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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/11/2025, n. 11909 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11909 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 15032/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Luigi Parte_1
GI e ED RT che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE in persona del l.r.p.t, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46, presso lo studio degli avv.ti Mattia Persiani e Giovanni Beretta che la rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con Con ricorso depositato il 23.5.2025 già dipendente della dal Parte_1
03.01.2007 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.12.2016, con mansioni di organizzatore ispettore
1 di produzione ed inquadramento nel livello III del CCNL per il personale dipendente dalla società ha impugnato il licenziamento per Controparte_1 giustificato motivo oggettivo comunicatogli con lettera del 12.2.2025 chiedendo al
Tribunale di voler “In via principale:
1. Dichiarare illegittimo e per effetto annullare il licenziamento del 12.02.2025 in quanto intimato in assenza di giustificato motivo oggettivo poiché il fatto posto alla base de licenziamento è manifestamente insussistente;
2. Condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, con salvezza della posizione acquisita dallo stesso al momento della risoluzione del rapporto ai sensi del per gli effetti dell'art. 18, c. 4 e comma 7 prima parte L. 300/70; 3. Condannare, altresì, la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo, ai sensi dell'art. 18 c. 4 L.
300/70, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 3.001,77
(ultima retribuzione percepita come da busta paga x 14 : 12) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione o nella misura non inferiore alle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali;
In via subordinata 4. Dichiarare illegittimo il licenziamento del
12.02.2025 in quanto comunque privo di giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 18, comma 7 seconda parte L. 300/70; 5. Dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
6. Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura non inferiore alle ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 3.001,77 (ultima retribuzione percepita come da busta paga x 14 : 12), ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti o nella diversa misura di legge e ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con interessi successivi, vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e Cassa Previdenza e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi a favore degli Avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che si dichiarano antistatari”.
2 A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: che il 14 novembre
2023 era stato sottoposto a detenzione, così come disposto dall'Ordine di esecuzione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10 ottobre 2020 - che aveva respinto il ricorso di legittimità dell'odierno ricorrente - e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 12334/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, con la quale il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582 comma 1, 81 comma 2, 572, 81 comma 2 e 629 c.p., e condannato alla pena principale di anni 3 e mesi 8 di reclusione, nonché al pagamento della multa di €
1.000,00 ed all'interdizione dai Pubblici uffici per anni 5; che con lettera inviata via Con PEC, il 18 dicembre 2023, al difensore del ricorrente la veva comunicato al Pt_1 la sospensione dalla retribuzione ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., dal momento in cui si era verificata la sua assenza a causa dello stato di detenzione;
che con lettera dell'11 Con gennaio 2024 inviata dalla l legale del e all'Ispettorato del Lavoro di Roma, Pt_1 la società aveva avviato la procedura di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 10 luglio
1955, n. 604, manifestando l'intenzione di procedere al licenziamento del ricorrente per “giustificato motivo oggettivo”, attesa l'impossibilità per la società di ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e, contestualmente, aveva chiesto alla
Commissione di Conciliazione di fissare la data per la convocazione delle parti;
che dopo diversi rinvii causati dall'impossibilità del ricorrente a partecipare e dalla sua Con concreta assenza nel giorno fissato, nonostante la riattivazione ad opera della a seguito del primo fallimento con una nuova proposta transattiva, la procedura di conciliazione non aveva avuto esito;
che con provvedimento del 25 gennaio 2025 il
Tribunale di Sorveglianza di Viterbo aveva disposto la provvisoria assegnazione del
Sig. in prova ai servizi sociali e lo stesso ricorrente, conseguentemente, era Pt_1 tornato presso il proprio domicilio riacquistando la libertà di circolazione (nei limiti previsti dalla misura concessa), nonché la libertà di ritornare a svolgere attività lavorativa: ciò aveva consentito al ricorrente di partecipare alla successiva riunione
3 presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma del 27 gennaio 2025, dove era stato attestato l'esito negativo del tentativo di conciliazione;
che in data 11 febbraio 2025 il ricorrente aveva messo a disposizione della società la propria prestazione lavorativa;
CP_1
Con che con lettera del 12 febbraio 2025, tuttavia, la aveva comunicato al ricorrente il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, deducendo di non avere “alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa”; che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società: la società, in particolare, al momento della comunicazione del licenziamento, era a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato affidato in prova ai servizi sociali e aveva ricevuto la lettera con la quale egli metteva a disposizione la propria prestazione lavorativa;
che pertanto non poteva ritenersi ricorrere la fattispecie di cui all'art. 1464 c.c., dal momento che la società “poteva avere ancora interesse a ricevere le ulteriori prestazioni lavorative del ricorrente”.
Si costituiva in giudizio la la quale, premessa la natura della società CP_1
Con (“Innanzitutto, la è designata direttamente dalla legge, ed in particolare dall'art. 7 del T.U. sopra citato, quale “società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo” istituita “al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale”, con il contributo pubblico da essa percepito, costituito dal canone versato dagli utenti, che “è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa”.
