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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 19/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 228/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso in Parte_1
, Via XXV Aprile n. 5 Pt_1
ricorrente
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale , Controparte_1 C.F._1
residente in [...],
, di pagare all' , la somma di € 1.417,05, a Parte_2
titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – Fondo di garanzia, a versare all' oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti dalla data di Pt_1 erogazione fino al saldo”. RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio vanti Pt_1 Controparte_1
al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di € 1.417,05 versata a
[...]
(ex dipendente della convenuta) a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art. 2, Parte_3
L. 297/82.
A fondamento del ricorso, deduceva che il lavoratore, a fronte Pt_1 dell'inadempimento della sua ex datrice di lavoro nel Controparte_1 pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente un'esecuzione Pt_4
forzata a soddisfacimento dei propri crediti, aveva chiesto ed ottenuto l'intervento della
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (già Fondo di garanzia) ai sensi dell'art. 2, L. 297/82; aveva dunque versato a la Pt_1 Parte_3
somma di € 1.417,05, già al netto delle ritenute fiscali.
All'udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l'escussione del teste e successivamente veniva discussa e decisa come da Parte_3
dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Pag. 2 di 4 (…)
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…)”.
Dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio è emersa la prova del pagamento da parte di della somma di € 1.417,05 nei confronti di per Pt_1 Parte_3
i titoli dedotti;
quest'ultimo, invero, all'udienza del 19/03/2025 ha confermato di essere rimasto creditore nei confronti di el T.F.R. e di aver ricevuto Controparte_1
da la somma di € 1.417,05, a tale titolo, in data 14/12/2023. Pt_1
Risulta dunque integrata un'ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82
(riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza
(Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).
Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di Pt_1 Parte_3
, ad agire nei confronti di per il pagamento
[...] Controparte_1
dell'importo di € 1.417,05, con conseguente condanna di quest'ultima.
Pag. 3 di 4 Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.417,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 19/03/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Martina
Marchini in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 228/2024 proposta da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ANTONIO DEL GATTO ed elettivamente domiciliato presso in Parte_1
, Via XXV Aprile n. 5 Pt_1
ricorrente
contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
convenuto contumace
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Per la parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare codice fiscale , Controparte_1 C.F._1
residente in [...],
, di pagare all' , la somma di € 1.417,05, a Parte_2
titolo di TFR e crediti diversi dal TFR ex D. Lgs 80/92 – Fondo di garanzia, a versare all' oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dovuti dalla data di Pt_1 erogazione fino al saldo”. RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
Con ricorso del 12/09/2024 conveniva in giudizio vanti Pt_1 Controparte_1
al Tribunale di Sondrio, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento della somma di € 1.417,05 versata a
[...]
(ex dipendente della convenuta) a titolo di T.F.R. ai sensi dell'art. 2, Parte_3
L. 297/82.
A fondamento del ricorso, deduceva che il lavoratore, a fronte Pt_1 dell'inadempimento della sua ex datrice di lavoro nel Controparte_1 pagamento delle spettanze per dopo aver tentato vanamente un'esecuzione Pt_4
forzata a soddisfacimento dei propri crediti, aveva chiesto ed ottenuto l'intervento della
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (già Fondo di garanzia) ai sensi dell'art. 2, L. 297/82; aveva dunque versato a la Pt_1 Parte_3
somma di € 1.417,05, già al netto delle ritenute fiscali.
All'udienza del 19/11/2024 veniva dichiarata la contumacia di parte convenuta.
All'udienza del 19/03/2025 la causa veniva istruita mediante l'escussione del teste e successivamente veniva discussa e decisa come da Parte_3
dispositivo.
*
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Ai sensi dell'art. 2 della L. 297/82 “È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Pag. 2 di 4 (…)
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta mediante accredito sul conto corrente del beneficiario. Il fondo, previa esibizione della contabile di pagamento, è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro e degli eventuali condebitori solidali ai sensi degli articoli 2751-bis e
2776 del codice civile per le somme da esso pagate (…)”.
Dall'istruttoria orale espletata nel presente giudizio è emersa la prova del pagamento da parte di della somma di € 1.417,05 nei confronti di per Pt_1 Parte_3
i titoli dedotti;
quest'ultimo, invero, all'udienza del 19/03/2025 ha confermato di essere rimasto creditore nei confronti di el T.F.R. e di aver ricevuto Controparte_1
da la somma di € 1.417,05, a tale titolo, in data 14/12/2023. Pt_1
Risulta dunque integrata un'ipotesi di surroga ex lege ex art. 2 co. 7 L. 297/82
(riconducibile anche ai principi di cui agli artt. 1886 e 1916 c.c.), che consegue all'intervento dell'ente previdenziale imputabile al fatto del datore di lavoro resosi inadempiente all'obbligo di corrispondere il T.F.R. a causa della propria insolvenza
(Cass. Sez. Lav. n. 25682/2019).
Ne consegue la sussistenza del diritto di , surrogato nel diritto di Pt_1 Parte_3
, ad agire nei confronti di per il pagamento
[...] Controparte_1
dell'importo di € 1.417,05, con conseguente condanna di quest'ultima.
Pag. 3 di 4 Il regime delle spese segue il principio della soccombenza, di talché parte convenuta deve essere condannata alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo tenuto conto delle fasi processuali effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, in persona della Dott.ssa Maria Martina Marchini, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di € 1.417,05, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 1.000,00 per compensi, € 43,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge.
Fissa il termine di giorni 30 per il deposito delle motivazioni della sentenza.
Così deciso il 19/03/2025
Il Giudice
Maria Martina Marchini
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