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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 415/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3109/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20089 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5784/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 11 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313/2018 TA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale
Rappresentante_1, ha adito il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n.
18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Milano, Sez. 21^, n. 345/22, pubblicata in data 8.02.2022, per ottenere il conseguente annullamento dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 -
RE 2013.
Con la sentenza n. 345/22 del 10.05.2021, depositata in data 8.02.2022, la C.T.R. Lombardia, sez. 21, aveva accolto l'appello della Ricorrente_1 avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, sez.
11^, n. 5784/19, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 313/18, relativo alla RE 2013; il Comune di Cinisello Balsamo ha proposto ricorso in cassazione, all'esito del quale è stata pubblicata la sentenza n. 18715/2024.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal Comune (che lamentava violazione e/o falsa applicazione di norme), osservando che “in materia di tassa sui rifiuti incombe sulla parte contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, poiché, pur operando anche nella materia in esame -per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale- il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, un onere di informazione, al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile
(cita Cass. nn. 12979/2019, 22130/2017, 18054/2016, 16235/2015). Richiamando l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 2011 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini RE, rilevano le superfici già dichiarate ai fini AR/TIA ovvero accertate e, pertanto, il contribuente deve presentare sollecitamente la comunicazione di variazione, in modo che l'Ente impositore possa verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.
La Suprema Corte ha poi richiamato un principio generale, citando un suo precedente (Cass. n.
15867/2024, secondo cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima". Ne discende che l'istanza di ridefinizione del 2015 non poteva dispiegare alcun effetto retroattivo. Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha, pertanto -sempre a detta della Suprema Corte- erroneamente ritenuto che, essendo stata inviata l'istanza, unitamente alle allegate planimetrie nel 2015, a fronte di un avviso di accertamento notificato nel 2018, sarebbe stato onere del Comune farsi carico di valutare tale documentazione anche in relazione all'anno di imposizione 2013.
La Corte di legittimità ha accolto anche il secondo motivo, concludendo nel senso che i giudici di merito abbiano omesso -come sarebbe stato loro onere- l'indagine diretta ad individuare le esatte superfici ove risultavano prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili. La Corte ha accolto anche il quarto motivo, premettendo che “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n.
7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).”
Del resto la RE, come anche AR e la TA, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza di rinvio- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
La Corte ha ritenuto fondato anche il quinto motivo, sostenendo che in materia di AR è stato affermato che le esclusioni dal pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del d. lgs. n.
507 del 1993, dipendono dalla sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la presunzione di rifiuti, quali la natura o il particolare uso delle superfici, la loro oggettiva condizione di non utilizzabilità immediata, e siffatta prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, che legittima l'esenzione dal pagamento della AR, è ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi
2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese). I giudici di appello, nel ritenere fondata la tesi della contribuente della non tassabilità dell'area de qua, hanno omesso di considerare -sempre secondo la Suprema Corte- che per legge la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (cita Cass. n. 14770/2000) e nella fattispecie in esame non viene individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure viene indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani. In forza della normativa primaria innanzi esaminata, invero, per le aree scoperte, il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017).
Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/13/03/2015,). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi, al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cita Cass. n.
18054/14.09.2016), nella specie in alcun modo dimostrati.
La Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n.
313/2018 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha ritenuto l'infedele denuncia delle superfici tassabili e ha richiesto il pagamento di 240.841 euro a titolo di RE per l'anno 2013 (importo comprensivo di TEFA, interessi e sanzioni).
La Ricorrente_1 ha premesso la narrazione del contenzioso con il Comune di Cinisello, relativamente alla tassa rifiuti, assumendo tra l'altro che il Regolamento del Comune avesse illegittimamente assoggettato a tassazione tutte le pertinenze delle utenze non domestiche, posto che l'art. 7, c.3, Reg. comunale RE ha disposto che sono soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute, occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli stessi .. pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo' (cita doc. n. 2).
Ricorrente_1 ha tuttavia riconosciuto che il Comune di Cinisello Balsamo aveva modificato il
Regolamento di Igiene Urbana, introducendo una nuova disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che, munita anche di criteri quantitativi di assimilazione, ha ovviato ai profili di illegittimità già rilevati dal Giudice Tributario sulla precedente disciplina comunale in materia.
Ricorrente_1 ha prodotto rilievi fotografici diretti a dimostrare che i prodotti da essa commercializzati nel proprio punto vendita sono contenuti in imballaggi che diventano rifiuti tanto nelle aree di ricevimento merci e dei magazzini, ove avviene una prima fase di spacchettamento delle merci e la separazione delle confezioni a seconda delle corsie degli scaffali dell'Ipermercato, tanto nelle aree di vendita, ove avviene l'ulteriore attività di spacchettamento e l'operazione di collocazione dei prodotti dagli imballaggi agli scaffali di destinazione. Ed è, dunque, a tali superfici che viene riferito il diritto di
Ricorrente_1 alla esclusione dal tributo ai sensi dell'art. 14, c.10, Legge n. 214/2011.
Ricorrente_1Sul punto ha chiesto a questo Collegio, anche previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, di voler riconoscere l'illegittimità dell'Avviso di accertamento e del tributo richiesto dal Comune per l'anno 2013 con riferimento alle superfici di vendita e di magazzino destinate all'esercizio dell'attività commerciale, perché produttive di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, in applicazione dell'art. 14, c. 10, Legge n. 214/2011 richiamato dalla Cassazione nella Sentenza n. 18715/2024.
In ordine alla verifica delle superfici produttive di rifiuti speciali -a detta di Ricorrente_1- si dovrà considerare la intervenuta formazione del giudicato sul capo della Sentenza CGT II Lombardia n.
345/2022, che ha qualificato i rifiuti di Ricorrente_1 come speciali, non assimilabili agli urbani, perché prodotti in quantità superiori alla soglia quantitativa stabilita dallo stesso Comune di Cinisello
Balsamo nel proprio Regolamento di Igiene urbana.
Sempre a detta della società, l'accertamento della produzione di rifiuti speciali in quantità superiori alla soglia di assimilazione stabilita dallo stesso Comune di Cinisello Balsamo comporterebbe che detti rifiuti risultino tutti 'non assimilabili' per qualità (perché terziari), e 'non assimilati' per quantità (ove considerati imballaggi secondari, perché prodotti in misura superiore alla soglia comunale), con conseguente intassabilità delle relative superfici.