La medesima norma, peraltro, precisa che l'informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce comunque un “servizio di interesse generale”) e la sua riconducibilità alla nozione di amministrazione pubblica secondo la prevalente giurisprudenza, deduceva che la condanna definitiva del ricorrente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni rappresentava “un insormontabile ostacolo alla prosecuzione del rapporto Con di lavoro del con la , che in ogni caso aveva legittimamente proceduto al suo Pt_1 licenziamento in ragione del difetto, in suo capo, di un interesse apprezzabile a
4 mantenere il rapporto di lavoro e a ricevere le residue parziali prestazioni lavorative, tanto integrando l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per consentire alle parti di raggiungere un accordo transattivo sulla scorta della proposta dell'ufficio (formulata all'udienza del
26.6.2025) e, diversamente, per la decisione, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del Parte_1
12.2.2025 della Rasi s.p.a. del seguente tenore: “Egregio sig. con la presente la Parte_1
Con
(P. IVA ) – preso atto che il tentativo di Controparte_1 P.IVA_1 conciliazione ex art. 7 L. 604/66 svoltosi presso l'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma il 27 gennaio 2025 si è concluso con un verbale di mancato accordo, Le comunica che il rapporto di lavoro intercorrente con l' è da ritenersi cessato, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. Pt_2
92/2012 (cd Riforma Fornero), con effetto dall'11 gennaio 2024, ossia dalla data di avvio del procedimento di conciliazione ex art. 7 L. 604/66. Di seguito si espongono i motivi in base ai quali l'azienda si è determinata a procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro: • il 14 novembre
2023 l'Azienda ha appreso dal sig. a seguito di contatto telefonico con gli uffici Parte_1 aziendali, avvenuto su iniziativa del medesimo, che lo stesso era in stato di detenzione per l'esecuzione di una pena;
• a decorrere dal 15 novembre 2023, il sig. si è, pertanto, assentato dal servizio, Pt_1 in conseguenza di tale condizione;
• in data 23 novembre 2023, la sig.ra figlia del sig. Persona_1
ha trasmesso una mail all'ufficio del personale della Società, con la quale, nel Parte_1 comunicare lo stato di detenzione del lavoratore, ha allegato copia dell'ordine di carcerazione e del verbale di nomina del difensore di fiducia;
• dalla citata documentazione è emerso che il sig. era Pt_1 stato presto in consegna dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in esecuzione dell'Ordine di esecuzione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 12334/2019, pronunciata nell'ambito del procedimento penale con Reg. Gen. n. 14826/2017, emessa in data 30 ottobre 2019 dalla Corte d'Appello di Roma, (resa definitiva il 10.11.2020, per effetto della decisione della Corte
5 Suprema di Cassazione, II sezione penale, previo rigetto del ricorso proposto dall'imputato con n. Reg.
Gen. 8975/2020), con la quale il dipendente è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.
572, 81 comma 2, 582 comma 1 c.p., 81 comma 2 e 629 c.p. e condannato alla pena principale della reclusione di anni 3 e mesi 8, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di euro
1.000,00, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5; • con lettera prot. RUO/CD/35313/P del 18 dicembre 2023, inviata con pec in pari data al sig. Pt_1 presso il suo legale di fiducia, avv. Pierfrancesco l'Azienda, preso atto della assenza dal
[...] servizio del sig. ha comunicato a quest'ultimo il venir meno dell'obbligo di corrispondergli la Pt_1 retribuzione ai sensi dell'art. 1464 c.c., nonché del dovere di dare tempestiva e completa informativa all'Azienda stessa sul prosieguo del suo stato detentivo, in assolvimento dell'obbligo di fedeltà e correttezza e nel rispetto delle policy aziendali • con lettera prot. RUO/D/2024/0000890/P/I dell'11 gennaio 2024, inviata con pec di pari data sia all' di Roma Parte_3
Con che a Lei presso il suo legale di fiducia avv. Pierfrancesco Bruno, la appurata l'impossibilità di procedere ad una Sua ricollocazione in ragione della sua prolungata assenza dal servizio e del venir meno dell'interesse aziendale a ricevere la prestazione lavorativa residuale ratione temporis, e rilevata l'assenza di condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro, ha avviato la procedura ex art. 7 comma 1 e 2 L. n. 604/1966 manifestando l'intenzione di procedere nei Suoi confronti con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sub specie dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa ex art. 1464 c.c., chiedendo alla Commissione di conciliazione delle controversie individuali di fissare la data per la convocazione delle parti per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge;
• con lettera del 15 gennaio 2024, mai pervenuta Con all'indirizzo di posta elettronica certificata della che ne è venuta a conoscenza solo a seguito della comunicazione dell'avv. Bruno del 24 gennaio 2024 – di cui al successivo punto), la Commissione di conciliazione ha convocato la riunione del 29 gennaio 2024, ore 10.30, allo scopo di espletare il suddetto tentativo di conciliazione;
• con lettera del 24 gennaio 2024, inviata con pec di pari data sia Con all'Ispettorato di Area Metropolitana del Lavoro di Roma che alla l'avv. Pierfrancesco Bruno ha chiesto alla Commissione di Conciliazione di sospendere la procedura di cui all'art. 7 Legge
604/1966 sino a definizione del Suo status detentivo, rilevando come lo stesso Le avrebbe impedito
6 Con di parteciparvi;
• con lettera prot. RUO/D/2024/0002157/P/I del 29 gennaio 2024 la Part nell'informare l' di aver appreso della convocazione della riunione del 29 gennaio 2024 solo in funzione della comunicazione inviatale il 24 gennaio 2024 dall'avv. Bruno, chiedeva di fissare una nuova data di convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
• con lettera
IAM-RM Registro Ufficiale U. 0009857.29-01-2024 del 29 gennaio 2024, l'Ispettorato di Area
Metropolitana di Roma ha riconvocato le parti il 12 febbraio 2024, alle 10.30, al fine di esperire Con nuovamente il tentativo di conciliazione;
• con pec del 9 febbraio 2024, inviata alla e all'Ispettorato d'Area Metropolitana di Roma, l'avv. Pierfrancesco Bruno ha nuovamente chiesto alla
Commissione di Conciliazione di sospendere la procedura di cui all'art. 7 Legge 604/1966 per le medesime ragioni esposte nella sua lettera del 24 gennaio 2024; • alla riunione del 12 febbraio 2024, fissata per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. 604/66, ha presenziato solo il rappresentante aziendale, avv. Maurizio Santori, mentre in Sua rappresentanza non si è presentato alcun procuratore speciale né il Suo legale di fiducia nel procedimento penale, avv. Pierfrancesco
