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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 18/03/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642/2014 vertente tra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
PARTE ATTRICE CONTUMACE
e
( , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EDOARDO LUPI, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata del difensore: Email_1
CONVENUTO nonché
( ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._2 [...]
, Per_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO PALERMO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova, Via Cerulli 1/A;
CONVENUTO nonché
( ), Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FABIO RUFFINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova, Via Cerulli 1/A;
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
nonché
e , quali eredi di , CP_4 CP_5 Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI nonché
e per essa, quale procuratrice, Controparte_6 Parte_2
(C.F. e p. iva ), P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIALUCREZIA TURCO, con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 47;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato a convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale , , e CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento delle domande proposte dalla Parte_3
, ed in relazione a tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti di :
[...] CP_1
1. in via principale accertare e dichiarare la nullità o comunque la invalidità per simulazione dell'atto di compravendita 5.11.2009, a rogito Notaio di Giulianova, Rep. n. 533, Persona_2 trascritto il 16.11.2009 al n. 11626 r.p. e comunque la inopponibilità dell'atto stesso nei suoi confronti:
2. ovvero in via alternativa/subordinata e salvo gravame revocare e quindi dichiarare
l'inefficacia nei confronti di , in amministrazione straordinaria, ex art. 2901 Parte_1 cc, dell'atto di disposizione in questione, in quanto stipulato in frode ai creditori.
3. In via principale ulteriore, accertare e dichiarare altresì che — per effetto della dichiarazione di nullità e di inopponibilità di cui alla suddetta domanda principale - non è opponibile
a e dichiararne quindi l'inefficacia nei confronti della attrice, l'atto a Parte_1 Pt_1
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
rogito del Notaio di Giulianova del 4.12.2009, trascritto il 30.12.2009 al n. 13238 Persona_2
R.P., presso la Conservatoria di Teramo.
4. in via alternativa/subordinata rispetta a quest'ultima domanda principale e per l'ipotesi di mancato accoglimento della stessa, dichiarare ex art. 2901, ultimo comma cc, che l'atto di vendita del
4.12.2009 di cui al precedente punto 3 non è opponibile verso da parte Parte_1 dell'acquirente , in quanto quest'ultima con era in buona fede. Controparte_3
5. in via ulteriormente subordinata per effetto della pronuncia di simulazione / inopponibilità o per effetto della pronuncia di revoca e quindi di inefficacia dell'atto di compravendita del 5.11.2009, a rogito del Notaio di Giulianova, rep. n. 533, trascritto il 16.11.2009 al n. 11626 Persona_2
r.p., condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore di CP_2 Persona_1 Parte_1
, anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 144.840,44 oltre interessi, dalla
[...] domanda al saldo, per l'eventualità che per qualsiasi ragione o causa non sia possibile la dichiarazione di invalidità o di inopponibilità e di inefficacia nei confronti di Parte_1 del suddetto atto di compravendita, a rogito del Notaio del 4.12.2009, trascritto il Persona_2
30.12.2009 al n. 13238 R.P., presso la Conservatoria Teramo.
In ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alle necessarie e conseguenti annotazioni, trascrizioni
e/o volturazioni. Con vittoria di spese di causa”.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così sintetizzati:
è creditrice nei confronti della società Parte_1 [...] in forza del decreto ingiuntivo n. 393/2010, emesso dal Tribunale di Controparte_7
Macerata in data 8 aprile 2010, provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 12 aprile 2010, non opposto;
con il richiamato provvedimento monitorio e i suoi due Controparte_7 garanti (odierno convenuto) e erano stati condannati a CP_1 CP_8 pagare, in favore della la somma di € 144.840,44, oltre interessi e spese legali;
CP_9
e , infatti, con atto di fideiussione generica limitata del 5 CP_1 CP_8 febbraio 2007, avevano garantito l'esatto adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla società nei confronti della banca, sino alla concorrenza Controparte_7 dell'ammontare di € 233.000,00;
apprestandosi a iscrivere ipoteca giudiziale a Parte_1 garanzia del proprio credito, aveva appurato che nel 2009 , con distinti CP_1 atti, aveva dapprima concesso in locazione alla suocera e poi venduto CP_2 alla stessa (che aveva acquistato in regime di comunione legale con il marito
[...]
un villino di 11,5 vani con garage e pertinenziale appezzamento di terreno, Per_1 sito in Mosciano Sant'Angelo;
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
segnatamente, con atto del 5 novembre 2009, a rogito del Notaio di Persona_2
Giulianova, rep. N. 533, e racc. n. 275, trascritto presso l'Agenzia del territorio di
Teramo il 16 novembre 2009, aveva venduto a che CP_1 CP_2 aveva acquistato in regime di comunione legale con il marito le Persona_1 seguenti unità immobiliari, site nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, Contrada
Convento, identificate: 1) al Catasto Fabbricati, Foglio 26, particelle 1579 sub 1 e 1579 sub 2; 2) al Catasto Terreni, Foglio 26, particelle 1307, 1308, 1309, 1325, 1326, 1327 e
1328;
successivamente, con atto di compravendita del 4 dicembre 2009, a rogito del Notaio di Giulianova, rep. N. 577, e racc. n. 301, trascritto il 30 dicembre Persona_2
2009, e il coniuge avevano venduto a CP_2 Persona_1 CP_3
sorella ex matre di , gli stessi immobili e diritti immobiliari
[...] CP_1 oggetto del contratto di compravendita del 5 novembre 2009;
sugli stessi immobili in data 9 aprile 2010 aveva iscritto Parte_1 ipoteca giudiziale per € 170.000,00 a garanzia del proprio credito.
