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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 19/07/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. 126/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 126/2023 R. G., vertente tra
(P. IVA di seguito anche solo ”), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
EN (ME), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Ugo Colonna e Carmelo Russo Ciarro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Acquedolci (ME), via Diaz 86/B;
- appellante
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in _2 C.F._1
EN (ME), via Nazionale 262, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio in Sant'Agata Militello (ME), via San Giuseppe 51, è elettivamente domiciliata;
- appellata
e nei confronti di
Co (P. IVA , di seguito anche solo ”), con sede in San Marco PA P.IVA_2
D'Alunzio (ME), c.da Campi snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franca Patrizia Formica, presso il cui studio in Milazzo, via Umberto I 46 è elettivamente domiciliata
- appellata
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 74/2023, emessa dal Tribunale di Patti in data 26 gennaio 2023 nel giudizio iscritto al n. 615/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Ritenuto quanto sopra e quant'altro sta in fatto ed in legge, la IN. e Controparte_4
Conglomerati, come rappresentata e difesa, così conclude voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della Sentenza impugnata: 1) Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza stante il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe alla appellante Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, già . Inerti e
[...] Pt_4
Conglomerati, dalla imminente esecuzione della sentenza;
2) Accogliere nella forma e nel merito il presente appello e conseguentemente, in riforma della Sentenza di primo grado, riconoscere legittime le istanze promosse dalla in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, già . Inerti e Conglomerati con le consequenziali statuizioni Pt_4 di legge e così a) accogliere la opposizione a Decreto ingiuntivo ed in accoglimento dei motivi sopra esposti e/o con qualsiasi altra statuizione di legge, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 105/13 emesso dal Tribunale di Patti, ritenendo e dichiarando che la opponente Parte_5
e Conglomerati non è debitrice delle somme ingiunte con il Decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine ed in accoglimento della opposizione, ridurre il quantum debeatur nella misura del giusto e del provato;
c) Condannare la sig.ra , titolare del servizio ERG, al pagamento delle _2 spese anche del giudizio di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA ove ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie già avanzate, ovvero: - Prova testimoniale, previa sostituzione del testimone deceduto, sig. con il sig. , domiciliato in San Marco d'Alunzio Persona_1 CP_5
(ME), il quale potrà riferire sulle circostanze già per il primo articolate nella Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c.; con l'Avv. Anna Maria MAROTTA, con domicilio in Sant'Agata Militello, sulle circostanze di cui alla lettera k) ed l) della Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. e con il sig. CP_6
sulla domanda posta a chiarimento nel corso della sua audizione ed a prova del contrario
[...] sulle circostanze articolate nella citata Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. come ammessa dal Tribunale con ordinanza del 5 ottobre 2019; Ammissione degli ulteriori mezzi istruttori dedotti nella Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c., ossia: - Attivazione della procedura di verificazione delle scritture di cessione di credito disconosciute,” (Note di trattazione scritta per l'udienza del 08/06/2021); - Ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , Titolare del Servizio Erg _2
e di di esibire, al fine della loro acquisizione, tutti gli atti contabili (registro PA acquisti e vendite, libro giornale) relativi ai rapporti commerciali (rapporti dare e avere) intercorsi tra e il Servizio ERG di e tra quest'ultima e Parte_4 _2 PA primi tra tutti i libri giornale periodo anni 2010 - 2013; - Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la corretta e regolare, tenuta delle scritture contabili, l'annotazione delle operazione di vendita ed acquisto nonché quelle relative alle cessioni di credito ed ai pagamenti comunque effettuati e quant'altro necessario per accertare i rapporti dare avere tra la il Servizio Parte_4
ERG di e tra quest'ultima e estendendo l'indagine presso gli _2 PA istituti trattari di assegni comunque emessi da nei cinque anni antecedenti alla PA richiesta di pagamento del 9/2/2013 e/o comunque incassati da , titolare del servizio _2
ERG e/o da altri soggetti a quest'ultima riferibili”.
Per : “In via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria;
in ogni caso, subordinarla _2
a idonea cauzione;
dichiarare inammissibile l'appello anche a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; In via istruttoria, dire inammissibili le ulteriori prove chieste da e, per quanto occorra, Parte_4 ammettere le altre prove chieste con la Comparsa di costituzione e con la Memoria ex art. 183, co. VI n° 2 c.p.c. ammettere la alla prova del contrario, sulle ulteriori circostanze capitolate da _2
, ove e per quanto saranno ammesse, con i testi in precedenza indicati. e, dunque, - decidere la Pt_3 causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.; - in subordine, fissare l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; - in ulteriore subordine, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni e così, Nel merito, confermare il rigetto dell'opposizione al decr. Ing. n° 105/2013; confermare la condanna dell'appellante a pagare all'opposta sig.ra tutte le forniture provate in Pt_3 _2 giudizio, con interessi di mora, di cui al d. legisl. n° 231/2002, dal 31° giorno da ciascuna fattura al soddisfo;
e così, per meglio dire, a) confermare l'opposto decreto, che ingiunge il pagamento delle fatture emesse dal 8.11.2011 al 22.3.2012 (all. 329 – 400 Comparsa / all. 1 / 71 Decr. ingiuntivo) e di cui si prometteva il pagamento mediante la cessione degli assegni di P.V. imasti, CP_3 però, insoluti (all. A – Decreto ingiuntivo); b) confermare la condanna dell'opponente a pagare tutte le altre forniture, che si dicevano pagate mercé le disconosciute cessione pro soluto (all. B – Opposizione, § 2.1, pag. 4 - 5) e, dunque, la differenza ch'è pari ad (€ 507.366,00 – 111.411,00 =) € 395.955,00 oltre, per ciascuna fattura, gli interessi moratori dal 31° giorno al soddisfo. ovvero, condannare l'appellante pagare all'opposta il corrispettivo delle fatture qui allegate con il Pt_3
n° 24 / 410 e, così, la somma di € 507.955,00 oltre, per ciascuna delle dette fatture, gli interessi moratori dal 31° giorno al soddisfo. Condannare, se del caso, l'appellante a norma dell'art. 96, co. 3° c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.”.
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, 1) In via PA preliminare ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c ; 2) Nel merito rigettare il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presenta atto, con ogni più ampia statuizione di legge, confermando in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
3) Rigettare le domande articolate in via istruttoria nell'atto di appello in quanto inammissibili infondate e tardive, ed in caso di ammissione si chiede prova contraria con ogni conseguente effetto di legge;
4) Con ogni riserva di legge;
5) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: “Con atto di citazione consegnato per la notifica in data 23 maggio 2013, e Conglomerati ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/13, emesso l'8 aprile 2013 e notificato in data 17 aprile 2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , titolare del _2
Servizio ERG, di euro 122.278,76, oltre interessi moratori stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso al soddisfo, di cui euro 106.614,22, in solido con PA nonché la somma di euro 800,00 liquidata a titolo di spese stragiudiziarie ed euro 1.938,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali della procedura. Ha eccepito l'invalidità della notifica telematica del decreto ingiuntivo opposto e l'avvenuta estinzione delle obbligazioni su essa gravanti per tramite di titoli di credito e di cessioni, in favore della , di alcuni crediti vantati _2 nei confronti di ha, altresì, negato la cessione, in favore della , degli PA _2 assegni al portatore emessi dalla e sulla base dei quali era stato ingiunto in PA parte il credito. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ovvero la riduzione delle somme ingiunte con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta del 7 novembre 2013, si è costituita in giudizio , allegando l'inefficacia nei suoi confronti _2 delle cessioni effettuate dall'opponente e disconoscendone le sottoscrizioni, chiedendo, in caso di mancato riconoscimento dell'inefficacia, l'eventuale pronuncia di annullamento per dolo della;
ha, in ogni caso, domandato il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, il Pt_3 riconoscimento del proprio diritto al pagamento di tutte le forniture eseguite in favore dell'opponente e da provare in corso di causa, con vittoria di spese e compensi. Nel prosieguo, sono state ammesse ed espletate le prove orali chieste dalle parti. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2021, la CP_ P.V. ST ha spiegato intervento volontario nel giudizio, riconoscendo la sua qualità di debitore ceduto e la validità delle cessioni di credito, allegando l'avvenuto pagamento di parte del credito ingiunto. La causa, respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive”.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza gravata, il Tribunale respingeva innanzitutto l'eccezione d'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita direttamente alla parte, priva della qualità di avvocato, in forma telematica prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 18 DM 44/2011 (15 maggio 2014). Essa, infatti, non doveva ritenersi inesistente, ma tutt'al più affetta da nullità sanabile con il raggiungimento dello scopo, nella specie verificatosi data l'opposizione tempestiva della . Pt_1
Nel merito, rilevava come la non avesse contestato né le forniture, né i prezzi applicati dalla Pt_1
limitandosi a dedurre l'avvenuta estinzione del credito azionato da quest'ultima attraverso _2 Co titoli di credito e cessioni pro soluto di crediti che la stessa vantava nei confronti della . Pt_1
Peraltro, a seguito del disconoscimento dei documenti di prova della cessione da parte della _2 la non aveva proposto alcuna istanza di verificazione, né offerto scritture di comparazione per Pt_1 valutare l'autenticità degli stessi documenti. Dunque, ad avviso del primo giudice, essi erano inutilizzabili.
Inoltre: i documenti prodotti dalla non si prestavano a dimostrare l'imputabilità delle citate Pt_1 cessioni al pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, e, dalle testimonianze orali acquisite nel corso del giudizio non si era provata la natura pro soluto della cessione, né l'effettivo pagamento.
Quanto alla domanda proposta dalla per la prima volta nella propria comparsa di costituzione _2
e volta a ottenere dalla il pagamento di ulteriori fatture allegate in giudizio, il Tribunale, Pt_1 superando le precedenti prese di posizione assunte con ordinanza nel corso del giudizio e in ossequio alla giurisprudenza di legittimità in materia, la qualificava come riconvenzionale e la riteneva ammissibile, poiché riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attinente allo stesso bene della vita chiesto in via monitoria e connessa a quella originariamente proposta.
Esaminato il compendio probatorio allegato in atti, ne affermava anche la fondatezza valorizzando l'esito dell'istruttoria testimoniale. In particolare, osservava che “L'istruttoria […] ha confermato:
“le circostanze a, b, c e d della comparsa di risposta della e, dunque, le forniture fatte dalla _2
ad e “documentate” dalle fatture allegate con i documenti dal n. 1 al n. 71 del _2 Pt_3 fascicolo monitorio (v., soprattutto, , ud. 30 marzo 2021); quelle di cui alle fatture indicate Tes_1 dai n. 24 al n. 409 del fascicolo della convenuta nel giudizio di opposizione (v., soprattutto, , Tes_1 ud. 30 marzo 2021); che (circostanza a1) quelle fatture sono state tutte regolarmente annotate nelle scritture contabili della (v., soprattutto, ud. 22 settembre 2020); che il sig. _2 Tes_2
, al tempo dipendente della consegnò gli assegni riprodotti negli allegati al Per_1 Pt_3 fascicolo monitorio con il n. 72 – 78, ed allegati in originale con i nn. 79 – 87 … f) … firmò le dichiarazioni annotate sui docc. allegati con i nn. 72 – 78, ove si specifica che gli assegni erano consegnati in acconto delle forniture di gasolio eseguite dalla in favore di g) … ciò _2 Pt_1 avvenne nelle date indicate su ciascuna di quei documenti, e cioè nelle dichiarazioni allegate al fasc. monitorio con i nn. 72 – 78; h) … in ciascuna di tali occasioni, il sig. pretese ed ottenne la Per_1 ricevuta della consegna di quegli assegni, che era fatta su una fotocopia degli stessi, in tutta identica a quelle da costui firmate, onde attestarne la consegna, salvo buon fine, degli assegni tratti dalla
[...] ed allegate al fascicolo monitorio con i nn. 72 – 78 (v., soprattutto, A. , ud. CP_3 Tes_1
30.3.2021) Tali circostanze, per di più, sono state espressamente riscontrate dall'amministratore di IN.CO.. Il dr. ha, infatti, tenuto a “precisare che con la noi facevamo delle Tes_3 PA cessioni di credito, nel senso, cioè, che il credito delle forniture da noi fatte alla PA veniva ceduto alla SI , che accettava la cessione di credito e gli assegni della _2 [...]
(v. interrogatorio, ud. 18 febbraio 2016). L'amministratore della ha, inoltre, CP_3 Pt_3 dichiarato che “il GN portava alla SI , che accettava, gli assegni in acconto Per_1 _2 del pagamento della fattura” (v. interrogatorio, ud. 14 febbraio 2017). Le cessioni di credito cui, invece, hanno fatto riferimento i testimoni indicati da ossono essere solo quelle documentate Pt_3 dall'opposta; cioè, quelle scritte “sulle copie degli assegni depositati con i numeri 72, 73,74,75, 76, 77 e 78” (v., soprattutto, , ud. 30.3.2021); non quelle altre che l'esponente ha disconosciuto Tes_1 già nella comparsa di risposta e che sono, pertanto, inutilizzabili come già motivato. Peraltro, occorre aggiungere che, semmai gli assegni di fossero nulli, come eccepito PA dall'opponente ne deriverebbe che: alcuna “cessione di credito” sarebbe stata fatta;
alcuna Pt_3 esecuzione potrebbe mai ritenersi compiuta in virtù degli stessi;
il credito, anche quello azionato in via riconvenzionale, risulta non adempiuto” (v. sentenza di I grado, pp. 6-7).
