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Decreto 25 marzo 2025
Decreto 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, decreto 25/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 290/2024 R.G.
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il collegio civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Rita CAROSELLA Consigliere
Gianfranco PLACENTINO Consigliere rel.
Esaminate le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale del 12/11/2024, come disposto con decreto del 28/10/2024 e sentito il relatore;
ha emesso il seguente
DECRETO letto il ricorso depositato il 4/9/2024, con il quale , c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Mileti C.F._1
( del Foro di Larino e dall'avv. Gianni Spina ( ) del Foro C.F._2 C.F._3 di Campobasso, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il provvedimento n. cronol. 5163/2024 del 26/08/2024, nel procedimento R.G. 679-1/2022 del Tribunale di Campobasso, nell'ambito del giudizio di divorzio n. 679/22 RG proposto dal nei confronti della;
CP_1 Parte_1
letta la memoria di costituzione depositata da (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Devercelli (C.F ) del Foro di Milano;
C.F._5
acquisito il parere del P.G. presso questa Corte che si è espresso per il rigetto del reclamo con nota depositata il 6/9/2024;
PREMESSO CHE
- a seguito della separazione tra i coniugi e , veniva Parte_1 Controparte_2 incardinato da quest'ultimo, il giudizio divorzile iscritto presso il Tribunale di Campobasso al R.G. n. 679/2022;
- all'esito della fase c.d. fase presidenziale, il Presidente, con ordinanza del 28/7/2022 disponeva, in via provvisoria: la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento della da € 1.750,00 ad € Parte_1
800,00 sulla scorta di una analisi della situazione patrimoniale dei coniugi allo stato degli atti tenuto conto dei diversi presupposti di calcolo dell'assegno divorzile rispetto a quelli previsti per la separazione;
rigettava le restanti richieste delle parti in quanto confliggenti con recenti statuizioni sui medesimi punti rilevabili in recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in relazioni dei servizi sociali e verbali di ascolto;
- con ricorso del 18/4/2024, proposto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c., depositato in corso di causa nel giudizio divorzile, la sig.ra ha chiesto, previo Parte_1
Pag. 1 a 6 accertamento e declaratoria dell'urgenza dell'istanza, la modifica dei provvedimenti provvisori emanati in sede di udienza presidenziale in ordine al contributo per il mantenimento dei figli, alle spese straordinarie e all'affidamento dei minori;
la condanna al risarcimento dei danni;
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.;
- con il provvedimento n. cronol. 5163/2024, il Tribunale di Campobasso, dopo aver dichiarato l'applicabilità del rito previgente alla riforma “Cartabia”, ha rigettato le istanze della sig.ra , in particolare: Parte_1
ha respinto la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli sul presupposto che due dei tre figli sono prossimi alla maggiore età e che, rispetto alla minore , non sono Per_1 emersi elementi sufficienti a giustificare i cambiamenti invocati;
quanto alle richieste di modifica dei provvedimenti economici, il Tribunale ha ritenuto che l'attuale regime, basato su un riparto paritario delle spese straordinarie e sull'assegno già stabilito, sia adeguato e non richieda variazioni, soprattutto in vista della prossima definizione del giudizio principale;
sul punto il giudice ha precisato che le spese straordinarie devono essere concordate tra le parti e ripartite equamente, senza anticipazioni unilaterali;
infine, il Tribunale non ha ravvisato comportamenti inadempienti o gravi violazioni da parte del sig. tali da giustificare provvedimenti sanzionatori;
CP_1
- con il reclamo proposto la ha chiesto: Parte_1
1) In via preliminare accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Campobasso in ordine alle conclusioni di cui ai punti 2. 3. e 4 del ricorso, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e 709-ter cpc per quanto esposto in narrativa;
2) In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnato provvedimento, accertare e dichiarare l'inadempimento del rispetto ai doveri genitoriali ed in particolare CP_1 relativamente all'omesso esercizio del diritto di visita da parte di questi da oltre 5 anni […];