Ricorrente_1 ritiene poi che la disposizione comunale contenuta nell'art. 22 Reg. RE non rispetti il principio di proporzionalità diretta tra la quantità di rifiuti speciali avviati a recupero e la riduzione
TA concessa, perché il Comune assume a base di calcolo la quantità di rifiuti potenzialmente prodotti dall'attività e quindi la riduzione parziale applicata sarebbe illegittima.
Ricorrente_1In ordine all'onere di informazione incombente sul contribuente, sostiene di avere da tempo correttamente adempiuto all'onere informativo nei confronti del Comune, segnalandogli la natura speciale dei propri rifiuti, l'autonomo avvio a recupero di tutti i rifiuti speciali, nonché la delimitazione delle superfici (di vendita e di magazzino) produttive di rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari. Il Comune ben conosceva, dunque, le differenti aree che compongono l'Ipermercato, la destinazione d'uso e l'estensione di ciascuna di esse in ragione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla stessa Amministrazione presso il punto vendita, e di tutta la documentazione allegata nell'amplissimo contenzioso relativo alla AR 1999-2005.
Ricorrente_1Sui parcheggi, chiede a questo giudice la disapplicazione dell'art. 7 Reg. comunale
RE, che ammette l'esenzione delle sole pertinenze di utenze domestiche, di fatto negando e obliterando (nella misura in cui esclude) una disciplina di favore garantita dalla Legge anche alle pertinenze delle utenze non domestiche. In ogni caso, la regola della Cassazione sulla tassabilità dei parcheggi dovrà considerare le sole superfici presuntivamente produttive di rifiuti.
Ricorrente_1 ha poi riproposto di considerare che l'Accertamento emesso dal Comune ha obliterato l'art. 6 d.P.R. n. 158/1999 e l'art. 15, c.4, Reg. comunale RE, secondo cui 'in difetto della condizione di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la tariffa viene applicata sulla base delle diverse destinazioni d'uso rilevabili dalle risultante catastali'.
Ricorrente_1 ha concluso chiedendo, via istruttoria, di voler disporre la riunione di tutti i giudizi pendenti fra Ricorrente_1 e il Comune di Cinisello Balsamo, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi fra loro e accomunati dalla necessità di risolvere la medesima questione di diritto afferente alla individuazione delle superfici produttive in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
▪ in via istruttoria, di voler disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle 'esatte superfici ove risultano prodotti 'di regola' rifiuti speciali non assimilati né assimilabili', ▪ nel merito, riconoscere l'illegittimità dell'Avviso di accertamento RE per avere il Comune illegittimamente assimilato i rifiuti speciali da imballaggio secondari e terziari e -sulla base di questo illegittimo presupposto- applicato la RE 2013 su tutte le superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, nonché per aver illegittimamente assoggettato a RE tutte le superfici pertinenziali destinate a parcheggio. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il Comune di Cinisello si è costituito in giudizio, ripercorrendo la vicenda in fatto e nello svolgimento del processo e richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, precisando che il primo e prioritario accertamento a cui è chiamato il Giudice di merito è la verificazione, in base ai documenti prodotti nella fase ascendente, se la Ricorrente_1 SPA abbia o meno assolto al previo onere dichiarativo rispetto al prelievo RE, avendo la sentenza della Corte di Cassazione di rinvio chiaramente escluso che l'istanza di detassazione, presentata nel febbraio dell'anno 2015, fosse idonea a tale esigenza, come erroneamente valorizzata dalla sentenza della CTR oggetto di cassazione. A detta del Comune non sussiste alcuna dichiarazione efficace ai fini RE, che indichi le superfici occupate nelle quali la produzione di rifiuto speciale non assimilabile sia esclusa.
Sempre secondo il Comune, nella sostanza parte contribuente avrebbe solo dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, ma non già la superficie nella quale detta produzione fosse esclusiva, rimanendo sul punto ininfluente la planimetrie prodotte in giudizio.
Di conseguenza, consapevole del proprio deficit probatorio, la Ricorrente_1 sollecita la Corte alla nomina di un CTU, ma tale richiesta -a parere del Comune di Cinisello Balsamo- non è accoglibile, in quanto si verrebbe a determinare una sostituzione e/o supplenza del Giudice alla parte gravata della prova.
Il Comune in sede accertativa ha riconosciuto la riduzione della tariffa della quota variabile rispetto alla maggiori superfici accertate per l'attività di vendita del 60%, in ossequio al disposto dell'art. 22 del Regolamento RE.
Conclusivamente in difetto di previa specifica e formale denuncia delle superficie occupate e quali di queste sono produttive di rifiuti speciali, è inutile la produzione documentale in sede contenziosa di documentazione attestate la concreta destinazione e produzione di rifiuto. Quand'anche si volesse aderite alla richiesta della contribuente e disapplicare la disposizione del regolamento comunale, il risparmio di imposta sarebbe esattamente pari all'importo di €4.686,084.
Come peraltro anche evidenziato nella Ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, la produzione di rifiuto speciale per la esenzione del prelievo dalla parte variabile, deve essere esclusiva.
Sicchè, non è sufficiente la produzione dei MUD, in sede giudiziale (che peraltro non provano che l'intera procedura di trattamento sia stata completata), né la planimetria catastale che prova esclusivamente la superficie coperta occupata, ma non certo in quale parte di detta superficie occupata la produzione di rifiuto (nella specie di imballaggio terziario e secondario) fosse esclusiva. Sui parcheggi il Comune insiste sull'obbligo del pagamento, in conformità anche alla decisone della
Suprema Corte e conclude chiedendo, in via preliminare, di rigettare integralmente il ricorso in riassunzione, confermando integralmente le pretese tributarie esposte nell'avviso di accertamento
RE n. 312/2018; In via subordinata, dichiarare non dovuta la quota variabile con riferimento alla maggiore superficie destinata ad attività di vendita per € 4.686,084 e sanzione consequenziale, confermando per il resto l'avviso di accertamento. Spese come per legge.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il
Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene questo Collegio, “uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà alle valutazioni sopra indicate”.