Il contratto di compravendita del 5 novembre 2009, e – a cascata – il successivo atto dispositivo del 4 dicembre 2009, aveva comportato il totale depauperamento del patrimonio del garante
[...]
, arrecando grave pregiudizio alle ragioni creditorie della AN, sicché, ritenuti sussistenti i CP_1 presupposti legge, è stato introdotto il presente giudizio volto a ottenere l'accertamento della nullità di entrambi gli atti dispositivi per simulazione, ovvero in via alternativa la revocatoria ex art. 2901 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 marzo 2015 si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda, ritenuta l'insussistenza di Controparte_3 entrambe le azioni proposte;
nello specifico, quanto all'azione di simulazione, ha dedotto di aver integralmente pagato il prezzo dell'immobile acquistato, e di averne acquisito il possesso;
ha invocato, inoltre, la propria buona fede evidenziando di non essere stata a conoscenza dell'accordo simulatorio sotteso al precedente atto del 5 novembre 2009, né di aver avuto contezza della situazione economica del della garanzia da costui prestata in favore della AN. CP_1
Parimenti, e per le stesse ragioni, erano da ritenersi insussistenti, secondo la i CP_3 presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, anche in ragione dell'affermata anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito;
ha rilevato, inoltre, di non essere legata da alcun rapporto di parentela dai propri danti causa, e e – a conferma della CP_2 Persona_1 propria buona fede – ha allegato di essersi accollata il pagamento della residua somma del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile.
Nella stessa data del 17 marzo 2015 si sono costituiti in giudizio i coniugi e CP_2
i quali hanno fornito una ricostruzione analitica delle vicende sottese ai due atti Persona_1 dispositivi, allo scopo di dimostrare la propria assoluta buona fede e l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento sotteso alle operazioni negoziali impugnate. I convenuti hanno evidenziato, nello specifico, di non essere in alcun modo a conoscenza della esposizione debitoria del loro genero (marito CP_1
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
della figlia ) e hanno dedotto di aver acquistato l'immobile al fine di far fronte a ben specifiche CP_5 vicende familiari, corrispondendo regolarmente e per l'intero il prezzo pattuito, rendendo così irrealizzabile l'eventus damni, necessario ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Si è costituito in giudizio, poi, , chiedendo il rigetto della domanda, e nello CP_1 specifico deducendo:
di rivestire un ruolo del tutto marginale nella società di fatto Controparte_7 amministrata e gestita dall'altro socio;
CP_8
di non aver, pertanto, mai avuto contezza della situazione economica della società;
che, quindi, era da ritenersi del tutto insussistente il consilium fraudis quale elemento indiziario della dolosa preordinazione dell'atto;
che, in ogni caso, difettavano anche i presupposti dell'eventus damni, essendo proprietario di altri immobili del valore complessivo di circa € 400.000,00 e che anche la debitrice principale era proprietaria di un cospicuo patrimonio, tale da soddisfare integralmente le ragioni creditorie della Pt_1
che la vendita dell'immobile era scaturita da una serie di esigenze familiari piuttosto che dall'intento di pregiudicare il creditore;
che non esisteva alcuna esposizione debitoria nei confronti della banca.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali, ammesse dal precedente giudice istruttore.
In data 30 giugno 2016 è intervenuta nel giudizio Parte_1 deducendo di aver acquisito, quale ente ponte, tutti i rapporti giuridici precedentemente in capo a disposta in amministrazione straordinaria con provvedimento della AN Parte_1
d'AL del 21 novembre 2015; ha dedotto, di aver ceduto a sua Parte_1 volta i crediti in sofferenza di a e di agire Parte_1 Controparte_10 pertanto quale mandataria di quest'ultima, surrogandosi alla posizione originariamente vantata da
Parte_1
In data 18 luglio 2018 si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la società
[...]
e, per essa, la mandataria a quale, premesso di CP_6 Controparte_11 aver acquistato da na serie di crediti fra i quali quelli vantati nei Controparte_12 confronti di , ha chiesto l'accoglimento nei propri confronti delle domande già spiegate CP_1 dalla originaria parte attrice.
In data 10 ottobre 2023 è stata disposta l'interruzione del processo a seguito dell'intervenuto decesso del convenuto il processo è stato riassunto il data 8 gennaio 2024 da Persona_1 [...]
e all'esito si sono costituiti in giudizio CP_6 CP_2 Controparte_3 [...]
