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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 13/05/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 330/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. INFANTINO ROSARIO
appellante e
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VADALA' DOMENICO appellato
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
CALCOPIETRO IVANA
appellato - appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
PAGANO IGNAZIO
appellato
CONCLUSIONI
per la : a) In parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata che ha riconosciuto il diritto dell' Parte_2
alla restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo n.1193/1990
[...]
oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo, dichiarare ammissibile la domanda di responsabilità avanzata nei confronti degli ex soci della
[...]
(già ) e, per l'effetto, condannare i Parte_3 Parte_4
sig.ri , e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
restituzione in favore della (già Parte_1
) di quanto pagato dalla stessa in forza Parte_2
del decreto ingiuntivo n.1193/1990 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
b) Dichiarare ammissibile la domanda di responsabilità avanzata nei confronti del
Liquidatore della e, per l'effetto, condannare il Parte_3
sig. , n.q., alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
(già ) Parte_1 Parte_2
di quanto pagato dalla stessa in forza del decreto ingiuntivo n.1193/1990 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
c) In ordine alla domanda risarcitoria, preliminarmente, dichiarare incompetente il
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore della
[...]
sig. e, pertanto, dichiarare Parte_3 Controparte_1
nulla la pronuncia su tale azione perché non adottata dalla sezione specializzata e/o in composizione collegiale, rientrando la materia nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nonché nell'elenco di cui all'art.50 bis c.p.c.;
d) Conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in toto perché non adottata dalla sezione specializzata, ai sensi dell'art.3 D.lgs. n.168/2003 comma terzo e/o in composizione collegiale ai sensi di quanto disposto nella sezione VI bis c.p.c.;
e) In ultima ipotesi, riconoscere e dichiarare, comunque, la responsabilità per il comportamento illecito, di cui in narrativa e nei motivi di appello, tenuto dagli ex soci e dal liquidatore della e, per l'effetto, condannare i Parte_3
si signori , in proprio e n.q. di liquidatore ed i sig.ri Controparte_1
pag. 2/11 e al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le somme CP_2 Controparte_3
meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
per : Preliminarmente ed in rito, dichiarare l'Appello Controparte_1 proposto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o (stante l'inesistenza della
Procura alle liti) per violazione dell'art. 83 c.p.c. primo comma, giuste motivazioni di cui in atti, emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Nel merito e comunque, respingere l'Appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale tanto nelle richieste preliminari che di merito, giuste motivazioni di cui in atti, e, pertanto rigettarlo in ogni singola pretesa e domanda emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
per : In rito ed in via preliminare : 1) Accertare e ,quindi, dichiarare, per le CP_2
motivazioni tutte di cui alla superiore memoria di costituzione in giudizio il giudicato che copre la sentenza n 225/2020 inter partes resa e maturato in ordine a quanto non opposto dall'appellante nei modi e termini di legge, così come eccepito in atti, nondimeno accertare e, quindi, dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore memoria di costituzione l' irricevibilità dell'appello spinto dalla Parte_1
con il n.330/2020 rg , anche, per le dedotte violazione ed elusione di
[...]
legge avuto riguardo gli artt. 342 e 345 c.p.c. e dunque anche per carenza di interesse , con ogni effetto a ciò susseguente ed emettendo ogni pronuncia consequenziale all'accoglimento della presente istanza e delle difese e domande tutte di cui in atti;
Sempre nel rito ed in via parimenti preliminare, anche, in accoglimento del proposto appello incidentale ,nondimeno ai sensi dell'art 346 c.p.c. ed a titolo di eccezione e/o domanda riconvenzionale : 2) Accogliere per le motivazioni tutte di cui in atti il superiore appello incidentale e quindi ritenere ed accertare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di primo grado proposta dalla Parte_1
con il n. 4090/2014 rg. per carenza di interesse ed irricevibilità,
[...]