Bruno; • con lettera prot. RUO/D/2024/0003553/P/I del 14 febbraio 2024, inviata con pec di pari data dall'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma, a Lei presso il suo legale di fiducia nel Con procedimento penale, avv. Pierfrancesco Bruno e all'avv. Maurizio Santori, la nel comunicare la sua ferma opposizione alla richiesta di sospensione della procedura di conciliazione nuovamente avanzata dal Suo legale, ha chiesto all'Ispettorato di fissare una nuova data per la convocazione delle parti, onde espletare il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. 604/66, precisando che qualora il dipendente o un suo delegato non si fossero presentati neppure in tale occasione, la Società si sarebbe avvalsa di quanto disposto all'art. 7, comma 6, L. 604/66 secondo cui la procedura “si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la comunicazione per l'incontro”, ritenendosi libera di dar seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo dipeso dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa dovuta allo stato detentivo del dipendente;
• con lettera IAM-RM. registro ufficiale U.0018813.19-
02-2024 del 19 febbraio 2024 l'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma ha convocato ulteriormente le parti per il 4 marzo 2024, ore 11.00, al fine di esperire il tentativo di conciliazione;
• con lettera del 28 febbraio 2024, inviata via pec il successivo 29 febbraio alla Commissione
7 Con Territoriale di Conciliazione, alla e all'avv. Maurizio Santori, l'avv. Pierfrancesco Bruno ha chiesto nuovamente di sospendere la procedura di cui all'art. 7 della Legge 604/1966 per i medesimi motivi già esposti nelle precedenti lettere del 24 gennaio e 9 febbraio 2024; • alla riunione del 4 marzo 2024, fissata per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/66, è Con comparsa la nella persona del suo procuratore speciale, mentre non si sono presentati né un Suo procuratore speciale, né il Suo legale di fiducia nel procedimento penale, avv. Pierfrancesco Bruno;
• la
Commissione, preso atto della presenza del solo rappresentante aziendale, ha redatto, di conseguenza, il verbale di assenza del lavoratore ponendo fine alla citata procedura;
• successivamente, tra le parti, sono intercorse intese volte alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché in merito alla definizione in via transattiva di ogni questione concernente il rapporto di lavoro e la sua cessazione;
• con lettera prot. RUO/D/21972/P del 22 luglio 2024 lo scrivente ufficio ha, pertanto, formulato alla Commissione istituita presso l'Ispettorato di Area
Metropolitana di Roma un'istanza finalizzata alla riapertura della procedura ex art. 7 legge
604/1966, con nuova convocazione delle parti per la sua effettiva chiusura;
• con lettera IAM-RM. registro ufficiale U.0082960.31-07-2024 del 31 luglio 2024 l'Ispettorato di Area Metropolitana di
Roma ha convocato ulteriormente le parti per il 2 settembre 2024, ore 10.00; • alla suddetta riunione la Commissione ha proceduto a verbalizzare la proposta transattiva concordata tra le parti che prevedeva la corresponsione in Suo favore da parte dell'azienda della somma complessiva di euro
17.000,00, di cui euro 11.000,00 lorde a titolo di incentivo all'esodo, euro 4.000,00 lorde a titolo transattivo e novativo ed euro 2.000,00 a titolo di spese legali suddivise, queste ultime, in euro
1.000,00 per ogni difensore, oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate fino alla data di sospensione sinallagmatica del rapporto di lavoro, comprese le ferie e i permessi, e rinviava per la sottoscrizione del verbale di conciliazione alla riunione del 7 ottobre 2024; • alla riunione del 7 ottobre 2024, il Suo legale di fiducia, avv. Pierfrancesco Bruno, ha rappresentato all'Ispettorato la necessità di ottenere un breve rinvio al fine di acquisire da Lei la procura notarile necessaria per sottoscrivere l'accordo transattivo e pertanto, la procedura è stata rinviata al 21 novembre 2024 per la formalizzazione del verbale di conciliazione, • alla riunione del 21 novembre 2024, la Commissione di conciliazione, dopo aver appreso dal Suo legale di fiducia di non essere in possesso della menzionata
8 procura notarile, ha nuovamente rinviato l'incontro al 19 dicembre 2024; • tuttavia, anche in occasione di tale convocazione il Suo legale non è stato in grado di esibire la procura notarile necessaria per sottoscrivere il verbale di conciliazione e, pertanto, la Commissione ha rinviato la procedura al 27 gennaio 2025; • alla riunione del 27 gennaio 2025, alla quale Lei ha partecipato personalmente assistito da entrambi i Suoi legali di fiducia, avv.ti Mario Antonini e Pierfrancesco
Bruno, Lei ha rifiutato di sottoscrivere la proposta transattiva concordata tra le parti nei mesi precedenti;
• la Commissione ha, conseguentemente, redatto il relativo verbale di mancato accordo ponendo fine alla procedura ex art. 7 della L. n. 604/66 • stante la sua assenza dal servizio derivante dal factum principis consistente nella detenzione in carcere derivata dalla sentenza di condanna passata in giudicato, si è determinata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa ex articolo 1464 c.c., non essendo stato possibile individuare altro incarico rientrante nel suo inquadramento contrattuale, avendo l'azienda già da tempo riorganizzato i propri assetti tecnico produttivi ed organizzativi, con particolare riferimento alla mansione da Lei in passato espletata e al relativo inquadramento contrattuale e non avendo quindi alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa. Le competenze di fine rapporto, compresa l'indennità di mancato preavviso, Le verranno corrisposte nei termini di legge, al netto delle eventuali anticipazioni percepite, delle ritenute di legge ed eventuali trattenute relative a situazioni debitorie nei Contr confronti della edesima e/o delle Società del Gruppo o nei confronti di terzi. Distinti saluti”.
Il ricorrente lamenta il difetto di giustificato motivo oggettivo, posto dalla a CP_1 fondamento del licenziamento, sulla scorta di due principali ragioni: la sostenibilità del Con perdurante interesse della - in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati in ricorso - alla sua prestazione lavorativa (da egli offerta con lettera 11.2.2025 a seguito del suo affidamento in prova ai servizi sociali avvenuto con provvedimento del
25.1.2025) e quindi l'insussistenza della dedotta impossibilità sopravvenuta ex art. 1464 c.c., nonché – con argomenti accennati in ricorso e sviluppati nelle note
9 conclusionali – l'inconferenza dell'effetto impeditivo alla prosecuzione del rapporto legato alle conseguenze della pena accessoria irrogatagli con la condanna definitiva
(sent. 12334/2019 CdA Roma) dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che l'affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione, e dunque una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2019 n° 1032). In concreto la misura consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che sia contenuta entro un limite edittale o il residuo di una maggiore pena - detratta la pena già espiata o condonata - al di fuori dell'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale.
Dal punto di vista della concedibilità della misura, l'affidamento in prova si basa su un giudizio prognostico complessivo che valuta la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento sociale: un'occupazione lavorativa da parte del condannato è solo uno degli elementi che possono contribuire positivamente, tuttavia non è indispensabile.
