Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00403/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2020, proposto da
Fallimento NO Viaggi di PA NO e c. - s.a.s. e del socio illimitatamente responsabile NO PA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Koch n. 8;
PA NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Ballero, Francesco Ballero e Gianluca Filigheddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Frau, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
Interventi Geo Ambientali S.p.A., rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetto Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota prot. 342221 datata 30 dicembre 2019 dell'ufficio condono edilizio - servizio edilizia privata del Comune di Cagliari, avente ad oggetto “ Domanda di concessione in sanatoria delle opere abusive site in Cagliari in Viale Trento n. 8/10 piano primo censita nel N.C.E.U. alla Sez. A Foglio 18 Mappale 6535 Sub. 2 (ex 10) ai sensi della l. 47/1989 – L.R. 23/1985 e ss.ii.mm. Pratica n. C 93476 (da citarsi in ogni comunicazione) Provvedimento di diniego ”, con la quale è stata respinta la domanda di condono presentata dalla ricorrente per la sanatoria della “chiusura di una veranda, mediate finestratura in legno, per una superficie utile residenziale pari a 8,54 mq ” al primo piano di un palazzetto di proprietà della ricorrente in Cagliari, viale Trento;
- della nota prot. 200387 del 17 luglio 2019 dell'ufficio condono edilizio - servizio edilizia privata del Comune di Cagliari avente ad oggetto “ Domanda di concessione in sanatoria delle opere abusive site in Cagliari Viale Trento n. 8, piano primo, censita nel NCEU alla Sez. A, Foglio 18, Mappale 6535, Sub. 10, ai sensi della L.47/1985 – L.R. 23/1985 e ss.ii.mm. Pratica n. C 93476 (da citarsi in ogni comunicazione). Comunicazione motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.”;
- di ogni altro atto presupposto connesso o consequenziale a quelli di cui sopra.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cagliari;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 febbraio 2025 la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-parte ricorrente ha impugnato la nota del Comune di Cagliari nota prot. 342221 del 30 dicembre 2019, avente ad oggetto “Domanda di concessione in sanatoria delle opere abusive site in Cagliari in Viale Trento n. 8/10 piano primo censita nel N.C.E.U. alla Sez. A Foglio 18 Mappale 6535 Sub. 2 (ex 10) ai sensi della l. 47/1989 – L.R. 23/1985 e ss.ii.mm. Pratica n. C 93476 (da citarsi in ogni comunicazione) Provvedimento di diniego ”, con la quale è stata respinta la domanda di condono presentata per la sanatoria della “chiusura di una veranda, mediate finestratura in legno, per una superficie utile residenziale pari a 8,54 mq ” al primo piano di un palazzetto sito in Cagliari, viale Trento;
- si è costituito in giudizio il Comune di Cagliari chiedendo il rigetto del ricorso;
- è intervenuta ad adiuvandum la società Interventi Geo Ambientali s.p.a.;
- in data 22.1.2025 il Comune di Cagliari ha depositato la determinazione n. 357 del 21 gennaio 2025 con la quale il provvedimento impugnato è stato annullato in autotutela;
- all’udienza straordinaria del 22 febbraio 2025, parte ricorrente ha dichiarato che, in ragione dell’avvenuto annullamento in autotutela del diniego impugnato, è cessata la materia del contendere e si è rimesso al Collegio quanto alla regolazione delle spese di giudizio. Il Comune ha chiesto la compensazione delle spese di lite.
Ritenuto che:
- ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere .”;
- l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato determina la piena soddisfazione della pretesa azionata da parte ricorrente con il ricorso all’esame;
- tenuto conto della complessità delle questioni controverse e della mancata opposizione della parte ricorrente, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra tutte le parti costituite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Mariagiovanna Amorizzo, Primo Referendario, Estensore
Andrea Gana, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO