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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 01/08/2025, n. 682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 682 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 147/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 147/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), rappresentati e difesi, dall'avv.
[...] Parte_3 C.F._3
Andrea Ferrari e dall'Avv. Antonio Iovieno, entrambi del Foro di Asti, PEC:
- , presso i Email_1 Email_2
quali sono elettivamente domiciliati, in Alba, Via Paruzza n.18/C
APPELLANTI
Contro
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, (c.f.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._7 Parte_6 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f.: ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ponzio PEC:
) ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Claudio Email_3
1 Antonio Maradei del Foro di Torino (PEC:
con studio in Torino, via Roasio 16 Email_4
APPELLATI nonché contro
(c.f.: ) CP_3 C.F._11
APPELLATA contumace
e
(c.f.: , CP_4 C.F._12
APPELLATO contumace
e di
(c.f.: ) Controparte_5 C.F._13
APPELLATO contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 868/2022 del Tribunale di Asti, pronunciata e pubblicata in data 07/12/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis, previo ogni eventuale incombente istruttorio e di rito, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Asti
n.868/2022 (proc. civ. R.G. n.3508/2019), pronunciata e pubblicata il 07/12/2022 (Repert.
n.1706/2022 del 09/12/2022) e previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
IN VIA ISTRUTTORIA
Per le ragioni esposte,
- disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Giudice di prime cure;
- disporre l'audizione del teste , da escutersi in prova contraria sui capitoli dedotti ES
nella memoria istruttoria di parte convenuta ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c;
- disporre la rinnovazione della CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi, nonché
a determinare se il passaggio invocato dagli attori al tratto “A” sia il più idoneo, tra gli ipotetici
2 passaggi eventualmente rilevati, sia per conformazione e caratteristiche al passaggio con mezzi agricoli (anche muniti di rimorchio e superiori ai 200 q.) tenendo in considerazione la struttura morfologica del tratto di strada e gli altri elementi necessari. Da ultimo, quantificare l'indennità prevista dall'art.1053 c.c..
Fermo restando ogni più ampio e puntuale quesito che l'adita Corte riterrà di formulare.
NEL MERITO
in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento con gli atti e le scritture di cui in narrativa della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3 [...]
, sito nel Comune di SS BO censito al F. 28, part. 400 e di quelli di proprietà Parte_2
del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 115, Parte_1
116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di SS
BO e censiti al F. 28 part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
mandando esenti gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei sig.ri , e , sito nel Comune di SS BO e Parte_3 Parte_2
censito al F. 28, part. 400 e di quelli di proprietà del signor siti nel Comune di Parte_1
SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di SS BO e censiti al F.28 part. nn. 178 – 275 – 119 –
121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
in via ulteriormente subordinata:
- dichiarare la costituzione, per i motivi di cui in narrativa, della predetta servitù di passaggio coattivamente ex art. 1051 c.c., in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3
3 , sito nel Comune di SS BO e censito al F. 28, part. 400 e di quelli Parte_2
di proprietà del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. Parte_1
nn.115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di
SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 –
431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, statuendo l'indennità che gli attori dovranno versare;
in estremo subordine:
dichiarare la costituzione, per i motivi di cui in narrativa, della predetta servitù di passaggio coattivamente ex art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3
, sito nel Comune di SS BO e censito al F. 28, part. 400 e di quelli Parte_2
di proprietà del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. Parte_1
nn. 115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di
SS BO e censiti al F. 28 part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431
- 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, statuendo l'indennità che gli attori dovranno versare;
In ogni caso:
- accertata e/o dichiarata la servitù di passaggio di cui trattasi, dichiarare tenuti i convenuti a non frapporre ostacoli con rami e/o altri oggetti all'esecuzione del passaggio;
- con il favore delle spese nonché e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se e come dovuta per legge, e con rinuncia alla rifusione delle spese processuali con riferimento alla sola posizione processuale dei signori
, e , essendo stati gli stessi contumaci nel CP_4 CP_3 Controparte_5 giudizio di primo grado ed avendo espresso la volontà di “non ostacolare l'eventuale esercizio del passaggio”.
- condannare le parti convenute alla restituzione di ogni somma versata e/o corrisposta dagli attori in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo/rimborso effettivo.
4 Per le parti appellate
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
per le causali tutte di cui in narrativa,
previa reiezione della richiesta di parte appellante di audizione del teste da ES
escutersi in prova contraria sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria di parte convenuta ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.,
previa reiezione della richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU,
in via principale:
- rigettare l'appello proposto da , con atto Parte_1 Parte_3 Parte_2
notificato in data 01.02.2023-02.02.2023 avverso la sentenza n. 868/2022 resa dal Tribunale di
Asti e pubblicata in data 07.12.2022, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando in toto la pronuncia impugnata;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità della domanda svolta ex novo dai Signori e in sede di appello volta Parte_1 Parte_3 Parte_2
ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi di parte attrice F. 28 part. 400, 115, 116, 196 e 197 ed a carico dei fondi dei convenuti e comunque rigettare tale domanda poiché infondata;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di costituzione di una servitù di passaggio coattivo sui fondi F. 28 part. 275 (di proprietà di e ), n. 119 (di proprietà di Parte_8 Controparte_1 [...]
, n. 121 (di proprietà di ), n. 421 (di proprietà di Parte_7 Controparte_1 [...]
, n. 260 (di proprietà di e , n. 138 (di proprietà di Parte_7 Parte_4 Parte_5
), n. 300 (di proprietà di ), n. 233 (di Controparte_6 Parte_8 Controparte_1
proprietà di e , n. 170 (di proprietà di , Parte_5 Parte_6 Controparte_2 Pt_8
e ) riconoscere ai proprietari di tali fondi un'indennità proporzionata
[...] Controparte_1
al danno cagionato dal passaggio, danno da determinarsi in corso di causa ed anche occorrendo in via equitativa anche in base al percorso che verrà individuato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.10.2019 i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Asti i signori , Controparte_1 CP_3
, , , Controparte_2 Parte_4 CP_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e per sentir accertare e dichiarare l'esistenza, Parte_7 Parte_8 Controparte_5
per contratto, o, in subordine, per intervenuta usucapione o, comunque sentire dichiarare ai sensi dell'art. 1051 c.c. l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi attorei siti a
SS BO e censiti al catasto del Comune di SS BO al F. 28 mapp. 400 (di proprietà di e ) e F. 28 part. n. 115, 116, 196, 197 (di proprietà Parte_3 Parte_2
di a carico dei fondi dei convenuti ubicati nel comune di SS BO, con Parte_1 conseguente condanna degli stessi a non frapporre ostacoli all'esecuzione del passaggio.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i Signori
[...]
, CP_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
chiedendo la reiezione della domanda attorea ed Parte_7 Parte_8
in via riconvenzionale l'accertamento e la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni di loro proprietà, nonché, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo sui medesimi, il riconoscimento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. parte convenuta eccepiva altresì la tardività della domanda di parte attrice relativamente alla domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., formulata dagli attori in prima memoria.
A seguito dell'istruttoria orale e della disposta consulenza tecnica d'ufficio il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 7.12.2022, all'esito della quale dava lettura della sentenza, con cui accertava e dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni di proprietà dei convenuti, con rifusione delle spese di lite e condanna al pagamento delle spese di CTU a carico di parte attrice.
Avverso la suddetta pronuncia i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, ritualmente notificato in data 01.02.2023, con cui chiedevano, in totale riforma della sentenza di primo grado, previa audizione del teste in prova contraria ES
e rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
6 , di respingere la domanda riconvenzionale proposta di convenuti, ovvero, in via Parte_9
subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio medesima;
in via ulteriormente subordinata, la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. in favore di tutti gli appellanti, nonché, in estremo subordine, la costituzione coattiva ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi degli appellanti;
con ordine, in ogni caso, al competente conservatore dei
Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, dichiarando tenuti gli appellati a non frapporre ostacoli all'esecuzione del passaggio;
il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle parti convenute alla restituzione di ogni somma versata e/o corrisposta dagli attori in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado.
Le parti appellate si costituivano chiedendo tutte il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, ivi compresa l'istanza istruttoria e la richiesta di rinnovo della CTU formulate dagli appellanti, oltre all'inammissibilità della domanda svolta ex novo avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di costituzione della servitù medesima, il riconoscimento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
All'udienza del 26.02.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti respingeva tutte le domande di parte attrice, ritenendo non sussistente il trasferimento del diritto per contratto, stante la conclamata inefficacia delle clausole di stile ivi contenute e la carenza, nell'atto notarile in questione, così come nella relativa nota di trascrizione, di qualsiasi elemento idoneo ad individuare la servitù di passaggio.
In riferimento alla domanda di usucapione, il giudice di prime cure considerava, invece, non provato il possesso continuativo e pacifico per vent'anni, essendo emersi dall'istruttoria espletata percorsi alternativi, ovvero risultando mai utilizzato lo stesso tratto oggetto della domanda di servitù.
Parimenti non trovava accoglimento la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 c.c., in quanto sia dalla CTU che dall'istruttoria orale emergevano i suddetti tracciati ulteriori, percorribili in alternativa a quello individuato dagli attori con la lettera A e il colore rosso nella planimetria doc. 1.
7 In ordine alla richiesta ex art. 1052 c.c., infine, il Tribunale riteneva la domanda inammissibile in quanto proposta tardivamente, avendo le domande di cui all'art. 1051 e 1052 c.c. titolo diverso e rappresentando conseguentemente la seconda una mutatio libelli.
La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in ordine alla dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi censiti al Comune di SS BO veniva pertanto accolta, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e le spese di CTU venivano poste a carico di parte attrice.