pag. 3/11 emettendo ogni pronuncia a ciò consequenziale, anche, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. del proposto appello principale n.330/2020 rg. per le ragioni tutte indicate in atti con consequenziale irricevibilità delle istanze conclusionali ivi rassegnate alle lettere a), b) ed e) di esso e carenza di interesse del proposto gravame , con ogni effetto a ciò susseguente e, comunque, emettendo ogni pronuncia consequenziale all'accoglimento della presente istanza conclusionale e del superiore appello incidentale e delle ragioni e domande tutte di cui alla presente memoria di costituzione;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio. Nel merito e comunque : 3) Respingere per tutte le motivazioni di cui in atti l'appello spinto dalla già Parte_1 Parte_2
(C.F. con il rg. e rigettarlo in ogni singola pretesa e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
domanda perché infondato in fatto e diritto, improcedibile, inammissibile , irricevibile , carente di interesse per tutte le ragioni di cui in atti con ogni effetto a ciò susseguente ed emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio Comunque ed in accoglimento del proposto appello incidentale : 4) Per le motivazioni tutte di cui in atti, riformare la sentenza n. 225/2020 inter partes resa nella disposta compensazione delle spese di lite di primo grado e quindi pronunciare, sia pure con eventuale compensazione di parte di esse, la condanna alle spese di primo grado dell' con ogni effetto a ciò susseguente Parte_2
ed emettendo ogni pronuncia consequenziale;
In via subordinata ed in accoglimento del proposto appello incidentale ed anche ai sensi dell'art 346 c.p.c.: 5) Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, o parzialmente tale, la domanda risarcitoria o restitutoria proposta dall' di con il n. Parte_2 Parte_2
4090/2014 rg., ricondurre per tutte le ragioni di cui in atti a misura di legge e giustizia il dovuto e quindi Accertare e Pronunciare, anche in accoglimento del superiore motivo 6) di diritto del presente scritto che l'importo da corrispondere, previa graduazione delle rispettive colpe da imputare ai convenuti in ragione delle diverse qualità di Costoro e senza alcun vincolo di solidarietà tra di Essi, va calcolato al netto delle ritenute e poste fiscali versate e per l'effetto che su tale importo gli interessi legali sono dovuti con decorrenza dalla data dell'effettivo pagamento del D.I. n. 1193/1990 e cioè a dire dal pag. 4/11 15.05.1992 o da quella altra data che dovesse risultare all'evidenza degli atti di causa.
Con il favore delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
per a) In via Preliminare in virtù dell'inesistenza della Procura alle Controparte_3
liti di parte appellante, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 83 c.p.c. primo comma, per come meglio argomentato negli atti di causa;
b) Nel merito ad ogni modo rigettare l'Appello proposto poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
225/2020, emessa il 17.02.2020 e depositata in data 19.02.2020 dal Tribunale di Reggio
Calabria.
Con comparsa depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio , che CP_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura in favore del difensore, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva esaminato le eccezioni preliminari sollevate in primo grado,
ritenendole assorbite, e nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, pur essendo l'attore totalmente soccombente.
Si costituivano e che si Controparte_1 Controparte_3
associavano all'eccezione di inammissibilità dell'appello e ne chiedevano il rigetto nel merito.
Con memoria depositata il 29.3.2021, l'appellante depositava la procura alle liti rilasciata dalla ed insisteva nell'accoglimento Parte_1
del gravame.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/11 2. L'appello principale è inammissibile, in quanto introdotto da difensore privo di procura alle liti.
L'appello, infatti, è stato proposto dalla Parte_1 successore dell'attore in primo grado ( da parte del Controparte_4 difensore munito della procura rilasciata in primo grado dall'attore.
Rispetto all'appellante, pertanto, il difensore costituito non ha mai avuto alcun mandato fino al 15.3.2021, quando la rilasciava la procura in favore dell'avv. Parte_1
Infantino, che provvedeva al relativo deposito in data 29.03.2021.
L'inesistenza della procura alle liti non può essere in alcun modo sanata dal deposito della procura rilasciata dall'appellante, ostandovi il disposto dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
La questione è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risolto recentemente dalla pronuncia delle sezioni unite: “Il disegno del codice di rito civile, quindi, salvo le eccezioni viste, prevede che la parte sta in giudizio con il ministero di un avvocato, al quale ha previamente rilasciato procura nelle forme e modi di legge.
Tutta l'attività regolata dal processo, finalizzata allo scopo di statuire sulla controversia con efficacia di giudicato, implicante, quindi, oltre, ovviamente, alla proposizione di domande ed eccezioni, deduzioni ed eccezioni in senso lato, formali richieste di prova e controdeduzioni alle altrui richieste probatorie, eccezioni processuali in genere, sono affidate, in via esclusiva e non surrogabile, all'avvocato che, attraverso la procura ha assunto il ministero difensivo. L'istituto della ratifica dell'operato del “falsus procurator” (art. 1399 cod. civ.) resta radicalmente estraneo al processo, come si è detto, retto da norme di diritto pubblico, le quali, se è pur vero che hanno lo scopo di soddisfare una privata pretesa, ciò perseguono attraverso un modello improntato a principi largamente non disponibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite e la ragionevole durata dello stesso. In questo contesto deve leggersi la previsione di cui all'art. 182, co. 2, cod. proc. civ., prima e dopo la riforma del
2009. (…)Il dato letterale, come si è visto, non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità. Dice la norma pag. 6/11 siccome novellata, <>. La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2,
165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile. Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto. Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore,
e, a nomina avvenuta, l'effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale “ad litem”. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo
(con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite pag. 7/11 costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.
7.4. Infine, non s'intravede quel guadagno sulla durata del processo, quella riduzione della proliferazione delle cause, che taluno ha posto in luce. L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.
8. In attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella deliberazione del 28/9/2022 l'articolato da trasfondere nel successivo decreto legislativo
(il decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 è stato successivamente pubblicato sulla
G.U. n. 243 del 17/10/2022). La riforma ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 cod. proc. civ. nei termini seguenti:<>. La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, siccome preveduto dall'art. 35 dell'articolato, la quale, costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro. L'intervento in questione conferma “a contrario” la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la
“sanatoria” dell'inesistenza della procura.” (cfr. Cass. SU, sentenza n. 37434 del 2022).
In conclusione, la procura sulla cui scorta è stato introdotto il giudizio di appello è da ritenersi inesistente, in quanto conferita da soggetto diverso dall'appellante, ossia dall'ente che era stato soppresso e cui era succeduta la Parte_1
. La successione dell'ente appellante non giustifica l'ultrattività del mandato al
[...]
difensore, che può valere finché il difensore non dichiari l'intervenuta soppressione pag. 8/11 della , mentre la circostanza è stata affermata proprio nell'atto di appello, che CP_4
difatti è introdotto dalla . Non si può, infine, sostenere che la Parte_1
successione tra enti determini la permanenza della rappresentanza processuale, tanto che la dichiarazione di estinzione dell'ente rappresentato da parte del difensore determina l'interruzione del processo, proprio per consentire la costituzione del successore (anche mediante conferimento di procura al medesimo difensore). La sanatoria non era pertanto possibile, sia alla luce della interpretazione dell'art. 182 c.p.c. sopra illustrata, sia in relazione alla tempistica della produzione della nuova procura, evidentemente successiva all'atto di appello ed alla costituzione degli appellati, quando il termine di impugnazione era ormai spirato.
3. L'inammissibilità dell'appello principale non esclude l'esame dell'appello incidentale proposto da , visto che si tratta di appello incidentale non tardivo. La CP_2
comparsa di risposta è stata depositata in data 26.10.2020, venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), tenendo conto della sospensione di cui al DL
n. 18 del 2020.
3.1. Il primo motivo di appello è tuttavia inammissibile, poiché l'appellante non ha interesse all'esame delle eccezioni preliminari assorbite dalla pronuncia di primo grado che lo vede vittorioso, in difetto di accoglimento dell'appello principale della parte soccombente. In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3.2. Il secondo motivo di appello, relativo al capo della sentenza che ha disciplinato le spese di lite, compensandole totalmente, è ammissibile ma si profila infondato.
L'appellante incidentale lamenta la erronea e carente motivazione della compensazione delle spese di lite rispetto alla sua posizione, essendo stata totalmente rigettata la domanda proposta dalla nei suoi confronti. Controparte_4
pag. 9/11 La sentenza di primo grado ha motivato la compensazione delle spese facendo riferimento all'effettivo accertamento della esistenza del credito dell'attrice. Non si tratta, pertanto, di una compensazione per reciproca soccombenza ma dell'ipotesi di compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso
(Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15495, Rv. 664877 - 01).