E invero “Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva”. Occorre verificare concretamente, quindi, se sussistano o meno
“sintomi di una positiva evoluzione della personalità del reo e delle condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali”. Numerosi sono gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica – quali, ad esempio, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,
l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, etc. – ma secondo
10 la S.C. di Cassazione “…..non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico”
(Cass. Pen. Sent. 25 settembre 2020, n. 26765).
Tanto premesso, è necessario in questa sede esaminare in che misura, a fronte di un lavoratore sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, in capo al datore di lavoro possa persistere l'interesse alla prestazione lavorativa dello stesso.
Nella specie è bene evidenziare, in primo luogo, che il ebbe a notiziare la datrice Pt_1 di lavoro del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 25.1.2025 solo in data
11.2.2025, un giorno prima della data del licenziamento, quando ragionevolmente la procedura aveva raggiunto già la sua conclusione.
E invero, non trova riscontro dai documenti agli atti la circostanza, dedotta dal Con ricorrente, relativa al fatto che la conoscesse del provvedimento già alla data del
27.1.2025, quando, davanti all'Ispettorato del Lavoro, il si era presentato Pt_1 personalmente “perché dal 25.1.2025 non si trovava più in stato di detenzione ma era stato affidato ai servizi sociali” (cfr. pag. 13 ricorso). Nel verbale di quell'incontro, invero, nulla si legge in ordine a detta circostanza: le parti si erano incontrate per risolvere bonariamente la controversia e il non ebbe a dichiarare nulla in ordine alla Pt_1 misura alternativa alla detenzione applicatagli nelle more. Con Nondimeno, ove anche la fosse stata a conoscenza in un momento antecedente della sopravvenuta circostanza dell'affidamento in prova del ricorrente, ritiene il
Tribunale che tutt'altro che pretestuoso sia il dedotto sopravvenuto difetto di interesse alla prestazione lavorativa del Pt_1
A ben vedere, infatti, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali era stata disposta in favore del ricorrente in via meramente provvisoria (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente); la stessa prevedeva delle prescrizioni affatto stringenti, una su tutte quella dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20 alle ore 7; il lavoro del era strutturato pacificamente (dacché la circostanza non contestata) in turni Pt_1 destinati a coprire produzioni televisive trasmesse nelle complessive 24 ore;
il
11 ricorrente era incontestatamente impiegato in via prevalente per la realizzazione di trasmissioni quali Uno Mattina e Agorà, in onda nella prima fascia del mattino, con necessità di presenza dell'operatore in anticipo rispetto all'orario di messa in onda (ore
8).
Non può certamente ipotizzarsi che restrizioni di tal guisa imposte al lavoratore – così come la sua rieducazione - possano essere poste a carico del datore di lavoro, che nella specie ha operato una - non sindacabile - valutazione di complessiva di convenienza nella decisione di interrompere la collaborazione con un dipendente che avrebbe imposto dei sacrifici organizzativi che non era disposta - né tantomeno obbligata - a compiere.
Non in ultimo, poi, come sopra accennato, la misura alternativa in parola si fonda su un giudizio prognostico che tuttavia non compete al datore di lavoro;
la provvisorietà Con e precarietà della misura applicata al lavoratore avrebbero, nella specie, condotto la ad assumersi un rischio (per tutti, quello della revoca della misura) al quale giammai sarebbe potuta essere costretta.
Tutt'altro che insussistente, dunque, è la sopravvenuta impossibilità della prestazione del non “interessante” - dacché possibile solo in maniera parziale Pt_1
l'adempimento - per la convenuta datrice di lavoro (“….non avendo quindi alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa”).
Tanto assume valore assorbente ogni doglianza relativa alla dedotta illegittimità del licenziamento, chiaramente irrogato sulla scorta di comprovate ragioni non sindacabili in questa sede.
Vale la pena, nondimeno, evidenziare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è, nella specie, legata altresì alla natura del datore di lavoro, ente deputato a fornire un servizio di interesse generale e pacificamente assimilato ad una pubblica amministrazione (per tutte cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 22/12/2011; Sez.
U, sent. n. 27092/2009).
12 Con Non nuoce, infine, evidenziare che la ha atteso un periodo di tempo assai più che congruo per l'adozione del provvedimento di licenziamento ed ha mostrato ampia disponibilità ad un accordo transattivo (la cui definizione rinviata più volte per ragioni imputabili al ricorrente e, infine, non raggiunto per mancata adesione del lavoratore).
Il ricorso, infondato, deve essere dunque respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – nei confronti della convenuta in persona del l.r.p.t. CP_1
Roma, 20.11.2025
Il Giudice
IL AN
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IL AN, spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 19.11.2025, ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Luigi Parte_1
GI e ED RT che lo rappresentano e difendono per procura allegata al ricorso
RICORRENTE in persona del l.r.p.t, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Antonio Bertoloni 44/46, presso lo studio degli avv.ti Mattia Persiani e Giovanni Beretta che la rappresentano e difendono per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione licenziamento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con Con ricorso depositato il 23.5.2025 già dipendente della dal Parte_1
03.01.2007 con contratto di lavoro a tempo determinato, trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01.12.2016, con mansioni di organizzatore ispettore
1 di produzione ed inquadramento nel livello III del CCNL per il personale dipendente dalla società ha impugnato il licenziamento per Controparte_1 giustificato motivo oggettivo comunicatogli con lettera del 12.2.2025 chiedendo al
Tribunale di voler “In via principale:
1. Dichiarare illegittimo e per effetto annullare il licenziamento del 12.02.2025 in quanto intimato in assenza di giustificato motivo oggettivo poiché il fatto posto alla base de licenziamento è manifestamente insussistente;
2. Condannare il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro del ricorrente, con salvezza della posizione acquisita dallo stesso al momento della risoluzione del rapporto ai sensi del per gli effetti dell'art. 18, c. 4 e comma 7 prima parte L. 300/70; 3. Condannare, altresì, la società resistente al risarcimento del danno patito dal ricorrente per il licenziamento illegittimo stabilendo, ai sensi dell'art. 18 c. 4 L.
