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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 2608/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
24/04/2025 da:
Parte_1
con l'avv. CANAL GIORGIO
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. GRAMATICA FEDERICA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione ELl'udienza EL 6.6.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse ELla prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere EL Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi ELla possibilità di cumulo ELla domanda di separazione e di cessazione degli effetti civili EL matrimonio e che pertanto si renda necessaria la rimessione ELla causa in istruttoria con separata ordinanza al fine di verificare – decorsi i termini di legge – la volontà dei coniugi di addivenire al divorzio alle condizioni originariamente stabilite nel ricorso introduttivo;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a MONTEBELLUNA Parte_1
(TV) il 19/01/1985) e (n. a VALDOBBIADENE (TV) il 07/09/1984), matrimonio Parte_2
contratto il 01/09/2012 e trascritto al n. 7, Parte II, Serie A, Anno 2012 EL registro degli atti di matrimonio EL Comune di CORNUDA alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di rispetto reciproco.
2) La casa familiare di IA EL TE (TV), Via degli Arditi n.15, rimarrà nella disponibilità EL sig. Parte_1
esclusivo proprietario;
la sig.ra sta cercando casa e si impegna a rilasciare l'abitazione entro 6 (sei)
[...] Parte_2
mesi dal deposito EL presente ricorso, comunicando la nuova collocazione abitativa al Sig. Pt_1
3) Il figlio viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori e verrà collocato prevalentemente presso l'abitazione Per_1
materna; la responsabilità genitoriale sul minore verrà esercitata separatamente dai genitori per le questioni di ordinaria
2 amministrazione, mentre le decisioni di maggior interesse relative a istruzione, educazione e salute saranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto ELle capacità, ELl'inclinazione, ELle aspirazioni e EL benessere EL figlio.
4) Le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio secondo il seguente calendario:
- per i primi sei mesi, a week-end alterni, il padre preleverà dalla casa ELla madre dal sabato mattina ad ore Per_1
10:30 riaccompagnandolo alla casa ELla madre la domenica dopo cena ad ore 21;
- dopo sei mesi dall'avvenuta omologa ELle condizioni di separazione, il padre potrà vedere e tenere con sé a week- Per_1
end alterni prelevando dalla casa ELla madre dal sabato mattina ad ore 10:30 sino al lunedì mattina quando lo Per_1
accompagnerà all'istituto scolastico, con possibilità di anticipare la presa, sempre presso la casa ELla madre, al venerdì ad ore 19, all'eventuale rientro da basket EL figlio per un massimo di 5 (cinque) week-end all'anno da concordare con la madre, tenuto conto anche ELle esigenze EL minore;
oltre al week-end di sua spettanza, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore anche un giorno infrasettimanale fisso, che le parti concorderanno a settembre di ogni anno, tenute sempre in considerazioni le esigenze di e sempre prelevandolo dalla casa ELla madre;
Per_1
- nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio nel week-end di sua spettanza dalle ore 9 EL sabato;
- nel periodo estivo i nonni paterni potranno trascorrere due giorni al mese con senza pernotto, da concordarsi con Per_1
la RA e sempre tenute conto le esigenze di in detta ipotesi sarà cura EL padre prelevare dalla casa ELla Pt_2 Per_1
madre alle ore 8.00 o prima che la madre vada a lavoro e riaccompagnarlo alle ore 21.00 sempre alla casa ELla Per_1
madre;
- il week-end ELla sagra EL paese (Santi Angeli EL 2 ottobre), da venerdì ad ore 19, al rientro dall'eventuale basket EL figlio sino a lunedì mattina con pernotto EL figlio col riaccompagno all'istituto scolastico, mentre il week-end di carnevale lo trascorrerà con la madre;
Per_1
- vacanze natalizie: una settimana alternando con la madre di anno in anno la settimana dalla Vigilia di Natale sino a
Capodanno e la settimana da Capodanno all'Epifania; il Natale 2025 lo trascorrerà con la madre. I genitori Per_1
concordano che trascorrerà il Natale con la madre fino a quando sarà in vita la bisnonna materna, ad oggi 95enne. Per_1
- vacanze pasquali: metà ELle vacanze pasquali (tre giorni), alternando di anno in anno con l'altro genitore il giorno di
Pasqua e il Lunedì ELl'Angelo;
3 - ponti scolastici: suddivisi equamente fra i genitori in via alternata, previo accordo tra i genitori e tenute in considerazione le esigenze di - vacanze estive: sempre tenendo in considerazione le esigenze di tre settimane, non Per_1 Per_1
consecutive, che verranno ridotte a due settimane, non consecutive, dopo sei mesi dall'avvenuta separazione quando il padre inizierà a vedere e tenere con sé anche un giorno infrasettimanalmente fisso;
le vacanze estive di spettanza di ciascun Per_1
genitore verranno concordate dai genitori entro il 15 marzo di ogni anno. Per l'anno 2025 detto accordo avverrà entro il 15 aprile.
