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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 28/03/2025 innanzi al Giudice Dr.ssa Claudia Gentile, chiamato il procedimento iscritto al n. 11829/2024 RGL, promosso da
n.q. di genitore di Parte_1 Persona_1
contro
Controparte_1
alle ore 8.40 è presente l'avv. GATTUSO BRUNO in sostituzione dell'avv. SALERNO
DANIELA per parte ricorrente che conclude come in atti reiterando la richiesta di ctu medico-legale.
E' pure presente l'avv. CIANCIMINO MARIA GRAZIA per l' che contesta quanto CP_2
sopra dedotto e si oppone alla chiesta CTU e si riporta alle difese di cui in atti e chiede che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario
Preso atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio
Il verbale chiuso alle ore 9.00
*********************
Successivamente, alle ore 15.30 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
*********************
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Claudia Gentile, nella causa civile iscritta al n° 11829/2024 R.G.L. promossa
D A
n.q. di genitore di rappresentata e difesa Parte_1 Persona_1
dall'avv. DANIELA SALERNO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Palermo, via Giovanni Bonanno n. 73, giusta procura in atti.
- ricorrente -
C O N T R O
- in persona del suo legale rappresentante pro-tempore - legalmente domiciliato CP_2
in Roma ed elettivamente in Palermo presso la sede dell'avvocatura dell'ente sita, in
Via Laurana n. 59, con gli avv.ti Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo che lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
- resistente -
OGGETTO: indebito assistenziale
D I S P O S I T I V O
Il Giudice definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale accoglimento del ricorso
❖ Dichiara che la ricorrente non è tenuta alla restituzione della somma di euro
9.239,35.
❖ Rigetta le restanti domande
❖ Dichiara interamente compensate le spese di lite
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2024 la ricorrente, come in epigrafe indicata, dopo aver premesso
- che la propria figlia era titolare di indennità di frequenza come Persona_1
riconosciuto nel verbale di revisione n. 6120741500425 del 19.6.2017;
- che la comunicazione della visita di revisione (2019) non è pervenuta all'indirizzo della ricorrente;
2 - che l' ha continuato a erogare la prestazione in essere;
CP_2
- d'aver ricevuto nel mese di settembre 2022 provvedimento di contestazione di indebito per l'importo di euro 9.239,35 (erogato a titolo di indennità di frequenza per il periodo dal 01/03/2019 al 30/09/2022), stante l'assenza a visita di revisione per il giorno 21.2.2019.;
- d'aver proposto ricorso amministrativo rappresentando di non aver mai ricevuto la convocazione a visita di revisione nel 2019, ricorso che veniva respinto;
conveniva in giudizio l'ente previdenziale chiedendo:
- dichiararsi l'illegittimità del suddetto provvedimento, invocando, a sostegno del ricorso, i principi in materia di irripetibilità dell'indebito assistenziale in presenza di legittimo affidamento del percipiente;
- accertarsi lo stato invalidante della minore a mezzo ctu medica per il ripristino della prestazione.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio CP_2
contestando la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto e sottolineando, in particolare, in punto di fatto, che “[..] L'indebito scaturisce dalla revoca della prestazione di invalidità della quale la minore era titolare a seguito della mancata presentazione a visita di revisione. In particolare, la minore, , titolare Persona_1
di indennità di frequenza a decorrere da 12/2014, veniva convocata a visita di revisione per il giorno 21/02/2019, ore 12:20, a mezzo lettera di convocazione inoltrata con raccomandata A/R n. 63031343040-6 in data 12/01/2019. La raccomandata è stata trasmessa all'indirizzo di residenza della minore (cfr. ), in Palermo, via CP_3
Pianell Giuseppe 20, e la notifica si è perfeziona per compiuta giacenza (v. all.). Alla data della visita, la minore non si è presentata alla programmata revisione, risultando pertanto assente ingiustificata. In base alla normativa vigente, nel caso di notifica di invito a visita di revisione esitato per compiuta giacenza, non vige l'obbligo da parte dell' di effettuare una seconda convocazione (obbligo vigente solo per le prime CP_2
convocazioni). (cfr. messaggio n. 2002 del 2015.) Giova inoltre sottolineare CP_4
che nell'ultimo verbale (quello precedente all'assenza), era apposta una data presunta di revisione per cui la parte era a conoscenza di dovere essere sottoposta a una prossima convocazione a visita. Ciò posto, con successivo provvedimento di
3 ricostituzione per cambio fascia INVCIV n. domus 2120937300111 del 30/08/2022,
l' ha provveduto a sospendere la prestazione assistenziale (fascia 60 - Sospensione CP_2
d'ufficio prevista quando non viene effettuata la visita senza idonea giustificazione nei termini fissati) in assenza del requisito sanitario ed ha avviato il recupero di quanto frattanto erogato dal 01/03/2019 (mese successivo alla programmata visita di revisione) sino al 30/09/2022. Da qui la nota di debito del 30/08/2022 (raccomandata
A/R n. 68499704299-4), con la quale l' ha agito per il recupero di quanto versato CP_2
in eccedenza sulla pensione Cat. INVCIV n. 07149478, pari ad € 9.239,35 successivamente all'assenza alla visita del 21/02/2019. [..]La parte, [..], in data
07.11.2022 ha presentato una nuova domanda di accertamento d'invalidità a seguito della quale la minore è stata sottoposta a visita, come da verbale del 01.07.2024, all'esito della quale non è stato accertato il requisito richiesto con efficacia dalla presentazione della domanda).”.