3) Sempre nel merito […] condannare […] il sig. a risarcire i danni patrimoniali e CP_1 non patrimoniali favore della sig.ra così come quantificati pari ad euro 69.750,00, o di Parte_1 quella diversa somma equitativamente determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello […];
4) Sempre nel merito, per l'effetto di cui sopra, in riforma dell'impugnato provvedimento, per le causali di cui in narrativa e per quanto esposto nel ricorso introduttivo, adottare tutti gli ulteriori provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni dall'Ecc.ma Corte nell'interesse preminente dei minori, ai sensi dell'art. 709-ter cpc
5) nel merito, disporre, in riforma dell'impugnato provvedimento, la modifica della regolamentazione del regime della ripartizione delle spese straordinarie, in ragione della nuova circostanza emersa relativamente all'accertata e sconfinata capacità reddituale del , CP_1 ponendo a carico di quest'ultimo le spese straordinarie nella misura del 100% o nella diversa misura che l?ecc.ma Corte riterrà opportuna, comunque non inferiore all'80%, posto che la sig.ra , con l'attuale regolamentazione e ripartizione (50%) non riesce a far fronte alle Parte_1 spese straordinarie dei figli, mortificando le loro ambizioni e attitudini e pregiudicando gli interessi presenti e futuri dei ragazzi;
- con memoria difensiva del 31/10/2024 ha così concluso: Controparte_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare il reclamo avversario improcedibile e/o inammissibile per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Pag. 2 a 6
2. in via subordina, nel merito respingere in ogni caso il reclamo ex art. 739 c.p.c. avversario e le domande tutte ivi formulate, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto per le ragioni indicate in atti;
3. in ogni caso, condannare la reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, giusta l'evidente temerarietà dell'iniziativa avversaria, nonché alla refusione delle spese di lite in favore del reclamato. tanto premesso, la Corte osserva che:
1. In via preliminare, va rilevato che il procedimento divorzile per cui è causa non è assoggettato alla disciplina della riforma Cartabia, come già rilevato nell'ordinanza reclamata, tenuto conto della data di deposito (22.04.2022) del ricorso relativo al procedimento principale;
invero, la disciplina di cui al d.lgs. n. 149/2022 è applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente al 28.02.2023, tra cui -quindi- non rientra quello in esame.
2. In relazione alla richiesta di cui al punto 5) del reclamo con la quale è stato richiesto di disporre, in riforma dell'impugnato provvedimento, la modifica della regolamentazione del regime della ripartizione delle spese straordinarie, deve essere rilevata l'inammissibilità del reclamo.
La Cassazione con pronuncia n. 15416 del 04-07-2014, ha escluso la reclamabilità dei provvedimenti del giudice istruttore di modifica e revoca di quelli presidenziale previsti dall'art. 709 c.p.c., u.c..
La Cassazione con pronuncia a SU, n. 22423 del 2023, infine, ha rimarcato, tra l'altro, che: "Non può dubitarsi che i provvedimenti emessi nel corso dei giudizi di separazione e divorzio siano temporanei e non definitivi, in quanto destinati ad essere assorbiti (espressamente o implicitamente) dalla sentenza, la quale è suscettibile di impugnazione nei modi ordinari, vale a dire tramite appello e poi ricorso ordinario per cassazione, ex art. 360 c.p.c.. Il tribunale che li ha emessi, a prescindere dal rito adottato, non si spoglia della (e non vede esaurirsi la) potestas decidendi, ben potendo ritornare sulle decisioni precedentemente assunte (mai suscettibili di pregiudicare la decisione della causa, ex art. 279, comma 4, c.p.c.) sia nel corso del giudizio sia nella sentenza, rivalutando diversamente i fatti preesistenti o valutando fatti e motivi sopravvenuti. Non si verifica il fenomeno della consumazione dell'azione che sorregge il giudicato (anche rebus sic stantibus), e ciò è coerente sia con l'orientamento che esclude la proponibilità del ricorso straordinario ex Cost., art. 111, comma 7, avverso i provvedimenti presidenziali (pur reclamabili) ex art. 708 c.p.c. e quelli modificativi successivamente assunti nel corso del grado di giudizio (cfr. Cass., sez. I, n. 7266/2022, n. 12177/2011 e, nel senso della ricorribilità per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, n. 