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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 2670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2670 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NZ
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3148/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusto mandato in atti dall'Avv. Daniela Novati del Foro di ZA (C.F. ), CodiceFiscale_3 con Studio in ZA, Via Mantegazza n.2, eleggendo domicilio presso la sua posta certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
28.09.1967, C.F. C.F. , di cittadinanza italiana e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pierotti Elsa (C.F. ) ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZA (MB), Via San Gottardo 76, giusto mandato alle liti allegato ai sensi dell'art.10 D.P.R. 123/01, ivi dichiarando altresì di voler ricevere le notifiche nonché le comunicazioni di cancelleria mediante trasmissione anche a mezzo fax al n. 039.3309831 e/o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per GIUDICE Pt_1
pagina 1 di 8 NEL MERITO:
1) disporre che il figlio maggiorenne venga collocato presso il padre, Signor Per_1 Parte_1
, al quale verrà assegnata la casa familiare, sita in Giussano, Via Puccini n.26;
[...]
2) ordinare alla OR di prelevare i propri beni ed effetti personali rimasti e di CP_1 lasciare l'abitazione di Giussano, Via Puccini n.26 entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza;
3) disporre, a carico della OR , un assegno di mantenimento mensile, pari ad € CP_1
250,00, a favore del figlio , o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di Per_1 causa, oltre aggiornamento ISTAT, come per legge, ed il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di ZA del 7.05.2018: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; - alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente:
- il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre); pagina 2 di 8 - il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. 4) disporre che l'assegno Unico e Universale venga percepito integralmente dal Signor Parte_1
, in quanto genitore collocatario/convivente del figlio maggiorenne .
[...] Per_1
5) rigettare le istanze/domande formulate dalla OR , per le ragioni Controparte_1 indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- convocare ed ascoltare il figlio maggiorenne , al fine di vagliare la sua volontà in merito alla Per_1 collocazione dello stesso presso il padre ed accertare la sua condizione di non autosufficienza economica, nonché sui fatti esposti in narrativa;
- si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito ed indiretta, formulando capitoli di prova, nei prefiggendi termini di legge, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che vorrà dimostrare controparte;
Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto i capitoli di prova formulati da parte resistente sono tutti ininfluenti al fine di decidere la presente vertenza (per tale ragione si ritiene inutile formulare capitoli a prova contraria); se ne chiede la loro inammissibilità anche per le seguenti ulteriori ragioni: cap.1) generico ed indeterminato;
capp.2), 3), 4) e 5) generici, indeterminati e contengono giudizi;
capp.6)-10) generici, indeterminati e riguardano circostanze de relato;
cap.11) generico, indeterminato e contiene giudizi;
cap.12) generico, indeterminato, negativo e riguarda una circostanza de relato.
per Controparte_1
Nel merito
In via principale
- assegnare la casa famigliare sita in Giussano (MB) Via Puccini n. 26, alla sig.ra Controparte_1 la quale la abiterà insieme al figlio;
Per_1
- determinare un assegno a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio , Per_1 da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad euro 600,00.= mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie da corrispondere seguendo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di
ZA ; In via subordinata
- per quanti esposto in atti, rigettare le domande tutte del ricorrente, in punto assegnazione della casa famigliare e contribuzione economica;
In via di estremo subordine pagina 3 di 8 - accertato che il figlio non è economicamente indipendente, disporre che la madre Per_1 contribuisca al suo mantenimento, con l'attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico famigliare (per quanto esposto in atti ed in considerazione della cessione della madre in favore del figlio della quota nella società del sig. Giudice);
In ogni caso
- con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;
In via istruttoria:
- che sia disposta l'acquisizione degli atti e/o documenti ostensibili depositati nel fascicolo del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di ZA, relativo alla denuncia-querela prodotta sub. doc. 1);
- che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi e dei conti correnti degli ultimi due anni del figlio , al fine di accertare la sua indipendenza economica;
Per_1
- che sia disposta ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'acquisizione dei bilanci, dei documenti contabili e degli estratti conto della Società di Giudice degli ultimi tre anni, al Controparte_2 Pt_1 fine di verificare come venivano utilizzati i guadagni;
- che sia disposto l'ascolto del figlio sui fatti narrati nelle premesse;
In via istruttoria, si svolgono le seguenti istanze di replica:
- ordinare ex art. 210 cpc alla Caserma dei di Desio e di Giussano la produzione degli CP_3 esposti, degli atti di denuncia-querela, e delle relazioni di intervento riguardanti le parti, negli ultimi 10 anni;
- ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che verso la fine dell'anno 2023 venivo avvicinato dal sig. Giudice in due occasioni? Pt_1
2) Vero che in entrambe le occasioni il sig. Giudice aveva un atteggiamento minaccioso ed aggressivo?
3) Vero che in una occasione il sig. si metteva con la macchina di traverso alla mia per Pt_2 impedirmi il passaggio e costringendomi a scendere dalla macchina?
4) Vero che in entrambe le occasione indirizzava nei confronti della sig.ra frasi CP_1 pesantemente offensive sulla sua persona?
5) Vero che in entrambe le occasioni urlando le diceva che la signora doveva CP_1 immediatamente lasciare la sua casa ?
6) Vero che la sig.ra le raccontava dei fatti oggetto della querela che si rammostra (V. doc. CP_1
1) ?
7) Vero che la sig.ra le riferiva di avere subito diverse aggressioni, minacce e offese dal sig. CP_1
Giudice ?
8) Vero che la sig.ra le riferiva di temere per la sua incolumità ? CP_1
9) Vero che la sig.ra le riferiva di voler restare con il figlio ? CP_1 Per_1
10) Vero che lei consigliava alla sig.ra di lasciare la casa famigliare perché la situazione era CP_1 diventata troppo pericolosa ?
11) Vero che il sig. Giudice le aveva richiesto di fargli una impegnativa per iniziare un percorso psichiatrico a seguito di una aggressione nei confronti della sig.ra ? CP_1
12) Vero che la sig.ra. le riferiva di aver subito percosse dal marito ma di non averlo CP_1 denunciato ?
Si indicano quali testimoni:
- Sui capitoli dal n. 1) al n. 10 ) il sig. residente in [...]
Giulietta Masina n. 17, Motta San Giovanni (RG); pagina 4 di 8 - Sui capitoli dal n. 6 ) al n. 10 ) la sig.ra (amica) residente in [...]; Testimone_2
- Sui capitoli 11) e 12) il dott. di Desio. Testimone_3
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio rigettare le istanza istruttorie avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il figlio nato il Persona_2
6.8.2005 all'udienza del 30.10.2024 ha dichiarato:
“Frequento la classe V del liceo scientifico Primo Levi di Seregno, io non intendo lavorare nella società di mio padre, dalla quale non percepisco nulla, mi ha intestato la quota per motivi fiscali. Vorrei fare l'Università, psicologia o ingegneria gestionale, non ho ancora deciso. Mia madre aveva preso in affitto un appartamento a Roma, dove è rimasta con il suo compagno, penso che il suo compagno avesse lavorato in quelle zone e conoscesse la zona, adesso è tornata in Lombardia, non so esattamente dove, comunque in Brianza. Mi ha detto che il suo compagno era nelle Forze dell'Ordine, adesso non più. Io voglio rimanere a vivere con il papà, perché non sono mai andato molto d'accordo con la mamma, non condivido il suo modo di ragionare e di comportarsi, fatica a relazionarsi con la famiglia di mio padre e con le persone, ha un approccio violento e aggressivo. Sono affezionato ad entrambi, voglio bene a mia madre, ma da 10 anni a questa parte, da quando si è affacciata al mondo di internet, si è allontanata da me e da mio padre.
Non ha mai lavorato, so che mio padre ha perso molti soldi quando ha comprato la casa e la mamma si è rifiutata di andare a lavorare quando avevamo problemi economici per un debito ingente.Al contrario mio padre si è sempre impegnato a lavorare per mantenere la famiglia e consentirci di fare le vacanze. Ho letto gli atti scritti dall'avvocato di mia madre e non condivido quello che è stato scritto, non mi sembrano rispondenti al vero.”
Per costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Tribunale a favore di uno dei coniugi solo in presenza di prole minore di età ovvero di prole maggiore di età, convivente con il richiedente e non economicamente indipendente, in quanto trattasi di misura volta a garantire una forma di protezione alla prole rispetto alla conservazione con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare (cfr. Cass. civ. sez. I ord. n. 3015 del 7 febbraio 2018 e n. 25604 del 12 ottobre 2018). L'art. 337 sexies comma 1° cod. civ, la cui formulazione richiama il precedente art. 155 quater cod. civ., indica quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale l'interesse della prole, volendosi tutelare l'interesse dei figli (dopo la crisi matrimoniale) a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in funzione del mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (vedi Cass. n. 25604/2018; conf. Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011).
pagina 5 di 8 In considerazione del fatto che il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in quanto studente del V anno del Liceo scientifico, vuole rimanere a vivere con il padre, la casa familiare va assegnata a Parte_1
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
All'udienza del 30.10.2024 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Io lavoro da solo, mi occupo di impianti elettrici.Ho sempre pagato io le imposte dovute dalla resistente. La signora non si è mai occupata di niente. Ha fatto vacanze per 20 anni, nei quali ho fatto fare vacanze a tutta la famiglia.”
:”Sono tornata qui per il processo, ma non ho una casa ove Email_3 fermarmi, in questo momento sono a Roma dai miei amici. Non ho alcun compagno e non sto lavorando. Non posso contribuire al mantenimento del figlio, salvo che vendiamo la casa familiare. Essendo socia, rispondo anche dei debiti della società. Il ricorrente mi ha sempre invitato ad andarmene di casa. Non mi ha dato un soldo, soprattutto negli ultimi 7 anni. Mi ha anche picchiato. Ho 57 anni e non è facile per me trovare lavoro.”
Nell'anno 2009 il Signor GIUDICE che, fino ad allora, era titolare di una impresa individuale che si occupava della creazione, installazione e trasformazione di impianti elettrici in genere, decideva di costituire una società e, in data 6.03.2009, veniva costituita
[...]
ove quest'ultimo assumeva e assume, Controparte_4 tutt'ora, la qualifica di socio accomandatario e la la qualifica di socio CP_1 accomandante (All.3 – atto di costituzione di . Controparte_2
All'interno della predetta società la non prestava alcun tipo di attività CP_1 lavorativa, veniva inserita nella compagine sociale per soli motivi di opportunità, volendo il ricorrente costituire una società in accomandita semplice, nella quale è necessaria la presenza di due categorie di soci, l'accomandatario e l'accomandante.
Nell'anno 2013 vendeva la propria abitazione e, con i proventi derivati dalla Pt_1 vendita di quest'ultima, decideva, unitamente alla , di acquistare in data CP_1
10.05.2013, a rogito Notaio di Cesano Maderno ai nn.1785/2380 Rep., la villetta, con Per_3 autorimessa, site in Giussano, Via Puccini n.26 per la quota di proprietà pari al 50% ciascuno, per un prezzo pari ad € 190.000,00 (All.4 – compravendita del 10.05.2013). Le parti, per l'acquisto dei suddetti immobili e per la loro ristrutturazione, ricorrevano ad un finanziamento concesso dalla Industria, oggi Controparte_5 Parte_3
(registrato a ZA il 21.05.2013 al n.5294 – serie 1T – ed iscritto a Milano 2 il
[...] 22.05.2013 ai nn. 46965/7948), per un importo pari ad € 219.838,99 da estinguersi in 336 mesi, ovvero in 28 anni (All.5 – mutuo ipotecario) con rate di euro 934 mensili circa.
Il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi imponibili:
- anno 2020 € 6.696,00; pagina 6 di 8 - anno 2021 € 11.716,00;
- anno 2022 € 14.883,00 (All.9 – dichiarazioni redditi GIUDICE 2020, 2021 e 2022).
