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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 16/07/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 53/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Giraudo, Vittorio
Giraudo, Elisa Giraudo e Sandro Pardossi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via S.
Orsola, 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Vitali, presso il cui studio sito in
Milano, al Corso Venezia n. 61, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 17.1.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare “la nullità o comunque la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti
a Pisa in data 31.1.2022, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato a far data dall'assunzione o dalla data ritenuta dal
Tribunale e con condanna della in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista per l'abusiva o comunque illegittima apposizione della clausola del termine al contratto di lavoro, nella misura massima stabilita dalla legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta dal
Tribunale. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Pag. 1 di 3 1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) era stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo determinato in CP_2 data 1.2.2022, presso la sede di Pisa in via della Bozza 59 - Vecchiano, ove già prestava la sua attività lavorativa dal precedente anno 2019, alle dipendenze di altra società appaltatrice del servizio di trasporto farmaci per conto della Controparte_3
[...]
b) la società convenuta era subentrata alla Fairlog s.r.l., precedente datrice di lavoro del ricorrente, la quale lavorava per conto della nel trasporto Controparte_3 farmaci, nel cantiere di Pisa, senza che fosse stata attivata alcuna procedura di cambio appalto;
c) nel corso di una riunione “pre-assuntiva”, tenutasi in data 31.1.2022, con i lavoratori presenti in loco, ed il responsabile del sito per , sig. Controparte_3 Per_1
il rappresentante del datore di lavoro resistente, Sig. “ebbe cura di
[...] CP_4 assicurare espressamente al sig. ed agli altri lavoratori presenti, che dopo Parte_1 un breve periodo di contratto a termine, il rapporto sarebbe proseguito in un rapporto
a tempo indeterminato”;
d) alla scadenza del contratto di lavoro a termine c.d. acausale, il 30.4.2022 era stato estromesso dal luogo di lavoro;
e) il 2.5.2022 era stato assunto un nuovo conducente di furgone, per rimpiazzare lo stesso , mandato a casa perché “non gradito”. Parte_1
2. Con memoria depositata in data 25.10.2023 si è costituita la parte resistente, la quale si
è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. La domanda è infondata.
3.1. Nella prospettazione del ricorrente, la nullità della clausola di apposizione del termine deriverebbe in primo luogo dal fatto che essa non sarebbe volta a soddisfare esigenze temporanee o transitorie, bensì stabili. Inoltre, la stessa pattuizione sarebbe illecita perché volta a mascherare una clausola di “gradimento” del lavoratore.
3.2. Valore dirimente assume la portata applicativa dell'art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81, così come riveniente all'esito della novella attuata con decreto legge 12 luglio 2018,
n. 87, ai sensi del quale “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:…”.
Pag. 2 di 3 Da tale disposizione discende come per i primi dodici mesi l'apposizione del termine sia libera, c.d. “a-causale”, non assumendo rilievo le ragioni che abbiano indotto le parti alla sua previsione pattizia.
In tal guisa, appaiono prive di rilevanza le ragioni di illiceità allegate dalla parte ricorrente, consistenti nella mancanza nella fattispecie in esame di esigenze di natura temporanea o eccezionali ovvero nell'introduzione di c.d. clausola di gradimento.
Né devono ritenersi sussistenti ragioni di incompatibilità tra la previsione legislativa di
“acausalità” del primo contratto a termine ed il diritto di derivazione unionale, trattandosi di questione già esaminata dalla Corte di Giustizia 23 aprile 2009,
[...]
secondo la quale “la clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro deve Parte_2 essere interpretata nel senso che essa si oppone a che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale venga applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli. Per contro, la medesima clausola non si applica nel caso di un primo o unico contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna proroga del contratto a termine che stipulato il 1.2.2022 è successivamente scaduto il 30.4.2022 in forza della previsione del termine di durata trimestrale.
4. Le spese di lite, in ragione delle peculiarità sottese alla vicenda processuale in esame possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 53/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6/05/2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale Parte_1 C.F._1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giulio Giraudo, Vittorio
Giraudo, Elisa Giraudo e Sandro Pardossi, presso il cui studio sito in Pisa, alla Via S.