9344 del 2023), sia con i principi generali del diritto pubblico, secondo i quali con la revoca si ha un rinnovato esercizio degli stessi poteri, e per gli stessi scopi normativi, che consentirono l'originaria emanazione degli atti revocabili"; ii) "La nozione di definitività va intesa in senso processuale, come attitudine del provvedimento a divenire immodificabile, cioè ad assumere i caratteri del giudicato quantomeno rebus sic stantibus, consentendo al giudice di tornare sul provvedimento emesso, valutando solo le nuove circostanze sopravvenute e sottraendogli il potere di rivalutare i fatti già esaminati o preesistenti ma ignorati". Da ciò deriva, quindi, che a provvedimenti temporanei, revocabili e modificabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha emessi non è possibile attribuire la forza del giudicato, in mancanza di indicazioni normative che limitino l'ambito delle doglianze di parte ed il quomodo dello jus poenitendi del giudice”.
Pag. 3 a 6 3. Quanto alle domande di cui ai punti 1- 4 del reclamo, va preliminarmente rilevato che nel ricorso di primo grado la ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 473 bis – Parte_1
39 cpc che, come già sopra rilevato, non è applicabile al procedimento in esame.
Passando all'esame delle domande di cui ai medesimi punti 1-4 del reclamo da effettuarsi applicando la disciplina di cui all'art. art. 709 ter cpc ante riforma, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del reclamo ex art. 739 cpc davanti alla Corte di Appello.
Quanto alla disciplina impugnatoria, l'ultimo comma dell'art. 709 ter si limita a stabilire che i provvedimenti «sono impugnabili nei modi ordinari»; tale formula non risulta di facile interpretazione, considerandosi come i provvedimenti emanati ai sensi della norma in oggetto possono assumere forme differenziate, ponendosi quindi il dubbio se il rinvio ai modi ordinari sia da intendersi unicamente riferito ai rimedi esperibili contro le sentenze di cui all'art. 324 c.p.c., ovvero anche a quelli previsti contro misure emanate con forme diverse.
La lettera dell'ultimo comma della norma in esame va considerata come richiamo ai mezzi ordinari “per quella specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità”, (Cass. n. 21718/2010, n. 15341/2012 n. 3810/2015).
La Cassazione, pronunciandosi più specificamente sulla decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 709 ter dal giudice istruttore durante il giudizio di separazione, ha ritenuto che tale provvedimento non sia ricorribile in cassazione ex art. 111, 7° co., Cost., per difetto di definitività e decisorietà (Cass. n. 24423/2011); la Cassazione SU, n. 22423 del 2023, ha da tempo chiarito (con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi della Cost., art. 111, comma 7, il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile (SU n. 1914/2014; cfr. Corte Cost. n. 89/2021, p. 7.2). È affermazione ancora attuale quella secondo cui "le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze nonché per motivi di legittimità" (SU n. 6220/1986 con riferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni, ex artt. 317-bis e 330 ss. c.c.). In altri termini, il contenuto decisorio integrativo della prima condizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c.; la Cassazione SU, n. 22048 del 2023, a sua volta, ha ricordato che "il concetto di decisorietà - tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purché codesto sia altresì definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile” (vedi Cass. n. 26703/2023).
Nella fattispecie in esame, va rilevato che l'ordinanza reclamata ha espressamente evidenziato che “in data 14.11.2024 la causa è fissata per la precisazione delle conclusioni e,
Pag. 4 a 6 quindi, nel breve periodo, nella competente sede di merito, saranno compiutamente analizzate e valutate tutte le richieste economiche avanzate dalla ”; il procedimento presupposto Parte_1
n. 679/2022 RG è stato riservato in decisione in data 13/1/25 ed è in attesa della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, come risulta dalla consultazione dello storico del detto procedimento, così che il provvedimento emesso dall'istruttore è destinato ad essere assorbito da provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile, così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione sopra riportata.