Sebbene la motivazione di primo grado sia sintetica, si deve confermare la decisione, atteso che all'accertamento del credito della non è seguita la condanna della CP_4
società solo per l'intervenuta estinzione della stessa, mentre la domanda nei confronti dei soci è stata rigettata in applicazione dell'art. 2495 c.c., norma sulla quale all'epoca della introduzione del giudizio era in corso ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale (sotto il profilo dell'interesse ad agire ed alla ripartizione dell'onere della prova). La particolarità della situazione verificatasi, la riscossione del credito oggetto di esecuzione provvisoria senza previsione di una riserva per il caso di soccombenza, la liquidazione della cooperativa durante il corso del giudizio e la peculiarità delle circostanze evidenziate dalla parte attrice, e sottolineate dal giudice di prime cure, costituiscono ulteriore conferma della eccezionalità della ragione che conferma la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
4. Le spese sostenute dagli appellati nel presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante principale, mentre possono essere compensate tra appellante principale e appellante incidentale, in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in € 3.580,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.136,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00, somma sulla quale applicare la riduzione per la decisione in rito ex art. 4 comma 9 del citato D.M.).
pag. 10/11 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 225/2020, CP_2
così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_2
3. condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3.580,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, in favore di ciascuno degli appellati e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Ignazio Pagano per la CP_1 CP_3
posizione di Controparte_3
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
[...]
e di , in favore dell'erario di un importo Parte_1 CP_2
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/05/2025.
La Presidente est.
Manuela Morrone
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
R.G. 330/2020
La Corte D'Appello di Reggio di Calabria, sezione civile, in persona dei magistrati:
Manuela Morrone Presidente rel.
Viviana Cusolito Consigliera
Ivana Acacia Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. INFANTINO ROSARIO
appellante e
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. VADALA' DOMENICO appellato
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._2
CALCOPIETRO IVANA
appellato - appellante incidentale
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_3 C.F._3
PAGANO IGNAZIO
appellato
CONCLUSIONI
per la : a) In parziale riforma della sentenza Parte_1
impugnata che ha riconosciuto il diritto dell' Parte_2
alla restituzione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo n.1193/1990
[...]
oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo, dichiarare ammissibile la domanda di responsabilità avanzata nei confronti degli ex soci della
[...]
(già ) e, per l'effetto, condannare i Parte_3 Parte_4
sig.ri , e alla Controparte_1 CP_2 Controparte_3
restituzione in favore della (già Parte_1
) di quanto pagato dalla stessa in forza Parte_2
del decreto ingiuntivo n.1193/1990 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
b) Dichiarare ammissibile la domanda di responsabilità avanzata nei confronti del
Liquidatore della e, per l'effetto, condannare il Parte_3
sig. , n.q., alla restituzione in favore della Controparte_1 [...]
(già ) Parte_1 Parte_2
di quanto pagato dalla stessa in forza del decreto ingiuntivo n.1193/1990 oltre interessi legali dal giorno del pagamento al soddisfo nonché al pagamento delle ulteriori somme meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
c) In ordine alla domanda risarcitoria, preliminarmente, dichiarare incompetente il
Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, a decidere sull'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore della
[...]
sig. e, pertanto, dichiarare Parte_3 Controparte_1
nulla la pronuncia su tale azione perché non adottata dalla sezione specializzata e/o in composizione collegiale, rientrando la materia nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nonché nell'elenco di cui all'art.50 bis c.p.c.;
d) Conseguentemente, dichiarare la nullità della sentenza impugnata in toto perché non adottata dalla sezione specializzata, ai sensi dell'art.3 D.lgs. n.168/2003 comma terzo e/o in composizione collegiale ai sensi di quanto disposto nella sezione VI bis c.p.c.;
e) In ultima ipotesi, riconoscere e dichiarare, comunque, la responsabilità per il comportamento illecito, di cui in narrativa e nei motivi di appello, tenuto dagli ex soci e dal liquidatore della e, per l'effetto, condannare i Parte_3
si signori , in proprio e n.q. di liquidatore ed i sig.ri Controparte_1
pag. 2/11 e al pagamento, a titolo risarcitorio, di tutte le somme CP_2 Controparte_3
meglio specificate nella domanda contrassegnata con il n.6 dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado o alle somme maggiori o minori ritenute di giustizia.
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
per : Preliminarmente ed in rito, dichiarare l'Appello Controparte_1 proposto inammissibile ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e/o (stante l'inesistenza della
Procura alle liti) per violazione dell'art. 83 c.p.c. primo comma, giuste motivazioni di cui in atti, emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Nel merito e comunque, respingere l'Appello proposto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale tanto nelle richieste preliminari che di merito, giuste motivazioni di cui in atti, e, pertanto rigettarlo in ogni singola pretesa e domanda emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio.