Sui limiti del giudizio di rinvio, la Suprema Corte (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza n.
9000/31.03.2021, 17240/15.06.2022, Ordinanza n. 17240/15.06.2023) ha ritenuto i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio diversi a seconda che la sentenza di annullamento avesse accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, quale quella di specie, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Sull'istanza di riunione dei giudizi proposta da Ricorrente_1, questo Collegio osserva che le questioni trattate presentano dei differenti profili, tali da non consentire la riunione di processi.
In ottemperanza al primo motivo di ricorso accolto dalla Suprema Corte, dunque, occorre verificare se parte contribuente abbia adempiuto l'onere di fornire al Comune di Cinisello i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile e abbia ottemperato all'obbligo di informazione, al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
In ordine all'onere di informazione incombente sul contribuente, Ricorrente_1 sostiene di avervi da tempo correttamente adempiuto, segnalando al Comune la natura speciale dei propri rifiuti, l'autonomo avvio a recupero di tutti i rifiuti speciali, nonché la delimitazione delle superfici (di vendita e di magazzino) produttive di rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari. Il Comune -a detta di
Ricorrente_1- ben conosceva le differenti aree che compongono l'Ipermercato, la destinazione d'uso e l'estensione di ciascuna di esse in ragione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla stessa
Amministrazione presso il punto vendita, e di tutta la documentazione allegata nell'amplissimo contenzioso pendente.
Sul punto, Ricorrente_1 assume “di avere allegato all'istanza i Formulari dei rifiuti speciali autonomamente avviati al recupero, le Fatture rilasciate dalla ditta privata incaricata, le planimetrie del punto vendita con individuazione delle singole aree e loro destinazione d'uso, e delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali, assolvendo nuovamente all'onere documentale richiesto per soddisfare la condizione che ammette lo sgravio di ogni residua superficie” (atto di riassunzione, pag.
6).
A detta del Comune, non sussiste, al contrario, alcuna dichiarazione efficace ai fini RE che indichi le superfici occupate nelle quali la produzione di rifiuto speciale non assimilabile sia esclusa.
La sentenza del giudice di legittimità è molto chiara nello statuire che il contribuente debba
“fornire all'Amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla quantificazione della complessiva superficie imponibile” e “per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato oltre all'obbligo di denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile”.
Non risulta che nel caso in questione la Ricorrente_1, nonostante le produzioni documentali fornite e le affermazioni rese, abbia presentato una comunicazione di variazione, ma anzi la Suprema Corte ha proprio affermato che “la istanza di ridefinizione del 2015 non poteva dispiegare alcun effetto retroattivo”.
Infatti, l'onere di informazione si concretizza con la dichiarazione entro i termini stabiliti, come previsto dall'art. 29 del Regolamento sui rifiuti, rubricato appunto “obbligo di dichiarazione”.
Nel caso di specie non risulta presente, tra i documenti prodotti, una dichiarazione che indichi le superfici occupate nelle quali si producono rifiuti speciali.
Con riferimento al secondo motivo accolto, secondo cui i giudici di merito abbiano omesso
-come sarebbe stato loro onere- l'indagine diretta ad individuare le esatte superfici ove risultavano
Ricorrente_1prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili, la ha prodotto foto e immagini con le quali ritiene di avere dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, assumendo che i prodotti commercializzati nel proprio punto vendita sono contenuti in imballaggi che diventano rifiuti tanto nelle aree di ricevimento merci e dei magazzini, ove avviene una prima fase di spacchettamento delle merci e la separazione delle confezioni a seconda delle corsie degli scaffali dell'Ipermercato, sia pure nelle aree di vendita, ove avviene la ulteriore attività di spacchettamento e l'operazione di collocazione dei prodotti dagli imballaggi agli scaffali di destinazione.
Sul punto tuttavia questo Collegio osserva che la Suprema Corte ha detto espressamente che questo giudice debba individuare le esatte superfici, ma nessuna delle parti ha dato supporto in tal senso. Infatti, la Ricorrente_1 si è limitata a chiedere sul punto una c.t.u., con ciò evadendo la richiesta del
Supremo Giudice, mentre il Comune ha asserito che nella sostanza, la contribuente abbia solo dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, ma non già la superficie nella quale detta produzione fosse esclusiva, rimanendo sul punto ininfluenti la planimetrie prodotte in giudizio.
In effetti, la Società dovrebbe sapere e illustrare al Collegio quali siano le esatte superfici ove risultavano prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili.
Le superfici dove si producono "di regola" rifiuti speciali che non possono essere conferiti al servizio pubblico sono quelle dedicate ad attività industriali, artigianali o di lavorazione professionale.
In un ipermercato, la distinzione tra rifiuti urbani (o assimilati) e rifiuti speciali non assimilabili dipende dalla destinazione d'uso specifica dell'area e dalla tipologia di lavorazione che vi avviene. Le aree dove la materia prima viene lavorata professionalmente sono equiparabili a vere e proprie attività artigianali/industriali e possono essere aree di macelleria e polleria, pescheria, panetteria pasticceria, gastronomia. Quindi, quanto alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulata dalla società ricorrente, il Collegio ritiene di non poter aderire a tale istanza. È principio consolidato che la C.T.U. non possa avere natura esplorativa, né possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiaramente ribadito che l'onere di individuare e delimitare le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali spetta esclusivamente al contribuente attraverso una denuncia tempestiva e analitica.
Le produzioni fotografiche e le planimetrie prodotte in atti da Ricorrente_1 non appaiono idonee a superare la presunzione di produttività di rifiuti urbani per l'intera area dell'ipermercato. Se è pur vero che in determinate zone (quali magazzini o laboratori di lavorazione) si generano scarti da imballaggio terziario, la parte contribuente non ha fornito la prova della esclusività di tale produzione su superfici determinate e separate.
Al contrario, la natura stessa dell'ipermercato comporta una commistione di attività (vendita al dettaglio, movimentazione merci, somministrazione), che genera rifiuti urbani o assimilati nella quasi totalità delle aree accessibili al pubblico e al personale. Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione di variazione entro i termini di legge preclude la possibilità di riconoscere riduzioni o esenzioni retroattive per l'anno 2013, non potendo l'istanza del 2015 sanare ex post una situazione fattuale non verificata dall'Ente impositore al tempo della genesi del presupposto tributario.
