Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 16
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità diniego autotutela per mancanza presupposto imposta

    La Corte ha ritenuto che la corresponsione in unica soluzione degli assegni, anche se avvenuta, non supera le statuizioni giudiziali che hanno attribuito un assegno di mantenimento di natura periodica. Inoltre, il pagamento in unica soluzione è previsto solo in sede di divorzio o accordo tra le parti, non in sede giudiziale.

  • Rigettato
    Violazione principio ne bis in idem per emissione di altro accertamento

    La Corte ha ritenuto infondato il richiamo al principio del ne bis in idem, poiché l'altro accertamento aveva ad oggetto somme percepite a diverso titolo (mantenimento della figlia minore) ed è stato emesso ai sensi dell'art. 41-bis DPR n. 600/1973.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 16
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto
    Numero : 16
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo