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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/09/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente rel. dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3000/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA CALLEGARI, elettivamente domiciliata in VIA CAMILLO HAJEC N. 10 20129
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO CP_1 C.F._2
IANTORNO, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA N. 64 22100 COMO presso il difensore
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2394/2024 resa in data 24 settembre 2024 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Monza G.U. D.ssa Caterina Panzarino nella causa RG 7713/23, e non notificata ex adverso e previamente esperiti gli opportuni accertamenti e le opportune declaratorie:
NEL MERITO: rigettare la domanda proposta da controparte nel primo grado di giudizio circa la condanna al pagamento della indennità di occupazione e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2394/2024 con l'accoglimento del I° motivo di impugnazione proposto e come sopra n. 3000/2024 r.g.
formulato applicando la compensazione (anche atecnica anche parziale) tra i crediti e dichiarare la non debenza di alcuna somma da parte della appellata [rectius: appellante] e la condanna dell'appellato a pagare la differenza in favore della appellata, anche ex art. 2041 cc.
Riformare la sentenza anche in punto soccombenza per le spese di lite e revocare anche parzialmente la statuizione regolatoria sul punto circa il rimborso delle stesse, quale conseguenza dell'accoglimento del motivo.
ACCOGLIERSI l'istanza motivata di ammissione al Patrocinio gratuito in favore della parte appellante, così come già deposita nel fascicolo telematico in data 01-03.03.2025.
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Se del caso ammettere CTU atta a verificare la genesi dei lavori fatti eseguire dalla appellata sulla casa dell'ex marito e la congruità.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre Iva, CpA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%”
Per l'Appellato CP_1
“chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così giudicare:
- dichiarare INAMMISSIBILE, per violazione dell'art. 345 c.pc. e comunque di legge
l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Monza n. 2394 del 2024 e CONFERMARE la sentenza impugnata;
- nel merito, RIGETTARE l'appello e in ogni caso CONFERMARE la sentenza impugnata e
DICHIARARE l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni domanda da chiunque svolta nei confronti di CP_1
- RIGETTARSI, anche nel merito ogni contraria domanda nei confronti dello stesso e assolverlo dalle domande di parte appellante per palese loro infondatezza.
Con il favore delle competenze professionali, oltre accessori di legge, oltre spese e spese generali del 15% in favore dell'Erario per ammissione al patrocinio con atto 11 gennaio 2023
n. 991”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2394/2024, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta da nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281decies c.p.c. nei CP_1 confronti dell'ex coniuge , ha condannato quest'ultima all'immediato Parte_1 rilascio in favore del ricorrente, esclusivo proprietario, dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Cologno Monzese – Via Trento n. 67 (in NCEU Fg. 33, part. 120, sub. 24, cat.
pagina 2 di 9 n. 3000/2024 r.g.
A/3), con termine per l'esecuzione fissato al 15.11.2024 ed ulteriore condanna della conventa a pagare a controparte un'indennità di occupazione in ragione di € 380,00 mensili da luglio
2022 all'effettiva restituzione, oltre interessi, nonché le spese processuali (per € 5.810,00) con versamento diretto allo Stato, essendo il signor ammesso al patrocinio a spese di CP_1 quest'ultimo.
Avverso tale pronuncia, ha interposto tempestivo appello, affidato a due Parte_1 motivi, denunciando (così testualmente le rubriche):
1. “Omessa pronuncia (e omessa motivazione) sulla eccezione riconvenzionale di compensazione – Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.”;
2. “Omessa motivazione in punto condanna alle spese di lite”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi ritualmente, l'appellato ha evidenziato l'infondatezza del gravame CP_1 ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 4.3.2025, la Corte ha respinto l'istanza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al
23.9.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, la signora denuncia un vizio di “omessa pronuncia Parte_1
(e omessa motivazione) sulla eccezione riconvenzionale di compensazione” svolta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, avendo ella addotto, a fronte della domanda dell'ex coniuge rivolta ad ottenere il pagamento di un'indennità per il CP_1 periodo di occupazione dell'ex casa coniugale di sua proprietà sita in Cologno Monzese – Via
Trento n. 67, l'esistenza di un proprio controcredito, pari complessivamente ad € 12.351,00, ed avendo il Tribunale del tutto trascurato di pronunciarsi al riguardo, in patente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Preso atto di tale motivo di doglianza, rileva la Corte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice è tenuto in effetti a pronunciarsi non solo in presenza di una domanda riconvenzionale, ma anche di un'eccezione riconvenzionale, come nella specie proposta dall'odierna appellante, la quale, attraverso l'opposizione di fatti estintivi della pretesa attorea,
pagina 3 di 9 n. 3000/2024 r.g.
ha inteso con evidenza paralizzare quest'ultima al mero scopo di ottenerne il rigetto, senza richiedere alcuna pronuncia di condanna nei confronti del ricorrente.
