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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/04/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 37300/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 18/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. NICOLA D'AMORE con studio in VIA ALFONSO LAMARMORA, 21 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]L
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 10
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14/11/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
l'avv. D'Amore ha precisato le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore e di seguito trascritti, rinunciando alla domanda di addebito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in MILANO il Parte_1 CP_1
06/05/2014, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2014 al n. 514, parte I.
Dal matrimonio sono nate le figlie (Milano 19.05.2015) e (Milano 05.07.2022). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2024 chiedeva al Tribunale di Milano la Parte_1
pronuncia di separazione giudiziale con addebito al marito;
di disporre l'affido super esclusivo con collocamento delle figlie minori a sé; l'assegnazione della casa familiare sita in Milano (MI) in via
Sebastiano Satta 7 a sé; di disporre frequentazioni libere padre/figlie un pomeriggio a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi mentre i fine-settimana con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza anche per le festività natalizie, pasquali ed estive;
di disporre un contributo paterno al mantenimento delle figlie minore di euro 500,00 soggetto a rivalutazione Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha allegato che l'unione matrimoniale non si era evoluta positivamente a causa della personalità aggressiva del marito, dei reiterati comportamenti violenti posti in essere dal nei suoi confronti e Pt_2
dalle numerose vicende penali che lo avevano visto protagonista portandolo a trascorrere svariati periodi in carcere, provocando grave pregiudizio economico al nucleo familiare.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 8/03/2025, il Presidente relatore verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 09.12.2024, dichiarava la contumacia di e procedeva all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: CP_1
pagina 2 di 10 “mio marito non viveva con noi da prima del 2022. poi l'anno arrestato e mi ha chiesto se potevo ospitarlo per gli arresti domiciliari, io ho accettato e lui è venuto in data 13.4.2023 a casa nostra e se ne è andato a marzo 2024. E' evaso, non so dove sia andato. Dopo due settimane mi ha comunicato di Per_ essere in Marocco e poi non l'ho più sentito. Non ho sentito neppure la sua famiglia. è un po' sofferente ma non lo dimostra, anche a scuola non ha dato motivi di preoccupazione. È sempre andata
Per_ bene. Non chiede del padre. ho fatto un cellulare per e ho comunicato il numero al padre che però non l'ha mai chiamata è piccola, non dice nulla del padre. non lo conosce neanche. A Per_2 settembre andrà all'asilo. il padre non mi ha mai dato nulla per le bambine . ho l'assegno unico di € Part 400 mensili. Mi aiuta mia mamma. la casa dove vivo è e pago un canone di € 200 di locazione circa al mese. Mio marito ha avuto solo per poco tempo un lavoro regolare. Ha fatto vari anni di carcere per spaccio. Una volta per 5 anni consecutivi. Non era molto spesso a casa. Io sono un OSS . sto cercando lavoro . oggi ho fatto un colloquio in una RSM e mi faranno sapere.” il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle minori del seguente tenore:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre da circa tre anni non si è interessato della vita delle due figlie minori, ed anche prima conduceva una vita irregolare e spesso in carcere anche per vari anni
Rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli è irreperibile e che non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre, e non si è costituito,
Ritenuto pertanto il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
Rilevato inoltre che il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento a favore delle figlie, ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08),
pagina 3 di 10 Ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,
Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Ritenuto che altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Ritenuto che, la frequentazione tra le figlie e il padre deve avvenire solo previo accordo con la madre, ed alla presenza della stessa o di persona di sua di fiducia,
Ritenuto che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita dei figli, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario,
Richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione delle figlie,
Rilevato che il padre ha 41 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso,
Rilevato che la madre allo stato è disoccupata, percepisce ora solo l'AUF ed è in cerca di nuova
Part attività lavorativa, e vive in una casa con una locazione di 200 mensili circa ,
Ritenuto opportuno, visto che il padre non è presente nella vita delle figlie ed è irreperibile, individuare una somma omnia quale contributo al loro mantenimento,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti : Per_ 1.Affida le figlie minori nata il [...] e nata [...] in [...] esclusiva alla madre, Per_2 presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano in via Satta 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità
pagina 4 di 10 validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse,
2.Autorizza il padre a vedere le figlie solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
4. Assegna la casa familiare di Milano in via Satta 7 alla madre con tutti gli arredi.” quindi il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
l'avv. D'Amore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Giurisdizione e la legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi e la moglie è ancora residente in Italia.
Per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE
n.1259/20 essendo il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi e tale periodo non si è concluso da più di un anno prima della proposizione del ricorso.
Giurisdizione e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
pagina 5 di 10 Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La natura delle domande svolte, il periodo della separazione di fatto, l'essere il marito scomparso dalla vita della moglie senza lasciare neppure indicazione della sua attuale residenza danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La domanda di addebito
La domanda di addebito, svolta nel ricorso è stata rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni precisate.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Non possono che essere confermati i provvedimenti adottati dal Presidente relatore alla udienza di prima comparizione sopra trascritti, cui la parte ricorrente ha aderito.