. CP_1
All'udienza del 21 maggio 2024 la causa è stata assunta nuovamente in decisione.
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'integrazione del contraddittorio, poiché il giudizio non era stato riassunto né nei confronti dell'originaria attrice (di fatto mai estromessa dal giudizio) sia nei confronti di erede del defunto CP_5 Persona_1 unitamente a (costituita in giudizio), e (regolarmente CP_2 CP_13 CP_4 evocati in giudizio da ma rimasti contumaci). CP_6
All'udienza del 4 dicembre 2024 il difensore di ha rilevato che non era Controparte_6 andata a buon fine la notifica nei confronti di e ha chiesto termine per effettuare CP_5 nuovamente la notifica;
il termine è stato concesso con ordinanza del 7 gennaio 2025.
All'udienza del 18 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di erede del defunto CP_5 [...]
non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata. Per_1
Sempre preliminarmente deve essere esaminata la contestazione, riguardante la legittimazione dell'intervenuta (e per essa quale procuratrice LA CP_6 Parte_2
, sollevata da nella comparsa conclusionale depositata in data 18 luglio 2024.
[...] CP_2
La convenuta ha, invero, ha contestato in causa, con l'impropria formula del CP_2
"difetto di legittimazione ad agire", null'altro che la titolarità in capo alla società intervenuta del diritto controverso, sicché occorre verificare, sulla base della documentazione in atti, la fondatezza dell'assunto.
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la Suprema Corte, “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (Cass. SS. UU. 2951/2016)
Quanto al merito della contestazione, si osserva quanto segue.
Stando a quanto prospettato in atti, il credito oggetto di causa è pervenuto da Parte_1
(originaria creditrice) a in virtù di una serie di vicende successorie che
[...] Controparte_6 vale la pena ripercorrere, ai fini di una più agevole comprensione degli eventi:
a) con provvedimento del 21 novembre 2015 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di , approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Parte_1
D.M. del 22 novembre 2015, AN d'AL ha disposto la sottoposizione di
[...]
- in Amministrazione straordinaria - a risoluzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180;
6 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
b) con Decreto Legge del 22 novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, è stato costituito, ai sensi dell'art. 42 del suddetto D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 novembre 2015,
l'ente ponte denominato alla quale sono stati ceduti tutti i Parte_1 diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla ed in essere alla data della Parte_1 cessione (doc. 4);
c) con decreto della AN d'AL del 26.1.2016, Prot. n. 0098829/16 (doc. 5), i crediti di in sofferenza alla data del 30.9.2015 (fra i quali quelli vantati Parte_1 nei confronti di , di cui al precedente punto 1), detenuti da CP_1 [...] in forza del citato provvedimento della AN d'AL del 22.11.2015, Parte_1 sono stati trasferiti alla società veicolo, costituita ai sensi del D.Lgs 180/2015,
[...] con sede in Roma, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. Controparte_12
180/2015;
d) da ultimo, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, individuabili “in blocco”, concluso il 15 giugno 2017, la società ha acquistato da CP_6 [...]
una serie di crediti fra i quali quelli vantati nei confronti di Controparte_12 [...]
, di cui al precedente punto 1. CP_1
Ebbene, come eccepito dalla convenuta questa congerie di passaggi non sono stati CP_2 adeguatamente documentati.
È stato invero dimostrato esclusivamente la prima cessione, quella da a Parte_1
con provvedimento della AN d'AL, invero, sono state cedute tutte le Pt_1 Parte_1 posizioni facenti capo a al c.d. ente ponte. Parte_1
Non appare provata, invece, la cessione avvenuta tra e Parte_1 [...]
il provvedimento di AN d'AL (doc. n. 5 allegato all'atto di intervento del Controparte_10
30 giugno 2016) recita testualmente: “La AN d'AL, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di
[...] al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del Parte_1 Parte_1 provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015. Controparte_12
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla Controparte_12 situazione contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da Parte_1 operazioni di cartolarizzazione;
(ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Parte_1 in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del Controparte_14 trasferimento delle attività e passività di a . Controparte_14 Parte_1
7 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
I criteri utilizzati per individuare i crediti oggetto di cessione sono evidentemente non univoci e non consentono di affermare con certezza la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, poiché il generico riferimento ai crediti in sofferenza non è, di per sé, univoco e concludente.
L'espressione “crediti in sofferenza” è una indicazione non sufficientemente precisa e non consente di ricondurre con certezza il credito contestato tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
L'appostazione del credito a sofferenza – alla luce di quanto stabilito dalla circolare n. 139 del
1991 della AN d'AL (punto 1.5 delle istruzioni impartite agli intermediari creditizi) – non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In quest'ottica, è esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate a un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito (cfr. Cassazione civile sez.
I, 26/10/2020, n.23453).