Di conseguenza, in accoglimento della citata domanda riconvenzionale, condannava la a pagare Pt_1 alla la differenza tra il valore delle fatture documentate e riscontrate dai testi come relative a _2 forniture eseguite in favore dell'opponente ai prezzi ivi indicati e quelle già ricomprese al netto nella somma ingiunta in virtù di decreto ingiuntivo (pari rispettivamente a € 507.236,00 e a € 111.411,00), ossia € 395.825,00.
Con riferimento alle domande proposte dalla PV, il primo giudice accoglieva quella con cui si chiedeva la riduzione del debito originariamente vantato dalla verso la PV della somma di € Pt_1
55.000,00, siccome fondata su circostanza riconosciuta dalla stessa . Pt_1
Co Viceversa, dichiarava inammissibile la domanda con cui la chiedeva dichiararsi “che la CP_3
a parziale pagamento del suo debito originario contratto con la , ha versato al CP_3 Pt_4 creditore cessionario la complessiva somma di euro 55.000,00 e ha quindi il diritto di vedersi restituiti dal portatore gli assegni corrispondenti alla somma pagata”, attesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'interveniente e non opposto dalla stessa, per la parte della domanda già proposta dalla in sede di ricorso monitorio. _2
Rigettava la domanda di compensazione con la domanda riconvenzionale della per la _2 mancanza di prova della riferibilità dell'adempimento ai debiti oggetto del presente giudizio, attesa la contestazione sul punto dall'opposta e la preclusione per l'interveniente di provare tale circostanza: sicché, la documentazione allegata alla comparsa di intervento doveva ritenersi inutilizzabile anche perché disconosciuta dall'opposta, con specifico riferimento alle cessioni. Infine, la transazione tra la P.V. e la pure allegata alla comparsa di intervento, ferma la sua inutilizzabilità, peraltro, si _2 riferiva ad altro debito della P.V. derivante da decreto ingiuntivo n. 135/2013 e comunque senza alcuna dimostrazione del buon esito dei pagamenti ivi concordati.
L'appello
impugnava la citata sentenza, notificata a mezzo pec il 26 gennaio 2023 dal procuratore Pt_6 costituito di nel giudizio di I grado ai procuratori delle altre parti del medesimo _2 giudizio, con appello, notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 14 febbraio 2023, con cui, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ne chiedeva la riforma in base a sei motivi di appello.
Con il primo, contestava la decisione con cui il primo giudice aveva ritento ammissibile la domanda, proposta dalla soltanto in sede di comparsa conclusionale, di condanna della al pagamento _2 Pt_1 di fatture diverse da quelle già oggetto del ricorso monitorio. La domanda non avrebbe potuto essere qualificata come riconvenzionale, e nemmeno come nuova, sia perché tardiva o comunque generica, sia perché la stessa nel proprio atto di costituzione, non aveva fatto la relativa dichiarazione, _2 né dato atto di aver provveduto a versare il contributo unificato.
Con il secondo, censurava la sentenza per aver erroneamente ritenuto che i crediti fatti valere dalla con l'anzidetta domanda si riferissero allo stesso rapporto giuridico nel quale era sorto il _2 credito azionato in sede monitoria. Nella specie, mentre le vendite di gasolio per le quali era stato chiesto in sede monitoria il pagamento delle relative fatture erano state realizzate tra l'8 novembre 2011 e il 22 marzo 2012, quelle oggetto della domanda introdotta nel giudizio di cognizione riguardavano altri rapporti giuridici, fondati su un petitum e una causa petendi diversi. Osservava come tra le parti non fosse stato stipulato alcun contratto di fornitura o somministrazione, bensì realizzate diverse e autonome vendite di gasolio. Sottolineava che la stessa aveva imputato al _2 pagamento delle fatture emesse nel richiamato periodo gli assegni bancari dati in pagamento emessi dalla PV: sicché la nuova imputazione pretesa dalla nel corso del giudizio era da ritenere _2 illegittima e infondata. Rilevava altresì che i pagamenti eseguiti tramite i suddetti assegni bancari o le cessioni di credito dedotte in primo grado non potevano ritenersi privi di collegamento con le vendite oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, e che le diverse ulteriori vendite, dedotte in sede di cognizione, erano state tutte regolarmente pagate e quietanzate.
Con il terzo, si doleva del fatto che la sentenza appellata avesse pregiudicato il proprio diritto di difesa, discostandosi irragionevolmente dalla valutazione di inammissibilità dell'anzidetta presunta domanda riconvenzionale della compiuta con le ordinanze del 7 marzo 2014 e del 5 ottobre _2
2019.
Con il quarto, rappresentava di aver già dedotto in sede di opposizione l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione tramite la cessione pro soluto alla di crediti che la stessa _2 Pt_1 Co vantava nei confronti della . Ciò, insieme al fatto che non fossero state disconosciute le vendite di gasolio portate dalle fatture citate, non significava che la avesse ammesso di essere debitrice di Pt_1 ulteriori somme, come affermato dal Tribunale. Inoltre, il primo giudice aveva anche omesso di valutare alcuni documenti dai quali potevano desumersi elementi decisivi per la definizione della causa. In particolare, “la lettera raccomandata a.r. del 9/2/2013 a firma dell'Avv. CP_7 nell'interesse della appellata con cui, senza alcun riferimento a presunti assegni _2 bancari e/o titoli al portatore, è stato contestato l'inadempimento della cessione di credito del 16 dicembre 2011 ad opera del debitore ceduto con conseguente richiesta di PA pagamento”, peraltro riconosciuta anche dal Tribunale nell'ordinanza del 5 ottobre 2019, costituiva comportamento costante e univoco di riconoscimento implicito della validità e dell'efficacia delle cessioni di credito pro soluto dedotte dalla come mezzo di pagamento delle vendite di carburante Pt_1 azionate in via monitoria;
e, se non per tutte le cessioni, almeno per quella contestata e per quelle alla stessa antecedenti. Dal che, l'erroneità della pronuncia che aveva dichiarato inutilizzabili le scritture private di cessione del credito per assenza di verificazione, per contrasto con il menzionato implicito riconoscimento stragiudiziale delle stesse. Con il quinto, rimarcava che il pagamento delle vendite tramite cessioni pro soluto era provato anche con altri documenti versati in atti e con le dichiarazioni testimoniali. Nello specifico, rilevava che: le stesse fatture allegate dalla sia in sede monitoria, sia – irritualmente – in sede d'opposizione _2 recavano la postilla “a vista”, implicante l'immediato rilascio della quietanza liberatoria e, quindi, Co l'immediato pagamento attraverso le cessioni dei crediti originariamente vantati verso la;
la documentazione contabile prodotta dalla con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. _2 dava atto della registrazione delle stesse cessioni;
tale ultima circostanza era stata confermata dal teste all'udienza del 22 settembre 2020; le cessioni dei crediti erano altresì provate dai testimoni Tes_2
e escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, e ritenute valide dalla PV, debitrice Tes_4 Tes_5 ceduta. Inoltre, lamentava che la in primo grado aveva attribuito alle ricevute di consegna dei _2 titoli di credito un valore diverso da quello effettivo, asserendo l'inesistenza di cessioni di crediti tra Co le parti, bensì il mero trasferimento degli assegni bancari emessi dalla al portatore, privi di indicazione del beneficiario. Le ricevute di consegna non avrebbero potuto costituire fonte di obbligazione a carico della . Il timbro apposto in calce alla fotocopia degli assegni bancari, così Pt_1 come le sottoscrizioni che il testimone , figlio della aveva riconosciuto proprie, Tes_1 _2 Co provavano soltanto che quegli assegni erano stati materialmente consegnanti dall'emittente al firmatario della ricevuta, ma non comportavano alcuna cessione e/o trasferimento del credito incorporato, né assunzione di obblighi o garanzia, per il pagamento dell'importo indicato. Assegni che, peraltro, erano rimasti nella disponibilità della che, a detta dell'appellante, continuava a _2 detenerli nonostante il pagamento ricevuto. Detti assegni erano consegnati, in bianco, alla per _2 il tramite del figlio e successivamente da questa compilati e versati sul proprio conto corrente;
ma mai essa aveva – colpevolmente – contestato la solvibilità del debitore ceduto né quella degli assegni bancari da quest'ultimo emessi, tralasciando la levata di protesti e ogni azione esecutiva contro il debitore ceduto.
Con il sesto, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, “dopo aver ritenuto che il pagamento si riferisse ad altro debito personale della intervenuta ossia quello derivante dal PA
Decreto ingiuntivo n. 135/2013, certificato nell'Atto di transazione prodotto, ha poi dichiarato la riduzione del debito di quest'ultima nei confronti della odierna appellante” proseguendo che
“Tuttavia, è lampante che il pagamento dedotto da intervenuta non riguardi il PA
Decreto ingiuntivo n. 105/2013 ma il Decreto ingiuntivo n. 135/2013”.
In via cautelare, dato il fumus, ravvisava il periculum nell'avvenuta notifica (lo stesso giorno della notifica della sentenza impugnata) dell'atto di precetto da parte della nell'ingente valore del _2 credito al cui pagamento la era stata condannata, e nelle asserite difficoltà di riottenere quanto Pt_1 pagato per il serio rischio di insolvenza di controparte.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 31 maggio 2023, instando per il _2 rigetto dell'appello avversario siccome inammissibile e comunque infondato.
In particolare, affermava che:
- con riguardo ai primi tre motivi d'appello, essi andavano dichiarati inammissibili perché mera riproposizione delle doglianze già contenute nella citazione in opposizione. In ogni caso, erano infondati perché la domanda di pagamento delle forniture non oggetto del ricorso monitorio era stata avanzata già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ed era oggettivamente connessa al thema decidendum originariamente fissato dal ricorso monitorio, dal momento che era stata la stessa , con la propria domanda di accertamento negativo, ad allargare il thema Pt_1 decidendum a tutte le forniture eseguite dalla chiedendo l'accertamento dell'avvenuto _2 pagamento di ognuna delle stesse. La stessa , con le proprie ulteriori difese, aveva sia ammesso Pt_1 l'esistenza di un rapporto unitario tra le parti (peraltro provato dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali rese), sia contestato di aver ricevuto le forniture stesse, o di dovere alcunché per esse, dando adito alla di proporre la domanda (in via riconvenzionale) tesa a _2 pretendere il pagamento delle ulteriori diverse forniture non a base del ricorso per d.i.;
- con riguardo al quarto e quinto motivo d'appello, essi, oltre che inammissibili, erano infondati. Mentre le fatture emesse (e le relative forniture eseguite) erano state confermate dai testimoni e registrate nei libri della , essa non aveva allegato né provato alcun pagamento attraverso cessioni Pt_1 pro soluto con mezzi probatori non disconosciuti o dichiarazioni testimoniali non ammesse. Nemmeno la lettera dell'avv. Marotta poteva essere interpretata come volontà della di ritenere _2 le cessioni pro soluto. Tale doglianza, oltre a essere inammissibile poiché tardiva, era anche infondata perché, dal tenore della lettera, doveva al contrario ritenersi che le parti avessero concordato cessioni pro solvendo. Analogamente, la doglianza relativa alla postilla “a vista” era tardiva – e inammissibile
– e comunque non era idonea a provare l'effettivo pagamento. Ancora, la domanda della di Pt_1 essere tenuta indenne dagli interessi di mora e dalle spese stragiudiziali, giacché la avrebbe _2 Co trascurato di agire contro la era, da una parte, inammissibile, perché anch'essa avanzata per la Co prima volta solo in appello, e, dall'altra, infondata, perché contro la erano stati elevati protesti per
€ 500.000,00 e ingiunto – invano – il pagamento degli assegni emessi da quest'ultima. Peraltro, anche ove gli stessi assegni fossero dichiarati nulli, ne deriverebbe a maggior ragione l'inesistenza di qualsiasi cessione di credito e, conseguentemente, l'obbligo della Inco di pagare quanto dovuto;
- quanto alle istanze istruttorie dell'appellante, si trattava di istanze già dichiarate inammissibili in primo grado con ordinanza (del 17 giugno 2021), mai tempestivamente contestata dalla , e in Pt_1 ogni caso superflue ai fini dell'accertamento;
- quanto all'inibitoria, detto dell'assenza del fumus, il suo eventuale accoglimento, se non subordinato a idonea cauzione, avrebbe causato un danno irreparabile alla consentendo alla di _2 Pt_1 occultare i propri beni e sottrarli così alla garanzia patrimoniale.
La PV si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5 luglio 2023, deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello avversario e, per quanto di suo interesse, l'infondatezza del sesto motivo d'appello. Al riguardo, osservava che la dichiarazione del legale rappresentante della , resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 18 febbraio Pt_1
2016, costituiva prova legale dell'esistenza delle cessioni di credito e degli assegni, nonché della relativa accettazione da parte della e come la natura pro soluto delle cessioni risultasse dalla _2 transazione tra la e la PV depositata in atti, così come dalle ulteriori produzioni documentali. _2
Di conseguenza, il primo giudice aveva correttamente statuito di ridurre il credito complessivo di € 55.000,00 in virtù dei pagamenti eseguiti dalla PV alla debitrice cessionaria. _2
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio, in esito all'udienza del 17 aprile 2023, svolta con le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., respingeva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante.