Trattandosi di redditi imponibili, GIUDICE deve scontare le imposte su detti redditi.
Peraltro, nella scheda di sospensione mutuo redatta da Intesa San Paolo, ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.000. La resistente non ha mai lavorato durante il matrimonio, Giudice ha sempre Pt_1 provveduto in via integrale al mantenimento della famiglia, provvedendo, a suo dire, alle esigenze della compagna e ad assicurare periodi di vacanza al nucleo familiare.
In considerazione del fatto che la resistente è priva di attività lavorativa, era socia accomandante nella società di cui il marito è accomandatario, ma a dire del ricorrente non ha mai lavorato, ha ceduto la sua quota al figlio, per cui non le sarà facile reperire un lavoro all'età di 57 anni, viene previsto solo un contributo alle spese straordinarie del figlio come da dispositivo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Assegna la casa familiare in Giussano via Puccini 26 a GIUDICE;
Pt_1
II. Pone a carico della madre il 30 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure pagina 7 di 8 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
III. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in ZA, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NZ
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3148/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusto mandato in atti dall'Avv. Daniela Novati del Foro di ZA (C.F. ), CodiceFiscale_3 con Studio in ZA, Via Mantegazza n.2, eleggendo domicilio presso la sua posta certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
28.09.1967, C.F. C.F. , di cittadinanza italiana e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pierotti Elsa (C.F. ) ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in ZA (MB), Via San Gottardo 76, giusto mandato alle liti allegato ai sensi dell'art.10 D.P.R. 123/01, ivi dichiarando altresì di voler ricevere le notifiche nonché le comunicazioni di cancelleria mediante trasmissione anche a mezzo fax al n. 039.3309831 e/o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per GIUDICE Pt_1
pagina 1 di 8 NEL MERITO:
1) disporre che il figlio maggiorenne venga collocato presso il padre, Signor Per_1 Parte_1
, al quale verrà assegnata la casa familiare, sita in Giussano, Via Puccini n.26;
[...]
2) ordinare alla OR di prelevare i propri beni ed effetti personali rimasti e di CP_1 lasciare l'abitazione di Giussano, Via Puccini n.26 entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza;
3) disporre, a carico della OR , un assegno di mantenimento mensile, pari ad € CP_1
250,00, a favore del figlio , o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di Per_1 causa, oltre aggiornamento ISTAT, come per legge, ed il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di ZA del 7.05.2018: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); - assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; - alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); - spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout); - viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente:
- il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre); pagina 2 di 8 - il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. 4) disporre che l'assegno Unico e Universale venga percepito integralmente dal Signor Parte_1
, in quanto genitore collocatario/convivente del figlio maggiorenne .
[...] Per_1
5) rigettare le istanze/domande formulate dalla OR , per le ragioni Controparte_1 indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- convocare ed ascoltare il figlio maggiorenne , al fine di vagliare la sua volontà in merito alla Per_1 collocazione dello stesso presso il padre ed accertare la sua condizione di non autosufficienza economica, nonché sui fatti esposti in narrativa;
- si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito ed indiretta, formulando capitoli di prova, nei prefiggendi termini di legge, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che vorrà dimostrare controparte;
Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto i capitoli di prova formulati da parte resistente sono tutti ininfluenti al fine di decidere la presente vertenza (per tale ragione si ritiene inutile formulare capitoli a prova contraria); se ne chiede la loro inammissibilità anche per le seguenti ulteriori ragioni: cap.1) generico ed indeterminato;
capp.2), 3), 4) e 5) generici, indeterminati e contengono giudizi;
capp.6)-10) generici, indeterminati e riguardano circostanze de relato;
cap.11) generico, indeterminato e contiene giudizi;
cap.12) generico, indeterminato, negativo e riguarda una circostanza de relato.
