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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/12/2024, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1624/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1624/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 21.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
PROMOSSO DA
, (C.F. ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo (PA), via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.3.1975, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv.
Maria Lavinia Benigno che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 7.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, e ribadito nelle note scritte per l'udienza del 21.11.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio (atto n.65, parte II serie A, ufficio 1, anno 2014,
Comune di Enna).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti i procuratori delle parti:
Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 7.9.2024, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 4.8.2014, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Enna al n. 65, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2014).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
N. R.G. 1624/2024 v.g
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio,
nella causa iscritta al N. 1624/2024 R.G. V.G. e promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo (PA), via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.3.1975, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv.
Maria Lavinia Benigno che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni dalle stesse stabilite nel ricorso introduttivo depositato in data
7.9.2024; ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi anche in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pure dalle medesime parti proposta con il ricorso introduttivo del procedimento;
letto e richiamato l'art. 3, comma 2, lett. b) della L. n. 898/1970;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Claudia Musola;
rinvia all'udienza del 19.6.2025; dispone che la predetta udienza si svolga nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare di cui all'art. 2 della L. n. 898/1970, debitamente sottoscritte;
onera le parti del deposito, nel medesimo termine, della sentenza di separazione consensuale munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
composto dai Sigg.:
dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1624/2024 R.G. V.G. posta in deliberazione all'udienza del 21.11.2024, svoltasi in modalità cartolare, e promossa da:
PROMOSSO DA
, (C.F. ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Palermo (PA), via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.3.1975, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv.
Maria Lavinia Benigno che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 7.9.2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali, e degli oneri a carico delle stesse.
Con note scritte depositate nel termine assegnato, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito nel ricorso. Quindi il Giudice delegato ha rimesso la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso, e ribadito nelle note scritte per l'udienza del 21.11.2024, che in questa sede devono intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Le condizioni di cui sopra vanno omologate, in quanto non contrarie alla morale, all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge.
Con il ricorso introduttivo, le parti hanno chiesto emettersi, altresì, pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate nel ricorso.
In via preliminare, il Collegio prende atto dell'ammissibilità del cumulo, nel ricorso congiunto, delle domande di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, affermata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, che, ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., hanno affermato il seguente principio di diritto: “In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473bis.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio” (cfr. SSUU n.
28727/2023 del 16.10.2023).
Ciò posto, non essendo tale domanda procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5 c.p.c., dalla data di scadenza assegnata per il deposito di note di trattazione scritta, provveda ad acquisire, sempre con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare, secondo quanto prevede l'art. 2 della L. n.
898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le conclusioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio (atto n.65, parte II serie A, ufficio 1, anno 2014,
Comune di Enna).
Nulla sulle spese, rimesse alla definizione integrale della causa.
Visto l'art. 473 bis.51 cpc;
P.Q.M
Il Tribunale, come sopra composto, sentiti i procuratori delle parti:
Dichiara la separazione dei coniugi , nato a [...] l'[...], e Parte_1
, nata a [...] il [...]; Parte_2
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto iscritto in data 7.9.2024, ribadite nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 21.11.2024, ritualmente depositate, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000 n. 369 (matrimonio celebrato il 4.8.2014, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Enna al n. 65, parte II, serie A, ufficio 1, anno 2014).
Spese al merito.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25.11.2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti
N. R.G. 1624/2024 v.g
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati dott.ssa Laura Petitti Presidente
dott.ssa Rossana Musumeci Giudice
dott.ssa Claudia Musola Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio,
nella causa iscritta al N. 1624/2024 R.G. V.G. e promossa da:
, (C.F. ) nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palermo (PA), via Ruggero Settimo n. 78, presso lo studio dell'Avv.
Maria Grazia NA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E DA
, (C.F. ) nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24.3.1975, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale delle Alpi n. 113, presso lo studio dell'Avv.
Maria Lavinia Benigno che la rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Letti gli atti e rimettendo la causa sul ruolo;
vista la sentenza non definitiva emessa in pari data con cui è stata dichiarata la separazione personale delle parti in causa alle condizioni dalle stesse stabilite nel ricorso introduttivo depositato in data
7.9.2024; ritenuto necessario disporre la prosecuzione del giudizio per pronunciarsi anche in ordine alla domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, pure dalle medesime parti proposta con il ricorso introduttivo del procedimento;
letto e richiamato l'art. 3, comma 2, lett. b) della L. n. 898/1970;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Claudia Musola;
rinvia all'udienza del 19.6.2025; dispone che la predetta udienza si svolga nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine fino al giorno dell'udienza per il deposito di note di trattazione scritta contenenti le dichiarazioni delle parti di non volersi riconciliare di cui all'art. 2 della L. n. 898/1970, debitamente sottoscritte;
onera le parti del deposito, nel medesimo termine, della sentenza di separazione consensuale munita di attestazione di passaggio in giudicato.
Così deciso in Termini Imerese, nella Camera di Consiglio del giorno 25/11/2024
Il Giudice relatore Il Presidente
Claudia Musola Laura Petitti