CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1797/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego della Agenzia delle Entrate di Taranto, notificato il 21.02.2025, della istanza di annullamento in autotutela, da essa presentata il 25.11.2024 in relazione all'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 , anno di imposta 2017, notificato il 14.4.2024 e divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Violazione e/o falsa applicazione art. 10-quater , legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione-Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost-Travisamento dei fatti-Ingiustizia manifesta-Difetto di istruttoria-Motivazione carente e/o apparente.
2-Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-quinques Legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
9-bis Legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione-Violazione e/o falsa applicazione art. 53 Cost.-Travisamento dei fatti- Ingiustizia manifesta-Difetto di istruttoria-Motivazione carente e/o apparente.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, la quale ha confermato la legittimità del diniego.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 , anno di imposta 2017, notificato il 14.4.2024 e divenuto definitivo per omessa impugnazione, è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Taranto per il recupero di IRPEF ed accessori sul reddito percepito dalla Ricorrente_1 , costituito da assegni periodici percepiti dal coniuge ma non dichiarati.
A riguardo vale, infatti, precisare che la sentenza di separazione giudiziale ha posto a carico del Mele Ricorrente_1Maurizio, coniuge della l'obbligo di corrispondere a quest'ultima un assegno a titolo di mantenimento di Euro 1.200,00.
La ricorrente ha ricondotto la sussistenza dei presupposti per l'invocato annullamento in autotutela alla illegittimità del prefato accertamento per mancanza del presupposto di imposta , attesa la intervenuta corresponsione di parte degli assegni dovuti per il 2017 in unica soluzione , come attestato dall'estratto conto prodotto, in quanto tale da ritenersi esente da imposizione come da Risoluzione n. 153/E dell'11.6.2009.
Orbene, siccome già innanzi evidenziato la intervenuta fattuale corresponsione di parte degli assegni dovuti per il 2017 in unica soluzione, quali che ne siano state le ragioni, comunque non supera le statuizioni giudiziali, che hanno attribuito alla qui ricorrente un assegno di mantenimento di natura periodica (Euro 1.200,00 da versarsi a scadenza anticipata al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a decorrere dalla data del deposito del ricorso , detratte le somme versate).
Né avrebbe e può essere diversamente, atteso che la possibilità di definire i rapporti patrimoniali tra coniugi mediante il pagamento di una unica somma una tantum è previsto solo dalla legge sul divorzio (art. 5) e, in ogni caso, tenuto conto delle implicazioni che lo stesso comporta (escludendo qualsiasi possibilità di revisione, anche in caso di mutamento peggiorativo della situazione del beneficiario) solo in sede consensuale (o di negoziazione assistita) ovvero su accordo delle parti , non già in sede giudiziale.
Del pari non meritevole di accoglimento è la censura della ricorrente rispetto alla assunta consumazione dell'esercizio della pretesa per l'anno 2017 avvenuta con la emissione di altro accertamento n. TUYTUYM000958-2024 (del quale lo stesso Ufficio ha riconosciuto la erronea emissione) con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
A riguardo, infatti (senza decampare dalla ultroneità del richiamo al principio del ne bis idem, riconducibile alla diversa ipotesi di giudicato maturato in sede giudiziale) , vale precisare che l'accertamento n. TUYTUYM000958-2024 ha avuto altro oggetto, ovvero il recupero dei redditi derivanti dalle somme dalla ricorrente percepite dal coniuge ma a diverso titolo, ovvero mantenimento della figlia minore e, comunque, è stato emesso ex art. 41 –bis DPR n. 600/1973.
Alla luce di quanto innanzi va, pertanto, esclusa la ricorrenza di alcuno dei presupposti fattuali e giuridici per l'esercizio della autotutela obbligatoria (prevista solo nei casi tassativamente previsti di manifesta illegittimità dell'atto impositivo) e, men che meno, di quella facoltativa (attesa la intervenuta definitività dell'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 per omessa impugnazione).
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 768/2025 depositato il 20/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- DINIEGO AUTOTUT IRPEF-REDDITI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1797/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: le parti si riportano ai propri scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il diniego della Agenzia delle Entrate di Taranto, notificato il 21.02.2025, della istanza di annullamento in autotutela, da essa presentata il 25.11.2024 in relazione all'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 , anno di imposta 2017, notificato il 14.4.2024 e divenuto definitivo per omessa impugnazione.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per i seguenti motivi:
1-Violazione e/o falsa applicazione art. 10-quater , legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione-Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 53 Cost-Travisamento dei fatti-Ingiustizia manifesta-Difetto di istruttoria-Motivazione carente e/o apparente.