In quest'ottica, non v'è dubbio che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione i fatti dedotti a fondamento dell'eccezione svolta dalla signora Parte_1
con la finalità di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (v. Cass. S.U. n.
[...]
21472 del 25 ottobre 2016).
Tale lacuna motivazionale dev'essere dunque colmata.
Ripercorrendo gli argomenti difensivi svolti dall'appellante, merita osservare come quest'ultima, senza avere mai contestato il diritto dell'ex coniuge di ottenere in restituzione l'immobile oggetto di causa, fatta salva la concessione di un congruo termine per il relativo rilascio, si sia limitata a chiedere che, qualora il Tribunale avesse riconosciuto la spettanza di una indennità di occupazione in favore del signor la stessa venisse “calcolata CP_1 sulla base della relazione di cui al doc. 18, e che la somma così eventualmente riconosciuta come dovuta [venisse] parzialmente compensata con la maggior somma dovuta dal Sig.
[...]
CP_
in proprio favore.
Com'è evidente, anche alla luce del mero dato testuale, si tratta di un'eccezione di compensazione parziale, mentre nel presente grado è chiaro il diverso intento di far valere una compensazione totale, avendo l'appellante concluso per il rigetto della domanda di pagamento della indennità di occupazione svolta da controparte alla luce di un preteso controcredito di entità tale da giustificare non solo la declaratoria di “non debenza di alcuna somma” da parte sua, ma anche “la condanna dell'appellato a pagare la differenza …, anche ex art. 2041 cc.”.
Sotto gli indicati profili, mai in precedenza coltivati, la domanda è nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dovendo l'indagine per conseguenza limitarsi alla verifica della sola eventuale estinzione parziale del credito azionato da per CP_1 compensazione, con i controcrediti invocati da . Parte_1
Sotto il profilo in esame, assume l'appellante di avere abitato ininterrottamente l'appartamento di Cologno Monzese – Via Trento n. 67 dall'anno 1990 senza che il signor CP_1 corrispondesse alcuna somma “per onorare gli adempimenti fiscali e tributari relativi all'immobile de quo” e di avere quindi a ciò provveduto personalmente “con l'aiuto dei figli”, sostenendo anche “il pagamento delle tasse relative a IMU/anno 2017, spese condominiali/a partire dall'anno 2014, oltre alle spese legali conseguenti al pignoramento immobiliare subito” dal proprietario.
Aggiunge di avere ulteriormente fatto fronte, nel corso degli anni, “a svariati interventi - anche straordinari - come il rifacimento della canna fumaria, dell'impianto elettrico, con
pagina 4 di 9 n. 3000/2024 r.g.
obbligatoria installazione di “salva vita” e “messa a terra”, scarico dei gas di combustione dello scaldabagno a gas e stufa a metano e foro di areazione per la cucina”, non essendosene il marito mai occupato.
Quest'ultimo sarebbe quindi debitore di somme per complessivi € 12.351,97, “somme … sempre puntualmente richieste nei vari atti giudiziali”, ma mai “riconosciute” in favore della signora e ciò avrebbe impedito a quest'ultima di disporre della “liquidità per Pt_1 Pt_1 organizzarsi e magari trovare per tempo un'altra sistemazione abitativa”.
Preso atto di tali rilievi, la Corte non può che ritenerne l'infondatezza alla luce delle risultanze processuali.
Con riferimento alle produzioni effettuate come documento 8 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di depositata nel giudizio di primo grado, si Parte_1 osserva che:
- la dichiarazione sottoscritta da in data 19.2.2014 contiene ricognizione di debito CP_1 CP_1 nei confronti dei figli e non della moglie Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
;
[...]
- il pagamento della somma di € 4.000,00 all'avv. Luca Bianchi in data 19.2.2014, portata dagli allegati n. 3 assegni emessi “a saldo della posizione debitoria relativa al Condominio di Via
Trento 67” (come da precetto e per spese legali dell'atto di pignoramento immobiliare notificato a , risulta effettuato da soggetto estraneo al presente giudizio, e CP_1 Persona_1 non dall'appellante;
- non è dimostrato che gli esborsi di € 534,00 (IMU 2012 e sanzioni), € 230,00 (IMU a saldo anno 2016) e € 229,00 (IMU in acconto anno 2017), di cui risultano prodotte le ricevute, corrispondano ad altrettante diminuzioni patrimoniali subite dalla signora per Parte_2 prelievi effettuali da propri conti personali;
- le spese condominiali risultano pagate da e non all'appellante, come si evince Persona_1 dalla dichiarazione a firma dell'appellato (quanto dell'esercizio 2014), dalla ricevuta rilasciata dall'Amministratore del Condominio in data 9.11.2015 (quanto all'esercizio 2015 e conguaglio
2014) e dalle disposizioni di bonifico impartite alla propria Banca dallo stesso signor Per_1 per il pagamento delle spese condominiali relative agli anni 2016 e 2017;
[...]