Com'è evidente, il concetto di “credito in sofferenza” non è una definizione univoca tale da consentire la precisa individuazione di un credito nella categoria, ma implica delle sottostanti valutazioni e il ricorso a informazioni non possibili in questa sede, alla luce dei dati raccolti.
Non è possibile, quindi, affermare con certezza che il credito in discussione, per cui è chiesta tutela, sia stato acquistato da Controparte_12
Tanto basterebbe di per sé, ad escludere la titolarità attiva del credito in capo a CP_6
non essendo stata dimostrata, a monte, la titolarità del credito in capo alla dante causa
[...] [...]
Controparte_10
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi quanto segue in ordine alla posizione di CP_6
[...]
produce, ai fini di dimostrare la propria titolarità nel diritto controverso, CP_6
l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
In materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma dispone che "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. La AN d'AL può stabilire forme integrative di pubblicità".
La predetta disposizione normativa prevede, quindi, nell'intento di semplificare le procedure di cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la
AN Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
8 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
La pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzandone il medesimo effetto di pubblicità.
Nel caso di specie, tuttavia, si documenta genericamente l'esistenza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio, senza indicare gli estremi del contratto, e senza individuare con esattezza i crediti ceduti.
Dandosi seguito ai più recenti orientamenti ermeneutici, deve ritenersi che la società intervenuta non abbia soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente: invero, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 2226 8/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi (Corte
d'Appello Catanzaro n. 401/2024).
Del resto, è pacifico che spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. 11.
4116/2016); la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti ma deve dimostrare in via documentale e in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019), di guisa che il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa cessionaria non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, né può attribuirsi alcun significato probatorio alla certificazione notarile prodotta in atti in sede di scritti conclusivi, anche in ragione della sua estrema genericità.
La mancata prova della titolarità di nel rapporto giuridico controverso Controparte_6 risulta assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle azioni di simulazione e revocatoria proposte.
9 Tribunale di Teramo
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Non può nemmeno esaminarsi la domanda originariamente proposta dall'attrice
[...]
mai formalmente estromessa, in quanto, benché regolarmente citata all'esito della Parte_1 riassunzione del processo, è rimasta contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria: segnatamente, deve essere Controparte_6 condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e CP_1 CP_2 CP_3
nulla può essere disposto quanto alle parti contumaci, poiché la condanna alle spese
[...] processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3642/2014 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) dichiara la contumacia di e CP_5 Parte_1
II) rigetta la domanda proposta da Controparte_6
III) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_6 [...]
, e che si liquidano in € 14.000,00 ciascuno, CP_1 CP_2 Controparte_3 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
IV) compensa le spese tra e i contumaci , Controparte_6 CP_4 CP_5
e Parte_1
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
10
r.g. n. 3642/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariangela Mastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3642/2014 vertente tra
( ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore;
PARTE ATTRICE CONTUMACE
e
( , CP_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. EDOARDO LUPI, con domicilio eletto presso la casella di posta elettronica certificata del difensore: Email_1
CONVENUTO nonché
( ), in proprio e quale erede di CP_2 C.F._2 [...]
, Per_1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ANGELO PALERMO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova, Via Cerulli 1/A;
CONVENUTO nonché
( ), Controparte_3 C.F._3 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. FABIO RUFFINI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Giulianova, Via Cerulli 1/A;
1 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
nonché
e , quali eredi di , CP_4 CP_5 Persona_1
CONVENUTI CONTUMACI nonché
e per essa, quale procuratrice, Controparte_6 Parte_2
(C.F. e p. iva ), P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MARIALUCREZIA TURCO, con domicilio eletto in Roma, via Barberini n. 47;
INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 marzo 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della legge 18 giugno
2009 n. 69, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, sicché, nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini del decidere, le posizioni delle parti possono essenzialmente riepilogarsi come di seguito.
Con atto di citazione regolarmente notificato a convenuto Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale , , e CP_1 Persona_1 CP_2 CP_3
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Teramo, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento delle domande proposte dalla Parte_3
, ed in relazione a tutti i crediti dalla stessa vantati nei confronti di :
[...] CP_1
1. in via principale accertare e dichiarare la nullità o comunque la invalidità per simulazione dell'atto di compravendita 5.11.2009, a rogito Notaio di Giulianova, Rep. n. 533, Persona_2 trascritto il 16.11.2009 al n. 11626 r.p. e comunque la inopponibilità dell'atto stesso nei suoi confronti:
2. ovvero in via alternativa/subordinata e salvo gravame revocare e quindi dichiarare
l'inefficacia nei confronti di , in amministrazione straordinaria, ex art. 2901 Parte_1 cc, dell'atto di disposizione in questione, in quanto stipulato in frode ai creditori.
3. In via principale ulteriore, accertare e dichiarare altresì che — per effetto della dichiarazione di nullità e di inopponibilità di cui alla suddetta domanda principale - non è opponibile
a e dichiararne quindi l'inefficacia nei confronti della attrice, l'atto a Parte_1 Pt_1
2 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
rogito del Notaio di Giulianova del 4.12.2009, trascritto il 30.12.2009 al n. 13238 Persona_2
R.P., presso la Conservatoria di Teramo.