Emerge, invero, un'adeguata capacità genitoriale della madre che si è sempre occupata interamente ed esclusivamente dell'accudimento delle minori nonostante le difficoltà economiche e l'assenza di ogni apporto effettivo e materiale del padre.
pagina 6 di 10 Il padre, invece, dopo lunghe carcerazioni è scomparso totalmente dalla vita delle figlie nel marzo del 2024 e non ha dato più notizie di sé, trascurando ogni obbligo genitoriale.
Pertanto deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo delle figlie alla madre.
In ordine alle frequentazioni padre-figlie, non possono che avvenire solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua di fiducia visto la scarsa o nulla conoscenza che le minori hanno del padre.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Milano Via Sebastiano Satta n. 7 con tutto quanto l'arreda deve essere assegnata alla madre in quanto genitore collocatario delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Il contributo al mantenimento delle figlie minori
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I
18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
pagina 7 di 10 1. alle capacità economiche della madre che ha svolto fino al 2023 piccoli lavori nel settore delle pulizie;
attualmente è disoccupata in cerca di occupazione come operatore socio-sanitaria e percepisce il 100% dell'assegno unico per le figlie per un importo pari a circa euro 400 mensile. Non risulta essere proprietaria di beni immobili;
la casa familiare sita in Via
Sebastiano Satta n. 7 è un piccolo appartamento di edilizia popolare concesso in locazione alla sig. e per cui sostiene una spese mensile di circa 290,00 euro, oltre alle spese per Pt_1
utenze domestiche;
2. alle capacità economiche del padre che allo stato sembra essere rientrato in Marocco, è un uomo giovane (classe 1984) che deve ritenersi pienamente capace ed idoneo a svolgere un' attività lavorativa che gli permetta di contribuire al mantenimento delle figlie,
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambine di 10 e 2 anni
Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita delle figlie.
Dalla valutazione di tutti i criteri esposti si ritiene equa la somma di € 300,00 mensili , vista Pt_4
l'assenza di comunicazione tra le parti, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a marzo 2026).
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 06/05/2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2014 al n. 514, parte I);
2) Affida le figlie minori nata il [...] e nata [...] in [...] esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Satta 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater pagina 8 di 10 comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse,
3) Assegna la casa familiare di Milano in via Satta 7 alla madre con tutti gli arredi,
4) Autorizza il padre a vedere le figlie solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia,
5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
6) Nulla sulle spese
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 9 di 10 pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 24/10/2024, rimessa al Collegio per la decisone alla udienza del 18/03/2025, discussa nella Camera di Consiglio del 19/03/2025 promossa
DA
c.f. nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv. NICOLA D'AMORE con studio in VIA ALFONSO LAMARMORA, 21 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
residente in [...]L
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 10
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data
14/11/2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE:
l'avv. D'Amore ha precisato le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente relatore e di seguito trascritti, rinunciando alla domanda di addebito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio civile in MILANO il Parte_1 CP_1
06/05/2014, iscritto nei registri dello stato civile del Comune di MILANO nell'anno 2014 al n. 514, parte I.
Dal matrimonio sono nate le figlie (Milano 19.05.2015) e (Milano 05.07.2022). Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 24/10/2024 chiedeva al Tribunale di Milano la Parte_1
pronuncia di separazione giudiziale con addebito al marito;
di disporre l'affido super esclusivo con collocamento delle figlie minori a sé; l'assegnazione della casa familiare sita in Milano (MI) in via
Sebastiano Satta 7 a sé; di disporre frequentazioni libere padre/figlie un pomeriggio a settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e lavorativi mentre i fine-settimana con ciascun genitore secondo il criterio dell'alternanza anche per le festività natalizie, pasquali ed estive;
di disporre un contributo paterno al mantenimento delle figlie minore di euro 500,00 soggetto a rivalutazione Istat oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Ha allegato che l'unione matrimoniale non si era evoluta positivamente a causa della personalità aggressiva del marito, dei reiterati comportamenti violenti posti in essere dal nei suoi confronti e Pt_2
dalle numerose vicende penali che lo avevano visto protagonista portandolo a trascorrere svariati periodi in carcere, provocando grave pregiudizio economico al nucleo familiare.