per : In rito ed in via preliminare : 1) Accertare e ,quindi, dichiarare, per le CP_2
motivazioni tutte di cui alla superiore memoria di costituzione in giudizio il giudicato che copre la sentenza n 225/2020 inter partes resa e maturato in ordine a quanto non opposto dall'appellante nei modi e termini di legge, così come eccepito in atti, nondimeno accertare e, quindi, dichiarare, per le motivazioni tutte di cui alla superiore memoria di costituzione l' irricevibilità dell'appello spinto dalla Parte_1
con il n.330/2020 rg , anche, per le dedotte violazione ed elusione di
[...]
legge avuto riguardo gli artt. 342 e 345 c.p.c. e dunque anche per carenza di interesse , con ogni effetto a ciò susseguente ed emettendo ogni pronuncia consequenziale all'accoglimento della presente istanza e delle difese e domande tutte di cui in atti;
Sempre nel rito ed in via parimenti preliminare, anche, in accoglimento del proposto appello incidentale ,nondimeno ai sensi dell'art 346 c.p.c. ed a titolo di eccezione e/o domanda riconvenzionale : 2) Accogliere per le motivazioni tutte di cui in atti il superiore appello incidentale e quindi ritenere ed accertare l'inammissibilità ed improcedibilità della domanda di primo grado proposta dalla Parte_1
con il n. 4090/2014 rg. per carenza di interesse ed irricevibilità,
[...]
pag. 3/11 emettendo ogni pronuncia a ciò consequenziale, anche, in ordine alla dedotta violazione dell'art. 345 c.p.c. del proposto appello principale n.330/2020 rg. per le ragioni tutte indicate in atti con consequenziale irricevibilità delle istanze conclusionali ivi rassegnate alle lettere a), b) ed e) di esso e carenza di interesse del proposto gravame , con ogni effetto a ciò susseguente e, comunque, emettendo ogni pronuncia consequenziale all'accoglimento della presente istanza conclusionale e del superiore appello incidentale e delle ragioni e domande tutte di cui alla presente memoria di costituzione;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio. Nel merito e comunque : 3) Respingere per tutte le motivazioni di cui in atti l'appello spinto dalla già Parte_1 Parte_2
(C.F. con il rg. e rigettarlo in ogni singola pretesa e
[...] P.IVA_1 P.IVA_2
domanda perché infondato in fatto e diritto, improcedibile, inammissibile , irricevibile , carente di interesse per tutte le ragioni di cui in atti con ogni effetto a ciò susseguente ed emettendo ogni pronuncia consequenziale;
Con il favore delle spese e competenze di giudizio Comunque ed in accoglimento del proposto appello incidentale : 4) Per le motivazioni tutte di cui in atti, riformare la sentenza n. 225/2020 inter partes resa nella disposta compensazione delle spese di lite di primo grado e quindi pronunciare, sia pure con eventuale compensazione di parte di esse, la condanna alle spese di primo grado dell' con ogni effetto a ciò susseguente Parte_2
ed emettendo ogni pronuncia consequenziale;
In via subordinata ed in accoglimento del proposto appello incidentale ed anche ai sensi dell'art 346 c.p.c.: 5) Nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi fondata, o parzialmente tale, la domanda risarcitoria o restitutoria proposta dall' di con il n. Parte_2 Parte_2
4090/2014 rg., ricondurre per tutte le ragioni di cui in atti a misura di legge e giustizia il dovuto e quindi Accertare e Pronunciare, anche in accoglimento del superiore motivo 6) di diritto del presente scritto che l'importo da corrispondere, previa graduazione delle rispettive colpe da imputare ai convenuti in ragione delle diverse qualità di Costoro e senza alcun vincolo di solidarietà tra di Essi, va calcolato al netto delle ritenute e poste fiscali versate e per l'effetto che su tale importo gli interessi legali sono dovuti con decorrenza dalla data dell'effettivo pagamento del D.I. n. 1193/1990 e cioè a dire dal pag. 4/11 15.05.1992 o da quella altra data che dovesse risultare all'evidenza degli atti di causa.
Con il favore delle spese e competenze dei due gradi di giudizio.
per a) In via Preliminare in virtù dell'inesistenza della Procura alle Controparte_3
liti di parte appellante, dichiarare l'inammissibilità dell'Appello proposto ex art. 348 bis c.p.c. e per violazione dell'art. 83 c.p.c. primo comma, per come meglio argomentato negli atti di causa;
b) Nel merito ad ogni modo rigettare l'Appello proposto poiché infondato tanto in fatto quanto in diritto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio e con distrazione delle stesse.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
225/2020, emessa il 17.02.2020 e depositata in data 19.02.2020 dal Tribunale di Reggio
Calabria.