Istruita compiutamente la causa, la Corte fissava infine l'udienza ex art. 350 c.p.c. al 3 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Decorsi i citati termini, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da _2 Co e dalla ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco
[...] insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Più specificamente, va disattesa anche l'eccezione sollevata dall'appellata secondo la quale il _2 motivo di appello con cui la deduce l'inammissibilità della domanda riconvenzionale sarebbe Pt_3
- a sua volta – inammissibile, perché nelle conclusioni dell'atto di appello ci si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione della somma, ma non viene attinta quella parte della sentenza di primo grado che si è pronunciata, appunto, sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta, laddove, “… in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna l'opponente al pagamento in favore di n.q. _2 _2 di titolare del Servizio Erg della somma di euro 395.825,00”.
La censura è infondata, poiché, sebbene corrisponda al vero che nelle conclusioni dell'atto di appello non si fa riferimento alla riforma della pronuncia riguardo alla domanda riconvenzionale, tuttavia, come si evince dal tenore dell'impugnazione e della stessa esposizione preliminare di questa sentenza, il medesimo atto difensivo dedica interamente i primi tre motivi di appello a censurare la sentenza di primo grado per avere ritenuto l'ammissibilità della domanda riconvenzionale.
Ne consegue che l'omissione riscontrata nelle conclusioni non può comportare l'inammissibilità di quei motivi, dovendo condividersi l'insegnamento della corte di cassazione, secondo cui “…la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Sez. 3, Sentenza n. 25751 del 15/11/2013).
Ciò posto, i tre motivi attraverso i quali l'appellante mira a far dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale sono infondati.
Quanto al primo di essi, va anzitutto rilevato che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata e anche negli atti difensivi delle parti, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. 9633 del 24 marzo 2022). Tale pronuncia precisa che l'esercizio della facoltà processuale in questione deve avvenire nel corpo della comparsa di costituzione tempestivamente depositata, costituente la sede necessaria per la proposizione di siffatte domande, così come del resto chiarito anche da Sezione 3, n. 22754 del 4.10.2013, che ha considerato tardiva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, in quanto non proposta con la comparsa di costituzione e risposta.
Fatte queste premesse, occorre anzitutto puntualizzare come non risponda al vero che tale domanda sia stata proposta solo con la comparsa conclusionale, poiché già nella comparsa di costituzione e riposta vi erano espliciti riferimenti a forniture e a corrispondenti fatture ulteriori rispetto a quelle azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Al riguardo, basta riportare i seguenti stralci di tale atto difensivo: pp. 11-12: “Si tenga anche a mente che, oltre ai crediti documentati nella fase monitoria, vi sono altri crediti scaduti e non pagati da uno, ad es., è quello accertato con un altro decreto PA dato da codesto Tribunale nei riguardi di codesta debitrice. Per tale decreto, per di più, è stato inutilmente intimato precetto e tentata un'esecuzione. […] l'esponente ha inutilmente chiesto il pagamento alla […]. Non può, quindi, dubitarsi del diritto della “cessionaria” PA
di pretendere, immediatamente, il pagamento dalla “cedente” IN.CO.”); _2
p. 13: “Le cessioni pro soluto […] concorrono a provare l'ulteriore credito che la vanta nei _2 riguardi di e che costei candidamente, così, le riconosce ed ha causa nelle molte altre Pt_3 forniture fattele dalla (all. 24 – 409: fatture v/s ; all. 410 – 413: Registro iva vendita _2 Pt_1
2009, 2010, 2011, 2012 e all. 414: dichiarazione conformità) …”
p. 15 “La prova dei fatti costitutivi di quest'altro credito, e di quello per cui è fatta l'ingiunzione […]; Stanti le prove […] e le recenti ammissioni dell'opponente sarà ben difficile dubitare delle forniture allegate con l'opposto decreto e delle altre 'allegate' da …]” Pt_3
p. 17: “Potranno, perciò, ritenersi pacifiche […] tutte le forniture allegate con il ricorso per decreto ingiuntivo […] e quelle altre confessate dall'opponente, documentate dalle fatture qui allegate con i nn. 24-409 […]”.
Infine, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellata ha chiesto “[…] in ogni caso, ritenere e dichiarare che l'opposta sig.ra ha diritto ad _2 aver pagato dall'opponente tutte le forniture che risulteranno provate in giudizio, con Pt_3 interessi di mora, di cui al d. legisl. n° 231/2002, dal 31° giorno da ciascuna fattura e, in subordine, dalla data delle cessioni indicate alle pagg. 4 e 5 dell'atto di opposizione” (v. comparsa di costituzione di I grado Nuzzo, p. 35).
Quindi, il primo giudice ha correttamente ritenuto tempestiva tale domanda, siccome formulata e argomentata già nel primo atto difensivo di primo grado dell'odierna appellata, ove si faceva riferimento a forniture ulteriori rispetto quelle costituenti oggetto del decreto ingiuntivo e alle relative fatture (da 24 a 409), che venivano contestualmente prodotte, quali documenti portanti detti ulteriori crediti, sicché è da considerare assolto il requisito della specificità della domanda, essendo le fatture prodotte richiamate nella comparsa di risposta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018).
Non varrebbe obiettare – in contrario – che nella comparsa conclusionale non era indicato l'ammontare del credito azionato in via riconvenzionale, giacché costituisce principio assolutamente consolidato che la domanda di condanna è da considerare specifica (e quindi ammissibile), non soltanto quando abbia ad oggetto una somma determinata, ma anche quando la somma oggetto della pretesa sia comunque determinabile (Sez. L - , Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024;Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022), condizione nella specie certamente sussistente, atteso che nella comparsa di costituzione si citavano le fatture ulteriori, contestualmente prodotte.
Anche il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, la questione che si pone è se la domanda sia ammissibile in relazione al rispetto dei requisiti delineati dalla menzionata pronuncia Cass. Civ. 9633/2022, e segnatamente se “… tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta…”.
In proposito, si evince dai documenti versati in atti che, salvo che per alcuni brevissimi intervalli di tempo, tra il 14 luglio 2009, data di emissione della fattura n. 98/2009 (di cui all'all. 24 del fascicolo dell'appellata), e il 4 maggio 2012, data di emissione della fattura n. 2651/2012 (di cui all'all. 368 del fascicolo dell'appellata), l'appellata ha continuativamente e periodicamente eseguito _2 forniture di carburante all'odierna appellante . Pt_1
Si evince altresì dalla medesima documentazione che nel periodo considerato sono ricomprese anche le n. 71 fatture azionate in sede monitoria, datate tra il 5 novembre 2011 (fattura n. 477/2011) e il 4 maggio 2012 (fattura n. 265/2012).
Dunque, appare senz'altro ragionevole sussumere il citato rapporto tra le parti nella fattispecie del contratto di somministrazione, di cui all'art. 1559 c.c., intesa come “contratto di scambio di durata, a esecuzione continuata, che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione” (Cass. Civ., 10521/1995), e connotata dall'elemento caratterizzante della durata, ossia della periodicità e/o continuità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante in funzione di un fabbisogno durevole del somministrato. Inoltre, la qualificazione del rapporto tra le parti come somministrazione implica che il contratto sia valido ed efficace anche se pattuito con mezzi diversi dalla forma scritta. “Da ciò deriva che la prova del contratto e delle relative clausole può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con presunzioni purché gravi, precise e concordanti” (v. inter alia Tribunale Messina, 664/2021).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto e la sua qualificazione giuridica si rivelano già sulla base della natura continua e periodica di tutte le richiamate prestazioni di fornitura eseguite e fatturate dall'appellata, ivi comprese quelle a base dell'ingiunzione opposta, e per la finalità, cui esse erano tese, di soddisfacimento di un bisogno durevole della società appellante, consistente nell'utilizzo del carburante per lo svolgimento della propria attività d'impresa. Detti elementi di fatto conducono altresì a ritenere che la domanda riconvenzionale proposta dalla abbia a oggetto la stessa _2 vicenda sostanziale già rappresentata con la domanda formulata in sede monitoria, nonché il medesimo bene della vita che essa mira a conseguire, ossia il riconoscimento di ogni sua pretesa creditoria verso la , ben potendo quindi essere proposta nel giudizio d'opposizione. Pt_1
Peraltro, a sostegno di tale conclusione militano valide ragioni di economia processuale, che inducono ulteriormente il Collegio a ritenere corretta la scelta del primo giudice di statuire anche su quella parte di rapporto che non è stata oggetto di domanda monitoria.
Dal che, il rigetto dei motivi d'appello sopra evidenziati e la conferma della sentenza appellata sul punto. Infine, resta da rilevare l'infondatezza anche del terzo motivo, con cui cui si duole perché la diversa soluzione adottata in sentenza rispetto alle valutazioni contenute in alcune oridnanze avrebbe leso il diritto di difesa dell'attrice, trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 177 coma 1 c.p.c., secondo cui “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021). Sicché nessun affidamento processualmente rilevante l'attrice poteva riporre sul contenuto di quelle ordinanze.
Passando al quarto e al quinto motivo d'appello, esaminabili congiuntamente siccome logicamente correlati tra loro, va rammentato che la si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia escluso Pt_1
l'avvenuta estinzione dei crediti azionati dalla per avere la stessa sentenza: _2
- da un lato, ritenuto erroneamente disconosciute dalla e, altrettanto erroneamente, _2 inutilizzabili per mancato assolvimento degli oneri di cui all'art. 216 c.p.c., le scritture private di cessione del credito sottoscritte da e dalla allegate in primo grado. Esse, infatti, erano Pt_1 _2 state implicitamente riconosciute con una raccomandata, datata 9 febbraio 2013, con cui la stessa a mezzo del proprio difensore di fiducia, nel contestare l'inadempimento della PV – debitrice _2 ceduta – e nell'intimare alla di pagare le somme dovute, affermava l'avvenuta stipulazione di Pt_1 dette cessioni;
- dall'altro, ritenuto pro solvendo, e non pro soluto, le suddette cessioni. La natura pro soluto si desume: dal contenuto delle scritture private con cui esse erano state pattuite;
dalla dicitura “a vista” apposta a tutte le fatture emesse dalla tale da assimilarle a quietanze liberatorie;
dalle _2 dichiarazioni dei testi escussi, e in particolar modo del teste;
dalla stessa ammissione CP_6 dell'odierna appellata nel proprio atto di costituzione in primo grado;
dall'anzidetta raccomandata del 9 febbraio 2013. Inoltre, le ricevute di consegna degli assegni bancari non possono essere interpretate, come fatto erroneamente dal Tribunale, nel senso di prova della mancata cessione del credito, bensì come prova della sola materiale consegna degli assegni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non è controversa tra le parti l'esecuzione delle forniture di gasolio per cui è causa.
Nella sua comparsa di costituzione di primo grado, la ha formalmente disconosciuto le scritture _2 private, allegate all'atto di opposizione, aventi a oggetto le cessioni dei crediti volte a estinguere il debito relativo a dette forniture. Il disconoscimento è avvenuto in modo formale e inequivoco, indicando esattamente le scritture e gli elementi di esse contro cui è eseguito (v. Cass. Civ. 134/2025, 22452/2024): “Quelle cessioni, indicate nel corpo dell'opposizione, ma meglio descritte a pag. 10 della stessa […] sono però assolutamente ignote all'esponente; che apposta le disconosce formalmente: tutte e una per una, a partire da quella 'scrittura privata 8 luglio 2011 […]' e fino alle 'n. 2 scritture private del 25 maggio 2012' […]. L'opponente, cioè, disconosce i documenti elencati dal n. 8 al n. 17 nell'indice del fascicolo di parte opponente. Ciò perché […] le firme ivi apposte e attribuite alla sig.ra sono evidentemente false e, in nessun modo, riferibili all'opposta […]”: _2
v. p. 8 comparsa di costituzione in I grado . _2
Nell'atto di appello non viene formulata alcuna censura specifica in merito alla valutazione giudiziale di primo grado circa la ritualità del disconoscimento e l'assenza di una idonea istanza di verificazione delle scritture private, l'unico motivo inerente alla validità ed efficacia di quelle scritture essendo quello con cui si afferma che la stessa avrebbe implicitamente operato un riconoscimento _2 della scrittura privata attraverso “…la lettera raccomandata a.r. del 9/2/2013 a firma dell'Avv.
[...]
nell'interesse della appellata con cui, senza alcun riferimento a presunti CP_7 _2 assegni bancari e/o titoli al portatore, è stato contestato l'inadempimento della cessione di credito del 16 dicembre 2011 ad opera del debitore ceduto con conseguente richiesta di PA pagamento”.
Tale missiva è stata prodotta dalla come all. 3. Pt_3
Secondo l'appellante, il fatto di avere richiesto, tramite un legale, il pagamento della somma portata dalla cessione del credito del 16.12.2011 (all. 14), costituirebbe comportamento costante e univoco di riconoscimento implicito della validità e dell'efficacia delle cessioni di credito pro soluto dedotte dalla Inco come mezzo di pagamento delle vendite di carburante azionate in via monitoria;
e, se non per tutte le cessioni, almeno per quella contestata e per quelle alla stessa antecedenti. E ciò renderebbe inammissibile operare il disconoscimento di quelle scritture in sede giudiziale.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Indubbiamente, la lettera con cui il legale richiedeva alla il pagamento della somma di € Pt_1
25.092,42, che costituiva oggetto della cessione di credito del 16.12.2011, è da qualificare come riconoscimento implicito di quella scrittura privata, costituendo una condotta incompatibile con la volontà di negare la paternità di quell'atto, anche perché la non ha mai escluso, nel corso del _2 giudizio, che quella iniziativa del legale fosse stata adottata nel suo interesse e per suo conto.
Ciò rende applicabile il principio, correttamente invocato da parte appellante, secondo cui Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.” (Cass. civ. sez. III, 27 settembre 2017, n. 22460).