La distinzione tra imballaggi secondari/terziari (rifiuti speciali) e imballaggi primari (rifiuti assimilati agli urbani) non è automatica sulla base della categoria merceologica, ma dipende dalla prova rigorosa della loro gestione separata. La ricorrente non ha dimostrato che le superfici di vendita siano dedicate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali. Al contrario, la vendita al dettaglio genera fisiologicamente rifiuti urbani derivanti dal contatto con il pubblico e dallo spacchettamento di imballaggi primari, i quali rientrano nel perimetro del servizio pubblico.
Inoltre, riguardo alla doglianza sulla quota variabile della tariffa, il Collegio osserva che la riduzione già operata dal Comune in sede di accertamento (ex art. 22 Reg. RE) appare congrua e rispettosa del principio di proporzionalità. In assenza di una puntuale prova documentale -che non può essere sostituita da una C.T.U., la quale diverrebbe inammissibilmente esplorativa- circa l'esatta metratura delle aree di lavorazione professionale (come macelleria o pescheria) dove si producono "di regola" rifiuti speciali non assimilabili, la pretesa tributaria deve essere integralmente confermata.
Infine, per i parcheggi, va ribadito che l'assenza di una specifica clausola di esenzione nel
Regolamento Comunale per le utenze non domestiche, unitamente alla mancata prova dell'inidoneità dell'area a produrre rifiuti, rende tali superfici pienamente tassabili, in quanto aree sussidiarie all'attività commerciale e frequentate da una pluralità di soggetti. Pertanto, in assenza di prova contraria circa la loro inidoneità assoluta alla produzione di rifiuti (quali recinzioni che ne impediscano l'uso o stato di totale abbandono), esse devono considerarsi superfici tassabili in quanto aree frequentate da persone e, dunque, presuntivamente produttive di rifiuti urbani, in piena aderenza al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio.
Per le ragioni esposte, la Corte rigetta il ricorso in riassunzione proposto da Ricorrente_1 S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e la legittimità dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 relativo alla RE per l'anno 2013 emesso dal Comune di Cinisello Balsamo. Dichiara dovuta l'imposta come liquidata nell'atto impositivo, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'obbligo dichiarativo circa le aree produttive di rifiuti speciali per l'annualità di riferimento;
conferma l'assoggettabilità a tassazione delle aree destinate a parcheggio, in quanto aree frequentate da persone e presuntivamente produttive di rifiuti.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di Cassazione e al presente grado, stante la complessità della materia trattata e l'esito complessivo della controversia tra le parti.
P.Q.M.
La Corte della Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, definitivamente pronunciando in sede di rinvio
Ricorrente_1Rigetta il ricorso in riassunzione proposto da S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e la legittimità dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 relativo alla RE per l'anno
2013 emesso dal Comune di Cinisello Balsamo. Dichiara dovuta l'imposta come liquidata nell'atto impositivo, conferma l'assoggettabilità a tassazione delle aree destinate a parcheggio. Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
IA RE FE
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente e Relatore
DE RENTIIS LAURA, Giudice
FAZZINI ELISA, Giudice in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 3109/2024 proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso contro
Comune di Cinisello Balsamo - Via Xxv Aprile 4 20089 Cinisello Balsamo MI
Difeso da
Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5784/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 11 e pubblicata il 18/12/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 313/2018 TA 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in riassunzione, la Ricorrente_1 S.p.A., in persona del procuratore speciale
Rappresentante_1, ha adito il Comune di Cinisello Balsamo, in persona del Sindaco pro tempore, per la riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, n.
18715 in data 24.04.2024, depositata in data 9.07.2024, che ha cassato con rinvio la sentenza della
Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, Milano, Sez. 21^, n. 345/22, pubblicata in data 8.02.2022, per ottenere il conseguente annullamento dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 -
RE 2013.
Con la sentenza n. 345/22 del 10.05.2021, depositata in data 8.02.2022, la C.T.R. Lombardia, sez. 21, aveva accolto l'appello della Ricorrente_1 avverso la sentenza della C.T.P. di Milano, sez.
11^, n. 5784/19, che aveva respinto il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 313/18, relativo alla RE 2013; il Comune di Cinisello Balsamo ha proposto ricorso in cassazione, all'esito del quale è stata pubblicata la sentenza n. 18715/2024.
La Suprema Corte ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dal Comune (che lamentava violazione e/o falsa applicazione di norme), osservando che “in materia di tassa sui rifiuti incombe sulla parte contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile, poiché, pur operando anche nella materia in esame -per quanto riguarda il presupposto della occupazione di aree nel territorio comunale- il principio secondo il quale l'onere della prova dei fatti costituenti fonte dell'obbligazione tributaria spetta all'amministrazione, per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato, oltre all'obbligo della denuncia, un onere di informazione, al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile
(cita Cass. nn. 12979/2019, 22130/2017, 18054/2016, 16235/2015). Richiamando l'art. 14, comma 9, del d.l. n. 2011 (applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame), la Suprema Corte ha stabilito che, ai fini RE, rilevano le superfici già dichiarate ai fini AR/TIA ovvero accertate e, pertanto, il contribuente deve presentare sollecitamente la comunicazione di variazione, in modo che l'Ente impositore possa verificare tempestivamente, e sulla base dell'attualità di stato, il fondamento della variazione comunicata.
La Suprema Corte ha poi richiamato un principio generale, citando un suo precedente (Cass. n.
15867/2024, secondo cui: "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, poiché la stessa, ai sensi dell'art. 62, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che costituisce previsione di carattere generale, è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie ad abitazioni), sia le deroghe alla tassazione indicate nel comma secondo del medesimo art. 62, sia le riduzioni delle superfici tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima". Ne discende che l'istanza di ridefinizione del 2015 non poteva dispiegare alcun effetto retroattivo. Nel caso in esame, la Commissione Tributaria Regionale ha, pertanto -sempre a detta della Suprema Corte- erroneamente ritenuto che, essendo stata inviata l'istanza, unitamente alle allegate planimetrie nel 2015, a fronte di un avviso di accertamento notificato nel 2018, sarebbe stato onere del Comune farsi carico di valutare tale documentazione anche in relazione all'anno di imposizione 2013.