4. in via alternativa/subordinata rispetta a quest'ultima domanda principale e per l'ipotesi di mancato accoglimento della stessa, dichiarare ex art. 2901, ultimo comma cc, che l'atto di vendita del
4.12.2009 di cui al precedente punto 3 non è opponibile verso da parte Parte_1 dell'acquirente , in quanto quest'ultima con era in buona fede. Controparte_3
5. in via ulteriormente subordinata per effetto della pronuncia di simulazione / inopponibilità o per effetto della pronuncia di revoca e quindi di inefficacia dell'atto di compravendita del 5.11.2009, a rogito del Notaio di Giulianova, rep. n. 533, trascritto il 16.11.2009 al n. 11626 Persona_2
r.p., condannare e , in solido tra loro, a pagare in favore di CP_2 Persona_1 Parte_1
, anche a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 144.840,44 oltre interessi, dalla
[...] domanda al saldo, per l'eventualità che per qualsiasi ragione o causa non sia possibile la dichiarazione di invalidità o di inopponibilità e di inefficacia nei confronti di Parte_1 del suddetto atto di compravendita, a rogito del Notaio del 4.12.2009, trascritto il Persona_2
30.12.2009 al n. 13238 R.P., presso la Conservatoria Teramo.
In ogni caso, ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Teramo, con esonero da ogni responsabilità al riguardo, di procedere alle necessarie e conseguenti annotazioni, trascrizioni
e/o volturazioni. Con vittoria di spese di causa”.
I fatti posti a fondamento della domanda, per come prospettati nell'atto di citazione, possono essere così sintetizzati:
è creditrice nei confronti della società Parte_1 [...] in forza del decreto ingiuntivo n. 393/2010, emesso dal Tribunale di Controparte_7
Macerata in data 8 aprile 2010, provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva il 12 aprile 2010, non opposto;
con il richiamato provvedimento monitorio e i suoi due Controparte_7 garanti (odierno convenuto) e erano stati condannati a CP_1 CP_8 pagare, in favore della la somma di € 144.840,44, oltre interessi e spese legali;
CP_9
e , infatti, con atto di fideiussione generica limitata del 5 CP_1 CP_8 febbraio 2007, avevano garantito l'esatto adempimento di qualsiasi obbligazione assunta dalla società nei confronti della banca, sino alla concorrenza Controparte_7 dell'ammontare di € 233.000,00;
apprestandosi a iscrivere ipoteca giudiziale a Parte_1 garanzia del proprio credito, aveva appurato che nel 2009 , con distinti CP_1 atti, aveva dapprima concesso in locazione alla suocera e poi venduto CP_2 alla stessa (che aveva acquistato in regime di comunione legale con il marito
[...]
un villino di 11,5 vani con garage e pertinenziale appezzamento di terreno, Per_1 sito in Mosciano Sant'Angelo;
3 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
segnatamente, con atto del 5 novembre 2009, a rogito del Notaio di Persona_2
Giulianova, rep. N. 533, e racc. n. 275, trascritto presso l'Agenzia del territorio di
Teramo il 16 novembre 2009, aveva venduto a che CP_1 CP_2 aveva acquistato in regime di comunione legale con il marito le Persona_1 seguenti unità immobiliari, site nel Comune di Mosciano Sant'Angelo, Contrada
Convento, identificate: 1) al Catasto Fabbricati, Foglio 26, particelle 1579 sub 1 e 1579 sub 2; 2) al Catasto Terreni, Foglio 26, particelle 1307, 1308, 1309, 1325, 1326, 1327 e
1328;
successivamente, con atto di compravendita del 4 dicembre 2009, a rogito del Notaio di Giulianova, rep. N. 577, e racc. n. 301, trascritto il 30 dicembre Persona_2
2009, e il coniuge avevano venduto a CP_2 Persona_1 CP_3
sorella ex matre di , gli stessi immobili e diritti immobiliari
[...] CP_1 oggetto del contratto di compravendita del 5 novembre 2009;
sugli stessi immobili in data 9 aprile 2010 aveva iscritto Parte_1 ipoteca giudiziale per € 170.000,00 a garanzia del proprio credito.
Il contratto di compravendita del 5 novembre 2009, e – a cascata – il successivo atto dispositivo del 4 dicembre 2009, aveva comportato il totale depauperamento del patrimonio del garante
[...]