- i pagamenti in favore di Enel e Fastweb, che la signora non ha comunque Parte_1 provato di avere eseguito con fondi propri, si riferiscono a spese di consumo legate all'uso dell'immobile ed è evidente che tali spese dovessero essere sopportate dagli occupanti e non dal signor il quale pacificamente non abitava nell'appartamento di Via Trento n. 67, CP_1
pagina 5 di 9 n. 3000/2024 r.g.
e lo stesso deve ripetersi a proposito della TARI, facendo la tassa sui rifiuti anch'essa notoriamente carico agli occupanti effettivi.
Considerato che nessuno degli esborsi elencati può dunque essere portato in compensazione del credito di come preteso da , lo stesso deve ripetersi per CP_1 Parte_1 quanto concerne le produzioni di cui al documento 9 di parte appellante.
In particolare:
- vi è allegazione di una serie di scontrini per importi di € 101,40, € 69,80, € 47,90, € 18,31 ed
€ 44,45 in apparenza riguardanti l'acquisto di “materiale ristrutturazione casa”, ma non vi è prova né che gli acquisti abbiano riguardato l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria (questi ultimi a carico degli occupanti), né che i pagamenti siano avvenuti da parte della signora;
Parte_1
- neppure è dimostrato che sia stata l'appellante a sostenere le spese per l'acquisto di uno scaldabagno (€ 259,00) e per la relativa installazione (€ 180,00) nel 2016, valendo lo stesso rilievo anche per le spese relate agli interventi periodici da parte della assistenza caldaia negli anni 2013-2014-2015, rispetto ai quali deve comunque evidenziarsi la natura di interventi di manutenzione ordinaria a carico degli occupanti effettivi (e quindi non dell'odierno appellato);
- per quanto infine concerne la porta blindata, risulta che l'acquisto della stessa sia avvenuto da parte di (come da relativa documentazione, comprendente gli scontrini) e che il Persona_1 pagamento sia stato eseguito da parte di quest'ultimo e non della madre.
In definitiva, non può dirsi raggiunta la prova di alcun credito suscettibile di essere portato utilmente in compensazione da a deconto delle somme azionate da Parte_1
a titolo di indennità per il periodo di occupazione senza titolo dell'immobile di CP_1 sua proprietà da parte dell'ex coniuge.
Lamenta ulteriormente l'appellante che il Giudice di prime cure, stabilendo la spettanza in favore di della somma di € 380,00 mensili da luglio 2022 sino alla data CP_1 dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà, non avrebbe offerto “alcuna indicazione dei parametri adottati, né … fornito alcuna motivazione sulla determinazione e del calcolo dell'ammontare dell'indennità di occupazione”, dando anzi
“per assodata la decorrenza del pagamento dal luglio 2022 come richiesto dal proprietario dell'immobile”.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Vi è anzitutto da considerare che il Tribunale, nella propria pronuncia, ha dato espressamente atto che “il valore locatizio dell'immobile … può ben essere determinato in considerazione
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della somma di Euro 380,00 mensili, così come calcolati sulla base degli indici OMI – Agenzia delle Entrate”.
Come noto, gli indici OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) sono stime dei valori di mercato e di locazione di immobili e terreni in Italia, raccolte e pubblicate semestralmente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito per garantire la trasparenza del mercato e supportare l'azione fiscale, con suddivisione dei valori per comune, zona omogenea e tipo di immobile.
L'appellante non ha contestato con lo sviluppo di argomenti di confutazione specifici – com'era suo onere – né il riferimento a detti indici, né l'eventuale inesattezza della loro applicazione ai fini della quantificazione del valore locatizio dell'appartamento oggetto di causa.
Non può quindi che confermarsi l'importo mensile di € 380,00 a titolo di indennità di occupazione quale stabilito nella sentenza gravata.
Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha mostrato implicitamente di aderire alla prospettazione del proprietario quanto alla individuazione del dies a quo “dalla fine del mese di luglio 2022 atteso che il decreto di omologa della separazione consensuale è del 14-15 marzo 2022 e da allora nonostante fossero trascorsi circa mesi 4 ancora nel luglio successivo la convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di rilascio e ciò neppure dopo che in data 15 luglio 2022 venne formalmente diffidata a mezzo pec”.