Alla stregua di tali principi, la non avrebbe potuto effettuare il disconoscimento giudiziale _2 della cessione di credito stipulata con la scrittura privata del 16.12.2011, che reca l'espressa menzione della sua natura “pro soluto” (“Il credito di cui in premessa, scaduto il 31.10.2011, pari a € 25,092,42, con le relative garanzie, viene ceduto ed acquistato pro soluto”) e che, pertanto, era indubbiamente idonea a estinguere il debito nei confronti della cessionaria del credito, nei limiti di tale somma.
Ciò, tuttavia, riguarda esclusivamente la cessione stipulata il 16.12.2011 e non tutte le altre e neppure quelle antecedenti alla stessa, essendo evidente che il riconoscimento implicito può riguardare esclusivamente il documento al quale si riferisce la condotta incompatibile con il disconoscimento, non gli altri.
Pertanto, in relazione a tutte le altre cessioni, non vi era alcun ostacolo al loro disconoscimento in sede giudiziale, cosa che è avvenuta e alla quale non ha fatto seguito, secondo quanto statuito nella sentenza di primo grado e non contestato nell'atto di appello, una rituale proposizione di istanza di verificazione delle scritture private.
Da ciò consegue che quelle cessioni di crediti sono del tutto inutilizzabili ai fini della decisione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024)
Tanto basterebbe per escludere che le forniture portate dalle fatture prodotte dalla siano _2 state pagate dalla , avendo quest'ultima indicato come mezzo di pagamento proprio le scritture Pt_1 di cessione di credito rimaste inutilizzabili.
Per mera completezza, va rilevato che è inammissibile la doglianza con cui la società appellante asserisce a che le stesse fatture recavano la postilla “ a vista”, implicante l'immediato rilascio della quietanza liberatoria e, quindi, l'immediato pagamento attraverso le cessioni dei crediti Co originariamente vantati verso la , e ciò sia perché tale doglianza è stata formulata per la prima volta solo in appello e non con l'atto di opposizione o con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in primo grado, sia perché essa muove comunque dall'assunto secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto attraverso le cessioni di credito, di cui però si è accertata l'inutilizzabilità.
Sempre per mera completezza argomentativa, occorre osservare che – in ogni caso - gli atti di causa e le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato il pagamento, neppure per altra via.
In particolare, come già rilevato dal Tribunale, l'istruttoria ha ulteriormente confermato come l'appellata abbia eseguito a favore dell'appellante una serie di forniture, per le quali ha chiesto gli importi portati dalle fatture allegate ai n.
1-71 del fascicolo monitorio.
In seguito all'istruttoria si è anche accertato che la era solita, a mezzo di un proprio delegato, Pt_1 provvedere a consegnare al figlio dell'appellata, , degli assegni in bianco provenienti CP_6 dalla in acconto delle forniture stesse: “Ci tengo, comunque, a precisare che con la PA noi facevamo delle cessioni di credito, nel senso, cioè, che il credito delle forniture PA da noi fatte alla veniva ceduto alla SI , che accettava la cessione di PA _2 credito e gli assegni della (v. interrogatorio formale di legale PA Controparte_8 rappresentante della , all'udienza del 18 febbraio 2016); “qualche volta è capitato che un mio Pt_1 collega […] di nome e che si occupava di queste cose, mi ha consegnato un Persona_1 assegno perché lui non si poteva spostare, per portarlo al rifornimento della SI;
mi pare _2 che sia successo una volta o al massimo due;
non posso ricordare se l'assegno o gli assegni che ho consegnato siano tra quelli che mi vengono mostrati e che sono allegati al fascicolo del decreto ingiuntivo;
io li ho consegnati al GN;
penso che fossero firmati dalla (v. Tes_1 PA dichiarazioni del teste a verbale dell'udienza del ____); “[…] preciso che il nostro rapporto Tes_4 con loro (cioè tra e ) si esauriva con la cessione del credito” (v. dichiarazioni Pt_3 _2 del teste a verbale dell'udienza del ____); “provvedevo io stesso a emettere la fattura al Tes_4 momento della consegna dell'assegno che loro mi davano in pagamento;
preciso che gli assegni in bianco (privi cioè della intestazione del beneficiario) che mi sono stati consegnati erano tutti della ditta (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 marzo PA Tes_1
2021).
Di tale consegna lo stesso rilasciava ricevuta, fatta su una fotocopia degli assegni e da lui stesso Tes_1 firmata: “Ricordo che portava insieme agli assegni una fotocopia degli stessi che mi faceva Per_1 firmare per ricevuta in calce. Io avevo il titolo in mano. Certe volte rilasciava una copia anche per me e la firmava lui. Riconosco la mia firma e quella del GN nelle fotocopie degli assegni Per_1 che mi vengono esibite e che si trovano allegate al fascicolo del monitorio indicate con i n. 72-78; le date erano quelle ivi indicate” (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 Tes_1 marzo 2021).
Risulta inoltre l'ulteriore circostanza – pacifica – che il sig. , una volta ricevuti gli assegni, li Tes_1 portava in banca: “detti assegni io il portavo in banca (Banca Popolare) […]” (v. (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 marzo 2021). Tes_1
Tanto premesso, va osservato che, per quanto non appaia dubbio che i rapporti tra le parti si svolgessero secondo il suddetto schema, dalle dichiarazioni anzidette non è possibile desumere l'effettivo pagamento delle forniture. Detto altrimenti, è certo che la , per mezzo di un proprio Pt_1 delegato, consegnava assegni provenienti dalla in seguito alle forniture ottenute PA dall'odierna appellata, e che il sig. rilasciava una ricevuta firmata di consegna dell'assegno; ma Tes_1 da ciò non discende, con altrettanta certezza, la prova dell'effettivo pagamento delle stesse.
E infatti, “la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (v. Cass. Civ., 12685/2024, 1572/2019).
In altre parole, la dichiarazione, resa dal creditore al debitore al momento della consegna dell'assegno, con cui il primo dà conferma al secondo dell'avvenuta ricezione dello stesso, non è idonea a produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione: tale effetto, viceversa, si realizza soltanto con la riscossione della somma recata dal titolo.
Ciò, nella specie, non si è verificato.
Infatti, non soltanto non ha dato prova, né documentalmente né per testi, di aver effettivamente Pt_1 adempiuto all'obbligazione; ma, viceversa, risulta in atti come l'appellata si sia attivata, _2 seppure invano, per riscuotere quanto dovutole nei confronti sia del debitore ceduto, PA sia della cedente . In particolare, essa ha allegato (già nel fascicolo monitorio) n. 11 protesti Pt_1 elevati verso la di importo complessivo pari a € 379.517,49, nonché un'intimazione PA di pagamento rivolta alla medesima società e alla per la somma di € 111.411,00 oltre interessi Pt_1
(all. 104 fascicolo monitorio).
Pertanto, erra l'appellante nel ritenere che la ricevuta di consegna basti a dimostrare la soddisfazione del credito per cui è causa, proprio perché in realtà essa non è affatto sufficiente a tale scopo, rappresentando tutt'al più un'ipotesi di consegna di titoli in alternativa al pagamento, mai avvenuto.
Dal che, l'infondatezza dei motivi esaminati e, di conseguenza, la spettanza all'appellata, oltre che del capitale, anche degli interessi e degli accessori.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo la relativa domanda della parte intervenuta nel giudizio di primo grado, PA ha dichiarato che l'originario debito vantato dalla verso la e ceduto alla Pt_1 PA _2 si è ridotto di € 55.000,00 in virtù dei pagamenti eseguiti, atteso il riconoscimento di tale circostanza da parte della . Pt_1
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla transazione tra la e la depositata in atti, il pagamento di € _2 PA
55.000,00 di cui si tratta è stato eseguito dalla Co.Ce.P s.r.l., intervenuta nella transazione “nella qualità di debitrice della e per l'effetto accollante del debito della PA PA nei confronti della sig.ra ” “al fine di estinguere il credito portato dal d.i. n.
[...] _2
135/2013” (v. transazione , pp. 2-4). CP_9
Detto decreto, allegato in atti al n. 8 del fascicolo d'appello di parte appellata, si riferisce a un rapporto di fornitura di carburante tra l'appellata e la diverso da quello, tra la stessa _2 PA
, che ha dato origine al presente giudizio. Parte_7
Quindi, bene ha fatto il Tribunale a ritenere che il rapporto oggetto del decreto ingiuntivo n. 135/2013 sia distinto e separato da quello di cui al decreto ingiuntivo n. 105/2013: ma, proprio perché si tratta di un rapporto giuridico diverso, non poteva – come erroneamente ha fatto – farne derivare la riduzione del credito vantato dalla nei confronti della Pt_1 PA
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda spiegata da quest'ultima in primo grado, con cui .
Tenuto conto dell'esito globale anche del grado di giudizio, le spese vanno diversamente liquidate con riferimento ai due distinti rapporti.
Nel rapporto processuale tra la e la , anche in questo grado va confermata l'integrale Pt_3 _2 soccombenza della , in considerazione del fatto che la riduzione della somma dovuta alla Pt_3 _2
è minima, in rapporto al credito complessivo, e comunque si tratta della mera diminuzione della domanda avanzata dalla odierna appellata, che secondo giurisprudenza costante non comporta soccombenza reciproca.
Avendo riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 e € 520.000,00), e dunque in € 20.119,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2,552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023,
€ 7.298,00 per la fase decisoria).
Nel rapporto processuale tra la e la stante l'integrale rigetto della domanda Pt_3 PA proposta in primo grado dalla seconda nei confronti della prima, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste interamente a carico della in base ai parametri medi di cui al PA
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 e € 260.000,00), e dunque: per il primo grado, in € 7.516,00 (di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e istruzione (nel giudizio di primo grado è stata compiuta attività istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria); per il secondo in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 e € 520.000,00), e dunque in € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria
– cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Conglomerati nei confronti di Parte_3 _2
e di avverso la sentenza n. 74/2023, emessa dal Tribunale di Patti in
[...] PA data 26 gennaio 2023 nel giudizio iscritto al n. 615/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado da nei confronti della , limitatamente alla somma di € 25.092,42, portata _2 Pt_3 dalla cessione di credito del 16.12.2011.
2) rigetta la domanda di riduzione del credito proposta da nei confronti della PA
. Pt_3
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna l'appellante ea rifondere alla le spese di questo grado, che liquida in € _2
20.119,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna la a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, PA Pt_3 che liquida, per il primo grado, in € 7.516,00, e per il grado di appello, in € 9.991,00 oltre (per entrambi i gradi) spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo GULLINO)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, così composta:
1) dr. Massimo GULLINO Presidente relatore
2) dr. Augusto SABATINI Consigliere
3) dr.ssa Marisa SALVO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 126/2023 R. G., vertente tra
(P. IVA di seguito anche solo ”), con sede in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 Pt_1
EN (ME), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa anche disgiuntamente dagli Avv.ti Ugo Colonna e Carmelo Russo Ciarro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Acquedolci (ME), via Diaz 86/B;
- appellante
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in _2 C.F._1
EN (ME), via Nazionale 262, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Cinnera Martino, presso il cui studio in Sant'Agata Militello (ME), via San Giuseppe 51, è elettivamente domiciliata;
- appellata
e nei confronti di
Co (P. IVA , di seguito anche solo ”), con sede in San Marco PA P.IVA_2
D'Alunzio (ME), c.da Campi snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Franca Patrizia Formica, presso il cui studio in Milazzo, via Umberto I 46 è elettivamente domiciliata
- appellata
****************** Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 74/2023, emessa dal Tribunale di Patti in data 26 gennaio 2023 nel giudizio iscritto al n. 615/2013 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'appellante: “Ritenuto quanto sopra e quant'altro sta in fatto ed in legge, la IN. e Controparte_4
Conglomerati, come rappresentata e difesa, così conclude voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa sospensione della efficacia esecutiva della Sentenza impugnata, reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, accogliere l'appello proposto e, per l'effetto, in riforma della Sentenza impugnata: 1) Preliminarmente, sospendere la provvisoria esecuzione della impugnata sentenza stante il danno grave ed irreparabile che ne deriverebbe alla appellante Parte_3 in persona del legale rappresentante pro tempore, già . Inerti e
[...] Pt_4
Conglomerati, dalla imminente esecuzione della sentenza;
2) Accogliere nella forma e nel merito il presente appello e conseguentemente, in riforma della Sentenza di primo grado, riconoscere legittime le istanze promosse dalla in persona del legale Parte_3 rappresentante pro tempore, già . Inerti e Conglomerati con le consequenziali statuizioni Pt_4 di legge e così a) accogliere la opposizione a Decreto ingiuntivo ed in accoglimento dei motivi sopra esposti e/o con qualsiasi altra statuizione di legge, annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 105/13 emesso dal Tribunale di Patti, ritenendo e dichiarando che la opponente Parte_5
e Conglomerati non è debitrice delle somme ingiunte con il Decreto ingiuntivo opposto;
b) in subordine ed in accoglimento della opposizione, ridurre il quantum debeatur nella misura del giusto e del provato;
c) Condannare la sig.ra , titolare del servizio ERG, al pagamento delle _2 spese anche del giudizio di primo grado. IN VIA ISTRUTTORIA ove ritenuto necessario, ammettere le istanze istruttorie già avanzate, ovvero: - Prova testimoniale, previa sostituzione del testimone deceduto, sig. con il sig. , domiciliato in San Marco d'Alunzio Persona_1 CP_5
(ME), il quale potrà riferire sulle circostanze già per il primo articolate nella Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c.; con l'Avv. Anna Maria MAROTTA, con domicilio in Sant'Agata Militello, sulle circostanze di cui alla lettera k) ed l) della Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. e con il sig. CP_6
sulla domanda posta a chiarimento nel corso della sua audizione ed a prova del contrario
[...] sulle circostanze articolate nella citata Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c. come ammessa dal Tribunale con ordinanza del 5 ottobre 2019; Ammissione degli ulteriori mezzi istruttori dedotti nella Seconda Memoria ex art. 183 c.p.c., ossia: - Attivazione della procedura di verificazione delle scritture di cessione di credito disconosciute,” (Note di trattazione scritta per l'udienza del 08/06/2021); - Ordine ex art. 210 c.p.c. nei confronti di , Titolare del Servizio Erg _2
e di di esibire, al fine della loro acquisizione, tutti gli atti contabili (registro PA acquisti e vendite, libro giornale) relativi ai rapporti commerciali (rapporti dare e avere) intercorsi tra e il Servizio ERG di e tra quest'ultima e Parte_4 _2 PA primi tra tutti i libri giornale periodo anni 2010 - 2013; - Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di verificare la corretta e regolare, tenuta delle scritture contabili, l'annotazione delle operazione di vendita ed acquisto nonché quelle relative alle cessioni di credito ed ai pagamenti comunque effettuati e quant'altro necessario per accertare i rapporti dare avere tra la il Servizio Parte_4
ERG di e tra quest'ultima e estendendo l'indagine presso gli _2 PA istituti trattari di assegni comunque emessi da nei cinque anni antecedenti alla PA richiesta di pagamento del 9/2/2013 e/o comunque incassati da , titolare del servizio _2
ERG e/o da altri soggetti a quest'ultima riferibili”.