per Controparte_1
Nel merito
In via principale
- assegnare la casa famigliare sita in Giussano (MB) Via Puccini n. 26, alla sig.ra Controparte_1 la quale la abiterà insieme al figlio;
Per_1
- determinare un assegno a carico del ricorrente quale contributo al mantenimento del figlio , Per_1 da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, e comunque non inferiore ad euro 600,00.= mensili, oltre il 100% delle spese straordinarie da corrispondere seguendo le indicazioni del Protocollo in uso presso il Tribunale di
ZA ; In via subordinata
- per quanti esposto in atti, rigettare le domande tutte del ricorrente, in punto assegnazione della casa famigliare e contribuzione economica;
In via di estremo subordine pagina 3 di 8 - accertato che il figlio non è economicamente indipendente, disporre che la madre Per_1 contribuisca al suo mantenimento, con l'attribuzione al padre del 100% dell'assegno unico famigliare (per quanto esposto in atti ed in considerazione della cessione della madre in favore del figlio della quota nella società del sig. Giudice);
In ogni caso
- con condanna del ricorrente alle spese del presente giudizio;
In via istruttoria:
- che sia disposta l'acquisizione degli atti e/o documenti ostensibili depositati nel fascicolo del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di ZA, relativo alla denuncia-querela prodotta sub. doc. 1);
- che sia disposta ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'acquisizione delle dichiarazioni dei redditi e dei conti correnti degli ultimi due anni del figlio , al fine di accertare la sua indipendenza economica;
Per_1
- che sia disposta ai sensi dell'art.210 c.p.c. l'acquisizione dei bilanci, dei documenti contabili e degli estratti conto della Società di Giudice degli ultimi tre anni, al Controparte_2 Pt_1 fine di verificare come venivano utilizzati i guadagni;
- che sia disposto l'ascolto del figlio sui fatti narrati nelle premesse;
In via istruttoria, si svolgono le seguenti istanze di replica:
- ordinare ex art. 210 cpc alla Caserma dei di Desio e di Giussano la produzione degli CP_3 esposti, degli atti di denuncia-querela, e delle relazioni di intervento riguardanti le parti, negli ultimi 10 anni;
- ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) Vero che verso la fine dell'anno 2023 venivo avvicinato dal sig. Giudice in due occasioni? Pt_1
2) Vero che in entrambe le occasioni il sig. Giudice aveva un atteggiamento minaccioso ed aggressivo?
3) Vero che in una occasione il sig. si metteva con la macchina di traverso alla mia per Pt_2 impedirmi il passaggio e costringendomi a scendere dalla macchina?
4) Vero che in entrambe le occasione indirizzava nei confronti della sig.ra frasi CP_1 pesantemente offensive sulla sua persona?
5) Vero che in entrambe le occasioni urlando le diceva che la signora doveva CP_1 immediatamente lasciare la sua casa ?
6) Vero che la sig.ra le raccontava dei fatti oggetto della querela che si rammostra (V. doc. CP_1
1) ?
7) Vero che la sig.ra le riferiva di avere subito diverse aggressioni, minacce e offese dal sig. CP_1
Giudice ?
8) Vero che la sig.ra le riferiva di temere per la sua incolumità ? CP_1
9) Vero che la sig.ra le riferiva di voler restare con il figlio ? CP_1 Per_1
10) Vero che lei consigliava alla sig.ra di lasciare la casa famigliare perché la situazione era CP_1 diventata troppo pericolosa ?
11) Vero che il sig. Giudice le aveva richiesto di fargli una impegnativa per iniziare un percorso psichiatrico a seguito di una aggressione nei confronti della sig.ra ? CP_1
12) Vero che la sig.ra. le riferiva di aver subito percosse dal marito ma di non averlo CP_1 denunciato ?
Si indicano quali testimoni:
- Sui capitoli dal n. 1) al n. 10 ) il sig. residente in [...]
