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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 1823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1823 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Civile, in persona del giudice dr Carolina Burrascano, in funzione di giudice unico, ha pronunciato e pubblicato all'udienza dell'11.11.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 711/2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili del
Tribunale di Siracusa, avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 66/2025 reso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.12.2024 promossa da
nata il [...] a [...] (C.F.: CF. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Carlentini, via Curiel n. 33 presso lo studio dell'avv. Maria Commendatore, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti opponente contro
(c.f. e P. Iva ), in persona della procuratrice Controparte_1 P.IVA_1 speciale con sede legale in Messina, Via Antonio Bonsignore n. 1, (c.f. e P. Iva CP_2
), elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale corrispondente all'indirizzo di P.IVA_2 posta elettronica certifica: dell'avv. Alessandro Barbaro con Email_1 domicilio fisico in Milano, alla via Dell'Unione n. 3, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura generale alle liti in Notaio da Messina del 3.03.2021 (Rep. 38070 Racc. 14435 Persona_1 doc.2), unitamente e disgiuntamente all'Avv. Luigi Tinuzzo opposta
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Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, avverso il decreto ingiuntivo n. 66/2025, emesso dal
Tribunale di Siracusa in data 29.12.2024 e depositato in favore del Controparte_1
con il quale le veniva intimato il pagamento della somma € 46.913,86, oltre le spese di lite e
[...] gli interessi come in domanda, giusta fattura n. 89053183010034A del 23.10.2019. Sosteneva di non aver effettuato alcuna manomissione;
eccepiva poi la mancata prova del credito azionato,
l'intervenuta prescrizione del credito stesso e contestava infine la ricostruzione dei consumi.
Chiedeva, quindi, al Tribunale di dichiarare la nullità, l'illegittimità e la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, di revocarlo.
Si costituiva il quale contestava i motivi di opposizione in Controparte_1 quanto infondati e ne chiedeva il rigetto.
Con ordinanza del 3/06/2025 è stata denegata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e sono stati assegnati i termini per avviare la procedura di mediazione.
All'odierna udienza il procuratore di parte opponente hanno dichiarato di avere raggiunto l'accordo transattivo in sede di mediazione, accordo già depositato in data 20.9.2025 dall'avvocato di
[...]
, che prevede il pagamento da parte dell'opponente al Parte_1 Controparte_1 di euro 23.500,00 che dovrà essere corrisposto in 45 rate mensili di importo omogeneo, senza interessi di mora e dilazione, con la prima rata a scadenza non prima di 30 giorni dall'attivazione del piano di rateazione e l'obbligo di attivarsi in sede processuale per l'estinzione del giudizio in corso a seguito dell'avvenuta conciliazione. Il procuratore di parte opponente ha quindi chiesto pronunciarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese del presente giudizio, mentre il procuratore di parte opposta ha chiesto un rinvio al fine di verificare il concreto pagamento di quanto concordato.
La causa, quindi, è posta in decisione all'udienza odierna ex art. 281 sexies c.p.c..
È evidentemente, che nel caso in ispecie va dichiarata la richiesta cessazione della materia del contendere, rilevabile anche d'ufficio quando risulti acquisito che non v'è più una effettiva contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che, conseguentemente, non v'è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (si cfr. Cass. Civ., III, 28.3.2001,
N.4505; Cass. Civ., I, 19.3.1990, N.2267). Invero, come già rilevato, le parti in sede di mediazione hanno concordato di estinguere la presente procedura e, come risulta anche dal verbale lo stesso costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento di . Parte_1
pagina 2 di 3 Nella specie, per tutto quanto è emerso, sussistono le condizioni perché questo giudice rilevi e dichiari la cessazione della materia del contendere.
Ove persista il contrasto tra le parti in ordine alle spese processuali, il giudice si deve pronunciare facendo applicazione del principio della soccombenza virtuale (si cfr. Cass. Civ., III, 11.1.2006,
N.271).
Nella specie, considerato che sul punto non appaiono sussistere contrasti fra le parti, le spese di lite vanno compensate.
PQM
Il Tribunale di Siracusa, in persona del giudice onorario Dr Carolina Burrascano, definitivamente decidendo la causa civile iscritta al n. 711/2025 R.G., ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. revoca decreto ingiuntivo n. 66/2025 reso dal Tribunale di Siracusa in data 29.12.2024:
3. compensa fra le parti le spese del presente giudizio.
La presente sentenza è stata redatta ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. viene pubblicata con la sottoscrizione del verbale di udienza dell'11.11.2025 al quale è allegata, ed è immediatamente depositata in Cancelleria.
Così deciso in Siracusa l'11.11.2025
Il Giudice
Dr Carolina Burrascano
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