Non vi è ragione per stabilire una diversa decorrenza.
In effetti, consta documentalmente che la separazione consensuale tra i coniugi, come da verbale del 10.2.2022, venne omologata dal Tribunale di Como con decreto del 14.3.2022, senza che ad essa seguisse la restituzione dell'immobile di proprietà dell'appellato, intimata quindi a il successivo 15.7.2022, con preannuncio di azione di rilascio Parte_1 se entro 10 giorni tale restituzione non fosse avvenuta (doc. n. 9 appellato).
È dunque corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce che l'indennità di occupazione debba essere corrisposta dall'appellante a far tempo da luglio 2022, non avendo la signora dopo la separazione consensuale, alcun titolo per occupare Parte_1
l'appartamento di Cologno Monzese, non più suscettibile di essere considerato casa coniugale.
Il dies ad quem, considerato che l'appartamento risulta tuttora occupato dall'appellante, nonostante il rigetto, con decreto del Tribunale di Como in data 5/16.5.2023, del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione con il quale la signora chiedeva Parte_1
l'assegnazione dell'immobile (doc. 6 appellato), e nonostante l'intervenuta sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.9.2023, non può a sua volta che individuarsi rispetto al momento in cui l'immobile di cui si tratta sarà effettivamente rilasciato in favore di
CP_1
pagina 7 di 9 n. 3000/2024 r.g.
Con il secondo motivo, denuncia un vizio di omissione per quanto Parte_1 concerne la condanna alle spese di lite e alla relativa quantificazione;
in particolare, secondo la sua prospettazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto “del fatto che l'odierna appellante non ha contestato la domanda di rilascio promossa dal Sig. ma che anzi vi ha aderito, CP_1 chiedendo unicamente un congruo termine per il rilascio, né dello stato economico patrimoniale della parte soccombente così come documentato”.
Neppure a tale motivo è possibile riconoscere alcun pregio.
Deve infatti ritenersi che il Tribunale abbia operato una corretta applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico della parte resistente, in considerazione della riconosciuta fondatezza della pretesa azionata da e della CP_1 persistente occupazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo – da parte dell'ex coniuge, in assenza di alcun titolo legittimante.
A diversa soluzione non avrebbe del resto potuto condurre la disamina dell'eccezione riconvenzionale svolta dalla , di cui nella presente sede di gravame si è Parte_1 giudicata la totale infondatezza.
Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma, per l'effetto, della sentenza n. 2394/2024 del Tribunale di Monza oggetto dello stesso.
L'appellante, poiché soccombente, va da ultimo condannata a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (€ 12.351,00 – scaglione da € 5.200
a € 26.000) e delle fasi effettivamente svolte, secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022 si liquidano a favore dell'appellato in complessivi € 3.966,00, per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con relativo versamento in favore dell'Erario, attesa la documentata ammissione di CP_1 al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Monza in data 11.1.2023 (doc.
[...]
3 appellato), né dovendo la parte, in quanto vincitrice in primo grado, presentare una nuova istanza di ammissione per il giudizio di appello.
Da ultimo, va dichiarato che a carico di grava anche, ex art. 13 comma Parte_1
1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012
n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 8 di 9 n. 3000/2024 r.g.
1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 2394/2024 emessa dal Tribunale di Monza il
24.9.2024;
3) condanna a rifondere all'Erario le spese processuali del presente Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 3.966,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori di legge;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 30
Settembre 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Grazia Federici Presidente rel. dr. Adriana Cassano Cicuto Consigliere dr. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3000/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CRISTINA CALLEGARI, elettivamente domiciliata in VIA CAMILLO HAJEC N. 10 20129
MILANO presso il difensore
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARCELLO CP_1 C.F._2
IANTORNO, elettivamente domiciliato in VIA ALESSANDRO VOLTA N. 64 22100 COMO presso il difensore
APPELLATO
Conclusioni:
Per l'Appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 2394/2024 resa in data 24 settembre 2024 e pubblicata in pari data dal Tribunale di Monza G.U. D.ssa Caterina Panzarino nella causa RG 7713/23, e non notificata ex adverso e previamente esperiti gli opportuni accertamenti e le opportune declaratorie:
NEL MERITO: rigettare la domanda proposta da controparte nel primo grado di giudizio circa la condanna al pagamento della indennità di occupazione e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2394/2024 con l'accoglimento del I° motivo di impugnazione proposto e come sopra n. 3000/2024 r.g.
formulato applicando la compensazione (anche atecnica anche parziale) tra i crediti e dichiarare la non debenza di alcuna somma da parte della appellata [rectius: appellante] e la condanna dell'appellato a pagare la differenza in favore della appellata, anche ex art. 2041 cc.
