Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5161
TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Nullità della delibera per omessa indicazione del compenso dell'amministratore

    La mancata specificazione analitica del compenso dell'amministratore nell'atto di nomina o rinnovo comporta la nullità della nomina stessa, ai sensi dell'art. 1129, comma 14, c.c. La successiva delibera del 16 aprile 2025, pur regolarizzando la situazione per il futuro, non poteva sanare retroattivamente la nullità originaria. Inoltre, anche tale delibera è stata impugnata.

  • Inammissibile
    Domanda riconvenzionale

    La domanda riconvenzionale è inammissibile poiché non sussiste alcun collegamento obiettivo con la domanda principale di impugnazione della delibera condominiale. La causa petendi è diversa e non vi è la necessità di un simultaneus processus.

  • Inammissibile
    Domanda riconvenzionale

    La domanda riconvenzionale è inammissibile poiché non sussiste alcun collegamento obiettivo con la domanda principale di impugnazione della delibera condominiale. La causa petendi è diversa e non vi è la necessità di un simultaneus processus.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Ordinario di Palermo, Sezione Seconda Civile, con sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c. in data 18 dicembre 2025, ha definito la controversia promossa da una condomina avverso il Condominio, impugnando la delibera assembleare del 27 novembre 2024, relativa alla conferma e nomina dell'amministratore. La ricorrente ha dedotto la nullità della delibera per omessa indicazione del compenso dell'amministratore, in violazione dell'art. 1129, comma 14, c.c., chiedendo la declaratoria di nullità e la condanna alle spese. Il Condominio convenuto ha contestato l'impugnazione, eccependo preliminarmente che il vizio lamentato comporterebbe solo annullabilità e non nullità, e chiedendo la cessazione della materia del contendere in virtù di una successiva delibera del 16 aprile 2025 che aveva regolarizzato la nomina con indicazione del compenso. In via riconvenzionale, il Condominio ha chiesto la condanna della condomina al pagamento degli oneri condominiali e al risarcimento dei danni per le condizioni del suo immobile.

Il Tribunale ha accolto la domanda principale della condomina, dichiarando la nullità della delibera assembleare del 27 novembre 2024, conformandosi all'interpretazione dell'art. 1129, comma 14, c.c. fornita dalla Corte di Cassazione (sent. n. 12927/2022), secondo cui la mancata specificazione analitica del compenso a pena di nullità della nomina è una prescrizione essenziale per la trasparenza e la validità della nomina stessa. Il giudice ha ritenuto che la successiva delibera del 16 aprile 2025, pur regolarizzando la situazione per il futuro, non potesse sanare retroattivamente il vizio di nullità originario, e che, essendo anch'essa impugnata, non potesse determinare la cessazione della materia del contendere. Le domande riconvenzionali del Condominio sono state dichiarate inammissibili, in quanto non dipendevano dallo stesso titolo della domanda principale né presentavano un collegamento oggettivo tale da giustificare il simultaneus processus, ai sensi dell'art. 36 c.p.c. e della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27654/2011). Pertanto, il Condominio è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore della condomina, liquidate in €7.616,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 5161
    Giurisdizione : Trib. Palermo
    Numero : 5161
    Data del deposito : 18 dicembre 2025

    Testo completo