Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/1972, n. 2780
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Sentenza 25 settembre 1972

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Nel contratto di vendita puo essere rimandato ad un momento successivo l'effetto traslativo proprio dei negozi che hanno ad oggetto il trasferimento della proprieta di cosa determinata, stipulando una cd vendita obbligatoria. ( nella specie, giudici di merito avevano ritenuto che le parti avevano inteso differire il trasferimento al momento in cui il compratore avrebbe provveduto al saldo del prezzo. Il SC ha rilevato che nessuna violazione di legge poteva ravvisarsi in tale apprezzamento ed ha enunciato il principio in massima).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 25/09/1972, n. 2780
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2780
    Data del deposito : 25 settembre 1972

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