Giulietta Masina n. 17, Motta San Giovanni (RG); pagina 4 di 8 - Sui capitoli dal n. 6 ) al n. 10 ) la sig.ra (amica) residente in [...]; Testimone_2
- Sui capitoli 11) e 12) il dott. di Desio. Testimone_3
Motivi della decisione
Osserva in via preliminare il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, ritenendo il Collegio rigettare le istanza istruttorie avendo le parti avanzato istanze istruttorie in parte irrilevanti, in parte concernenti circostanze documentali o documentabili e in parte attinenti a circostanze non contestate o ammesse nonché istanze di acquisizione meramente esplorative e superate dai documenti già versati in atti.
I. Relativamente all'assegnazione della casa coniugale, il figlio nato il Persona_2
6.8.2005 all'udienza del 30.10.2024 ha dichiarato:
“Frequento la classe V del liceo scientifico Primo Levi di Seregno, io non intendo lavorare nella società di mio padre, dalla quale non percepisco nulla, mi ha intestato la quota per motivi fiscali. Vorrei fare l'Università, psicologia o ingegneria gestionale, non ho ancora deciso. Mia madre aveva preso in affitto un appartamento a Roma, dove è rimasta con il suo compagno, penso che il suo compagno avesse lavorato in quelle zone e conoscesse la zona, adesso è tornata in Lombardia, non so esattamente dove, comunque in Brianza. Mi ha detto che il suo compagno era nelle Forze dell'Ordine, adesso non più. Io voglio rimanere a vivere con il papà, perché non sono mai andato molto d'accordo con la mamma, non condivido il suo modo di ragionare e di comportarsi, fatica a relazionarsi con la famiglia di mio padre e con le persone, ha un approccio violento e aggressivo. Sono affezionato ad entrambi, voglio bene a mia madre, ma da 10 anni a questa parte, da quando si è affacciata al mondo di internet, si è allontanata da me e da mio padre.
Non ha mai lavorato, so che mio padre ha perso molti soldi quando ha comprato la casa e la mamma si è rifiutata di andare a lavorare quando avevamo problemi economici per un debito ingente.Al contrario mio padre si è sempre impegnato a lavorare per mantenere la famiglia e consentirci di fare le vacanze. Ho letto gli atti scritti dall'avvocato di mia madre e non condivido quello che è stato scritto, non mi sembrano rispondenti al vero.”
Per costante giurisprudenza di legittimità, dalla quale non vi è motivo di discostarsi nel caso di specie, l'assegnazione della casa coniugale può essere disposta dal Tribunale a favore di uno dei coniugi solo in presenza di prole minore di età ovvero di prole maggiore di età, convivente con il richiedente e non economicamente indipendente, in quanto trattasi di misura volta a garantire una forma di protezione alla prole rispetto alla conservazione con l'habitat nel quale si è sviluppata la comunità familiare (cfr. Cass. civ. sez. I ord. n. 3015 del 7 febbraio 2018 e n. 25604 del 12 ottobre 2018). L'art. 337 sexies comma 1° cod. civ, la cui formulazione richiama il precedente art. 155 quater cod. civ., indica quale criterio prioritario per l'assegnazione della casa coniugale l'interesse della prole, volendosi tutelare l'interesse dei figli (dopo la crisi matrimoniale) a continuare a vivere nell'ambiente in cui sono cresciuti, al fine di salvaguardare la continuità dell'ambiente domestico in funzione del mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate (vedi Cass. n. 25604/2018; conf. Cass. n. 3015/2018; Cass. n. 14553/2011).
pagina 5 di 8 In considerazione del fatto che il figlio, maggiorenne ma economicamente non autosufficiente in quanto studente del V anno del Liceo scientifico, vuole rimanere a vivere con il padre, la casa familiare va assegnata a Parte_1
II. Il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato, ai sensi dell'art. 337ter cod. civ., tenuto conto delle esigenze attuali del figlio, del tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi i genitori.
All'udienza del 30.10.2024 le parti hanno dichiarato:
Parte_1
”Io lavoro da solo, mi occupo di impianti elettrici.Ho sempre pagato io le imposte dovute dalla resistente. La signora non si è mai occupata di niente. Ha fatto vacanze per 20 anni, nei quali ho fatto fare vacanze a tutta la famiglia.”