2) I motivi di appello proposti da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la costituzione della servitù di passaggio in favore dei propri fondi.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito alla domanda di accertamento di servitù per contratto, stante l'asserita espressa menzione della servitù di passaggio pedonale e carraio sul tratto definito come “A” nel rogito del Notaio del 20/12/2013. Per_1
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame verte sull'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie in ordine alla domanda di usucapione: dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica del CTU la servitù di passaggio di cui al tratto rosso individuato con lettera “A” si sostanzierebbe in opere visibili e permanenti destinate proprio all'esercizio di detto diritto, senza alcuno “sbarramento naturale” o altra linea di interruzione del passaggio. Le dichiarazioni testimoniali di , e sarebbero irrilevanti e/o inattendibili Tes_2 Tes_3 Tes_4
e/o de relato, mentre non sarebbero state presa in debita considerazione le deposizioni di
, , , , , , che confermerebbero Testimone_5 Tes_6 Tes_7 CP_3 Testimone_8 Testimone_9 il passaggio e l'utilizzo ultraventennale del tratto “A” da parte degli attori e dei loro danti causa.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dagli appellanti per errata interpretazione e applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in quanto dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti resterebbe indimostrato il diritto di servitù di passaggio su altri tratti, ragion per cui i fondi di proprietà degli appellanti sarebbero di fatto interclusi. Il passaggio con i mezzi agricoli, inoltre, sarebbe sempre solo avvenuto sul
8 tratto “A”, non essendo materialmente possibile effettuarlo sugli altri tratti per loro stessa conformazione: ciascuno dei percorsi alternativi presenterebbe criticità e difficoltà di transito, oltre ad essere più lunghi.
Da qui la richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sia per determinare il passaggio più idoneo al transito con mezzi agricoli, sia per la quantificazione della indennità prevista ex art.1053 c.c.
In riferimento alla pronuncia di inammissibilità della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., proposta dagli attori con la prima memoria istruttoria, gli appellanti affermano che il Decidente avrebbe erroneamente ritenuto detta domanda tardivamente proposta, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale modificazione della causa petendi, in caso di “diritti autodeterminati”, non costituirebbe domanda nuova e come tale non sarebbe soggetta alle preclusioni di cui all'art.183, co. 6, c.p.c. come anche a quelle di cui all'art. 345 c.p.c.
Quarto motivo
Gli appellanti ravvisano quindi un profilo di censura della sentenza di primo grado nell'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, come mera conseguenza del rigetto delle domande attoree.
L'auspicato accoglimento del gravame si porrebbe ora in maniera antitetica con detta pronuncia, la quale dovrebbe pertanto essere riformata, con conseguente pronuncia di rigetto, in dipendenza dall'accertamento del diritto di servitù.
Quinto motivo
Con un quinto e ultimo motivo di impugnazione la sentenza di primo grado viene contestata per avere aderito acriticamente alle risultanze della CTU, la quale, in particolare, avrebbe dovuto trattare separatamente le domande proposte dagli attori, non solo poiché trattasi di soggetti/proprietari diversi, ma altresì poiché proposte in relazione a fondi tra loro materialmente ed ontologicamente differenti per conformazione e posizione. Ne sarebbe derivata una assoluta incongruenza, soprattutto in merito alla posizione processuale del signor
: il CTU avrebbe dovuto individuare le ipotesi e/o rappresentazioni grafiche dei Parte_1
passaggi possibili in relazione alle specifiche condizioni, posizioni e natura dei fondi T_
, da un lato, e dall'altro. Il Consulente avrebbe inoltre disatteso, senza
[...] Parte_1 argomentare sul punto, le osservazioni del consulente di parte attrice sull'inidoneità al transito dei mezzi agricoli dei tratti C e B e, in generale, delle maggiori criticità e gravosità dei medesimi.
9 Parte appellante lamenta, infine, la mancata ammissione dei testimoni e S_ ES
, la cui indicazione è stata ritenuta dal Tribunale di Asti, su eccezione di parte convenuta,
[...]
tardiva e quindi inammissibile in quanto indicati solo sui capi non ammessi di cui alla terza memoria. Insiste, pertanto, nella richiesta di audizione del teste essendo medio tempore ES
ES deceduto il teste
3) La difesa delle parti appellate
Gli appellati contestano l'impugnazione avversaria, ribadendo la carenza di menzione e individuazione della servitù di passaggio de quo nell'atto notarile e nella relativa nota di trascrizione in ordine al trasferimento del diritto ex contractu. Gli stessi affermano, per contro, la prova, offerta dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali, della sussistenza di percorsi alternativi in merito alla domanda di usucapione. Quest'ultima sarebbe inficiata, altresì, da testimonianze relative ad anni più risalenti o comunque diversi dal ventennio richiesto, oltre a trattarsi di soggetti estranei alla vicenda in oggetto, il cui passaggio non rileva ai fini del decidere, non rivestendo neppure il ruolo di danti causa degli odierni appellanti.
In merito alla pretesa applicazione degli artt. 1051-1052 c.c., i fondi in questione risulterebbero con evidenza non interclusi, stante la comprovata coesistenza di tracciati alternativi e considerando che, in seguito all'asfaltatura, anche il tracciato “azzurro” e il tracciato “verde” sarebbero idonei al transito dei mezzi agricoli.
La richiesta di costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi di parte attrice sarebbe stata correttamente ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure, in quanto tardivamente proposta. Si tratterebbe, infatti, di domanda nuova, avente titolo diverso, come tale inammissibile, su cui parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sin dalla prima difesa utile ovvero con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
Parimenti dovrebbe essere ritenuta inammissibile la stessa domanda riproposta ex novo nell'atto di appello.
Alla reiezione delle domande avversarie dovrà conseguire necessariamente la conferma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale in ordine alla dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi censiti al Comune di SS BO. ES In riferimento al quinto motivo d'appello, gli appellati osservano che i testimoni e ES
sarebbero stati indicati a prova contraria solamente sui capitoli dedotti da controparte in memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. di tal ché le argomentazioni avversarie parrebbero prive di pregio. Gli attori, inoltre, nel precisare le proprie conclusioni con le note conclusive del
10 04.11.2022 si sarebbero limitati a chiedere la “modifica dell'ordinanza di ammissione delle prove ed ammissione di quelle dedotte in controprova nella memoria ex art. 183 comm. VI n. 3
c.p.c. degli attori” (si cfr. note conclusionali avversarie), non chiedendo invece ES specificatamente l'ammissione dei testimoni e da escutere in prova contraria sui ES
capitoli dedotti da parte convenuta.
Quanto alla CTU, sarebbe principio consolidato che il giudice di merito, così come il proprio consulente d'ufficio, non siano tenuti a recepire le osservazioni del CTP.
4) I motivi della decisione
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado riproponendo le loro domande di costituzione della servitù di passaggio sul fondo degli appellati attraverso il percorso rosso “A”
o per contratto o per usucapione ventennale o per interclusione del fondo. Tale sequenza verrà, pertanto, mantenuta nell'esposizione dei motivi della decisione.
4.1. La costituzione della servitù di passaggio per contratto.
Le parti appellanti sostengono che la servitù di passaggio sarebbe stata costituita per contratto visto il tenore del rogito di acquisto di del 20.12.2013 delle particelle nn. 115, Parte_1
116, 196 e 197, foglio 28, Comune di SS BO.
Occorre chiarire che tale servitù potrebbe essere stata costituita solo a favore dei terreni acquistati nell'occasione da e non a favore del terreno già di proprietà dei Parte_1
suoi genitori, ovvero la particella, n. 400 foglio 28, Comune di SS BO, considerato che dello stesso non vi è alcuna menzione nell'atto nemmeno secondo la prospettazione attorea.
Ciò posto, considerato che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha effetti solo tra le parti, appare altrettanto pacifico dalla lettura del rogito del 20.12.2013 che alcuna delle parti oggi appellate sia stata parte di quel contratto, intervenuto tra e le eredi di Parte_1 [...]
e Per_2 Persona_3 CP_7
Nel corso del giudizio non sono stati prodotti altri atti pubblici dai quali desumere la costituzione ed il trasferimento dell'asserita servitù di passaggio a favore dei fondi degli appellanti e con peso su quello degli appellati.
Quindi, a prescindere dalla natura o meno di clausola di stile della dizione utilizzata nel rogito del 2013, considerato che le servitù devono costituirsi con forma scritta ab sustantiam (art. 1350
c.1 n. 4 c.c.) e sono soggette a trascrizione per la loro opponibilità ai terzi (art. 2643 c. 1 n. 4
c.c.), occorre concludere che le parti appellanti non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante ex art. 2697 c.c..
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
11 4.2. L'usucapione della servitù di passaggio.
4.2.1 I terreni di Parte_1
La menzione della servitù di passaggio nel rogito di acquisto, nonostante si tratti di contratto concluso con soggetti diversi dagli appellati, potrebbe, invece, rilevare ai fini dell'accessione del possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c.
Infatti, in caso di acquisto a titolo particolare non vi è l'automatica successione nel possesso prevista per l'acquisto a titolo universale tipico dell'erede, ma, a determinate condizioni, è possibile unire il proprio possesso a quello del “suo autore” per goderne gli effetti.
Nel rogito di acquisto del 2013 prodotto in atti si legge “la vendita in oggetto è convenuta a corpo e comprende tutti i diritti, le accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, consuete e praticate, inerenti gli immobili, ed in particolare gli esistenti diritti di passaggio pedonale e carraio sulle strade interpoderali per accedere e recedere alla e dalla strada provinciale
SS BO – Castino”.
A fronte di tale generica indicazione non è possibile individuare senza margini di incertezza un percorso specifico, che possa costituire la base per il passaggio di un diritto reale dal venditore all'acquirente diverso da quelli specificatamente indicati in altre parti dell'atto di compravendita. Si consideri, infatti, che anche il percorso identificato in atti come percorso B
è costituito da una strada interpoderale che serve per accedere e recedere alla e dalla strada provinciale SS BO – Castino.