Riformare la sentenza anche in punto soccombenza per le spese di lite e revocare anche parzialmente la statuizione regolatoria sul punto circa il rimborso delle stesse, quale conseguenza dell'accoglimento del motivo.
ACCOGLIERSI l'istanza motivata di ammissione al Patrocinio gratuito in favore della parte appellante, così come già deposita nel fascicolo telematico in data 01-03.03.2025.
IN VIA ISTRUTTORIA si richiede l'acquisizione del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado.
Se del caso ammettere CTU atta a verificare la genesi dei lavori fatti eseguire dalla appellata sulla casa dell'ex marito e la congruità.
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre Iva, CpA e rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%”
Per l'Appellato CP_1
“chiede che la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così giudicare:
- dichiarare INAMMISSIBILE, per violazione dell'art. 345 c.pc. e comunque di legge
l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza emessa dal Tribunale di Parte_1
Monza n. 2394 del 2024 e CONFERMARE la sentenza impugnata;
- nel merito, RIGETTARE l'appello e in ogni caso CONFERMARE la sentenza impugnata e
DICHIARARE l'intervenuta decadenza e/o prescrizione di ogni domanda da chiunque svolta nei confronti di CP_1
- RIGETTARSI, anche nel merito ogni contraria domanda nei confronti dello stesso e assolverlo dalle domande di parte appellante per palese loro infondatezza.
Con il favore delle competenze professionali, oltre accessori di legge, oltre spese e spese generali del 15% in favore dell'Erario per ammissione al patrocinio con atto 11 gennaio 2023
n. 991”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2394/2024, il Tribunale di Monza, in accoglimento della domanda proposta da nelle forme del procedimento semplificato ex art. 281decies c.p.c. nei CP_1 confronti dell'ex coniuge , ha condannato quest'ultima all'immediato Parte_1 rilascio in favore del ricorrente, esclusivo proprietario, dell'immobile già adibito a casa coniugale sito in Cologno Monzese – Via Trento n. 67 (in NCEU Fg. 33, part. 120, sub. 24, cat.
pagina 2 di 9 n. 3000/2024 r.g.
A/3), con termine per l'esecuzione fissato al 15.11.2024 ed ulteriore condanna della conventa a pagare a controparte un'indennità di occupazione in ragione di € 380,00 mensili da luglio
2022 all'effettiva restituzione, oltre interessi, nonché le spese processuali (per € 5.810,00) con versamento diretto allo Stato, essendo il signor ammesso al patrocinio a spese di CP_1 quest'ultimo.
Avverso tale pronuncia, ha interposto tempestivo appello, affidato a due Parte_1 motivi, denunciando (così testualmente le rubriche):
1. “Omessa pronuncia (e omessa motivazione) sulla eccezione riconvenzionale di compensazione – Violazione del disposto dell'art. 112 c.p.c.”;
2. “Omessa motivazione in punto condanna alle spese di lite”.
Ha quindi rassegnato le conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituitosi ritualmente, l'appellato ha evidenziato l'infondatezza del gravame CP_1 ed insistito per il relativo rigetto.
Alla prima udienza del 4.3.2025, la Corte ha respinto l'istanza proposta dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c. ed il Consigliere Istruttore ha rinviato per la rimessione al Collegio al
23.9.2025, con contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. per la precisazione delle conclusioni, il deposito delle comparse conclusionali e il deposito delle memorie di replica.
A tale udienza, svoltasi in modalità cartolare, la causa è stata quindi assegnata in decisione.
***
L'appello è infondato e dev'essere respinto.
Con il primo motivo, la signora denuncia un vizio di “omessa pronuncia Parte_1
(e omessa motivazione) sulla eccezione riconvenzionale di compensazione” svolta nella propria comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, avendo ella addotto, a fronte della domanda dell'ex coniuge rivolta ad ottenere il pagamento di un'indennità per il CP_1 periodo di occupazione dell'ex casa coniugale di sua proprietà sita in Cologno Monzese – Via
Trento n. 67, l'esistenza di un proprio controcredito, pari complessivamente ad € 12.351,00, ed avendo il Tribunale del tutto trascurato di pronunciarsi al riguardo, in patente violazione dell'art. 112 c.p.c.
Preso atto di tale motivo di doglianza, rileva la Corte che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il Giudice è tenuto in effetti a pronunciarsi non solo in presenza di una domanda riconvenzionale, ma anche di un'eccezione riconvenzionale, come nella specie proposta dall'odierna appellante, la quale, attraverso l'opposizione di fatti estintivi della pretesa attorea,
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ha inteso con evidenza paralizzare quest'ultima al mero scopo di ottenerne il rigetto, senza richiedere alcuna pronuncia di condanna nei confronti del ricorrente.
