Sentenza 25 settembre 1972
Massime • 1
Nel contratto di vendita puo essere rimandato ad un momento successivo l'effetto traslativo proprio dei negozi che hanno ad oggetto il trasferimento della proprieta di cosa determinata, stipulando una cd vendita obbligatoria. ( nella specie, giudici di merito avevano ritenuto che le parti avevano inteso differire il trasferimento al momento in cui il compratore avrebbe provveduto al saldo del prezzo. Il SC ha rilevato che nessuna violazione di legge poteva ravvisarsi in tale apprezzamento ed ha enunciato il principio in massima).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/1972, n. 2780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2780 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1972 |
Testo completo
Nel contratto di vendita puo essere rimandato ad un momento successivo l'effetto traslativo proprio dei negozi che hanno ad oggetto il trasferimento della proprieta di cosa determinata, stipulando una cd vendita obbligatoria. ( nella specie, giudici di merito avevano ritenuto che le parti avevano inteso differire il trasferimento al momento in cui il compratore avrebbe provveduto al saldo del prezzo. Il SC ha rilevato che nessuna violazione di legge poteva ravvisarsi in tale apprezzamento ed ha enunciato il principio in massima).*