La stessa, pertanto, deve essere considerata una mera formula di stile, come tale inidonea sia alla costituzione del diritto che al passaggio del relativo possesso (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 18349 del 25/10/2012, Rv. 623974 – 01, in cui si è affermato che Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via).
Né ulteriori indicazioni possono evincersi dal preliminare di vendita di tali terreni del
05.07.2012, in cui le parti avevano indicato con maggiore precisione i terreni su cui tale passaggio avrebbe dovuto avvenire, in quanto l'eventuale intenzione delle parti non rileva nel caso specifico in cui gli effetti dei loro accordi dovrebbero riflettersi su terzi estranei al vicolo contrattuale.
12 Secondo il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, non era sufficiente, per unire il proprio possesso a quello del dante causa, ai sensi dell'art. 1146 secondo comma cod. civ., il titolo costituito dal contratto di vendita del fondo (preteso) dominante che non contenesse la specifica menzione della servitù che si assumeva usucapita, operando l'accessione nei soli limiti del titolo traslativo. (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 3177 del 14/02/2006 (Rv. 586254 – 01).
Successivamente vi è stato un espresso cambio di orientamento nelle sentenze del 2008 e del
2012, secondo le quali “L'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ.,
l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 - Rv. 624155 – 01).
Occorre, pertanto, chiedersi se occorra effettivamente tale indicazione per avere un idoneo passaggio nel possesso o se la mancata menzione del diritto di servitù precluda l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.2 c.c.
Ritiene il Collegio che sia necessaria una espressa menzione nell'atto di trasferimento considerato che anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per l'operatività dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c. 2 c.c. non è sufficiente la mera consegna.
È stato più volte ribadito, infatti, che in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori
e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo
a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018 - Rv. 650014 – 01).
Così in Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016 - Rv. 641210 – 01 è stato espressamente affermato che affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un
13 terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione
d'azienda.
Considerato che ai sensi dell'art. 1350 c.1 n. 4 c.c., come sopra evidenziato, anche per la costituzione o la modificazione delle servitù prediali è necessaria la forma scritta ab sustantiam, in mancanza di alcuna indicazione del diritto di servitù che si vuole trasferire nell'atto di trasferimento del fondo dominante, il suddetto diritto reale (se già compiuto il tempo per usucapire) o il possesso utile ad usucapionem (se non ancora compiuto il ventennio) passerebbero in base alla mera traditio, in contrasto con le indicazioni anche recentemente date dalla Suprema Corte.
Proprio seguendo tale ragionamento nel 2022 è stato considerato titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso, l'atto di trasferimento nel quale il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione (Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022 - Rv. 664211 – 01) mentre nel 2023 non è stato ritenuto sufficiente per maturare il possesso ventennale, con accessione nel possesso dei propri danti causa, un atto in cui non si faceva menzione del diritto di proprietà su un sottotetto, successivamente menzionato nell'atto di vendita dell'appartamento sottostante (Cass. Civ.
Sez.
2 -Sentenza n. 8579 del 27/03/2023 - Rv. 667317 – 01).
Il concetto è stato da ultimo riconosciuto anche in relazione al diritto di servitù (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01).
Alla luce di tali considerazioni non può accedere il proprio possesso a quello Parte_1
dei propri danti causa: egli, avendo acquistato nel 2013 ed avendo iniziato la causa nel 2019, non ha sicuramente esercitato un possesso ventennale della servitù di passaggio che si assume usucapita.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato in relazione ai terreni di proprietà di Pt_1
[...]
4.2.1 Il terreno di e Parte_2 Parte_3
Gli appellanti non si soffermano sulla distinzione tra successione ed accessione nel possesso ex art. 1146 c.c. nemmeno con riferimento alle altre posizioni e non specificano in alcun modo quando e a che titolo e siano diventati proprietari della Parte_2 Parte_3
particella n. 400.
Tuttavia, se potrebbe anche aver ereditato la proprietà (così emergendo Parte_2
ad esempio dalle dichiarazioni di che riferisce che la cascina era in Testimone_8
14 precedenza dei genitori di suo cognato, sebbene dalle dichiarazioni di emerga ES1
il dubbio di altri passaggi intermedi, avendo dichiarato che suo zio aveva acquistato la cascina di deve avere acquisito a titolo particolare, quindi, Parte_2 Parte_3
anche in relazione a tale terreno occorre valutare se vi sia la prova del possesso ventennale della servitù direttamente da parte dei due appellanti, a prescindere dai loro danti causa.
Nell'ambito di tale valutazione è possibile considerare anche l'asserito passaggio effettuato da figlio di dal 1999 in poi, ovvero da quando Parte_1 Parte_11 Parte_3
ha affittato i terreni poi acquistati, considerato che è emersa come circostanza pacifica che egli avesse sul fondo di cui alla particella n. 400 dei suoi genitori la sede operativa della propria attività.
La circostanza è stata, infatti, allegata dagli allora convenuti nella comparsa di costituzione e risposta e non è stata specificatamente contestata dagli allora attori, diventando circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c.
Inoltre la stessa è confermata dalla stessa CTP degli appellanti (CTP Geom. , all. 5 Persona_4 atto di citazione) in cui nella sovrapposizione tra l'estratto di mappa e la visione di google maps si vede chiaramente come sulla particella n. 400 insista la Controparte_8
nonché dalla visura di tale azienda agricola che indica la sede operativa di Strada AN 6,
SS BO (doc. 14 fasc. convenuti di primo grado).
Tuttavia tale passaggio sul percorso rosso né ha trovato conferma nell'istruttoria svolta, né ha avuto durata ventennale.
Infatti, considerato il lasso temporale tra l'inizio dello stesso, nel 1999 secondo la prospettazione degli appellanti, e l'inizio delle contestazioni, già evidenti nel 2013, anno della richiesta tutela possessoria al Tribunale di Alba, e conclamate con la richiesta di mediazione del 2018, in cui si fa riferimento ad atti emulativi iniziati alcuni anni prima, è evidente che non sia maturato il ventennio.
Per quanto riguarda l'esito dell'istruttoria, infatti, non è possibile dare valore a quanto avvenuto negli anni 50, 60 e 70, in cui vari testi ( e ) hanno ES2 Testimone_8 Testimone_9 riferito dell'utilizzo della strada interpoderale da parte di molti soggetti, ma in cui la cascina non era ancora di proprietà degli attuali appellanti.
Successivamente i medesimi testi hanno riferito della creazione e della successiva asfaltatura della strada della AN (percorso azzurro) tramite il quale si è creato un sicuro collegamento con la strada provinciale SP 31, da loro stessi utilizzato per raggiungere e visitare
15 la famiglia (v. testi , , , che ha precisato però Pt_1 Tes_6 Testimone_8 Testimone_9
che negli ultimi venti anni non è più andata a visitare la cugina . Parte_3
Hanno negato l'utilizzo del percorso rosso da parte degli appellanti i testi , , Tes_2 ES3
e . Tes_3 Tes_4
Il teste era colui che lavorava le terre di dante causa di Tes_2 Persona_2 Pt_1
fino al 1998 ed ha dichiarato di utilizzare il percorso verde per raggiungere tali terreni -
[...]
analogamente a che ha continuato a lavorare le vigne di fino al 2011 - e di Tes_4 Persona_2
aver visto gli appellanti utilizzare il percorso azzurro. ha specificato di averli visti Tes_4
passare sul percorso azzurro e di sapere che usavano il percorso verde per raggiungere le vigne.
Afferma, invece, di non averli visti passare sul percorso rosso.
L'utilizzo del percorso azzurro è stato confermato anche da successivamente ES2
alla sua creazione negli anni 1968-1969.
Anche che ha confermato negli anni l'utilizzo del percorso rosso, ha datato Testimone_5 gli ultimi passaggi all'inizio degli anni duemila, in quanto successivamente non si poteva più passare perché [erano] cresciute le piante. che pur ha confermato il passaggio ES1
dal percorso rosso alla fine degli anni Novanta, ha affermato che lo stesso si è interrotto quattro
o cinque anni prima della sua deposizione, avvenuta nel 2021, quindi verso il 2015/2016, prima del completamento del ventennio. Ha poi aggiunto di utilizzare la strada asfaltata per raggiungere l'abitazione dei Pt_1
Nessuno dei testi, pertanto, ha confermato l'utilizzo del percorso rosso per il necessario ventennio, considerato che anche la teste ha riferito di aver visto altri passare Testimone_14
su tale percorso su incarico di dal 2000 e di averlo utilizzato personalmente dal Pt_1
2015, periodi non sufficienti per il completamento del ventennio considerata la convocazione delle controparti in mediazione già nel 2018.
Nemmeno la deposizione del dipendente potrebbe modificare l'esito ES5 dell'istruttoria, considerato che secondo la stessa prospettazione degli appellanti avrebbe dovuto riferire su quanto accaduto dal 2000 in poi, con conseguente assorbimento del quinto motivo di appello relativo alla mancata ammissione della suddetta testimonianza.
Non è stata pertanto raggiunta la prova dell'esercizio ventennale della servitù di passaggio da parte degli appellanti.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
16 4.3. La costituzione coattiva della servitù di passaggio.
4.3.1 L'interclusione del fondo e la costituzione della servitù ex art. 1051 c.c.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'esistenza di percorsi alternativi a quello rosso indicato sub A escludesse di per sé la costituzione coattiva della servitù di passaggio, stante l'interclusione dei fondi, nonché nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c.
Con riguardo al primo aspetto, ovvero l'interclusione dei fondi, la doglianza è strettamente correlata a quella fatta oggetto del quinto motivo di appello relativa alla errata valutazione dei fonti delle parti appellanti come un unico centro di interessi, a detrimento della posizione di i cui terreni sarebbero pacificamente interclusi, e, pertanto, le censure Parte_1
devono essere analizzate congiuntamente.