In quest'ottica, non v'è dubbio che il Giudice di prime cure avrebbe dovuto prendere in considerazione i fatti dedotti a fondamento dell'eccezione svolta dalla signora Parte_1
con la finalità di impedire l'accoglimento della domanda avversaria (v. Cass. S.U. n.
[...]
21472 del 25 ottobre 2016).
Tale lacuna motivazionale dev'essere dunque colmata.
Ripercorrendo gli argomenti difensivi svolti dall'appellante, merita osservare come quest'ultima, senza avere mai contestato il diritto dell'ex coniuge di ottenere in restituzione l'immobile oggetto di causa, fatta salva la concessione di un congruo termine per il relativo rilascio, si sia limitata a chiedere che, qualora il Tribunale avesse riconosciuto la spettanza di una indennità di occupazione in favore del signor la stessa venisse “calcolata CP_1 sulla base della relazione di cui al doc. 18, e che la somma così eventualmente riconosciuta come dovuta [venisse] parzialmente compensata con la maggior somma dovuta dal Sig.
[...]
CP_
in proprio favore.
Com'è evidente, anche alla luce del mero dato testuale, si tratta di un'eccezione di compensazione parziale, mentre nel presente grado è chiaro il diverso intento di far valere una compensazione totale, avendo l'appellante concluso per il rigetto della domanda di pagamento della indennità di occupazione svolta da controparte alla luce di un preteso controcredito di entità tale da giustificare non solo la declaratoria di “non debenza di alcuna somma” da parte sua, ma anche “la condanna dell'appellato a pagare la differenza …, anche ex art. 2041 cc.”.
Sotto gli indicati profili, mai in precedenza coltivati, la domanda è nuova e come tale inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., dovendo l'indagine per conseguenza limitarsi alla verifica della sola eventuale estinzione parziale del credito azionato da per CP_1 compensazione, con i controcrediti invocati da . Parte_1
Sotto il profilo in esame, assume l'appellante di avere abitato ininterrottamente l'appartamento di Cologno Monzese – Via Trento n. 67 dall'anno 1990 senza che il signor CP_1 corrispondesse alcuna somma “per onorare gli adempimenti fiscali e tributari relativi all'immobile de quo” e di avere quindi a ciò provveduto personalmente “con l'aiuto dei figli”, sostenendo anche “il pagamento delle tasse relative a IMU/anno 2017, spese condominiali/a partire dall'anno 2014, oltre alle spese legali conseguenti al pignoramento immobiliare subito” dal proprietario.
Aggiunge di avere ulteriormente fatto fronte, nel corso degli anni, “a svariati interventi - anche straordinari - come il rifacimento della canna fumaria, dell'impianto elettrico, con
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obbligatoria installazione di “salva vita” e “messa a terra”, scarico dei gas di combustione dello scaldabagno a gas e stufa a metano e foro di areazione per la cucina”, non essendosene il marito mai occupato.
Quest'ultimo sarebbe quindi debitore di somme per complessivi € 12.351,97, “somme … sempre puntualmente richieste nei vari atti giudiziali”, ma mai “riconosciute” in favore della signora e ciò avrebbe impedito a quest'ultima di disporre della “liquidità per Pt_1 Pt_1 organizzarsi e magari trovare per tempo un'altra sistemazione abitativa”.
Preso atto di tali rilievi, la Corte non può che ritenerne l'infondatezza alla luce delle risultanze processuali.
Con riferimento alle produzioni effettuate come documento 8 in allegato alla comparsa di costituzione e risposta di depositata nel giudizio di primo grado, si Parte_1 osserva che:
- la dichiarazione sottoscritta da in data 19.2.2014 contiene ricognizione di debito CP_1 CP_1 nei confronti dei figli e non della moglie Persona_1 Persona_2 Persona_3 Parte_1
;
[...]