La Corte di legittimità ha accolto anche il secondo motivo, concludendo nel senso che i giudici di merito abbiano omesso -come sarebbe stato loro onere- l'indagine diretta ad individuare le esatte superfici ove risultavano prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili. La Corte ha accolto anche il quarto motivo, premettendo che “la tassa sui rifiuti è doppiamente strutturata: a. in una parte variabile, non dovuta allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate;
b. in una parte fissa, sempre dovuta invece per intero, sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto astrattamente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e, dunque, a costituire un carico per il gestore del servizio, essendo essa destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e servizio nell'interesse dell'intera collettività e dunque indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall'oggettiva volontaria fruizione del servizio comunale, purché effettivamente apprestato e messo a disposizione della collettività (cita Cass., Sez. T., 14 marzo 2022, nn. 8205 e 8222, che richiama Cass. 15 marzo 2021, n.
7187; Cass. 23 maggio 2019, n. 14038 e Cass., Sez. T., 27 febbraio 2020, n. 5360).”
Del resto la RE, come anche AR e la TA, sono caratterizzate, -sempre in forza della sentenza di rinvio- indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che le disciplina, da una struttura autoritativa e non sinallagmatica della prestazione, con la conseguente doverosità della prestazione, caratterizzata da una forte impronta pubblicistica.
La Corte ha ritenuto fondato anche il quinto motivo, sostenendo che in materia di AR è stato affermato che le esclusioni dal pagamento del tributo, ai sensi dell'art. 62, comma 2, del d. lgs. n.
507 del 1993, dipendono dalla sussistenza di condizioni oggettive che impediscono la presunzione di rifiuti, quali la natura o il particolare uso delle superfici, la loro oggettiva condizione di non utilizzabilità immediata, e siffatta prova contraria, atta a dimostrare la inidoneità del bene a produrre rifiuti, che legittima l'esenzione dal pagamento della AR, è ad esclusivo carico del contribuente, che deve fornire all'Amministrazione tutti gli elementi all'uopo necessari. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte quello secondo cui, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare delle esenzioni previste dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi
2 e 3, per alcune aree detenute od occupate aventi specifiche caratteristiche strutturali e di destinazione (e cioè che le stesse siano inidonee alla produzione di rifiuti o che vi si formino rifiuti speciali al cui smaltimento provveda il produttore a proprie spese). I giudici di appello, nel ritenere fondata la tesi della contribuente della non tassabilità dell'area de qua, hanno omesso di considerare -sempre secondo la Suprema Corte- che per legge la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse alle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti ed in conseguenza la contribuente avrebbe dovuto dimostrare i presupposti fattuali per poter beneficiare delle citate esclusioni dall'assoggettamento al tributo, non essendo sufficiente la mera affermazione di una asserita natura pertinenziale del parcheggio in questione. La Suprema Corte, a tale proposito, ha evidenziato che le deroghe di cui sopra non sono automatiche, ma devono essere di volta in volta dedotte ed accertate con un procedimento amministrativo, la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione" (cita Cass. n. 14770/2000) e nella fattispecie in esame non viene individuata alcuna ipotesi di esonero ex lege dall'imposizione e neppure viene indicata alcuna disposizione regolamentare, adottata dal Comune, contenente la previsione di una particolare deroga a favore della contribuente, altrimenti la tassa in questione è certamente dovuta, in quanto si tratta di spazi frequentati da persone, quindi in via presuntiva produttivi di rifiuti solidi urbani. In forza della normativa primaria innanzi esaminata, invero, per le aree scoperte, il contribuente è tenuto a pagare la tassa, quando si tratta di aree frequentate da persone e, quindi, produttive in via presuntiva di rifiuti, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia, ed idonea documentazione, la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/2015, n.
18500/2017).
Ne deriva che la società contribuente è tenuta a pagare la tassa per i parcheggi, in quanto essi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione (cita Cass. n. 5047/13/03/2015,). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale il Supremo Collegio ha dichiarato di non avere motivo di discostarsi “i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttivi di rifiuti”. In questa prospettiva il presupposto impositivo è costituito dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell'area scoperta, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l'area o il locale sono occupati o detenuti. Spetta quindi, al contribuente, in ossequio alla regola generale, dedurre e provare il presupposto dell'esenzione e cioè la concreta inidoneità dell'area alla produzione dei rifiuti (ad esempio la mancata utilizzazione e/o utilizzabilità dell'area; cita Cass. n.
18054/14.09.2016), nella specie in alcun modo dimostrati.
La Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio per ottenere l'annullamento dell'Avviso di accertamento n.
313/2018 con cui il Comune di Cinisello Balsamo ha ritenuto l'infedele denuncia delle superfici tassabili e ha richiesto il pagamento di 240.841 euro a titolo di RE per l'anno 2013 (importo comprensivo di TEFA, interessi e sanzioni).
La Ricorrente_1 ha premesso la narrazione del contenzioso con il Comune di Cinisello, relativamente alla tassa rifiuti, assumendo tra l'altro che il Regolamento del Comune avesse illegittimamente assoggettato a tassazione tutte le pertinenze delle utenze non domestiche, posto che l'art. 7, c.3, Reg. comunale RE ha disposto che sono soggette al tributo tutte le aree scoperte possedute, occupate o detenute, riferibili alle utenze non domestiche ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati agli stessi .. pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettabili al prelievo' (cita doc. n. 2).
Ricorrente_1 ha tuttavia riconosciuto che il Comune di Cinisello Balsamo aveva modificato il
Regolamento di Igiene Urbana, introducendo una nuova disciplina dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani che, munita anche di criteri quantitativi di assimilazione, ha ovviato ai profili di illegittimità già rilevati dal Giudice Tributario sulla precedente disciplina comunale in materia.