Occorre, infatti, considerare che correttamente il CTU ha considerato gli appellanti come un unico centro di interessi dal momento che, come già sopra evidenziato, è emersa come circostanza pacifica che avesse sul fondo di cui alla particella n. 400 dei suoi Parte_1
genitori la sede operativa della propria attività. Inoltre, dalle stesse critiche mosse alla sentenza di primo grado emerge che anche la particella n. 399, confinante con la n. 400, è di proprietà di e (v. atto di appello pag. 23), come indicato anche dal Parte_2 Parte_3
CTU nella tabella di raffronto a pag. 32.
Cosicchè sia il rapporto di parentela che la messa a disposizione della propria proprietà per la collocazione della sede di impresa del figlio mettono in evidenza l'unicità del centro di interessi degli appellanti unitariamente intesi.
Tale prospettazione porta anche a ritenere i fondi di cui si discute non interclusi in quanto il c.d. percorso C ha diretto accesso, attraverso gli ulteriori fondi di e Parte_2
alla strada della AN, iscritta nell'elenco delle strade vicinali ad uso Parte_3
pubblico del Comune di SS BO, come attestato dal doc. 6 prodotto dagli appellati in primo grado.
Nella CTU il percorso di 168 mt. ca. indicato nella tabella di raffronto di pag. 32, infatti, indica la distanza tra C2 e C3 ovvero tra l'inizio della proprietà e Parte_2 Pt_3
e l'inizio di quella di che, una volta considerate unitariamente, hanno
[...] Parte_1
diretto accesso sulla via pubblica costituita dalla strada vicinale.
Con la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, infatti, occorre provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso, e ciò
17 deve essere effettuato, per costante giurisprudenza, in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021, Rv. 662565 - 01).
Tuttavia, una volta esclusa l'interclusione del fondo per la presenza di un accesso già esistente dalla pubblica via, con conseguente insussistenza dei presupposti ex art. 1051 c.c. per la costituzione coattiva del passaggio, risultano irrilevanti le caratteristiche degli altri eventuali percorsi di accesso al fondo passanti sulla proprietà altrui.
4.3.2 La costituzione della servitù ex art. 1052 c.c.
Gli appellati hanno contestato l'ammissibilità della domanda di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c., formulata dagli appellanti con la memoria 183 n. 1 c.p.c., fin dalla memoria 183 n. 2 c.p.c. sostenendo la novità della domanda, non confinabile nei limiti della emendatio libelli.
Gli appellanti l'hanno riproposta con il terzo motivo di appello, sostenendo la natura di diritti c.d. "autodeterminati" dei diritti reali, cui la servitù prediale inerisce, come tale non soggetta a preclusioni, dal momento che la causa petendi si individua nello stesso diritto azionato.
Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, infatti, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto - nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020, Rv. 659370 – 01).
Sebbene si concordi su tale qualificazione dei diritti reali, cui le servitù prediali sicuramente ineriscono, ciò non consente una deroga al sistema delle preclusioni che regola le allegazioni e le prove cui la parte è tenuta nel nostro sistema processual-civilistico (v. per tutte e con specifico riferimento al giudizio di appello Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010,
Rv. 615350 - 01).
Nel caso in esame, infatti, nella memoria 183 n. 1 c.p.c. gli allora attori si sono limitati a sostenere la richiesta di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c. con queste brevi considerazioni:
In ogni caso, se anche fosse vera la non interclusione dei fondi attorei, ma così non è, l'on.le
Giudicante potrebbe ex art. 1052 c.c. costituire la servitù di passaggio richiesta coattivamente.
18 Nel caso che ci riguarda, come supra visto, poiché l'eventuale passaggio sui percorsi individuati da controparte con le lettere B e C non consentirebbe e non consente idoneo transito con i pezzi agricoli utilizzati dagli attori, l'ill.mo Tribunale potrà costituire la servitù richiesta ex art. 1052 c.c.
Tuttavia non sono state allegate, e men che meno provate, esigenze specifiche che possano giustificare una pronuncia in tal senso. Mai sono state allegate esigenze specifiche legate all'agricoltura o all'industria da soddisfare a fronte della allegata non idoneità dell'accesso di cui il fondo è dotato tramite il percorso C.
Mai è stato provato il possesso e l'utilizzo di mezzi cigolati per lo svolgimento delle proprie attività ed anzi nelle osservazioni del CTU alle note del CTP è stato sottolineato come proprio per le coltivazioni in essere sui fondi delle parti appellanti sia stato considerato sufficiente l'utilizzo di mezzi gommati con massa complessiva a pieno carico stimata in 200 q.li. L'impiego di mezzo di massa superiore è – scrive il CTU a pag. 38 – per la conformazione dei luoghi, delle pendenze, degli strati superficiali e delle colture presenti, assolutamente sconsigliato
(oltre che inutile).
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.4 Il quarto motivo di appello risulta assorbito dal rigetto dei precedenti, che portano alla conferma della sentenza di primo grado.
4.5 Il quinto motivo di appello che riguarda la rinnovazione delle istanze istruttorie è già stato analizzato in precedenza sia con riguardo alla testimonianza di , ritenuta irrilevante ES
stante il periodo di tempo sul quale sarebbe in grado di riferire, sia con riguardo alla valutazione unitaria del compendio immobiliare degli appellanti da parte del consulente tecnico di ufficio, ritenuta corretta per i motivi sovra esposti. In generale si ritiene la CTU espletata esaustiva e motivata, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione e non si ritiene necessaria alcuna integrazione istruttoria.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato, come dichiarato anche dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 (scaglione euro 52.001,00 - 260.000,00)
19 Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), aumentato ad euro 19.446,40 per la difesa di più parti processuali, nei limiti della richiesta della parte, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 868/2022 del
Tribunale di Asti, pronunciata e pubblicata in data 07/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 19.446,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 03.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
20 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Cecilia Marino Presidente
Dott. Roberto Rivello Consigliere
Dott. Francesca Firrao Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 147/2023 promossa da
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
, (C.F. ), rappresentati e difesi, dall'avv.
[...] Parte_3 C.F._3
Andrea Ferrari e dall'Avv. Antonio Iovieno, entrambi del Foro di Asti, PEC:
- , presso i Email_1 Email_2
quali sono elettivamente domiciliati, in Alba, Via Paruzza n.18/C
APPELLANTI
Contro
(c.f.: ), (c.f.: Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
, (c.f.: ), C.F._5 Parte_4 C.F._6 Parte_5
(c.f.: ), (c.f.: ), C.F._7 Parte_6 C.F._8 [...]
(c.f. ), (c.f.: ), Parte_7 C.F._9 Parte_8 C.F._10
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Roberto Ponzio PEC:
) ed elettivamente domiciliati presso l'avv. Claudio Email_3
1 Antonio Maradei del Foro di Torino (PEC:
con studio in Torino, via Roasio 16 Email_4
APPELLATI nonché contro
(c.f.: ) CP_3 C.F._11
APPELLATA contumace
e
(c.f.: , CP_4 C.F._12
APPELLATO contumace
e di
(c.f.: ) Controparte_5 C.F._13
APPELLATO contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 868/2022 del Tribunale di Asti, pronunciata e pubblicata in data 07/12/2022
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Torino, contrariis rejectis, previo ogni eventuale incombente istruttorio e di rito, ad integrale riforma della sentenza del Tribunale di Asti
n.868/2022 (proc. civ. R.G. n.3508/2019), pronunciata e pubblicata il 07/12/2022 (Repert.
n.1706/2022 del 09/12/2022) e previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
IN VIA ISTRUTTORIA
Per le ragioni esposte,
- disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del Giudice di prime cure;
- disporre l'audizione del teste , da escutersi in prova contraria sui capitoli dedotti ES
nella memoria istruttoria di parte convenuta ex art.183, VI comma, n.2 c.p.c;
- disporre la rinnovazione della CTU tecnica volta alla descrizione dello stato dei luoghi, nonché
a determinare se il passaggio invocato dagli attori al tratto “A” sia il più idoneo, tra gli ipotetici
2 passaggi eventualmente rilevati, sia per conformazione e caratteristiche al passaggio con mezzi agricoli (anche muniti di rimorchio e superiori ai 200 q.) tenendo in considerazione la struttura morfologica del tratto di strada e gli altri elementi necessari. Da ultimo, quantificare l'indennità prevista dall'art.1053 c.c..
Fermo restando ogni più ampio e puntuale quesito che l'adita Corte riterrà di formulare.
NEL MERITO
in via principale:
- accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento con gli atti e le scritture di cui in narrativa della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3 [...]
, sito nel Comune di SS BO censito al F. 28, part. 400 e di quelli di proprietà Parte_2
del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 115, Parte_1
116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di SS
BO e censiti al F. 28 part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
- respingere la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti , Controparte_1 [...]