All'udienza di prima comparizione tenutasi il 8/03/2025, il Presidente relatore verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 09.12.2024, dichiarava la contumacia di e procedeva all'ascolto di parte attrice la quale dichiarava: CP_1
pagina 2 di 10 “mio marito non viveva con noi da prima del 2022. poi l'anno arrestato e mi ha chiesto se potevo ospitarlo per gli arresti domiciliari, io ho accettato e lui è venuto in data 13.4.2023 a casa nostra e se ne è andato a marzo 2024. E' evaso, non so dove sia andato. Dopo due settimane mi ha comunicato di Per_ essere in Marocco e poi non l'ho più sentito. Non ho sentito neppure la sua famiglia. è un po' sofferente ma non lo dimostra, anche a scuola non ha dato motivi di preoccupazione. È sempre andata
Per_ bene. Non chiede del padre. ho fatto un cellulare per e ho comunicato il numero al padre che però non l'ha mai chiamata è piccola, non dice nulla del padre. non lo conosce neanche. A Per_2 settembre andrà all'asilo. il padre non mi ha mai dato nulla per le bambine . ho l'assegno unico di € Part 400 mensili. Mi aiuta mia mamma. la casa dove vivo è e pago un canone di € 200 di locazione circa al mese. Mio marito ha avuto solo per poco tempo un lavoro regolare. Ha fatto vari anni di carcere per spaccio. Una volta per 5 anni consecutivi. Non era molto spesso a casa. Io sono un OSS . sto cercando lavoro . oggi ho fatto un colloquio in una RSM e mi faranno sapere.” il Presidente relatore, quindi, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle minori del seguente tenore:
“1) Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
Rilevato che, secondo quanto emerso dalle precise dichiarazioni della parte ricorrente, il padre da circa tre anni non si è interessato della vita delle due figlie minori, ed anche prima conduceva una vita irregolare e spesso in carcere anche per vari anni
Rilevato, a conferma del disinteresse paterno, che egli è irreperibile e che non ha neppure ritenuto di comunicare la sua nuova residenza alla madre, e non si è costituito,
Ritenuto pertanto il padre abbia manifestato completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale,
Rilevato inoltre che il padre, rendendosi altresì totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento a favore delle figlie, ha posto in essere un comportamento sintomatico della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr. Cass. 27/2017, Cass.
26587/09; Cass. 16593/08),
pagina 3 di 10 Ritenuto che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore,
Ritenuto che pertanto, che la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre vada accolta per la quale deve essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole con continuità e responsabilità.
Ritenuto che altresì, che le condizioni sopra indicate giustifichino una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre anche con riguardo alle scelte più importanti per le minori, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c..
Ritenuto che, la frequentazione tra le figlie e il padre deve avvenire solo previo accordo con la madre, ed alla presenza della stessa o di persona di sua di fiducia,
Ritenuto che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli e che il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita dei figli, tenuto in considerazione anche il reddito del genitore collocatario,
Richiamati i parametri di cui all'art. 337 ter c.c. e considerato che manca ogni forma di mantenimento paterno diretto e di contributo alla abitazione delle figlie,
Rilevato che il padre ha 41 anni e non emerge dagli atti alcuna incapacità lavorativa dello stesso,
Rilevato che la madre allo stato è disoccupata, percepisce ora solo l'AUF ed è in cerca di nuova
Part attività lavorativa, e vive in una casa con una locazione di 200 mensili circa ,
Ritenuto opportuno, visto che il padre non è presente nella vita delle figlie ed è irreperibile, individuare una somma omnia quale contributo al loro mantenimento,
P.Q.M.
Il Presidente prende quindi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti : Per_ 1.Affida le figlie minori nata il [...] e nata [...] in [...] esclusiva alla madre, Per_2 presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di
Milano in via Satta 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità
pagina 4 di 10 validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse,
2.Autorizza il padre a vedere le figlie solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia,
3.Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
4. Assegna la casa familiare di Milano in via Satta 7 alla madre con tutti gli arredi.” quindi il Presidente delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, in mancanza di istanze istruttorie, invitava la ricorrente a precisare le conclusioni ed a discutere oralmente la causa;
l'avv. D'Amore precisava le conclusioni come da provvedimenti adottati dal Presidente ed insisteva per il loro accoglimento, quindi la causa era rimessa al collegio per la decisione.
Considerato in diritto
Giurisdizione e la legge applicabile allo status
Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) del
Regolamento UE 1111/2019, atteso che l'Italia è il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi e la moglie è ancora residente in Italia.
Per i medesimi motivi è applicabile la legge italiana ex art. 8 lett. b) del regolamento UE
n.1259/20 essendo il luogo dell'ultima residenza abituale dei coniugi e tale periodo non si è concluso da più di un anno prima della proposizione del ricorso.
Giurisdizione e la legge applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. UE 1111/2019 art. 7, atteso che le figlie minori risiedono abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19/10/1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale delle minori.
pagina 5 di 10 Giurisdizione e Legge Applicabile alle obbligazioni alimentari per le figlie minori
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alle obbligazioni alimentari a favore della prole ai sensi del Reg. CE 4/2009 art. 3 lettera d) in quanto domanda accessoria alla domanda sulla responsabilità genitoriale per la quale vi è la competenza di questa A.G.