Per : “In via preliminare, rigettare l'istanza di inibitoria;
in ogni caso, subordinarla _2
a idonea cauzione;
dichiarare inammissibile l'appello anche a norma dell'art. 348 bis c.p.c.; In via istruttoria, dire inammissibili le ulteriori prove chieste da e, per quanto occorra, Parte_4 ammettere le altre prove chieste con la Comparsa di costituzione e con la Memoria ex art. 183, co. VI n° 2 c.p.c. ammettere la alla prova del contrario, sulle ulteriori circostanze capitolate da _2
, ove e per quanto saranno ammesse, con i testi in precedenza indicati. e, dunque, - decidere la Pt_3 causa a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.; - in subordine, fissare l'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; - in ulteriore subordine, fissare l'udienza di precisazione delle conclusioni e così, Nel merito, confermare il rigetto dell'opposizione al decr. Ing. n° 105/2013; confermare la condanna dell'appellante a pagare all'opposta sig.ra tutte le forniture provate in Pt_3 _2 giudizio, con interessi di mora, di cui al d. legisl. n° 231/2002, dal 31° giorno da ciascuna fattura al soddisfo;
e così, per meglio dire, a) confermare l'opposto decreto, che ingiunge il pagamento delle fatture emesse dal 8.11.2011 al 22.3.2012 (all. 329 – 400 Comparsa / all. 1 / 71 Decr. ingiuntivo) e di cui si prometteva il pagamento mediante la cessione degli assegni di P.V. imasti, CP_3 però, insoluti (all. A – Decreto ingiuntivo); b) confermare la condanna dell'opponente a pagare tutte le altre forniture, che si dicevano pagate mercé le disconosciute cessione pro soluto (all. B – Opposizione, § 2.1, pag. 4 - 5) e, dunque, la differenza ch'è pari ad (€ 507.366,00 – 111.411,00 =) € 395.955,00 oltre, per ciascuna fattura, gli interessi moratori dal 31° giorno al soddisfo. ovvero, condannare l'appellante pagare all'opposta il corrispettivo delle fatture qui allegate con il Pt_3
n° 24 / 410 e, così, la somma di € 507.955,00 oltre, per ciascuna delle dette fatture, gli interessi moratori dal 31° giorno al soddisfo. Condannare, se del caso, l'appellante a norma dell'art. 96, co. 3° c.p.c. Con vittoria di spese e compensi.”.
Per “Piaccia alla Ecc.ma Corte D'Appello adita, contrariis rejectis, 1) In via PA preliminare ritenere e dichiarare inammissibile ed improponibile l'appello ex adverso proposto ai sensi dell'art. 342 e 348 bis c.p.c ; 2) Nel merito rigettare il gravame proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto per tutte le motivazioni articolate nella parte narrativa del presenta atto, con ogni più ampia statuizione di legge, confermando in ogni sua parte la Sentenza impugnata;
3) Rigettare le domande articolate in via istruttoria nell'atto di appello in quanto inammissibili infondate e tardive, ed in caso di ammissione si chiede prova contraria con ogni conseguente effetto di legge;
4) Con ogni riserva di legge;
5) Con Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Così nella sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.: “Con atto di citazione consegnato per la notifica in data 23 maggio 2013, e Conglomerati ha proposto Parte_5 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 105/13, emesso l'8 aprile 2013 e notificato in data 17 aprile 2013, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di , titolare del _2
Servizio ERG, di euro 122.278,76, oltre interessi moratori stabiliti dal d.lgs. n. 231/2002 dalla data del deposito del ricorso al soddisfo, di cui euro 106.614,22, in solido con PA nonché la somma di euro 800,00 liquidata a titolo di spese stragiudiziarie ed euro 1.938,00, oltre accessori di legge, a titolo di compensi professionali della procedura. Ha eccepito l'invalidità della notifica telematica del decreto ingiuntivo opposto e l'avvenuta estinzione delle obbligazioni su essa gravanti per tramite di titoli di credito e di cessioni, in favore della , di alcuni crediti vantati _2 nei confronti di ha, altresì, negato la cessione, in favore della , degli PA _2 assegni al portatore emessi dalla e sulla base dei quali era stato ingiunto in PA parte il credito. Ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti ovvero la riduzione delle somme ingiunte con vittoria di spese e compensi. Con comparsa di risposta del 7 novembre 2013, si è costituita in giudizio , allegando l'inefficacia nei suoi confronti _2 delle cessioni effettuate dall'opponente e disconoscendone le sottoscrizioni, chiedendo, in caso di mancato riconoscimento dell'inefficacia, l'eventuale pronuncia di annullamento per dolo della;
ha, in ogni caso, domandato il rigetto dell'opposizione e, in via riconvenzionale, il Pt_3 riconoscimento del proprio diritto al pagamento di tutte le forniture eseguite in favore dell'opponente e da provare in corso di causa, con vittoria di spese e compensi. Nel prosieguo, sono state ammesse ed espletate le prove orali chieste dalle parti. Con comparsa depositata in data 22 febbraio 2021, la CP_ P.V. ST ha spiegato intervento volontario nel giudizio, riconoscendo la sua qualità di debitore ceduto e la validità delle cessioni di credito, allegando l'avvenuto pagamento di parte del credito ingiunto. La causa, respinte le ulteriori istanze istruttorie avanzate dalle parti, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, quindi, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione di termine per il deposito di note conclusive”.
La sentenza di primo grado
Con la sentenza gravata, il Tribunale respingeva innanzitutto l'eccezione d'invalidità della notifica del decreto ingiuntivo, eseguita direttamente alla parte, priva della qualità di avvocato, in forma telematica prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche di attuazione di cui all'art. 18 DM 44/2011 (15 maggio 2014). Essa, infatti, non doveva ritenersi inesistente, ma tutt'al più affetta da nullità sanabile con il raggiungimento dello scopo, nella specie verificatosi data l'opposizione tempestiva della . Pt_1
Nel merito, rilevava come la non avesse contestato né le forniture, né i prezzi applicati dalla Pt_1
limitandosi a dedurre l'avvenuta estinzione del credito azionato da quest'ultima attraverso _2 Co titoli di credito e cessioni pro soluto di crediti che la stessa vantava nei confronti della . Pt_1
Peraltro, a seguito del disconoscimento dei documenti di prova della cessione da parte della _2 la non aveva proposto alcuna istanza di verificazione, né offerto scritture di comparazione per Pt_1 valutare l'autenticità degli stessi documenti. Dunque, ad avviso del primo giudice, essi erano inutilizzabili.
Inoltre: i documenti prodotti dalla non si prestavano a dimostrare l'imputabilità delle citate Pt_1 cessioni al pagamento delle fatture azionate in sede monitoria, e, dalle testimonianze orali acquisite nel corso del giudizio non si era provata la natura pro soluto della cessione, né l'effettivo pagamento.
Quanto alla domanda proposta dalla per la prima volta nella propria comparsa di costituzione _2
e volta a ottenere dalla il pagamento di ulteriori fatture allegate in giudizio, il Tribunale, Pt_1 superando le precedenti prese di posizione assunte con ordinanza nel corso del giudizio e in ossequio alla giurisprudenza di legittimità in materia, la qualificava come riconvenzionale e la riteneva ammissibile, poiché riferita alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attinente allo stesso bene della vita chiesto in via monitoria e connessa a quella originariamente proposta.
Esaminato il compendio probatorio allegato in atti, ne affermava anche la fondatezza valorizzando l'esito dell'istruttoria testimoniale. In particolare, osservava che “L'istruttoria […] ha confermato:
“le circostanze a, b, c e d della comparsa di risposta della e, dunque, le forniture fatte dalla _2
ad e “documentate” dalle fatture allegate con i documenti dal n. 1 al n. 71 del _2 Pt_3 fascicolo monitorio (v., soprattutto, , ud. 30 marzo 2021); quelle di cui alle fatture indicate Tes_1 dai n. 24 al n. 409 del fascicolo della convenuta nel giudizio di opposizione (v., soprattutto, , Tes_1 ud. 30 marzo 2021); che (circostanza a1) quelle fatture sono state tutte regolarmente annotate nelle scritture contabili della (v., soprattutto, ud. 22 settembre 2020); che il sig. _2 Tes_2
, al tempo dipendente della consegnò gli assegni riprodotti negli allegati al Per_1 Pt_3 fascicolo monitorio con il n. 72 – 78, ed allegati in originale con i nn. 79 – 87 … f) … firmò le dichiarazioni annotate sui docc. allegati con i nn. 72 – 78, ove si specifica che gli assegni erano consegnati in acconto delle forniture di gasolio eseguite dalla in favore di g) … ciò _2 Pt_1 avvenne nelle date indicate su ciascuna di quei documenti, e cioè nelle dichiarazioni allegate al fasc. monitorio con i nn. 72 – 78; h) … in ciascuna di tali occasioni, il sig. pretese ed ottenne la Per_1 ricevuta della consegna di quegli assegni, che era fatta su una fotocopia degli stessi, in tutta identica a quelle da costui firmate, onde attestarne la consegna, salvo buon fine, degli assegni tratti dalla
[...] ed allegate al fascicolo monitorio con i nn. 72 – 78 (v., soprattutto, A. , ud. CP_3 Tes_1
30.3.2021) Tali circostanze, per di più, sono state espressamente riscontrate dall'amministratore di IN.CO.. Il dr. ha, infatti, tenuto a “precisare che con la noi facevamo delle Tes_3 PA cessioni di credito, nel senso, cioè, che il credito delle forniture da noi fatte alla PA veniva ceduto alla SI , che accettava la cessione di credito e gli assegni della _2 [...]
(v. interrogatorio, ud. 18 febbraio 2016). L'amministratore della ha, inoltre, CP_3 Pt_3 dichiarato che “il GN portava alla SI , che accettava, gli assegni in acconto Per_1 _2 del pagamento della fattura” (v. interrogatorio, ud. 14 febbraio 2017). Le cessioni di credito cui, invece, hanno fatto riferimento i testimoni indicati da ossono essere solo quelle documentate Pt_3 dall'opposta; cioè, quelle scritte “sulle copie degli assegni depositati con i numeri 72, 73,74,75, 76, 77 e 78” (v., soprattutto, , ud. 30.3.2021); non quelle altre che l'esponente ha disconosciuto Tes_1 già nella comparsa di risposta e che sono, pertanto, inutilizzabili come già motivato. Peraltro, occorre aggiungere che, semmai gli assegni di fossero nulli, come eccepito PA dall'opponente ne deriverebbe che: alcuna “cessione di credito” sarebbe stata fatta;
alcuna Pt_3 esecuzione potrebbe mai ritenersi compiuta in virtù degli stessi;
il credito, anche quello azionato in via riconvenzionale, risulta non adempiuto” (v. sentenza di I grado, pp. 6-7).
Di conseguenza, in accoglimento della citata domanda riconvenzionale, condannava la a pagare Pt_1 alla la differenza tra il valore delle fatture documentate e riscontrate dai testi come relative a _2 forniture eseguite in favore dell'opponente ai prezzi ivi indicati e quelle già ricomprese al netto nella somma ingiunta in virtù di decreto ingiuntivo (pari rispettivamente a € 507.236,00 e a € 111.411,00), ossia € 395.825,00.