Ne consegue che, alla stregua di quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 22423/2023 e Cass. n. 26703/2023, i provvedimenti resi nei giudizi di separazione e divorzio devono essere ritenuti temporanei, revocabili e non definitivi, destinati ad essere assorbiti dalla sentenza finale, la quale è impugnabile con i rimedi ordinari. Tali provvedimenti non acquisiscono forza di giudicato e il giudice conserva il potere di modificarli o revocarli nel corso del giudizio, in assenza di limitazioni normative specifiche.
4. Pertanto, il reclamo proposto da deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile, non ricorrendo i presupposti di legge per il suo esame nel merito. La possibilità di ottenere una revisione delle statuizioni provvisorie rimane demandata agli strumenti ordinari di modifica o revoca davanti allo stesso giudice istruttore o alla pronuncia conclusiva nel giudizio principale.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/22 per procedimenti in camera di consiglio, valore indeterminabile - complessità media-, con compensi minimi per la pronuncia in rito.
Va disposta la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come richiesta dal reclamato e che può essere disposta anche di ufficio, tenuto conto della proposizione del reclamo in epoca successiva alla emissione delle pronunce della cassazione sopra riportate, così che deve ritenersi la malafede e colpa grave, essendo diretto il reclamo alla reiterazione di domande già esaminate e respinte in precedenti giudizi, come allegato da parte reclamata, senza apportare alcun elemento nuovo o circostanza sopravvenuta a supporto delle stesse;
ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a alle spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 147/22, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
Va dato atto della ricorrenza a carico reclamante, il cui reclamo è stato integralmente respinto, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo e conferma il decreto impugnato;
Pag. 5 a 6 - condanna la reclamante a rimborsare in favore del reclamato le spese sostenute per il presente procedimento che liquida in euro 1417,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la reclamante al pagamento, in favore del reclamato ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di € 1417,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Si comunichi.
Campobasso, 20/3/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Gianfranco Placentino dr. Maria Grazia D'Errico
Pag. 6 a 6
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Il collegio civile - riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Maria Grazia d'ERRICO Presidente
Rita CAROSELLA Consigliere
Gianfranco PLACENTINO Consigliere rel.
Esaminate le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza camerale del 12/11/2024, come disposto con decreto del 28/10/2024 e sentito il relatore;
ha emesso il seguente
DECRETO letto il ricorso depositato il 4/9/2024, con il quale , c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dagli Avvocati Giuseppe Mileti C.F._1
( del Foro di Larino e dall'avv. Gianni Spina ( ) del Foro C.F._2 C.F._3 di Campobasso, domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 739 c.p.c., avverso il provvedimento n. cronol. 5163/2024 del 26/08/2024, nel procedimento R.G. 679-1/2022 del Tribunale di Campobasso, nell'ambito del giudizio di divorzio n. 679/22 RG proposto dal nei confronti della;
CP_1 Parte_1
letta la memoria di costituzione depositata da (C.F. ), Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'avv. Teresa Devercelli (C.F ) del Foro di Milano;
C.F._5
acquisito il parere del P.G. presso questa Corte che si è espresso per il rigetto del reclamo con nota depositata il 6/9/2024;
PREMESSO CHE
- a seguito della separazione tra i coniugi e , veniva Parte_1 Controparte_2 incardinato da quest'ultimo, il giudizio divorzile iscritto presso il Tribunale di Campobasso al R.G. n. 679/2022;
- all'esito della fase c.d. fase presidenziale, il Presidente, con ordinanza del 28/7/2022 disponeva, in via provvisoria: la riduzione dell'assegno mensile di mantenimento della da € 1.750,00 ad € Parte_1
800,00 sulla scorta di una analisi della situazione patrimoniale dei coniugi allo stato degli atti tenuto conto dei diversi presupposti di calcolo dell'assegno divorzile rispetto a quelli previsti per la separazione;
rigettava le restanti richieste delle parti in quanto confliggenti con recenti statuizioni sui medesimi punti rilevabili in recenti provvedimenti dell'autorità giudiziaria, in relazioni dei servizi sociali e verbali di ascolto;
- con ricorso del 18/4/2024, proposto ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. e 473 bis. 39 c.p.c., depositato in corso di causa nel giudizio divorzile, la sig.ra ha chiesto, previo Parte_1
Pag. 1 a 6 accertamento e declaratoria dell'urgenza dell'istanza, la modifica dei provvedimenti provvisori emanati in sede di udienza presidenziale in ordine al contributo per il mantenimento dei figli, alle spese straordinarie e all'affidamento dei minori;
la condanna al risarcimento dei danni;
l'adozione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.;
- con il provvedimento n. cronol. 5163/2024, il Tribunale di Campobasso, dopo aver dichiarato l'applicabilità del rito previgente alla riforma “Cartabia”, ha rigettato le istanze della sig.ra , in particolare: Parte_1
ha respinto la richiesta di modifica del regime di affidamento dei figli sul presupposto che due dei tre figli sono prossimi alla maggiore età e che, rispetto alla minore , non sono Per_1 emersi elementi sufficienti a giustificare i cambiamenti invocati;
quanto alle richieste di modifica dei provvedimenti economici, il Tribunale ha ritenuto che l'attuale regime, basato su un riparto paritario delle spese straordinarie e sull'assegno già stabilito, sia adeguato e non richieda variazioni, soprattutto in vista della prossima definizione del giudizio principale;
sul punto il giudice ha precisato che le spese straordinarie devono essere concordate tra le parti e ripartite equamente, senza anticipazioni unilaterali;
infine, il Tribunale non ha ravvisato comportamenti inadempienti o gravi violazioni da parte del sig. tali da giustificare provvedimenti sanzionatori;
CP_1
- con il reclamo proposto la ha chiesto: Parte_1
1) In via preliminare accertare e dichiarare l'omessa pronuncia da parte del Tribunale di Campobasso in ordine alle conclusioni di cui ai punti 2. 3. e 4 del ricorso, per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cpc e 709-ter cpc per quanto esposto in narrativa;
2) In via principale e nel merito, in riforma dell'impugnato provvedimento, accertare e dichiarare l'inadempimento del rispetto ai doveri genitoriali ed in particolare CP_1 relativamente all'omesso esercizio del diritto di visita da parte di questi da oltre 5 anni […];
3) Sempre nel merito […] condannare […] il sig. a risarcire i danni patrimoniali e CP_1 non patrimoniali favore della sig.ra così come quantificati pari ad euro 69.750,00, o di Parte_1 quella diversa somma equitativamente determinata dall'Ecc.ma Corte di Appello […];
4) Sempre nel merito, per l'effetto di cui sopra, in riforma dell'impugnato provvedimento, per le causali di cui in narrativa e per quanto esposto nel ricorso introduttivo, adottare tutti gli ulteriori provvedimenti sanzionatori ritenuti opportuni dall'Ecc.ma Corte nell'interesse preminente dei minori, ai sensi dell'art. 709-ter cpc
5) nel merito, disporre, in riforma dell'impugnato provvedimento, la modifica della regolamentazione del regime della ripartizione delle spese straordinarie, in ragione della nuova circostanza emersa relativamente all'accertata e sconfinata capacità reddituale del , CP_1 ponendo a carico di quest'ultimo le spese straordinarie nella misura del 100% o nella diversa misura che l?ecc.ma Corte riterrà opportuna, comunque non inferiore all'80%, posto che la sig.ra , con l'attuale regolamentazione e ripartizione (50%) non riesce a far fronte alle Parte_1 spese straordinarie dei figli, mortificando le loro ambizioni e attitudini e pregiudicando gli interessi presenti e futuri dei ragazzi;
- con memoria difensiva del 31/10/2024 ha così concluso: Controparte_2
1) in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare il reclamo avversario improcedibile e/o inammissibile per le ragioni tutte esposte in narrativa;
Pag. 2 a 6
2. in via subordina, nel merito respingere in ogni caso il reclamo ex art. 739 c.p.c. avversario e le domande tutte ivi formulate, in quanto del tutto infondato in fatto e diritto per le ragioni indicate in atti;
3. in ogni caso, condannare la reclamante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., primo e terzo comma, giusta l'evidente temerarietà dell'iniziativa avversaria, nonché alla refusione delle spese di lite in favore del reclamato. tanto premesso, la Corte osserva che:
1. In via preliminare, va rilevato che il procedimento divorzile per cui è causa non è assoggettato alla disciplina della riforma Cartabia, come già rilevato nell'ordinanza reclamata, tenuto conto della data di deposito (22.04.2022) del ricorso relativo al procedimento principale;
invero, la disciplina di cui al d.lgs. n. 149/2022 è applicabile solo ai giudizi instaurati successivamente al 28.02.2023, tra cui -quindi- non rientra quello in esame.
2. In relazione alla richiesta di cui al punto 5) del reclamo con la quale è stato richiesto di disporre, in riforma dell'impugnato provvedimento, la modifica della regolamentazione del regime della ripartizione delle spese straordinarie, deve essere rilevata l'inammissibilità del reclamo.
La Cassazione con pronuncia n. 15416 del 04-07-2014, ha escluso la reclamabilità dei provvedimenti del giudice istruttore di modifica e revoca di quelli presidenziale previsti dall'art. 709 c.p.c., u.c..
La Cassazione con pronuncia a SU, n. 22423 del 2023, infine, ha rimarcato, tra l'altro, che: "Non può dubitarsi che i provvedimenti emessi nel corso dei giudizi di separazione e divorzio siano temporanei e non definitivi, in quanto destinati ad essere assorbiti (espressamente o implicitamente) dalla sentenza, la quale è suscettibile di impugnazione nei modi ordinari, vale a dire tramite appello e poi ricorso ordinario per cassazione, ex art. 360 c.p.c.. Il tribunale che li ha emessi, a prescindere dal rito adottato, non si spoglia della (e non vede esaurirsi la) potestas decidendi, ben potendo ritornare sulle decisioni precedentemente assunte (mai suscettibili di pregiudicare la decisione della causa, ex art. 279, comma 4, c.p.c.) sia nel corso del giudizio sia nella sentenza, rivalutando diversamente i fatti preesistenti o valutando fatti e motivi sopravvenuti. Non si verifica il fenomeno della consumazione dell'azione che sorregge il giudicato (anche rebus sic stantibus), e ciò è coerente sia con l'orientamento che esclude la proponibilità del ricorso straordinario ex Cost., art. 111, comma 7, avverso i provvedimenti presidenziali (pur reclamabili) ex art. 708 c.p.c. e quelli modificativi successivamente assunti nel corso del grado di giudizio (cfr. Cass., sez. I, n. 7266/2022, n. 12177/2011 e, nel senso della ricorribilità per cassazione limitatamente alla statuizione sulle spese, n. 9344 del 2023), sia con i principi generali del diritto pubblico, secondo i quali con la revoca si ha un rinnovato esercizio degli stessi poteri, e per gli stessi scopi normativi, che consentirono l'originaria emanazione degli atti revocabili"; ii) "La nozione di definitività va intesa in senso processuale, come attitudine del provvedimento a divenire immodificabile, cioè ad assumere i caratteri del giudicato quantomeno rebus sic stantibus, consentendo al giudice di tornare sul provvedimento emesso, valutando solo le nuove circostanze sopravvenute e sottraendogli il potere di rivalutare i fatti già esaminati o preesistenti ma ignorati". Da ciò deriva, quindi, che a provvedimenti temporanei, revocabili e modificabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha emessi non è possibile attribuire la forza del giudicato, in mancanza di indicazioni normative che limitino l'ambito delle doglianze di parte ed il quomodo dello jus poenitendi del giudice”.
Pag. 3 a 6 3. Quanto alle domande di cui ai punti 1- 4 del reclamo, va preliminarmente rilevato che nel ricorso di primo grado la ha fatto riferimento alla disciplina di cui all'art. 473 bis – Parte_1
39 cpc che, come già sopra rilevato, non è applicabile al procedimento in esame.
Passando all'esame delle domande di cui ai medesimi punti 1-4 del reclamo da effettuarsi applicando la disciplina di cui all'art. art. 709 ter cpc ante riforma, va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del reclamo ex art. 739 cpc davanti alla Corte di Appello.
Quanto alla disciplina impugnatoria, l'ultimo comma dell'art. 709 ter si limita a stabilire che i provvedimenti «sono impugnabili nei modi ordinari»; tale formula non risulta di facile interpretazione, considerandosi come i provvedimenti emanati ai sensi della norma in oggetto possono assumere forme differenziate, ponendosi quindi il dubbio se il rinvio ai modi ordinari sia da intendersi unicamente riferito ai rimedi esperibili contro le sentenze di cui all'art. 324 c.p.c., ovvero anche a quelli previsti contro misure emanate con forme diverse.
La lettera dell'ultimo comma della norma in esame va considerata come richiamo ai mezzi ordinari “per quella specifica tipologia di provvedimenti dipendente dalla loro natura, contenuto e finalità”, (Cass. n. 21718/2010, n. 15341/2012 n. 3810/2015).
La Cassazione, pronunciandosi più specificamente sulla decisione della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto contro il provvedimento emanato ai sensi dell'art. 709 ter dal giudice istruttore durante il giudizio di separazione, ha ritenuto che tale provvedimento non sia ricorribile in cassazione ex art. 111, 7° co., Cost., per difetto di definitività e decisorietà (Cass. n. 24423/2011); la Cassazione SU, n. 22423 del 2023, ha da tempo chiarito (con la nota sentenza delle Sezioni Unite n. 2953 del 1953), e poi ripetutamente ribadito, che un provvedimento, ancorché emesso in forma di ordinanza o di decreto, assume carattere decisorio quando pronuncia o, comunque, incide su diritti soggettivi con efficacia di giudicato, con la conseguenza che per essere impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi della Cost., art. 111, comma 7, il provvedimento giudiziario deve avere i caratteri della decisorietà nei termini sopra esposti nonché della definitività, in quanto non altrimenti impugnabile o comunque revocabile e modificabile (SU n. 1914/2014; cfr. Corte Cost. n. 89/2021, p. 7.2). È affermazione ancora attuale quella secondo cui "le due condizioni devono coesistere, in quanto è irrilevante la decisorietà se il provvedimento è sempre modificabile e revocabile tanto per una nuova e diversa valutazione delle circostanze precedenti, quanto per il sopravvenire di nuove circostanze nonché per motivi di legittimità" (SU n. 6220/1986 con riferimento a provvedimenti camerali emessi dal tribunale per i minorenni, ex artt. 317-bis e 330 ss. c.c.). In altri termini, il contenuto decisorio integrativo della prima condizione deve essere espressione di un potere giurisdizionale esercitato con carattere vincolante rispetto all'oggetto della pronuncia, in modo da garantirne l'immodificabilità da parte del giudice che ha pronunciato e l'efficacia del giudicato ex art. 2909 c.c.; la Cassazione SU, n. 22048 del 2023, a sua volta, ha ricordato che "il concetto di decisorietà - tradizionalmente imperniato sulla idoneità del provvedimento al giudicato in ordine alla situazione soggettiva coinvolta, quale che sia la forma del provvedimento stesso, purché codesto sia altresì definitivo, vale a dire insuscettibile di distinta impugnazione e non destinato a essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile” (vedi Cass. n. 26703/2023).