Con comparsa depositata in data 26.10.2020, si costituiva in giudizio , che CP_2 eccepiva l'inammissibilità dell'appello per difetto di procura in favore del difensore, e nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva esaminato le eccezioni preliminari sollevate in primo grado,
ritenendole assorbite, e nella parte in cui aveva compensato le spese di lite, pur essendo l'attore totalmente soccombente.
Si costituivano e che si Controparte_1 Controparte_3
associavano all'eccezione di inammissibilità dell'appello e ne chiedevano il rigetto nel merito.
Con memoria depositata il 29.3.2021, l'appellante depositava la procura alle liti rilasciata dalla ed insisteva nell'accoglimento Parte_1
del gravame.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., alla scadenza dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pag. 5/11 2. L'appello principale è inammissibile, in quanto introdotto da difensore privo di procura alle liti.
L'appello, infatti, è stato proposto dalla Parte_1 successore dell'attore in primo grado ( da parte del Controparte_4 difensore munito della procura rilasciata in primo grado dall'attore.
Rispetto all'appellante, pertanto, il difensore costituito non ha mai avuto alcun mandato fino al 15.3.2021, quando la rilasciava la procura in favore dell'avv. Parte_1
Infantino, che provvedeva al relativo deposito in data 29.03.2021.
L'inesistenza della procura alle liti non può essere in alcun modo sanata dal deposito della procura rilasciata dall'appellante, ostandovi il disposto dell'art. 182 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis.
La questione è stata oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, risolto recentemente dalla pronuncia delle sezioni unite: “Il disegno del codice di rito civile, quindi, salvo le eccezioni viste, prevede che la parte sta in giudizio con il ministero di un avvocato, al quale ha previamente rilasciato procura nelle forme e modi di legge.
Tutta l'attività regolata dal processo, finalizzata allo scopo di statuire sulla controversia con efficacia di giudicato, implicante, quindi, oltre, ovviamente, alla proposizione di domande ed eccezioni, deduzioni ed eccezioni in senso lato, formali richieste di prova e controdeduzioni alle altrui richieste probatorie, eccezioni processuali in genere, sono affidate, in via esclusiva e non surrogabile, all'avvocato che, attraverso la procura ha assunto il ministero difensivo. L'istituto della ratifica dell'operato del “falsus procurator” (art. 1399 cod. civ.) resta radicalmente estraneo al processo, come si è detto, retto da norme di diritto pubblico, le quali, se è pur vero che hanno lo scopo di soddisfare una privata pretesa, ciò perseguono attraverso un modello improntato a principi largamente non disponibili, fra i quali la necessaria investitura del procuratore alla lite e la ragionevole durata dello stesso. In questo contesto deve leggersi la previsione di cui all'art. 182, co. 2, cod. proc. civ., prima e dopo la riforma del
2009. (…)Il dato letterale, come si è visto, non supporta l'opposta opinione e, anzi, suffraga l'idea che la legge non abbia inteso contemplare l'inesistenza (peraltro fenomeno, per così dire, esterno ed estraneo alla categoria giuridica dell'atto viziato in senso proprio), avendo inteso considerare la procura affetta da nullità. Dice la norma pag. 6/11 siccome novellata, <>. La categoria del vizio inficiante la procura è, per espressa e testuale disposizione, quella della nullità. Nullità emendabile attraverso la rinnovazione, evidentemente eliminando il vizio che l'affetta, oppure, a discrezione della parte, mediante il rilascio di una nuova procura. Quest'ultima opzione non contempla affatto che una procura possa non essere esistita, ma, ben diversamente, che la parte possa sanare il vizio, implicante nullità, mediante un nuovo rilascio. Diversamente si sarebbe dovuto divisare ove, a fianco dell'ipotesi della nullità la legge avesse espressamente previsto quella dell'inesistenza.