Con riferimento alle domande proposte dalla PV, il primo giudice accoglieva quella con cui si chiedeva la riduzione del debito originariamente vantato dalla verso la PV della somma di € Pt_1
55.000,00, siccome fondata su circostanza riconosciuta dalla stessa . Pt_1
Co Viceversa, dichiarava inammissibile la domanda con cui la chiedeva dichiararsi “che la CP_3
a parziale pagamento del suo debito originario contratto con la , ha versato al CP_3 Pt_4 creditore cessionario la complessiva somma di euro 55.000,00 e ha quindi il diritto di vedersi restituiti dal portatore gli assegni corrispondenti alla somma pagata”, attesa l'esecutorietà del decreto ingiuntivo emesso nei confronti dell'interveniente e non opposto dalla stessa, per la parte della domanda già proposta dalla in sede di ricorso monitorio. _2
Rigettava la domanda di compensazione con la domanda riconvenzionale della per la _2 mancanza di prova della riferibilità dell'adempimento ai debiti oggetto del presente giudizio, attesa la contestazione sul punto dall'opposta e la preclusione per l'interveniente di provare tale circostanza: sicché, la documentazione allegata alla comparsa di intervento doveva ritenersi inutilizzabile anche perché disconosciuta dall'opposta, con specifico riferimento alle cessioni. Infine, la transazione tra la P.V. e la pure allegata alla comparsa di intervento, ferma la sua inutilizzabilità, peraltro, si _2 riferiva ad altro debito della P.V. derivante da decreto ingiuntivo n. 135/2013 e comunque senza alcuna dimostrazione del buon esito dei pagamenti ivi concordati.
L'appello
impugnava la citata sentenza, notificata a mezzo pec il 26 gennaio 2023 dal procuratore Pt_6 costituito di nel giudizio di I grado ai procuratori delle altre parti del medesimo _2 giudizio, con appello, notificato il 13 febbraio 2023 e depositato il 14 febbraio 2023, con cui, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ne chiedeva la riforma in base a sei motivi di appello.
Con il primo, contestava la decisione con cui il primo giudice aveva ritento ammissibile la domanda, proposta dalla soltanto in sede di comparsa conclusionale, di condanna della al pagamento _2 Pt_1 di fatture diverse da quelle già oggetto del ricorso monitorio. La domanda non avrebbe potuto essere qualificata come riconvenzionale, e nemmeno come nuova, sia perché tardiva o comunque generica, sia perché la stessa nel proprio atto di costituzione, non aveva fatto la relativa dichiarazione, _2 né dato atto di aver provveduto a versare il contributo unificato.
Con il secondo, censurava la sentenza per aver erroneamente ritenuto che i crediti fatti valere dalla con l'anzidetta domanda si riferissero allo stesso rapporto giuridico nel quale era sorto il _2 credito azionato in sede monitoria. Nella specie, mentre le vendite di gasolio per le quali era stato chiesto in sede monitoria il pagamento delle relative fatture erano state realizzate tra l'8 novembre 2011 e il 22 marzo 2012, quelle oggetto della domanda introdotta nel giudizio di cognizione riguardavano altri rapporti giuridici, fondati su un petitum e una causa petendi diversi. Osservava come tra le parti non fosse stato stipulato alcun contratto di fornitura o somministrazione, bensì realizzate diverse e autonome vendite di gasolio. Sottolineava che la stessa aveva imputato al _2 pagamento delle fatture emesse nel richiamato periodo gli assegni bancari dati in pagamento emessi dalla PV: sicché la nuova imputazione pretesa dalla nel corso del giudizio era da ritenere _2 illegittima e infondata. Rilevava altresì che i pagamenti eseguiti tramite i suddetti assegni bancari o le cessioni di credito dedotte in primo grado non potevano ritenersi privi di collegamento con le vendite oggetto delle fatture azionate in sede monitoria, e che le diverse ulteriori vendite, dedotte in sede di cognizione, erano state tutte regolarmente pagate e quietanzate.
Con il terzo, si doleva del fatto che la sentenza appellata avesse pregiudicato il proprio diritto di difesa, discostandosi irragionevolmente dalla valutazione di inammissibilità dell'anzidetta presunta domanda riconvenzionale della compiuta con le ordinanze del 7 marzo 2014 e del 5 ottobre _2
2019.
Con il quarto, rappresentava di aver già dedotto in sede di opposizione l'avvenuto pagamento delle fatture oggetto di ingiunzione tramite la cessione pro soluto alla di crediti che la stessa _2 Pt_1 Co vantava nei confronti della . Ciò, insieme al fatto che non fossero state disconosciute le vendite di gasolio portate dalle fatture citate, non significava che la avesse ammesso di essere debitrice di Pt_1 ulteriori somme, come affermato dal Tribunale. Inoltre, il primo giudice aveva anche omesso di valutare alcuni documenti dai quali potevano desumersi elementi decisivi per la definizione della causa. In particolare, “la lettera raccomandata a.r. del 9/2/2013 a firma dell'Avv. CP_7 nell'interesse della appellata con cui, senza alcun riferimento a presunti assegni _2 bancari e/o titoli al portatore, è stato contestato l'inadempimento della cessione di credito del 16 dicembre 2011 ad opera del debitore ceduto con conseguente richiesta di PA pagamento”, peraltro riconosciuta anche dal Tribunale nell'ordinanza del 5 ottobre 2019, costituiva comportamento costante e univoco di riconoscimento implicito della validità e dell'efficacia delle cessioni di credito pro soluto dedotte dalla come mezzo di pagamento delle vendite di carburante Pt_1 azionate in via monitoria;
e, se non per tutte le cessioni, almeno per quella contestata e per quelle alla stessa antecedenti. Dal che, l'erroneità della pronuncia che aveva dichiarato inutilizzabili le scritture private di cessione del credito per assenza di verificazione, per contrasto con il menzionato implicito riconoscimento stragiudiziale delle stesse. Con il quinto, rimarcava che il pagamento delle vendite tramite cessioni pro soluto era provato anche con altri documenti versati in atti e con le dichiarazioni testimoniali. Nello specifico, rilevava che: le stesse fatture allegate dalla sia in sede monitoria, sia – irritualmente – in sede d'opposizione _2 recavano la postilla “a vista”, implicante l'immediato rilascio della quietanza liberatoria e, quindi, Co l'immediato pagamento attraverso le cessioni dei crediti originariamente vantati verso la;
la documentazione contabile prodotta dalla con la memoria di cui all'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. _2 dava atto della registrazione delle stesse cessioni;
tale ultima circostanza era stata confermata dal teste all'udienza del 22 settembre 2020; le cessioni dei crediti erano altresì provate dai testimoni Tes_2
e escussi nel corso dell'istruttoria di primo grado, e ritenute valide dalla PV, debitrice Tes_4 Tes_5 ceduta. Inoltre, lamentava che la in primo grado aveva attribuito alle ricevute di consegna dei _2 titoli di credito un valore diverso da quello effettivo, asserendo l'inesistenza di cessioni di crediti tra Co le parti, bensì il mero trasferimento degli assegni bancari emessi dalla al portatore, privi di indicazione del beneficiario. Le ricevute di consegna non avrebbero potuto costituire fonte di obbligazione a carico della . Il timbro apposto in calce alla fotocopia degli assegni bancari, così Pt_1 come le sottoscrizioni che il testimone , figlio della aveva riconosciuto proprie, Tes_1 _2 Co provavano soltanto che quegli assegni erano stati materialmente consegnanti dall'emittente al firmatario della ricevuta, ma non comportavano alcuna cessione e/o trasferimento del credito incorporato, né assunzione di obblighi o garanzia, per il pagamento dell'importo indicato. Assegni che, peraltro, erano rimasti nella disponibilità della che, a detta dell'appellante, continuava a _2 detenerli nonostante il pagamento ricevuto. Detti assegni erano consegnati, in bianco, alla per _2 il tramite del figlio e successivamente da questa compilati e versati sul proprio conto corrente;
ma mai essa aveva – colpevolmente – contestato la solvibilità del debitore ceduto né quella degli assegni bancari da quest'ultimo emessi, tralasciando la levata di protesti e ogni azione esecutiva contro il debitore ceduto.
Con il sesto, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui, “dopo aver ritenuto che il pagamento si riferisse ad altro debito personale della intervenuta ossia quello derivante dal PA
Decreto ingiuntivo n. 135/2013, certificato nell'Atto di transazione prodotto, ha poi dichiarato la riduzione del debito di quest'ultima nei confronti della odierna appellante” proseguendo che
“Tuttavia, è lampante che il pagamento dedotto da intervenuta non riguardi il PA
Decreto ingiuntivo n. 105/2013 ma il Decreto ingiuntivo n. 135/2013”.
In via cautelare, dato il fumus, ravvisava il periculum nell'avvenuta notifica (lo stesso giorno della notifica della sentenza impugnata) dell'atto di precetto da parte della nell'ingente valore del _2 credito al cui pagamento la era stata condannata, e nelle asserite difficoltà di riottenere quanto Pt_1 pagato per il serio rischio di insolvenza di controparte.
si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 31 maggio 2023, instando per il _2 rigetto dell'appello avversario siccome inammissibile e comunque infondato.
In particolare, affermava che:
- con riguardo ai primi tre motivi d'appello, essi andavano dichiarati inammissibili perché mera riproposizione delle doglianze già contenute nella citazione in opposizione. In ogni caso, erano infondati perché la domanda di pagamento delle forniture non oggetto del ricorso monitorio era stata avanzata già nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado, ed era oggettivamente connessa al thema decidendum originariamente fissato dal ricorso monitorio, dal momento che era stata la stessa , con la propria domanda di accertamento negativo, ad allargare il thema Pt_1 decidendum a tutte le forniture eseguite dalla chiedendo l'accertamento dell'avvenuto _2 pagamento di ognuna delle stesse. La stessa , con le proprie ulteriori difese, aveva sia ammesso Pt_1 l'esistenza di un rapporto unitario tra le parti (peraltro provato dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni testimoniali rese), sia contestato di aver ricevuto le forniture stesse, o di dovere alcunché per esse, dando adito alla di proporre la domanda (in via riconvenzionale) tesa a _2 pretendere il pagamento delle ulteriori diverse forniture non a base del ricorso per d.i.;
- con riguardo al quarto e quinto motivo d'appello, essi, oltre che inammissibili, erano infondati. Mentre le fatture emesse (e le relative forniture eseguite) erano state confermate dai testimoni e registrate nei libri della , essa non aveva allegato né provato alcun pagamento attraverso cessioni Pt_1 pro soluto con mezzi probatori non disconosciuti o dichiarazioni testimoniali non ammesse. Nemmeno la lettera dell'avv. Marotta poteva essere interpretata come volontà della di ritenere _2 le cessioni pro soluto. Tale doglianza, oltre a essere inammissibile poiché tardiva, era anche infondata perché, dal tenore della lettera, doveva al contrario ritenersi che le parti avessero concordato cessioni pro solvendo. Analogamente, la doglianza relativa alla postilla “a vista” era tardiva – e inammissibile
– e comunque non era idonea a provare l'effettivo pagamento. Ancora, la domanda della di Pt_1 essere tenuta indenne dagli interessi di mora e dalle spese stragiudiziali, giacché la avrebbe _2 Co trascurato di agire contro la era, da una parte, inammissibile, perché anch'essa avanzata per la Co prima volta solo in appello, e, dall'altra, infondata, perché contro la erano stati elevati protesti per
€ 500.000,00 e ingiunto – invano – il pagamento degli assegni emessi da quest'ultima. Peraltro, anche ove gli stessi assegni fossero dichiarati nulli, ne deriverebbe a maggior ragione l'inesistenza di qualsiasi cessione di credito e, conseguentemente, l'obbligo della Inco di pagare quanto dovuto;
- quanto alle istanze istruttorie dell'appellante, si trattava di istanze già dichiarate inammissibili in primo grado con ordinanza (del 17 giugno 2021), mai tempestivamente contestata dalla , e in Pt_1 ogni caso superflue ai fini dell'accertamento;
- quanto all'inibitoria, detto dell'assenza del fumus, il suo eventuale accoglimento, se non subordinato a idonea cauzione, avrebbe causato un danno irreparabile alla consentendo alla di _2 Pt_1 occultare i propri beni e sottrarli così alla garanzia patrimoniale.
La PV si costituiva in giudizio con comparsa depositata il 5 luglio 2023, deducendo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. e l'improcedibilità ex art. 348 bis c.p.c. dell'appello avversario e, per quanto di suo interesse, l'infondatezza del sesto motivo d'appello. Al riguardo, osservava che la dichiarazione del legale rappresentante della , resa in sede di interrogatorio formale all'udienza del 18 febbraio Pt_1
2016, costituiva prova legale dell'esistenza delle cessioni di credito e degli assegni, nonché della relativa accettazione da parte della e come la natura pro soluto delle cessioni risultasse dalla _2 transazione tra la e la PV depositata in atti, così come dalle ulteriori produzioni documentali. _2
Di conseguenza, il primo giudice aveva correttamente statuito di ridurre il credito complessivo di € 55.000,00 in virtù dei pagamenti eseguiti dalla PV alla debitrice cessionaria. _2
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il Collegio, in esito all'udienza del 17 aprile 2023, svolta con le modalità della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c., respingeva l'istanza di inibitoria proposta dall'appellante.
Istruita compiutamente la causa, la Corte fissava infine l'udienza ex art. 350 c.p.c. al 3 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in esito alla quale tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Decorsi i citati termini, previo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa passava in decisione e veniva decisa nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE In via preliminare, devono rigettarsi le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da _2 Co e dalla ai sensi degli artt. 342 comma 1 c.p.c. e 348 bis c.p.c., posto che, secondo l'univoco
[...] insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (v. Cass. Civ. 40560/2021; 7675/2019; 20836/2018). Nel caso in esame le doglianze di parte appellante risultano esposte in maniera tale da consentire alla Corte di delimitare senza incertezza l'ambito del riesame richiesto, essendo ciò sufficiente a escludere la dedotta inammissibilità del gravame.
