Art. 4.
Dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale docente e non docente dell'universita' provvisto di trattamento dirigenziale e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.
Dall'anno 1978 l'importo della tredicesima mensilita' del personale docente e non docente dell'universita' provvisto di trattamento dirigenziale e' integrato, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo 1, di L. 45.000.