, arrecando grave pregiudizio alle ragioni creditorie della AN, sicché, ritenuti sussistenti i CP_1 presupposti legge, è stato introdotto il presente giudizio volto a ottenere l'accertamento della nullità di entrambi gli atti dispositivi per simulazione, ovvero in via alternativa la revocatoria ex art. 2901 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17 marzo 2015 si è costituita in giudizio chiedendo l'integrale rigetto della domanda, ritenuta l'insussistenza di Controparte_3 entrambe le azioni proposte;
nello specifico, quanto all'azione di simulazione, ha dedotto di aver integralmente pagato il prezzo dell'immobile acquistato, e di averne acquisito il possesso;
ha invocato, inoltre, la propria buona fede evidenziando di non essere stata a conoscenza dell'accordo simulatorio sotteso al precedente atto del 5 novembre 2009, né di aver avuto contezza della situazione economica del della garanzia da costui prestata in favore della AN. CP_1
Parimenti, e per le stesse ragioni, erano da ritenersi insussistenti, secondo la i CP_3 presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria, anche in ragione dell'affermata anteriorità dell'atto dispositivo rispetto al sorgere del credito;
ha rilevato, inoltre, di non essere legata da alcun rapporto di parentela dai propri danti causa, e e – a conferma della CP_2 Persona_1 propria buona fede – ha allegato di essersi accollata il pagamento della residua somma del mutuo stipulato per l'acquisto dell'immobile.
Nella stessa data del 17 marzo 2015 si sono costituiti in giudizio i coniugi e CP_2
i quali hanno fornito una ricostruzione analitica delle vicende sottese ai due atti Persona_1 dispositivi, allo scopo di dimostrare la propria assoluta buona fede e l'assenza di qualsivoglia intento fraudolento sotteso alle operazioni negoziali impugnate. I convenuti hanno evidenziato, nello specifico, di non essere in alcun modo a conoscenza della esposizione debitoria del loro genero (marito CP_1
4 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
della figlia ) e hanno dedotto di aver acquistato l'immobile al fine di far fronte a ben specifiche CP_5 vicende familiari, corrispondendo regolarmente e per l'intero il prezzo pattuito, rendendo così irrealizzabile l'eventus damni, necessario ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria.
Si è costituito in giudizio, poi, , chiedendo il rigetto della domanda, e nello CP_1 specifico deducendo:
di rivestire un ruolo del tutto marginale nella società di fatto Controparte_7 amministrata e gestita dall'altro socio;
CP_8
di non aver, pertanto, mai avuto contezza della situazione economica della società;
che, quindi, era da ritenersi del tutto insussistente il consilium fraudis quale elemento indiziario della dolosa preordinazione dell'atto;
che, in ogni caso, difettavano anche i presupposti dell'eventus damni, essendo proprietario di altri immobili del valore complessivo di circa € 400.000,00 e che anche la debitrice principale era proprietaria di un cospicuo patrimonio, tale da soddisfare integralmente le ragioni creditorie della Pt_1
che la vendita dell'immobile era scaturita da una serie di esigenze familiari piuttosto che dall'intento di pregiudicare il creditore;
che non esisteva alcuna esposizione debitoria nei confronti della banca.
Così instauratosi il contraddittorio, la causa è stata istruita in via documentale e mediante prove orali, ammesse dal precedente giudice istruttore.
In data 30 giugno 2016 è intervenuta nel giudizio Parte_1 deducendo di aver acquisito, quale ente ponte, tutti i rapporti giuridici precedentemente in capo a disposta in amministrazione straordinaria con provvedimento della AN Parte_1
d'AL del 21 novembre 2015; ha dedotto, di aver ceduto a sua Parte_1 volta i crediti in sofferenza di a e di agire Parte_1 Controparte_10 pertanto quale mandataria di quest'ultima, surrogandosi alla posizione originariamente vantata da
Parte_1
In data 18 luglio 2018 si costituiva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la società
[...]
e, per essa, la mandataria a quale, premesso di CP_6 Controparte_11 aver acquistato da na serie di crediti fra i quali quelli vantati nei Controparte_12 confronti di , ha chiesto l'accoglimento nei propri confronti delle domande già spiegate CP_1 dalla originaria parte attrice.
In data 10 ottobre 2023 è stata disposta l'interruzione del processo a seguito dell'intervenuto decesso del convenuto il processo è stato riassunto il data 8 gennaio 2024 da Persona_1 [...]
e all'esito si sono costituiti in giudizio CP_6 CP_2 Controparte_3 [...]
. CP_1
All'udienza del 21 maggio 2024 la causa è stata assunta nuovamente in decisione.
5 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
Con ordinanza del 23 ottobre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini dell'integrazione del contraddittorio, poiché il giudizio non era stato riassunto né nei confronti dell'originaria attrice (di fatto mai estromessa dal giudizio) sia nei confronti di erede del defunto CP_5 Persona_1 unitamente a (costituita in giudizio), e (regolarmente CP_2 CP_13 CP_4 evocati in giudizio da ma rimasti contumaci). CP_6
All'udienza del 4 dicembre 2024 il difensore di ha rilevato che non era Controparte_6 andata a buon fine la notifica nei confronti di e ha chiesto termine per effettuare CP_5 nuovamente la notifica;
il termine è stato concesso con ordinanza del 7 gennaio 2025.