300/70, un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 3.001,77
(ultima retribuzione percepita come da busta paga x 14 : 12) dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione o nella misura non inferiore alle dodici mensilità della retribuzione globale di fatto o nella diversa misura ritenuta di giustizia oltre al versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di agire in separato giudizio per la liquidazione di eventuali maggiori danni differenziali;
In via subordinata 4. Dichiarare illegittimo il licenziamento del
12.02.2025 in quanto comunque privo di giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 18, comma 7 seconda parte L. 300/70; 5. Dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento;
6. Condannare la società resistente al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura non inferiore alle ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 3.001,77 (ultima retribuzione percepita come da busta paga x 14 : 12), ovvero di quella somma che risulterà dovuta in relazione all'anzianità del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attività economica, del comportamento e delle condizioni delle parti o nella diversa misura di legge e ritenuta di giustizia;
In ogni caso, con interessi successivi, vittoria di spese, competenze professionali oltre IVA e Cassa Previdenza e rimborso forfettario nella misura del 15% da distrarsi a favore degli Avvocati Francesco Bronzini e Gloria Muccioli Casadei che si dichiarano antistatari”.
2 A fondamento delle proprie domande il ricorrente ha dedotto: che il 14 novembre
2023 era stato sottoposto a detenzione, così come disposto dall'Ordine di esecuzione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10 ottobre 2020 - che aveva respinto il ricorso di legittimità dell'odierno ricorrente - e del conseguente passaggio in giudicato della sentenza n. 12334/2019, emessa dalla Corte d'Appello di
Roma, con la quale il ricorrente era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 582 comma 1, 81 comma 2, 572, 81 comma 2 e 629 c.p., e condannato alla pena principale di anni 3 e mesi 8 di reclusione, nonché al pagamento della multa di €
1.000,00 ed all'interdizione dai Pubblici uffici per anni 5; che con lettera inviata via Con PEC, il 18 dicembre 2023, al difensore del ricorrente la veva comunicato al Pt_1 la sospensione dalla retribuzione ai sensi dell'art. 1464 cod. civ., dal momento in cui si era verificata la sua assenza a causa dello stato di detenzione;
che con lettera dell'11 Con gennaio 2024 inviata dalla l legale del e all'Ispettorato del Lavoro di Roma, Pt_1 la società aveva avviato la procedura di cui all'art. 7, commi 1 e 2 della legge 10 luglio
1955, n. 604, manifestando l'intenzione di procedere al licenziamento del ricorrente per “giustificato motivo oggettivo”, attesa l'impossibilità per la società di ricevere la prestazione lavorativa del ricorrente e, contestualmente, aveva chiesto alla
Commissione di Conciliazione di fissare la data per la convocazione delle parti;
che dopo diversi rinvii causati dall'impossibilità del ricorrente a partecipare e dalla sua Con concreta assenza nel giorno fissato, nonostante la riattivazione ad opera della a seguito del primo fallimento con una nuova proposta transattiva, la procedura di conciliazione non aveva avuto esito;
che con provvedimento del 25 gennaio 2025 il
Tribunale di Sorveglianza di Viterbo aveva disposto la provvisoria assegnazione del
Sig. in prova ai servizi sociali e lo stesso ricorrente, conseguentemente, era Pt_1 tornato presso il proprio domicilio riacquistando la libertà di circolazione (nei limiti previsti dalla misura concessa), nonché la libertà di ritornare a svolgere attività lavorativa: ciò aveva consentito al ricorrente di partecipare alla successiva riunione
3 presso l'Ispettorato del Lavoro di Roma del 27 gennaio 2025, dove era stato attestato l'esito negativo del tentativo di conciliazione;
che in data 11 febbraio 2025 il ricorrente aveva messo a disposizione della società la propria prestazione lavorativa;
CP_1
Con che con lettera del 12 febbraio 2025, tuttavia, la aveva comunicato al ricorrente il licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, deducendo di non avere “alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa”; che il licenziamento doveva ritenersi illegittimo per insussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società: la società, in particolare, al momento della comunicazione del licenziamento, era a conoscenza del fatto che il ricorrente era stato affidato in prova ai servizi sociali e aveva ricevuto la lettera con la quale egli metteva a disposizione la propria prestazione lavorativa;
che pertanto non poteva ritenersi ricorrere la fattispecie di cui all'art. 1464 c.c., dal momento che la società “poteva avere ancora interesse a ricevere le ulteriori prestazioni lavorative del ricorrente”.
Si costituiva in giudizio la la quale, premessa la natura della società CP_1
Con (“Innanzitutto, la è designata direttamente dalla legge, ed in particolare dall'art. 7 del T.U. sopra citato, quale “società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo” istituita “al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale”, con il contributo pubblico da essa percepito, costituito dal canone versato dagli utenti, che “è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa”.
La medesima norma, peraltro, precisa che l'informazione radiotelevisiva di qualsiasi emittente costituisce comunque un “servizio di interesse generale”) e la sua riconducibilità alla nozione di amministrazione pubblica secondo la prevalente giurisprudenza, deduceva che la condanna definitiva del ricorrente alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni rappresentava “un insormontabile ostacolo alla prosecuzione del rapporto Con di lavoro del con la , che in ogni caso aveva legittimamente proceduto al suo Pt_1 licenziamento in ragione del difetto, in suo capo, di un interesse apprezzabile a
4 mantenere il rapporto di lavoro e a ricevere le residue parziali prestazioni lavorative, tanto integrando l'ipotesi della impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La causa era istruita documentalmente;
rinviata per consentire alle parti di raggiungere un accordo transattivo sulla scorta della proposta dell'ufficio (formulata all'udienza del
26.6.2025) e, diversamente, per la decisione, una volta spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc, era decisa mediante il deposito telematico della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
è stato licenziato per giustificato motivo oggettivo con lettera del Parte_1
12.2.2025 della Rasi s.p.a. del seguente tenore: “Egregio sig. con la presente la Parte_1
Con
(P. IVA ) – preso atto che il tentativo di Controparte_1 P.IVA_1 conciliazione ex art. 7 L. 604/66 svoltosi presso l'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma il 27 gennaio 2025 si è concluso con un verbale di mancato accordo, Le comunica che il rapporto di lavoro intercorrente con l' è da ritenersi cessato, ai sensi dell'art. 1, comma 41, della Legge n. Pt_2
92/2012 (cd Riforma Fornero), con effetto dall'11 gennaio 2024, ossia dalla data di avvio del procedimento di conciliazione ex art. 7 L. 604/66. Di seguito si espongono i motivi in base ai quali l'azienda si è determinata a procedere con la risoluzione del rapporto di lavoro: • il 14 novembre
2023 l'Azienda ha appreso dal sig. a seguito di contatto telefonico con gli uffici Parte_1 aziendali, avvenuto su iniziativa del medesimo, che lo stesso era in stato di detenzione per l'esecuzione di una pena;
• a decorrere dal 15 novembre 2023, il sig. si è, pertanto, assentato dal servizio, Pt_1 in conseguenza di tale condizione;
• in data 23 novembre 2023, la sig.ra figlia del sig. Persona_1
ha trasmesso una mail all'ufficio del personale della Società, con la quale, nel Parte_1 comunicare lo stato di detenzione del lavoratore, ha allegato copia dell'ordine di carcerazione e del verbale di nomina del difensore di fiducia;
• dalla citata documentazione è emerso che il sig. era Pt_1 stato presto in consegna dagli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in esecuzione dell'Ordine di esecuzione emanato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ordinario di Roma a seguito del passaggio in giudicato della Sentenza n. 12334/2019, pronunciata nell'ambito del procedimento penale con Reg. Gen. n. 14826/2017, emessa in data 30 ottobre 2019 dalla Corte d'Appello di Roma, (resa definitiva il 10.11.2020, per effetto della decisione della Corte
