
Il ricorso va respinto per le seguenti motivazioni.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei controinteressati nei confronti dei quali il ricorrente ha effettuato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., nelle forme indicate da questo giudice nel proprio provvedimento in data
3.8.2024.
Tanto premesso, deve evidenziarsi come, sia questo Tribunale, che la Corte di Appello di Genova, si sono già espressi in senso sfavorevole a fronte di domande della stessa natura, per le ragioni di seguito riportate che vengono condivise anche questo giudice e che portano alle medesime conclusioni.
Si riportano di seguito ampli stralci della motivazione della sentenza di n. 540/2023 del 05/6/2023 della Dott.ssa che, Pt_2
a sua volta, richiama la motivazione di una decisione della Corte
di Appello di questo Tribunale: “Come puntualmente osservato dalla
5 Corte di Appello di Genova con la sentenza resa nel procedimento
MIM / contro del 17.11.2022 e da intendersi qui CP_9
richiamata ai sensi dell'art. 118 disp att. c.p.c., in base all'art. 485, comma 7, D.Lgs. 294/94 «il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti». L'art. 2050 del
D.Lgs. 66/2010 disciplina la valutazione del servizio militare come titolo nei concorsi pubblici e al primo comma stabilisce la regola secondo cui «i periodi di effettivo servizio militare,
prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»; il comma 2 prevede poi che «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». In un primo tempo il ha interpretato la disposizione del Controparte_1
comma 2 dell'art. 2050 intendendo che il servizio di leva poteva essere valutato solo se prestato in costanza di nomina;
proprio in forza di tale interpretazione sono stati emanati prima il D.M.
42/2009 e poi il D.M. 44/2011 che - rispettivamente all'art. 3,
comma 5 e all'art. 2, comma 6 – hanno previsto che «il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in costanza di nomina». La Corte
di Cassazione con la sentenza n. 5679/2020 ed i successivi
6 pronunciamenti conformi, ha fornito una diversa interpretazione del citato art. 2050, comma 2, in forza della quale, in definitiva,
deve ritenersi che anche il servizio di leva non prestato in costanza di nomina debba essere valutato a fini concorsuali.
Ebbene, con il D.M. 50/2021 l'amministrazione scolastica si è
adeguata all'orientamento della Corte di Cassazione e,
nell'allegato A, ha previsto una disciplina che supera quella dei precedenti decreti ministeriali. In particolare, alla lettera a)
dell'allegato ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica», al quale il medesimo decreto ministeriale attribuisce 6 punti per ogni anno. Alla lettera a),
comma 2, il D.M. 50/2021 ha previsto che «il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali», con attribuzione del punteggio di 0,60 punti per anno (cfr. allegato
B cit.). Le previsioni del D.M. 50/2021 risultano dunque conformi all'orientamento giurisprudenziale invocato dal ricorrente,
tenuto conto che la Corte di legittimità ha affermato il seguente principio: «In definitiva, attraverso la combinazione delle diverse norme, il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo, ispirato alla previsione di cui all'art. 52, co. 2, Cost., comune al regime anteriore al COM ed a quello successivo ad esso, tale per cui,
7 appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile (ad esso equiparato: art. 6 L. 230/1998 e, poi, art. 2103 d. lgs.
66/2010) sono sempre utilmente valutabili, ai fini sia della carriera (art. 485, co. 7, d. lgs. 297/1994) sia dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit. e, prima, art. 77, co. 7 d.p.r.
237/1964, quale introdotto dall'art. 22 L. 958/1986), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro
(art. 2050, co. 2 cit.) e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie, tra cui il D.M. 42/2009 ed il D.M. 44/2011, che nel tempo hanno diversamente disposto» (Cass. 41894/21; 36354/21; 35380/21 e molte altre). Invero il D.M. 50/2021 ha dato attuazione a tale principio,
disponendo che il servizio di leva prestato non in costanza di rapporto sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali. La
richiesta del ricorrente di vedersi attribuire 6 punti complessivi si identifica con la diversa pretesa che il servizio di leva,
sebbene non prestato in costanza di rapporto, sia valutato con lo stesso punteggio del servizio prestato nella medesima qualifica.
Ma tale pretesa non è fondata. Infatti, una simile equiparazione ha senso solo se il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva,
sia stato costretto a interrompere il rapporto di lavoro già in atto con l'Amministrazione scolastica, perdendo così la possibilità di maturare i 6 punti che la normativa sulle
8 graduatorie di circolo e d'istituto riconosce ai dipendenti per ogni anno di servizio prestato nella scuola. Per contro, risulta corretta l'equiparazione che il D.M. 50/2021 ha fatto tra servizio di leva prestato non in costanza di rapporto e impiego civile alle dipendenze di altre Amministrazioni, tenuto conto che le due situazioni risultano comparabili: in entrambe, infatti, il cittadino, per assolvere l'obbligo di leva, non ha dovuto interrompere un rapporto di lavoro in atto con l'Amministrazione
scolastica, cosicché appare razionale l'attribuzione alle due situazioni del medesimo punteggio di 0,50 punti. In senso difforme rispetto a quanto evidenziato non depone la lettura della sentenza del Consiglio di Stato n. 266 del 9.1.2023 dalla parte ricorrente evocata a sostegno delle proprie argomentazioni;
tale pronuncia opera un richiamo ai principi sanciti dalla Corte di legittimità
con la sentenza n. 5679/2020 (e successive Cass. n. 15127/2021;
Cass. n. 15467/2021; Cass., n. 34686/2021) in relazione alle disposizioni vigenti in data antecedente alle previsioni di cui al D.M. 50/2021, che da un lato ha appunto previsto la valorizzazione del servizio di leva ai fini dell'accesso alle graduatorie del personale a.t.a., dall'altro ha correttamente tenuto distinta la posizione di chi svolga tale servizio in costanza di nomina (e veda dunque “sospeso” il proprio rapporto di lavoro e la maturazione del relativo punteggio) rispetto a quella di chi - come il ricorrente - la svolga non in costanza di nomina”.
9 In considerazione di quanto finora osservato, la domanda di parte ricorrente risulta infondata.
Il motivo per il quale non potrebbe darsi applicazione della norma contenuta nel DM 89/2024 (come in quelli precedenti a decorrere da quello dell'anno 2024 che hanno introdotto la distinzione tra servizio prestato o meno in costanza di rapporto di lavoro con il
) in quanto è proprio il provvedimento Controparte_1
del quale il ricorrente chiede la disapplicazione, non tiene conto del fatto che, come spiegato sopra, non vi sono motivi per disapplicarlo e quindi è da ritenersi valida ed efficace la sua applicazione.
Il ricorso deve conseguentemente essere respinto.
Ritiene questo giudice che, tenuto conto dei difformi orientamenti giurisprudenziali, le spese di lite debbano essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3422/2024 R.G. p r o m o s s a d a
contro
Parte_1
respinta ogni contraria Controparte_1
eccezione, deduzione e conclusione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Genova, il 18 luglio 2025. Il Giudice
Giovanna Golinelli
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