- il pagamento della somma di € 4.000,00 all'avv. Luca Bianchi in data 19.2.2014, portata dagli allegati n. 3 assegni emessi “a saldo della posizione debitoria relativa al Condominio di Via
Trento 67” (come da precetto e per spese legali dell'atto di pignoramento immobiliare notificato a , risulta effettuato da soggetto estraneo al presente giudizio, e CP_1 Persona_1 non dall'appellante;
- non è dimostrato che gli esborsi di € 534,00 (IMU 2012 e sanzioni), € 230,00 (IMU a saldo anno 2016) e € 229,00 (IMU in acconto anno 2017), di cui risultano prodotte le ricevute, corrispondano ad altrettante diminuzioni patrimoniali subite dalla signora per Parte_2 prelievi effettuali da propri conti personali;
- le spese condominiali risultano pagate da e non all'appellante, come si evince Persona_1 dalla dichiarazione a firma dell'appellato (quanto dell'esercizio 2014), dalla ricevuta rilasciata dall'Amministratore del Condominio in data 9.11.2015 (quanto all'esercizio 2015 e conguaglio
2014) e dalle disposizioni di bonifico impartite alla propria Banca dallo stesso signor Per_1 per il pagamento delle spese condominiali relative agli anni 2016 e 2017;
[...]
- i pagamenti in favore di Enel e Fastweb, che la signora non ha comunque Parte_1 provato di avere eseguito con fondi propri, si riferiscono a spese di consumo legate all'uso dell'immobile ed è evidente che tali spese dovessero essere sopportate dagli occupanti e non dal signor il quale pacificamente non abitava nell'appartamento di Via Trento n. 67, CP_1
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e lo stesso deve ripetersi a proposito della TARI, facendo la tassa sui rifiuti anch'essa notoriamente carico agli occupanti effettivi.
Considerato che nessuno degli esborsi elencati può dunque essere portato in compensazione del credito di come preteso da , lo stesso deve ripetersi per CP_1 Parte_1 quanto concerne le produzioni di cui al documento 9 di parte appellante.
In particolare:
- vi è allegazione di una serie di scontrini per importi di € 101,40, € 69,80, € 47,90, € 18,31 ed
€ 44,45 in apparenza riguardanti l'acquisto di “materiale ristrutturazione casa”, ma non vi è prova né che gli acquisti abbiano riguardato l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria e non di manutenzione ordinaria (questi ultimi a carico degli occupanti), né che i pagamenti siano avvenuti da parte della signora;
Parte_1
- neppure è dimostrato che sia stata l'appellante a sostenere le spese per l'acquisto di uno scaldabagno (€ 259,00) e per la relativa installazione (€ 180,00) nel 2016, valendo lo stesso rilievo anche per le spese relate agli interventi periodici da parte della assistenza caldaia negli anni 2013-2014-2015, rispetto ai quali deve comunque evidenziarsi la natura di interventi di manutenzione ordinaria a carico degli occupanti effettivi (e quindi non dell'odierno appellato);
- per quanto infine concerne la porta blindata, risulta che l'acquisto della stessa sia avvenuto da parte di (come da relativa documentazione, comprendente gli scontrini) e che il Persona_1 pagamento sia stato eseguito da parte di quest'ultimo e non della madre.
In definitiva, non può dirsi raggiunta la prova di alcun credito suscettibile di essere portato utilmente in compensazione da a deconto delle somme azionate da Parte_1
a titolo di indennità per il periodo di occupazione senza titolo dell'immobile di CP_1 sua proprietà da parte dell'ex coniuge.
Lamenta ulteriormente l'appellante che il Giudice di prime cure, stabilendo la spettanza in favore di della somma di € 380,00 mensili da luglio 2022 sino alla data CP_1 dell'effettivo rilascio a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di sua proprietà, non avrebbe offerto “alcuna indicazione dei parametri adottati, né … fornito alcuna motivazione sulla determinazione e del calcolo dell'ammontare dell'indennità di occupazione”, dando anzi
“per assodata la decorrenza del pagamento dal luglio 2022 come richiesto dal proprietario dell'immobile”.
La sentenza gravata resiste anche a tali ragioni di critica.
Vi è anzitutto da considerare che il Tribunale, nella propria pronuncia, ha dato espressamente atto che “il valore locatizio dell'immobile … può ben essere determinato in considerazione
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della somma di Euro 380,00 mensili, così come calcolati sulla base degli indici OMI – Agenzia delle Entrate”.
Come noto, gli indici OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) sono stime dei valori di mercato e di locazione di immobili e terreni in Italia, raccolte e pubblicate semestralmente dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito per garantire la trasparenza del mercato e supportare l'azione fiscale, con suddivisione dei valori per comune, zona omogenea e tipo di immobile.
L'appellante non ha contestato con lo sviluppo di argomenti di confutazione specifici – com'era suo onere – né il riferimento a detti indici, né l'eventuale inesattezza della loro applicazione ai fini della quantificazione del valore locatizio dell'appartamento oggetto di causa.
Non può quindi che confermarsi l'importo mensile di € 380,00 a titolo di indennità di occupazione quale stabilito nella sentenza gravata.