2-Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 10-quinques Legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione dell'art.
9-bis Legge n. 212/2000-Violazione e/o falsa applicazione del principio di leale collaborazione-Violazione e/o falsa applicazione art. 53 Cost.-Travisamento dei fatti- Ingiustizia manifesta-Difetto di istruttoria-Motivazione carente e/o apparente.
Si è costituita in giudizio la AGENZIA DELLE ENTRATE DI TARANTO, la quale ha confermato la legittimità del diniego.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi possono essere trattati congiuntamente.
L'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 , anno di imposta 2017, notificato il 14.4.2024 e divenuto definitivo per omessa impugnazione, è stato emesso dalla Agenzia delle Entrate di Taranto per il recupero di IRPEF ed accessori sul reddito percepito dalla Ricorrente_1 , costituito da assegni periodici percepiti dal coniuge ma non dichiarati.
A riguardo vale, infatti, precisare che la sentenza di separazione giudiziale ha posto a carico del Mele Ricorrente_1Maurizio, coniuge della l'obbligo di corrispondere a quest'ultima un assegno a titolo di mantenimento di Euro 1.200,00.
La ricorrente ha ricondotto la sussistenza dei presupposti per l'invocato annullamento in autotutela alla illegittimità del prefato accertamento per mancanza del presupposto di imposta , attesa la intervenuta corresponsione di parte degli assegni dovuti per il 2017 in unica soluzione , come attestato dall'estratto conto prodotto, in quanto tale da ritenersi esente da imposizione come da Risoluzione n. 153/E dell'11.6.2009.
Orbene, siccome già innanzi evidenziato la intervenuta fattuale corresponsione di parte degli assegni dovuti per il 2017 in unica soluzione, quali che ne siano state le ragioni, comunque non supera le statuizioni giudiziali, che hanno attribuito alla qui ricorrente un assegno di mantenimento di natura periodica (Euro 1.200,00 da versarsi a scadenza anticipata al giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, a decorrere dalla data del deposito del ricorso , detratte le somme versate).
Né avrebbe e può essere diversamente, atteso che la possibilità di definire i rapporti patrimoniali tra coniugi mediante il pagamento di una unica somma una tantum è previsto solo dalla legge sul divorzio (art. 5) e, in ogni caso, tenuto conto delle implicazioni che lo stesso comporta (escludendo qualsiasi possibilità di revisione, anche in caso di mutamento peggiorativo della situazione del beneficiario) solo in sede consensuale (o di negoziazione assistita) ovvero su accordo delle parti , non già in sede giudiziale.
Del pari non meritevole di accoglimento è la censura della ricorrente rispetto alla assunta consumazione dell'esercizio della pretesa per l'anno 2017 avvenuta con la emissione di altro accertamento n. TUYTUYM000958-2024 (del quale lo stesso Ufficio ha riconosciuto la erronea emissione) con conseguente violazione del principio del ne bis in idem.
A riguardo, infatti (senza decampare dalla ultroneità del richiamo al principio del ne bis idem, riconducibile alla diversa ipotesi di giudicato maturato in sede giudiziale) , vale precisare che l'accertamento n. TUYTUYM000958-2024 ha avuto altro oggetto, ovvero il recupero dei redditi derivanti dalle somme dalla ricorrente percepite dal coniuge ma a diverso titolo, ovvero mantenimento della figlia minore e, comunque, è stato emesso ex art. 41 –bis DPR n. 600/1973.
Alla luce di quanto innanzi va, pertanto, esclusa la ricorrenza di alcuno dei presupposti fattuali e giuridici per l'esercizio della autotutela obbligatoria (prevista solo nei casi tassativamente previsti di manifesta illegittimità dell'atto impositivo) e, men che meno, di quella facoltativa (attesa la intervenuta definitività dell'avviso di accertamento n. TVP01PF00530/2024 per omessa impugnazione).
Da qui il rigetto del ricorso.
In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Agenzia delle Entrate di Taranto delle spese di giudizio, liquidate in Euro 300,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)