7.2. L'estensione all'inesistenza, non enunciata espressamente dalla legge, si porrebbe in irrisolvibile contrasto con gli artt. 125, co. 2,
165, 166 e 168 cod. proc. civ. e 72 delle disp. att. e trans., i quali disegnerebbero una disciplina inconferente e inutile. Ma, soprattutto si porrebbe in insanabile contrasto con il principio enunciato dagli artt. 82 e 83 cod. proc. civ., che impone, salvo casi limitati ed eccezionali, il ministero di un difensore, negando alla parte, che non sia avvocato, di poter stare in giudizio personalmente. Regola, questa, diretta, tradizionalmente, ad un tempo, ad assicurare la miglior tutela possibile dei diritti a ciascuno dei contendenti e lo svolgersi rapido e ordinato del processo, garantito dalla presenza di tecnici in grado, così da purgarlo da rimostranze, lamentele e ostruzionismi privi di fondamento giuridico e dettati esclusivamente dal coinvolgimento emotivo delle parti prive di competenza giuridica, che ne dilaterebbero inutilmente i tempi e agevolerebbero deprecabili liti, anche con passaggio a sgradevoli vie di fatto. Principio che resterebbe radicalmente frustrato per la semplice ragione che la parte priva di ministero difensivo avrebbe il diritto processuale di vedersi assegnato un termine per nominare il difensore,
e, a nomina avvenuta, l'effetto “ex tunc” sancirebbe la piena validità degli atti fino a quel momento compiuti personalmente, come se fosse stata difesa da un avvocato, regolarmente munito di procura.
7.3. Si assisterebbe, in assenza di un espresso volere del legislatore a una impropria confusione tra il potere di stare in giudizio in senso sostanziale (legittimazione) e la rappresentanza processuale “ad litem”. Solo nel primo caso, come si è cercato di spiegare, l'assenza di potere può essere sanata in ogni tempo
(con la costituzione del soggetto legittimato o di quello adiuvante o con il deposito degli atti autorizzativi), senza implicanze processuali, trattandosi di vicenda riguardante esclusivamente il diritto sostanziale. Nel secondo caso la esistenza della procura alla lite pag. 7/11 costituisce presupposto processuale non surrogabile, salvo l'eccezione di cui al comma secondo dell'art. 125 cod. proc. civ., che s'inserisce a pieno titolo nello sviluppo processuale, regolato da norme pubblicistiche.
7.4. Infine, non s'intravede quel guadagno sulla durata del processo, quella riduzione della proliferazione delle cause, che taluno ha posto in luce. L'assenza della procura, invero, genera l'inammissibilità della posizione processuale della parte e il processo verrà definito dal giudice come in tutti i processi con convenuto contumace, se è il convenuto a essere privo del ministero di un difensore. Nel caso in cui fosse l'attore a trovarsi in una tale situazione la sua domanda sarebbe inammissibile.
8. In attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, il Consiglio dei Ministri ha approvato nella deliberazione del 28/9/2022 l'articolato da trasfondere nel successivo decreto legislativo
(il decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022 è stato successivamente pubblicato sulla
G.U. n. 243 del 17/10/2022). La riforma ha nuovamente riformulato il testo dell'art. 182 cod. proc. civ. nei termini seguenti:<>. La radicale modifica attribuisce un contenuto chiaramente diverso rispetto alla disposizione precedente. Non solo viene espressamente indicato il caso della “mancanza della procura”, ma il vizio della nullità viene riferito al difetto di rappresentanza, di assistenza e di autorizzazione, quindi all'ipotesi della legittimazione sostanziale. Trattasi di innovazione, che avrà vigore dal 30 giugno 2023, siccome preveduto dall'art. 35 dell'articolato, la quale, costituisce spartiacque con la disciplina attuale, vigente fino alla sua data di entrata in vigore, e apre uno scenario nuovo per il futuro. L'intervento in questione conferma “a contrario” la correttezza della linea interpretativa qui sposata, secondo la quale la norma vigente non consente la
“sanatoria” dell'inesistenza della procura.” (cfr. Cass. SU, sentenza n. 37434 del 2022).
In conclusione, la procura sulla cui scorta è stato introdotto il giudizio di appello è da ritenersi inesistente, in quanto conferita da soggetto diverso dall'appellante, ossia dall'ente che era stato soppresso e cui era succeduta la Parte_1
. La successione dell'ente appellante non giustifica l'ultrattività del mandato al
[...]
difensore, che può valere finché il difensore non dichiari l'intervenuta soppressione pag. 8/11 della , mentre la circostanza è stata affermata proprio nell'atto di appello, che CP_4
difatti è introdotto dalla . Non si può, infine, sostenere che la Parte_1
successione tra enti determini la permanenza della rappresentanza processuale, tanto che la dichiarazione di estinzione dell'ente rappresentato da parte del difensore determina l'interruzione del processo, proprio per consentire la costituzione del successore (anche mediante conferimento di procura al medesimo difensore). La sanatoria non era pertanto possibile, sia alla luce della interpretazione dell'art. 182 c.p.c. sopra illustrata, sia in relazione alla tempistica della produzione della nuova procura, evidentemente successiva all'atto di appello ed alla costituzione degli appellati, quando il termine di impugnazione era ormai spirato.
