CASS
Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/04/2024, n. 16081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16081 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AL TT, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/05/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER EL che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni difensive depositate dall'avvocata Agata Assunto Musco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania ha confermato, con l'aumento di pena per la recidiva infraquinquennale, la condanna di TT AL alla pena di mesi dieci Penale Sent. Sez. 6 Num. 16081 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 20/03/2024 di reclusione, così diminuita per il rito, in relazione al reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 23 febbraio 2018 quando, senza giustificato motivo, si allontanava dal luogo di arresti domiciliari lo stesso giorno di applicazione della misura 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia: 2.1.violazione di legge per erronea applicazione della recidiva infraquinquennale non sussistendone i presupposti sostanziali di maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere e, in particolare, valorizzando sia una condanna per reato consumato il 30 gennaio 2016, il cui titolo di condanna è divenuto irrevocabile dopo il fatto per cui si procede, nonché altra condanna per il reato di evasione commessa il 21 settembre 2017 per la quale era stata pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro irrevocabile in data successiva al reato per cui si procede e, pertanto, inidonea a giustificare l'aumento di pena per la recidiva;
2.2. omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo stato valutato alcun elemento positivo fra quelli allegati dalla difesa. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta, quanto ai presupposti di contestazione della recidiva, con la sentenza impugnata che ha richiamato altre pregresse condanne (per furto del 20 novembre 2015 e del 14 maggio 2015), oltre a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, sono divenute irrevocabili in data successiva alla commissione del fatto per cui si procede. In ogni caso, tali condanne sono state correttamente valorizzate per inferirne la "maggiore pericolosità" che giustifica, al momento della condanna, l'aumento di pena per la recidiva infraquinquennale. 3. E' infondato anche il motivo sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche poiché, diversamente dai presupposto di legittimità di applicazione della recidiva, ai fini della valutazione della capacità a delinquere, il 2 / giudice può esaminare e, ritenere rilevanti, anche condanne per fatti successivi, aspetto che, nel caso in esame, ha giustificato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Consegue al rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrented pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 marzo 2024 i
udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ER EL che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni difensive depositate dall'avvocata Agata Assunto Musco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Catania ha confermato, con l'aumento di pena per la recidiva infraquinquennale, la condanna di TT AL alla pena di mesi dieci Penale Sent. Sez. 6 Num. 16081 Anno 2024 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 20/03/2024 di reclusione, così diminuita per il rito, in relazione al reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 23 febbraio 2018 quando, senza giustificato motivo, si allontanava dal luogo di arresti domiciliari lo stesso giorno di applicazione della misura 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, la ricorrente denuncia: 2.1.violazione di legge per erronea applicazione della recidiva infraquinquennale non sussistendone i presupposti sostanziali di maggiore colpevolezza e più elevata capacità a delinquere e, in particolare, valorizzando sia una condanna per reato consumato il 30 gennaio 2016, il cui titolo di condanna è divenuto irrevocabile dopo il fatto per cui si procede, nonché altra condanna per il reato di evasione commessa il 21 settembre 2017 per la quale era stata pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., peraltro irrevocabile in data successiva al reato per cui si procede e, pertanto, inidonea a giustificare l'aumento di pena per la recidiva;
2.2. omessa motivazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non essendo stato valutato alcun elemento positivo fra quelli allegati dalla difesa. 3. Il ricorso è stato trattato con rito cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di ricorso è aspecifico perché non si confronta, quanto ai presupposti di contestazione della recidiva, con la sentenza impugnata che ha richiamato altre pregresse condanne (per furto del 20 novembre 2015 e del 14 maggio 2015), oltre a quelle che, secondo la ricostruzione difensiva, sono divenute irrevocabili in data successiva alla commissione del fatto per cui si procede. In ogni caso, tali condanne sono state correttamente valorizzate per inferirne la "maggiore pericolosità" che giustifica, al momento della condanna, l'aumento di pena per la recidiva infraquinquennale. 3. E' infondato anche il motivo sul diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche poiché, diversamente dai presupposto di legittimità di applicazione della recidiva, ai fini della valutazione della capacità a delinquere, il 2 / giudice può esaminare e, ritenere rilevanti, anche condanne per fatti successivi, aspetto che, nel caso in esame, ha giustificato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 4. Consegue al rigetto del ricorso, la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrented pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 marzo 2024 i