5 Suprema di Cassazione, II sezione penale, previo rigetto del ricorso proposto dall'imputato con n. Reg.
Gen. 8975/2020), con la quale il dipendente è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt.
572, 81 comma 2, 582 comma 1 c.p., 81 comma 2 e 629 c.p. e condannato alla pena principale della reclusione di anni 3 e mesi 8, oltre al pagamento della pena pecuniaria della multa di euro
1.000,00, nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per anni 5; • con lettera prot. RUO/CD/35313/P del 18 dicembre 2023, inviata con pec in pari data al sig. Pt_1 presso il suo legale di fiducia, avv. Pierfrancesco l'Azienda, preso atto della assenza dal
[...] servizio del sig. ha comunicato a quest'ultimo il venir meno dell'obbligo di corrispondergli la Pt_1 retribuzione ai sensi dell'art. 1464 c.c., nonché del dovere di dare tempestiva e completa informativa all'Azienda stessa sul prosieguo del suo stato detentivo, in assolvimento dell'obbligo di fedeltà e correttezza e nel rispetto delle policy aziendali • con lettera prot. RUO/D/2024/0000890/P/I dell'11 gennaio 2024, inviata con pec di pari data sia all' di Roma Parte_3
Con che a Lei presso il suo legale di fiducia avv. Pierfrancesco Bruno, la appurata l'impossibilità di procedere ad una Sua ricollocazione in ragione della sua prolungata assenza dal servizio e del venir meno dell'interesse aziendale a ricevere la prestazione lavorativa residuale ratione temporis, e rilevata l'assenza di condizioni per la prosecuzione del rapporto di lavoro, ha avviato la procedura ex art. 7 comma 1 e 2 L. n. 604/1966 manifestando l'intenzione di procedere nei Suoi confronti con il licenziamento per giustificato motivo oggettivo sub specie dell'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa ex art. 1464 c.c., chiedendo alla Commissione di conciliazione delle controversie individuali di fissare la data per la convocazione delle parti per espletare il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla legge;
• con lettera del 15 gennaio 2024, mai pervenuta Con all'indirizzo di posta elettronica certificata della che ne è venuta a conoscenza solo a seguito della comunicazione dell'avv. Bruno del 24 gennaio 2024 – di cui al successivo punto), la Commissione di conciliazione ha convocato la riunione del 29 gennaio 2024, ore 10.30, allo scopo di espletare il suddetto tentativo di conciliazione;
• con lettera del 24 gennaio 2024, inviata con pec di pari data sia Con all'Ispettorato di Area Metropolitana del Lavoro di Roma che alla l'avv. Pierfrancesco Bruno ha chiesto alla Commissione di Conciliazione di sospendere la procedura di cui all'art. 7 Legge
604/1966 sino a definizione del Suo status detentivo, rilevando come lo stesso Le avrebbe impedito
6 Con di parteciparvi;
• con lettera prot. RUO/D/2024/0002157/P/I del 29 gennaio 2024 la Part nell'informare l' di aver appreso della convocazione della riunione del 29 gennaio 2024 solo in funzione della comunicazione inviatale il 24 gennaio 2024 dall'avv. Bruno, chiedeva di fissare una nuova data di convocazione delle parti per l'espletamento del tentativo di conciliazione;
• con lettera
IAM-RM Registro Ufficiale U. 0009857.29-01-2024 del 29 gennaio 2024, l'Ispettorato di Area
Metropolitana di Roma ha riconvocato le parti il 12 febbraio 2024, alle 10.30, al fine di esperire Con nuovamente il tentativo di conciliazione;
• con pec del 9 febbraio 2024, inviata alla e all'Ispettorato d'Area Metropolitana di Roma, l'avv. Pierfrancesco Bruno ha nuovamente chiesto alla
Commissione di Conciliazione di sospendere la procedura di cui all'art. 7 Legge 604/1966 per le medesime ragioni esposte nella sua lettera del 24 gennaio 2024; • alla riunione del 12 febbraio 2024, fissata per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. 604/66, ha presenziato solo il rappresentante aziendale, avv. Maurizio Santori, mentre in Sua rappresentanza non si è presentato alcun procuratore speciale né il Suo legale di fiducia nel procedimento penale, avv. Pierfrancesco
Bruno; • con lettera prot. RUO/D/2024/0003553/P/I del 14 febbraio 2024, inviata con pec di pari data dall'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma, a Lei presso il suo legale di fiducia nel Con procedimento penale, avv. Pierfrancesco Bruno e all'avv. Maurizio Santori, la nel comunicare la sua ferma opposizione alla richiesta di sospensione della procedura di conciliazione nuovamente avanzata dal Suo legale, ha chiesto all'Ispettorato di fissare una nuova data per la convocazione delle parti, onde espletare il tentativo di conciliazione ex art. 7 L. 604/66, precisando che qualora il dipendente o un suo delegato non si fossero presentati neppure in tale occasione, la Società si sarebbe avvalsa di quanto disposto all'art. 7, comma 6, L. 604/66 secondo cui la procedura “si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione Territoriale del Lavoro ha trasmesso la comunicazione per l'incontro”, ritenendosi libera di dar seguito alla risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo oggettivo dipeso dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa dovuta allo stato detentivo del dipendente;
• con lettera IAM-RM. registro ufficiale U.0018813.19-
02-2024 del 19 febbraio 2024 l'Ispettorato di Area Metropolitana di Roma ha convocato ulteriormente le parti per il 4 marzo 2024, ore 11.00, al fine di esperire il tentativo di conciliazione;
• con lettera del 28 febbraio 2024, inviata via pec il successivo 29 febbraio alla Commissione
7 Con Territoriale di Conciliazione, alla e all'avv. Maurizio Santori, l'avv. Pierfrancesco Bruno ha chiesto nuovamente di sospendere la procedura di cui all'art. 7 della Legge 604/1966 per i medesimi motivi già esposti nelle precedenti lettere del 24 gennaio e 9 febbraio 2024; • alla riunione del 4 marzo 2024, fissata per esperire il tentativo di conciliazione ex art. 7 della L. n. 604/66, è Con comparsa la nella persona del suo procuratore speciale, mentre non si sono presentati né un Suo procuratore speciale, né il Suo legale di fiducia nel procedimento penale, avv. Pierfrancesco Bruno;