, , , CP_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
mandando esenti gli esponenti da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte;
In via subordinata
- accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei sig.ri , e , sito nel Comune di SS BO e Parte_3 Parte_2
censito al F. 28, part. 400 e di quelli di proprietà del signor siti nel Comune di Parte_1
SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di SS BO e censiti al F.28 part. nn. 178 – 275 – 119 –
121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
in via ulteriormente subordinata:
- dichiarare la costituzione, per i motivi di cui in narrativa, della predetta servitù di passaggio coattivamente ex art. 1051 c.c., in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3
3 , sito nel Comune di SS BO e censito al F. 28, part. 400 e di quelli Parte_2
di proprietà del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. Parte_1
nn.115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di
SS BO e censiti al F. 28, part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 –
431 - 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, statuendo l'indennità che gli attori dovranno versare;
in estremo subordine:
dichiarare la costituzione, per i motivi di cui in narrativa, della predetta servitù di passaggio coattivamente ex art. 1052 c.c., in favore del fondo di proprietà dei signori e Parte_3
, sito nel Comune di SS BO e censito al F. 28, part. 400 e di quelli Parte_2
di proprietà del signor siti nel Comune di SS BO e censiti al F. 28, part. Parte_1
nn. 115, 116, 196 e 197, e gravante sui fondi di proprietà dei convenuti, tutti nel comune di
SS BO e censiti al F. 28 part. nn. 178 – 275 – 119 – 121 – 421 – 179 – 204 – 430 – 431
- 401 urb. – 260 – 300 – 138 – 269 – 140 – 233 – 170 – 118, ordinandosi al competente conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, statuendo l'indennità che gli attori dovranno versare;
In ogni caso:
- accertata e/o dichiarata la servitù di passaggio di cui trattasi, dichiarare tenuti i convenuti a non frapporre ostacoli con rami e/o altri oggetti all'esecuzione del passaggio;
- con il favore delle spese nonché e delle competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA se e come dovuta per legge, e con rinuncia alla rifusione delle spese processuali con riferimento alla sola posizione processuale dei signori
, e , essendo stati gli stessi contumaci nel CP_4 CP_3 Controparte_5 giudizio di primo grado ed avendo espresso la volontà di “non ostacolare l'eventuale esercizio del passaggio”.
- condannare le parti convenute alla restituzione di ogni somma versata e/o corrisposta dagli attori in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado, con gli interessi legali dalla data della ricezione al saldo/rimborso effettivo.
4 Per le parti appellate
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita,
per le causali tutte di cui in narrativa,
previa reiezione della richiesta di parte appellante di audizione del teste da ES
escutersi in prova contraria sui capitoli dedotti nella memoria istruttoria di parte convenuta ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c.,
previa reiezione della richiesta di parte appellante di rinnovazione della CTU,
in via principale:
- rigettare l'appello proposto da , con atto Parte_1 Parte_3 Parte_2
notificato in data 01.02.2023-02.02.2023 avverso la sentenza n. 868/2022 resa dal Tribunale di
Asti e pubblicata in data 07.12.2022, siccome infondato tanto in fatto quanto in diritto, confermando in toto la pronuncia impugnata;
- accertare e dichiarare per le causali di cui in narrativa l'inammissibilità della domanda svolta ex novo dai Signori e in sede di appello volta Parte_1 Parte_3 Parte_2
ad ottenere la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi di parte attrice F. 28 part. 400, 115, 116, 196 e 197 ed a carico dei fondi dei convenuti e comunque rigettare tale domanda poiché infondata;
in via subordinata:
nella denegata ipotesi di costituzione di una servitù di passaggio coattivo sui fondi F. 28 part. 275 (di proprietà di e ), n. 119 (di proprietà di Parte_8 Controparte_1 [...]
, n. 121 (di proprietà di ), n. 421 (di proprietà di Parte_7 Controparte_1 [...]
, n. 260 (di proprietà di e , n. 138 (di proprietà di Parte_7 Parte_4 Parte_5
), n. 300 (di proprietà di ), n. 233 (di Controparte_6 Parte_8 Controparte_1
proprietà di e , n. 170 (di proprietà di , Parte_5 Parte_6 Controparte_2 Pt_8
e ) riconoscere ai proprietari di tali fondi un'indennità proporzionata
[...] Controparte_1
al danno cagionato dal passaggio, danno da determinarsi in corso di causa ed anche occorrendo in via equitativa anche in base al percorso che verrà individuato.
In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 23.10.2019 i signori , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Asti i signori , Controparte_1 CP_3
, , , Controparte_2 Parte_4 CP_4 Parte_5 Parte_6 [...]
e per sentir accertare e dichiarare l'esistenza, Parte_7 Parte_8 Controparte_5
per contratto, o, in subordine, per intervenuta usucapione o, comunque sentire dichiarare ai sensi dell'art. 1051 c.c. l'esistenza di una servitù di passaggio in favore dei fondi attorei siti a
SS BO e censiti al catasto del Comune di SS BO al F. 28 mapp. 400 (di proprietà di e ) e F. 28 part. n. 115, 116, 196, 197 (di proprietà Parte_3 Parte_2
di a carico dei fondi dei convenuti ubicati nel comune di SS BO, con Parte_1 conseguente condanna degli stessi a non frapporre ostacoli all'esecuzione del passaggio.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i Signori
[...]
, CP_1 Controparte_2 Parte_4 Parte_5 Parte_6
chiedendo la reiezione della domanda attorea ed Parte_7 Parte_8
in via riconvenzionale l'accertamento e la declaratoria di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni di loro proprietà, nonché, in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattivo sui medesimi, il riconoscimento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. parte convenuta eccepiva altresì la tardività della domanda di parte attrice relativamente alla domanda di costituzione della servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., formulata dagli attori in prima memoria.
A seguito dell'istruttoria orale e della disposta consulenza tecnica d'ufficio il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. al 7.12.2022, all'esito della quale dava lettura della sentenza, con cui accertava e dichiarava l'inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei terreni di proprietà dei convenuti, con rifusione delle spese di lite e condanna al pagamento delle spese di CTU a carico di parte attrice.
Avverso la suddetta pronuncia i Sigg.ri e Parte_1 Parte_2 Parte_3
proponevano appello, ritualmente notificato in data 01.02.2023, con cui chiedevano, in totale riforma della sentenza di primo grado, previa audizione del teste in prova contraria ES
e rinnovazione della CTU, di accertare e dichiarare l'intervenuto trasferimento della servitù di passaggio in favore del fondo di proprietà dei Sigg.ri e Parte_1 Parte_2
6 , di respingere la domanda riconvenzionale proposta di convenuti, ovvero, in via Parte_9
subordinata, di accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione della servitù di passaggio medesima;
in via ulteriormente subordinata, la costituzione coattiva ex art. 1051 c.c. in favore di tutti gli appellanti, nonché, in estremo subordine, la costituzione coattiva ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi degli appellanti;
con ordine, in ogni caso, al competente conservatore dei
Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza, dichiarando tenuti gli appellati a non frapporre ostacoli all'esecuzione del passaggio;
il tutto con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna delle parti convenute alla restituzione di ogni somma versata e/o corrisposta dagli attori in esecuzione dell'impugnata sentenza di primo grado.
Le parti appellate si costituivano chiedendo tutte il rigetto dell'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, ivi compresa l'istanza istruttoria e la richiesta di rinnovo della CTU formulate dagli appellanti, oltre all'inammissibilità della domanda svolta ex novo avente ad oggetto la costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c., ovvero, in via subordinata, nella denegata ipotesi di costituzione della servitù medesima, il riconoscimento di un'indennità proporzionata al danno cagionato dal passaggio.
All'udienza del 26.02.25 le parti precisavano le conclusioni come da fogli di precisazione depositati telematicamente e la causa veniva trattenuta a sentenza con concessione degli scritti difensivi conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) La sentenza impugnata
Il Tribunale di Asti respingeva tutte le domande di parte attrice, ritenendo non sussistente il trasferimento del diritto per contratto, stante la conclamata inefficacia delle clausole di stile ivi contenute e la carenza, nell'atto notarile in questione, così come nella relativa nota di trascrizione, di qualsiasi elemento idoneo ad individuare la servitù di passaggio.
In riferimento alla domanda di usucapione, il giudice di prime cure considerava, invece, non provato il possesso continuativo e pacifico per vent'anni, essendo emersi dall'istruttoria espletata percorsi alternativi, ovvero risultando mai utilizzato lo stesso tratto oggetto della domanda di servitù.
Parimenti non trovava accoglimento la domanda di costituzione di una servitù di passaggio coattiva ex art. 1051 c.c., in quanto sia dalla CTU che dall'istruttoria orale emergevano i suddetti tracciati ulteriori, percorribili in alternativa a quello individuato dagli attori con la lettera A e il colore rosso nella planimetria doc. 1.
7 In ordine alla richiesta ex art. 1052 c.c., infine, il Tribunale riteneva la domanda inammissibile in quanto proposta tardivamente, avendo le domande di cui all'art. 1051 e 1052 c.c. titolo diverso e rappresentando conseguentemente la seconda una mutatio libelli.
La domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in ordine alla dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi censiti al Comune di SS BO veniva pertanto accolta, restando assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite seguivano la soccombenza e le spese di CTU venivano poste a carico di parte attrice.
2) I motivi di appello proposti da , Parte_1 Parte_2 Parte_3
Alla luce delle suddette statuizioni, gli appellanti sollevavano una serie di censure, volte ad ottenere la riforma integrale della sentenza impugnata e la costituzione della servitù di passaggio in favore dei propri fondi.
Primo motivo
Con il primo motivo di impugnazione viene dedotta l'insufficiente e/o contraddittoria motivazione in merito alla domanda di accertamento di servitù per contratto, stante l'asserita espressa menzione della servitù di passaggio pedonale e carraio sul tratto definito come “A” nel rogito del Notaio del 20/12/2013. Per_1
Secondo motivo
Il secondo motivo di gravame verte sull'errata valutazione delle prove ed emergenze istruttorie in ordine alla domanda di usucapione: dalla documentazione fotografica e dalla relazione tecnica del CTU la servitù di passaggio di cui al tratto rosso individuato con lettera “A” si sostanzierebbe in opere visibili e permanenti destinate proprio all'esercizio di detto diritto, senza alcuno “sbarramento naturale” o altra linea di interruzione del passaggio. Le dichiarazioni testimoniali di , e sarebbero irrilevanti e/o inattendibili Tes_2 Tes_3 Tes_4
e/o de relato, mentre non sarebbero state presa in debita considerazione le deposizioni di
, , , , , , che confermerebbero Testimone_5 Tes_6 Tes_7 CP_3 Testimone_8 Testimone_9 il passaggio e l'utilizzo ultraventennale del tratto “A” da parte degli attori e dei loro danti causa.