Ricorrente_1 ha prodotto rilievi fotografici diretti a dimostrare che i prodotti da essa commercializzati nel proprio punto vendita sono contenuti in imballaggi che diventano rifiuti tanto nelle aree di ricevimento merci e dei magazzini, ove avviene una prima fase di spacchettamento delle merci e la separazione delle confezioni a seconda delle corsie degli scaffali dell'Ipermercato, tanto nelle aree di vendita, ove avviene l'ulteriore attività di spacchettamento e l'operazione di collocazione dei prodotti dagli imballaggi agli scaffali di destinazione. Ed è, dunque, a tali superfici che viene riferito il diritto di
Ricorrente_1 alla esclusione dal tributo ai sensi dell'art. 14, c.10, Legge n. 214/2011.
Ricorrente_1Sul punto ha chiesto a questo Collegio, anche previa Consulenza Tecnica d'Ufficio, di voler riconoscere l'illegittimità dell'Avviso di accertamento e del tributo richiesto dal Comune per l'anno 2013 con riferimento alle superfici di vendita e di magazzino destinate all'esercizio dell'attività commerciale, perché produttive di rifiuti speciali non assimilati né assimilabili, in applicazione dell'art. 14, c. 10, Legge n. 214/2011 richiamato dalla Cassazione nella Sentenza n. 18715/2024.
In ordine alla verifica delle superfici produttive di rifiuti speciali -a detta di Ricorrente_1- si dovrà considerare la intervenuta formazione del giudicato sul capo della Sentenza CGT II Lombardia n.
345/2022, che ha qualificato i rifiuti di Ricorrente_1 come speciali, non assimilabili agli urbani, perché prodotti in quantità superiori alla soglia quantitativa stabilita dallo stesso Comune di Cinisello
Balsamo nel proprio Regolamento di Igiene urbana.
Sempre a detta della società, l'accertamento della produzione di rifiuti speciali in quantità superiori alla soglia di assimilazione stabilita dallo stesso Comune di Cinisello Balsamo comporterebbe che detti rifiuti risultino tutti 'non assimilabili' per qualità (perché terziari), e 'non assimilati' per quantità (ove considerati imballaggi secondari, perché prodotti in misura superiore alla soglia comunale), con conseguente intassabilità delle relative superfici.
Ricorrente_1 ritiene poi che la disposizione comunale contenuta nell'art. 22 Reg. RE non rispetti il principio di proporzionalità diretta tra la quantità di rifiuti speciali avviati a recupero e la riduzione
TA concessa, perché il Comune assume a base di calcolo la quantità di rifiuti potenzialmente prodotti dall'attività e quindi la riduzione parziale applicata sarebbe illegittima.
Ricorrente_1In ordine all'onere di informazione incombente sul contribuente, sostiene di avere da tempo correttamente adempiuto all'onere informativo nei confronti del Comune, segnalandogli la natura speciale dei propri rifiuti, l'autonomo avvio a recupero di tutti i rifiuti speciali, nonché la delimitazione delle superfici (di vendita e di magazzino) produttive di rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari. Il Comune ben conosceva, dunque, le differenti aree che compongono l'Ipermercato, la destinazione d'uso e l'estensione di ciascuna di esse in ragione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla stessa Amministrazione presso il punto vendita, e di tutta la documentazione allegata nell'amplissimo contenzioso relativo alla AR 1999-2005.
Ricorrente_1Sui parcheggi, chiede a questo giudice la disapplicazione dell'art. 7 Reg. comunale
RE, che ammette l'esenzione delle sole pertinenze di utenze domestiche, di fatto negando e obliterando (nella misura in cui esclude) una disciplina di favore garantita dalla Legge anche alle pertinenze delle utenze non domestiche. In ogni caso, la regola della Cassazione sulla tassabilità dei parcheggi dovrà considerare le sole superfici presuntivamente produttive di rifiuti.
Ricorrente_1 ha poi riproposto di considerare che l'Accertamento emesso dal Comune ha obliterato l'art. 6 d.P.R. n. 158/1999 e l'art. 15, c.4, Reg. comunale RE, secondo cui 'in difetto della condizione di omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, la tariffa viene applicata sulla base delle diverse destinazioni d'uso rilevabili dalle risultante catastali'.
Ricorrente_1 ha concluso chiedendo, via istruttoria, di voler disporre la riunione di tutti i giudizi pendenti fra Ricorrente_1 e il Comune di Cinisello Balsamo, in quanto soggettivamente e oggettivamente connessi fra loro e accomunati dalla necessità di risolvere la medesima questione di diritto afferente alla individuazione delle superfici produttive in via prevalente e continuativa di rifiuti speciali;
▪ in via istruttoria, di voler disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio per la verifica delle 'esatte superfici ove risultano prodotti 'di regola' rifiuti speciali non assimilati né assimilabili', ▪ nel merito, riconoscere l'illegittimità dell'Avviso di accertamento RE per avere il Comune illegittimamente assimilato i rifiuti speciali da imballaggio secondari e terziari e -sulla base di questo illegittimo presupposto- applicato la RE 2013 su tutte le superfici di vendita e di magazzino dell'Ipermercato, nonché per aver illegittimamente assoggettato a RE tutte le superfici pertinenziali destinate a parcheggio. Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Il Comune di Cinisello si è costituito in giudizio, ripercorrendo la vicenda in fatto e nello svolgimento del processo e richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte nella sentenza di rinvio, precisando che il primo e prioritario accertamento a cui è chiamato il Giudice di merito è la verificazione, in base ai documenti prodotti nella fase ascendente, se la Ricorrente_1 SPA abbia o meno assolto al previo onere dichiarativo rispetto al prelievo RE, avendo la sentenza della Corte di Cassazione di rinvio chiaramente escluso che l'istanza di detassazione, presentata nel febbraio dell'anno 2015, fosse idonea a tale esigenza, come erroneamente valorizzata dalla sentenza della CTR oggetto di cassazione. A detta del Comune non sussiste alcuna dichiarazione efficace ai fini RE, che indichi le superfici occupate nelle quali la produzione di rifiuto speciale non assimilabile sia esclusa.
Sempre secondo il Comune, nella sostanza parte contribuente avrebbe solo dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, ma non già la superficie nella quale detta produzione fosse esclusiva, rimanendo sul punto ininfluente la planimetrie prodotte in giudizio.
Di conseguenza, consapevole del proprio deficit probatorio, la Ricorrente_1 sollecita la Corte alla nomina di un CTU, ma tale richiesta -a parere del Comune di Cinisello Balsamo- non è accoglibile, in quanto si verrebbe a determinare una sostituzione e/o supplenza del Giudice alla parte gravata della prova.
