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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1082/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Relatore
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18739/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00266 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per: l'illegittimità dei recuperi posti in essere dall'Amministrazione finanziaria e, per la conseguenza, l'inesistenza della pretesa tributaria"; " Resistente: "rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 novembre 2024, la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00266/2024, notificata a mezzo PEC il 27 settembre 2024, emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ad IRPEF, IVA, addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2016 e per un importo complessivo pari ad euro 107.282,01.
L'intimazione trae origine dalla sentenza n. 916/04/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, resa in relazione all'avviso di accertamento n. TK3018202476.
La ricorrente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
- violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per omessa allegazione dell'atto presupposto;
- omessa notifica della sentenza posta a fondamento dell'intimazione;
- inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto giudicato favorevole in procedimenti “speculari”;
- prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi;
- violazione del giudicato interno ed esterno.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, previa sospensione dell'esecuzione.
In data 17 dicembre 2024, si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, con controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di assistenza tecnica, rilevando che la ricorrente si era difesa personalmente pur trattandosi di controversia di valore superiore a euro 3.000, senza dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del cit. D. Lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'intimazione, emessa in esecuzione di Sentenza definitiva.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare – Difetto di assistenza tecnica
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è fondata ed assorbente.
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, per le controversie di valore superiore ad euro 3.000, al netto di sanzioni ed interessi, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato.
Nel caso di specie:
il valore della lite è pacificamente pari ad euro 107.282,01;
la ricorrente ha dichiarato di difendersi in proprio, qualificandosi come “Consulente Tributario – Lapet” ed
“iscritta nei ruoli periti ed esperti CCIAA”;
non risulta depositata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli periti ed esperti – subcategoria tributi;
e/o il possesso dei titoli di studio richiesti;
e/o l'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica presso la Giustizia Tributaria.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il difetto di assistenza tecnica, nei casi in cui essa
è obbligatoria, comporta l'inammissibilità insanabile del ricorso (Cass., Sez. V, n. 22601/2014; Cass., n.
7016/2019).
Sul punto, inoltre, lo stesso Ufficio richiama precedenti specifici e reiterati relativi alla medesima ricorrente, già dichiarata priva di legittimazione difensiva da questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado e dalla Corte di 2° grado del Lazio .
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminare le ulteriori censure di merito, che restano assorbite.
2. Considerazioni di merito (ad abundantiam)
Anche a voler prescindere dal profilo preliminare, il ricorso risulterebbe comunque infondato.
L'intimazione di pagamento ex art. 29 D.L. n. 78/2010:
- è atto vincolato;
- presuppone una Sentenza definitiva, di cui la contribuente era parte processuale;
- non richiede l'allegazione materiale della Sentenza, essendo sufficiente il richiamo dell'atto presupposto, già conosciuto dal destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. n. 212/2000 non sussiste quando l'atto richiamato sia già nella piena conoscenza del contribuente.
Parimenti infondate risultano:
- l'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti erariali soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
l- e deduzioni in tema di giudicato interno / esterno, che attengono a distinti avvisi di accertamento e non incidono sul titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV - dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.600,00 in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
ER EN
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, Giudice
MARRA PAOLO, Relatore
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18739/2024 depositato il 17/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. TK3IPPD00266 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 347/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: "Ritenere e dichiarare l'illegittimità dell'atto impugnato per: l'illegittimità dei recuperi posti in essere dall'Amministrazione finanziaria e, per la conseguenza, l'inesistenza della pretesa tributaria"; " Resistente: "rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23 novembre 2024, la contribuente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. TK3IPPD00266/2024, notificata a mezzo PEC il 27 settembre 2024, emessa ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a), del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, relativa ad IRPEF, IVA, addizionali, sanzioni ed interessi per l'anno d'imposta 2016 e per un importo complessivo pari ad euro 107.282,01.
L'intimazione trae origine dalla sentenza n. 916/04/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma, resa in relazione all'avviso di accertamento n. TK3018202476.
La ricorrente ha eccepito plurimi motivi di illegittimità, tra cui:
- violazione dell'art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 per omessa allegazione dell'atto presupposto;
- omessa notifica della sentenza posta a fondamento dell'intimazione;
- inesistenza del titolo esecutivo per intervenuto giudicato favorevole in procedimenti “speculari”;
- prescrizione di tributi, sanzioni ed interessi;
- violazione del giudicato interno ed esterno.
Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, previa sospensione dell'esecuzione.
In data 17 dicembre 2024, si è costituita l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Roma, la quale, con controdeduzioni depositate ai sensi dell'art. 23 Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per difetto di assistenza tecnica, rilevando che la ricorrente si era difesa personalmente pur trattandosi di controversia di valore superiore a euro 3.000, senza dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'art. 12, comma 3, del cit. D. Lgs. n. 546 del 1992.
Nel merito, l'Ufficio ha chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo la piena legittimità dell'intimazione, emessa in esecuzione di Sentenza definitiva.
In data 16 gennaio 2026, il ricorso è stato trattato in Camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questione preliminare – Difetto di assistenza tecnica
L'eccezione preliminare sollevata dall'Ufficio è fondata ed assorbente.
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, per le controversie di valore superiore ad euro 3.000, al netto di sanzioni ed interessi, il contribuente deve essere assistito da un difensore abilitato.
Nel caso di specie:
il valore della lite è pacificamente pari ad euro 107.282,01;
la ricorrente ha dichiarato di difendersi in proprio, qualificandosi come “Consulente Tributario – Lapet” ed
“iscritta nei ruoli periti ed esperti CCIAA”;
non risulta depositata alcuna documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli periti ed esperti – subcategoria tributi;
e/o il possesso dei titoli di studio richiesti;
e/o l'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica presso la Giustizia Tributaria.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che il difetto di assistenza tecnica, nei casi in cui essa
è obbligatoria, comporta l'inammissibilità insanabile del ricorso (Cass., Sez. V, n. 22601/2014; Cass., n.
7016/2019).
Sul punto, inoltre, lo stesso Ufficio richiama precedenti specifici e reiterati relativi alla medesima ricorrente, già dichiarata priva di legittimazione difensiva da questa Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado e dalla Corte di 2° grado del Lazio .
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza necessità di esaminare le ulteriori censure di merito, che restano assorbite.
2. Considerazioni di merito (ad abundantiam)
Anche a voler prescindere dal profilo preliminare, il ricorso risulterebbe comunque infondato.
L'intimazione di pagamento ex art. 29 D.L. n. 78/2010:
- è atto vincolato;
- presuppone una Sentenza definitiva, di cui la contribuente era parte processuale;
- non richiede l'allegazione materiale della Sentenza, essendo sufficiente il richiamo dell'atto presupposto, già conosciuto dal destinatario.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'obbligo di allegazione ex art. 7 L. n. 212/2000 non sussiste quando l'atto richiamato sia già nella piena conoscenza del contribuente.
Parimenti infondate risultano:
- l'eccezione di prescrizione, trattandosi di crediti erariali soggetti a prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.;
l- e deduzioni in tema di giudicato interno / esterno, che attengono a distinti avvisi di accertamento e non incidono sul titolo esecutivo posto a base dell'intimazione.
Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Roma - sez. XIV - dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 4.600,00 in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma.
Così deciso in Roma il 16 gennaio 2026.
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
ER EN