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti di cui in atti, viene decisa come da dispositivo in epigrafe e sentenza contestuale mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente è appena il caso di puntualizzare che ove l'ente previdenziale richieda la restituzione di prestazioni già corrisposte in quanto considerate indebite, è il beneficiario che deve provare l'illegittimità delle richieste dell' e non viceversa. CP_2
Secondo l'ormai granitico orientamento della Corte di legittimità (cfr. Cass. civ.
Sez. lavoro, Sent. n. 18406 del 20-09-2016; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n. 17418 del
30-08-2016; Cass. civ. Sez. Unite Sent. n. 18046 del 4/08/2010; Cass. civ. Sez. VI -
Lavoro, Ord. n. 6375 del 14-03-2018,), infatti, trova applicazione il principio generale sull'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. «che non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto "fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo, con la precisazione che, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il
4 fatto negativo. Tale prova non potrà essere invece fornita mediante mera dichiarazione dell'interessato [..])».
Ciò premesso, il ricorso va accolto solo in parte.
Orbene, è pacifico che nel caso di specie, vertendosi in materia d'indebito assistenziale come affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. civ. Sez. VI - Lavoro
Ord. del 30/06/2020, n. 13223 - vedi anche ex multis: Cass civ. Ord del 25 giugno 2020,
n. 12608; Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, Ord. del 07/09/2021, n. 24133; Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 20/05/2021 n. 13915) «[..], in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile».
Pertanto, l'indebito assistenziale, in mancanza di norme specifiche che dispongano diversamente, è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento, come nel caso di erogazione di prestazione a chi non sia parte di alcun rapporto assistenziale né ne abbia mai fatto richiesta, nel caso di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o in caso di dolo comprovato dell'accipiens, in quanto coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito (cfr. Cass. civ sez. VI Sent. del 16/04/2019,
n.10642).
In particolare, nella fattispecie in esame la ripetizione dell'indebito assistenziale è conseguenza della mancata presentazione a visita medica di revisione della minore
[...]
. Persona_1
Si rammenta, a livello di inquadramento normativo, che l'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che «Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..]»
5 Ed ancora, l'art. 3 co. 10 D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che
«Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte».
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la sospensione dei relativi pagamenti CP_2 qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo».
Dalle succitate disposizioni normative, dunque, si ricava che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Orbene nel caso che ci occupa emerge per tabulas che:
- la convocazione a visita di revisione per giorno 21.2.2019 è stata inoltrata per posta con raccomanda n. 63031343040-6 all'indirizzo corretto - VIA GIUSEPPE
PIANEL n. 20 (come documentato da entrambe le parti) ma non è possibile individuare la data di spedizione in assenza di timbro o documentazione equipollente che l'ente previdenziale non ha fornito;
- come da sigla apposta a penna sulla busta, sarebbe stato lasciato l'avviso di deposito il 24.1.2019;
- la busta reca la dicitura con timbro “AL MITTENTE PER COMPIUTA
GIACENZA” con una sigla ma senza riportare alcuna data.
Orbene, com'è ben noto, per quanto riguarda le normali raccomandate, la compiuta giacenza si verifica nel caso in cui il destinatario delle stesse non si rechi nei trenta giorni prescritti presso l'ufficio postale per il ritiro (diversamente che per gli atti giudiziari in cui il termine è di dieci giorni).
6 L'originale, in tal caso, viene rinviato al mittente con l'apposita indicazione di compiuta giacenza, con la conseguenza che la lettera si presume ricevuta dal destinatario e quanto in essa contenuto si presume conosciuto.
La giacenza decorre dal giorno in cui non è stato possibile recapitare l'atto al destinatario e, pertanto, il portalettere l'ha dovuto depositare all'ufficio postale e, quindi dalla data di avviso.
Nel caso in esame, l'avviso sarebbe stato lasciato il giorno 24.1.2019 e, pertanto, i trenta giorni per il verificarsi della compiuta giacenza sarebbero scaduti il giorno 23 febbraio 2019 e, cioè, successivamente alla data fissata per la visita di revisione (21 febbraio 2019).
Ne deriva, dunque, che detta convocazione (anche sorvolando sui vizi formali della spedizione postale) risulta essere irregolare e non può ritenersi colpevole l'affidamento della nel continuare a ricevere la prestazione per la figlia. Pt_1
Pertanto, non essendo stato provato dall' che la ricorrente abbia avuto CP_1
cognizione in tempo della convocazione (né sul punto è dirimente la circostanza dedotta in memoria di costituzione che nel verbale di visita collegiale del 19.6.2017 fosse indicata come data della revisione il mese di giugno 2018, trattandosi di indicazioni di massima difficilmente rispettate nelle tempistiche dall' ), illegittima si appalesa la CP_1
pretesa creditoria dell' e la ricorrente non è tenuta alla restituzione dell'importo CP_1
di euro 9.239,35 (per il periodo dal 01/03/2019 al 30/09/2022) giusta comunicazione ricevuta il 20.9.2022.
Va invece disattesa la richiesta di ripristino della prestazione atteso che emerge per tabulas (cfr. documentazione allegata al fascicolo telematico dell' e non CP_2
contestata da parte ricorrente) che la in data 7.11.2022 ha presentato nuova Pt_1
domanda per il riconoscimento dello stato invalidante della figlia e che, con Per_2 verbale dell'1 luglio 2024, notificato per posta l'8 agosto 2024, è stato comunicato l'esito negativo avendo la Commissione Medica riconosciuta la minore “NON
INVALIDO civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L. 118/71) . Data decorrenza: 7/11/2022”.
7 In termini conclusivi, dunque, assorbita ogni altra questione, il ricorso va raccolto solo in parte con la conseguenza che, stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 28 marzo 2025
IL GIUDICE
Claudia Gentile
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