All'udienza del 18 marzo 2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia di erede del defunto CP_5 [...]
non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata. Per_1
Sempre preliminarmente deve essere esaminata la contestazione, riguardante la legittimazione dell'intervenuta (e per essa quale procuratrice LA CP_6 Parte_2
, sollevata da nella comparsa conclusionale depositata in data 18 luglio 2024.
[...] CP_2
La convenuta ha, invero, ha contestato in causa, con l'impropria formula del CP_2
"difetto di legittimazione ad agire", null'altro che la titolarità in capo alla società intervenuta del diritto controverso, sicché occorre verificare, sulla base della documentazione in atti, la fondatezza dell'assunto.
A tal proposito, giova rammentare che, secondo la Suprema Corte, “la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio […]” (Cass. SS. UU. 2951/2016)
Quanto al merito della contestazione, si osserva quanto segue.
Stando a quanto prospettato in atti, il credito oggetto di causa è pervenuto da Parte_1
(originaria creditrice) a in virtù di una serie di vicende successorie che
[...] Controparte_6 vale la pena ripercorrere, ai fini di una più agevole comprensione degli eventi:
a) con provvedimento del 21 novembre 2015 (doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione di , approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Parte_1
D.M. del 22 novembre 2015, AN d'AL ha disposto la sottoposizione di
[...]
- in Amministrazione straordinaria - a risoluzione, ai sensi Parte_1 dell'art. 32 del D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180;
6 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
b) con Decreto Legge del 22 novembre 2015 n. 183, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2015, è stato costituito, ai sensi dell'art. 42 del suddetto D.Lgs. 16 novembre 2015 n. 180 e con effetto dalle ore 00,00 del medesimo 23 novembre 2015,
l'ente ponte denominato alla quale sono stati ceduti tutti i Parte_1 diritti, le attività e le passività, i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali ed i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, già facenti capo alla ed in essere alla data della Parte_1 cessione (doc. 4);
c) con decreto della AN d'AL del 26.1.2016, Prot. n. 0098829/16 (doc. 5), i crediti di in sofferenza alla data del 30.9.2015 (fra i quali quelli vantati Parte_1 nei confronti di , di cui al precedente punto 1), detenuti da CP_1 [...] in forza del citato provvedimento della AN d'AL del 22.11.2015, Parte_1 sono stati trasferiti alla società veicolo, costituita ai sensi del D.Lgs 180/2015,
[...] con sede in Roma, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.Lgs. Controparte_12
180/2015;
d) da ultimo, in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari, individuabili “in blocco”, concluso il 15 giugno 2017, la società ha acquistato da CP_6 [...]
una serie di crediti fra i quali quelli vantati nei confronti di Controparte_12 [...]
, di cui al precedente punto 1. CP_1
Ebbene, come eccepito dalla convenuta questa congerie di passaggi non sono stati CP_2 adeguatamente documentati.
È stato invero dimostrato esclusivamente la prima cessione, quella da a Parte_1
con provvedimento della AN d'AL, invero, sono state cedute tutte le Pt_1 Parte_1 posizioni facenti capo a al c.d. ente ponte. Parte_1
Non appare provata, invece, la cessione avvenuta tra e Parte_1 [...]
il provvedimento di AN d'AL (doc. n. 5 allegato all'atto di intervento del Controparte_10
30 giugno 2016) recita testualmente: “La AN d'AL, con provvedimento del 26 gennaio 2016, ha disposto che i crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di
[...] al 30 settembre 2015, detenuti da per effetto del Parte_1 Parte_1 provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività, siano ceduti a
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015. Controparte_12
Restano esclusi dalla cessione e, in conformità al programma di risoluzione, saranno oggetto di successivi trasferimenti alla (i) i crediti in sofferenza, risultanti dalla Controparte_12 situazione contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da Parte_1 operazioni di cartolarizzazione;
(ii) i crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, di titolarità della controllata Parte_1 in amministrazione straordinaria che saranno ceduti solo a seguito del Controparte_14 trasferimento delle attività e passività di a . Controparte_14 Parte_1
7 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
I criteri utilizzati per individuare i crediti oggetto di cessione sono evidentemente non univoci e non consentono di affermare con certezza la ricomprensione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione, poiché il generico riferimento ai crediti in sofferenza non è, di per sé, univoco e concludente.
L'espressione “crediti in sofferenza” è una indicazione non sufficientemente precisa e non consente di ricondurre con certezza il credito contestato tra quelli ricompresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
L'appostazione del credito a sofferenza – alla luce di quanto stabilito dalla circolare n. 139 del
1991 della AN d'AL (punto 1.5 delle istruzioni impartite agli intermediari creditizi) – non può essere fatta discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante e il cliente, ma implica una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo. In quest'ottica, è esclusa innanzitutto la rilevanza della mera sussistenza di un inadempimento, oppure di uno stato d'illiquidità non strutturale ma meramente contingente o ancora di un mero ritardo nei pagamenti, trattandosi di situazioni che, ove non risultino correlate a un'oggettiva difficoltà di far fronte alle proprie obbligazioni, determinano un rischio certamente attuale, ma sostanzialmente generico per il recupero del credito (cfr. Cassazione civile sez.