• la
Commissione, preso atto della presenza del solo rappresentante aziendale, ha redatto, di conseguenza, il verbale di assenza del lavoratore ponendo fine alla citata procedura;
• successivamente, tra le parti, sono intercorse intese volte alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché in merito alla definizione in via transattiva di ogni questione concernente il rapporto di lavoro e la sua cessazione;
• con lettera prot. RUO/D/21972/P del 22 luglio 2024 lo scrivente ufficio ha, pertanto, formulato alla Commissione istituita presso l'Ispettorato di Area
Metropolitana di Roma un'istanza finalizzata alla riapertura della procedura ex art. 7 legge
604/1966, con nuova convocazione delle parti per la sua effettiva chiusura;
• con lettera IAM-RM. registro ufficiale U.0082960.31-07-2024 del 31 luglio 2024 l'Ispettorato di Area Metropolitana di
Roma ha convocato ulteriormente le parti per il 2 settembre 2024, ore 10.00; • alla suddetta riunione la Commissione ha proceduto a verbalizzare la proposta transattiva concordata tra le parti che prevedeva la corresponsione in Suo favore da parte dell'azienda della somma complessiva di euro
17.000,00, di cui euro 11.000,00 lorde a titolo di incentivo all'esodo, euro 4.000,00 lorde a titolo transattivo e novativo ed euro 2.000,00 a titolo di spese legali suddivise, queste ultime, in euro
1.000,00 per ogni difensore, oltre al pagamento delle spettanze di fine rapporto maturate fino alla data di sospensione sinallagmatica del rapporto di lavoro, comprese le ferie e i permessi, e rinviava per la sottoscrizione del verbale di conciliazione alla riunione del 7 ottobre 2024; • alla riunione del 7 ottobre 2024, il Suo legale di fiducia, avv. Pierfrancesco Bruno, ha rappresentato all'Ispettorato la necessità di ottenere un breve rinvio al fine di acquisire da Lei la procura notarile necessaria per sottoscrivere l'accordo transattivo e pertanto, la procedura è stata rinviata al 21 novembre 2024 per la formalizzazione del verbale di conciliazione, • alla riunione del 21 novembre 2024, la Commissione di conciliazione, dopo aver appreso dal Suo legale di fiducia di non essere in possesso della menzionata
8 procura notarile, ha nuovamente rinviato l'incontro al 19 dicembre 2024; • tuttavia, anche in occasione di tale convocazione il Suo legale non è stato in grado di esibire la procura notarile necessaria per sottoscrivere il verbale di conciliazione e, pertanto, la Commissione ha rinviato la procedura al 27 gennaio 2025; • alla riunione del 27 gennaio 2025, alla quale Lei ha partecipato personalmente assistito da entrambi i Suoi legali di fiducia, avv.ti Mario Antonini e Pierfrancesco
Bruno, Lei ha rifiutato di sottoscrivere la proposta transattiva concordata tra le parti nei mesi precedenti;
• la Commissione ha, conseguentemente, redatto il relativo verbale di mancato accordo ponendo fine alla procedura ex art. 7 della L. n. 604/66 • stante la sua assenza dal servizio derivante dal factum principis consistente nella detenzione in carcere derivata dalla sentenza di condanna passata in giudicato, si è determinata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa ex articolo 1464 c.c., non essendo stato possibile individuare altro incarico rientrante nel suo inquadramento contrattuale, avendo l'azienda già da tempo riorganizzato i propri assetti tecnico produttivi ed organizzativi, con particolare riferimento alla mansione da Lei in passato espletata e al relativo inquadramento contrattuale e non avendo quindi alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa. Le competenze di fine rapporto, compresa l'indennità di mancato preavviso, Le verranno corrisposte nei termini di legge, al netto delle eventuali anticipazioni percepite, delle ritenute di legge ed eventuali trattenute relative a situazioni debitorie nei Contr confronti della edesima e/o delle Società del Gruppo o nei confronti di terzi. Distinti saluti”.
Il ricorrente lamenta il difetto di giustificato motivo oggettivo, posto dalla a CP_1 fondamento del licenziamento, sulla scorta di due principali ragioni: la sostenibilità del Con perdurante interesse della - in ossequio ai principi giurisprudenziali richiamati in ricorso - alla sua prestazione lavorativa (da egli offerta con lettera 11.2.2025 a seguito del suo affidamento in prova ai servizi sociali avvenuto con provvedimento del
25.1.2025) e quindi l'insussistenza della dedotta impossibilità sopravvenuta ex art. 1464 c.c., nonché – con argomenti accennati in ricorso e sviluppati nelle note
9 conclusionali – l'inconferenza dell'effetto impeditivo alla prosecuzione del rapporto legato alle conseguenze della pena accessoria irrogatagli con la condanna definitiva
(sent. 12334/2019 CdA Roma) dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che l'affidamento in prova ai servizi sociali è una misura alternativa alla detenzione, e dunque una soluzione alternativa al regime di restrizione carceraria o domiciliare, che, in omaggio alla funzione rieducativa della pena, mira a favorire, attraverso una minore compressione della libertà personale, il reinserimento sociale del condannato (cfr. Cassazione penale, sez. I, sentenza 10/01/2019 n° 1032). In concreto la misura consiste nella possibilità, a determinate condizioni, di espiare la pena definitiva che sia contenuta entro un limite edittale o il residuo di una maggiore pena - detratta la pena già espiata o condonata - al di fuori dell'Istituto penitenziario, affrontando un periodo di prova il cui esito positivo estinguerà la pena e ogni effetto penale.