:”Sono tornata qui per il processo, ma non ho una casa ove Email_3 fermarmi, in questo momento sono a Roma dai miei amici. Non ho alcun compagno e non sto lavorando. Non posso contribuire al mantenimento del figlio, salvo che vendiamo la casa familiare. Essendo socia, rispondo anche dei debiti della società. Il ricorrente mi ha sempre invitato ad andarmene di casa. Non mi ha dato un soldo, soprattutto negli ultimi 7 anni. Mi ha anche picchiato. Ho 57 anni e non è facile per me trovare lavoro.”
Nell'anno 2009 il Signor GIUDICE che, fino ad allora, era titolare di una impresa individuale che si occupava della creazione, installazione e trasformazione di impianti elettrici in genere, decideva di costituire una società e, in data 6.03.2009, veniva costituita
[...]
ove quest'ultimo assumeva e assume, Controparte_4 tutt'ora, la qualifica di socio accomandatario e la la qualifica di socio CP_1 accomandante (All.3 – atto di costituzione di . Controparte_2
All'interno della predetta società la non prestava alcun tipo di attività CP_1 lavorativa, veniva inserita nella compagine sociale per soli motivi di opportunità, volendo il ricorrente costituire una società in accomandita semplice, nella quale è necessaria la presenza di due categorie di soci, l'accomandatario e l'accomandante.
Nell'anno 2013 vendeva la propria abitazione e, con i proventi derivati dalla Pt_1 vendita di quest'ultima, decideva, unitamente alla , di acquistare in data CP_1
10.05.2013, a rogito Notaio di Cesano Maderno ai nn.1785/2380 Rep., la villetta, con Per_3 autorimessa, site in Giussano, Via Puccini n.26 per la quota di proprietà pari al 50% ciascuno, per un prezzo pari ad € 190.000,00 (All.4 – compravendita del 10.05.2013). Le parti, per l'acquisto dei suddetti immobili e per la loro ristrutturazione, ricorrevano ad un finanziamento concesso dalla Industria, oggi Controparte_5 Parte_3
(registrato a ZA il 21.05.2013 al n.5294 – serie 1T – ed iscritto a Milano 2 il
[...] 22.05.2013 ai nn. 46965/7948), per un importo pari ad € 219.838,99 da estinguersi in 336 mesi, ovvero in 28 anni (All.5 – mutuo ipotecario) con rate di euro 934 mensili circa.
Il ricorrente ha dichiarato i seguenti redditi imponibili:
- anno 2020 € 6.696,00; pagina 6 di 8 - anno 2021 € 11.716,00;
- anno 2022 € 14.883,00 (All.9 – dichiarazioni redditi GIUDICE 2020, 2021 e 2022).
Trattandosi di redditi imponibili, GIUDICE deve scontare le imposte su detti redditi.
Peraltro, nella scheda di sospensione mutuo redatta da Intesa San Paolo, ha dichiarato un reddito netto mensile di euro 2.000. La resistente non ha mai lavorato durante il matrimonio, Giudice ha sempre Pt_1 provveduto in via integrale al mantenimento della famiglia, provvedendo, a suo dire, alle esigenze della compagna e ad assicurare periodi di vacanza al nucleo familiare.
In considerazione del fatto che la resistente è priva di attività lavorativa, era socia accomandante nella società di cui il marito è accomandatario, ma a dire del ricorrente non ha mai lavorato, ha ceduto la sua quota al figlio, per cui non le sarà facile reperire un lavoro all'età di 57 anni, viene previsto solo un contributo alle spese straordinarie del figlio come da dispositivo.
III. Le spese del presente giudizio devono essere compensate tra le parti, essendovi reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I. Assegna la casa familiare in Giussano via Puccini 26 a GIUDICE;
Pt_1
II. Pone a carico della madre il 30 per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive del figlio, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure pagina 7 di 8 dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
III. Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in ZA, nella camera di consiglio del 31.10.2024
Il Presidente rel.
Dr. Carmen Arcellaschi
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