I, 26/10/2020, n.23453).
Com'è evidente, il concetto di “credito in sofferenza” non è una definizione univoca tale da consentire la precisa individuazione di un credito nella categoria, ma implica delle sottostanti valutazioni e il ricorso a informazioni non possibili in questa sede, alla luce dei dati raccolti.
Non è possibile, quindi, affermare con certezza che il credito in discussione, per cui è chiesta tutela, sia stato acquistato da Controparte_12
Tanto basterebbe di per sé, ad escludere la titolarità attiva del credito in capo a CP_6
non essendo stata dimostrata, a monte, la titolarità del credito in capo alla dante causa
[...] [...]
Controparte_10
Ad ogni buon conto, deve rilevarsi quanto segue in ordine alla posizione di CP_6
[...]
produce, ai fini di dimostrare la propria titolarità nel diritto controverso, CP_6
l'estratto della Gazzetta Ufficiale.
In materia di cessione di crediti, l'art. 58 TUB al secondo comma dispone che "La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ALna. La AN d'AL può stabilire forme integrative di pubblicità".
La predetta disposizione normativa prevede, quindi, nell'intento di semplificare le procedure di cessione in blocco di rapporti giuridici, ha previsto, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la
AN Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
8 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
La pubblicazione dell'atto di cessione sostituisce, quindi, la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c. e realizzandone il medesimo effetto di pubblicità.
Nel caso di specie, tuttavia, si documenta genericamente l'esistenza di un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli
1 e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico ANrio, senza indicare gli estremi del contratto, e senza individuare con esattezza i crediti ceduti.
Dandosi seguito ai più recenti orientamenti ermeneutici, deve ritenersi che la società intervenuta non abbia soddisfatto l'onere probatorio ad essa incombente: invero, l'avviso di cessione dei crediti in blocco risponde unicamente alla funzione, sopra descritta, di sostituzione della notifica prevista dall'art. 1264 cc (cfr. Cass. civ., ord. n. 5617/2020; 22151/2019; N. 2226 8/2018) allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. civ. n. 22548/2018), mentre non assolve la funzione di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario di crediti in blocco.
Attesa tale limitata funzione dell'avviso di cessione, la pubblicazione nella Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua "minima" struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi (Corte
d'Appello Catanzaro n. 401/2024).
Del resto, è pacifico che spetta a colui che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria ai sensi dell'art. 58 TUB, l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a "dimostrare l'incorporazione e
l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., sent. 11.
4116/2016); la cessionaria non si può limitare a produrre la Gazzetta Ufficiale in cui risulta pubblicato l'avviso di cessione dei crediti ma deve dimostrare in via documentale e in maniera circostanziata l'avvenuta cessione del credito oggetto di causa e ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini della sua efficacia - altro è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto (cfr., Cass., n. 2780/2019), di guisa che il mero fatto della cessione di crediti in blocco ex art. 58 T.U.B., pur se pacifico, non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione.
Nella vicenda oggi sottoposta al vaglio del Tribunale, la pretesa cessionaria non ha prodotto in giudizio il contratto di cessione, né può attribuirsi alcun significato probatorio alla certificazione notarile prodotta in atti in sede di scritti conclusivi, anche in ragione della sua estrema genericità.
La mancata prova della titolarità di nel rapporto giuridico controverso Controparte_6 risulta assorbente rispetto a ogni ulteriore considerazione in ordine alla fondatezza o meno delle azioni di simulazione e revocatoria proposte.
9 Tribunale di Teramo
r.g. n. 3642/2014
Non può nemmeno esaminarsi la domanda originariamente proposta dall'attrice
[...]
mai formalmente estromessa, in quanto, benché regolarmente citata all'esito della Parte_1 riassunzione del processo, è rimasta contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mediante applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modificazioni, ivi comprese le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria: segnatamente, deve essere Controparte_6 condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da , e CP_1 CP_2 CP_3
nulla può essere disposto quanto alle parti contumaci, poiché la condanna alle spese
[...] processuali, a norma dell' art. 91 c.p.c, si fonda sull'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che abbia dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto, sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, che non ha espletato alcuna attività processuale per cui abbia sopportato spese delle quali debba essere rimborsato
(Cassazione Civile n. 13491/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa
Mariangela Mastro, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. 3642/2014 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
I) dichiara la contumacia di e CP_5 Parte_1
II) rigetta la domanda proposta da Controparte_6
III) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Controparte_6 [...]
, e che si liquidano in € 14.000,00 ciascuno, CP_1 CP_2 Controparte_3 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge;
IV) compensa le spese tra e i contumaci , Controparte_6 CP_4 CP_5
e Parte_1
Così deciso, in Teramo, il giorno 18 marzo 2025.
IL GIUDICE
Mariangela Mastro
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