Terzo motivo
Con un terzo motivo di impugnazione la pronuncia di primo grado viene censurata dagli appellanti per errata interpretazione e applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c., in quanto dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti resterebbe indimostrato il diritto di servitù di passaggio su altri tratti, ragion per cui i fondi di proprietà degli appellanti sarebbero di fatto interclusi. Il passaggio con i mezzi agricoli, inoltre, sarebbe sempre solo avvenuto sul
8 tratto “A”, non essendo materialmente possibile effettuarlo sugli altri tratti per loro stessa conformazione: ciascuno dei percorsi alternativi presenterebbe criticità e difficoltà di transito, oltre ad essere più lunghi.
Da qui la richiesta di rinnovazione della Consulenza Tecnica d'Ufficio sia per determinare il passaggio più idoneo al transito con mezzi agricoli, sia per la quantificazione della indennità prevista ex art.1053 c.c.
In riferimento alla pronuncia di inammissibilità della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ex art. 1052 c.c., proposta dagli attori con la prima memoria istruttoria, gli appellanti affermano che il Decidente avrebbe erroneamente ritenuto detta domanda tardivamente proposta, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eventuale modificazione della causa petendi, in caso di “diritti autodeterminati”, non costituirebbe domanda nuova e come tale non sarebbe soggetta alle preclusioni di cui all'art.183, co. 6, c.p.c. come anche a quelle di cui all'art. 345 c.p.c.
Quarto motivo
Gli appellanti ravvisano quindi un profilo di censura della sentenza di primo grado nell'accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti, come mera conseguenza del rigetto delle domande attoree.
L'auspicato accoglimento del gravame si porrebbe ora in maniera antitetica con detta pronuncia, la quale dovrebbe pertanto essere riformata, con conseguente pronuncia di rigetto, in dipendenza dall'accertamento del diritto di servitù.
Quinto motivo
Con un quinto e ultimo motivo di impugnazione la sentenza di primo grado viene contestata per avere aderito acriticamente alle risultanze della CTU, la quale, in particolare, avrebbe dovuto trattare separatamente le domande proposte dagli attori, non solo poiché trattasi di soggetti/proprietari diversi, ma altresì poiché proposte in relazione a fondi tra loro materialmente ed ontologicamente differenti per conformazione e posizione. Ne sarebbe derivata una assoluta incongruenza, soprattutto in merito alla posizione processuale del signor
: il CTU avrebbe dovuto individuare le ipotesi e/o rappresentazioni grafiche dei Parte_1
passaggi possibili in relazione alle specifiche condizioni, posizioni e natura dei fondi T_
, da un lato, e dall'altro. Il Consulente avrebbe inoltre disatteso, senza
[...] Parte_1 argomentare sul punto, le osservazioni del consulente di parte attrice sull'inidoneità al transito dei mezzi agricoli dei tratti C e B e, in generale, delle maggiori criticità e gravosità dei medesimi.
9 Parte appellante lamenta, infine, la mancata ammissione dei testimoni e S_ ES
, la cui indicazione è stata ritenuta dal Tribunale di Asti, su eccezione di parte convenuta,
[...]
tardiva e quindi inammissibile in quanto indicati solo sui capi non ammessi di cui alla terza memoria. Insiste, pertanto, nella richiesta di audizione del teste essendo medio tempore ES
ES deceduto il teste
3) La difesa delle parti appellate
Gli appellati contestano l'impugnazione avversaria, ribadendo la carenza di menzione e individuazione della servitù di passaggio de quo nell'atto notarile e nella relativa nota di trascrizione in ordine al trasferimento del diritto ex contractu. Gli stessi affermano, per contro, la prova, offerta dalla documentazione fotografica e dalle dichiarazioni testimoniali, della sussistenza di percorsi alternativi in merito alla domanda di usucapione. Quest'ultima sarebbe inficiata, altresì, da testimonianze relative ad anni più risalenti o comunque diversi dal ventennio richiesto, oltre a trattarsi di soggetti estranei alla vicenda in oggetto, il cui passaggio non rileva ai fini del decidere, non rivestendo neppure il ruolo di danti causa degli odierni appellanti.
In merito alla pretesa applicazione degli artt. 1051-1052 c.c., i fondi in questione risulterebbero con evidenza non interclusi, stante la comprovata coesistenza di tracciati alternativi e considerando che, in seguito all'asfaltatura, anche il tracciato “azzurro” e il tracciato “verde” sarebbero idonei al transito dei mezzi agricoli.
La richiesta di costituzione di una servitù di passaggio coattivo ex art. 1052 c.c. in favore dei fondi di parte attrice sarebbe stata correttamente ritenuta inammissibile dal giudice di prime cure, in quanto tardivamente proposta. Si tratterebbe, infatti, di domanda nuova, avente titolo diverso, come tale inammissibile, su cui parte convenuta ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sin dalla prima difesa utile ovvero con la memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 c.p.c.
Parimenti dovrebbe essere ritenuta inammissibile la stessa domanda riproposta ex novo nell'atto di appello.
Alla reiezione delle domande avversarie dovrà conseguire necessariamente la conferma della sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda riconvenzionale in ordine alla dichiarazione di inesistenza di una servitù di passaggio a carico dei fondi censiti al Comune di SS BO. ES In riferimento al quinto motivo d'appello, gli appellati osservano che i testimoni e ES
sarebbero stati indicati a prova contraria solamente sui capitoli dedotti da controparte in memoria ex art. 183 c. 6 n. 3 c.p.c. di tal ché le argomentazioni avversarie parrebbero prive di pregio. Gli attori, inoltre, nel precisare le proprie conclusioni con le note conclusive del
10 04.11.2022 si sarebbero limitati a chiedere la “modifica dell'ordinanza di ammissione delle prove ed ammissione di quelle dedotte in controprova nella memoria ex art. 183 comm. VI n. 3
c.p.c. degli attori” (si cfr. note conclusionali avversarie), non chiedendo invece ES specificatamente l'ammissione dei testimoni e da escutere in prova contraria sui ES
capitoli dedotti da parte convenuta.
Quanto alla CTU, sarebbe principio consolidato che il giudice di merito, così come il proprio consulente d'ufficio, non siano tenuti a recepire le osservazioni del CTP.
4) I motivi della decisione
Gli appellanti censurano la sentenza di primo grado riproponendo le loro domande di costituzione della servitù di passaggio sul fondo degli appellati attraverso il percorso rosso “A”
o per contratto o per usucapione ventennale o per interclusione del fondo. Tale sequenza verrà, pertanto, mantenuta nell'esposizione dei motivi della decisione.
4.1. La costituzione della servitù di passaggio per contratto.
Le parti appellanti sostengono che la servitù di passaggio sarebbe stata costituita per contratto visto il tenore del rogito di acquisto di del 20.12.2013 delle particelle nn. 115, Parte_1
116, 196 e 197, foglio 28, Comune di SS BO.
Occorre chiarire che tale servitù potrebbe essere stata costituita solo a favore dei terreni acquistati nell'occasione da e non a favore del terreno già di proprietà dei Parte_1
suoi genitori, ovvero la particella, n. 400 foglio 28, Comune di SS BO, considerato che dello stesso non vi è alcuna menzione nell'atto nemmeno secondo la prospettazione attorea.
Ciò posto, considerato che ai sensi dell'art. 1372 c.c. il contratto ha effetti solo tra le parti, appare altrettanto pacifico dalla lettura del rogito del 20.12.2013 che alcuna delle parti oggi appellate sia stata parte di quel contratto, intervenuto tra e le eredi di Parte_1 [...]
e Per_2 Persona_3 CP_7
Nel corso del giudizio non sono stati prodotti altri atti pubblici dai quali desumere la costituzione ed il trasferimento dell'asserita servitù di passaggio a favore dei fondi degli appellanti e con peso su quello degli appellati.
Quindi, a prescindere dalla natura o meno di clausola di stile della dizione utilizzata nel rogito del 2013, considerato che le servitù devono costituirsi con forma scritta ab sustantiam (art. 1350
c.1 n. 4 c.c.) e sono soggette a trascrizione per la loro opponibilità ai terzi (art. 2643 c. 1 n. 4
c.c.), occorre concludere che le parti appellanti non hanno assolto all'onere probatorio su di loro gravante ex art. 2697 c.c..
Il primo motivo di appello è, pertanto, infondato.
11 4.2. L'usucapione della servitù di passaggio.
4.2.1 I terreni di Parte_1
La menzione della servitù di passaggio nel rogito di acquisto, nonostante si tratti di contratto concluso con soggetti diversi dagli appellati, potrebbe, invece, rilevare ai fini dell'accessione del possesso ai sensi dell'art. 1146 c.c.
Infatti, in caso di acquisto a titolo particolare non vi è l'automatica successione nel possesso prevista per l'acquisto a titolo universale tipico dell'erede, ma, a determinate condizioni, è possibile unire il proprio possesso a quello del “suo autore” per goderne gli effetti.
Nel rogito di acquisto del 2013 prodotto in atti si legge “la vendita in oggetto è convenuta a corpo e comprende tutti i diritti, le accessioni, pertinenze e servitù attive e passive, consuete e praticate, inerenti gli immobili, ed in particolare gli esistenti diritti di passaggio pedonale e carraio sulle strade interpoderali per accedere e recedere alla e dalla strada provinciale
SS BO – Castino”.
A fronte di tale generica indicazione non è possibile individuare senza margini di incertezza un percorso specifico, che possa costituire la base per il passaggio di un diritto reale dal venditore all'acquirente diverso da quelli specificatamente indicati in altre parti dell'atto di compravendita. Si consideri, infatti, che anche il percorso identificato in atti come percorso B
è costituito da una strada interpoderale che serve per accedere e recedere alla e dalla strada provinciale SS BO – Castino.