Orsola, 34, elettivamente domicilia
RICORRENTE contro
C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rossella Vitali, presso il cui studio sito in
Milano, al Corso Venezia n. 61, elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: Contratto a tempo determinato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 6.5.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato in data 17.1.2023, il ricorrente ha chiesto di dichiarare “la nullità o comunque la illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato fra le parti
a Pisa in data 31.1.2022, con conseguente conversione del rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato a far data dall'assunzione o dalla data ritenuta dal
Tribunale e con condanna della in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria prevista per l'abusiva o comunque illegittima apposizione della clausola del termine al contratto di lavoro, nella misura massima stabilita dalla legge, o nella diversa misura che sarà ritenuta dal
Tribunale. Il tutto con vittoria di competenze e spese del presente giudizio”.
Pag. 1 di 3 1.1. A tal fine, per quanto di interesse, dedusse come:
a) era stato assunto dalla con contratto di lavoro a tempo determinato in CP_2 data 1.2.2022, presso la sede di Pisa in via della Bozza 59 - Vecchiano, ove già prestava la sua attività lavorativa dal precedente anno 2019, alle dipendenze di altra società appaltatrice del servizio di trasporto farmaci per conto della Controparte_3
[...]
b) la società convenuta era subentrata alla Fairlog s.r.l., precedente datrice di lavoro del ricorrente, la quale lavorava per conto della nel trasporto Controparte_3 farmaci, nel cantiere di Pisa, senza che fosse stata attivata alcuna procedura di cambio appalto;
c) nel corso di una riunione “pre-assuntiva”, tenutasi in data 31.1.2022, con i lavoratori presenti in loco, ed il responsabile del sito per , sig. Controparte_3 Per_1
il rappresentante del datore di lavoro resistente, Sig. “ebbe cura di
[...] CP_4 assicurare espressamente al sig. ed agli altri lavoratori presenti, che dopo Parte_1 un breve periodo di contratto a termine, il rapporto sarebbe proseguito in un rapporto
a tempo indeterminato”;
d) alla scadenza del contratto di lavoro a termine c.d. acausale, il 30.4.2022 era stato estromesso dal luogo di lavoro;
e) il 2.5.2022 era stato assunto un nuovo conducente di furgone, per rimpiazzare lo stesso , mandato a casa perché “non gradito”. Parte_1
2. Con memoria depositata in data 25.10.2023 si è costituita la parte resistente, la quale si
è opposta all'accoglimento delle domande ex adverso spiegate.
3. La domanda è infondata.
3.1. Nella prospettazione del ricorrente, la nullità della clausola di apposizione del termine deriverebbe in primo luogo dal fatto che essa non sarebbe volta a soddisfare esigenze temporanee o transitorie, bensì stabili. Inoltre, la stessa pattuizione sarebbe illecita perché volta a mascherare una clausola di “gradimento” del lavoratore.
3.2. Valore dirimente assume la portata applicativa dell'art. 19 del d.lgs. 15 giugno 2015, n.
81, così come riveniente all'esito della novella attuata con decreto legge 12 luglio 2018,
n. 87, ai sensi del quale “Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:…”.
Pag. 2 di 3 Da tale disposizione discende come per i primi dodici mesi l'apposizione del termine sia libera, c.d. “a-causale”, non assumendo rilievo le ragioni che abbiano indotto le parti alla sua previsione pattizia.
In tal guisa, appaiono prive di rilevanza le ragioni di illiceità allegate dalla parte ricorrente, consistenti nella mancanza nella fattispecie in esame di esigenze di natura temporanea o eccezionali ovvero nell'introduzione di c.d. clausola di gradimento.
Né devono ritenersi sussistenti ragioni di incompatibilità tra la previsione legislativa di
“acausalità” del primo contratto a termine ed il diritto di derivazione unionale, trattandosi di questione già esaminata dalla Corte di Giustizia 23 aprile 2009,
[...]
secondo la quale “la clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro deve Parte_2 essere interpretata nel senso che essa si oppone a che una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale venga applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in un modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore pubblico sia considerato giustificato da «ragioni obiettive» ai sensi di tale clausola per la sola ragione che detti contratti sono fondati su disposizioni di legge che ne consentono il rinnovo per soddisfare talune esigenze provvisorie, mentre, in realtà, tali esigenze sono permanenti e durevoli. Per contro, la medesima clausola non si applica nel caso di un primo o unico contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato”.
Nella fattispecie in esame, non vi è stata alcuna proroga del contratto a termine che stipulato il 1.2.2022 è successivamente scaduto il 30.4.2022 in forza della previsione del termine di durata trimestrale.
4. Le spese di lite, in ragione delle peculiarità sottese alla vicenda processuale in esame possono essere compensate per intero.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 3 di 3