Più specificamente, va disattesa anche l'eccezione sollevata dall'appellata secondo la quale il _2 motivo di appello con cui la deduce l'inammissibilità della domanda riconvenzionale sarebbe Pt_3
- a sua volta – inammissibile, perché nelle conclusioni dell'atto di appello ci si limita a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la riduzione della somma, ma non viene attinta quella parte della sentenza di primo grado che si è pronunciata, appunto, sulla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta opposta, laddove, “… in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da , condanna l'opponente al pagamento in favore di n.q. _2 _2 di titolare del Servizio Erg della somma di euro 395.825,00”.
La censura è infondata, poiché, sebbene corrisponda al vero che nelle conclusioni dell'atto di appello non si fa riferimento alla riforma della pronuncia riguardo alla domanda riconvenzionale, tuttavia, come si evince dal tenore dell'impugnazione e della stessa esposizione preliminare di questa sentenza, il medesimo atto difensivo dedica interamente i primi tre motivi di appello a censurare la sentenza di primo grado per avere ritenuto l'ammissibilità della domanda riconvenzionale.
Ne consegue che l'omissione riscontrata nelle conclusioni non può comportare l'inammissibilità di quei motivi, dovendo condividersi l'insegnamento della corte di cassazione, secondo cui “…la mancata riproduzione, nella parte dell'atto di appello a ciò destinata, delle conclusioni relative ad uno specifico motivo di gravame non può per ciò solo equivalere a difetto di impugnazione, ovvero essere causa di nullità della stessa, se dal contesto complessivo dell'atto risulti, sia pur in termini non formali, una univoca manifestazione di volontà di proporre impugnazione per quello specifico motivo. (Sez. 3, Sentenza n. 25751 del 15/11/2013).
Ciò posto, i tre motivi attraverso i quali l'appellante mira a far dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale sono infondati.
Quanto al primo di essi, va anzitutto rilevato che, per costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, richiamata nella sentenza impugnata e anche negli atti difensivi delle parti, “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta” (Cass. 9633 del 24 marzo 2022). Tale pronuncia precisa che l'esercizio della facoltà processuale in questione deve avvenire nel corpo della comparsa di costituzione tempestivamente depositata, costituente la sede necessaria per la proposizione di siffatte domande, così come del resto chiarito anche da Sezione 3, n. 22754 del 4.10.2013, che ha considerato tardiva la domanda riconvenzionale del convenuto opposto, in quanto non proposta con la comparsa di costituzione e risposta.
Fatte queste premesse, occorre anzitutto puntualizzare come non risponda al vero che tale domanda sia stata proposta solo con la comparsa conclusionale, poiché già nella comparsa di costituzione e riposta vi erano espliciti riferimenti a forniture e a corrispondenti fatture ulteriori rispetto a quelle azionate con il ricorso per decreto ingiuntivo.
Al riguardo, basta riportare i seguenti stralci di tale atto difensivo: pp. 11-12: “Si tenga anche a mente che, oltre ai crediti documentati nella fase monitoria, vi sono altri crediti scaduti e non pagati da uno, ad es., è quello accertato con un altro decreto PA dato da codesto Tribunale nei riguardi di codesta debitrice. Per tale decreto, per di più, è stato inutilmente intimato precetto e tentata un'esecuzione. […] l'esponente ha inutilmente chiesto il pagamento alla […]. Non può, quindi, dubitarsi del diritto della “cessionaria” PA
di pretendere, immediatamente, il pagamento dalla “cedente” IN.CO.”); _2
p. 13: “Le cessioni pro soluto […] concorrono a provare l'ulteriore credito che la vanta nei _2 riguardi di e che costei candidamente, così, le riconosce ed ha causa nelle molte altre Pt_3 forniture fattele dalla (all. 24 – 409: fatture v/s ; all. 410 – 413: Registro iva vendita _2 Pt_1
2009, 2010, 2011, 2012 e all. 414: dichiarazione conformità) …”
p. 15 “La prova dei fatti costitutivi di quest'altro credito, e di quello per cui è fatta l'ingiunzione […]; Stanti le prove […] e le recenti ammissioni dell'opponente sarà ben difficile dubitare delle forniture allegate con l'opposto decreto e delle altre 'allegate' da …]” Pt_3
p. 17: “Potranno, perciò, ritenersi pacifiche […] tutte le forniture allegate con il ricorso per decreto ingiuntivo […] e quelle altre confessate dall'opponente, documentate dalle fatture qui allegate con i nn. 24-409 […]”.
Infine, nelle conclusioni della propria comparsa di costituzione di primo grado, l'odierna appellata ha chiesto “[…] in ogni caso, ritenere e dichiarare che l'opposta sig.ra ha diritto ad _2 aver pagato dall'opponente tutte le forniture che risulteranno provate in giudizio, con Pt_3 interessi di mora, di cui al d. legisl. n° 231/2002, dal 31° giorno da ciascuna fattura e, in subordine, dalla data delle cessioni indicate alle pagg. 4 e 5 dell'atto di opposizione” (v. comparsa di costituzione di I grado Nuzzo, p. 35).
Quindi, il primo giudice ha correttamente ritenuto tempestiva tale domanda, siccome formulata e argomentata già nel primo atto difensivo di primo grado dell'odierna appellata, ove si faceva riferimento a forniture ulteriori rispetto quelle costituenti oggetto del decreto ingiuntivo e alle relative fatture (da 24 a 409), che venivano contestualmente prodotte, quali documenti portanti detti ulteriori crediti, sicché è da considerare assolto il requisito della specificità della domanda, essendo le fatture prodotte richiamate nella comparsa di risposta (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3022 del 08/02/2018).
Non varrebbe obiettare – in contrario – che nella comparsa conclusionale non era indicato l'ammontare del credito azionato in via riconvenzionale, giacché costituisce principio assolutamente consolidato che la domanda di condanna è da considerare specifica (e quindi ammissibile), non soltanto quando abbia ad oggetto una somma determinata, ma anche quando la somma oggetto della pretesa sia comunque determinabile (Sez. L - , Ordinanza n. 23855 del 05/09/2024;Sez.
6 - L, Ordinanza n. 9952 del 28/03/2022), condizione nella specie certamente sussistente, atteso che nella comparsa di costituzione si citavano le fatture ulteriori, contestualmente prodotte.
Anche il secondo motivo è infondato.
Al riguardo, la questione che si pone è se la domanda sia ammissibile in relazione al rispetto dei requisiti delineati dalla menzionata pronuncia Cass. Civ. 9633/2022, e segnatamente se “… tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta…”.
In proposito, si evince dai documenti versati in atti che, salvo che per alcuni brevissimi intervalli di tempo, tra il 14 luglio 2009, data di emissione della fattura n. 98/2009 (di cui all'all. 24 del fascicolo dell'appellata), e il 4 maggio 2012, data di emissione della fattura n. 2651/2012 (di cui all'all. 368 del fascicolo dell'appellata), l'appellata ha continuativamente e periodicamente eseguito _2 forniture di carburante all'odierna appellante . Pt_1
Si evince altresì dalla medesima documentazione che nel periodo considerato sono ricomprese anche le n. 71 fatture azionate in sede monitoria, datate tra il 5 novembre 2011 (fattura n. 477/2011) e il 4 maggio 2012 (fattura n. 265/2012).
Dunque, appare senz'altro ragionevole sussumere il citato rapporto tra le parti nella fattispecie del contratto di somministrazione, di cui all'art. 1559 c.c., intesa come “contratto di scambio di durata, a esecuzione continuata, che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione” (Cass. Civ., 10521/1995), e connotata dall'elemento caratterizzante della durata, ossia della periodicità e/o continuità delle prestazioni di consegna a carico del somministrante in funzione di un fabbisogno durevole del somministrato. Inoltre, la qualificazione del rapporto tra le parti come somministrazione implica che il contratto sia valido ed efficace anche se pattuito con mezzi diversi dalla forma scritta. “Da ciò deriva che la prova del contratto e delle relative clausole può essere fornita con ogni mezzo, anche per testimoni o con presunzioni purché gravi, precise e concordanti” (v. inter alia Tribunale Messina, 664/2021).
Nel caso di specie, l'esistenza del contratto e la sua qualificazione giuridica si rivelano già sulla base della natura continua e periodica di tutte le richiamate prestazioni di fornitura eseguite e fatturate dall'appellata, ivi comprese quelle a base dell'ingiunzione opposta, e per la finalità, cui esse erano tese, di soddisfacimento di un bisogno durevole della società appellante, consistente nell'utilizzo del carburante per lo svolgimento della propria attività d'impresa. Detti elementi di fatto conducono altresì a ritenere che la domanda riconvenzionale proposta dalla abbia a oggetto la stessa _2 vicenda sostanziale già rappresentata con la domanda formulata in sede monitoria, nonché il medesimo bene della vita che essa mira a conseguire, ossia il riconoscimento di ogni sua pretesa creditoria verso la , ben potendo quindi essere proposta nel giudizio d'opposizione. Pt_1
Peraltro, a sostegno di tale conclusione militano valide ragioni di economia processuale, che inducono ulteriormente il Collegio a ritenere corretta la scelta del primo giudice di statuire anche su quella parte di rapporto che non è stata oggetto di domanda monitoria.
Dal che, il rigetto dei motivi d'appello sopra evidenziati e la conferma della sentenza appellata sul punto. Infine, resta da rilevare l'infondatezza anche del terzo motivo, con cui cui si duole perché la diversa soluzione adottata in sentenza rispetto alle valutazioni contenute in alcune oridnanze avrebbe leso il diritto di difesa dell'attrice, trovando applicazione, nella specie, il disposto dell'art. 177 coma 1 c.p.c., secondo cui “le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa” (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 25183 del 17/09/2021). Sicché nessun affidamento processualmente rilevante l'attrice poteva riporre sul contenuto di quelle ordinanze.
Passando al quarto e al quinto motivo d'appello, esaminabili congiuntamente siccome logicamente correlati tra loro, va rammentato che la si duole del fatto che la sentenza impugnata abbia escluso Pt_1
l'avvenuta estinzione dei crediti azionati dalla per avere la stessa sentenza: _2
- da un lato, ritenuto erroneamente disconosciute dalla e, altrettanto erroneamente, _2 inutilizzabili per mancato assolvimento degli oneri di cui all'art. 216 c.p.c., le scritture private di cessione del credito sottoscritte da e dalla allegate in primo grado. Esse, infatti, erano Pt_1 _2 state implicitamente riconosciute con una raccomandata, datata 9 febbraio 2013, con cui la stessa a mezzo del proprio difensore di fiducia, nel contestare l'inadempimento della PV – debitrice _2 ceduta – e nell'intimare alla di pagare le somme dovute, affermava l'avvenuta stipulazione di Pt_1 dette cessioni;
- dall'altro, ritenuto pro solvendo, e non pro soluto, le suddette cessioni. La natura pro soluto si desume: dal contenuto delle scritture private con cui esse erano state pattuite;
dalla dicitura “a vista” apposta a tutte le fatture emesse dalla tale da assimilarle a quietanze liberatorie;
dalle _2 dichiarazioni dei testi escussi, e in particolar modo del teste;
dalla stessa ammissione CP_6 dell'odierna appellata nel proprio atto di costituzione in primo grado;
dall'anzidetta raccomandata del 9 febbraio 2013. Inoltre, le ricevute di consegna degli assegni bancari non possono essere interpretate, come fatto erroneamente dal Tribunale, nel senso di prova della mancata cessione del credito, bensì come prova della sola materiale consegna degli assegni.
Come correttamente rilevato dal Tribunale, non è controversa tra le parti l'esecuzione delle forniture di gasolio per cui è causa.
Nella sua comparsa di costituzione di primo grado, la ha formalmente disconosciuto le scritture _2 private, allegate all'atto di opposizione, aventi a oggetto le cessioni dei crediti volte a estinguere il debito relativo a dette forniture. Il disconoscimento è avvenuto in modo formale e inequivoco, indicando esattamente le scritture e gli elementi di esse contro cui è eseguito (v. Cass. Civ. 134/2025, 22452/2024): “Quelle cessioni, indicate nel corpo dell'opposizione, ma meglio descritte a pag. 10 della stessa […] sono però assolutamente ignote all'esponente; che apposta le disconosce formalmente: tutte e una per una, a partire da quella 'scrittura privata 8 luglio 2011 […]' e fino alle 'n. 2 scritture private del 25 maggio 2012' […]. L'opponente, cioè, disconosce i documenti elencati dal n. 8 al n. 17 nell'indice del fascicolo di parte opponente. Ciò perché […] le firme ivi apposte e attribuite alla sig.ra sono evidentemente false e, in nessun modo, riferibili all'opposta […]”: _2
v. p. 8 comparsa di costituzione in I grado . _2
Nell'atto di appello non viene formulata alcuna censura specifica in merito alla valutazione giudiziale di primo grado circa la ritualità del disconoscimento e l'assenza di una idonea istanza di verificazione delle scritture private, l'unico motivo inerente alla validità ed efficacia di quelle scritture essendo quello con cui si afferma che la stessa avrebbe implicitamente operato un riconoscimento _2 della scrittura privata attraverso “…la lettera raccomandata a.r. del 9/2/2013 a firma dell'Avv.
[...]
nell'interesse della appellata con cui, senza alcun riferimento a presunti CP_7 _2 assegni bancari e/o titoli al portatore, è stato contestato l'inadempimento della cessione di credito del 16 dicembre 2011 ad opera del debitore ceduto con conseguente richiesta di PA pagamento”.