La legge applicabile alla obbligazione alimentare è la legge italiana ai sensi del Protocollo dell'Aja del 23.11.2007 art. 3, richiamato dal Reg CE 4/2009 art. 15 e approvato dal Consiglio della
Unione Europea il 20.11.2009, atteso che l'Italia è lo Stato di residenza abituale del creditore.
La domanda di separazione
La natura delle domande svolte, il periodo della separazione di fatto, l'essere il marito scomparso dalla vita della moglie senza lasciare neppure indicazione della sua attuale residenza danno conto di un duraturo allontanamento dei coniugi da un progetto di vita comune e sono elementi idonei a rivelare la presenza di una situazione di intollerabilità, allo stato, della prosecuzione della convivenza tra le parti.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 1° comma c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Si sottolinea comunque che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità
“ove tale situazione di intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione: con la conseguenza che la relativa domanda costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
La domanda di addebito
La domanda di addebito, svolta nel ricorso è stata rinunciata in quanto non riproposta nelle conclusioni precisate.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Non possono che essere confermati i provvedimenti adottati dal Presidente relatore alla udienza di prima comparizione sopra trascritti, cui la parte ricorrente ha aderito.
Emerge, invero, un'adeguata capacità genitoriale della madre che si è sempre occupata interamente ed esclusivamente dell'accudimento delle minori nonostante le difficoltà economiche e l'assenza di ogni apporto effettivo e materiale del padre.
pagina 6 di 10 Il padre, invece, dopo lunghe carcerazioni è scomparso totalmente dalla vita delle figlie nel marzo del 2024 e non ha dato più notizie di sé, trascurando ogni obbligo genitoriale.
Pertanto deve essere disposto l'affidamento super-esclusivo delle figlie alla madre.
In ordine alle frequentazioni padre-figlie, non possono che avvenire solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua di fiducia visto la scarsa o nulla conoscenza che le minori hanno del padre.
L'assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale, sita in Milano Via Sebastiano Satta n. 7 con tutto quanto l'arreda deve essere assegnata alla madre in quanto genitore collocatario delle figlie minori e . Per_1 Per_2
Il contributo al mantenimento delle figlie minori
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013).
Tale principio trova conferma nell'art. 337-ter c.c. che, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Pertanto il giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I
18.9.2013 n. 21273).
Al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
pagina 7 di 10 1. alle capacità economiche della madre che ha svolto fino al 2023 piccoli lavori nel settore delle pulizie;
attualmente è disoccupata in cerca di occupazione come operatore socio-sanitaria e percepisce il 100% dell'assegno unico per le figlie per un importo pari a circa euro 400 mensile. Non risulta essere proprietaria di beni immobili;
la casa familiare sita in Via
Sebastiano Satta n. 7 è un piccolo appartamento di edilizia popolare concesso in locazione alla sig. e per cui sostiene una spese mensile di circa 290,00 euro, oltre alle spese per Pt_1
utenze domestiche;
2. alle capacità economiche del padre che allo stato sembra essere rientrato in Marocco, è un uomo giovane (classe 1984) che deve ritenersi pienamente capace ed idoneo a svolgere un' attività lavorativa che gli permetta di contribuire al mantenimento delle figlie,
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due bambine di 10 e 2 anni
Si evidenzia che è obbligo di entrambi i genitori mantenere i figli ed il contributo di mantenimento non può essere meramente simbolico ma deve costituire un reale apporto economico alla vita delle figlie.
Dalla valutazione di tutti i criteri esposti si ritiene equa la somma di € 300,00 mensili , vista Pt_4
l'assenza di comunicazione tra le parti, a decorrere dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione a marzo 2026).
Le spese di lite
Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito civile in MILANO il 06/05/2014 (atto iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Milano nell'anno 2014 al n. 514, parte I);
2) Affida le figlie minori nata il [...] e nata [...] in [...] esclusiva alla Per_1 Per_2
madre, presso la quale rimarranno collocate, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Milano in via Satta 7, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater pagina 8 di 10 comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per le figlie relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che le riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per le figlie, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle medesime. L'altro genitore ha il diritto dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisione pregiudizievoli al loro interesse,
3) Assegna la casa familiare di Milano in via Satta 7 alla madre con tutti gli arredi,
4) Autorizza il padre a vedere le figlie solo previo accordo con la madre ed alla presenza della stessa o di persona di sua fiducia,
5) Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle minori versando alla madre entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla domanda e quindi dal rateo di ottobre 2024 la somma di euro 300 OMNIA oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, con prima rivalutazione marzo 2026,
6) Nulla sulle spese
Sentenza immediatamente efficace ex lege.
Si comunichi
Così deciso in Milano, il 19.03.2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
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