Il Comune in sede accertativa ha riconosciuto la riduzione della tariffa della quota variabile rispetto alla maggiori superfici accertate per l'attività di vendita del 60%, in ossequio al disposto dell'art. 22 del Regolamento RE.
Conclusivamente in difetto di previa specifica e formale denuncia delle superficie occupate e quali di queste sono produttive di rifiuti speciali, è inutile la produzione documentale in sede contenziosa di documentazione attestate la concreta destinazione e produzione di rifiuto. Quand'anche si volesse aderite alla richiesta della contribuente e disapplicare la disposizione del regolamento comunale, il risparmio di imposta sarebbe esattamente pari all'importo di €4.686,084.
Come peraltro anche evidenziato nella Ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione, la produzione di rifiuto speciale per la esenzione del prelievo dalla parte variabile, deve essere esclusiva.
Sicchè, non è sufficiente la produzione dei MUD, in sede giudiziale (che peraltro non provano che l'intera procedura di trattamento sia stata completata), né la planimetria catastale che prova esclusivamente la superficie coperta occupata, ma non certo in quale parte di detta superficie occupata la produzione di rifiuto (nella specie di imballaggio terziario e secondario) fosse esclusiva. Sui parcheggi il Comune insiste sull'obbligo del pagamento, in conformità anche alla decisone della
Suprema Corte e conclude chiedendo, in via preliminare, di rigettare integralmente il ricorso in riassunzione, confermando integralmente le pretese tributarie esposte nell'avviso di accertamento
RE n. 312/2018; In via subordinata, dichiarare non dovuta la quota variabile con riferimento alla maggiore superficie destinata ad attività di vendita per € 4.686,084 e sanzione consequenziale, confermando per il resto l'avviso di accertamento. Spese come per legge.
All'udienza odierna i difensori delle parti hanno insistito sulle loro istanze e conclusioni e il
Collegio ha introitato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene questo Collegio, “uniformandosi ai principi di diritto sopra esposti, procederà alle valutazioni sopra indicate”.
Sui limiti del giudizio di rinvio, la Suprema Corte (Corte di Cassazione, civile, Ordinanza n.
9000/31.03.2021, 17240/15.06.2022, Ordinanza n. 17240/15.06.2023) ha ritenuto i limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio diversi a seconda che la sentenza di annullamento avesse accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, quale quella di specie, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Sull'istanza di riunione dei giudizi proposta da Ricorrente_1, questo Collegio osserva che le questioni trattate presentano dei differenti profili, tali da non consentire la riunione di processi.
In ottemperanza al primo motivo di ricorso accolto dalla Suprema Corte, dunque, occorre verificare se parte contribuente abbia adempiuto l'onere di fornire al Comune di Cinisello i dati relativi all'esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile e abbia ottemperato all'obbligo di informazione, al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile.
In ordine all'onere di informazione incombente sul contribuente, Ricorrente_1 sostiene di avervi da tempo correttamente adempiuto, segnalando al Comune la natura speciale dei propri rifiuti, l'autonomo avvio a recupero di tutti i rifiuti speciali, nonché la delimitazione delle superfici (di vendita e di magazzino) produttive di rifiuti speciali da imballaggio prevalentemente terziari. Il Comune -a detta di
Ricorrente_1- ben conosceva le differenti aree che compongono l'Ipermercato, la destinazione d'uso e l'estensione di ciascuna di esse in ragione dei diversi sopralluoghi effettuati dalla stessa
Amministrazione presso il punto vendita, e di tutta la documentazione allegata nell'amplissimo contenzioso pendente.
Sul punto, Ricorrente_1 assume “di avere allegato all'istanza i Formulari dei rifiuti speciali autonomamente avviati al recupero, le Fatture rilasciate dalla ditta privata incaricata, le planimetrie del punto vendita con individuazione delle singole aree e loro destinazione d'uso, e delimitazione delle aree produttive di rifiuti speciali, assolvendo nuovamente all'onere documentale richiesto per soddisfare la condizione che ammette lo sgravio di ogni residua superficie” (atto di riassunzione, pag.
6).
A detta del Comune, non sussiste, al contrario, alcuna dichiarazione efficace ai fini RE che indichi le superfici occupate nelle quali la produzione di rifiuto speciale non assimilabile sia esclusa.
La sentenza del giudice di legittimità è molto chiara nello statuire che il contribuente debba
“fornire all'Amministrazione i dati relativi all'esistenza e alla quantificazione della complessiva superficie imponibile” e “per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato oltre all'obbligo di denuncia, un onere di informazione al fine di ottenere la riduzione o l'esclusione di alcune aree della superficie tassabile”.
Non risulta che nel caso in questione la Ricorrente_1, nonostante le produzioni documentali fornite e le affermazioni rese, abbia presentato una comunicazione di variazione, ma anzi la Suprema Corte ha proprio affermato che “la istanza di ridefinizione del 2015 non poteva dispiegare alcun effetto retroattivo”.
Infatti, l'onere di informazione si concretizza con la dichiarazione entro i termini stabiliti, come previsto dall'art. 29 del Regolamento sui rifiuti, rubricato appunto “obbligo di dichiarazione”.
Nel caso di specie non risulta presente, tra i documenti prodotti, una dichiarazione che indichi le superfici occupate nelle quali si producono rifiuti speciali.
Con riferimento al secondo motivo accolto, secondo cui i giudici di merito abbiano omesso
-come sarebbe stato loro onere- l'indagine diretta ad individuare le esatte superfici ove risultavano
Ricorrente_1prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili, la ha prodotto foto e immagini con le quali ritiene di avere dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, assumendo che i prodotti commercializzati nel proprio punto vendita sono contenuti in imballaggi che diventano rifiuti tanto nelle aree di ricevimento merci e dei magazzini, ove avviene una prima fase di spacchettamento delle merci e la separazione delle confezioni a seconda delle corsie degli scaffali dell'Ipermercato, sia pure nelle aree di vendita, ove avviene la ulteriore attività di spacchettamento e l'operazione di collocazione dei prodotti dagli imballaggi agli scaffali di destinazione.