Nella fattispecie in esame, va rilevato che l'ordinanza reclamata ha espressamente evidenziato che “in data 14.11.2024 la causa è fissata per la precisazione delle conclusioni e,
Pag. 4 a 6 quindi, nel breve periodo, nella competente sede di merito, saranno compiutamente analizzate e valutate tutte le richieste economiche avanzate dalla ”; il procedimento presupposto Parte_1
n. 679/2022 RG è stato riservato in decisione in data 13/1/25 ed è in attesa della scadenza del termine per il deposito delle comparse conclusionali, come risulta dalla consultazione dello storico del detto procedimento, così che il provvedimento emesso dall'istruttore è destinato ad essere assorbito da provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile, così come chiarito dalla pronuncia della Cassazione sopra riportata.
Ne consegue che, alla stregua di quanto statuito da Cass. SS.UU. n. 22423/2023 e Cass. n. 26703/2023, i provvedimenti resi nei giudizi di separazione e divorzio devono essere ritenuti temporanei, revocabili e non definitivi, destinati ad essere assorbiti dalla sentenza finale, la quale è impugnabile con i rimedi ordinari. Tali provvedimenti non acquisiscono forza di giudicato e il giudice conserva il potere di modificarli o revocarli nel corso del giudizio, in assenza di limitazioni normative specifiche.
4. Pertanto, il reclamo proposto da deve essere dichiarato Parte_1 inammissibile, non ricorrendo i presupposti di legge per il suo esame nel merito. La possibilità di ottenere una revisione delle statuizioni provvisorie rimane demandata agli strumenti ordinari di modifica o revoca davanti allo stesso giudice istruttore o alla pronuncia conclusiva nel giudizio principale.
5. Le spese del procedimento seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 147/22 per procedimenti in camera di consiglio, valore indeterminabile - complessità media-, con compensi minimi per la pronuncia in rito.
Va disposta la condanna della reclamante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. come richiesta dal reclamato e che può essere disposta anche di ufficio, tenuto conto della proposizione del reclamo in epoca successiva alla emissione delle pronunce della cassazione sopra riportate, così che deve ritenersi la malafede e colpa grave, essendo diretto il reclamo alla reiterazione di domande già esaminate e respinte in precedenti giudizi, come allegato da parte reclamata, senza apportare alcun elemento nuovo o circostanza sopravvenuta a supporto delle stesse;
ciò premesso, in ordine alla quantificazione si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “In tema di responsabilità aggravata, il comma 3 dell'art. 96 c.p.c., aggiunto dalla l. 18 giugno 2009 n. 69, disponendo che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", che non fissa alcun limite quantitativo, né massimo, né minimo, al contrario del comma 4 dell'art. 385 c.p.c., che, prima dell'abrogazione ad opera della medesima legge, stabiliva, per il giudizio di cassazione, il limite massimo del doppio dei massimi tariffari. Pertanto, la determinazione giudiziale deve solo osservare il criterio equitativo, potendo essere calibrata anche sull'importo delle spese processuali o su un loro multiplo, con l'unico limite della ragionevolezza (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 30/11/2012, n. 21570); la Corte reputa equo liquidare a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., la somma pari a alle spese di lite, liquidate ai sensi del DM n. 147/22, oltre interessi in misura legale dalla pubblicazione al saldo.
Va dato atto della ricorrenza a carico reclamante, il cui reclamo è stato integralmente respinto, dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/2002.
P.Q.M.
- dichiara inammissibile il reclamo e conferma il decreto impugnato;
Pag. 5 a 6 - condanna la reclamante a rimborsare in favore del reclamato le spese sostenute per il presente procedimento che liquida in euro 1417,00, oltre rimborso forfettario in ragione del 15%, Iva e Cpa come per legge;
- condanna la reclamante al pagamento, in favore del reclamato ai sensi dell'art. 96, comma 3°, c.p.c., della somma di € 1417,00, oltre interessi come precisato in motivazione;
- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della reclamante.
Si comunichi.
Campobasso, 20/3/2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dr. Gianfranco Placentino dr. Maria Grazia D'Errico
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