La stessa, pertanto, deve essere considerata una mera formula di stile, come tale inidonea sia alla costituzione del diritto che al passaggio del relativo possesso (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 18349 del 25/10/2012, Rv. 623974 – 01, in cui si è affermato che Il titolo costitutivo od indicativo di una servitù prediale deve contenere tutti gli elementi atti ad individuare il contenuto oggettivo del peso imposto sopra un fondo per l'utilità di altro fondo appartenente a diverso proprietario, con la specificazione dell'estensione e delle modalità di esercizio in relazione all'ubicazione dei fondi, restando inefficaci, per detti fini, le clausole cosiddette di stile, che facciano, cioè, generico riferimento a stati di fatto sussistenti, a servitù attive e passive e cosi via).
Né ulteriori indicazioni possono evincersi dal preliminare di vendita di tali terreni del
05.07.2012, in cui le parti avevano indicato con maggiore precisione i terreni su cui tale passaggio avrebbe dovuto avvenire, in quanto l'eventuale intenzione delle parti non rileva nel caso specifico in cui gli effetti dei loro accordi dovrebbero riflettersi su terzi estranei al vicolo contrattuale.
12 Secondo il più risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini dell'acquisto per usucapione di un diritto reale limitato come quello di servitù, non era sufficiente, per unire il proprio possesso a quello del dante causa, ai sensi dell'art. 1146 secondo comma cod. civ., il titolo costituito dal contratto di vendita del fondo (preteso) dominante che non contenesse la specifica menzione della servitù che si assumeva usucapita, operando l'accessione nei soli limiti del titolo traslativo. (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 3177 del 14/02/2006 (Rv. 586254 – 01).
Successivamente vi è stato un espresso cambio di orientamento nelle sentenze del 2008 e del
2012, secondo le quali “L'accessione del possesso della servitù a favore del successore a titolo particolare della proprietà del fondo dominante, ferma la necessità di un titolo astrattamente idoneo a trasferire quest'ultimo, non richiede, ai sensi dell'art. 1146, comma secondo, cod. civ.,
l'espressa menzione della servitù nel titolo di acquisto.” (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Sentenza n. 18909 del 05/11/2012 - Rv. 624155 – 01).
Occorre, pertanto, chiedersi se occorra effettivamente tale indicazione per avere un idoneo passaggio nel possesso o se la mancata menzione del diritto di servitù precluda l'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.2 c.c.
Ritiene il Collegio che sia necessaria una espressa menzione nell'atto di trasferimento considerato che anche successivamente la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che per l'operatività dell'accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c. 2 c.c. non è sufficiente la mera consegna.
È stato più volte ribadito, infatti, che in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori
e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo
a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene;
ne consegue, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, che l'oggetto del trasferimento non può essere costituito dal mero potere di fatto sulla cosa. (Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20715 del 13/08/2018 - Rv. 650014 – 01).
Così in Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 03/10/2016 - Rv. 641210 – 01 è stato espressamente affermato che affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori ed il successore a titolo particolare possa unire al proprio quello del dante causa, è necessario che il trasferimento sia giustificato da un titolo astrattamente idoneo al passaggio della proprietà od altro diritto reale sul bene, sicché va esclusa, per difetto di forma del sottostante atto traslativo, l'operatività dell'accessione rispetto al possesso di un
13 terreno incluso tra i beni di una azienda ceduta con contratto verbale in caso di cessione
d'azienda.
Considerato che ai sensi dell'art. 1350 c.1 n. 4 c.c., come sopra evidenziato, anche per la costituzione o la modificazione delle servitù prediali è necessaria la forma scritta ab sustantiam, in mancanza di alcuna indicazione del diritto di servitù che si vuole trasferire nell'atto di trasferimento del fondo dominante, il suddetto diritto reale (se già compiuto il tempo per usucapire) o il possesso utile ad usucapionem (se non ancora compiuto il ventennio) passerebbero in base alla mera traditio, in contrasto con le indicazioni anche recentemente date dalla Suprema Corte.
Proprio seguendo tale ragionamento nel 2022 è stato considerato titolo astrattamente idoneo, ancorché invalido o proveniente "a non domino", a giustificare la "traditio" del bene oggetto del possesso, l'atto di trasferimento nel quale il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione (Cass.
Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 8596 del 16/03/2022 - Rv. 664211 – 01) mentre nel 2023 non è stato ritenuto sufficiente per maturare il possesso ventennale, con accessione nel possesso dei propri danti causa, un atto in cui non si faceva menzione del diritto di proprietà su un sottotetto, successivamente menzionato nell'atto di vendita dell'appartamento sottostante (Cass. Civ.
Sez.
2 -Sentenza n. 8579 del 27/03/2023 - Rv. 667317 – 01).
Il concetto è stato da ultimo riconosciuto anche in relazione al diritto di servitù (v. per tutte
Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 11243 del 26/04/2024 - Rv. 670752 – 01).
Alla luce di tali considerazioni non può accedere il proprio possesso a quello Parte_1
dei propri danti causa: egli, avendo acquistato nel 2013 ed avendo iniziato la causa nel 2019, non ha sicuramente esercitato un possesso ventennale della servitù di passaggio che si assume usucapita.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato in relazione ai terreni di proprietà di Pt_1
[...]
4.2.1 Il terreno di e Parte_2 Parte_3
Gli appellanti non si soffermano sulla distinzione tra successione ed accessione nel possesso ex art. 1146 c.c. nemmeno con riferimento alle altre posizioni e non specificano in alcun modo quando e a che titolo e siano diventati proprietari della Parte_2 Parte_3
particella n. 400.
Tuttavia, se potrebbe anche aver ereditato la proprietà (così emergendo Parte_2
ad esempio dalle dichiarazioni di che riferisce che la cascina era in Testimone_8
14 precedenza dei genitori di suo cognato, sebbene dalle dichiarazioni di emerga ES1
il dubbio di altri passaggi intermedi, avendo dichiarato che suo zio aveva acquistato la cascina di deve avere acquisito a titolo particolare, quindi, Parte_2 Parte_3
anche in relazione a tale terreno occorre valutare se vi sia la prova del possesso ventennale della servitù direttamente da parte dei due appellanti, a prescindere dai loro danti causa.
Nell'ambito di tale valutazione è possibile considerare anche l'asserito passaggio effettuato da figlio di dal 1999 in poi, ovvero da quando Parte_1 Parte_11 Parte_3
ha affittato i terreni poi acquistati, considerato che è emersa come circostanza pacifica che egli avesse sul fondo di cui alla particella n. 400 dei suoi genitori la sede operativa della propria attività.
La circostanza è stata, infatti, allegata dagli allora convenuti nella comparsa di costituzione e risposta e non è stata specificatamente contestata dagli allora attori, diventando circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c.
Inoltre la stessa è confermata dalla stessa CTP degli appellanti (CTP Geom. , all. 5 Persona_4 atto di citazione) in cui nella sovrapposizione tra l'estratto di mappa e la visione di google maps si vede chiaramente come sulla particella n. 400 insista la Controparte_8
nonché dalla visura di tale azienda agricola che indica la sede operativa di Strada AN 6,
SS BO (doc. 14 fasc. convenuti di primo grado).
Tuttavia tale passaggio sul percorso rosso né ha trovato conferma nell'istruttoria svolta, né ha avuto durata ventennale.
Infatti, considerato il lasso temporale tra l'inizio dello stesso, nel 1999 secondo la prospettazione degli appellanti, e l'inizio delle contestazioni, già evidenti nel 2013, anno della richiesta tutela possessoria al Tribunale di Alba, e conclamate con la richiesta di mediazione del 2018, in cui si fa riferimento ad atti emulativi iniziati alcuni anni prima, è evidente che non sia maturato il ventennio.
Per quanto riguarda l'esito dell'istruttoria, infatti, non è possibile dare valore a quanto avvenuto negli anni 50, 60 e 70, in cui vari testi ( e ) hanno ES2 Testimone_8 Testimone_9 riferito dell'utilizzo della strada interpoderale da parte di molti soggetti, ma in cui la cascina non era ancora di proprietà degli attuali appellanti.
Successivamente i medesimi testi hanno riferito della creazione e della successiva asfaltatura della strada della AN (percorso azzurro) tramite il quale si è creato un sicuro collegamento con la strada provinciale SP 31, da loro stessi utilizzato per raggiungere e visitare
15 la famiglia (v. testi , , , che ha precisato però Pt_1 Tes_6 Testimone_8 Testimone_9
che negli ultimi venti anni non è più andata a visitare la cugina . Parte_3
Hanno negato l'utilizzo del percorso rosso da parte degli appellanti i testi , , Tes_2 ES3
e . Tes_3 Tes_4
Il teste era colui che lavorava le terre di dante causa di Tes_2 Persona_2 Pt_1
fino al 1998 ed ha dichiarato di utilizzare il percorso verde per raggiungere tali terreni -
[...]
analogamente a che ha continuato a lavorare le vigne di fino al 2011 - e di Tes_4 Persona_2
aver visto gli appellanti utilizzare il percorso azzurro. ha specificato di averli visti Tes_4
passare sul percorso azzurro e di sapere che usavano il percorso verde per raggiungere le vigne.
Afferma, invece, di non averli visti passare sul percorso rosso.
L'utilizzo del percorso azzurro è stato confermato anche da successivamente ES2
alla sua creazione negli anni 1968-1969.