Sul punto tuttavia questo Collegio osserva che la Suprema Corte ha detto espressamente che questo giudice debba individuare le esatte superfici, ma nessuna delle parti ha dato supporto in tal senso. Infatti, la Ricorrente_1 si è limitata a chiedere sul punto una c.t.u., con ciò evadendo la richiesta del
Supremo Giudice, mentre il Comune ha asserito che nella sostanza, la contribuente abbia solo dimostrato la quantità di rifiuto prodotto nella maggior parte come scarto da imballaggio, ma non già la superficie nella quale detta produzione fosse esclusiva, rimanendo sul punto ininfluenti la planimetrie prodotte in giudizio.
In effetti, la Società dovrebbe sapere e illustrare al Collegio quali siano le esatte superfici ove risultavano prodotti “di regola” rifiuti speciali non assimilati, né assimilabili.
Le superfici dove si producono "di regola" rifiuti speciali che non possono essere conferiti al servizio pubblico sono quelle dedicate ad attività industriali, artigianali o di lavorazione professionale.
In un ipermercato, la distinzione tra rifiuti urbani (o assimilati) e rifiuti speciali non assimilabili dipende dalla destinazione d'uso specifica dell'area e dalla tipologia di lavorazione che vi avviene. Le aree dove la materia prima viene lavorata professionalmente sono equiparabili a vere e proprie attività artigianali/industriali e possono essere aree di macelleria e polleria, pescheria, panetteria pasticceria, gastronomia. Quindi, quanto alla richiesta di Consulenza Tecnica d'Ufficio formulata dalla società ricorrente, il Collegio ritiene di non poter aderire a tale istanza. È principio consolidato che la C.T.U. non possa avere natura esplorativa, né possa essere utilizzata per colmare lacune probatorie della parte su cui grava l'onere della prova. Nel caso di specie, la Suprema Corte ha chiaramente ribadito che l'onere di individuare e delimitare le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali spetta esclusivamente al contribuente attraverso una denuncia tempestiva e analitica.
Le produzioni fotografiche e le planimetrie prodotte in atti da Ricorrente_1 non appaiono idonee a superare la presunzione di produttività di rifiuti urbani per l'intera area dell'ipermercato. Se è pur vero che in determinate zone (quali magazzini o laboratori di lavorazione) si generano scarti da imballaggio terziario, la parte contribuente non ha fornito la prova della esclusività di tale produzione su superfici determinate e separate.
Al contrario, la natura stessa dell'ipermercato comporta una commistione di attività (vendita al dettaglio, movimentazione merci, somministrazione), che genera rifiuti urbani o assimilati nella quasi totalità delle aree accessibili al pubblico e al personale. Pertanto, l'omessa presentazione della dichiarazione di variazione entro i termini di legge preclude la possibilità di riconoscere riduzioni o esenzioni retroattive per l'anno 2013, non potendo l'istanza del 2015 sanare ex post una situazione fattuale non verificata dall'Ente impositore al tempo della genesi del presupposto tributario.
La distinzione tra imballaggi secondari/terziari (rifiuti speciali) e imballaggi primari (rifiuti assimilati agli urbani) non è automatica sulla base della categoria merceologica, ma dipende dalla prova rigorosa della loro gestione separata. La ricorrente non ha dimostrato che le superfici di vendita siano dedicate esclusivamente alla produzione di rifiuti speciali. Al contrario, la vendita al dettaglio genera fisiologicamente rifiuti urbani derivanti dal contatto con il pubblico e dallo spacchettamento di imballaggi primari, i quali rientrano nel perimetro del servizio pubblico.
Inoltre, riguardo alla doglianza sulla quota variabile della tariffa, il Collegio osserva che la riduzione già operata dal Comune in sede di accertamento (ex art. 22 Reg. RE) appare congrua e rispettosa del principio di proporzionalità. In assenza di una puntuale prova documentale -che non può essere sostituita da una C.T.U., la quale diverrebbe inammissibilmente esplorativa- circa l'esatta metratura delle aree di lavorazione professionale (come macelleria o pescheria) dove si producono "di regola" rifiuti speciali non assimilabili, la pretesa tributaria deve essere integralmente confermata.
Infine, per i parcheggi, va ribadito che l'assenza di una specifica clausola di esenzione nel
Regolamento Comunale per le utenze non domestiche, unitamente alla mancata prova dell'inidoneità dell'area a produrre rifiuti, rende tali superfici pienamente tassabili, in quanto aree sussidiarie all'attività commerciale e frequentate da una pluralità di soggetti. Pertanto, in assenza di prova contraria circa la loro inidoneità assoluta alla produzione di rifiuti (quali recinzioni che ne impediscano l'uso o stato di totale abbandono), esse devono considerarsi superfici tassabili in quanto aree frequentate da persone e, dunque, presuntivamente produttive di rifiuti urbani, in piena aderenza al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio.
Per le ragioni esposte, la Corte rigetta il ricorso in riassunzione proposto da Ricorrente_1 S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e la legittimità dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 relativo alla RE per l'anno 2013 emesso dal Comune di Cinisello Balsamo. Dichiara dovuta l'imposta come liquidata nell'atto impositivo, stante il mancato assolvimento dell'onere della prova e dell'obbligo dichiarativo circa le aree produttive di rifiuti speciali per l'annualità di riferimento;
conferma l'assoggettabilità a tassazione delle aree destinate a parcheggio, in quanto aree frequentate da persone e presuntivamente produttive di rifiuti.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di Cassazione e al presente grado, stante la complessità della materia trattata e l'esito complessivo della controversia tra le parti.
P.Q.M.
La Corte della Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, definitivamente pronunciando in sede di rinvio
Ricorrente_1Rigetta il ricorso in riassunzione proposto da S.p.A. e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado e la legittimità dell'Avviso di accertamento n. 313/2018 relativo alla RE per l'anno
2013 emesso dal Comune di Cinisello Balsamo. Dichiara dovuta l'imposta come liquidata nell'atto impositivo, conferma l'assoggettabilità a tassazione delle aree destinate a parcheggio. Compensa interamente tra le parti le spese relative ai precedenti giudizi, compreso quello di
Cassazione e al presente grado al giudizio.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 3 novembre 2025
Il Presidente Estensore
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