Tale missiva è stata prodotta dalla come all. 3. Pt_3
Secondo l'appellante, il fatto di avere richiesto, tramite un legale, il pagamento della somma portata dalla cessione del credito del 16.12.2011 (all. 14), costituirebbe comportamento costante e univoco di riconoscimento implicito della validità e dell'efficacia delle cessioni di credito pro soluto dedotte dalla Inco come mezzo di pagamento delle vendite di carburante azionate in via monitoria;
e, se non per tutte le cessioni, almeno per quella contestata e per quelle alla stessa antecedenti. E ciò renderebbe inammissibile operare il disconoscimento di quelle scritture in sede giudiziale.
Il motivo è solo parzialmente fondato.
Indubbiamente, la lettera con cui il legale richiedeva alla il pagamento della somma di € Pt_1
25.092,42, che costituiva oggetto della cessione di credito del 16.12.2011, è da qualificare come riconoscimento implicito di quella scrittura privata, costituendo una condotta incompatibile con la volontà di negare la paternità di quell'atto, anche perché la non ha mai escluso, nel corso del _2 giudizio, che quella iniziativa del legale fosse stata adottata nel suo interesse e per suo conto.
Ciò rende applicabile il principio, correttamente invocato da parte appellante, secondo cui Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.” (Cass. civ. sez. III, 27 settembre 2017, n. 22460).
Alla stregua di tali principi, la non avrebbe potuto effettuare il disconoscimento giudiziale _2 della cessione di credito stipulata con la scrittura privata del 16.12.2011, che reca l'espressa menzione della sua natura “pro soluto” (“Il credito di cui in premessa, scaduto il 31.10.2011, pari a € 25,092,42, con le relative garanzie, viene ceduto ed acquistato pro soluto”) e che, pertanto, era indubbiamente idonea a estinguere il debito nei confronti della cessionaria del credito, nei limiti di tale somma.
Ciò, tuttavia, riguarda esclusivamente la cessione stipulata il 16.12.2011 e non tutte le altre e neppure quelle antecedenti alla stessa, essendo evidente che il riconoscimento implicito può riguardare esclusivamente il documento al quale si riferisce la condotta incompatibile con il disconoscimento, non gli altri.
Pertanto, in relazione a tutte le altre cessioni, non vi era alcun ostacolo al loro disconoscimento in sede giudiziale, cosa che è avvenuta e alla quale non ha fatto seguito, secondo quanto statuito nella sentenza di primo grado e non contestato nell'atto di appello, una rituale proposizione di istanza di verificazione delle scritture private.
Da ciò consegue che quelle cessioni di crediti sono del tutto inutilizzabili ai fini della decisione, alla luce dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di disconoscimento della scrittura privata, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto - essendogli precluso l'accertamento dell'autenticità in base ad elementi estrinseci alla scrittura medesima o ad argomenti logici - e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell'istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli.” (Sez. 2 - , Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024)
Tanto basterebbe per escludere che le forniture portate dalle fatture prodotte dalla siano _2 state pagate dalla , avendo quest'ultima indicato come mezzo di pagamento proprio le scritture Pt_1 di cessione di credito rimaste inutilizzabili.
Per mera completezza, va rilevato che è inammissibile la doglianza con cui la società appellante asserisce a che le stesse fatture recavano la postilla “ a vista”, implicante l'immediato rilascio della quietanza liberatoria e, quindi, l'immediato pagamento attraverso le cessioni dei crediti Co originariamente vantati verso la , e ciò sia perché tale doglianza è stata formulata per la prima volta solo in appello e non con l'atto di opposizione o con la memoria di cui all'art. 183, comma 6 n. 1 c.p.c. in primo grado, sia perché essa muove comunque dall'assunto secondo cui il pagamento sarebbe avvenuto attraverso le cessioni di credito, di cui però si è accertata l'inutilizzabilità.
Sempre per mera completezza argomentativa, occorre osservare che – in ogni caso - gli atti di causa e le risultanze istruttorie non consentono di ritenere dimostrato il pagamento, neppure per altra via.
In particolare, come già rilevato dal Tribunale, l'istruttoria ha ulteriormente confermato come l'appellata abbia eseguito a favore dell'appellante una serie di forniture, per le quali ha chiesto gli importi portati dalle fatture allegate ai n.
1-71 del fascicolo monitorio.
In seguito all'istruttoria si è anche accertato che la era solita, a mezzo di un proprio delegato, Pt_1 provvedere a consegnare al figlio dell'appellata, , degli assegni in bianco provenienti CP_6 dalla in acconto delle forniture stesse: “Ci tengo, comunque, a precisare che con la PA noi facevamo delle cessioni di credito, nel senso, cioè, che il credito delle forniture PA da noi fatte alla veniva ceduto alla SI , che accettava la cessione di PA _2 credito e gli assegni della (v. interrogatorio formale di legale PA Controparte_8 rappresentante della , all'udienza del 18 febbraio 2016); “qualche volta è capitato che un mio Pt_1 collega […] di nome e che si occupava di queste cose, mi ha consegnato un Persona_1 assegno perché lui non si poteva spostare, per portarlo al rifornimento della SI;
mi pare _2 che sia successo una volta o al massimo due;
non posso ricordare se l'assegno o gli assegni che ho consegnato siano tra quelli che mi vengono mostrati e che sono allegati al fascicolo del decreto ingiuntivo;
io li ho consegnati al GN;
penso che fossero firmati dalla (v. Tes_1 PA dichiarazioni del teste a verbale dell'udienza del ____); “[…] preciso che il nostro rapporto Tes_4 con loro (cioè tra e ) si esauriva con la cessione del credito” (v. dichiarazioni Pt_3 _2 del teste a verbale dell'udienza del ____); “provvedevo io stesso a emettere la fattura al Tes_4 momento della consegna dell'assegno che loro mi davano in pagamento;
preciso che gli assegni in bianco (privi cioè della intestazione del beneficiario) che mi sono stati consegnati erano tutti della ditta (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 marzo PA Tes_1
2021).
Di tale consegna lo stesso rilasciava ricevuta, fatta su una fotocopia degli assegni e da lui stesso Tes_1 firmata: “Ricordo che portava insieme agli assegni una fotocopia degli stessi che mi faceva Per_1 firmare per ricevuta in calce. Io avevo il titolo in mano. Certe volte rilasciava una copia anche per me e la firmava lui. Riconosco la mia firma e quella del GN nelle fotocopie degli assegni Per_1 che mi vengono esibite e che si trovano allegate al fascicolo del monitorio indicate con i n. 72-78; le date erano quelle ivi indicate” (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 Tes_1 marzo 2021).
Risulta inoltre l'ulteriore circostanza – pacifica – che il sig. , una volta ricevuti gli assegni, li Tes_1 portava in banca: “detti assegni io il portavo in banca (Banca Popolare) […]” (v. (v. dichiarazioni del teste a p. 2 del verbale dell'udienza del 30 marzo 2021). Tes_1
Tanto premesso, va osservato che, per quanto non appaia dubbio che i rapporti tra le parti si svolgessero secondo il suddetto schema, dalle dichiarazioni anzidette non è possibile desumere l'effettivo pagamento delle forniture. Detto altrimenti, è certo che la , per mezzo di un proprio Pt_1 delegato, consegnava assegni provenienti dalla in seguito alle forniture ottenute PA dall'odierna appellata, e che il sig. rilasciava una ricevuta firmata di consegna dell'assegno; ma Tes_1 da ciò non discende, con altrettanta certezza, la prova dell'effettivo pagamento delle stesse.
E infatti, “la dichiarazione che il creditore rilasci al debitore di avvenuta ricezione in pagamento di un assegno bancario non costituisce quietanza liberatoria in senso tecnico, a prescindere dal nomen che il dichiarante le abbia attribuito, trattandosi di una mera dichiarazione di scienza asseverativa della ricezione dell'assegno, ma non anche dell'effetto giuridico dell'adempimento dell'obbligazione, il quale consegue solo alla riscossione della somma portata dal titolo” (v. Cass. Civ., 12685/2024, 1572/2019).
In altre parole, la dichiarazione, resa dal creditore al debitore al momento della consegna dell'assegno, con cui il primo dà conferma al secondo dell'avvenuta ricezione dello stesso, non è idonea a produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione: tale effetto, viceversa, si realizza soltanto con la riscossione della somma recata dal titolo.
Ciò, nella specie, non si è verificato.
Infatti, non soltanto non ha dato prova, né documentalmente né per testi, di aver effettivamente Pt_1 adempiuto all'obbligazione; ma, viceversa, risulta in atti come l'appellata si sia attivata, _2 seppure invano, per riscuotere quanto dovutole nei confronti sia del debitore ceduto, PA sia della cedente . In particolare, essa ha allegato (già nel fascicolo monitorio) n. 11 protesti Pt_1 elevati verso la di importo complessivo pari a € 379.517,49, nonché un'intimazione PA di pagamento rivolta alla medesima società e alla per la somma di € 111.411,00 oltre interessi Pt_1
(all. 104 fascicolo monitorio).
Pertanto, erra l'appellante nel ritenere che la ricevuta di consegna basti a dimostrare la soddisfazione del credito per cui è causa, proprio perché in realtà essa non è affatto sufficiente a tale scopo, rappresentando tutt'al più un'ipotesi di consegna di titoli in alternativa al pagamento, mai avvenuto.
Dal che, l'infondatezza dei motivi esaminati e, di conseguenza, la spettanza all'appellata, oltre che del capitale, anche degli interessi e degli accessori.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui, accogliendo la relativa domanda della parte intervenuta nel giudizio di primo grado, PA ha dichiarato che l'originario debito vantato dalla verso la e ceduto alla Pt_1 PA _2 si è ridotto di € 55.000,00 in virtù dei pagamenti eseguiti, atteso il riconoscimento di tale circostanza da parte della . Pt_1
Il motivo è fondato.
Come risulta dalla transazione tra la e la depositata in atti, il pagamento di € _2 PA
55.000,00 di cui si tratta è stato eseguito dalla Co.Ce.P s.r.l., intervenuta nella transazione “nella qualità di debitrice della e per l'effetto accollante del debito della PA PA nei confronti della sig.ra ” “al fine di estinguere il credito portato dal d.i. n.
[...] _2
135/2013” (v. transazione , pp. 2-4). CP_9
Detto decreto, allegato in atti al n. 8 del fascicolo d'appello di parte appellata, si riferisce a un rapporto di fornitura di carburante tra l'appellata e la diverso da quello, tra la stessa _2 PA
, che ha dato origine al presente giudizio. Parte_7
Quindi, bene ha fatto il Tribunale a ritenere che il rapporto oggetto del decreto ingiuntivo n. 135/2013 sia distinto e separato da quello di cui al decreto ingiuntivo n. 105/2013: ma, proprio perché si tratta di un rapporto giuridico diverso, non poteva – come erroneamente ha fatto – farne derivare la riduzione del credito vantato dalla nei confronti della Pt_1 PA
Ne consegue l'integrale rigetto della domanda spiegata da quest'ultima in primo grado, con cui .
Tenuto conto dell'esito globale anche del grado di giudizio, le spese vanno diversamente liquidate con riferimento ai due distinti rapporti.
Nel rapporto processuale tra la e la , anche in questo grado va confermata l'integrale Pt_3 _2 soccombenza della , in considerazione del fatto che la riduzione della somma dovuta alla Pt_3 _2
è minima, in rapporto al credito complessivo, e comunque si tratta della mera diminuzione della domanda avanzata dalla odierna appellata, che secondo giurisprudenza costante non comporta soccombenza reciproca.
Avendo riguardo al valore della controversia e alle questioni giuridiche trattate, in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 e € 520.000,00), e dunque in € 20.119,00 (di cui € 4.389,00 per la fase di studio, € 2,552,00 per la fase introduttiva, € 5.880,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria – cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023,
€ 7.298,00 per la fase decisoria).
Nel rapporto processuale tra la e la stante l'integrale rigetto della domanda Pt_3 PA proposta in primo grado dalla seconda nei confronti della prima, le spese di entrambi i gradi del giudizio vanno poste interamente a carico della in base ai parametri medi di cui al PA
D.M. n. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022, in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 52.000,01 e € 260.000,00), e dunque: per il primo grado, in € 7.516,00 (di cui € 1701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase di trattazione e istruzione (nel giudizio di primo grado è stata compiuta attività istruttoria, € 2.905,00 per la fase decisoria); per il secondo in misura pari ai valori medi dello scaglione di riferimento (da € 260.000,01 e € 520.000,00), e dunque in € 9.991,00 (di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 3.045,00 per la fase di trattazione, da riconoscere anche in assenza di attività istruttoria
– cfr. Sez.
2 - Ordinanza n. 8561 del 27/03/2023, € 3.470,00 per la fase decisoria).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Conglomerati nei confronti di Parte_3 _2
e di avverso la sentenza n. 74/2023, emessa dal Tribunale di Patti in
[...] PA data 26 gennaio 2023 nel giudizio iscritto al n. 615/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda avanzata in primo grado da nei confronti della , limitatamente alla somma di € 25.092,42, portata _2 Pt_3 dalla cessione di credito del 16.12.2011.
2) rigetta la domanda di riduzione del credito proposta da nei confronti della PA
. Pt_3
3) conferma per il resto la sentenza impugnata;
4) condanna l'appellante ea rifondere alla le spese di questo grado, che liquida in € _2
20.119,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
5) condanna la a rifondere alla le spese di entrambi i gradi del giudizio, PA Pt_3 che liquida, per il primo grado, in € 7.516,00, e per il grado di appello, in € 9.991,00 oltre (per entrambi i gradi) spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente estensore
(dott. Massimo GULLINO)