Anche che ha confermato negli anni l'utilizzo del percorso rosso, ha datato Testimone_5 gli ultimi passaggi all'inizio degli anni duemila, in quanto successivamente non si poteva più passare perché [erano] cresciute le piante. che pur ha confermato il passaggio ES1
dal percorso rosso alla fine degli anni Novanta, ha affermato che lo stesso si è interrotto quattro
o cinque anni prima della sua deposizione, avvenuta nel 2021, quindi verso il 2015/2016, prima del completamento del ventennio. Ha poi aggiunto di utilizzare la strada asfaltata per raggiungere l'abitazione dei Pt_1
Nessuno dei testi, pertanto, ha confermato l'utilizzo del percorso rosso per il necessario ventennio, considerato che anche la teste ha riferito di aver visto altri passare Testimone_14
su tale percorso su incarico di dal 2000 e di averlo utilizzato personalmente dal Pt_1
2015, periodi non sufficienti per il completamento del ventennio considerata la convocazione delle controparti in mediazione già nel 2018.
Nemmeno la deposizione del dipendente potrebbe modificare l'esito ES5 dell'istruttoria, considerato che secondo la stessa prospettazione degli appellanti avrebbe dovuto riferire su quanto accaduto dal 2000 in poi, con conseguente assorbimento del quinto motivo di appello relativo alla mancata ammissione della suddetta testimonianza.
Non è stata pertanto raggiunta la prova dell'esercizio ventennale della servitù di passaggio da parte degli appellanti.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
16 4.3. La costituzione coattiva della servitù di passaggio.
4.3.1 L'interclusione del fondo e la costituzione della servitù ex art. 1051 c.c.
Con il terzo motivo di appello gli appellanti censurano la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che l'esistenza di percorsi alternativi a quello rosso indicato sub A escludesse di per sé la costituzione coattiva della servitù di passaggio, stante l'interclusione dei fondi, nonché nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c.
Con riguardo al primo aspetto, ovvero l'interclusione dei fondi, la doglianza è strettamente correlata a quella fatta oggetto del quinto motivo di appello relativa alla errata valutazione dei fonti delle parti appellanti come un unico centro di interessi, a detrimento della posizione di i cui terreni sarebbero pacificamente interclusi, e, pertanto, le censure Parte_1
devono essere analizzate congiuntamente.
Occorre, infatti, considerare che correttamente il CTU ha considerato gli appellanti come un unico centro di interessi dal momento che, come già sopra evidenziato, è emersa come circostanza pacifica che avesse sul fondo di cui alla particella n. 400 dei suoi Parte_1
genitori la sede operativa della propria attività. Inoltre, dalle stesse critiche mosse alla sentenza di primo grado emerge che anche la particella n. 399, confinante con la n. 400, è di proprietà di e (v. atto di appello pag. 23), come indicato anche dal Parte_2 Parte_3
CTU nella tabella di raffronto a pag. 32.
Cosicchè sia il rapporto di parentela che la messa a disposizione della propria proprietà per la collocazione della sede di impresa del figlio mettono in evidenza l'unicità del centro di interessi degli appellanti unitariamente intesi.
Tale prospettazione porta anche a ritenere i fondi di cui si discute non interclusi in quanto il c.d. percorso C ha diretto accesso, attraverso gli ulteriori fondi di e Parte_2
alla strada della AN, iscritta nell'elenco delle strade vicinali ad uso Parte_3
pubblico del Comune di SS BO, come attestato dal doc. 6 prodotto dagli appellati in primo grado.
Nella CTU il percorso di 168 mt. ca. indicato nella tabella di raffronto di pag. 32, infatti, indica la distanza tra C2 e C3 ovvero tra l'inizio della proprietà e Parte_2 Pt_3
e l'inizio di quella di che, una volta considerate unitariamente, hanno
[...] Parte_1
diretto accesso sulla via pubblica costituita dalla strada vicinale.
Con la costituzione coattiva di una servitù di passaggio, infatti, occorre provvedere alla determinazione del percorso di collegamento tra la pubblica via ed il fondo intercluso, e ciò
17 deve essere effettuato, per costante giurisprudenza, in base ai criteri della maggiore brevità dell'accesso alla prima e del minor aggravio del fondo da asservire, esplicativi del più generale principio del "minimo mezzo", sì da contemperare, nel massimo grado possibile, la maggiore comodità per il fondo intercluso con il minor disagio per quello servente (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021, Rv. 662565 - 01).
Tuttavia, una volta esclusa l'interclusione del fondo per la presenza di un accesso già esistente dalla pubblica via, con conseguente insussistenza dei presupposti ex art. 1051 c.c. per la costituzione coattiva del passaggio, risultano irrilevanti le caratteristiche degli altri eventuali percorsi di accesso al fondo passanti sulla proprietà altrui.
4.3.2 La costituzione della servitù ex art. 1052 c.c.
Gli appellati hanno contestato l'ammissibilità della domanda di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c., formulata dagli appellanti con la memoria 183 n. 1 c.p.c., fin dalla memoria 183 n. 2 c.p.c. sostenendo la novità della domanda, non confinabile nei limiti della emendatio libelli.
Gli appellanti l'hanno riproposta con il terzo motivo di appello, sostenendo la natura di diritti c.d. "autodeterminati" dei diritti reali, cui la servitù prediale inerisce, come tale non soggetta a preclusioni, dal momento che la causa petendi si individua nello stesso diritto azionato.
Atteso il carattere autodeterminato del diritto di proprietà e degli altri diritti reali di godimento, infatti, individuati in base alla sola indicazione del loro contenuto - cioè del bene che ne costituisce l'oggetto - nelle azioni ad essi relative la deduzione del fatto costitutivo rileva ai fini non della loro individuazione, ma soltanto della prova del diritto (v. per tutte Cass. Civ.
Sez. 2, Ordinanza n. 22591 del 16/10/2020, Rv. 659370 – 01).
Sebbene si concordi su tale qualificazione dei diritti reali, cui le servitù prediali sicuramente ineriscono, ciò non consente una deroga al sistema delle preclusioni che regola le allegazioni e le prove cui la parte è tenuta nel nostro sistema processual-civilistico (v. per tutte e con specifico riferimento al giudizio di appello Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010,
Rv. 615350 - 01).
Nel caso in esame, infatti, nella memoria 183 n. 1 c.p.c. gli allora attori si sono limitati a sostenere la richiesta di costituzione coattiva della servitù ex art. 1052 c.c. con queste brevi considerazioni:
In ogni caso, se anche fosse vera la non interclusione dei fondi attorei, ma così non è, l'on.le
Giudicante potrebbe ex art. 1052 c.c. costituire la servitù di passaggio richiesta coattivamente.
18 Nel caso che ci riguarda, come supra visto, poiché l'eventuale passaggio sui percorsi individuati da controparte con le lettere B e C non consentirebbe e non consente idoneo transito con i pezzi agricoli utilizzati dagli attori, l'ill.mo Tribunale potrà costituire la servitù richiesta ex art. 1052 c.c.
Tuttavia non sono state allegate, e men che meno provate, esigenze specifiche che possano giustificare una pronuncia in tal senso. Mai sono state allegate esigenze specifiche legate all'agricoltura o all'industria da soddisfare a fronte della allegata non idoneità dell'accesso di cui il fondo è dotato tramite il percorso C.
Mai è stato provato il possesso e l'utilizzo di mezzi cigolati per lo svolgimento delle proprie attività ed anzi nelle osservazioni del CTU alle note del CTP è stato sottolineato come proprio per le coltivazioni in essere sui fondi delle parti appellanti sia stato considerato sufficiente l'utilizzo di mezzi gommati con massa complessiva a pieno carico stimata in 200 q.li. L'impiego di mezzo di massa superiore è – scrive il CTU a pag. 38 – per la conformazione dei luoghi, delle pendenze, degli strati superficiali e delle colture presenti, assolutamente sconsigliato
(oltre che inutile).
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e va rigettato.
4.4 Il quarto motivo di appello risulta assorbito dal rigetto dei precedenti, che portano alla conferma della sentenza di primo grado.
4.5 Il quinto motivo di appello che riguarda la rinnovazione delle istanze istruttorie è già stato analizzato in precedenza sia con riguardo alla testimonianza di , ritenuta irrilevante ES
stante il periodo di tempo sul quale sarebbe in grado di riferire, sia con riguardo alla valutazione unitaria del compendio immobiliare degli appellanti da parte del consulente tecnico di ufficio, ritenuta corretta per i motivi sovra esposti. In generale si ritiene la CTU espletata esaustiva e motivata, con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione e non si ritiene necessaria alcuna integrazione istruttoria.
Il motivo di appello è, pertanto, infondato e l'appello va integralmente rigettato.
5) Le spese del giudizio
La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
Il valore della controversia è determinato, come dichiarato anche dalle parti, ai sensi dell'art. 15 c.p.c. richiamato dall'art. 5 D.M. 55/2014 (scaglione euro 52.001,00 - 260.000,00)
19 Tenuto conto del numero e della complessità bassa delle questioni giuridiche e di fatto trattate, non vi è motivo di discostarsi dall'applicazione dei parametri forensi medi, tranne per quella istruttoria, per la quale si applicano i parametri forensi minimi, atteso che non è stata compiuta istruzione probatoria.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 12.154,00 per compensi (euro 2.977,00 per la fase di studio, euro 1.911,00 per la fase introduttiva, euro 2.163,00 per la fase istruttoria, euro 5.103,00 per la fase decisionale), aumentato ad euro 19.446,40 per la difesa di più parti processuali, nei limiti della richiesta della parte, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Il rigetto integrale dell'appello genera a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co.
1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Seconda Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 868/2022 del
Tribunale di Asti, pronunciata e pubblicata in data 07/12/2022; respinge l'appello proposto, confermando integralmente la sentenza impugnata. condanna le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 19.446,40 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%,
C.P.A., IVA, se dovuta, e successive occorrende;
dà atto della sussistenza dell'obbligo, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater, del DPR
30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, a carico degli appellanti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio in data 03.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. Francesca Firrao Dr. Cecilia Marino
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