3. L'inammissibilità dell'appello principale non esclude l'esame dell'appello incidentale proposto da , visto che si tratta di appello incidentale non tardivo. La CP_2
comparsa di risposta è stata depositata in data 26.10.2020, venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione e nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata (non notificata), tenendo conto della sospensione di cui al DL
n. 18 del 2020.
3.1. Il primo motivo di appello è tuttavia inammissibile, poiché l'appellante non ha interesse all'esame delle eccezioni preliminari assorbite dalla pronuncia di primo grado che lo vede vittorioso, in difetto di accoglimento dell'appello principale della parte soccombente. In materia di impugnazioni, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni o le questioni superate o assorbite, difettando di interesse al riguardo, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente, in modo tale da manifestare la volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo ai sensi dell'art. 346 c.p.c.
3.2. Il secondo motivo di appello, relativo al capo della sentenza che ha disciplinato le spese di lite, compensandole totalmente, è ammissibile ma si profila infondato.
L'appellante incidentale lamenta la erronea e carente motivazione della compensazione delle spese di lite rispetto alla sua posizione, essendo stata totalmente rigettata la domanda proposta dalla nei suoi confronti. Controparte_4
pag. 9/11 La sentenza di primo grado ha motivato la compensazione delle spese facendo riferimento all'effettivo accertamento della esistenza del credito dell'attrice. Non si tratta, pertanto, di una compensazione per reciproca soccombenza ma dell'ipotesi di compensazione ex art. 92 comma 2 c.p.c.
In tema di spese legali, la compensazione per "gravi ed eccezionali ragioni", sancita dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come riformulato dalla l. n. 69 del 2009 ("ratione temporis" applicabile), nei casi in cui difetti la reciproca soccombenza, riporta a una nozione elastica, che ricomprende la situazione di obiettiva incertezza sul diritto controverso
(Cass. Sez. 2, 16/05/2022, n. 15495, Rv. 664877 - 01).
Sebbene la motivazione di primo grado sia sintetica, si deve confermare la decisione, atteso che all'accertamento del credito della non è seguita la condanna della CP_4
società solo per l'intervenuta estinzione della stessa, mentre la domanda nei confronti dei soci è stata rigettata in applicazione dell'art. 2495 c.c., norma sulla quale all'epoca della introduzione del giudizio era in corso ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale (sotto il profilo dell'interesse ad agire ed alla ripartizione dell'onere della prova). La particolarità della situazione verificatasi, la riscossione del credito oggetto di esecuzione provvisoria senza previsione di una riserva per il caso di soccombenza, la liquidazione della cooperativa durante il corso del giudizio e la peculiarità delle circostanze evidenziate dalla parte attrice, e sottolineate dal giudice di prime cure, costituiscono ulteriore conferma della eccezionalità della ragione che conferma la decisione sulla compensazione delle spese di lite.
4. Le spese sostenute dagli appellati nel presente grado seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante principale, mentre possono essere compensate tra appellante principale e appellante incidentale, in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese vengono liquidate utilizzando le tariffe previste dal D.M. 55/2014, come aggiornate dal D.M. 147 del 2022, applicabile alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore anche alle fasi di giudizio precedenti, in € 3.580,00 (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.136,00 per la fase di trattazione, €
2.552,00 per la fase decisionale, per un totale di € 7.160,00, somma sulla quale applicare la riduzione per la decisione in rito ex art. 4 comma 9 del citato D.M.).
pag. 10/11 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla
[...]
e sull'appello incidentale proposto da Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 225/2020, CP_2
così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello principale;
2. rigetta l'appello incidentale;
2. compensa le spese di lite tra e;
Parte_1 CP_2
3. condanna la al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado del giudizio, che liquida in € 3.580,00, oltre 15 % per spese generali,
i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, in favore di ciascuno degli appellati e compensi da distrarsi in favore dell'avv. Ignazio Pagano per la CP_1 CP_3
posizione di Controparte_3
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
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e di , in favore dell'erario di un importo Parte_1 CP_2
ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile, in data 07/05/2025.
La Presidente est.
Manuela Morrone
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