5) Le parti concordano che al compleanno EL minore parteciperanno entrambi i genitori, mentre al compleanno dei genitori il minore sarà presente indipendentemente dal giorno ELla settimana in cui cade e EL periodo di spettanza EL genitore.
6) Le parti concordano che in caso di malattia EL bambino, vista la consolidata abitudine di accudimento da parte ELla madre, il minore starà con la figura materna e in tal caso gli eventuali giorni persi da parte EL padre verranno da lui recuperati, previo accordo con la madre. In caso di malattia sopraggiunta, la madre dovrà essere subito avvisata.
7) A partire dal momento in cui la RA lascerà la ex casa coniugale, il sig. verserà alla sig.ra Pt_2 Parte_1
entro il giorno 20 EL mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario EL figlio minore Parte_2 Per_1
l'importo di €. 600,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% ELle spese straordinarie per il figlio da individuarsi e determinarsi secondo il protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi integralmente richiamato. Le Parti pattuiscono, altresì, che il Sig. corrisponda entro il mese di settembre Pt_1
di ogni anno la somma annua di €. 500,00 a titolo di concorso nelle spese di abbigliamento extra EL figlio Per_1
intendendosi il vestiario di cambio stagione.
8) L'assegno unico universale per il figlio spetterà al 100% alla sig.ra così come le detrazioni fiscali. Pt_2
9) I genitori concordano il divieto di pubblicare sui social network le foto di se non previo consenso con l'altro Per_1
genitore, così come le eventuali decisioni riguardanti l'utilizzo ELla tecnologia (tempi, strumenti, modalità) da parte EL minore dovranno essere decise di comune accordo tra i genitori dal momento che, attualmente, non è consentito a Per_1
avere un telefonino o i-pad proprio.
10) A composizione di ogni pretesa tra i coniugi derivante dal rapporto matrimoniale e a saldo EL valore EL mobilio e degli arredi presenti nell'ex casa coniugale, le parti concordano che il sig. verserà alla sig.ra l'importo di €. Pt_1 Pt_2
4 47.500,00, entro 3 (tre) giorni dal deposito ELle note di trattazione scritta in sostituzione ELl'udienza di comparizione, con cui le parti confermeranno le condizioni di separazione.
11) I coniugi, come da separata lista sottoscritta tra le parti, hanno già stabilito quali beni e arredi presenti nell'immobile ex casa coniugale verranno asportati dalla sig.ra e quali rimarranno nell'abitazione EL sig. Pt_2 Pt_1
12) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver regolato fra loro ogni altro rapporto personale e/o patrimoniale e di nulla avere a pretendere gli uni dagli altri per qualsivoglia ragione e/o titolo.
13) Entrambi i genitori danno reciproco consenso al rilascio o rinnovo EL passaporto di ogni altro documento inerente il figlio minore.
14) Le spese legali saranno integralmente compensate tra le Parti.
Dispone, con separata ordinanza, la rimessione ELla causa in istruttoria.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione ELla sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio EL 06/06/2025.
Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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