Quanto alla decorrenza, il Tribunale ha mostrato implicitamente di aderire alla prospettazione del proprietario quanto alla individuazione del dies a quo “dalla fine del mese di luglio 2022 atteso che il decreto di omologa della separazione consensuale è del 14-15 marzo 2022 e da allora nonostante fossero trascorsi circa mesi 4 ancora nel luglio successivo la convenuta non aveva adempiuto all'obbligo di rilascio e ciò neppure dopo che in data 15 luglio 2022 venne formalmente diffidata a mezzo pec”.
Non vi è ragione per stabilire una diversa decorrenza.
In effetti, consta documentalmente che la separazione consensuale tra i coniugi, come da verbale del 10.2.2022, venne omologata dal Tribunale di Como con decreto del 14.3.2022, senza che ad essa seguisse la restituzione dell'immobile di proprietà dell'appellato, intimata quindi a il successivo 15.7.2022, con preannuncio di azione di rilascio Parte_1 se entro 10 giorni tale restituzione non fosse avvenuta (doc. n. 9 appellato).
È dunque corretta la sentenza di primo grado nella parte in cui stabilisce che l'indennità di occupazione debba essere corrisposta dall'appellante a far tempo da luglio 2022, non avendo la signora dopo la separazione consensuale, alcun titolo per occupare Parte_1
l'appartamento di Cologno Monzese, non più suscettibile di essere considerato casa coniugale.
Il dies ad quem, considerato che l'appartamento risulta tuttora occupato dall'appellante, nonostante il rigetto, con decreto del Tribunale di Como in data 5/16.5.2023, del ricorso per la modifica delle condizioni di separazione con il quale la signora chiedeva Parte_1
l'assegnazione dell'immobile (doc. 6 appellato), e nonostante l'intervenuta sentenza di divorzio pronunciata dal Tribunale di Monza in data 14.9.2023, non può a sua volta che individuarsi rispetto al momento in cui l'immobile di cui si tratta sarà effettivamente rilasciato in favore di
CP_1
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Con il secondo motivo, denuncia un vizio di omissione per quanto Parte_1 concerne la condanna alle spese di lite e alla relativa quantificazione;
in particolare, secondo la sua prospettazione, il Tribunale non avrebbe tenuto conto “del fatto che l'odierna appellante non ha contestato la domanda di rilascio promossa dal Sig. ma che anzi vi ha aderito, CP_1 chiedendo unicamente un congruo termine per il rilascio, né dello stato economico patrimoniale della parte soccombente così come documentato”.
Neppure a tale motivo è possibile riconoscere alcun pregio.
Deve infatti ritenersi che il Tribunale abbia operato una corretta applicazione del principio di soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., ponendo le spese di lite a carico della parte resistente, in considerazione della riconosciuta fondatezza della pretesa azionata da e della CP_1 persistente occupazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimo – da parte dell'ex coniuge, in assenza di alcun titolo legittimante.
A diversa soluzione non avrebbe del resto potuto condurre la disamina dell'eccezione riconvenzionale svolta dalla , di cui nella presente sede di gravame si è Parte_1 giudicata la totale infondatezza.
Deriva dalle considerazioni svolte il rigetto dell'appello e l'integrale conferma, per l'effetto, della sentenza n. 2394/2024 del Tribunale di Monza oggetto dello stesso.
L'appellante, poiché soccombente, va da ultimo condannata a rifondere all'appellato le spese del presente grado, che, tenuto conto del valore della causa (€ 12.351,00 – scaglione da € 5.200
a € 26.000) e delle fasi effettivamente svolte, secondo i parametri medi di cui al D.M. n.
147/2022 si liquidano a favore dell'appellato in complessivi € 3.966,00, per compensi, di cui €
1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva ed € 1.911,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15% e accessori di legge, con relativo versamento in favore dell'Erario, attesa la documentata ammissione di CP_1 al patrocinio a spese dello Stato con decreto del Tribunale di Monza in data 11.1.2023 (doc.
[...]
3 appellato), né dovendo la parte, in quanto vincitrice in primo grado, presentare una nuova istanza di ammissione per il giudizio di appello.
Da ultimo, va dichiarato che a carico di grava anche, ex art. 13 comma Parte_1
1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012
n. 228, il versamento in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
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1) respinge l'appello proposto da nei confronti di e, per Parte_1 CP_1
l'effetto, integralmente conferma la sentenza n. 2394/2024 emessa dal Tribunale di Monza il
24.9.2024;
3) condanna a rifondere all'Erario le spese processuali del presente Parte_1 grado, che liquida in complessivi € 3.966,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali (15%) e accessori di legge;
4) ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater D.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.2012 n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Parte_1 quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte il 30
Settembre 2025
Il Presidente est.
Maria Grazia Federici
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