Dal punto di vista della concedibilità della misura, l'affidamento in prova si basa su un giudizio prognostico complessivo che valuta la rieducazione del soggetto e il suo reinserimento sociale: un'occupazione lavorativa da parte del condannato è solo uno degli elementi che possono contribuire positivamente, tuttavia non è indispensabile.
E invero “Nel giudizio prescritto dall'art. 47 ord. pen. è indispensabile l'esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l'assenza di indicazioni negative, ricavabili senz'altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva”. Occorre verificare concretamente, quindi, se sussistano o meno
“sintomi di una positiva evoluzione della personalità del reo e delle condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali”. Numerosi sono gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica – quali, ad esempio, l'assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti,
l'adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, etc. – ma secondo
10 la S.C. di Cassazione “…..non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un'attività socialmente utile anche di tipo volontaristico”
(Cass. Pen. Sent. 25 settembre 2020, n. 26765).
Tanto premesso, è necessario in questa sede esaminare in che misura, a fronte di un lavoratore sottoposto all'affidamento in prova ai servizi sociali, in capo al datore di lavoro possa persistere l'interesse alla prestazione lavorativa dello stesso.
Nella specie è bene evidenziare, in primo luogo, che il ebbe a notiziare la datrice Pt_1 di lavoro del provvedimento del Magistrato di Sorveglianza del 25.1.2025 solo in data
11.2.2025, un giorno prima della data del licenziamento, quando ragionevolmente la procedura aveva raggiunto già la sua conclusione.
E invero, non trova riscontro dai documenti agli atti la circostanza, dedotta dal Con ricorrente, relativa al fatto che la conoscesse del provvedimento già alla data del
27.1.2025, quando, davanti all'Ispettorato del Lavoro, il si era presentato Pt_1 personalmente “perché dal 25.1.2025 non si trovava più in stato di detenzione ma era stato affidato ai servizi sociali” (cfr. pag. 13 ricorso). Nel verbale di quell'incontro, invero, nulla si legge in ordine a detta circostanza: le parti si erano incontrate per risolvere bonariamente la controversia e il non ebbe a dichiarare nulla in ordine alla Pt_1 misura alternativa alla detenzione applicatagli nelle more. Con Nondimeno, ove anche la fosse stata a conoscenza in un momento antecedente della sopravvenuta circostanza dell'affidamento in prova del ricorrente, ritiene il
Tribunale che tutt'altro che pretestuoso sia il dedotto sopravvenuto difetto di interesse alla prestazione lavorativa del Pt_1
A ben vedere, infatti, la misura dell'affidamento in prova ai servizi sociali era stata disposta in favore del ricorrente in via meramente provvisoria (cfr. doc. 7 fascicolo ricorrente); la stessa prevedeva delle prescrizioni affatto stringenti, una su tutte quella dell'obbligo di non allontanarsi dall'abitazione dalle ore 20 alle ore 7; il lavoro del era strutturato pacificamente (dacché la circostanza non contestata) in turni Pt_1 destinati a coprire produzioni televisive trasmesse nelle complessive 24 ore;
il
11 ricorrente era incontestatamente impiegato in via prevalente per la realizzazione di trasmissioni quali Uno Mattina e Agorà, in onda nella prima fascia del mattino, con necessità di presenza dell'operatore in anticipo rispetto all'orario di messa in onda (ore
8).
Non può certamente ipotizzarsi che restrizioni di tal guisa imposte al lavoratore – così come la sua rieducazione - possano essere poste a carico del datore di lavoro, che nella specie ha operato una - non sindacabile - valutazione di complessiva di convenienza nella decisione di interrompere la collaborazione con un dipendente che avrebbe imposto dei sacrifici organizzativi che non era disposta - né tantomeno obbligata - a compiere.
Non in ultimo, poi, come sopra accennato, la misura alternativa in parola si fonda su un giudizio prognostico che tuttavia non compete al datore di lavoro;
la provvisorietà Con e precarietà della misura applicata al lavoratore avrebbero, nella specie, condotto la ad assumersi un rischio (per tutti, quello della revoca della misura) al quale giammai sarebbe potuta essere costretta.
Tutt'altro che insussistente, dunque, è la sopravvenuta impossibilità della prestazione del non “interessante” - dacché possibile solo in maniera parziale Pt_1
l'adempimento - per la convenuta datrice di lavoro (“….non avendo quindi alcun interesse apprezzabile all'adempimento parziale della prestazione lavorativa”).
Tanto assume valore assorbente ogni doglianza relativa alla dedotta illegittimità del licenziamento, chiaramente irrogato sulla scorta di comprovate ragioni non sindacabili in questa sede.
Vale la pena, nondimeno, evidenziare che l'impossibilità sopravvenuta della prestazione è, nella specie, legata altresì alla natura del datore di lavoro, ente deputato a fornire un servizio di interesse generale e pacificamente assimilato ad una pubblica amministrazione (per tutte cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28329 del 22/12/2011; Sez.
U, sent. n. 27092/2009).
12 Con Non nuoce, infine, evidenziare che la ha atteso un periodo di tempo assai più che congruo per l'adozione del provvedimento di licenziamento ed ha mostrato ampia disponibilità ad un accordo transattivo (la cui definizione rinviata più volte per ragioni imputabili al ricorrente e, infine, non raggiunto per mancata adesione del lavoratore).
Il ricorso, infondato, deve essere dunque respinto.
La statuizione sulle spese, liquidate nella misura di cui al dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio – liquidate in complessivi € 4.600,00 per compensi, oltre spese generali e accessori come per legge – nei confronti della convenuta in persona del l.r.p.t. CP_1
Roma, 20.11.2025
Il Giudice
IL AN
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